TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/10/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6076/2023 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta TRA
, nato il [...] a [...], Parte_1
, e residente in [...]
Principe 234 elettivamente domiciliato in Striano (NA) alla Via Caionche n° 39 presso lo studio dell'Avv. Lucia De Filippo, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procure in calce al ricorso introduttivo;
E
, nata il [...] a [...], (c.f.: Controparte_1
) e residente in [...] ente domiciliata in Poggiomarino (NA) alla Via Fornillo n° 31 presso lo studio dell'Avv. Emiliano Capasso, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHE' Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: Con note congiunte di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 24 giugno 2025, i ricorrenti hanno rappresentato di aver versato in atti il certificato di matrimonio del comune delle nozze, hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto omologarsi la separazione secondo le condizioni concordate, Il P.M. aveva già reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 4.01.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27 dicembre 2023, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno dedotto di avere contratto matrimonio con rito concordatario celebrato in Pompei il 27 luglio 1988, in regime di comunione dei beni;
che da tale unione erano nate due figlie, nata il [...], autonoma ed Per_1 economicamente autosufficiente, non convivente con i genitori ed impiegata presso un'azienda con contratto full time a tempo indeterminato, e nata il Per_2 15.06.1992, anch'ella autonoma ed economicamente autosufficiente, impiegata presso un'azienda in Roma ove viveva temporaneamente;
che la percepiva CP_1 un reddito mensile di € 850,00 dalla locazione di un immobile di sua esclusiva proprietà, mentre il percepiva una pensione di invalidità di € 460,00 Pt_1 mensili;
che sulla casa coniugale sita in Poggiomarino (NA) alla Via Piano del Principe 234 gravava un mutuo cointestato contratto per l'acquisto dell'immobile, pari ad € 470,00 corrisposto interamente dalla che l'unione coniugale, un tempo CP_1 felice, si era oramai definitivamente deteriorata, ragion per cui al fine di evitare di un ulteriore inasprimento dei rapporti familiari, i coniugi erano addivenuti alla determinazione di separarsi consensualmente;
che nulla doveva essere previsto a titolo di concorso al mantenimento delle figlie della coppia, in quanto entrambe economicamente autosufficienti, così come reciprocamente a titolo di mantenimento dei coniugi, essendosi gli stessi dichiarati economicamente indipendenti.
Fissata l'udienza del 6 maggio 2024, poi sostituita su concorde richiesta delle parti dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con ordinanza del 12 marzo 2025 il giudice delegato rinviava alla successiva udienza del 15 settembre 2025 invitando le parti al deposito del certificato di matrimonio del comune delle nozze, non presente in atti;
quindi, depositata in data 13 marzo 2025 la documentazione richiesta, riassegnato su istanza delle parti il presente procedimento ad altro giudice delegato, stante l'assenza per congedo dell'originario assegnatario, e fissata udienza per la trattazione al 24 giugno 2025, con ordinanza dell'11 luglio 2025 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione al collegio. Il Pm in data 4.01.2024 aveva già espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate, che non contrastano con norme inderogabili.
In particolare, da quanto emerge dalla documentazione in atti, il ha Pt_1 percepito redditi esenti pari a complessivi € 6.952,28 per l'anno 2022, € 6202,73 per l'anno 2023 ed € 6678,75 per l'anno 2024 (cfr. CU allegati in atti), mentre la CP_1 ha percepito redditi complessivi per gli anni 2022 e 2023 pari ad € 9873,00 (cfr. dichiarazione dei redditi allegate in atti); entrambi i coniugi sono poi comproprietari dell'immobile adibito a casa coniugale sul quale grava un mutuo cointestato con un rateo di rimborso mensile di € 470,00 e la sola risulta altresì proprietaria di CP_1 altro immobile da cui ricava un canone di locazione di € 850,00 mensili.
Le parti, inoltre, davano atto di aver regolato tutti i reciproci rapporti economici con la sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altra. Ne consegue che, in mancanza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti ed in assenza di statuizioni di carattere economico, alcuna pronuncia accessoria rispetto a quella di status dove essere adottata. Le parti hanno concordato, poi, l'assegnazione della casa coniugale in favore della con onere a carico di quest'ultima di pagare l'intero rateo di CP_1 mutuo;
tale pattuizione, in mancanza di figli minori della coppia o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, deve intendersi come mera disponibilità di tale immobile in capo alla predetta.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
A. omologa la separazione dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
SA Giuseppe UV (NA), (c.f.: e C.F._1 [...]
, nata il [...] a [...], (c.f.: ), CP_1 C.F._2 ai seguenti patti e condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) Si dà atto che le parti convengono che la casa coniugale, sita in Poggiomarino (NA) alla via Piano del Principe 234 su cui grava mutuo a carico dei coniugi, sia assegnata alla moglie, che la abiterà e provvederà al pagamento della rata mensile del mutuo in favore della Banca;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pompei per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 243 parte II serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1988);
C) Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 16 luglio 2025
il Giudice estensore il Presidente
dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
, nato il [...] a [...], Parte_1
, e residente in [...]
