Sentenza 30 maggio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/05/2022, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00872/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00336/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2017, proposto da
Comune di Casarano, Comune di Caprarica di Lecce, Comune di Diso, Comune di Galatone, Comune di Giuggianello, Comune di Guagnano, Comune di Lequile, Comune di Lizzanello, Comune di Maglie, Comune di Melendugno, Comune di Melissano, Comune di Montesano Salentino, Comune di Muro Leccese, Comune di Otranto, Comune di Poggiardo, Comune di Porto Cesareo, Comune di Racale, Comune di San Donato, Comune di Supersano, Comune di Surbo, Comune di Taurisano, Comune di Taviano, Comune di Trepuzzi e Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, 9;
contro
Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi n. 43;
Consorzio Ato Le/1, Ato Provincia di Lecce, Comune di Lecce, non costituiti in giudizio;
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio Claudia IN in Lecce, via Zanardelli n. 7;
per l’annullamento
della sentenza n. 1602/2011 pubblicata in data 14/9/2011, della sentenza n. 2069/2012 pubblicata in data 14/12/2012, della sentenza n.1375/2012 pubblicata in data 25/7/2012 e della sentenza n. 1525/2014 pubblicata in data 19/6/2014, tutte pronunciate da codesto On.le TAR nel giudizio n. 79/2011 RG; nonché della sentenza n.958/2016 pubblicata in data 15/6/2016 pronunciata dallo stesso TAR nel giudizio n. 205/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l. e di Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Rilevato che, con atto depositato in data 14 aprile 2022, parte ricorrente – dopo avere riferito in ordine all’intervenuta adozione del decreto n. 53 del 29 giugno 2017 (oggetto di autonomo gravame) e rappresentato, ancora, che “le Amministrazioni comunali tenute al pagamento degli adeguamenti tariffari hanno raggiunto un’intesa transattiva con il soggetto concessionario del servizio di gestione dei rifiuti” – ha dato atto “del venir meno dell’interesse alla decisione del presente giudizio”;
Ritenuto che, ciò detto, non permanga al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.pr.amm.;
Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento da remoto, con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO