CA
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/03/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2543/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott. Rossella Milone Consigliere
dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2543/2022 promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. MICHELE Parte_1 C.F._1
CALLERI e LIVIA FRANCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in MILANO
– VIA FATEBENFRATELLI N. 15
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 23 (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. EDOARDO BOTTELLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
MILANO – LARGO AUGUSTO N. 3
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Avente ad oggetto: mutuo sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie, se del caso anche in via incidentale e anche sospendendo la provvisoria esecutorietà della Ordinanza impugnata, per i motivi indicati in Atti, da intendersi integralmente ritrascritti, così giudicare: 1) riformare i capi 1), 2) e 4), come sopra riportati, dell'impugnata Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento rubricato sub n. R.G. 13111/2022, pubblicata il 20 luglio 2022, e per l'effetto:
- in via preliminare, accertare la litispendenza e/o la continenza e/o la connessione del presente giudizio con quello pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Milano, n. R.G. 14933/22,
Sezione IV, Giudice dott. Pierluigi Perrotti, prima udienza 26.10.22, emettendo all'uopo ogni più opportuno provvedimento;
.- nel merito e nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accertata e dichiarata la litispendenza e/o la continenza e/o la connessione del presente giudizio con quello pendente tra le stesse parti avanti il Tribunale di Milano (n. 14933/2022 R.G.), dichiarare prescritte, inammissibili e/o infondate e comunque respingere le domande avversarie, accertando e dichiarando l'insussistenza di qualunque credito di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
diverso da quello di cui alla scrittura privata 18.9.2000 – da regolamentare in sede di divisione del patrimonio della IGnora - in via istruttoria, ammettersi prova per interpello e testi sulle Persona_1 seguenti circostanze di fatto, da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”:
1. Dopo la morte del padre avvenuta nel 1996, i figli e si accordarono affinché il patrimonio Persona_2 Pt_1 CP_1
famigliare rimanesse indiviso, a disposizione della IGnora Si indicano a testi: - la Persona_1
signora , residente in [...] Milano;
- il signore Testimone_1 Testimone_2
residente in [...] Milano;
pagina 2 di 23
2. si assunse il compito di assistere la madre anche quando divenne poi CP_1 Persona_1
malata ed ipovedente;
Si indicano a testi: - la signora , residente in [...]
n. 25 Milano;
- il signore residente in [...] Milano;
3. La signora Testimone_2 CP_1
si assunse ed eseguì il compito di gestire il patrimonio familiare, con particolare riferimento ad
[...] un conto di investimento UBS all'estero, la cui consistenza nel 1996 era di circa 700 milioni di lire;
Si indicano a testi: - la signora domiciliata presso la Fiduciaria Guggiari & Pedretti, via Tes_3
Cattedrale, n. 4, LU (Svizzera); - la signora , residente in [...] Testimone_1
Milano; - il signore residente in [...] Milano;
3. Con riferimento alla Testimone_2
gestione mobiliare estera (prima UBS, poi Julius Baer) unitamente agli altri soggetti CP_1
delegati dalla IGnora si assunse il compito di ritirare, in contanti, dapprima gli interessi che Per_1
maturavano sulla gestione eppoi, progressivamente, il capitale, da adibire ai bisogni famigliari;
Si indicano a testi: - la signora domiciliata presso la Fiduciaria Guggiari & Pedretti, via Tes_3
Cattedrale, n. 4, LU (Svizzera); - la signora , residente in [...] Testimone_1
Milano; - il signore residente in [...] Milano;
Testimone_2
4. Grazie ai collegamenti del sig. il denaro ritirato dal conto n. 0007.0785: Testimone_2
0070785BEAU aperto presso la filiale di LU della venne ritirato e Controparte_2
depositato nella cassetta di sicurezza n. 186 appositamente aperta presso la sede di Milano del Credito
Emiliano, via Andegari n. 14. La dottoressa trasse quindi da detto patrimonio la liquidità CP_1
necessaria per pagare alcune spese della madre ovvero del fratello, come rendicontato nella denuncia di successione che si rammostra al teste (doc. 5); Si indicano a testi: - la signora , Testimone_1
residente in [...] Milano;
- il signore residente in [...] Testimone_2
Milano;
5. Nel corso del 2015 ed all'insaputa degli altri intestatari, la dottoressa provvide a CP_1
svuotare di ogni contenuto la predetta cassetta, riversando il relativo contante, da ultimo, sul proprio conto corrente aperto presso la Banca Sella di Milano;
Si indicano a testi: - i signori Testimone_4
e/o , domiciliati presso la , via Andegari, n. 4, Milano;
- la signora Testimone_5 Pt_3 [...]
, residente in [...] Milano;
- il signore residente in [...] Testimone_2
Saffi, n. 15 Milano;
pagina 3 di 23
6. in data 30.5.2016, la dottoressa dichiarò al fratello che l'ammontare residuo del CP_1 patrimonio ex estero sarebbe stato ancora di €. 137.000; Si indicano a testi: - i signori Tes_4
e/o , domiciliati presso la , via Andegari, n. 4, Milano;
- la signora
[...] Testimone_5 Pt_3 [...]
, residente in [...] Milano;
- il signore residente in [...] Testimone_2
Saffi, n. 15 Milano;
- la signora domiciliata presso la Fiduciaria Guggiari & Pedretti, via Tes_3
Cattedrale, n. 4, LU (Svizzera);
- sempre in via istruttoria, ordinare all'appellata di completare i propri rendiconti ai seguenti ulteriori cespiti dell'asse ereditaria: i. conto corrente n. 70O1148785290 acceso presso Banca Sella, sempre con riferimento al periodo non coperto da prescrizione, con saldo attivo di Euro 87.162,65,00 nonché le risultanze creditorie relative ad eventuali altri rapporti bancari (Cassa di Risparmio di Piacenza)
e/o previdenziali;
ii. denaro, valori ed altri beni mobili contenuti negli immobili costituenti l'asse ereditaria, almeno quelli attualmente detenuti dalla dottoressa ovvero depositati CP_1 presso l'appartamento di Milano, ovvero in altre cassette di sicurezza, all'insaputa del convenuto;
iii. risultanze attive della gestione finanziaria intrattenuta presso la Julius Baer di LU, riversate nella cassetta di sicurezza appositamente aperta presso la sede di Milano, via Andegari 14 del Credito
Emiliano e successivamente poste nella diretta disponibilità della dott.sa CP_1
- in ogni caso, con rifusione delle spese e dei compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a., anche relativamente al precedente grado di giudizio”
Per l'appellata/appellante in via incidentale Controparte_1
“in via preliminare
i) respingere l'istanza di inibitoria ex art. 283 C.p.c. in quanto inammissibile e, comunque, infondata;
ii) accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato sul capo 3) dell'ordinanza 20/07/2022 in quanto non specificatamente impugnato da controparte e conseguentemente dichiarare inammissibili le allegazioni dell'appello riferentesi a detto capo;
nel merito in via principale
- respingere le domande tutte formulate dall'appellante sia in via preliminare che nel merito ed in via istruttoria per le causali di cui in narrativa e conseguentemente confermare la condanna al pagamento di quale assunta in primo grado, Parte_1
in via di appello incidentale
pagina 4 di 23 - accogliere l'appello incidentale in relazione alla riforma parziale del capo 4) dell'ordinanza impugnata con conseguente condanna dell'appellante al pagamento anche dell'ulteriore somma di
Euro 7.513,00, oltre interessi legali, per i motivi espositi in narrativa;
nel merito in via subordinata e, ove occorra, anche in via di appello incidentale condizionato,
nella denegata ipotesi di accoglimento - totale o parziale - dell'appello avversario, si ripropongono le domande formulate nel giudizio di primo grado come qui di seguito ritrascritte:
in via principale
(a) accertare e dichiarare l'obbligo di ut supra, a restituire a Parte_2 [...]
ut supra, le somme da quest'ultima erogategli e di cui alla narrativa del ricorso Controparte_1
ex art. 702-bis C.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado e della presente comparsa di costituzione,
(b) conseguentemente condannare il sig. all'indilato pagamento alla sig.ra Parte_2
delle seguenti somme: Parte_4
(b.1) Euro 43 .898,84, pari alla somma erogata dalla sig.ra a Controparte_1 [...]
e di cui alla scrittura privata 18 settembre 2000; Parte_2
(b.2) Euro 9 0.104,94, pari alle somme erogate dalla sig.ra a Controparte_1 [...]
attraverso i bonifici ed i pagamenti di cui alla narrativa del ricorso ex art. 702 -bis Parte_2
c.p.c. e del presente atto ed al prospetto sub doc.
2.15 del fascicolo di parte ricorrente del primo grado;
ovvero della maggior o minor somma accertata in corso di causa, il tutto con maggiorazione degli interessi legali dalle singole date di erogazione delle somme, ovvero – in subordine – dalla data del 03/12/2021, data di messa in mora, al saldo;
in via subordinata
(c ) accertare e dichiarare l 'obbligo o di ut supra, a restituire a Parte_2 [...]
ut supra, le somme da quest'ultima erogate gli e di cui alla narrativa del Controparte_1
ricorso ex art. 702-bis c.p.c. di primo grado e della presente comparsa di costituzione e segnatamente:
(c.1) quanto ad Euro 43.898,84 per la somma erogata dal la sig.ra a Controparte_1
in forza della scrittura privata 18 settembre 2000 , con conseguente Parte_2
condanna del medesimo al relativo indilato pagamento a Parte_2 [...]
della relativa somma, maggiorata degli inter essi legali dal 18/09/200 0, ovvero Controparte_1
dal 03/12/2021 , data di messa in mora , al saldo;
pagina 5 di 23 ( c.2) quanto ad Euro 90.104,94 per le somme erogate dalla sig.ra a Controparte_1
CP_
o i attraverso i bonifici ed i pagamenti di cui alla narrativa del ricorso ex art. Controparte_3
702 C.p.c. di primo grado ed al prospetto sub doc. 2.15 ) del fascicolo di primo grado della ricorrente , ovvero del la maggior o minor somma accertata in corso di causa , con fissazione al sig.
[...]
ex art. 1817 C.c. , del termine di 1 5 giorni per la restituzione delle suddette somme, Parte_2
ovvero del minor termine possibile in considerazione delle circostanze esposte;
in via di ulteriore subordine
(d) accertare e dichiarare l'obbligo di ut supra, a restituire a Parte_2 [...]
ut supra, le somme da quest'ultima erogategli e di cui alla narrativa del ricorso Controparte_1
ex art. 702-bis c.p.c. di primo grado e della presente comparsa di costituzione e segnatamente:
(d.1) quanto Euro 43.898,84 per la somma erogata dalla sig.ra a Controparte_1
e di cui alla scrittura privata 18 settembre 2000, con conseguente condanna Parte_2
del medesimo al relativo indilato pagamento alla sig.ra Parte_2 Controparte_1
della relativa somma, maggiorata degli interessi legali dal 18/09/200, ovvero dal
[...]
03/12/2021, data di messa in mora, al saldo;
(c.2) quanto ad Euro 90.104,94 per le somme erogate, in modo indebito e/o nullo e/o ingiustificato, dalla sig.ra a attraverso i bonifici ed i Controparte_1 Parte_2
pagamenti di cui al prospetto sub doc.
2.15 del fascicolo di primo grado della ricorrente, con conseguente condanna del medesimo all'indilato pagamento, anche a titolo Parte_2
di restituzione e/o di indennizzo, alla sig.ra della suddetta somma, Controparte_1
ovvero della maggior o minor somma accertata in corso di causa (anche in via equitativa), maggiorata degli interessi legali sino al saldo.
