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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 309/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Arricchimento senza
ha pronunciato la seguente causa
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 309/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 20/09/2023, promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv. Carlo Beltrani e Alessandra Levito Negrini del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Brescia via Solferino n. 20/c,
giusta delega stesa in calce alla comparsa di nuovo difensore del 5.07.2024;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 10 (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Stefania Mona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Brescia alla via Solferino n. 17, giusta delega in atti;
APPELLATO
In punto: Appello all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di Brescia in data 27.02.2023 nel procedimento n.
4961/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia alla Corte d'Appello reietta, ogni contraria istanza eccezione o difesa accogliere il presente appello e per l'effetto in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, previo accoglimento dell'istanza ex articolo 283 c.p.c., sussistendo gravi e fondati motivi, rigettare la domanda al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 6.305,00, oltre interessi e rivalutazione come in CP_1
motivazione, con condanna alle spese di lite anche di primo grado e distrazione a favore dei sottoscritti avvocati antistatari.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita, previe le necessarie declaratorie di fatto e di diritto, respinta ogni contraria istanza
In via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza n. 1358/2023 ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 27.02.2023 dal
Tribunale di Brescia nell'ambito del procedimento RG. N. 4961-2022 per tutto pagina 2 di 10 quanto esposto.
Confermare l'esecutorietà dell'ordinanza n. 1358/2023 ex art 702 ter c.p.c.
emessa il 27.02.2023 dal Tribunale di Brescia nell'ambito del procedimento RG.
N. 4961/2022 per tutto quanto esposto.
In via principale e nel merito:
- dichiarare decaduta l'appellante da qualsivoglia istanza.
- rigettare l'appello promosso da avverso l'ordinanza n. Parte_1
1358/2023 ex art 702 ter c.p.c. emessa il 27.02.2023 dal Tribunale di Brescia
nell'ambito del procedimento RG N. 4961/2022 per tutto quanto esposto.
- confermare l'ordinanza n. 1358/2023 ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 27.02.2023
dal Tribunale di Brescia nell'ambito del procedimento RG. N. 4961/2022 per tutto quanto esposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 c.p.c. depositato in data 2.05.2022 CP_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia esponendo: Parte_1
- che in data 7.11.2016 aveva contratto con Compass s.p.a. il contratto di finanziamento n. 16823030 dell'ammontare di € 19.940,84, da pagare in sessanta rate, per l'acquisto dell'autoveicolo Audi Q7 tg. DS747TH e a tale titolo aveva versato dal 15.12.2016 al 15.12.2017 la somma di € 2.166,70, come attestato dagli estratti del c/c n. 57984 della BCC intestato a sé ed alla ex compagna (figlia del resistente) e dal 12.01.2018 al 30.01.2020 Persona_1
aveva versato € 7.645,73 prelevati dal proprio conto esclusivo n. 61538 in essere pagina 3 di 10 presso Controparte_2
- che in data 7.04.2014 aveva stipulato, unitamente a il contratto Persona_1
di prestito personale n. 1905895 di € 41.705,20 per l'acquisto in capo a Pt_1
del veicolo Mercedes classe E targato DY645NW e per detto
[...]
finanziamento aveva pagato la somma di € 12.655,50 come era dimostrato dagli estratti del c/c n. 57984 cointestato con Persona_1
- che tuttavia in data 15.01.2018 il veicolo Audi tg. DS747TH era stato alienato e il ricavato di € 12.700 era stato trattenuto in toto dal deducente per l'acquisto di altro automezzo, BMW tg. ER972FH, a sé esclusivamente intestato;
- che pertanto il suo credito verso il resistente per indebito arricchimento poteva essere quantificato in € 16.117,93, ossia € 22.467,93 detratti € 6.350, somma di cui era chiesta la condanna a carico del convenuto.
