Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 401/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Isabella Messina Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 401/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in Via Carlo Alberto Parte_1 C.F._1
10064 Pinerolo presso lo studio dell'avv. GIUNTA ELENA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in Via Cialdini 36 10051 CP_1 C.F._2
AVIGLIANA presso lo studio dell'avv. RULLO STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
PE parte ricorrente: come da note del 17/10/2024 richiamate nel verbale di udienza del 23/10/2024
Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, espletato ogni altro incombente di rito, integrate tutte le condizioni giuridiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970 e ss.mm. lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi il 15/03/2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pomaretto, Atto Reg. n. 1, Serie I, Parte I, Anno 2018, ordinando all'Ufficiale di detto Stato Civile di procedere a tutte le incombenze di legge e di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni: Nel merito in via principale • Disporre ex art. 337 quater, comma III, c.c. l'affidamento esclusivo della PE IA , nata a [...], l'[...], alla madre, sig.ra demandando, altresì, a Parte_1 quest'ultima le decisioni di maggior interesse per la IA anche per le questioni di straordinaria amministrazione, confermando la collocazione, residenza anagrafica e dimora abituale della IA minore presso la madre, per le motivazioni di cui agli atti difensivi • Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la IA secondo le pagina 1 di 7
PE parte resistente : come da comparsa di costituzione e risposta
“Quanto sopra premesso, il resistente, come rappresentato e difeso, insta affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare ex art. 3 n. 2 lett. B) L. 898/1970 e ss lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 15/03/2018, ordinando all'Ufficiale di detto Stato Civile di procedere a tutte le incombenze di legge e di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio PE alle seguenti condizioni: IN PRINCIPALITA': • disporre l'affidamento condiviso della IA minore , con collocazione e residenza presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni pagina 2 di 7 di ordinaria amministrazione per il tempo che la stessa trascorrerà con ognuno dei genitori;
• disciplinare, secondo giustizia, e tenendo in considerazione lo stato di indigenza del il mantenimento della minore, oltre CP_1 al 50% delle spese mediche non coperte da S.S.N. e di quelle scolastiche sostenute per la IA, da corrispondersi entro 15 giorni dalla richiesta documentata, nonché delle spese per attività sportive extrascolastiche (ferme restando le prescrizioni del Protocollo d'intesa siglato tra il Presidente del Tribunale di Torino ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nel marzo 2016 in ordine alle spese straordinarie per i figli).
• il potrà tenere con sé la minore a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al CP_1 lunedì mattina con accompagnamento a scuola o a casa della madre qualora non vi siano lezioni sera, oltre ad un altro giorno infrasettimanale da concordarsi tra le parti con pernottamento IN SUBORDINE, fermo l'affidamento condiviso della minore: • Disporre che il corrisponda alla Sig.ra su conto CP_1 Parte_1PE corrente a lei intestato, a titolo di mantenimento della IA minore , l'importo di euro 150,00 entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte da S.S.N. e di quelle scolastiche sostenute per la IA, da corrispondersi entro 15 giorni dalla richiesta documentata, nonché delle spese per attività sportive extrascolastiche (ferme restando le prescrizioni del Protocollo d'intesa siglato tra il Presidente del Tribunale di Torino ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nel marzo 2016 in ordine alle spese straordinarie per i figli); • Disporre che il possa vedere e tenere la figla con sè con le modalità di cui CP_1 all'Omologa di separazione personale dei coniugi;
IN VIA ISTRUTTORIA: • si insta affinché il nucleo famigliare venga preso in carico dal Servizio Sociale competente allo scopo di monitorare, anche solo per un periodo, le modalità di affidamento del minore, i rapporti tra i genitori, nonché da ultimo di verificare l'idoneità del nucleo famigliare di supporto, segnalando altresì eventuali necessità di ausili alla coppia o alla genitorialità. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare, nonché di articolare mezzi di prova anche per tramite delle memorie integrative autorizzate e all'occorrendo di indicare testi, nei prefiggendi termini di Legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio tutti, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
”
PE il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
POMARETTO il 15/03/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di POMARETTO (atto n. 1 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nata una IA: l'8 gennaio 2019. PEsona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 1-4/3/2021.
Con ricorso depositato il 05/01/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Chiedeva, quindi, disporsi l'affidamento esclusivo della minore stante la condotta inadempiente sia con riguardo al contributo al mantenimento sia relativamente al regime di visite concordato in separazione, con collocazione presso di sé, disporsi poi un calendario di visite padre-IA e un contributo al mantenimento nella somma complessiva di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e l'intero assegno unico, con vittoria delle spese.