In ogni caso: con refusione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il processo di primo grado
I.1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Milano il fratello esponendo in fatto quanto segue: Parte_2
pagina 6 di 23 - in data 18.09.2000 il aveva sottoscritto con la sorella e la madre, una CP_1 Persona_1
scrittura privata con cui si conveniva la dazione in favore del medesimo a titolo di mutuo di £
150.000.000 da parte della madre e di £ 85.000.000 (pari ad € 43.898,84) da parte della sorella: trasferimenti entrambi finalizzati a fornire a la provvista necessaria all'acquisto di Parte_1
un appartamento a Milano (cfr. doc. n. 1). Le parti convenivano altresì, al p.to n. 6), che, nel caso in cui non avesse chiesto al fratello la restituzione dell'importo, CP_1 quest'ultimo le sarebbe stato corrisposto nella divisione dell'eredità della madre (poi deceduta il
19.4.2021);
- nel corso dei successivi quindici anni, aveva mutuato al fratello ulteriori CP_1 importi, per complessivi € 90.104,94;
- nel corso del 2016, si era rivolto alla madre e alla sorella richiedendo un nuovo Parte_1
prestito e proponendo di vendere alcune proprietà immobiliari intestate alla madre, precisando che “il denaro ricavato andrà prima a rifondere quanto da me avuto nel corso degli anni e poi verrà diviso come riterremo giusto ed opportuno” (cfr. e-mail del 21.05.2026, doc. n. 3). Tale richiesta non veniva accolta e, pertanto, dichiarava alla sorella la sua intenzione di Parte_1
onorare i suoi debiti in futuro, quando gli sarebbe stato possibile (cfr. doc. n. 4);
- il 7.06.2016, dopo che aveva trasmesso al fratello un rendiconto del denaro CP_1 prestatogli, quest'ultimo rinnovava la propria determinazione a vendere la casa di sua proprietà per procurarsi la provvista necessaria a risanare la propria posizione, rassicurando sulla sua volontà di restituire il denaro ricevuto (doc. n. 6);
- nonostante la vendita dell'immobile, perfezionatasi poco dopo, non provvedeva Parte_1
tuttavia secondo le sue esplicitate intenzioni. Pertanto, dopo il decesso della madre, avvenuto il
19.4.2021, non avendo ancora provveduto alla restituzione degli importi dovuti, Parte_1
con lettera raccomandata del 3.12.2021, costituiva in mora il fratello, CP_1 chiedendogli la restituzione entro quindici giorni di € 174.417,01 per capitale ed interessi (doc.
n. 8). Il replicava contestando la debenza di tutti gli importi, fatta eccezione di quello CP_1
ricevuto in esecuzione della scrittura privata del 18 settembre 2000 e prospettando come tutte le operazioni oggetto della pretesa restitutoria fossero state eseguite da un conto corrente familiare di cui la ricorrente aveva la gestione (doc. n. 9).
pagina 7 di 23 Tanto premesso in fatto, osservava come sia la scrittura privata del settembre 2000 sia CP_1
le causali delle singole operazioni successivamente eseguite denotassero il titolo di mutuo sotteso ad ogni singola dazione di denaro (causali peraltro mai contestate da , e, quindi, il conseguente Parte_1
obbligo restitutorio del fratello;
ciò trovava ulteriore conferma nella corrispondenza intercorsa tra le parti nel maggio e giugno 2016, in occasione della quale aveva ammesso di essere debitore Parte_1
di tutte le somme ricevute dalla sorella, nonché la provenienza del denaro stesso direttamente da un conto corrente a lei esclusivamente intestato (doc. n. 2).
Conclusivamente, la ricorrente chiedeva, previe le declaratorie del caso, la condanna di alla Parte_1
restituzione – in via principale a titolo di mutuo e, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. – di complessivi € 134.003,78, o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data delle singole erogazioni ovvero, in subordine, dal 3.12.2021 al saldo.
I.2. Si costituiva eccependo preliminarmente: Parte_1
- l'insussistenza dei presupposti per l'instaurazione del rito sommario di cognizione ex artt.
702bis c.p.c. e ss., con conseguente inammissibilità del ricorso, a fronte della complessità istruttoria della causa promossa ex adverso, che avrebbe dovuto quindi essere assoggettata al rito ordinario;
- la litispendenza e/o continenza e/o connessione del presente giudizio con quello pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Milano (n. r.g. 14933/2022) avente ad oggetto la divisione tra i due fratelli della massa ereditaria, giudizio promosso da con atto di citazione Parte_1
notificato il 28 aprile 2022. In tesi, la stessa scrittura privata del 18.9.2000 aveva previsto che della restituzione del prestito cui faceva riferimento si sarebbe tenuto conto al momento dell'apertura della successione della IG.ra (cfr. art. 6): pertanto, la restituzione della Per_1 somma di € 43.898,48 non poteva che essere oggetto del giudizio di divisione, ove il resistente aveva chiesto di “formare le quote di ciascuno dei coeredi, tenendo conto sia del credito vantato dalla de cuius nei confronti del dottore estintosi per la metà per confusione Parte_1
e oggi pari a Euro 38.743,265, sia del credito vantato dalla dottoressa nei CP_1 confronti del dottore pari a Euro 43.898,84”; Parte_1
- la prescrizione di ogni domanda di restituzione della somma complessiva di € 90.104,94: in particolare, posto che prima del 3.12.2021 non aveva mai chiesto al fratello la CP_1
restituzione di alcun importo, ogni domanda di restituzione delle somme erogate prima del
3.12.2011, a prescindere dal titolo sottostante la dazione, doveva ritenersi prescritta.
pagina 8 di 23 Nel merito, contestava sia la datio rei, non potendosi desumere dalla documentazione in atti Parte_1
che i versamenti fossero stati eseguiti in suo favore, sia il titolo di mutuo. A tale ultimo riguardo, la difesa precisava che le singole erogazioni non rappresentassero prestiti, bensì mere ripartizioni dell'eredità del padre (deceduto il 12.10.1996), rimasta indivisa. Inoltre, ad avviso della difesa, il presunto riconoscimento dei prestiti ricevuti evincibile dalla corrispondenza prodotta ex adverso (di cui contestava contestualmente la completezza e l'originalità) si riferiva soltanto a quelli formalizzati con la scrittura privata del 18.9.2000. In ogni caso, a tale documentazione non poteva essere attribuita la qualificazione di riconoscimento di debito, non recando il necessario presupposto dell'indicazione dell'ammontare del debito riconosciuto.
I.3 All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 702ter c.p.c, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, condannava quest'ultimo al pagamento in favore della ricorrente di € 93.583,84 oltre interessi legali dal 3.12.2021 al saldo. Dichiarava inammissibile la domanda di restituzione ex art. 2041 c.c. svolta dalla e condannava il fratello alla rifusione in CP_1
favore della medesima delle spese processuali del grado.
Le motivazioni poste a fondamento della suddetta decisione possono essere riassunte come segue:
- con riguardo all'eccezione di prescrizione, doveva ritenersi che “la prescrizione del diritto
[fosse] iniziata dal 3/12/2021 e quindi il termine decennale non era certo compiuto alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio” (ordinanza, p. 2); ciò in quanto : (i) le parti avevano indicato solo un termine massimo di restituzione (la divisione dell'eredità materna ovvero la richiesta della mutuante se anteriore); (ii) la divisione era stata chiesta dal resistente solo con atto di citazione notificato il 28 aprile 2022; (iii) prima dell'istaurazione del giudizio per la divisione, aveva chiesto la restituzione dei prestiti solo con la CP_1
raccomandata del 3.12.2021;
- il testo della clausola di cui all'art. 6 della scrittura privata consentiva di escludere che nel caso di specie sussistesse continenza o connessione tra la presente causa e quella di divisione, posto che la restituzione del prestito era stata chiesta prima della sua instaurazione;
- la domanda restitutoria dell'importo di € 43.898,84, avente titolo nella scrittura privata del
18.09.2000 doveva essere accolta. Posto che l'accordo non faceva alcun cenno in ordine alla maturazione degli interessi corrispettivi, gli interessi legali dovevano essere riconosciuti solo dalla messa in mora (3.12.2021) al saldo;
pagina 9 di 23 - con riferimento alle residue erogazioni, anzitutto doveva ritenersi generica l'allegazione di parte resistente per cui i trasferimenti di denaro avrebbero costituito ripartizioni dell'eredità paterna:
infatti, non aveva documentato quale fosse la consistenza dell'asse ereditario, né Parte_1
per quale ragione il denaro ereditato sarebbe giunto sul conto corrente, intestato alla sola sorella, da cui sono stati poi disposti i pagamenti in suo favore. Tanto premesso, il giudice di prime cure ha ritenuto di accogliere la domanda di restituzione limitatamente all'importo di €
49.685,00, oltre interessi legali dal 3.12.2021 al saldo: trattasi, in particolare, delle somme trasferite a mezzo dei bonifici di cui ai docc. nn. 2.3, 2.6 e 2.8-2.12, tutti recanti la causale
“prestito”. Nonostante una simile qualificazione del versamento derivasse da un'imputazione unilaterale della convenuta, nondimeno, ad acquisire rilievo era il fatto che nessun trasferimento di denaro fosse mai stato contestato dal destinatario, cui le causali erano ben visibili: ad avviso del giudice, infatti, era “ragionevole ritenere che chi riceve un versamento con la causale esplicita di prestito provveda senz'altro a contestarla se ritiene che non si tratti appunto di un prestito. Il silenzio invece serbato in proposito dal convenuto costituisce un indiretto riconoscimento di quella causale” (ordinanza, p. 3). Inoltre, rilevava il primo giudice come nelle e-mail, scambiate tra le parti a partire dal 2016, avesse riconosciuto, pur se Parte_1
genericamente, di essere debitore della sorella, avendo affermato la volontà di onorare i propri debiti quando gli fosse stato possibile: “tali riconoscimenti sono coerenti e si saldano con il predetto indizio costituito dalla causale dei bonifici indicati e consentono di ritenere che tali somme [erano] state effettivamente erogate a titolo di mutuo con conseguente obbligo di restituzione” (ibidem, p. 4). Inoltre, anche in questo caso, l'eccezione di prescrizione non era fondata, non avendo il resistente dimostrato la previsione di un termine di rimborso anteriore alla richiesta del 3.12.2021;
pagina 10 di 23 - gli altri versamenti eseguiti in favore di recavano la sola indicazione di “bonifico”, Parte_1
“spese casa” o “tasse”: il fatto che nelle operazioni di cui sopra la ricorrente avesse utilizzato come causale la specifica indicazione “prestito”, ad avviso del giudice, consentiva di escludere, argomentando a contrario, che questi trasferimenti fossero stati eseguiti a titolo di mutuo, specie a fronte della contestazione del resistente nonché della mancanza di altri elementi indiziari di segno conforme. Con riferimento alle somme trasferite a mezzo assegni, erano irrilevanti le causali manoscritte sulle matrici, trattandosi di annotazione non riconosciuta dal beneficiario. Infine, non sussisteva nemmeno il riconoscimento di debito prospettato dalla ricorrente, “perché le espressioni utilizzate dal convenuto […] (v. docc. 3, 4 e 6 ric.) valgono a delineare una situazione complessiva, ma sono eccessivamente vaghe e generiche e non sono ricollegabili ad alcun versamento individuabile, nemmeno tramite un riferimento ad un periodo di tempo, o ad una tipologia di esigenza” (ibidem, p. 4);
- da ultimo, la domanda di ingiustificato arricchimento doveva ritenersi inammissibile, giacché, a fronte della natura residuale prevista dall'art. 2042 c.c., la stessa può essere proposta solo se il soggetto che si presume danneggiato non abbia a disposizione altri rimedi esperibili: “ciò comporta che la domanda possa essere svolta in via subordinata solo quando l'azione svolta in via principale è in realtà carente fin dall'origine dei suoi caratteri essenziali. Nel caso di specie tale requisito non ricorre, perché sulla base dei fatti allegati la domanda di restituzione di somme mutuate era del tutto plausibile, solo che parte ricorrente non è riuscita, in parte, a provarla” (ibidem, p. 5).
II. L'appello principale di e l'appello incidentale di Parte_1 CP_1
II.1. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello, formulando, in via istruttoria, Parte_1
istanze di prova per testi ed interrogatorio formale, e articolando tre motivi di impugnazione come di seguito rubricati e riassunti.
1. “Erroneità dell'Ordinanza per avere la stessa ritenuto, seppure implicitamente, ammissibile la procedura ex adverso azionata e per non avere il Giudice di prime cure convertito il rito, con ogni conseguenza – anche in termini di istruttoria – che ne deriva;
erroneità dell'Ordinanza per avere la stessa «esclu[so] che nella fattispecie sussista continenza o collegamento tra la presente causa e quella di divisione, come eccepito da parte convenuta»”.
pagina 11 di 23 Con questo motivo parte appellante si duole anzitutto della mancata conversione del rito da parte del giudice di prime cure, circostanza che avrebbe leso il suo diritto di difesa oltre che l'integrità del contraddittorio processuale, posto che: l'esiguo periodo di tempo (circa due mesi) tra la notifica del ricorso e la sua costituzione in giudizio non gli avrebbe consentito di approntare in modo consapevole le proprie difese, mediante una corretta ricostruzione dei trasferimenti contestati;
l'istruttoria completa avrebbe consentito di accertare la provenienza della provvista usata per i trasferimenti dalla quota dell'eredità del padre spettante a Parte_1
In secondo luogo, parte appellante si duole del rigetto dell'eccezione di litispendenza e/o continenza e/o connessione con la causa di divisione pendente tra le stesse parti. In tesi, l'art. 6 della scrittura privata del 18.9.2000 deve essere interpretato nel senso di individuare nella divisione ereditaria l'ambito nel quale dover discutere della fondatezza delle pretese restitutorie formulate dalla sorella, specie a fronte della provenienza della provvista che ha alimentato i singoli trasferimenti dall'eredità indivisa del padre. Inoltre, la decisione del Tribunale di Milano non terrebbe conto del fatto che la richiesta di restituzione (risalente al 3.12.2021) è stata successiva all'apertura della successione della madre (avvenuta il 19.04.2021), oltre ad essere intervenuta oltre dieci anni dopo la sottoscrizione della scrittura privata.
2. “Erroneità dell'Ordinanza per avere la stessa travisato e ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal dottore con riferimento a tutti gli asseriti prestiti Parte_1 anteriori al 3 dicembre 2011”.
Con questo motivo, censura l'impugnata ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha Parte_1 disatteso l'eccezione preliminare di prescrizione. In tesi, il giudice ha in primo luogo trascurato che, in assenza di previsioni in ordine al termine di restituzione, il dies a quo del decorso della prescrizione deve individuarsi, ex art. 2935 c.c., “dalla data del mutuo” e, in secondo luogo, ha omesso di
“verificare se, dalle rispettive date di loro erogazione e nei dieci anni successivi, la ricorrente non ne avesse neppure richiesto specificatamente la restituzione (cfr. a contrariis l'allegato al doc. 5 avv.).
Cosa che nei fatti non è avvenuta” (atto di appello, p. 24).
3. “Erroneità e contraddittorietà dell'Ordinanza per avere la stessa ritenuto, sulla base di
(travisati) elementi indiziari, che alcune «somme sono state effettivamente erogate a titolo di mutuo, con obbligo di restituzione»”.
pagina 12 di 23 Con questo terzo motivo, formulato in subordine al rigetto dei primi due, si duole Parte_1 dell'accoglimento della domanda di restituzione per la somma di € 49.685,00. Ad avviso dell'appellante la condanna è stata pronunciata sulla base di elementi che non trovano il conforto dell'istruttoria. In particolare, ferma restando la prescrizione della domanda di restituzione degli importi trasferiti a mezzo dei bonifici di cui ai docc. 2.3, 2.6, 2.8-2.10, in ogni caso, da nessuno dei documenti prodotti può evincersi con certezza né che l'effettivo destinatario fosse (anche Parte_1
quando è indicato il suo nominativo non potrebbe infatti ritenersi che il soggetto indicato sia realmente l'appellante) né che la causale dei pagamenti (“prestito”) fosse visibile dal destinatario, posto che tutta la documentazione prodotta (recante estratti conto, ordini e conferme di esecuzione di bonifico) è nella disponibilità della sola appellata (la sola a detenere, in tesi, la disponibilità dell'intero patrimonio familiare). Né le osservazioni del primo giudice in ordine al rilievo degli elementi indiziari condurrebbero ad un diverso convincimento, posto che “anche a voler prescindere dal significato probatorio delle riproduzioni meccaniche (mail) prodotte, puntualmente contestate dal convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c. (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione), in materia di rapporti tra familiari vige la diversa presunzione secondo la quale i versamenti tra gli stessi sono considerati irripetibili, in quanto contributi destinati a far fronte al dovere di solidarietà reciproca o di mutuo soccorso elemento imprescindibile di un rapporto che avviene generalmente nell'interesse della famiglia”; di talché, non può ritenersi che le dazioni di denaro siano avvenute a titolo di mutuo. Ciò vale a maggior ragione se si considera la mancanza di un accordo scritto: se l'intenzione delle parti fosse stata quella di concludere un mutuo, le medesime avrebbero fatto ricorso ad un contratto scritto, come avvenuto in occasione del prestito del settembre 2000. Pertanto, non può negarsi che i trasferimenti di denaro abbiano ad oggetto “il lascito finanziario del padre costituito tra Persona_2
l'altro dai proventi di una gestione patrimoniale, ultimamente seguita dalla Julius Baer di LU, che, nel corso degli anni, sono stati riversati in contanti all'interno di una cassetta di sicurezza (n.
186) aperta presso la sede di Milano del Credito Emiliano, ma che l'odierna convenuta ha provveduto
a svuotare e chiudere, nel corso del 2015 e all'insaputa del fratello”, come documentato nel corso del primo grado di giudizio (atto di appello, pp. 35-36).
II.2. Si è costituita deducendo preliminarmente: CP_1
pagina 13 di 23 - che l'appellante, per stessa sua ammissione, ha impugnato solo i capi 1), 2) e 4) dell'ordinanza del Tribunale di Milano, senza fare alcuna richiesta distinta in ordine ai capi 3) (che contiene la motivazione sulla fondatezza della domanda restitutoria), 5) e 6) del provvedimento, determinando il passaggio in giudicato della decisione in partis quibus, con conseguente inammissibilità dell'appello nella parte in cui contiene censure dirette a contestare il provvedimento nei capi non espressamente menzionati;
- che sia la documentazione prodotta per la prima volta in appello che le istanze di prova orale in questa sede articolate devono ritenersi inammissibili, in quanto tardive e, in ogni caso, irrilevanti, non potendosene evincere alcun elemento idoneo a censurare la decisione del primo giudice.
Nel merito, l'appellata ha domandato il rigetto dell'appello, evidenziando la correttezza della decisione del giudice di primo grado nella misura in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione e di litispendenza e ha ritenuto provati i fatti costitutivi della domanda restitutoria azionata dalla con riguardo sia CP_1 alla consegna del denaro che all'obbligo restitutorio.
ha altresì proposto appello incidentale avverso la parte dell'ordinanza che ha escluso CP_1
la natura di riconoscimento di debito delle dichiarazioni contenute nella corrispondenza e, in particolare, nell'e-mail del 7.6.2016. Al riguardo, la appellante incidentale ha osservato come il
3.6.2016 ella avesse trasmesso al fratello, tramite posta elettronica, un rendiconto dei bonifici eseguiti nei precedenti 12 mesi: rendiconto che non è stato contestato ex adverso, né in ordine alla ricezione né in ordine al contenuto. In particolare, nel suddetto allegato erano stati indicati i pagamenti documentati sub doc. n.
2.13 e 2.14 per complessivi € 7.513,00: pertanto, posto che aveva replicato Parte_1 all'e-mail in data 7.6.2016 confermando la debenza delle somme ricevute e la volontà di restituirle in futuro, per tale importo risulterebbe “comprovata sia la dazione sia l'obbligo restitutorio derivante dalla convergenza tra gli accrediti elencati nell'allegato alla mail 03/06/2016 della sorella al fratello ed il successivo riscontro di quest'ultimo in data 07/06/2016 con impegno alla restituzione e senza contestazione dei suddetti movimenti” (comparsa, p. 42).
L'appellante incidentale ha chiesto quindi, in riforma parziale dell'ordinanza impugnata, la condanna di al pagamento di ulteriori € 7.513,00, oltre interessi legali. Parte_1
Da ultimo, in via di appello incidentale condizionato, ha riproposto tutte le domande CP_1
formulate in primo grado (comprese la domanda di condanna alla restituzione della somma erogata in forza della scrittura privata del settembre 2000 e di tutti gli ulteriori importi richiesti, nonché la domanda subordinata di restituzione degli importi a titolo di ingiustificato arricchimento). pagina 14 di 23 II.3 All'udienza del 13.11.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta ai sensi degli artt. 127ter
c.p.c. e 35 d.lgs. 149/22, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito degli atti difensivi conclusionali. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 13.2.2025.
III. Le osservazioni della Corte.
III.1 Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di giudicato sollevata da CP_1 sull'assunto per cui l'appellante principale avrebbe impugnato i soli capi 1), 2) e 4) della motivazione dell'ordinanza resa dal Tribunale di Milano e non anche quello avente ad oggetto la ritenuta fondatezza della pretesa restitutoria: circostanza che determinerebbe il passaggio in giudicato del provvedimento in parte qua e la conseguente inammissibilità dei motivi che la riguardano.
Tale eccezione si rivela priva di fondamento.
Pur essendo vero che l'appellante conclude chiedendo “riformare i capi 1), 2) e 4) […] dell'impugnata ordinanza”, nondimeno, dalla lettura delle argomentazioni difensive dal medesimo spese può ritenersi che il riferimento sia ai capi del dispositivo del provvedimento (e non della motivazione, anch'essa articolata per punti): ed infatti il capo 1) contiene il rigetto dell'eccezione di prescrizione, il capo 2) la condanna al pagamento di € 93.583,84 oltre interessi ed il capo 4) la condanna alla rifusione delle spese di lite, corrispondenti alle questioni oggetto dei motivi di impugnazione prospettati da Parte_1
Detto ciò, sempre in via preliminare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, va osservato:
- che non ha proposto appello avverso la parte dell'ordinanza che ha accolto la Parte_1 domanda di restituzione per € 43.898,84, avente titolo nella scrittura privata del 18.9.2000;
pagina 15 di 23 - l'appello incidentale di ha riguardato la sola qualificazione come CP_1 riconoscimento di debito dell'e-mail trasmessa dal fratello in data 7.06.2016, che, secondo la difesa, avrebbe quale conseguenza il riconoscimento in proprio favore di ulteriori € 7.513,00, ferma restando la condanna già disposta dal primo giudice. D'altro canto, non CP_1 ha svolto censure espresse nei confronti né della parte dell'ordinanza che ha disatteso le residue domande restitutorie, né della declaratoria di inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., limitandosi a riproporre le relative domande in via di appello incidentale condizionato: domande il cui esame, oltre ad essere subordinato ad un eventuale accoglimento dell'appello principale, non può essere in ogni caso ammesso al vaglio di questa Corte, non avendo censurato espressamente le motivazioni con cui il primo giudice ne ha disposto CP_1
il rigetto.
In definitiva, a fronte delle superiori considerazioni, l'accertamento della dazione a titolo di mutuo dell'importo di € 43.898,84 avente titolo nella scrittura del settembre 2000, dell'infondatezza della domanda restitutoria per € 32.906,94 (dati dalla somma residua chiesta in restituzione, pari a €
40.419,94, diminuita dell'importo di € 7.513,00 oggetto dell'appello incidentale) e dell'inammissibilità della domanda di restituzione formulata in subordine ex art. 2041 c.c., deve ritenersi coperto dal giudicato interno, e, pertanto, escluso dall'oggetto del presente appello.
Da ultimo, come osservato da parte appellata, deve rilevarsi la tardività della prova per testimoni e per interrogatorio formale richiesta da per la prima volta in appello, in violazione della Parte_1
preclusione imposta dal vigente art. 345, comma 3 c.p.c.: tale preclusione, rileva la Corte, può essere superata “solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente
l'indispensabilità del documento ai fini del decidere”, valutazione quest'ultima espressamente espunta dal testo della disposizione da parte della novella di cui all'art. 54 d. l. 83/2012 convertito con l. n.
134/2012 (cfr. Cass. n. 16289/2024). Ed invero, la parte appellante si è limitata ad articolare la prova per testi e per interrogatorio formale senza tuttavia dedurre circostanze o motivi ostativi alla loro tempestiva proposizione in primo grado: tanto basta per esimere la Corte da ogni ulteriore valutazione sul punto.
III.2. Tanto premesso, il primo motivo di appello principale è infondato.
pagina 16 di 23 contesta anzitutto la mancata conversione del rito sommario in rito ordinario, ritenendola Parte_1
circostanza lesiva del proprio diritto di difesa, in quanto gli avrebbe impedito disporre del tempo necessario a ricostruire il dettaglio delle pretese restitutorie avversarie e, conseguentemente, di approntare una adeguata difesa. Tali argomentazioni sono prive di pregio.
Ed invero la conversione del rito da sommario a ordinario postula una valutazione, rimessa al primo giudice, di incompatibilità del rito sommario con la complessità dell'istruttoria, delineata dalle richieste in tal senso già formulate dalle parti o comunque prospettate quale futuro thema probandum.
È infatti evidente che la conversione non debba essere disposta solo perché la parte convenuta lamenti genericamente che la sommarietà del rito comprime i tempi entro i quali le difese devono essere svolte, tenuto conto del fatto che l'art. 111 Cost. assegna rilievo costituzionale al principio di ragionevole durata del processo al pari di quello del diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. n. 8422/18).
costituendosi nel giudizio di primo grado, non ha articolato, né ha delineato in una chiara Parte_1 prospettazione, istanze istruttorie tali da rendere appunto palese l'inadeguatezza del rito, essendosi limitato alla produzione di documenti ed a richiedere che fosse ordinato alla sorella di completare i propri rendiconti in ordine agli ulteriori cespiti dell'asse ereditario del padre defunto.
Tali considerazioni, in una col fatto che il medesimo aveva avuto piena contezza della consistenza delle domande restitutorie poi dalla sorella azionate in giudizio, già all'atto del ricevimento della raccomandata di messa in mora del 03.12.2021 (cui era stato allegato il prospetto di tutti i trasferimenti di denaro oggetto della richiesta giudiziale), inducono questa Corte ad escludere che la mancata conversione abbia potuto determinare una lesione del diritto di difesa del il quale avrebbe potuto CP_1
certamente prospettare sin dalla costituzione nel procedimento sommario il quadro istruttorio - tardivamente articolato, invece, in appello- che avrebbe potuto palesare come non solo giustificata, ma necessaria, la conversione del rito.
Ancora col primo motivo di appello principale, la difesa lamenta il rigetto dell'eccezione di litispendenza e/o continenza e/o connessione della presente causa con la causa di divisione pendente dinanzi allo stesso Tribunale e tra le medesime parti in causa, sull'assunto per cui l'art. 6 della scrittura privata del 18.9.2000 individuasse nella divisione ereditaria (apertasi in un momento precedente alla richiesta delle somme) la sede nella quale discutere della fondatezza dalla domanda di restituzione dell'importo mutuato in forza della suddetta scrittura.
pagina 17 di 23 In disparte la circostanza, pur dirimente, che il credito avente titolo nell'accordo del settembre 2000 non è più oggetto dell'odierno contenzioso tra le parti, in ogni caso rileva la Corte come la suddetta disposizione contrattuale preveda che l'importo mutuato da al fratello sarebbe stato CP_1 restituito nella divisione dell'eredità di solo qualora la mutuante “non avesse provveduto Persona_1 prima a chiedere la restituzione dell'importo”.
La richiesta di restituzione delle somme, con contestuale messa in mora, è rinvenibile nella raccomandata del 3.12.2021: pertanto, come già ritenuto dal giudice di primo grado, è infondata la pretesa di veder attratto nell'ambito della divisione ereditaria l'accertamento del credito di CP_1
[...]
III.3. Il secondo motivo di appello, avente ad oggetto la reiezione dell'eccezione di prescrizione della domanda restitutoria svolta da è parimenti infondato e deve essere disatteso. CP_1
La doglianza svolta dall'appellante fa perno sulla mancata previsione, pacifica in atti, di un termine di restituzione degli importi trasferitigli dalla sorella: circostanza, questa, che in tesi porterebbe ad individuare il dies a quo del decorso del termine prescrizionale nel momento in cui ciascuna singola erogazione è stata eseguite, e non, invece, nel 03.12.2021, data in cui ne è stata richiesta la restituzione.
Tale prospettazione, ad avviso del collegio, è infondata.
Il Tribunale ha ritenuto, con riferimento al prestito di cui alla scrittura privata del 18 settembre 2000, che l'accordo fosse chiaro (v. art. 6 della scrittura) nel prevedere che la scadenza del rimborso, momento dal quale la mutuante avrebbe potuto far valere il diritto ed avrebbe dunque iniziato a decorrere il termine prescrizionale, fosse da individuare al più tardi all'atto della divisione dell'eredità materna, ma in ogni caso, se intervenuta prima di allora, all'atto della richiesta di restituzione: tale richiesta era stata avanzata in data 03.12.2021, di tal ché il termine di prescrizione del diritto aveva iniziato a decorrere da quel momento, e, di conseguenza, lo stesso non era maturato alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Quanto ai successivi prestiti, non direttamente regolati dalla scrittura privata del 2000, il Tribunale ha affermato: “anche in questi casi l'eccezione di prescrizione non è fondata, perché parte convenuta non ha dimostrato che fosse stato previsto un termine per il rimborso anteriore alla richiesta del 3/12/2021”.
pagina 18 di 23 Ora, se è vero, con un riferimento generale al rapporto di mutuo, quanto rappresenta l'appellante, e cioè che “in caso di mutuo privo di termine di restituzione è compito del mutuante quello di attivarsi ex art.
1817 cc.” (pag. 23 dell'atto di appello), altrettanto è vero che l'apprezzamento della Corte non può trascurare le peculiarità della fattispecie, ravvisabili nel legame familiare tra mutuante e mutuato, nel fraterno intento solidaristico che intuibilmente ha spinto la tanto ad erogare i prestiti quanto a CP_1
lasciare che il fratello ne godesse per il maggior tempo possibile, così da spiegare la volontà, resa esplicita nella scrittura privata del 2000, di individuare nell'evento futuro della divisione dell'eredità materna il momento in cui avrebbero dovuto essere definitivamente regolati i reciproci rapporti patrimoniali, salva l'eventuale necessità della di “rientrare” delle somme mutuate in data CP_1 antecedente. Dunque, nel fatto che quest'ultima non abbia assunto iniziative, prima del 03.12.2021, per ottenere la restituzione di somme erogate, non è ravvisabile l'inerzia cui consegue, nel tempo, la prescrizione del diritto, quanto semplicemente il rispetto di un'intesa, che, seppur espressamente formalizzata per iscritto solo in occasione del prestito per euro 90.104,94, doveva considerarsi immanente al rapporto tra i fratelli.
D'altronde, ancora con la mail del 07.06.2016 (su cui in seguito si dovrà tornare) in Parte_1
ragione di una perdurante carenza di liquidità, insiste per la vendita degli immobili di e Per_3 [...] come soluzione per cui “…tu possa sentirti più sicura del futuro ed anche recuperare quanto Per_4 negli anni speso per aiutare me”, chiosando “Resta inteso che voglio rifonderti in futuro del denaro ricevuto in questi anni e che quindi sarebbe giusto quantificare” (sottolineatura aggiunta).
Tanto considerato, poiché l'appellata ha richiesto al fratello la restituzione di tutti gli importi sino a quel momento erogati con raccomandata del 03.12.2021 (momento successivo all'apertura della successione della madre ma precedente all'instaurazione del giudizio di divisione), è solo Persona_1
da tale momento che ha potuto iniziare a decorrere la prescrizione del suo diritto, certamente non maturata all'atto della notifica del ricorso ex art. 702bis c.p.c..
Il terzo motivo di appello principale, formulato in subordine per il caso di rigetto dei primi due, risulta parimenti infondato.
nel censurare l'accoglimento della domanda di restituzione a titolo di mutuo della somma Parte_1 di € 49.685,00, ritiene che né la datio rei, né l'obbligo restitutorio, siano stati debitamente provati, e ciò sulla base di argomentazioni che la Corte non ritiene condivisibili.
pagina 19 di 23 In primo luogo, il trasferimento della complessiva somma di denaro (oggetto di dodici bonifici disposti tra il 2002 ed il 20131) trova pieno riscontro nella documentazione prodotta dall'odierna appellata sub docc. n. 2.3, 2.6, 2.8 – 2.12, recante, per ogni operazione, sia gli estratti conto ove questa è annotata con descrizione “BONIFICO A , sia le ricevute o gli ordini di disposizione da cui Parte_1 risultano le singole causali, ciascuna delle quali reca l'indicazione “prestito”. Ed invero, proprio tali causali, visibili al destinatario del bonifico, sono indici inequivocabili del titolo di mutuo sottostante le singole dazioni;
ciò vale a maggior ragione se si considera che, per quanto noto in questa sede, Pt_1
non ha svolto alcuna contestazione né al momento del ricevimento degli importi (circostanza
[...]
pacificamente verificatasi) né, al più tardi, in occasione della corrispondenza scambiata con la sorella, risalente al periodo compreso tra il maggio ed il giugno 2016, nella qual sede, al contrario – come si è già avuto modo di constatare – l'appellante ha ammesso di aver ricevuto plurimi prestiti dalla sorella.
In secondo luogo, lo stesso non ha offerto alcuna prova a sostegno della prospettazione, Parte_1
sostenuta sin dal primo grado di giudizio, per cui i versamenti eseguiti in suo favore da CP_1 avrebbero costituito ripartizioni dell'eredità del padre, rimasta indivisa. A tale riguardo, l'appellante ha prodotto, per la prima volta in appello, documentazione (una comunicazione con la banca Julius Baer di LU, mandataria di una gestione patrimoniale degli investimenti eseguiti dal padre;
gli estratti conto della gestione estera in essere presso l'istituto di credito svizzero e una comunicazione dell'avv.
Calleri, con oggetto “successione sig.ra in in cui si evidenziano “non conformità” Persona_1 CP_1
rilevate nei rendiconti inviati da rispetto agli estratti del c/c di cui era CP_1 Persona_1 titolare presso Banca Sella, nonché documentazione trasmessa dall'istituto di credito svizzero) che a suo dire suffragherebbe tale ricostruzione. Trattasi di produzione inammissibilmente effettuata per la prima volta in appello, ma che in ogni caso è inconferente. Tutte le contabili prodotte a riprova delle dazioni di denaro sono relative al conto corrente intestato alla sola e nulla di quanto in CP_1 atti consente di ritenere che su quel conto siano in precedenza affluite somme derivanti dall'eredità paterna. Quanto all'obbligo restitutorio, occorre nuovamente richiamare il contenuto della corrispondenza scambiata tra le parti, precisando che sostiene di aver contestato Parte_1
l'originalità di tali missive sin dal primo grado di giudizio ma trattasi di una contestazione oltremodo generica (“anche a non voler considerare l'incompletezza della corrispondenza mail ex adverso prodotta, che pur si contesta nella sua originalità” – cfr. comparsa di primo grado, p. 19), oltre che priva dell'indicazione delle pretese difformità tra l'originale e la copia, il che rende di per sé inefficace il disconoscimento ex art. 2719 c.c. (ex multis, Cass. Civ. n.16557/19). 1 In particolare: l'1.2.2002, il 30.5.2002, il 20.9.2006, il 21.03.2008, il 10.06.2008, il 25.07.2008, il 28.10.2008, il 3.4.2009, il 20.7.2009, il 27.7.2010, il 13.10.2010 ed il 28.10.2013 – cfr. docc. n. 2.3, 2.6, 2.8 – 2.12 fascicolo di parte appellata. pagina 20 di 23 Tanto premesso, la corrispondenza scambiata nel 2016 è assolutamente significativa della consapevolezza di di essere debitore della sorella delle somme dalla medesima versate. In Parte_1 ispecie, la mail del 07.06.2016, che già si è citata, contiene l'inequivoca manifestazione di volontà, incompatibile con l'attribuzione alla dazione di una causale diversa dal mutuo, di restituire alla sorella
“il denaro ricevuto”.
Va a questo punto trattato l'appello incidentale di che, per il suo tenore, si interseca CP_1 con gli argomenti dell'appena esaminato terzo motivo dell'appello principale.
La appellante incidentale si duole della reiezione, da parte del primo giudice, della domanda di condanna del alla restituzione dell'importo aggiuntivo di € 7.513,00. CP_1
Tale complessivo importo deriva dalla somma di quattro versamenti, dalla richiamati in un CP_1 allegato alla mail del 03.06.2016: “in data 31/07/2015 Euro 3.000,00; in data 18/09/2015 Euro
2.000,00; in data 01/12/2015 Euro 513,00; in data 25/01/2015, Euro 2.000,00”.
Il Tribunale, avuto riguardo al fatto che dall'estratto conto della le somme suddette risultavano CP_1 erogate al fratello con causale generica, e comunque diversa da “prestito”, ha ritenuto non provato, neppure indiziariamente, che si trattasse di ulteriori erogazioni a titolo di mutuo. Le rassicurazioni del circa la volontà di restituire quanto ricevuto, ricavabili dal carteggio con la sorella, non erano CP_1
d'altronde specificamente ricollegabili a quelle precise dazioni.
Tuttavia, come dalla appellante incidentale messo in rilievo, il Tribunale ha trascurato il fatto che, come documentato, in data 3 giugno 2016 aveva trasmesso al fratello l'e-mail poc'anzi CP_1 citata, in allegato alla quale, dato atto di aver “quasi esaurito i risparmi negli anni, sostanzialmente attraverso i regolari aiuti a te”, aveva predisposto “un rendiconto dei bonifici fatti negli scorsi 12 mesi che descrivono un andamento direi costante negli anni. […]”, spiegandone l'intento: “Inizierò come ti ho anticipato a fare il calcolo delle somme che ti ho corrisposto nel tempo, perché, dato che è un importo significativo, tu ne abbia un'idea il più possibile precisa”.
Il rendiconto allegato riportava appunto i quattro suddetti versamenti, per complessivi € 7.513,00. rispondeva a tale mail con quella (già richiamata) del 07.06.2016, in cui non solo non Parte_1
contestava di aver ricevuto le somme elencate, ma si affermava concorde sulla necessità di addivenire ad una completa determinazione delle somme sino a quel momento ricevute, assicurando la volontà di restituirle (“resta inteso che voglio rifonderti in futuro del denaro ricevuto in questi anni e che quindi sarebbe giusto quantificare”).
pagina 21 di 23 Ne consegue che, anche con riferimento all'importo di € 7.513,00, tanto la dazione quanto l'obbligo di restituzione debbono ritenersi provate.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello principale deve essere rigettato e l'appello incidentale accolto: per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, ferma restando la debenza a titolo di mutuo di € 49.685,00, oltre interessi dal 3.12.2021, già disposta dal giudice di primo grado, deve essere condannato al pagamento di ulteriori € 7.513,00, oltre interessi ex art. Parte_1
1284, comma 1, c.c. dal 03.12.2021 alla domanda giudiziale di primo grado ed oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale di primo grado al saldo.
L'appello incidentale condizionato resta assorbito nel rigetto dell'appello principale.
IV. Il regolamento delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano quindi, per entrambi i gradi di giudizio, a carico di avuto riguardo all'esito complessivo della lite2, nella misura di cui al dispositivo, in Parte_1
applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n.
147), secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000), avuto riguardo all'attività difensiva concretamente svolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte della appellata dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma
1 bis art. 13 cit..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702ter Controparte_1
c.p.c. del Tribunale di Milano pubblicata il 20.07.2022, così provvede:
pagina 22 di 23 1. In rigetto dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, ferma la già disposta condanna di al pagamento di € Parte_1
49.419,94, oltre interessi legali dal 03.12.2021, condanna il medesimo al pagamento Parte_1 di ulteriori € 7.513,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c., dal 03.12.2021 alla domanda giudiziale di primo grado ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda giudiziale di primo grado al saldo.
