Art. 54. Rinvio
Valgono per il personale di dattilografia, in quanto applicabili, le disposizioni dettate per il personale delle cancellerie e segreterie negli articoli 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 28 del presente ordinamento.
Valgono per il personale di dattilografia, in quanto applicabili, le disposizioni dettate per il personale delle cancellerie e segreterie negli articoli 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 28 del presente ordinamento.