Con comparsa depositata il 16/4/2024 si è costituito condividendo la domanda di CP_1 scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 7 Contestava invece le domande formulate con riguardo alla minore e chiedeva quindi disporsi l'affidamento condiviso, un calendario di visite padre-IA o, in subordine, confermare il calendario accordato in sede di separazione e un contributo al mantenimento secondo giustizia, o in subordine, pari ad euro 150,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, con vittoria delle spese.
All'udienza del 17/4/2024 sono comparse personalmente le parti con i rispettivi difensori e all'esito il giudice relatore si riservava.
A scioglimento della riserva il giudice relatore pronunciava provvedimenti provvisori e urgenti, disponeva la presa in carico da parte dei Servizi, nonché si pronunciava sulle richieste istruttorie e fissava udienza di discussione al 23/10/2024
Nelle more del procedimento perveniva relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
All'udienza del 23/10/2024 i difensori insistevano sulle rispettive richieste e il giudice relatore si riservava di riferire in camera di consiglio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento, collocazione, diritto di visita e contributo al mantenimento della minore
I provvedimenti ex art. 473 bis 22 cpc del 18/4/2024 così dispongono: PE_
“Premesso che le parti sono genitori di una bambina, , n. a Pinerolo l'8 gennaio 2019, che ha dunque appena 5 anni, gli accordi di separazione prevedono: l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre;
un certo regime di visita a favore del papà; a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento della IA di € 300,00 mensili oltre al riparto delle spese straordinarie.
Orbene; si ritiene che debbano in via provvisoria ed urgente essere adottati i seguenti provvedimenti: va anzitutto disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
Non solo il padre non versa l'assegno appellandosi ad una situazione debitoria da ritenere irrilevante tenuto conto dei primari doveri genitoriali ed essendo giovane uomo dotato di capacità lavorativa;
ma, di più, esercita il diritto di visita in modo irregolare e comunque non conforme agli accordi.
A tal proposito, di rileva come egli, sebbene a suo dire la condotta materna sia stata sin da luglio 2023 ostacolante, non ha mai adottato alcuna iniziativa diretta a dare attuazione al suo diritto, proponendo una, verosimilmente ritorsiva, denuncia querela (doc. 1) solo in data 13 febbraio 2024, dopo dunque avere ricevuto la notifica del ricorso per divorzio (1.2.2024). pagina 4 di 7 Se la certa capacità lavorativa e le incomplete produzioni documentali attestanti la situazione reddituale
(mancano ad esempio gli estratti conto del 2023), portano a confermare la (modesta) misura del contributo al mantenimento a suo tempo concordata, data la conflittualità va nondimeno disposta la presa in carico e l'acquisizione di informazioni sulla condizione socio familiare della minore tramite i Servizi Sociali territoriali e la NPI onde disporre di ulteriori elementi di valutazione e accompagnare i genitori in un percorso di sostegno alla genitorialità”.
Si tratta di impianto che va sostanzialmente confermato.
Nel corso del giudizio è infatti emerso un interessamento per la minore da parte del padre occasionale e sporadico, e una totale mancanza di contribuzione al mantenimento della IA, non giustificabile dal solo stato di disoccupazione o da una indimostrata situazione debitoria.
La relazione dei Servizi di data 9.10.2024 riporta, quanto al che “…A suo dire le difficoltà si CP_1 sarebbero verificate quando lui non ha più versato il mantenimento per la IA a causa dei debiti. A tal proposito l'uomo ha detto di avere ancora migliaia di euro di debiti e di non essere nelle condizioni di versare il mantenimento che, a suo dire, in precedenza, quando le condizioni economiche glielo consentivano, avrebbe dato in modo cospicuo. Dal suo riferito i versamenti passati compenserebbero l'attuale mancanza.
Il Sig. ha raccontato che allo stato attuale vedrebbe la IA a settimane alterne dal sabato in CP_1 tarda mattinata alla domenica nel tardo pomeriggio. Lo stesso ha riconosciuto di non essere sempre puntuale in quanto deve chiedere supporto a qualche famigliare o amico quando si tratta di prendere e riportare la IA, non avendo lui un'auto di proprietà. PE_ Rispetto al tempo trascorso con la piccola , il Sig. racconta che spesso organizza momenti di CP_1 svago con la sorella e la nipote, oltre che con altri bambini, figli di amici e vicini di casa.
Dal colloquio è emerso che il Sig. non ha alcun contatto con il contesto scolastico in cui da CP_1 quest'anno è inserita la piccola. La scrivente ha quindi invitato l'uomo a prendere i contatti con la PE_ scuola. L'uomo inoltre non è a conoscenza del pediatra che ha in carico la piccola ”.
Tali condotte in gran parte omissive si pongono in contrasto con i doveri primari genitoriali, e ostano alla condivisione domandata proprio dalla parte resistente. Devono poi rimarcarsi le condotte del tutto pretestuose poste in essere dal padre: la querela menzionata nei predetti provvedimenti è stata archiviata dal GI (doc. depositato con la memoria 22.10.2024).