2. Condanna alla rifusione in favore di delle spese di entrambi i gradi Parte_1 CP_1 di giudizio, che liquida in complessivi € 18.424,00 (di cui € 8.433,00 per il primo grado ed €
9.991,00 per il grado di appello) per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del
DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 9064/18).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott. Rossella Milone Consigliere
dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2543/2022 promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. MICHELE Parte_1 C.F._1
CALLERI e LIVIA FRANCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in MILANO
– VIA FATEBENFRATELLI N. 15
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 23 (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. EDOARDO BOTTELLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
MILANO – LARGO AUGUSTO N. 3
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Avente ad oggetto: mutuo sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie, se del caso anche in via incidentale e anche sospendendo la provvisoria esecutorietà della Ordinanza impugnata, per i motivi indicati in Atti, da intendersi integralmente ritrascritti, così giudicare: 1) riformare i capi 1), 2) e 4), come sopra riportati, dell'impugnata Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento rubricato sub n. R.G. 13111/2022, pubblicata il 20 luglio 2022, e per l'effetto:
- in via preliminare, accertare la litispendenza e/o la continenza e/o la connessione del presente giudizio con quello pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Milano, n. R.G. 14933/22,
Sezione IV, Giudice dott. Pierluigi Perrotti, prima udienza 26.10.22, emettendo all'uopo ogni più opportuno provvedimento;
.- nel merito e nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accertata e dichiarata la litispendenza e/o la continenza e/o la connessione del presente giudizio con quello pendente tra le stesse parti avanti il Tribunale di Milano (n. 14933/2022 R.G.), dichiarare prescritte, inammissibili e/o infondate e comunque respingere le domande avversarie, accertando e dichiarando l'insussistenza di qualunque credito di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
diverso da quello di cui alla scrittura privata 18.9.2000 – da regolamentare in sede di divisione del patrimonio della IGnora - in via istruttoria, ammettersi prova per interpello e testi sulle Persona_1 seguenti circostanze di fatto, da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”:
1. Dopo la morte del padre avvenuta nel 1996, i figli e si accordarono affinché il patrimonio Persona_2 Pt_1 CP_1
famigliare rimanesse indiviso, a disposizione della IGnora Si indicano a testi: - la Persona_1
signora , residente in [...] Milano;
- il signore Testimone_1 Testimone_2
residente in [...] Milano;
pagina 2 di 23
2. si assunse il compito di assistere la madre anche quando divenne poi CP_1 Persona_1
malata ed ipovedente;
Si indicano a testi: - la signora , residente in [...]
n. 25 Milano;
- il signore residente in [...] Milano;
3. La signora Testimone_2 CP_1
si assunse ed eseguì il compito di gestire il patrimonio familiare, con particolare riferimento ad
[...] un conto di investimento UBS all'estero, la cui consistenza nel 1996 era di circa 700 milioni di lire;
Si indicano a testi: - la signora domiciliata presso la Fiduciaria Guggiari & Pedretti, via Tes_3
Cattedrale, n. 4, LU (Svizzera); - la signora , residente in [...] Testimone_1
Milano; - il signore residente in [...] Milano;
3. Con riferimento alla Testimone_2
gestione mobiliare estera (prima UBS, poi Julius Baer) unitamente agli altri soggetti CP_1
delegati dalla IGnora si assunse il compito di ritirare, in contanti, dapprima gli interessi che Per_1
maturavano sulla gestione eppoi, progressivamente, il capitale, da adibire ai bisogni famigliari;
Si indicano a testi: - la signora domiciliata presso la Fiduciaria Guggiari & Pedretti, via Tes_3
Cattedrale, n. 4, LU (Svizzera); - la signora , residente in [...] Testimone_1
Milano; - il signore residente in [...] Milano;
Testimone_2
4. Grazie ai collegamenti del sig. il denaro ritirato dal conto n. 0007.0785: Testimone_2
0070785BEAU aperto presso la filiale di LU della venne ritirato e Controparte_2
depositato nella cassetta di sicurezza n. 186 appositamente aperta presso la sede di Milano del Credito
Emiliano, via Andegari n. 14. La dottoressa trasse quindi da detto patrimonio la liquidità CP_1
necessaria per pagare alcune spese della madre ovvero del fratello, come rendicontato nella denuncia di successione che si rammostra al teste (doc. 5); Si indicano a testi: - la signora , Testimone_1
residente in [...] Milano;
- il signore residente in [...] Testimone_2
Milano;
5. Nel corso del 2015 ed all'insaputa degli altri intestatari, la dottoressa provvide a CP_1
svuotare di ogni contenuto la predetta cassetta, riversando il relativo contante, da ultimo, sul proprio conto corrente aperto presso la Banca Sella di Milano;
Si indicano a testi: - i signori Testimone_4
e/o , domiciliati presso la , via Andegari, n. 4, Milano;
- la signora Testimone_5 Pt_3 [...]
, residente in [...] Milano;
- il signore residente in [...] Testimone_2
Saffi, n. 15 Milano;
pagina 3 di 23
6. in data 30.5.2016, la dottoressa dichiarò al fratello che l'ammontare residuo del CP_1 patrimonio ex estero sarebbe stato ancora di €. 137.000; Si indicano a testi: - i signori Tes_4
e/o , domiciliati presso la , via Andegari, n. 4, Milano;
- la signora
[...] Testimone_5 Pt_3 [...]
, residente in [...] Milano;
- il signore residente in [...] Testimone_2
Saffi, n. 15 Milano;
- la signora domiciliata presso la Fiduciaria Guggiari & Pedretti, via Tes_3
Cattedrale, n. 4, LU (Svizzera);
- sempre in via istruttoria, ordinare all'appellata di completare i propri rendiconti ai seguenti ulteriori cespiti dell'asse ereditaria: i. conto corrente n. 70O1148785290 acceso presso Banca Sella, sempre con riferimento al periodo non coperto da prescrizione, con saldo attivo di Euro 87.162,65,00 nonché le risultanze creditorie relative ad eventuali altri rapporti bancari (Cassa di Risparmio di Piacenza)
e/o previdenziali;
ii. denaro, valori ed altri beni mobili contenuti negli immobili costituenti l'asse ereditaria, almeno quelli attualmente detenuti dalla dottoressa ovvero depositati CP_1 presso l'appartamento di Milano, ovvero in altre cassette di sicurezza, all'insaputa del convenuto;
iii. risultanze attive della gestione finanziaria intrattenuta presso la Julius Baer di LU, riversate nella cassetta di sicurezza appositamente aperta presso la sede di Milano, via Andegari 14 del Credito
Emiliano e successivamente poste nella diretta disponibilità della dott.sa CP_1
- in ogni caso, con rifusione delle spese e dei compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a., anche relativamente al precedente grado di giudizio”
Per l'appellata/appellante in via incidentale Controparte_1
“in via preliminare
i) respingere l'istanza di inibitoria ex art. 283 C.p.c. in quanto inammissibile e, comunque, infondata;
ii) accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato sul capo 3) dell'ordinanza 20/07/2022 in quanto non specificatamente impugnato da controparte e conseguentemente dichiarare inammissibili le allegazioni dell'appello riferentesi a detto capo;
nel merito in via principale
- respingere le domande tutte formulate dall'appellante sia in via preliminare che nel merito ed in via istruttoria per le causali di cui in narrativa e conseguentemente confermare la condanna al pagamento di quale assunta in primo grado, Parte_1
in via di appello incidentale
pagina 4 di 23 - accogliere l'appello incidentale in relazione alla riforma parziale del capo 4) dell'ordinanza impugnata con conseguente condanna dell'appellante al pagamento anche dell'ulteriore somma di
Euro 7.513,00, oltre interessi legali, per i motivi espositi in narrativa;
nel merito in via subordinata e, ove occorra, anche in via di appello incidentale condizionato,
nella denegata ipotesi di accoglimento - totale o parziale - dell'appello avversario, si ripropongono le domande formulate nel giudizio di primo grado come qui di seguito ritrascritte:
in via principale
(a) accertare e dichiarare l'obbligo di ut supra, a restituire a Parte_2 [...]
ut supra, le somme da quest'ultima erogategli e di cui alla narrativa del ricorso Controparte_1
ex art. 702-bis C.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado e della presente comparsa di costituzione,
(b) conseguentemente condannare il sig. all'indilato pagamento alla sig.ra Parte_2
delle seguenti somme: Parte_4
(b.1) Euro 43 .898,84, pari alla somma erogata dalla sig.ra a Controparte_1 [...]
e di cui alla scrittura privata 18 settembre 2000; Parte_2
(b.2) Euro 9 0.104,94, pari alle somme erogate dalla sig.ra a Controparte_1 [...]
attraverso i bonifici ed i pagamenti di cui alla narrativa del ricorso ex art. 702 -bis Parte_2
c.p.c. e del presente atto ed al prospetto sub doc.
2.15 del fascicolo di parte ricorrente del primo grado;
ovvero della maggior o minor somma accertata in corso di causa, il tutto con maggiorazione degli interessi legali dalle singole date di erogazione delle somme, ovvero – in subordine – dalla data del 03/12/2021, data di messa in mora, al saldo;
in via subordinata
(c ) accertare e dichiarare l 'obbligo o di ut supra, a restituire a Parte_2 [...]
ut supra, le somme da quest'ultima erogate gli e di cui alla narrativa del Controparte_1
ricorso ex art. 702-bis c.p.c. di primo grado e della presente comparsa di costituzione e segnatamente:
(c.1) quanto ad Euro 43.898,84 per la somma erogata dal la sig.ra a Controparte_1
in forza della scrittura privata 18 settembre 2000 , con conseguente Parte_2
condanna del medesimo al relativo indilato pagamento a Parte_2 [...]
della relativa somma, maggiorata degli inter essi legali dal 18/09/200 0, ovvero Controparte_1
dal 03/12/2021 , data di messa in mora , al saldo;
pagina 5 di 23 ( c.2) quanto ad Euro 90.104,94 per le somme erogate dalla sig.ra a Controparte_1
CP_
o i attraverso i bonifici ed i pagamenti di cui alla narrativa del ricorso ex art. Controparte_3
702 C.p.c. di primo grado ed al prospetto sub doc. 2.15 ) del fascicolo di primo grado della ricorrente , ovvero del la maggior o minor somma accertata in corso di causa , con fissazione al sig.
[...]
ex art. 1817 C.c. , del termine di 1 5 giorni per la restituzione delle suddette somme, Parte_2
ovvero del minor termine possibile in considerazione delle circostanze esposte;
in via di ulteriore subordine
(d) accertare e dichiarare l'obbligo di ut supra, a restituire a Parte_2 [...]
ut supra, le somme da quest'ultima erogategli e di cui alla narrativa del ricorso Controparte_1
ex art. 702-bis c.p.c. di primo grado e della presente comparsa di costituzione e segnatamente:
(d.1) quanto Euro 43.898,84 per la somma erogata dalla sig.ra a Controparte_1
e di cui alla scrittura privata 18 settembre 2000, con conseguente condanna Parte_2
del medesimo al relativo indilato pagamento alla sig.ra Parte_2 Controparte_1
della relativa somma, maggiorata degli interessi legali dal 18/09/200, ovvero dal
[...]
03/12/2021, data di messa in mora, al saldo;
(c.2) quanto ad Euro 90.104,94 per le somme erogate, in modo indebito e/o nullo e/o ingiustificato, dalla sig.ra a attraverso i bonifici ed i Controparte_1 Parte_2
pagamenti di cui al prospetto sub doc.
2.15 del fascicolo di primo grado della ricorrente, con conseguente condanna del medesimo all'indilato pagamento, anche a titolo Parte_2
di restituzione e/o di indennizzo, alla sig.ra della suddetta somma, Controparte_1
ovvero della maggior o minor somma accertata in corso di causa (anche in via equitativa), maggiorata degli interessi legali sino al saldo.