Si costituiva esponendo che il ricorrente era Parte_1 CP_1
stato il compagno della figlia per oltre dieci anni e i due giovani avevano Per_1
convissuto more uxorio (sebbene unitisi in vincolo solo religioso) in un appartamento cointestato sino al dicembre 2017; che dall'unione erano nate due bambine e prevalentemente collocate presso la madre;
che in Per_2 Per_3
realtà il ricorrente aveva sempre avuto la fissazione di acquistare autovetture di grossa cilindrata e per assecondare i desideri della coppia aveva acconsentito ad intestarsi le citate autovetture, che di fatto erano sempre rimaste nella disponibilità del solo ricorrente, e che detto meccanismo era funzionale a pagare meno oneri assicurativi.
pagina 4 di 10 Aggiungeva che l'Audi Q7 era cointestata al 50% tra il deducente e che CP_1
sempre ne aveva usufruito;
che nel maggio 2018 il ricorrente aveva venduto detto mezzo ricavandone la somma di € 12.700 che aveva impiegato per acquistare la BMW 318 tg. EB972FH solo per sé; che con riguardo alla
Mercedes tg. DY645NW acquistata il 12.11.2009 il finanziamento del 7.04.2014
non poteva essere riferito a detta operazione e, per giunta, in detto atto vi era una lettera di fideiussione recante la sua firma, ma frutto di falsificazione.
Per queste ragioni resisteva e chiedeva il rigetto della domanda attorea sostenendo che l'art. 2042 c.c. non poteva trovare applicazione nel caso concreto.
Senza dar corso ad alcuna attività istruttoria, il giudice adito rigettava la domanda con riguardo all'autovettura Audi in quanto cointestata tra le parti;
accoglieva invece la domanda di indebito con riguardo al veicolo Mercedes in quanto detto veicolo era stato acquistato in data 18.04.2014 e pagato dal ricorrente con il finanziamento sopra detto, non essendo stati provati dal resistente né l'utilizzo in via esclusiva del veicolo da parte del ricorrente, né i diversi accordi che sarebbero stati perfezionati tra le parti circa la reale finalità
dell'intestazione del veicolo.
Per questi motivi
, condannava a versare a la Parte_1 CP_1
somma di € 6.305, oltre interessi e rivalutazione, mentre le spese di lite erano compensate per 2/3 con condanna del resistente al pagamento del residuo.
proponeva appello a cui resisteva . Parte_1 CP_1
pagina 5 di 10 Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c., la causa era rimessa in decisione all'udienza del 19.02.2025 secondo il novellato art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento;
allega che detta azione, di natura sussidiaria e complementare, non è proponibile allorquando il depauperato può esercitare altra azione, ossia nel caso concreto l'azione di restituzione per le somme elargite a titolo di mutuo gratuito ovvero a titolo di liberalità od ancora a titolo di ripetizione dell'indebito.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha emesso la condanna al pagamento della somma di € 6.305 oltre a rivalutazione ed interessi. Allega che lo stesso ricorrente, per l'acquisto della Mercedes classe
E tg. DY645NW a sé intestata, ha versato l'importo di € 12.655 attingendo la somma dal conto comune cointestato con l'ex compagna e che il ragionamento del primo giudice era errato in quanto aveva detratto da quanto erogato per il finanziamento solo la somma di € 6.350 pari alla metà dell'importo totale di €
12.700 ricavato dalla vendita della Audi tg. DS747TH, mentre in realtà
l'appellato aveva trattenuto tutto per sé.
Contesta la legittimità dell'indennizzo e la condanna alle spese.
L'appello è nel suo complesso infondato.
pagina 6 di 10 Invero, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà prevista dall'art. 2042 c.c.
la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione,
sia essa fondata sul contratto o su una specifica disposizione di legge ovvero su clausola generale, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia stata rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illeceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (tra le molte la recente Cass. 20.01.2025 n.
1284).
