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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/09/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1069/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1069/2023 promossa da
(C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
30/01/1998 in Ancona ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Denaro e l'Avv. Lucia Meschini
Appellante
Contro
C.F. – P.IVA , quale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 impresa designata per la regione Marche alla gestione del fondo di garanzia vittime della strada, con sede in Milano piazza Tre Torri n.3, in persona del suo procuratore e legale rappresentante pro – tempore dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Egidi Controparte_2
Appellata
Nonché , CF , residente in [...] C.F._2 del Lavoro n. 51 – 60131 Ancona
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 635/2023 emessa dal
Tribunale di Ancona il 3/06/2023, pubblicata il 5/06/2023
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectiis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 635/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Civile, Giudice
Dott. Filoni, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1626/2020, depositata in cancelleria in data 5/6/2023 mai notificata, accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, Giudice designando, condannare ex art. 141 C.d.A l quale gestore del FGVS, in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dal sig. pari alla somma di Euro Parte_1
75.404,00, come scaturenti dall'indagine peritale svolta in primo grado, comprensivi del danno non patrimoniale e delle spese mediche sostenute e documentate ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Oltre interessi e svalutazioni ex lege. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata costituita:
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis reiectiis, respingere in quanto infondata in fatto e diritto la impugnazione proposta da e per l'effetto confermare integralmente la sentenza Parte_1 del Tribunale di Ancona n.635/2023. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda proposta, ex art. 141 D.lgs. 209/2005, da Parte_1 finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 26.01.2016, allorquando il motociclo condotto e di proprietà del sig. sprovvisto di CP_3 copertura assicurativa, sul quale si trovava a bordo in qualità di terzo trasportato, impattava con l'autovettura tg BX851AG, condotta dal sig.
e di proprietà del sig. Persona_1 Persona_2 ha proposto appello avverso la citata sentenza, Parte_1 affidato ai motivi sottoindicati, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si è costituita , quale impresa designata per la Regione CP_1
Marche alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della strada che, preliminarmente, ha riproposto le eccezioni non esaminate dal primo giudice, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello.
Preso atto delle note scritte di udienza e delle comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non fosse applicabile il meccanismo operativo previsto dall'art. 141 D.Lgs 209/2005 in ipotesi quale quella in esame, in cui il veicolo su cui il era trasportato era privo di Pt_1 copertura assicurativa. In altri termini, il Tribunale ha ritenuto che l'azione diretta riconosciuta al terzo danneggiato non possa essere esercitata nei confronti del
Fondo di Garanzia per le vittime della strada (o meglio, nei confronti dell'assicurazione designata dal Fondo), nelle ipotesi in cui il veicolo sul quale il terzo trasportato era a bordo non risulti assicurato.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Invero, l'art. 141 cod. ass. ha introdotto nell'ordinamento un'azione diretta in favore del terzo trasportato da esercitarsi nei confronti dell'assicuratore del vettore (tranne che nell'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito), che è così strutturata:
il terzo trasportato promuove la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 cda "nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro" ed esercita "l'azione diretta" nei confronti della medesima impresa "nei termini di cui all'art. 145";
il danno viene risarcito dall'assicuratrice del vettore "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro";
il risarcimento è liquidato "entro il massimale minimo di legge" e "fermo restando quanto previsto all'art. 140" (che pone il criterio della riduzione proporzionale per il caso di pluralità di danneggiati e di supero del massimale);
è fatto comunque salvo, in favore del danneggiato, "il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo"; l'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione.
La logica della norma è di protezione nei confronti dei soggetti trasportati ed ha la funzione di sciogliere il trasportato incolpevole, che ha comunque diritto ad essere risarcito dei danni riportati nello scontro, dalla necessità di attendere l'accertamento delle responsabilità, consentendogli di rivolgersi alla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava per essere immediatamente risarcito dei danni che abbia riportato.
Ciò premesso, ritiene la Corte che quanto statuito dal Tribunale in merito alla non applicabilità nel caso di specie dell'art141 Cda, non sia condivisibile anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, del resto, si è fatta portatrice di soluzioni che rispondono ad esigenze di coerenza sistematica e che, segnatamente, impongono di considerare come l'istituto di cui all'art. 141 Cda si collochi nell'ambito del complessivo quadro normativo che governa l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica.
Invero, la Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 16477 del
5.7.2017, ha affermato che “In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, ed alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.
La citata ordinanza, che si condivide pienamente, ha sancito, dunque, la possibilità per il terzo trasportato di agire nei confronti della
Compagnia Assicuratrice del vettore, ex art. 141 CdA, per ottenere l'integrale risarcimento del danno anche laddove la vettura antagonista, ovvero quella a bordo della quale lo stesso viaggiava, risulti priva di copertura assicurativa o non identificata a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli, coinvolti nel sinistro.
In questo modo, da un lato, è stata rafforzata la tutela del terzo trasportato, rendendo il suo diritto al risarcimento dei danni insensibile anche alla situazione assicurativa dei veicoli coinvolti nel sinistro;
dall'altro, è stata ridimensionata la pregnanza dei riferimenti testuali a due diversi enti assicurativi, i quali, lungi dal circoscrivere l'applicazione della norma alle sole fattispecie in cui rilevi un rapporto tra due compagnie assicurative, quella del vettore e quella del responsabile civile, sarebbero, invece, meramente descrittivi di ciò che accade nella normalità dei casi.
Quanto sopra, in piena coerenza con quanto le precedenti statuizioni della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare a più riprese la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e
76 Cost., hanno chiarito come sia ben possibile accedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale ritenere che detta norma si limiti in realtà
«a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso» (si vedano ordinanze 205/2008 e 440/2008).
Aderire all'impostazione, fatta propria dal giudice di prime cure, in base alla quale il coinvolgimento nel sinistro di due veicoli regolarmente assicurati per la r.c.a. integri una condizione applicativa della disciplina all'art. 141, comporterebbe un indebito vulnus di tutela nei confronti del terzo trasportato-danneggiato, ciò che rappresenterebbe un'inversione in senso contrario rispetto all'approdo cui è giunto il lungo e travagliato iter legislativo europeo ed italiano, sulla scorta dell'evoluzione giurisprudenziale, nonché una irragionevole discriminazione nella tutela riconosciuta dal legislatore al trasportato, differenziando l'esperibilità dell'azione di cui all'articolo 141 CdA a seconda che il vettore sul quale il trasportato viaggiava fosse coperto o meno da assicurazione obbligatoria.
Tale differenziazione non trova alcun fondamento normativo e si pone in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza, creando una disparità di trattamento tra trasportati in vettori coperti o meno da contratto assicurativo, in violazione del principio secondo cui il trasportato deve sempre essere integralmente risarcito.
Ne discende che la domanda come proposta deve ritenersi ammissibile secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l'azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l'azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore, con la conseguenza che la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro tra due vetture, a prescindere se assicurate o meno, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito.
Il secondo motivo di appello con cui il ha censurato la Pt_1 sentenza di primo grado laddove, non ritenendo operante l'art 141 CDA non ha comunque qualificato la domanda ai sensi dell'art. 2054 c.c. ovvero dell'art. 144 cda, deve ritenersi assorbito.
Ferma l'ammissibilità della domanda, deve adesso valutarsene la fondatezza.
Ciò posto, va rilevato che nella specie, da un lato, è pacifica (perché non contestata dalla convenuta-appellata) la verificazione del sinistro;
dall'altro lato, l'attore/appellante ha assolto l'onere in ordine alla prova dell'avere subito un danno a seguito dell'incidente stradale, mentre la convenuta-appellata non ha provato né il caso fortuito, né la circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario assicurato. C'è quanto basta per fondare, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni, il diritto dell'attore-appellante ad essere risarcito, in qualità di terzo trasportato, dall'appellata, quale impresa designata per la Regione Marche alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della strada, del motociclo sul quale era a bordo al momento del sinistro, essendo lo stesso privo di copertura assicurativa.
Deve solo esaminarsi, allora, l'eccezione riproposta dall'appellata inerente l'irrisarcibilità del danno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art
1227 I° e II° co.c.c. per la condotta gravemente imprudente del che, salendo sullo scooter del ha implicitamente Pt_1 CP_3 accettato i rischi conseguenti e connessi al fatto che quest'ultimo fosse sprovvisto di patente, oltre che lo scooter di copertura assicurativa.
Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che un'eventuale cooperazione colposa del creditore al fatto illecito, non spezza il nesso eziologico rispetto al danno da lui subito. Pertanto, la cooperazione del trasportato allo scaturire dell'evento dannoso dalla condotta colposa del conducente della vettura (per esempio, non allacciandosi il trasportato le cinture di sicurezza: Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n.
4993) comporta esclusivamente una proporzionale riduzione dell'entità del risarcimento (v. Cass. sez 3^, 14699/2016 4v. Cass. sez. 3, 4 novembre 2014 n. 23426; Cass. sez. 3, 28 agosto 2007 n. 18177;
Cass. sez. 3, sentenza 11 marzo 2004 n. 4993, cit.). Ma vi è di più. La cooperazione colposa nella determinazione del sinistro non può essere identificata, per così dire, preventivamente - ovvero quando il sinistro
è ancora soltanto una mera eventualità - ad esempio nel salire su un veicolo condotto da una persona che il trasportato sa non essere in grado di fornire una guida adeguata, occorrendo, invece, un'attività del trasportato, una volta che il trasporto sia iniziato e, quindi, divenuto un fatto reale e attuale, che esplichi diretta incidenza causale sul concreto susseguente evento dannoso. (Cassazione civile sez. III, 12/10/2018,
(ud. 04/07/2018, dep. 12/10/2018), n.25391)
D'altronde, l'accettare che la guida del veicolo sia effettuata da un soggetto non idoneo non può intendersi come valida rinuncia ad ogni risarcimento dei danni, che potranno generarsi da tale guida, trattandosi di lesioni di diritti indisponibili. (così ha ancora puntualizzano Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n. 4993 e Cass. sez. 3^, sentenza n.14699/2016).
Ad ogni buon conto, deve evidenziarsi che l'appellata eccipiente, che in tal senso era onerata, non ha fornito prova del proprio assunto: invero,
l'interrogatorio formale dell'attore e la testimonianza del fratello Tes_1 hanno confermato che il sig. non era a conoscenza del fatto Pt_1 che il sig. non avesse conseguito il titolo abilitativo alla guida, CP_3 essendosi i due conosciuti solo circa due mesi prima del sinistro in occasione di una festa.
Passando allora alla quantificazione del danno, il consulente nominato nel primo grado di giudizio alla cui relazione la Corte intende far riferimento, nella condivisione del metodo utilizzato e nell'apprezzamento dell'elaborato in atti, ha ritenuto che le lesioni riportate dal giovane , come refertate presso Parte_1
l'ospedale Torrette di Ancona, dove lo stesso veniva ricoverato subito dopo il sinistro (trauma cranico encefalico occipitale dx. con minimo sanguinamento encefalico (petecchie emorragiche), frattura scomposta del terzo medio della diafisi del femore dx, frattura scomposta del terzo medio diafisario della tibia e della diafisi medio distale del perone), sono in stretto rapporto causale con la dinamica dell'incidente stesso ed hanno provocato postumi tali da incidere in modo permanente sulla complessiva integrità psicofisica, consistiti:
a) Negli esiti del trauma cranioencefalico con presenza di petecchie emorragiche in sede occipitale Dx con meiopragia verso disturbi cerebrali ora non presenti.
b) Nella persistenza di mezzi di sintesi all'interno del femore e della tibia Dx con presenza di chiodi e viti, tali da determinare una lieve asimmetria della lunghezza degli arti inferiori (Dx – 2 cm rispetto all'altro arto controlaterale), modica ipomiotrofia dei mm del poplite
Dx, lieve difficoltà nella flessione del piede Dx. con modesta limitazione dei movimenti di flessione del ginocchio e dell'anca Dx (limitati ai gradi estremi); facile stancabilità nel camminare su terreni sconnessi e difficoltà nel correre.
c) Negli esiti della frattura del Perone Dx
d) Nelle severe cicatrici a carico dell'arto inferiore Dx che provocano un pregiudizio estetico da lieve a moderato.
Il ctu ha allora, condivisibilmente stimato detto danno biologico in misura non inferiore al 18%, aggiungendo che lesioni hanno causato un periodo di inabilità temporanea:
Totale per giorni 50.
Parziale al 75 % per giorni 40 Parziale al 50 % per 30 giorni
Parziale al 25 % per 60 giorni
Passando allora alla concreta determinazione del quantum, deve innanzitutto premettersi che non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per la liquidazione del danno morale invocata dall'appellante, atteso che lo stesso non ha né allegato né provato elementi indicativi di una peculiare sofferenza morale, non essendo sufficienti a tal fine enunciazioni generiche ed astratte.
Ciò posto, è noto che, quando manchino criteri stabiliti dalla legge,
l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di
Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale -
e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, Cass., 30/6/2011, n. 14402. e, conformemente,
Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 19/10/2016, n. 21059; Cass.,
28/6/2018, n. 17018).
Trattandosi di debito di valore, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di Milano, vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione (cfr. Cass., 4/2/2016, n.
2167; Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 5/5/2015, n. 19211; Cass., 23/1/2014, n. 1361; Cass., 17/4/2013, n. 9231; Cass. 11/5/2012, n.
7272), sicché allorquando le Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr. Cass., 28/6/2018, n. 17018;
Cass., 13/12/2016, n. 25485; Cass., 29/9/2015, n. 19211; Cass.,
6/3/2014, n. 5254). Da ultimo, le tabelle sviluppate dal Tribunale di
Milano per l'anno in corso oltre alla “vocazione nazionale” - evidenziata anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 12408/11
- sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del
2008 e della giurisprudenza successiva.
Alla luce di quanto sopra, relativamente al danno non patrimoniale, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (17 anni), posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attore, applicate le Tabelle
Milanesi come da ultimo aggiornate, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno personale patito come segue:
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 53.680.00,00 all'attualità. Si perviene a tale valore opportunamente adattando il valore monetario base del punto di invalidità (tenendo conto dell'età dell'appellante al momento delle lesioni [17 anni] e del grado delle lesioni stesse [18%]) in funzione aritmeticamente decrescente rispetto all'età del danneggiato e crescente rispetto all'entità dei postumi.
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea totale appare equo liquidare la somma di € 5750,00 attuali, (partendo da un punto base aggiornato al 2024 I.T.T. di euro 115,00); - a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 75% appare equo liquidare la somma di € 3450.00 attuali
(partendo da un punto base aggiornato al 2024 I.T.T. di euro 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 50% appare equo liquidare la somma di € 1725,00 attuali
(partendo da un punto base aggiornato al 2024 I.T.T. di euro 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 25% appare equo liquidare la somma di € 1725,00 attuali
(partendo da un punto base aggiornato al 2024 I.T.T. di euro 115,00);
Pertanto, il valore monetario del danno non patrimoniale concretamente patito dall'attore è quantificabile nella complessiva somma di € 66.330,00 già all'attualità.
Quanto alla richiesta personalizzazione del danno, deve precisarsi che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass., 3 n.
28988 dell'11/11/2019, Cass. 6-3, n. 5865 del 4/3/2021;Cassazione civile sez. III, 07/02/2025, n.3114).
Nel caso di specie, le circostanze allegate e provate dall'appellante in merito agli effetti negativi sulla vita di relazione, derivanti dall'evento lesivo (quali la difficoltà nello stare in piedi per lunghi periodi, nel correre, il cambiamento del proprio stile di vita) non risultano connotate da eccezionalità o peculiarità tali da giustificare una personalizzazione in aumento rispetto al livello standard.
Invero, gli aspetti valorizzati dall'appellante sulla base delle testimonianze assunte non evidenziano situazioni peculiari tali da giustificare – in base ai principi sopra esposti - un risarcimento ulteriore rispetto a quello basato sui criteri standard, poiché gli aspetti valorizzati denotano esclusivamente difficoltà e disagi relativi ad attività sportive o ricreative compiute ordinariamente dalla generalità delle persone che, per tale motivo, non assumono il carattere della eccezionalità e sono, quindi, già considerate e comprese nella liquidazione della invalidità nella misura accertata del 18% che ricomprende anche le alterazioni delle abitudini di vita e degli assetti relazionali propri del danneggiato che lo inducono a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Il risarcimento per il danno non patrimoniale complessivamente dovuto all'attore, dato dalla somma delle voci di cui sopra, ammonta pertanto a € 66.330,00, importo cui devono aggiungersi gli interessi compensativi al tasso legale a far tempo dal sinistro, calcolati non sulla somma in valori attuali (Cass. Civ. S.U. 1712/1995, Cass. Civ. n.
26303/2019) bensì su quella originaria (ottenuta devalutando il detto importo al suo valore al momento del fatto) rivalutata anno per anno, secondo gli indici ISTAT di rivalutazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.
All'appellante deve essere riconosciuto, altresì, l'importo di euro
317.20 a titolo di danno emergente derivante dalle spese sostenute dalla parte per assistenza stragiudiziale e, in particolare, per la perizia medico-legale redatta ante causam e prodotta in giudizio sin dal primo grado, (ex multis: Cass. n. 15265/2023; Cassazione civile sez. III,
01/08/2025, (ud. 12/05/2025, dep. 01/08/2025), n.22241).
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza solidale degli appellati e si liquidano in base del decisum. (cfr Cassazione civile sez. III, 25/08/2025, n.23822 che ha ribadito la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria)
Le spese della ctu espletata nel primo grado di giudizio seguono parimenti la soccombenza solidale degli appellati.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1069/2023, così provvede:
in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado condanna gli appellati, in solido tra loro, a pagare all'appellante, a titolo di danno non patrimoniale, il complessivo importo di € 66.330,00, da devalutare al momento del sinistro e da rivalutare annualmente a far tempo da tale momento, con aggiunta degli interessi legali sulle somme rivalutate, fino ad oggi, nonché la somma di euro 317.20 per danno patrimoniale, oltre interessi legali sulle somme così liquidate dalla data odierna al saldo;
condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in euro
5077.00 per compensi ed in euro 786.00 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge e, per il presente grado di giudizio, in euro 5.500.00 per compensi ed in euro 1165.50 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge.
Pone le spese della ctu espletata nel primo grado di giudizio, come liquidate in detta sede, a carico delle parti appellate in solido. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1069/2023 promossa da
(C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
30/01/1998 in Ancona ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Denaro e l'Avv. Lucia Meschini
Appellante
Contro
C.F. – P.IVA , quale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 impresa designata per la regione Marche alla gestione del fondo di garanzia vittime della strada, con sede in Milano piazza Tre Torri n.3, in persona del suo procuratore e legale rappresentante pro – tempore dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Egidi Controparte_2
Appellata
Nonché , CF , residente in [...] C.F._2 del Lavoro n. 51 – 60131 Ancona
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 635/2023 emessa dal
Tribunale di Ancona il 3/06/2023, pubblicata il 5/06/2023
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectiis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 635/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Civile, Giudice
Dott. Filoni, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1626/2020, depositata in cancelleria in data 5/6/2023 mai notificata, accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, Giudice designando, condannare ex art. 141 C.d.A l quale gestore del FGVS, in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dal sig. pari alla somma di Euro Parte_1
75.404,00, come scaturenti dall'indagine peritale svolta in primo grado, comprensivi del danno non patrimoniale e delle spese mediche sostenute e documentate ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Oltre interessi e svalutazioni ex lege. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata costituita:
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis reiectiis, respingere in quanto infondata in fatto e diritto la impugnazione proposta da e per l'effetto confermare integralmente la sentenza Parte_1 del Tribunale di Ancona n.635/2023. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda proposta, ex art. 141 D.lgs. 209/2005, da Parte_1 finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 26.01.2016, allorquando il motociclo condotto e di proprietà del sig. sprovvisto di CP_3 copertura assicurativa, sul quale si trovava a bordo in qualità di terzo trasportato, impattava con l'autovettura tg BX851AG, condotta dal sig.
e di proprietà del sig. Persona_1 Persona_2 ha proposto appello avverso la citata sentenza, Parte_1 affidato ai motivi sottoindicati, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si è costituita , quale impresa designata per la Regione CP_1
Marche alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della strada che, preliminarmente, ha riproposto le eccezioni non esaminate dal primo giudice, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello.
Preso atto delle note scritte di udienza e delle comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non fosse applicabile il meccanismo operativo previsto dall'art. 141 D.Lgs 209/2005 in ipotesi quale quella in esame, in cui il veicolo su cui il era trasportato era privo di Pt_1 copertura assicurativa. In altri termini, il Tribunale ha ritenuto che l'azione diretta riconosciuta al terzo danneggiato non possa essere esercitata nei confronti del
Fondo di Garanzia per le vittime della strada (o meglio, nei confronti dell'assicurazione designata dal Fondo), nelle ipotesi in cui il veicolo sul quale il terzo trasportato era a bordo non risulti assicurato.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Invero, l'art. 141 cod. ass. ha introdotto nell'ordinamento un'azione diretta in favore del terzo trasportato da esercitarsi nei confronti dell'assicuratore del vettore (tranne che nell'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito), che è così strutturata:
il terzo trasportato promuove la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 cda "nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro" ed esercita "l'azione diretta" nei confronti della medesima impresa "nei termini di cui all'art. 145";
il danno viene risarcito dall'assicuratrice del vettore "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro";
il risarcimento è liquidato "entro il massimale minimo di legge" e "fermo restando quanto previsto all'art. 140" (che pone il criterio della riduzione proporzionale per il caso di pluralità di danneggiati e di supero del massimale);
è fatto comunque salvo, in favore del danneggiato, "il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo"; l'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione.
La logica della norma è di protezione nei confronti dei soggetti trasportati ed ha la funzione di sciogliere il trasportato incolpevole, che ha comunque diritto ad essere risarcito dei danni riportati nello scontro, dalla necessità di attendere l'accertamento delle responsabilità, consentendogli di rivolgersi alla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava per essere immediatamente risarcito dei danni che abbia riportato.
Ciò premesso, ritiene la Corte che quanto statuito dal Tribunale in merito alla non applicabilità nel caso di specie dell'art141 Cda, non sia condivisibile anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, del resto, si è fatta portatrice di soluzioni che rispondono ad esigenze di coerenza sistematica e che, segnatamente, impongono di considerare come l'istituto di cui all'art. 141 Cda si collochi nell'ambito del complessivo quadro normativo che governa l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica.
Invero, la Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 16477 del
5.7.2017, ha affermato che “In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, ed alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.
La citata ordinanza, che si condivide pienamente, ha sancito, dunque, la possibilità per il terzo trasportato di agire nei confronti della
Compagnia Assicuratrice del vettore, ex art. 141 CdA, per ottenere l'integrale risarcimento del danno anche laddove la vettura antagonista, ovvero quella a bordo della quale lo stesso viaggiava, risulti priva di copertura assicurativa o non identificata a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli, coinvolti nel sinistro.