In ogni caso: con refusione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il processo di primo grado
I.1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Milano il fratello esponendo in fatto quanto segue: Parte_2
pagina 6 di 23 - in data 18.09.2000 il aveva sottoscritto con la sorella e la madre, una CP_1 Persona_1
scrittura privata con cui si conveniva la dazione in favore del medesimo a titolo di mutuo di £
150.000.000 da parte della madre e di £ 85.000.000 (pari ad € 43.898,84) da parte della sorella: trasferimenti entrambi finalizzati a fornire a la provvista necessaria all'acquisto di Parte_1
un appartamento a Milano (cfr. doc. n. 1). Le parti convenivano altresì, al p.to n. 6), che, nel caso in cui non avesse chiesto al fratello la restituzione dell'importo, CP_1 quest'ultimo le sarebbe stato corrisposto nella divisione dell'eredità della madre (poi deceduta il
19.4.2021);
- nel corso dei successivi quindici anni, aveva mutuato al fratello ulteriori CP_1 importi, per complessivi € 90.104,94;
- nel corso del 2016, si era rivolto alla madre e alla sorella richiedendo un nuovo Parte_1
prestito e proponendo di vendere alcune proprietà immobiliari intestate alla madre, precisando che “il denaro ricavato andrà prima a rifondere quanto da me avuto nel corso degli anni e poi verrà diviso come riterremo giusto ed opportuno” (cfr. e-mail del 21.05.2026, doc. n. 3). Tale richiesta non veniva accolta e, pertanto, dichiarava alla sorella la sua intenzione di Parte_1
onorare i suoi debiti in futuro, quando gli sarebbe stato possibile (cfr. doc. n. 4);
- il 7.06.2016, dopo che aveva trasmesso al fratello un rendiconto del denaro CP_1 prestatogli, quest'ultimo rinnovava la propria determinazione a vendere la casa di sua proprietà per procurarsi la provvista necessaria a risanare la propria posizione, rassicurando sulla sua volontà di restituire il denaro ricevuto (doc. n. 6);
- nonostante la vendita dell'immobile, perfezionatasi poco dopo, non provvedeva Parte_1
tuttavia secondo le sue esplicitate intenzioni. Pertanto, dopo il decesso della madre, avvenuto il
19.4.2021, non avendo ancora provveduto alla restituzione degli importi dovuti, Parte_1
con lettera raccomandata del 3.12.2021, costituiva in mora il fratello, CP_1 chiedendogli la restituzione entro quindici giorni di € 174.417,01 per capitale ed interessi (doc.
n. 8). Il replicava contestando la debenza di tutti gli importi, fatta eccezione di quello CP_1
ricevuto in esecuzione della scrittura privata del 18 settembre 2000 e prospettando come tutte le operazioni oggetto della pretesa restitutoria fossero state eseguite da un conto corrente familiare di cui la ricorrente aveva la gestione (doc. n. 9).
pagina 7 di 23 Tanto premesso in fatto, osservava come sia la scrittura privata del settembre 2000 sia CP_1
le causali delle singole operazioni successivamente eseguite denotassero il titolo di mutuo sotteso ad ogni singola dazione di denaro (causali peraltro mai contestate da , e, quindi, il conseguente Parte_1
obbligo restitutorio del fratello;
ciò trovava ulteriore conferma nella corrispondenza intercorsa tra le parti nel maggio e giugno 2016, in occasione della quale aveva ammesso di essere debitore Parte_1
di tutte le somme ricevute dalla sorella, nonché la provenienza del denaro stesso direttamente da un conto corrente a lei esclusivamente intestato (doc. n. 2).
Conclusivamente, la ricorrente chiedeva, previe le declaratorie del caso, la condanna di alla Parte_1
restituzione – in via principale a titolo di mutuo e, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. – di complessivi € 134.003,78, o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data delle singole erogazioni ovvero, in subordine, dal 3.12.2021 al saldo.
I.2. Si costituiva eccependo preliminarmente: Parte_1
- l'insussistenza dei presupposti per l'instaurazione del rito sommario di cognizione ex artt.
702bis c.p.c. e ss., con conseguente inammissibilità del ricorso, a fronte della complessità istruttoria della causa promossa ex adverso, che avrebbe dovuto quindi essere assoggettata al rito ordinario;
- la litispendenza e/o continenza e/o connessione del presente giudizio con quello pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Milano (n. r.g. 14933/2022) avente ad oggetto la divisione tra i due fratelli della massa ereditaria, giudizio promosso da con atto di citazione Parte_1
notificato il 28 aprile 2022. In tesi, la stessa scrittura privata del 18.9.2000 aveva previsto che della restituzione del prestito cui faceva riferimento si sarebbe tenuto conto al momento dell'apertura della successione della IG.ra (cfr. art. 6): pertanto, la restituzione della Per_1 somma di € 43.898,48 non poteva che essere oggetto del giudizio di divisione, ove il resistente aveva chiesto di “formare le quote di ciascuno dei coeredi, tenendo conto sia del credito vantato dalla de cuius nei confronti del dottore estintosi per la metà per confusione Parte_1
e oggi pari a Euro 38.743,265, sia del credito vantato dalla dottoressa nei CP_1 confronti del dottore pari a Euro 43.898,84”; Parte_1
- la prescrizione di ogni domanda di restituzione della somma complessiva di € 90.104,94: in particolare, posto che prima del 3.12.2021 non aveva mai chiesto al fratello la CP_1
restituzione di alcun importo, ogni domanda di restituzione delle somme erogate prima del
3.12.2011, a prescindere dal titolo sottostante la dazione, doveva ritenersi prescritta.
pagina 8 di 23 Nel merito, contestava sia la datio rei, non potendosi desumere dalla documentazione in atti Parte_1
che i versamenti fossero stati eseguiti in suo favore, sia il titolo di mutuo. A tale ultimo riguardo, la difesa precisava che le singole erogazioni non rappresentassero prestiti, bensì mere ripartizioni dell'eredità del padre (deceduto il 12.10.1996), rimasta indivisa. Inoltre, ad avviso della difesa, il presunto riconoscimento dei prestiti ricevuti evincibile dalla corrispondenza prodotta ex adverso (di cui contestava contestualmente la completezza e l'originalità) si riferiva soltanto a quelli formalizzati con la scrittura privata del 18.9.2000. In ogni caso, a tale documentazione non poteva essere attribuita la qualificazione di riconoscimento di debito, non recando il necessario presupposto dell'indicazione dell'ammontare del debito riconosciuto.
I.3 All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 702ter c.p.c, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, condannava quest'ultimo al pagamento in favore della ricorrente di € 93.583,84 oltre interessi legali dal 3.12.2021 al saldo. Dichiarava inammissibile la domanda di restituzione ex art. 2041 c.c. svolta dalla e condannava il fratello alla rifusione in CP_1
favore della medesima delle spese processuali del grado.
Le motivazioni poste a fondamento della suddetta decisione possono essere riassunte come segue:
- con riguardo all'eccezione di prescrizione, doveva ritenersi che “la prescrizione del diritto
[fosse] iniziata dal 3/12/2021 e quindi il termine decennale non era certo compiuto alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio” (ordinanza, p. 2); ciò in quanto : (i) le parti avevano indicato solo un termine massimo di restituzione (la divisione dell'eredità materna ovvero la richiesta della mutuante se anteriore); (ii) la divisione era stata chiesta dal resistente solo con atto di citazione notificato il 28 aprile 2022; (iii) prima dell'istaurazione del giudizio per la divisione, aveva chiesto la restituzione dei prestiti solo con la CP_1
raccomandata del 3.12.2021;
- il testo della clausola di cui all'art. 6 della scrittura privata consentiva di escludere che nel caso di specie sussistesse continenza o connessione tra la presente causa e quella di divisione, posto che la restituzione del prestito era stata chiesta prima della sua instaurazione;
- la domanda restitutoria dell'importo di € 43.898,84, avente titolo nella scrittura privata del
18.09.2000 doveva essere accolta. Posto che l'accordo non faceva alcun cenno in ordine alla maturazione degli interessi corrispettivi, gli interessi legali dovevano essere riconosciuti solo dalla messa in mora (3.12.2021) al saldo;
pagina 9 di 23 - con riferimento alle residue erogazioni, anzitutto doveva ritenersi generica l'allegazione di parte resistente per cui i trasferimenti di denaro avrebbero costituito ripartizioni dell'eredità paterna:
infatti, non aveva documentato quale fosse la consistenza dell'asse ereditario, né Parte_1
per quale ragione il denaro ereditato sarebbe giunto sul conto corrente, intestato alla sola sorella, da cui sono stati poi disposti i pagamenti in suo favore. Tanto premesso, il giudice di prime cure ha ritenuto di accogliere la domanda di restituzione limitatamente all'importo di €
49.685,00, oltre interessi legali dal 3.12.2021 al saldo: trattasi, in particolare, delle somme trasferite a mezzo dei bonifici di cui ai docc. nn. 2.3, 2.6 e 2.8-2.12, tutti recanti la causale
“prestito”. Nonostante una simile qualificazione del versamento derivasse da un'imputazione unilaterale della convenuta, nondimeno, ad acquisire rilievo era il fatto che nessun trasferimento di denaro fosse mai stato contestato dal destinatario, cui le causali erano ben visibili: ad avviso del giudice, infatti, era “ragionevole ritenere che chi riceve un versamento con la causale esplicita di prestito provveda senz'altro a contestarla se ritiene che non si tratti appunto di un prestito. Il silenzio invece serbato in proposito dal convenuto costituisce un indiretto riconoscimento di quella causale” (ordinanza, p. 3). Inoltre, rilevava il primo giudice come nelle e-mail, scambiate tra le parti a partire dal 2016, avesse riconosciuto, pur se Parte_1
genericamente, di essere debitore della sorella, avendo affermato la volontà di onorare i propri debiti quando gli fosse stato possibile: “tali riconoscimenti sono coerenti e si saldano con il predetto indizio costituito dalla causale dei bonifici indicati e consentono di ritenere che tali somme [erano] state effettivamente erogate a titolo di mutuo con conseguente obbligo di restituzione” (ibidem, p. 4). Inoltre, anche in questo caso, l'eccezione di prescrizione non era fondata, non avendo il resistente dimostrato la previsione di un termine di rimborso anteriore alla richiesta del 3.12.2021;
pagina 10 di 23 - gli altri versamenti eseguiti in favore di recavano la sola indicazione di “bonifico”, Parte_1
“spese casa” o “tasse”: il fatto che nelle operazioni di cui sopra la ricorrente avesse utilizzato come causale la specifica indicazione “prestito”, ad avviso del giudice, consentiva di escludere, argomentando a contrario, che questi trasferimenti fossero stati eseguiti a titolo di mutuo, specie a fronte della contestazione del resistente nonché della mancanza di altri elementi indiziari di segno conforme. Con riferimento alle somme trasferite a mezzo assegni, erano irrilevanti le causali manoscritte sulle matrici, trattandosi di annotazione non riconosciuta dal beneficiario. Infine, non sussisteva nemmeno il riconoscimento di debito prospettato dalla ricorrente, “perché le espressioni utilizzate dal convenuto […] (v. docc. 3, 4 e 6 ric.) valgono a delineare una situazione complessiva, ma sono eccessivamente vaghe e generiche e non sono ricollegabili ad alcun versamento individuabile, nemmeno tramite un riferimento ad un periodo di tempo, o ad una tipologia di esigenza” (ibidem, p. 4);
- da ultimo, la domanda di ingiustificato arricchimento doveva ritenersi inammissibile, giacché, a fronte della natura residuale prevista dall'art. 2042 c.c., la stessa può essere proposta solo se il soggetto che si presume danneggiato non abbia a disposizione altri rimedi esperibili: “ciò comporta che la domanda possa essere svolta in via subordinata solo quando l'azione svolta in via principale è in realtà carente fin dall'origine dei suoi caratteri essenziali. Nel caso di specie tale requisito non ricorre, perché sulla base dei fatti allegati la domanda di restituzione di somme mutuate era del tutto plausibile, solo che parte ricorrente non è riuscita, in parte, a provarla” (ibidem, p. 5).
II. L'appello principale di e l'appello incidentale di Parte_1 CP_1
II.1. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello, formulando, in via istruttoria, Parte_1
istanze di prova per testi ed interrogatorio formale, e articolando tre motivi di impugnazione come di seguito rubricati e riassunti.
1. “Erroneità dell'Ordinanza per avere la stessa ritenuto, seppure implicitamente, ammissibile la procedura ex adverso azionata e per non avere il Giudice di prime cure convertito il rito, con ogni conseguenza – anche in termini di istruttoria – che ne deriva;
erroneità dell'Ordinanza per avere la stessa «esclu[so] che nella fattispecie sussista continenza o collegamento tra la presente causa e quella di divisione, come eccepito da parte convenuta»”.
pagina 11 di 23 Con questo motivo parte appellante si duole anzitutto della mancata conversione del rito da parte del giudice di prime cure, circostanza che avrebbe leso il suo diritto di difesa oltre che l'integrità del contraddittorio processuale, posto che: l'esiguo periodo di tempo (circa due mesi) tra la notifica del ricorso e la sua costituzione in giudizio non gli avrebbe consentito di approntare in modo consapevole le proprie difese, mediante una corretta ricostruzione dei trasferimenti contestati;
l'istruttoria completa avrebbe consentito di accertare la provenienza della provvista usata per i trasferimenti dalla quota dell'eredità del padre spettante a Parte_1
In secondo luogo, parte appellante si duole del rigetto dell'eccezione di litispendenza e/o continenza e/o connessione con la causa di divisione pendente tra le stesse parti. In tesi, l'art. 6 della scrittura privata del 18.9.2000 deve essere interpretato nel senso di individuare nella divisione ereditaria l'ambito nel quale dover discutere della fondatezza delle pretese restitutorie formulate dalla sorella, specie a fronte della provenienza della provvista che ha alimentato i singoli trasferimenti dall'eredità indivisa del padre. Inoltre, la decisione del Tribunale di Milano non terrebbe conto del fatto che la richiesta di restituzione (risalente al 3.12.2021) è stata successiva all'apertura della successione della madre (avvenuta il 19.04.2021), oltre ad essere intervenuta oltre dieci anni dopo la sottoscrizione della scrittura privata.
2. “Erroneità dell'Ordinanza per avere la stessa travisato e ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal dottore con riferimento a tutti gli asseriti prestiti Parte_1 anteriori al 3 dicembre 2011”.