Nel caso concreto, non era esperibile alcuna azione di ripetizione dell'indebito da parte di il quale ha contratto dei finanziamenti per acquistare CP_1
delle autovetture che poi sono state intestate, in tutto o in parte, a Pt_1
padre della sua compagna
[...] Per_1
Le norme sulla ripetizione dell'indebito trovano applicazione allorquando uno spostamento patrimoniale non trovi causa giustificatrice ab origine o quando detta causa venga meno in epoca successiva (ad es. per intervenuto annullamento o risoluzione i un contratto), di talché non è dato comprendere come potesse svolgere una ripetizione di indebito verso CP_1 Pt_1
in assenza di un pagamento in favore di quest'ultimo.
[...]
È invece corretta l'azione svolta in quanto ha effettivamente Parte_1
beneficiato dei finanziamenti contratti da finalizzati all'acquisto CP_1
di autoveicoli a sé intestati in toto o pro quota.
pagina 7 di 10 Non rileva in questa sede la circostanza che poi detti autoveicoli fossero utilizzati da in via esclusiva o che dette intestazioni fossero finalizzate CP_1
a pagare minori premi assicurativi rispetto ad un neo patentato in quanto agli atti non è stata fornita la prova di un'intestazione fittizia o fiduciaria di questi veicoli e la semplice circostanza che di fatto fossero utilizzati da in via CP_1
esclusiva o prevalente è un dato irrilevante che può trovare la sua ragionevole spiegazione nei rapporti di familiarità esistenti.
Orbene, ribadita la correttezza dell'azione esperita, con riguardo al quantum il
Tribunale non ha riconosciuto nulla con riguardo al finanziamento contratto in via esclusiva con Compass s.p.a. per l'acquisto della Audi Q7 tg. DS747TH.
Nel suo atto introduttivo, il ricorrente esponeva di aver pagato dal dicembre
2016 al dicembre 2017 la somma di € 2.166,70 con addebiti dal conto cointestato con e poi dal gennaio 2018 al gennaio 2020 con Persona_1
addebiti su un conto suo personale in essere con ma per detti esborsi il CP_2
Tribunale negava la fondatezza dell'azione e, sul punto, non è stato proposto alcun appello incidentale con conseguente formazione del giudicato interno.
È altrettanto pacifico che questa Audi sia stata alienata in data 15.01.2018 e il prezzo di € 12.700 sia stato trattenuto in toto, per sua stessa ammissione, da per acquistare un nuova autovettura (BMW tg. ER972FH) CP_1
esclusivamente a sé intestata. Di contro, stando al titolo di proprietà, la metà di questa somma, ossia € 6.350, avrebbe dovuto essere riversata a Parte_1
comproprietario per la quota del 50%.
pagina 8 di 10 Con riguardo al finanziamento contratto da per l'acquisto della CP_1
Mercedes classe E tg. DY645NW stipulato con è documentato che CP_3
sul conto corrente cointestato con n. 57984 acceso presso BCC Persona_1
dal mese di giugno 2014 sino all'agosto 2018 sono stati prelevati € 496,30
mensili per onorare questo finanziamento per un complessivo ammontare di €
25.311,30. Detta somma va divisa in due in quanto ha contribuito anche
[...]
e dunque l'importo riconducibile a è di € 12.655,65 a Per_1 CP_1
cui va detratto l'importo di € 6.350 per aver incamerato, per sua stessa ammissione, tutto il prezzo di vendita dell'Audi, pur essendo solo comproprietario della metà, da cui la somma oggetto della condanna di primo grado pari ad € 6.305.
Le operazioni di calcolo effettuate nell'ordinanza impugnata sono quindi corrette e per questo motivo il gravame va disatteso.
La sentenza gravata va confermata e l'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex Parte_1
art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Brescia in data 27.02.2023 rep. n.