In questo modo, da un lato, è stata rafforzata la tutela del terzo trasportato, rendendo il suo diritto al risarcimento dei danni insensibile anche alla situazione assicurativa dei veicoli coinvolti nel sinistro;
dall'altro, è stata ridimensionata la pregnanza dei riferimenti testuali a due diversi enti assicurativi, i quali, lungi dal circoscrivere l'applicazione della norma alle sole fattispecie in cui rilevi un rapporto tra due compagnie assicurative, quella del vettore e quella del responsabile civile, sarebbero, invece, meramente descrittivi di ciò che accade nella normalità dei casi.
Quanto sopra, in piena coerenza con quanto le precedenti statuizioni della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare a più riprese la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e
76 Cost., hanno chiarito come sia ben possibile accedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale ritenere che detta norma si limiti in realtà
«a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso» (si vedano ordinanze 205/2008 e 440/2008).
Aderire all'impostazione, fatta propria dal giudice di prime cure, in base alla quale il coinvolgimento nel sinistro di due veicoli regolarmente assicurati per la r.c.a. integri una condizione applicativa della disciplina all'art. 141, comporterebbe un indebito vulnus di tutela nei confronti del terzo trasportato-danneggiato, ciò che rappresenterebbe un'inversione in senso contrario rispetto all'approdo cui è giunto il lungo e travagliato iter legislativo europeo ed italiano, sulla scorta dell'evoluzione giurisprudenziale, nonché una irragionevole discriminazione nella tutela riconosciuta dal legislatore al trasportato, differenziando l'esperibilità dell'azione di cui all'articolo 141 CdA a seconda che il vettore sul quale il trasportato viaggiava fosse coperto o meno da assicurazione obbligatoria.
Tale differenziazione non trova alcun fondamento normativo e si pone in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza, creando una disparità di trattamento tra trasportati in vettori coperti o meno da contratto assicurativo, in violazione del principio secondo cui il trasportato deve sempre essere integralmente risarcito.
Ne discende che la domanda come proposta deve ritenersi ammissibile secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l'azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l'azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore, con la conseguenza che la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro tra due vetture, a prescindere se assicurate o meno, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito.
Il secondo motivo di appello con cui il ha censurato la Pt_1 sentenza di primo grado laddove, non ritenendo operante l'art 141 CDA non ha comunque qualificato la domanda ai sensi dell'art. 2054 c.c. ovvero dell'art. 144 cda, deve ritenersi assorbito.
Ferma l'ammissibilità della domanda, deve adesso valutarsene la fondatezza.
Ciò posto, va rilevato che nella specie, da un lato, è pacifica (perché non contestata dalla convenuta-appellata) la verificazione del sinistro;
dall'altro lato, l'attore/appellante ha assolto l'onere in ordine alla prova dell'avere subito un danno a seguito dell'incidente stradale, mentre la convenuta-appellata non ha provato né il caso fortuito, né la circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario assicurato. C'è quanto basta per fondare, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni, il diritto dell'attore-appellante ad essere risarcito, in qualità di terzo trasportato, dall'appellata, quale impresa designata per la Regione Marche alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della strada, del motociclo sul quale era a bordo al momento del sinistro, essendo lo stesso privo di copertura assicurativa.
Deve solo esaminarsi, allora, l'eccezione riproposta dall'appellata inerente l'irrisarcibilità del danno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art
1227 I° e II° co.c.c. per la condotta gravemente imprudente del che, salendo sullo scooter del ha implicitamente Pt_1 CP_3 accettato i rischi conseguenti e connessi al fatto che quest'ultimo fosse sprovvisto di patente, oltre che lo scooter di copertura assicurativa.
Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che un'eventuale cooperazione colposa del creditore al fatto illecito, non spezza il nesso eziologico rispetto al danno da lui subito. Pertanto, la cooperazione del trasportato allo scaturire dell'evento dannoso dalla condotta colposa del conducente della vettura (per esempio, non allacciandosi il trasportato le cinture di sicurezza: Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n.