Principe 234 elettivamente domiciliato in Striano (NA) alla Via Caionche n° 39 presso lo studio dell'Avv. Lucia De Filippo, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procure in calce al ricorso introduttivo;
E
, nata il [...] a [...], (c.f.: Controparte_1
) e residente in [...] ente domiciliata in Poggiomarino (NA) alla Via Fornillo n° 31 presso lo studio dell'Avv. Emiliano Capasso, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHE' Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: Con note congiunte di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 24 giugno 2025, i ricorrenti hanno rappresentato di aver versato in atti il certificato di matrimonio del comune delle nozze, hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto omologarsi la separazione secondo le condizioni concordate, Il P.M. aveva già reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 4.01.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27 dicembre 2023, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno dedotto di avere contratto matrimonio con rito concordatario celebrato in Pompei il 27 luglio 1988, in regime di comunione dei beni;
che da tale unione erano nate due figlie, nata il [...], autonoma ed Per_1 economicamente autosufficiente, non convivente con i genitori ed impiegata presso un'azienda con contratto full time a tempo indeterminato, e nata il Per_2 15.06.1992, anch'ella autonoma ed economicamente autosufficiente, impiegata presso un'azienda in Roma ove viveva temporaneamente;
che la percepiva CP_1 un reddito mensile di € 850,00 dalla locazione di un immobile di sua esclusiva proprietà, mentre il percepiva una pensione di invalidità di € 460,00 Pt_1 mensili;
che sulla casa coniugale sita in Poggiomarino (NA) alla Via Piano del Principe 234 gravava un mutuo cointestato contratto per l'acquisto dell'immobile, pari ad € 470,00 corrisposto interamente dalla che l'unione coniugale, un tempo CP_1 felice, si era oramai definitivamente deteriorata, ragion per cui al fine di evitare di un ulteriore inasprimento dei rapporti familiari, i coniugi erano addivenuti alla determinazione di separarsi consensualmente;
che nulla doveva essere previsto a titolo di concorso al mantenimento delle figlie della coppia, in quanto entrambe economicamente autosufficienti, così come reciprocamente a titolo di mantenimento dei coniugi, essendosi gli stessi dichiarati economicamente indipendenti.
Fissata l'udienza del 6 maggio 2024, poi sostituita su concorde richiesta delle parti dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con ordinanza del 12 marzo 2025 il giudice delegato rinviava alla successiva udienza del 15 settembre 2025 invitando le parti al deposito del certificato di matrimonio del comune delle nozze, non presente in atti;
quindi, depositata in data 13 marzo 2025 la documentazione richiesta, riassegnato su istanza delle parti il presente procedimento ad altro giudice delegato, stante l'assenza per congedo dell'originario assegnatario, e fissata udienza per la trattazione al 24 giugno 2025, con ordinanza dell'11 luglio 2025 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione al collegio. Il Pm in data 4.01.2024 aveva già espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate, che non contrastano con norme inderogabili.
In particolare, da quanto emerge dalla documentazione in atti, il ha Pt_1 percepito redditi esenti pari a complessivi € 6.952,28 per l'anno 2022, € 6202,73 per l'anno 2023 ed € 6678,75 per l'anno 2024 (cfr. CU allegati in atti), mentre la CP_1 ha percepito redditi complessivi per gli anni 2022 e 2023 pari ad € 9873,00 (cfr. dichiarazione dei redditi allegate in atti); entrambi i coniugi sono poi comproprietari dell'immobile adibito a casa coniugale sul quale grava un mutuo cointestato con un rateo di rimborso mensile di € 470,00 e la sola risulta altresì proprietaria di CP_1 altro immobile da cui ricava un canone di locazione di € 850,00 mensili.
Le parti, inoltre, davano atto di aver regolato tutti i reciproci rapporti economici con la sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altra. Ne consegue che, in mancanza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti ed in assenza di statuizioni di carattere economico, alcuna pronuncia accessoria rispetto a quella di status dove essere adottata. Le parti hanno concordato, poi, l'assegnazione della casa coniugale in favore della con onere a carico di quest'ultima di pagare l'intero rateo di CP_1 mutuo;
tale pattuizione, in mancanza di figli minori della coppia o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, deve intendersi come mera disponibilità di tale immobile in capo alla predetta.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
A. omologa la separazione dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
SA Giuseppe UV (NA), (c.f.: e C.F._1 [...]
, nata il [...] a [...], (c.f.: ), CP_1 C.F._2 ai seguenti patti e condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) Si dà atto che le parti convengono che la casa coniugale, sita in Poggiomarino (NA) alla via Piano del Principe 234 su cui grava mutuo a carico dei coniugi, sia assegnata alla moglie, che la abiterà e provvederà al pagamento della rata mensile del mutuo in favore della Banca;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pompei per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 243 parte II serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1988);
C) Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 16 luglio 2025
il Giudice estensore il Presidente
dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano