Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02148/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03343/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3343 del 2025, proposto da
EN TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Monza n. 514/2024 pubblicata in data 14.06.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. ZI OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
Rilevato che:
- con sentenza n. 514/2024, pubblicata in data 14.06.2024, il Tribunale di Monza ha condannato l’Amministrazione resistente a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente per l’anno scolastico 2023/2024, per l’importo di euro 500,00;
- la ricorrente ha dichiarato che la sentenza è stata ottemperata, avendo ottenuto la corresponsione di quanto stabilito dalla sentenza indicata in epigrafe;
- l’Amministrazione non ha sollevato eccezioni sul punto;
- la soddisfazione della pretesa vantata conduce a dichiarare la cessazione della materia del contendere, in coerenza con la richiesta avanzata dalla ricorrente;
- l’adempimento dell’Amministrazione è avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso e ciò conduce a porre le spese di lite a carico della parte resistente, liquidandole in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 500,00 (cinquecento), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD SO, Presidente
ZI OR, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| ZI OR | RD SO |
IL SEGRETARIO