Articolo 54 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 53Articolo 55
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13 novembre 1960
Art. 54. Rinvio

Valgono per il personale di dattilografia, in quanto applicabili, le disposizioni dettate per il personale delle cancellerie e segreterie negli articoli 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 28 del presente ordinamento.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960