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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/06/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Marino Reda, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 55/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
C.F.: , con l'avv. Simona Barberio;
Parte_1 C.F._1
CONTRO
in p.l.r.p.t., P.I.: , con gli Avv.ti Salvatore Giammaria Controparte_1 P.IVA_1
e e Luca Trimboli;
OGGETTO: opposizione a precetto;
CONCLUSIONI: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ha proposto opposizione all'atto di precetto notificato da Parte_1 sulla base del decreto ingiuntivo rg. n. 17337/2013 rappresentando che la Controparte_1 società intimante non ha fornito prova della titolarità del credito.
Ha, inoltre, evidenziato l'illegittimità, nullità o inefficacia dell'atto di precetto in virtù dell'omessa indicazione del titolo esecutivo nonché per prescrizione del credito azionato.
Tutto premesso ha concluso chiedendo che il Tribunale adito così provveda: “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto per le eccezioni esposte e motivate;
- nel merito, previo accertamento di quanto sopra dedotto, dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto come notificato per tutte le motivazioni come sopra esposte e motivate;
- il tutto comunque con vittoria di spese ed onorari di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
Si è costituita in giudizio in persona del l.r.p.t., e per essa Controparte_1 Controparte_2 in persona del l.r.p.t., rappresentando che: - in forza di contratto di cessione la BNP Paribas S.A., ha acquistato pro-soluto crediti in blocco da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; -che l'odierna convenuta ha acquistato pro-soluto da BNP Paribas S.A. tali crediti;
- che tra i crediti ceduti è compreso quello nei confronti del Sig. , di cui al Decreto Ingiuntivo n. 17337/2013 emesso dal Parte_1
Tribunale di Roma.
Ha, altresì, rappresentato l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte attrice in fatto ed in diritto e concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme così disponga: “in via preliminare, rigettare
l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto, atteso che non sussistono, e né, tantomeno, sono stati provati, i gravi motivi previsti ex lege per la sospensione;
subordinatamente, nel merito, rigettare la proposta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c per essere la medesima palesemente tardiva, per tutto quanto argomentato e dedotto in premessa;
ancora in via subordinata, nel merito, rigettare la proposta opposizione ex art. 615 c.p.c, in quanto, oltre che inammissibile, risulta del tutto infondata in fatto e in diritto per carenza dei presupposti di legge e per mancanza di prova, per tutto quanto argomentato e dedotto in premessa;
condannare, in ogni caso, controparte al pagamento delle spese e competenze di causa.”
Il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
Il processo è stato istruito mediante memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
Successivamente il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza concessione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare assorbente ai fini della decisione della presente controversia l'eccezione, sollevata da parte attrice, volta a far valere il difetto di legittimazione attiva in capo a nella Controparte_1 titolarità del credito.
Occorre ricordare che in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB grava sul cessionario l'onere di dimostrare l'inclusione nella cessione del credito di cui pretende di essere titolare mediante prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
In particolare, con riferimento alla prova della cessione si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale non è sufficiente la pubblicazione dell'avviso di cessione del credito sulla Gazzetta
Ufficiale laddove questa sia inidonea a dimostrare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, dovendo, dunque, ritenersi necessaria ai fini probatori la produzione del contratto in modo da dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione.
Infatti, secondo la Suprema Corte colui che si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione mediante la produzione di documenti idonei a
“dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” (cfr. Cass. n. 4116/2016).
Orbene, nel caso de quo, esaminata la documentazione probatoria prodotta dalle parti, deve ritenersi che la non abbia dato sufficiente prova della titolarità del diritto di credito Controparte_3 azionato nei confronti del Sig. Parte_1
Dall'analisi degli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale non risulta possibile ricondurre il credito vantato nei confronti dell'odierno attore al blocco dei crediti ceduti.
In particolare, nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. in data 30.11.2019 si indicano come ceduti “ i crediti che derivano da rapporti ab origine instaurati dai debitori ceduti con la Banca Nazionale del
Lavoro S.p.A. e successivamente ceduti a BNP Paribas S.A. nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, di cui è stata data pubblicità mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – parte II - n. 73 del
22 giugno 2013, in virtù di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 30 maggio 2013” dovendo rilevarsi sul punto che la società convenuta non ha prodotto il contratto di cessione tra Banca Nazionale
Lavoro S.p.A. e BNP Paribas S.A. e che, pertanto, non è possibile verificare l' inclusione del credito oggetto di causa nella originaria cessione in blocco.
Alla luce di ciò non può che concludersi per l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva nella titolarità del credito sollevata da parte attrice rimanendo assorbita ogni altra questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano in euro 7.000,00 come da D.M. 44/2015, mod. da D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 52.001 a 260.000; applicazione dei parametri medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate per le fasi: di studio della controversia, introduttiva, di trattazione/istruttoria, decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, IVA E CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 55 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2022, così provvede:
Accoglie la domanda proposta da;
Parte_1
Condanna in persona del l.r.p.t., e per essa in persona del Controparte_1 Controparte_2
l.r.p.t. al pagamento in favore del Procuratore di parte attrice\opponente Avv. Simona Barberio, delle spese del giudizio che si liquidano in euro 7.000,00 come da D.M. 44/2015, mod. da D.M. 147/2022
(applicazione dei parametri medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate per le fasi: di studio della controversia, introduttiva, di trattazione/istruttoria, decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, IVA E CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Lamezia Terme, lì 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Marino Reda