Rispetto ad un viaggio in Marocco della bambina, la madre ha inoltre dovuto azionare un ricorso d'urgenza all'esito del quale, a fronte di un pretestuoso rifiuto paterno, la è stata Parte_2 autorizzata a sottoscrivere, anche in difetto del consenso paterno, il modulo autorizzativo “Dichiarazione di accompagnamento” ed ogni altra autorizzazione necessaria per il viaggio in Marocco della IA PE_ minore (nata a [...] l'[...]), unitamente alla nonna materna, previsto PEsona_3 per il periodo dal 01/05/2024 al 18/05/2024 compresi.
In tale contesto, ne consegue che solo un regime di affidamento esclusivo appare adeguato a preservare gli interessi della minore, soluzione non in contrasto con il rapporto affettivo padre IA non potendosi con ciò esaurire il ruolo genitoriale.
Quanto al regime di visita paterno, è emerso dalle dichiarazioni rilasciate da parte ricorrente ai servizi sociali, che a partire dal Febbraio 2024, il padre “vedrebbe la bambina con più regolarità”, inoltre la madre rappresenta che “da un punto di vista affettivo, la bambina torna contenta”. Anche parte convenuta ha raccontato di vedere la minore a settimane alterne dal sabato in tarda mattinata alla domenica nel tardo pomeriggio (cfr. relazione del 22/10/2024).
pagina 5 di 7 Questo Collegio ritiene pertanto confacente all'interesse della minore, quanto meno allo stato e con riguardo agli incontri “ordinari”, disporre un calendario di visite che ricalchi queste modalità, di fatto già attuate ferma restando la necessità di monitoraggio e sostegno da parte dei Servizi
Non emergono invece elementi di contrarietà a mantenere il regime di visita a suo tempo concordato con riferimento a vacanze e festività.
*
Con riguardo al contributo al mantenimento della minore deve disporsi che il padre versi un assegno nella misura complessiva di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, quanto cioè a suo tempo concordato.
Tenuto conto della modalità di affidamento l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
Non può giungersi a diversa conclusione considerato che le reali condizioni economiche di parte resistente sono nebulose. Infatti, egli ha affermato- e non documentato- di essere in NASPI, di essere gravato da varie posizioni debitorie e di sopportare spese locatizie.
Inoltre, stante la giovane età, egli deve ritenersi perfettamente in grado di adempiere ai suoi doveri primari nei confronti della prole mediante l'espletamento di un'attività lavorativa;
del resto ha riferito che “a breve dovrebbe iniziare un nuovo lavoro come dipendente di un parrucchiere nella città di Pinerolo”(cfr. relazione servizi). E infine si deve dare atto che il contributo diretto è assai contenuto, stante le contenute modalità di visita previste (due fine settimana al mese dal sabato alla domenica) gravando perciò l'ordinarietà pressochè interamente sulla madre.
Provvedimenti ex art. 473 bis 39 cpc
Parte ricorrente con note difensive e in sede di udienza di precisazione ha concluso chiedendo l'emanazione di provvedimenti ex art. 473 bis. 39 cpc. La prolungata inadempienza rispetto ai doveri contributivi, non giustificabile, si ripete, da uno stato di disoccupazione che arriva ai due anni, pur egli percependo la NASPI;
e la stessa irregolarità nei rapporti con la minore fondano l'adozione del provvedimento che va limitato all'ammonimento ed alla condanna al pagamento di € 500,00 a favore della Controparte_3
Spese di lite
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000,01 ad E.
52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POMARETTO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA la minore, in via esclusiva alla madre.
pagina 6 di 7 DISPONE che la minore mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
DISPONE che la minore gli incontri padre minore avvengano come segue, salvo diverso accordo:
- a weekend alternati dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 20.00 con riaccompagnamento presso la madre.
-la minore trascorrerà ad anni alterni la festività di Natale o Capodanno con ognuno dei genitori, parimenti per le vacanze Pasquali e sempre in alternanza i giorni di festività di tradizione islamica.
- i ponti e giorno del compleanno in alternanza;
-quanto alle vacanze estive: il padre potrà trascorrere una settimana, previo accordo da assumersi entro il 31/05.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento della IA, l'assegno mensile di euro 300,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino. DÀ ATTO che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre. Conferma la presa in carico del nucleo della minore , n. l' gennaio 2019 res.te con la madre PEsona_2 in PEosa Argentina, via Assietta 13 da parte del Servizio con funzioni di sostegno Controparte_4
e monitoraggio. Visto l'art. 473 bis . 39 cpc ammonisce il convenuto ad adempire agli obblighi di versamento del contributo ed all'esercizio del diritto di visita e lo condanna al pagamento della somma di € 500,00 a favore della Controparte_5
CONDANNA il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA..
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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