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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 5183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5183 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
nella persona della dott.ssa ID CE, all'udienza cartolare del 22.12.2025 ha depositato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8658/2025 Ruolo Gen. Affari PREVIDENZA avente ad oggetto: ripetizione di indebito
T R A rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenzo Pecorario Parte_1 CodiceFiscale_1
con cui elett. dom. come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t rapp.to e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, l'epigrafata parte ricorrente esponeva che con comunicazione datata 07/02/2025 l' aveva comunicato l'avvenuta erogazione di CP_1 somme ritenute indebitamente percepite per un importo complessivo pari a € 6.294,16, relative alla prestazione di mobilità n. 460581/2012, per il periodo 22/11/2012 - 28/02/2015.
Secondo l'ente, l'indennità sarebbe stata non spettante a causa di rioccupazione a tempo determinato/parziale.
Eccepiva l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo, l'affidamento nella correttezza dell'erogazione, anche per il decorso di un lungo lasso temporale, e concludeva, pertanto, affinché fosse accertata e dichiarata l'assoluta irripetibilità delle somme chieste in restituzione dall' nei suoi confronti. Con vittoria di spese, diritti e onorari. CP_1
Si costituiva l' chiedendo con le argomentazioni di cui alla memoria di costituzione il CP_1
rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria delle spese. Alla odierna udienza cartolare, letti gli atti e le note per la trattazione cartolare del procedimento, la causa veniva decisa mediante deposito contestuale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
(Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota
d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite,
04/08/2010, n. 18046).
La stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel provvedimento CP_2
amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente
l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Nella fattispecie all'attenzione di questo giudice, l' ha motivato il provvedimento di CP_1
recupero per il periodo 22/11/2012 - 28/02/2015 a causa della rioccupazione a tempo determinato/parziale dell'istante (cfr. produzione di parte ricorrente).
Ciò posto, questa essendo la motivazione addotta dall'ente convenuto a fondamento della richiesta di restituzione degli importi risultati indebiti, è chiaro che l'indebito contestato è collegato alla rioccupazione del ricorrente, dalla quale emergerebbe la perdita del diritto ad ottenere l'indennità di mobilità. Ne consegue che trova applicazione, nel caso di specie, l'art. 52 della legge nr. 88 del 1989 secondo cui le pensioni erogate dall' debbono essere in ogni momento rettificate in CP_1
caso di errore di qualsiasi natura, errore commesso in sede di attribuzione, di erogazione, di liquidazione, prevedendo espressamente – tuttavia - una clausola di salvaguardia in relazione alle somme già percepite dall'assicurato, salvo il caso del dolo dello stesso.
Il II comma del citato art. 52 prevede che “non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'assicurato”.
Tale disposto normativo, peraltro, è stato fatto oggetto di interpretazione autentica ad opera della legge nr. 412 del 1991 che all'art. 13 prevede:
“Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989 nr. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali incidenti sulla misura CP_1
o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza…”.
La normativa è chiara nel prevedere l'applicabilità della sanatoria a prescindere dalla natura dell'errore in cui sia incorso l' (e, dunque, anche in caso di errore del tutto CP_2 incolpevole), salva l'ipotesi di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta.
Orbene deve essere valutato il caso specifico, oggetto della presente controversia, di fatti sopravvenuti incidenti sulla spettanza della prestazione erogata.
La prestazione può infatti essere liquidata in modo corretto, tuttavia nel corso della sua vita possono intervenire norme o fatti incidenti sul diritto o sulla sua misura, che devono dar luogo ad una tempestiva riforma del provvedimento.
In simili evenienze, la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri: - gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, e conosciuti dall'Istituto (es. revisione sanitaria, liquidazione di altra prestazione incumulabile o incompatibile con quella in godimento, variazione delle maggiorazioni sociali in conseguenza della situazione del coniuge, scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo, scadenza dell'assegno di invalidità, scadenza della pensione di reversibilità, pagamento all'estero di prestazioni in esportabili, liquidazione di altro assegno di accompagnamento, etc.) sono suscettibili di sanatoria;
- qualora i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato (e non siano già a conoscenza dell' ), le somme indebitamente erogate CP_1
fino alla data di comunicazione da parte dell'interessato devono essere recuperate.
Nel caso di pagamenti indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, tale aspetto è disciplinato dal comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 412 che pone in capo all' l'onere di verificare CP_1
annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate.
Alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96 così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' ha avuto conoscenza successivamente al provvedimento di CP_2
liquidazione o riliquidazione.
Pertanto, ai fini della recuperabilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni collegate al reddito, possono determinarsi le seguente situazioni:
- Redditi non conosciuti dall' . CP_2
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l deve notificare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a CP_2
quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
- Redditi conosciuti dall'Istituto.
L' può procedere al recupero degli indebiti pensionistici solo se la notifica del debito CP_1
avviene entro l'anno successivo a quello in cui ha avuto conoscenza del reddito incidente sulla pensione.
Trattasi generalmente di dati residenti negli archivi dell'Istituto (godimento di altra prestazione, pensione coniuge, redditi da lavoro, titolarità di pensione estera o di altro Ente, etc.) e che non sono incrociati tempestivamente con la posizione pensionistica.
Pertanto, le somme indebitamente corrisposte a seguito di un errore nella liquidazione della pensione che sia correlato alla situazione reddituale del pensionato sono sempre irripetibili
(salvo il dolo del pensionato) ed, in ogni caso, si può provvedere al recupero solo allorquando l' si attivi entro un anno da quando si è verificato l'errore. CP_2
E', infatti, principio immanente al settore dell'indebito previdenziale quello per cui
“diversamente dalla generale regola codicistica (art. 2033 cod.civ.) di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta"
(Corte Cost. n. 166/1966).
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, la situazione che ha inciso sulla spettanza della mobilità percepita dal ricorrente è stata la ricollocazione part time e a tempo determinato, risultante dalla comunicazione obbligatoria unilav del 07\01\2013.
Orbene, questi essendo i fatti di causa per come risultanti dalla ricostruzione proposta in ricorso e dalla stessa parte convenuta, è da escludersi dunque qualunque ipotesi di dolo del percettore della prestazione, considerato che non sono emersi elementi in grado di condurre a tale conclusione e ritenuto che l' non ha provveduto a dare prova di tale elemento CP_1
soggettivo.
Fermo restando, quindi, l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo del percettore della prestazione va, in ogni caso, evidenziato che l' non ha dato la prova di aver provveduto CP_1
a contestare tempestivamente l'intervenuta rioccupazione del lavoratore odierno ricorrente, contestando l'indebito relativo ad arco temporale lungo e risalente (dal 2012 al 2015), solo con la missiva del 7.2.2025 impugnata in questa sede. Tale condotta appare idonea ad ingenerare legittimamente nell'istante affidamento nella percezione della prestazione mensilmente erogata.
Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione di cui alla nota del 7.2.2025 con la conseguente condanna di quest'ultimo CP_1
alla restituzione, in favore di parte ricorrente, degli importi eventualmente trattenuti a tale titolo, oltre accessori di legge.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota del 7.2.2025 con la conseguente condanna di quest'ultimo CP_1
alla restituzione, in favore di parte ricorrente, degli importi eventualmente già trattenuti a tale titolo, oltre accessori di legge;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.865,00, CP_1
oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 23.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa ID CE