4993) comporta esclusivamente una proporzionale riduzione dell'entità del risarcimento (v. Cass. sez 3^, 14699/2016 4v. Cass. sez. 3, 4 novembre 2014 n. 23426; Cass. sez. 3, 28 agosto 2007 n. 18177;
Cass. sez. 3, sentenza 11 marzo 2004 n. 4993, cit.). Ma vi è di più. La cooperazione colposa nella determinazione del sinistro non può essere identificata, per così dire, preventivamente - ovvero quando il sinistro
è ancora soltanto una mera eventualità - ad esempio nel salire su un veicolo condotto da una persona che il trasportato sa non essere in grado di fornire una guida adeguata, occorrendo, invece, un'attività del trasportato, una volta che il trasporto sia iniziato e, quindi, divenuto un fatto reale e attuale, che esplichi diretta incidenza causale sul concreto susseguente evento dannoso. (Cassazione civile sez. III, 12/10/2018,
(ud. 04/07/2018, dep. 12/10/2018), n.25391)
D'altronde, l'accettare che la guida del veicolo sia effettuata da un soggetto non idoneo non può intendersi come valida rinuncia ad ogni risarcimento dei danni, che potranno generarsi da tale guida, trattandosi di lesioni di diritti indisponibili. (così ha ancora puntualizzano Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n. 4993 e Cass. sez. 3^, sentenza n.14699/2016).
Ad ogni buon conto, deve evidenziarsi che l'appellata eccipiente, che in tal senso era onerata, non ha fornito prova del proprio assunto: invero,
l'interrogatorio formale dell'attore e la testimonianza del fratello Tes_1 hanno confermato che il sig. non era a conoscenza del fatto Pt_1 che il sig. non avesse conseguito il titolo abilitativo alla guida, CP_3 essendosi i due conosciuti solo circa due mesi prima del sinistro in occasione di una festa.
Passando allora alla quantificazione del danno, il consulente nominato nel primo grado di giudizio alla cui relazione la Corte intende far riferimento, nella condivisione del metodo utilizzato e nell'apprezzamento dell'elaborato in atti, ha ritenuto che le lesioni riportate dal giovane , come refertate presso Parte_1
l'ospedale Torrette di Ancona, dove lo stesso veniva ricoverato subito dopo il sinistro (trauma cranico encefalico occipitale dx. con minimo sanguinamento encefalico (petecchie emorragiche), frattura scomposta del terzo medio della diafisi del femore dx, frattura scomposta del terzo medio diafisario della tibia e della diafisi medio distale del perone), sono in stretto rapporto causale con la dinamica dell'incidente stesso ed hanno provocato postumi tali da incidere in modo permanente sulla complessiva integrità psicofisica, consistiti:
a) Negli esiti del trauma cranioencefalico con presenza di petecchie emorragiche in sede occipitale Dx con meiopragia verso disturbi cerebrali ora non presenti.
b) Nella persistenza di mezzi di sintesi all'interno del femore e della tibia Dx con presenza di chiodi e viti, tali da determinare una lieve asimmetria della lunghezza degli arti inferiori (Dx – 2 cm rispetto all'altro arto controlaterale), modica ipomiotrofia dei mm del poplite
Dx, lieve difficoltà nella flessione del piede Dx. con modesta limitazione dei movimenti di flessione del ginocchio e dell'anca Dx (limitati ai gradi estremi); facile stancabilità nel camminare su terreni sconnessi e difficoltà nel correre.
c) Negli esiti della frattura del Perone Dx
d) Nelle severe cicatrici a carico dell'arto inferiore Dx che provocano un pregiudizio estetico da lieve a moderato.
Il ctu ha allora, condivisibilmente stimato detto danno biologico in misura non inferiore al 18%, aggiungendo che lesioni hanno causato un periodo di inabilità temporanea:
Totale per giorni 50.
Parziale al 75 % per giorni 40 Parziale al 50 % per 30 giorni
Parziale al 25 % per 60 giorni
Passando allora alla concreta determinazione del quantum, deve innanzitutto premettersi che non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per la liquidazione del danno morale invocata dall'appellante, atteso che lo stesso non ha né allegato né provato elementi indicativi di una peculiare sofferenza morale, non essendo sufficienti a tal fine enunciazioni generiche ed astratte.
Ciò posto, è noto che, quando manchino criteri stabiliti dalla legge,
l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di
Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale -
e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, Cass., 30/6/2011, n. 14402. e, conformemente,
Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 19/10/2016, n. 21059; Cass.,
28/6/2018, n. 17018).
Trattandosi di debito di valore, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di Milano, vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione (cfr. Cass., 4/2/2016, n.
2167; Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 5/5/2015, n. 19211; Cass., 23/1/2014, n. 1361; Cass., 17/4/2013, n. 9231; Cass. 11/5/2012, n.
7272), sicché allorquando le Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr. Cass., 28/6/2018, n. 17018;
Cass., 13/12/2016, n. 25485; Cass., 29/9/2015, n. 19211; Cass.,
6/3/2014, n. 5254). Da ultimo, le tabelle sviluppate dal Tribunale di
Milano per l'anno in corso oltre alla “vocazione nazionale” - evidenziata anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 12408/11
- sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del
2008 e della giurisprudenza successiva.