1358/2023, così provvede:
pagina 9 di 10 - Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.966 per compenso (di cui € 1.134 per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed €
1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA,
come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19.02.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Arricchimento senza
ha pronunciato la seguente causa
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 309/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 20/09/2023, promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv. Carlo Beltrani e Alessandra Levito Negrini del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Brescia via Solferino n. 20/c,
giusta delega stesa in calce alla comparsa di nuovo difensore del 5.07.2024;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 10 (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Stefania Mona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Brescia alla via Solferino n. 17, giusta delega in atti;
APPELLATO
In punto: Appello all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di Brescia in data 27.02.2023 nel procedimento n.
4961/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia alla Corte d'Appello reietta, ogni contraria istanza eccezione o difesa accogliere il presente appello e per l'effetto in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, previo accoglimento dell'istanza ex articolo 283 c.p.c., sussistendo gravi e fondati motivi, rigettare la domanda al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 6.305,00, oltre interessi e rivalutazione come in CP_1
motivazione, con condanna alle spese di lite anche di primo grado e distrazione a favore dei sottoscritti avvocati antistatari.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita, previe le necessarie declaratorie di fatto e di diritto, respinta ogni contraria istanza
In via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza n. 1358/2023 ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 27.02.2023 dal
Tribunale di Brescia nell'ambito del procedimento RG. N. 4961-2022 per tutto pagina 2 di 10 quanto esposto.
Confermare l'esecutorietà dell'ordinanza n. 1358/2023 ex art 702 ter c.p.c.
emessa il 27.02.2023 dal Tribunale di Brescia nell'ambito del procedimento RG.
N. 4961/2022 per tutto quanto esposto.
In via principale e nel merito:
- dichiarare decaduta l'appellante da qualsivoglia istanza.
- rigettare l'appello promosso da avverso l'ordinanza n. Parte_1
1358/2023 ex art 702 ter c.p.c. emessa il 27.02.2023 dal Tribunale di Brescia
nell'ambito del procedimento RG N. 4961/2022 per tutto quanto esposto.
- confermare l'ordinanza n. 1358/2023 ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 27.02.2023
dal Tribunale di Brescia nell'ambito del procedimento RG. N. 4961/2022 per tutto quanto esposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 c.p.c. depositato in data 2.05.2022 CP_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia esponendo: Parte_1
- che in data 7.11.2016 aveva contratto con Compass s.p.a. il contratto di finanziamento n. 16823030 dell'ammontare di € 19.940,84, da pagare in sessanta rate, per l'acquisto dell'autoveicolo Audi Q7 tg. DS747TH e a tale titolo aveva versato dal 15.12.2016 al 15.12.2017 la somma di € 2.166,70, come attestato dagli estratti del c/c n. 57984 della BCC intestato a sé ed alla ex compagna (figlia del resistente) e dal 12.01.2018 al 30.01.2020 Persona_1
aveva versato € 7.645,73 prelevati dal proprio conto esclusivo n. 61538 in essere pagina 3 di 10 presso Controparte_2
- che in data 7.04.2014 aveva stipulato, unitamente a il contratto Persona_1
di prestito personale n. 1905895 di € 41.705,20 per l'acquisto in capo a Pt_1
del veicolo Mercedes classe E targato DY645NW e per detto
[...]
finanziamento aveva pagato la somma di € 12.655,50 come era dimostrato dagli estratti del c/c n. 57984 cointestato con Persona_1
- che tuttavia in data 15.01.2018 il veicolo Audi tg. DS747TH era stato alienato e il ricavato di € 12.700 era stato trattenuto in toto dal deducente per l'acquisto di altro automezzo, BMW tg. ER972FH, a sé esclusivamente intestato;
- che pertanto il suo credito verso il resistente per indebito arricchimento poteva essere quantificato in € 16.117,93, ossia € 22.467,93 detratti € 6.350, somma di cui era chiesta la condanna a carico del convenuto.
