Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/02/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 06/02/2025
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 2764/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SARTORI ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BIANCO FRANCESCO CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto:
1. accertare e dichiarare, in capo al ricorrente, la sussistenza della malattia professionale, così come decritta in ricorso, ed il nesso causale tra la patologia insorta a carico del dr e l'attività lavorativa svolta dallo stesso quale medico radiologo presso il Parte_1
reparto di Radiologia dell'Ospedale di Campi Salentina, comportante una totale e permanente inabilità del 30%, o della diversa percentuale che deriverà dalle risultanze istruttorie ed a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio della quale, fin da ora, si chiede l'ammissione.
2. in conseguenza e per l'effetto, condannare l' alla corresponsione della rendita vitalizia CP_1
per come prevista dalla vigente normativa, ed a tutti i benefici ex lege e d.lgs. 38/2000 spettanti in relazione all'accertata malattia professionale anche a titolo di danno biologico e patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la malattia denunciata dal ricorrente non CP_1
ha origine professionale non essendo in rapporto causale diretto o anche solo concausale con l'attività svolta dallo stesso così come previsto e disciplinato dall'attuale normativa.
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1
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La materia è disciplinata dal D. Lgs. 38/00 (art. 13 co. 2): “In caso di danno biologico [ndr. definito dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti a infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1
all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico»….”.
Con particolare riferimento alla questione del nesso causale, l' ha eccepito che la malattia CP_1
denunciata non è tabellata e, pertanto, non ha origine lavorativa ma costituisce malattia comune. Ciò di per sé non implica il rigetto della domanda, in quanto - anche in caso di malattie non comprese nelle tabelle (per le quali il nesso causale è presunto) - il lavoratore è ammesso a provare l'origine professionale della malattia denunciata (con onere della prova a suo carico); il fatto che si tratti di malattia non tabellata implica quindi solo l'impossibilità per il lavoratore di avvalersi di presunzioni legali, con conseguente onere a suo carico di provare il nesso causale;
a tal fine non è necessaria una prova in termini di certezza assoluta, ma è sufficiente un rilevante grado di probabilità (cd. probabilità qualificata) ed è insufficiente solo la mera possibilità.
Sul punto, la giurisprudenza della S.C. è costante (Cass. 07/03/2017 n. 5704; 05/09/2017 n. 20769) nell'affermare che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (v. Cass. 24 novembre 2015,
n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634).
2 Tanto premesso, nel caso di specie il CTU ha risposto ai quesiti escludendo l'origine lavorativa della malattia denunciata. Si riportano di seguito le considerazioni medico-legali svolte dal CTU:
L'esame clinico di , di anni 70, integrato dai dati della documentazione Parte_1
medica in atti ed esibita, consente di affermare che attualmente il ricorrente è affetto da:
1. ESITI
DI PROSTATECTOMIA RADICALE PER ADENOK ACINARE MULTIFOCALE DELLA PROSTATA;
2. ESITI DI
TURB. Le radiazioni ionizzanti sono un cancerogeno di classe 1 secondo l'IARC. Tuttavia, le evidenze per il tumore della prostata sono limitate. L'elemento scriminante è costituito dalle dosi di radiazioni effettivamente ricevute dal ricorrente. Tanto si evince dai dispositivi di sorveglianza dosimetrica che purtroppo non sono in atti. In ogni caso, negli ultimi decenni l'esposizione dei radiologi non interventisti si avvicina allo sfondo naturale (sono più espositi gli ortopedici, i radiologi interventisti, i cardiologi interventisti, etc…). Per cui, riteniamo l'esposizione lavorativa non idonea a produrre il tumore lamentato, peraltro scarsamente radio-inducibile. Ai quesiti si risponde che , di anni 70, è affetto da esiti di prostatectomia radicale per Parte_1
adenok acinare multifocale della prostata. Circa il nesso causale tra esposizione professionale e la patologia di cui sopra, riteniamo di poter esprimere parere negativo. Trattasi di patologia comune e non di tecnopatia. Peraltro, patologia frequente e comune nei soggetti di pari età.
Si ritiene di aderire a tali conclusioni, non smentite da sufficienti deduzioni di segno contrario.
Il CTU ha infatti risposto in modo esaustivo alle osservazioni di parte ricorrente, evidenziando che Le controdeduzioni presentano inesattezze. Le radiazioni ionizzanti non sono fattore causale di tutte le neoplasie. Nelle nuove tabelle (DM 10.10.23) tra i tumori radio inducibili non è CP_1
presente quello alla prostata, pertanto non è presente la presunzione legale di origine.
Tale esclusione è basata su studi approfonditi (IARC…) e non è certo un “capriccio” dell' . CP_1
Le radiazioni ionizzanti, scientificamente, non causano il tumore alla prostata. In questa categoria di lavoratori, radiologi, l'esposizione è solitamente simile alla popolazione generale in quanto il compito del radiologo è quello di refertare. Pertanto, non vi è irraggiamento né contaminazione, che sono i presupposti dell'esposizione lavorativa. Normalmente i radiologi presentano rilievi dosimetrici che dimostrano esposizioni che non superano il msv all'anno. Pertanto dosi inidonee a causare tumori. La asserita presenza del Dott. in sala operatoria, i 37 anni di servizio, le Pt_1
sentenze così come la documentazione e le circolari antecedenti l'accertamento della non CP_1
radiosensibilità del tumore alla prostata sono argomentazioni superate dal progresso scientifico.
Trattandosi di malattia non tabellata deve essere data la prova, che il ricorrente non ha fornito e che lo scrivente nello studio del caso non ha rinvenuto nella letteratura più recente.
3 Riportiamo dal sito della AIRC: Uno dei principali fattori di rischio per il tumore della prostata è
l'età: le possibilità di ammalarsi sono scarse prima dei 40 anni, ma aumentano sensibilmente dopo i 50 anni e circa due tumori su tre sono diagnosticati in persone con più di 65 anni.
Quando si parla di tumore della prostata un altro fattore non trascurabile è senza dubbio la familiarità: il rischio di ammalarsi è pari al doppio per chi ha un parente consanguineo (padre, fratello eccetera) con la malattia rispetto a chi non ha nessun caso in famiglia.
Anche la presenza di mutazioni in alcuni geni come BRCA1 e BRCA2, già coinvolti nell'insorgenza di tumori di seno e ovaio, o della Sindrome di NC (tumore del colon non poliposico ereditario;
HNPCC) possono aumentare il rischio di cancro alla prostata. Non meno importanti sono i fattori di rischio legati allo stile di vita: dieta ricca di grassi saturi, obesità, mancanza di esercizio fisico sono solo alcune delle caratteristiche e delle abitudini poco salubri, sempre più diffuse nel mondo occidentale, che possono favorire lo sviluppo e la crescita del tumore della prostata.
Le suddette conclusioni del CTU sono conformi a quelle poste a base del rigetto della domanda amministrativa da parte dell' , che nella memoria ha dedotto che 3) Da una revisione dei CP_1
dati rivenienti dai massimi organismi internazionali in materia di rischio per i vari organi correlato a radioinducibilità dei tumori (ICRP - International Commission on Radiological Protection;
BEIR -
Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiation;
UNSCEAR - The United Nations Scientific
Committee on the Effects of Atomic Radiation), illustrata dal Prof. in lezione magistrale Per_1
nel contesto del XXV Congresso Nazionale AIRM (Associazione Italianadi Radioprotezione Medica) tenutosi a Verona nel Giugno 2017 ("Radioepidemiologia dei tumori"), risulta una esaustiva sintesi dei livelli di correlabilità tra esposizione e radiosensibilità tissutale dei vari organi/apparati, da cui si rileva che - differentemente da organi con evidenza di elevata radioinducibilità per neoplasia
(sistema emolinfopoietico per leucemia;
polmone; mammella;
tiroide; colon) -- per la prostata risulta una radiosensibilità tissutale molto bassa, con un livello di radioinducibilità sostanzialmente inconsistente e privo di alcuna significatività statistico-epidemiologica.
4) Ciò ha una concorde corrispondenza con i dati aggiornati rilevabili negli studi multicentrici della letteratura scientifica internazionale esaminati e revisionati dalla IARC, dalle cui matrici di sintesi non si rileva - a tutt'oggi - alcuna significativa evidenza statistico-epidemiologica per correlazione tra esposizione a radiazioni ionizzati e determinismo di cancerogenesi a livello della prostata (IARC
- International Agency for Research on Cancer - List of classifications by cancer sites with sufficient or limited evidence in humans - IARC Monographs Volumes 1-133 - Last update: 22 March 2023).
4 Tanto premesso, non vi sono motivi per disporre il rinnovo della CTU, in quanto le contestazioni di parte ricorrente appaiono generiche;
si tratta infatti di osservazioni formulate dallo stesso difensore (e non da un consulente tecnico esperto in medicina) e basate quasi esclusivamente su argomentazioni logico-giuridiche e non su dati ricavabili dalla letteratura scientifica.
Anche i riferimenti alla valenza delle radiazioni ionizzanti come causa dei tumori riguardano i tumori in genere e non in modo specifico quello alla prostata, rispetto al quale il CTU ha invece indicato una serie di cause alternative (età, familiarità, stile di vita o mutazioni in alcuni geni) più probabili in base agli studi scientifici in materia. Quanto ad una possibile origine lavorativa della malattia (anche solo in termini di concausa), appare fondata la tesi dell' , secondo cui nel CP_1
caso di specie manca la concomitanza dei quattro criteri che caratterizzano l'esistenza di quel necessario nesso causale tra danno lamentato e attività lavorativa svolta e cioè quello cronologico, quello modale, quello topografico e quello dell'efficienza causale in termini sia qualitativi che quantitativi della noxa patogena e della sua azione.
Al riguardo, l' ha dedotto al punto 5) della memoria che dalle schede dosimetriche inerenti CP_1
all'Assicurato pervenute dalla risulta una esposizione, nei diversi anni, quasi sempre Parte_2
nulla o comunque talmente bassa (da 0 a 0,24 mSv / anno) da collocarsi sostanzialmente nei limiti di variabilità che caratterizzano quella già presente nel fondo naturale. Ciò rende superflua la richiesta di acquisizione dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica formulata dal ricorrente.
Dal punto di vista temporale, il ricorrente ha dedotto di essere stato unico medico radiologo e di non avere quindi potuto usufruire di pause biologiche annuali di 15 giorni continuativi, né delle ferie nella misura di legge;
aldilà del fatto che il CTU, nelle risposte alle osservazioni, ha chiarito che tali circostanze non incidono sul nesso causale, si deve rilevare che esse – secondo quanto dedotto dal ricorrente – si collocano negli anni dal 1993 al 1999.
Tali circostanze erano già note all' , che ha dedotto: Dall'acquisizione anamnestica si rileva CP_1
che l' ha riferito che si occupava principalmente di attività di tipo burocratico e della Parte_3
refertazione delle immagini di radiodiagnostica, e che all'occorrenza assisteva il tecnico di radiodiagnostica durante l'effettuazione degli esami di imaging. Ha riferito di avere effettuato anche procedure interventistiche mediante guida e controllo con metodiche radiologiche, quali fluoroscopia (con iniezione diretta del mdc iodato), tomografia computerizzata ed ecografia. Ha riferito di avere lavorato in sala operatoria ortopedica, chirurgia gen., ginecologica ed urologica.
Ha riferito che per 7 anni è stato unico medico dell'unità U.O.C. (ed ha riferito di non aver usufruito per circa 7 anni delle previste pause biologiche annuali di 15 gg, per carenza di personale).
5 Si tratta esattamente delle stesse circostanze dedotte in ricorso e oggetto della prova testi, la quale appare quindi superflua, trattandosi, da un lato, di fatti non contestati e, dall'altro, di fatti che non incidono comunque sull'esito del giudizio, avendone il CTU già tenuto conto.
Peraltro, l' ha evidenziato che 1) Per quanto attiene alla "neoformazione vescicale" già CP_1
asportata con T.U.R.B. nel 2007, non risulta prodotto il relativo referto di esame istologico, non risulta comunque effettuata successiva terapia antiblastica, né risulta documentazione (né riferimenti) di recidive di malattia neoplastica vescicale negli anni successivi fino a tutt'oggi. -
Pertanto si deve osservare che a livello vescicale non residua - a tutt'oggi - presenza di malattia, e che dunque il caso di specie devesi comunque riferire solo a domanda di riconoscimento in tutela per "K prostatico". 2) Per quanto attiene a tale denunciata neoplasia della prostata, non risulta prodotto il referto di esame istologico relativo all'intervento di prostatectomia del Dicembre 2020,
e non risulta comunque documentazione di terapia medica o radioterapia post-intervento.
Per quanto innanzi esposto, non può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia denunciata, in quanto, sulla base delle conclusioni del CTU, non appare soddisfatto il criterio del rilevante grado di probabilità innanzi citato;
deve ritenersi infatti che si tratti di malattia comune;
pertanto, il nesso causale con l'attività lavorativa non supera il livello della semplice e astratta possibilità. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 06/03/2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 06/02/2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo
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