Sentenza 16 giugno 1975
Massime • 3
L'accertamento della giurisdizione ha carattere pregiudiziale rispetto a quello della Competenza, perche la decisione su questa ultima, sia affermativa che negativa, presuppone l'affermazione della giurisdizione. Da cio consegue l'irrilevanza, in Sede di impugnazione avverso una sentenza declinatoria della giurisdizione, di ogni questione sulla Competenza o meno del giudice che ha emesso la sentenza medesima. ( V 712/66, mass n 321434).*
L'art 17 della convenzione consolare italo-elvetica conclusa a Berna il 22 luglio 1868, e resa esecutiva in Italia con RD 5 maggio 1869 n 5052, attribuisce, in deroga all'art 4 n 2 cod proc civ, tutte le controversie relative alla successione mortis causa di un cittadino italiano o svizzero, defunto in un qualsiasi dei paesi stipulanti, e comunque insorte fra gli eredi, i legatari od altri soggetti interessati alla successione, al giudice dell'ultimo domicilio che il de cuius aveva nel suo Paese di origine. Qualora, in base a detti criteri, debba negarsi la giurisdizione italiana sulla controversia relativa alla successione di un cittadino elvetico, morto in Italia, dove era domiciliato e irrilevante dedurre, al fine di far escludere l'applicabilita del trattato, che la controversia medesima coinvolge l'accertamento della validita della donazione fra coniugi di beni immobili siti in Italia, donazione consentita dall'ordinamento elvetico, ma vietata da quello italiano,con la norma imperativa di cui all'art 781 cod civ; questa disposizione e stata infatti dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno 1973 n 91, spiegante immediata efficacia sui giudizi pendenti. ( V 2038/67, mass n 329108; 1711/62, mass n 252717).*
Nel ricorso per Cassazione proposto, ai sensi dell'art 360 primo comma n 1 cod proc civ, per motivi attinenti alla giurisdizione, opera il divieto di produrre nuovi documenti, di cui all'art 372 primo comma cod proc civ; detto divieto e inapplicabile solo nella diversa ipotesi del regolamento preventivo di giurisdizione, in ordine al quale e consentito alle parti di produrre, ai fini della decisione della questione di giurisdizione, le prove documentali che avrebbero potuto esibire in Sede di merito, ove l'istanza di regolamento non fosse stata proposta. ( V 2380/73, mass n 365739).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/06/1975, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1975 |
Testo completo
Nel ricorso per Cassazione proposto, ai sensi dell'art 360 primo comma n 1 cod proc civ, per motivi attinenti alla giurisdizione, opera il divieto di produrre nuovi documenti, di cui all'art 372 primo comma cod proc civ;
detto divieto e inapplicabile solo nella diversa ipotesi del regolamento preventivo di giurisdizione, in ordine al quale e consentito alle parti di produrre, ai fini della decisione della questione di giurisdizione, le prove documentali che avrebbero potuto esibire in Sede di merito, ove l'istanza di regolamento non fosse stata proposta. ( V 2380/73, mass n 365739).*