Con questo motivo, censura l'impugnata ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha Parte_1 disatteso l'eccezione preliminare di prescrizione. In tesi, il giudice ha in primo luogo trascurato che, in assenza di previsioni in ordine al termine di restituzione, il dies a quo del decorso della prescrizione deve individuarsi, ex art. 2935 c.c., “dalla data del mutuo” e, in secondo luogo, ha omesso di
“verificare se, dalle rispettive date di loro erogazione e nei dieci anni successivi, la ricorrente non ne avesse neppure richiesto specificatamente la restituzione (cfr. a contrariis l'allegato al doc. 5 avv.).
Cosa che nei fatti non è avvenuta” (atto di appello, p. 24).
3. “Erroneità e contraddittorietà dell'Ordinanza per avere la stessa ritenuto, sulla base di
(travisati) elementi indiziari, che alcune «somme sono state effettivamente erogate a titolo di mutuo, con obbligo di restituzione»”.
pagina 12 di 23 Con questo terzo motivo, formulato in subordine al rigetto dei primi due, si duole Parte_1 dell'accoglimento della domanda di restituzione per la somma di € 49.685,00. Ad avviso dell'appellante la condanna è stata pronunciata sulla base di elementi che non trovano il conforto dell'istruttoria. In particolare, ferma restando la prescrizione della domanda di restituzione degli importi trasferiti a mezzo dei bonifici di cui ai docc. 2.3, 2.6, 2.8-2.10, in ogni caso, da nessuno dei documenti prodotti può evincersi con certezza né che l'effettivo destinatario fosse (anche Parte_1
quando è indicato il suo nominativo non potrebbe infatti ritenersi che il soggetto indicato sia realmente l'appellante) né che la causale dei pagamenti (“prestito”) fosse visibile dal destinatario, posto che tutta la documentazione prodotta (recante estratti conto, ordini e conferme di esecuzione di bonifico) è nella disponibilità della sola appellata (la sola a detenere, in tesi, la disponibilità dell'intero patrimonio familiare). Né le osservazioni del primo giudice in ordine al rilievo degli elementi indiziari condurrebbero ad un diverso convincimento, posto che “anche a voler prescindere dal significato probatorio delle riproduzioni meccaniche (mail) prodotte, puntualmente contestate dal convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c. (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione), in materia di rapporti tra familiari vige la diversa presunzione secondo la quale i versamenti tra gli stessi sono considerati irripetibili, in quanto contributi destinati a far fronte al dovere di solidarietà reciproca o di mutuo soccorso elemento imprescindibile di un rapporto che avviene generalmente nell'interesse della famiglia”; di talché, non può ritenersi che le dazioni di denaro siano avvenute a titolo di mutuo. Ciò vale a maggior ragione se si considera la mancanza di un accordo scritto: se l'intenzione delle parti fosse stata quella di concludere un mutuo, le medesime avrebbero fatto ricorso ad un contratto scritto, come avvenuto in occasione del prestito del settembre 2000. Pertanto, non può negarsi che i trasferimenti di denaro abbiano ad oggetto “il lascito finanziario del padre costituito tra Persona_2
l'altro dai proventi di una gestione patrimoniale, ultimamente seguita dalla Julius Baer di LU, che, nel corso degli anni, sono stati riversati in contanti all'interno di una cassetta di sicurezza (n.
186) aperta presso la sede di Milano del Credito Emiliano, ma che l'odierna convenuta ha provveduto
a svuotare e chiudere, nel corso del 2015 e all'insaputa del fratello”, come documentato nel corso del primo grado di giudizio (atto di appello, pp. 35-36).
II.2. Si è costituita deducendo preliminarmente: CP_1
pagina 13 di 23 - che l'appellante, per stessa sua ammissione, ha impugnato solo i capi 1), 2) e 4) dell'ordinanza del Tribunale di Milano, senza fare alcuna richiesta distinta in ordine ai capi 3) (che contiene la motivazione sulla fondatezza della domanda restitutoria), 5) e 6) del provvedimento, determinando il passaggio in giudicato della decisione in partis quibus, con conseguente inammissibilità dell'appello nella parte in cui contiene censure dirette a contestare il provvedimento nei capi non espressamente menzionati;
- che sia la documentazione prodotta per la prima volta in appello che le istanze di prova orale in questa sede articolate devono ritenersi inammissibili, in quanto tardive e, in ogni caso, irrilevanti, non potendosene evincere alcun elemento idoneo a censurare la decisione del primo giudice.
Nel merito, l'appellata ha domandato il rigetto dell'appello, evidenziando la correttezza della decisione del giudice di primo grado nella misura in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione e di litispendenza e ha ritenuto provati i fatti costitutivi della domanda restitutoria azionata dalla con riguardo sia CP_1 alla consegna del denaro che all'obbligo restitutorio.
ha altresì proposto appello incidentale avverso la parte dell'ordinanza che ha escluso CP_1
la natura di riconoscimento di debito delle dichiarazioni contenute nella corrispondenza e, in particolare, nell'e-mail del 7.6.2016. Al riguardo, la appellante incidentale ha osservato come il
3.6.2016 ella avesse trasmesso al fratello, tramite posta elettronica, un rendiconto dei bonifici eseguiti nei precedenti 12 mesi: rendiconto che non è stato contestato ex adverso, né in ordine alla ricezione né in ordine al contenuto. In particolare, nel suddetto allegato erano stati indicati i pagamenti documentati sub doc. n.
2.13 e 2.14 per complessivi € 7.513,00: pertanto, posto che aveva replicato Parte_1 all'e-mail in data 7.6.2016 confermando la debenza delle somme ricevute e la volontà di restituirle in futuro, per tale importo risulterebbe “comprovata sia la dazione sia l'obbligo restitutorio derivante dalla convergenza tra gli accrediti elencati nell'allegato alla mail 03/06/2016 della sorella al fratello ed il successivo riscontro di quest'ultimo in data 07/06/2016 con impegno alla restituzione e senza contestazione dei suddetti movimenti” (comparsa, p. 42).
L'appellante incidentale ha chiesto quindi, in riforma parziale dell'ordinanza impugnata, la condanna di al pagamento di ulteriori € 7.513,00, oltre interessi legali. Parte_1
Da ultimo, in via di appello incidentale condizionato, ha riproposto tutte le domande CP_1
formulate in primo grado (comprese la domanda di condanna alla restituzione della somma erogata in forza della scrittura privata del settembre 2000 e di tutti gli ulteriori importi richiesti, nonché la domanda subordinata di restituzione degli importi a titolo di ingiustificato arricchimento). pagina 14 di 23 II.3 All'udienza del 13.11.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta ai sensi degli artt. 127ter
c.p.c. e 35 d.lgs. 149/22, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito degli atti difensivi conclusionali. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 13.2.2025.
III. Le osservazioni della Corte.
III.1 Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di giudicato sollevata da CP_1 sull'assunto per cui l'appellante principale avrebbe impugnato i soli capi 1), 2) e 4) della motivazione dell'ordinanza resa dal Tribunale di Milano e non anche quello avente ad oggetto la ritenuta fondatezza della pretesa restitutoria: circostanza che determinerebbe il passaggio in giudicato del provvedimento in parte qua e la conseguente inammissibilità dei motivi che la riguardano.
Tale eccezione si rivela priva di fondamento.
Pur essendo vero che l'appellante conclude chiedendo “riformare i capi 1), 2) e 4) […] dell'impugnata ordinanza”, nondimeno, dalla lettura delle argomentazioni difensive dal medesimo spese può ritenersi che il riferimento sia ai capi del dispositivo del provvedimento (e non della motivazione, anch'essa articolata per punti): ed infatti il capo 1) contiene il rigetto dell'eccezione di prescrizione, il capo 2) la condanna al pagamento di € 93.583,84 oltre interessi ed il capo 4) la condanna alla rifusione delle spese di lite, corrispondenti alle questioni oggetto dei motivi di impugnazione prospettati da Parte_1
Detto ciò, sempre in via preliminare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, va osservato:
- che non ha proposto appello avverso la parte dell'ordinanza che ha accolto la Parte_1 domanda di restituzione per € 43.898,84, avente titolo nella scrittura privata del 18.9.2000;
pagina 15 di 23 - l'appello incidentale di ha riguardato la sola qualificazione come CP_1 riconoscimento di debito dell'e-mail trasmessa dal fratello in data 7.06.2016, che, secondo la difesa, avrebbe quale conseguenza il riconoscimento in proprio favore di ulteriori € 7.513,00, ferma restando la condanna già disposta dal primo giudice. D'altro canto, non CP_1 ha svolto censure espresse nei confronti né della parte dell'ordinanza che ha disatteso le residue domande restitutorie, né della declaratoria di inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., limitandosi a riproporre le relative domande in via di appello incidentale condizionato: domande il cui esame, oltre ad essere subordinato ad un eventuale accoglimento dell'appello principale, non può essere in ogni caso ammesso al vaglio di questa Corte, non avendo censurato espressamente le motivazioni con cui il primo giudice ne ha disposto CP_1
il rigetto.
In definitiva, a fronte delle superiori considerazioni, l'accertamento della dazione a titolo di mutuo dell'importo di € 43.898,84 avente titolo nella scrittura del settembre 2000, dell'infondatezza della domanda restitutoria per € 32.906,94 (dati dalla somma residua chiesta in restituzione, pari a €
40.419,94, diminuita dell'importo di € 7.513,00 oggetto dell'appello incidentale) e dell'inammissibilità della domanda di restituzione formulata in subordine ex art. 2041 c.c., deve ritenersi coperto dal giudicato interno, e, pertanto, escluso dall'oggetto del presente appello.
Da ultimo, come osservato da parte appellata, deve rilevarsi la tardività della prova per testimoni e per interrogatorio formale richiesta da per la prima volta in appello, in violazione della Parte_1
preclusione imposta dal vigente art. 345, comma 3 c.p.c.: tale preclusione, rileva la Corte, può essere superata “solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente
l'indispensabilità del documento ai fini del decidere”, valutazione quest'ultima espressamente espunta dal testo della disposizione da parte della novella di cui all'art. 54 d. l. 83/2012 convertito con l. n.
134/2012 (cfr. Cass. n. 16289/2024). Ed invero, la parte appellante si è limitata ad articolare la prova per testi e per interrogatorio formale senza tuttavia dedurre circostanze o motivi ostativi alla loro tempestiva proposizione in primo grado: tanto basta per esimere la Corte da ogni ulteriore valutazione sul punto.
III.2. Tanto premesso, il primo motivo di appello principale è infondato.
pagina 16 di 23 contesta anzitutto la mancata conversione del rito sommario in rito ordinario, ritenendola Parte_1
circostanza lesiva del proprio diritto di difesa, in quanto gli avrebbe impedito disporre del tempo necessario a ricostruire il dettaglio delle pretese restitutorie avversarie e, conseguentemente, di approntare una adeguata difesa. Tali argomentazioni sono prive di pregio.
Ed invero la conversione del rito da sommario a ordinario postula una valutazione, rimessa al primo giudice, di incompatibilità del rito sommario con la complessità dell'istruttoria, delineata dalle richieste in tal senso già formulate dalle parti o comunque prospettate quale futuro thema probandum.
È infatti evidente che la conversione non debba essere disposta solo perché la parte convenuta lamenti genericamente che la sommarietà del rito comprime i tempi entro i quali le difese devono essere svolte, tenuto conto del fatto che l'art. 111 Cost. assegna rilievo costituzionale al principio di ragionevole durata del processo al pari di quello del diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. n. 8422/18).
costituendosi nel giudizio di primo grado, non ha articolato, né ha delineato in una chiara Parte_1 prospettazione, istanze istruttorie tali da rendere appunto palese l'inadeguatezza del rito, essendosi limitato alla produzione di documenti ed a richiedere che fosse ordinato alla sorella di completare i propri rendiconti in ordine agli ulteriori cespiti dell'asse ereditario del padre defunto.
Tali considerazioni, in una col fatto che il medesimo aveva avuto piena contezza della consistenza delle domande restitutorie poi dalla sorella azionate in giudizio, già all'atto del ricevimento della raccomandata di messa in mora del 03.12.2021 (cui era stato allegato il prospetto di tutti i trasferimenti di denaro oggetto della richiesta giudiziale), inducono questa Corte ad escludere che la mancata conversione abbia potuto determinare una lesione del diritto di difesa del il quale avrebbe potuto CP_1
certamente prospettare sin dalla costituzione nel procedimento sommario il quadro istruttorio - tardivamente articolato, invece, in appello- che avrebbe potuto palesare come non solo giustificata, ma necessaria, la conversione del rito.
Ancora col primo motivo di appello principale, la difesa lamenta il rigetto dell'eccezione di litispendenza e/o continenza e/o connessione della presente causa con la causa di divisione pendente dinanzi allo stesso Tribunale e tra le medesime parti in causa, sull'assunto per cui l'art. 6 della scrittura privata del 18.9.2000 individuasse nella divisione ereditaria (apertasi in un momento precedente alla richiesta delle somme) la sede nella quale discutere della fondatezza dalla domanda di restituzione dell'importo mutuato in forza della suddetta scrittura.
pagina 17 di 23 In disparte la circostanza, pur dirimente, che il credito avente titolo nell'accordo del settembre 2000 non è più oggetto dell'odierno contenzioso tra le parti, in ogni caso rileva la Corte come la suddetta disposizione contrattuale preveda che l'importo mutuato da al fratello sarebbe stato CP_1 restituito nella divisione dell'eredità di solo qualora la mutuante “non avesse provveduto Persona_1 prima a chiedere la restituzione dell'importo”.
La richiesta di restituzione delle somme, con contestuale messa in mora, è rinvenibile nella raccomandata del 3.12.2021: pertanto, come già ritenuto dal giudice di primo grado, è infondata la pretesa di veder attratto nell'ambito della divisione ereditaria l'accertamento del credito di CP_1
[...]
III.3. Il secondo motivo di appello, avente ad oggetto la reiezione dell'eccezione di prescrizione della domanda restitutoria svolta da è parimenti infondato e deve essere disatteso. CP_1
La doglianza svolta dall'appellante fa perno sulla mancata previsione, pacifica in atti, di un termine di restituzione degli importi trasferitigli dalla sorella: circostanza, questa, che in tesi porterebbe ad individuare il dies a quo del decorso del termine prescrizionale nel momento in cui ciascuna singola erogazione è stata eseguite, e non, invece, nel 03.12.2021, data in cui ne è stata richiesta la restituzione.
Tale prospettazione, ad avviso del collegio, è infondata.
Il Tribunale ha ritenuto, con riferimento al prestito di cui alla scrittura privata del 18 settembre 2000, che l'accordo fosse chiaro (v. art. 6 della scrittura) nel prevedere che la scadenza del rimborso, momento dal quale la mutuante avrebbe potuto far valere il diritto ed avrebbe dunque iniziato a decorrere il termine prescrizionale, fosse da individuare al più tardi all'atto della divisione dell'eredità materna, ma in ogni caso, se intervenuta prima di allora, all'atto della richiesta di restituzione: tale richiesta era stata avanzata in data 03.12.2021, di tal ché il termine di prescrizione del diritto aveva iniziato a decorrere da quel momento, e, di conseguenza, lo stesso non era maturato alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Quanto ai successivi prestiti, non direttamente regolati dalla scrittura privata del 2000, il Tribunale ha affermato: “anche in questi casi l'eccezione di prescrizione non è fondata, perché parte convenuta non ha dimostrato che fosse stato previsto un termine per il rimborso anteriore alla richiesta del 3/12/2021”.
pagina 18 di 23 Ora, se è vero, con un riferimento generale al rapporto di mutuo, quanto rappresenta l'appellante, e cioè che “in caso di mutuo privo di termine di restituzione è compito del mutuante quello di attivarsi ex art.
1817 cc.” (pag. 23 dell'atto di appello), altrettanto è vero che l'apprezzamento della Corte non può trascurare le peculiarità della fattispecie, ravvisabili nel legame familiare tra mutuante e mutuato, nel fraterno intento solidaristico che intuibilmente ha spinto la tanto ad erogare i prestiti quanto a CP_1
lasciare che il fratello ne godesse per il maggior tempo possibile, così da spiegare la volontà, resa esplicita nella scrittura privata del 2000, di individuare nell'evento futuro della divisione dell'eredità materna il momento in cui avrebbero dovuto essere definitivamente regolati i reciproci rapporti patrimoniali, salva l'eventuale necessità della di “rientrare” delle somme mutuate in data CP_1 antecedente. Dunque, nel fatto che quest'ultima non abbia assunto iniziative, prima del 03.12.2021, per ottenere la restituzione di somme erogate, non è ravvisabile l'inerzia cui consegue, nel tempo, la prescrizione del diritto, quanto semplicemente il rispetto di un'intesa, che, seppur espressamente formalizzata per iscritto solo in occasione del prestito per euro 90.104,94, doveva considerarsi immanente al rapporto tra i fratelli.
D'altronde, ancora con la mail del 07.06.2016 (su cui in seguito si dovrà tornare) in Parte_1
ragione di una perdurante carenza di liquidità, insiste per la vendita degli immobili di e Per_3 [...] come soluzione per cui “…tu possa sentirti più sicura del futuro ed anche recuperare quanto Per_4 negli anni speso per aiutare me”, chiosando “Resta inteso che voglio rifonderti in futuro del denaro ricevuto in questi anni e che quindi sarebbe giusto quantificare” (sottolineatura aggiunta).
Tanto considerato, poiché l'appellata ha richiesto al fratello la restituzione di tutti gli importi sino a quel momento erogati con raccomandata del 03.12.2021 (momento successivo all'apertura della successione della madre ma precedente all'instaurazione del giudizio di divisione), è solo Persona_1
da tale momento che ha potuto iniziare a decorrere la prescrizione del suo diritto, certamente non maturata all'atto della notifica del ricorso ex art. 702bis c.p.c..
Il terzo motivo di appello principale, formulato in subordine per il caso di rigetto dei primi due, risulta parimenti infondato.
nel censurare l'accoglimento della domanda di restituzione a titolo di mutuo della somma Parte_1 di € 49.685,00, ritiene che né la datio rei, né l'obbligo restitutorio, siano stati debitamente provati, e ciò sulla base di argomentazioni che la Corte non ritiene condivisibili.
pagina 19 di 23 In primo luogo, il trasferimento della complessiva somma di denaro (oggetto di dodici bonifici disposti tra il 2002 ed il 20131) trova pieno riscontro nella documentazione prodotta dall'odierna appellata sub docc. n. 2.3, 2.6, 2.8 – 2.12, recante, per ogni operazione, sia gli estratti conto ove questa è annotata con descrizione “BONIFICO A , sia le ricevute o gli ordini di disposizione da cui Parte_1 risultano le singole causali, ciascuna delle quali reca l'indicazione “prestito”. Ed invero, proprio tali causali, visibili al destinatario del bonifico, sono indici inequivocabili del titolo di mutuo sottostante le singole dazioni;
ciò vale a maggior ragione se si considera che, per quanto noto in questa sede, Pt_1
non ha svolto alcuna contestazione né al momento del ricevimento degli importi (circostanza
[...]
pacificamente verificatasi) né, al più tardi, in occasione della corrispondenza scambiata con la sorella, risalente al periodo compreso tra il maggio ed il giugno 2016, nella qual sede, al contrario – come si è già avuto modo di constatare – l'appellante ha ammesso di aver ricevuto plurimi prestiti dalla sorella.
In secondo luogo, lo stesso non ha offerto alcuna prova a sostegno della prospettazione, Parte_1
sostenuta sin dal primo grado di giudizio, per cui i versamenti eseguiti in suo favore da CP_1 avrebbero costituito ripartizioni dell'eredità del padre, rimasta indivisa. A tale riguardo, l'appellante ha prodotto, per la prima volta in appello, documentazione (una comunicazione con la banca Julius Baer di LU, mandataria di una gestione patrimoniale degli investimenti eseguiti dal padre;
gli estratti conto della gestione estera in essere presso l'istituto di credito svizzero e una comunicazione dell'avv.
Calleri, con oggetto “successione sig.ra in in cui si evidenziano “non conformità” Persona_1 CP_1
rilevate nei rendiconti inviati da rispetto agli estratti del c/c di cui era CP_1 Persona_1 titolare presso Banca Sella, nonché documentazione trasmessa dall'istituto di credito svizzero) che a suo dire suffragherebbe tale ricostruzione. Trattasi di produzione inammissibilmente effettuata per la prima volta in appello, ma che in ogni caso è inconferente. Tutte le contabili prodotte a riprova delle dazioni di denaro sono relative al conto corrente intestato alla sola e nulla di quanto in CP_1 atti consente di ritenere che su quel conto siano in precedenza affluite somme derivanti dall'eredità paterna. Quanto all'obbligo restitutorio, occorre nuovamente richiamare il contenuto della corrispondenza scambiata tra le parti, precisando che sostiene di aver contestato Parte_1
l'originalità di tali missive sin dal primo grado di giudizio ma trattasi di una contestazione oltremodo generica (“anche a non voler considerare l'incompletezza della corrispondenza mail ex adverso prodotta, che pur si contesta nella sua originalità” – cfr. comparsa di primo grado, p. 19), oltre che priva dell'indicazione delle pretese difformità tra l'originale e la copia, il che rende di per sé inefficace il disconoscimento ex art. 2719 c.c. (ex multis, Cass. Civ. n.16557/19). 1 In particolare: l'1.2.2002, il 30.5.2002, il 20.9.2006, il 21.03.2008, il 10.06.2008, il 25.07.2008, il 28.10.2008, il 3.4.2009, il 20.7.2009, il 27.7.2010, il 13.10.2010 ed il 28.10.2013 – cfr. docc. n. 2.3, 2.6, 2.8 – 2.12 fascicolo di parte appellata. pagina 20 di 23 Tanto premesso, la corrispondenza scambiata nel 2016 è assolutamente significativa della consapevolezza di di essere debitore della sorella delle somme dalla medesima versate. In Parte_1 ispecie, la mail del 07.06.2016, che già si è citata, contiene l'inequivoca manifestazione di volontà, incompatibile con l'attribuzione alla dazione di una causale diversa dal mutuo, di restituire alla sorella
“il denaro ricevuto”.
Va a questo punto trattato l'appello incidentale di che, per il suo tenore, si interseca CP_1 con gli argomenti dell'appena esaminato terzo motivo dell'appello principale.
La appellante incidentale si duole della reiezione, da parte del primo giudice, della domanda di condanna del alla restituzione dell'importo aggiuntivo di € 7.513,00. CP_1
Tale complessivo importo deriva dalla somma di quattro versamenti, dalla richiamati in un CP_1 allegato alla mail del 03.06.2016: “in data 31/07/2015 Euro 3.000,00; in data 18/09/2015 Euro
2.000,00; in data 01/12/2015 Euro 513,00; in data 25/01/2015, Euro 2.000,00”.
Il Tribunale, avuto riguardo al fatto che dall'estratto conto della le somme suddette risultavano CP_1 erogate al fratello con causale generica, e comunque diversa da “prestito”, ha ritenuto non provato, neppure indiziariamente, che si trattasse di ulteriori erogazioni a titolo di mutuo. Le rassicurazioni del circa la volontà di restituire quanto ricevuto, ricavabili dal carteggio con la sorella, non erano CP_1
d'altronde specificamente ricollegabili a quelle precise dazioni.
Tuttavia, come dalla appellante incidentale messo in rilievo, il Tribunale ha trascurato il fatto che, come documentato, in data 3 giugno 2016 aveva trasmesso al fratello l'e-mail poc'anzi CP_1 citata, in allegato alla quale, dato atto di aver “quasi esaurito i risparmi negli anni, sostanzialmente attraverso i regolari aiuti a te”, aveva predisposto “un rendiconto dei bonifici fatti negli scorsi 12 mesi che descrivono un andamento direi costante negli anni. […]”, spiegandone l'intento: “Inizierò come ti ho anticipato a fare il calcolo delle somme che ti ho corrisposto nel tempo, perché, dato che è un importo significativo, tu ne abbia un'idea il più possibile precisa”.
Il rendiconto allegato riportava appunto i quattro suddetti versamenti, per complessivi € 7.513,00. rispondeva a tale mail con quella (già richiamata) del 07.06.2016, in cui non solo non Parte_1
contestava di aver ricevuto le somme elencate, ma si affermava concorde sulla necessità di addivenire ad una completa determinazione delle somme sino a quel momento ricevute, assicurando la volontà di restituirle (“resta inteso che voglio rifonderti in futuro del denaro ricevuto in questi anni e che quindi sarebbe giusto quantificare”).
pagina 21 di 23 Ne consegue che, anche con riferimento all'importo di € 7.513,00, tanto la dazione quanto l'obbligo di restituzione debbono ritenersi provate.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello principale deve essere rigettato e l'appello incidentale accolto: per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, ferma restando la debenza a titolo di mutuo di € 49.685,00, oltre interessi dal 3.12.2021, già disposta dal giudice di primo grado, deve essere condannato al pagamento di ulteriori € 7.513,00, oltre interessi ex art. Parte_1
1284, comma 1, c.c. dal 03.12.2021 alla domanda giudiziale di primo grado ed oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale di primo grado al saldo.
L'appello incidentale condizionato resta assorbito nel rigetto dell'appello principale.
IV. Il regolamento delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano quindi, per entrambi i gradi di giudizio, a carico di avuto riguardo all'esito complessivo della lite2, nella misura di cui al dispositivo, in Parte_1
applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n.
147), secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000), avuto riguardo all'attività difensiva concretamente svolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte della appellata dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma
1 bis art. 13 cit..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702ter Controparte_1
c.p.c. del Tribunale di Milano pubblicata il 20.07.2022, così provvede:
pagina 22 di 23 1. In rigetto dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, ferma la già disposta condanna di al pagamento di € Parte_1
49.419,94, oltre interessi legali dal 03.12.2021, condanna il medesimo al pagamento Parte_1 di ulteriori € 7.513,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c., dal 03.12.2021 alla domanda giudiziale di primo grado ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda giudiziale di primo grado al saldo.
2. Condanna alla rifusione in favore di delle spese di entrambi i gradi Parte_1 CP_1 di giudizio, che liquida in complessivi € 18.424,00 (di cui € 8.433,00 per il primo grado ed €
9.991,00 per il grado di appello) per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del
DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 9064/18).