Si costituiva esponendo che il ricorrente era Parte_1 CP_1
stato il compagno della figlia per oltre dieci anni e i due giovani avevano Per_1
convissuto more uxorio (sebbene unitisi in vincolo solo religioso) in un appartamento cointestato sino al dicembre 2017; che dall'unione erano nate due bambine e prevalentemente collocate presso la madre;
che in Per_2 Per_3
realtà il ricorrente aveva sempre avuto la fissazione di acquistare autovetture di grossa cilindrata e per assecondare i desideri della coppia aveva acconsentito ad intestarsi le citate autovetture, che di fatto erano sempre rimaste nella disponibilità del solo ricorrente, e che detto meccanismo era funzionale a pagare meno oneri assicurativi.
pagina 4 di 10 Aggiungeva che l'Audi Q7 era cointestata al 50% tra il deducente e che CP_1
sempre ne aveva usufruito;
che nel maggio 2018 il ricorrente aveva venduto detto mezzo ricavandone la somma di € 12.700 che aveva impiegato per acquistare la BMW 318 tg. EB972FH solo per sé; che con riguardo alla
Mercedes tg. DY645NW acquistata il 12.11.2009 il finanziamento del 7.04.2014
non poteva essere riferito a detta operazione e, per giunta, in detto atto vi era una lettera di fideiussione recante la sua firma, ma frutto di falsificazione.
Per queste ragioni resisteva e chiedeva il rigetto della domanda attorea sostenendo che l'art. 2042 c.c. non poteva trovare applicazione nel caso concreto.
Senza dar corso ad alcuna attività istruttoria, il giudice adito rigettava la domanda con riguardo all'autovettura Audi in quanto cointestata tra le parti;
accoglieva invece la domanda di indebito con riguardo al veicolo Mercedes in quanto detto veicolo era stato acquistato in data 18.04.2014 e pagato dal ricorrente con il finanziamento sopra detto, non essendo stati provati dal resistente né l'utilizzo in via esclusiva del veicolo da parte del ricorrente, né i diversi accordi che sarebbero stati perfezionati tra le parti circa la reale finalità
dell'intestazione del veicolo.
Per questi motivi
, condannava a versare a la Parte_1 CP_1
somma di € 6.305, oltre interessi e rivalutazione, mentre le spese di lite erano compensate per 2/3 con condanna del resistente al pagamento del residuo.
proponeva appello a cui resisteva . Parte_1 CP_1
pagina 5 di 10 Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c., la causa era rimessa in decisione all'udienza del 19.02.2025 secondo il novellato art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento;
allega che detta azione, di natura sussidiaria e complementare, non è proponibile allorquando il depauperato può esercitare altra azione, ossia nel caso concreto l'azione di restituzione per le somme elargite a titolo di mutuo gratuito ovvero a titolo di liberalità od ancora a titolo di ripetizione dell'indebito.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha emesso la condanna al pagamento della somma di € 6.305 oltre a rivalutazione ed interessi. Allega che lo stesso ricorrente, per l'acquisto della Mercedes classe
E tg. DY645NW a sé intestata, ha versato l'importo di € 12.655 attingendo la somma dal conto comune cointestato con l'ex compagna e che il ragionamento del primo giudice era errato in quanto aveva detratto da quanto erogato per il finanziamento solo la somma di € 6.350 pari alla metà dell'importo totale di €
12.700 ricavato dalla vendita della Audi tg. DS747TH, mentre in realtà
l'appellato aveva trattenuto tutto per sé.
Contesta la legittimità dell'indennizzo e la condanna alle spese.
L'appello è nel suo complesso infondato.
pagina 6 di 10 Invero, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà prevista dall'art. 2042 c.c.
la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione,
sia essa fondata sul contratto o su una specifica disposizione di legge ovvero su clausola generale, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia stata rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illeceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (tra le molte la recente Cass. 20.01.2025 n.
1284).
Nel caso concreto, non era esperibile alcuna azione di ripetizione dell'indebito da parte di il quale ha contratto dei finanziamenti per acquistare CP_1
delle autovetture che poi sono state intestate, in tutto o in parte, a Pt_1
padre della sua compagna
[...] Per_1
Le norme sulla ripetizione dell'indebito trovano applicazione allorquando uno spostamento patrimoniale non trovi causa giustificatrice ab origine o quando detta causa venga meno in epoca successiva (ad es. per intervenuto annullamento o risoluzione i un contratto), di talché non è dato comprendere come potesse svolgere una ripetizione di indebito verso CP_1 Pt_1
in assenza di un pagamento in favore di quest'ultimo.
[...]
È invece corretta l'azione svolta in quanto ha effettivamente Parte_1
beneficiato dei finanziamenti contratti da finalizzati all'acquisto CP_1
di autoveicoli a sé intestati in toto o pro quota.
pagina 7 di 10 Non rileva in questa sede la circostanza che poi detti autoveicoli fossero utilizzati da in via esclusiva o che dette intestazioni fossero finalizzate CP_1
a pagare minori premi assicurativi rispetto ad un neo patentato in quanto agli atti non è stata fornita la prova di un'intestazione fittizia o fiduciaria di questi veicoli e la semplice circostanza che di fatto fossero utilizzati da in via CP_1
esclusiva o prevalente è un dato irrilevante che può trovare la sua ragionevole spiegazione nei rapporti di familiarità esistenti.
Orbene, ribadita la correttezza dell'azione esperita, con riguardo al quantum il
Tribunale non ha riconosciuto nulla con riguardo al finanziamento contratto in via esclusiva con Compass s.p.a. per l'acquisto della Audi Q7 tg. DS747TH.
Nel suo atto introduttivo, il ricorrente esponeva di aver pagato dal dicembre
2016 al dicembre 2017 la somma di € 2.166,70 con addebiti dal conto cointestato con e poi dal gennaio 2018 al gennaio 2020 con Persona_1
addebiti su un conto suo personale in essere con ma per detti esborsi il CP_2
Tribunale negava la fondatezza dell'azione e, sul punto, non è stato proposto alcun appello incidentale con conseguente formazione del giudicato interno.
È altrettanto pacifico che questa Audi sia stata alienata in data 15.01.2018 e il prezzo di € 12.700 sia stato trattenuto in toto, per sua stessa ammissione, da per acquistare un nuova autovettura (BMW tg. ER972FH) CP_1
esclusivamente a sé intestata. Di contro, stando al titolo di proprietà, la metà di questa somma, ossia € 6.350, avrebbe dovuto essere riversata a Parte_1
comproprietario per la quota del 50%.
pagina 8 di 10 Con riguardo al finanziamento contratto da per l'acquisto della CP_1
Mercedes classe E tg. DY645NW stipulato con è documentato che CP_3
sul conto corrente cointestato con n. 57984 acceso presso BCC Persona_1
dal mese di giugno 2014 sino all'agosto 2018 sono stati prelevati € 496,30
mensili per onorare questo finanziamento per un complessivo ammontare di €
25.311,30. Detta somma va divisa in due in quanto ha contribuito anche
[...]
e dunque l'importo riconducibile a è di € 12.655,65 a Per_1 CP_1
cui va detratto l'importo di € 6.350 per aver incamerato, per sua stessa ammissione, tutto il prezzo di vendita dell'Audi, pur essendo solo comproprietario della metà, da cui la somma oggetto della condanna di primo grado pari ad € 6.305.
Le operazioni di calcolo effettuate nell'ordinanza impugnata sono quindi corrette e per questo motivo il gravame va disatteso.
La sentenza gravata va confermata e l'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex Parte_1
art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Brescia in data 27.02.2023 rep. n.
1358/2023, così provvede:
pagina 9 di 10 - Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.966 per compenso (di cui € 1.134 per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed €
1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA,
come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19.02.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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