Alla luce di quanto sopra, relativamente al danno non patrimoniale, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (17 anni), posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attore, applicate le Tabelle
Milanesi come da ultimo aggiornate, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno personale patito come segue:
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 53.680.00,00 all'attualità. Si perviene a tale valore opportunamente adattando il valore monetario base del punto di invalidità (tenendo conto dell'età dell'appellante al momento delle lesioni [17 anni] e del grado delle lesioni stesse [18%]) in funzione aritmeticamente decrescente rispetto all'età del danneggiato e crescente rispetto all'entità dei postumi.
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea totale appare equo liquidare la somma di € 5750,00 attuali, (partendo da un punto base aggiornato al 2024 I.T.T. di euro 115,00); - a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 75% appare equo liquidare la somma di € 3450.00 attuali
(partendo da un punto base aggiornato al 2024 I.T.T. di euro 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 50% appare equo liquidare la somma di € 1725,00 attuali
(partendo da un punto base aggiornato al 2024 I.T.T. di euro 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 25% appare equo liquidare la somma di € 1725,00 attuali
(partendo da un punto base aggiornato al 2024 I.T.T. di euro 115,00);
Pertanto, il valore monetario del danno non patrimoniale concretamente patito dall'attore è quantificabile nella complessiva somma di € 66.330,00 già all'attualità.
Quanto alla richiesta personalizzazione del danno, deve precisarsi che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass., 3 n.
28988 dell'11/11/2019, Cass. 6-3, n. 5865 del 4/3/2021;Cassazione civile sez. III, 07/02/2025, n.3114).
Nel caso di specie, le circostanze allegate e provate dall'appellante in merito agli effetti negativi sulla vita di relazione, derivanti dall'evento lesivo (quali la difficoltà nello stare in piedi per lunghi periodi, nel correre, il cambiamento del proprio stile di vita) non risultano connotate da eccezionalità o peculiarità tali da giustificare una personalizzazione in aumento rispetto al livello standard.
Invero, gli aspetti valorizzati dall'appellante sulla base delle testimonianze assunte non evidenziano situazioni peculiari tali da giustificare – in base ai principi sopra esposti - un risarcimento ulteriore rispetto a quello basato sui criteri standard, poiché gli aspetti valorizzati denotano esclusivamente difficoltà e disagi relativi ad attività sportive o ricreative compiute ordinariamente dalla generalità delle persone che, per tale motivo, non assumono il carattere della eccezionalità e sono, quindi, già considerate e comprese nella liquidazione della invalidità nella misura accertata del 18% che ricomprende anche le alterazioni delle abitudini di vita e degli assetti relazionali propri del danneggiato che lo inducono a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Il risarcimento per il danno non patrimoniale complessivamente dovuto all'attore, dato dalla somma delle voci di cui sopra, ammonta pertanto a € 66.330,00, importo cui devono aggiungersi gli interessi compensativi al tasso legale a far tempo dal sinistro, calcolati non sulla somma in valori attuali (Cass. Civ. S.U. 1712/1995, Cass. Civ. n.
26303/2019) bensì su quella originaria (ottenuta devalutando il detto importo al suo valore al momento del fatto) rivalutata anno per anno, secondo gli indici ISTAT di rivalutazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.
All'appellante deve essere riconosciuto, altresì, l'importo di euro
317.20 a titolo di danno emergente derivante dalle spese sostenute dalla parte per assistenza stragiudiziale e, in particolare, per la perizia medico-legale redatta ante causam e prodotta in giudizio sin dal primo grado, (ex multis: Cass. n. 15265/2023; Cassazione civile sez. III,
01/08/2025, (ud. 12/05/2025, dep. 01/08/2025), n.22241).
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza solidale degli appellati e si liquidano in base del decisum. (cfr Cassazione civile sez. III, 25/08/2025, n.23822 che ha ribadito la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria)
Le spese della ctu espletata nel primo grado di giudizio seguono parimenti la soccombenza solidale degli appellati.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1069/2023, così provvede:
in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado condanna gli appellati, in solido tra loro, a pagare all'appellante, a titolo di danno non patrimoniale, il complessivo importo di € 66.330,00, da devalutare al momento del sinistro e da rivalutare annualmente a far tempo da tale momento, con aggiunta degli interessi legali sulle somme rivalutate, fino ad oggi, nonché la somma di euro 317.20 per danno patrimoniale, oltre interessi legali sulle somme così liquidate dalla data odierna al saldo;
condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in euro
5077.00 per compensi ed in euro 786.00 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge e, per il presente grado di giudizio, in euro 5.500.00 per compensi ed in euro 1165.50 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge.
Pone le spese della ctu espletata nel primo grado di giudizio, come liquidate in detta sede, a carico delle parti appellate in solido. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico