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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7720/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma) mobiliare, e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Galdi Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) per procura in atti C.F._2
-opponente-
E
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Marcella Esposito (C.F.: ) per procura in atti C.F._3
-opposta-
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe (C.F.: ) per procura C.F._4
in atti
-opposto-
Conclusioni per la parte opponente: preliminarmente sospendere l'esecutività della cartella esattoriale opposta su riportata;
contrariis reiectis, annullare la stessa con conseguente declaratoria di inesistenza del credito e di liberatoria, con tutti gli effetti di legge, dell'opponente; condannare le parti opposte in solido tra loro e/o alternativamente al pagamento delle spese di lite con CAP, Iva e spese generali
Conclusioni per la parte opposta (d'ora in poi anche : Controparte_1 CP_3 in via preliminare: a) dichiarare l'incompetenza per materia in favore del Tribunale, sezione lavoro, trattandosi di impugnativa avverso cartella di pagamento avente ad oggetto contributi previdenziali nel merito: b) rigettare la domanda attorea perché infondata sia in fatto che in diritto
1 c) condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio ovvero l'ente impositore evocato in giudizio anche nei confronti dell' . Controparte_1
CP_ Conclusioni per la parte opposta a) dichiarare il difetto di interesse ad agire e/o l'improponibilità del ricorso;
b) respingere l'opposizione nel merito siccome infondata in fatto e diritto;
CP_ c) in ogni caso condannare controparte al pagamento, in favore dell' delle spese di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L' inviava ad sollecito di pagamento n. 07120199028928447000 per l'importo di CP_3 Parte_1
euro 3.710,29, emesso in data 13/09/2019, su avviso di addebito n. 371.2017.0009038109.000, emesso dall' - sede di Napoli Vomero - per omesso versamento contributi I.V.S. relativi CP_2 all'anno 2016. CP_ notificava in data 11/03/202021 e 18/03/2021, rispettivamente all' e all' atto Parte_1 CP_3 di citazione ex art. 615 c.p.c. in opposizione all'avviso di addebito suddetto sul presupposto di essere venuta a conoscenza dell'iscrizione a ruolo per il tramite del sollecito di pagamento ricevuto, eccependo la prescrizione della pretesa creditoria, la mancata notifica dell'avviso di addebito/cartella nonché il pagamento di quanto dovuto, con riserva di esibire le quietanze. Instava per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente annullamento del titolo previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso, con vittoria di spese.
Si costituiva l' la quale eccepiva l'incompetenza per materia dell'adito giudice, la propria CP_3 carenza di legittimazione passiva, l'infondatezza della domanda, con vittoria di spese. CP_ Si costituiva l' deducendo la inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo in presenza della valida notifica della cartella/avviso nonché la tardività dell'impugnazione, con vittoria di spese.
All'udienza del 07/12/2021, il giudice, ritenuto che non sussistevano i gravi motivi per sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, non essendo neanche stati allegati i gravi motivi a sostegno della richiesta, rigettava la relativa istanza.
Precisate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza.
2. Preliminarmente va rilevato che il problema di ripartizione degli affari tra il giudice ordinario ed il giudice del lavoro non è inquadrabile come una questione di competenza, ma è una questione tabellare interna al Tribunale.
Ciò precisato, sempre in via preliminare, la eccezione di legittimazione passiva sollevata dall' CP_3
è fondata. Infatti, nell'ambito delle controversie dirette a contestare il merito della pretesa contributiva (quindi non solo nell'opposizione a ruolo vera e propria, ma anche in quella
2 “recuperata” attraverso l'opposizione all'esecuzione), legittimato passivo è solo l'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, poiché, con l'affidarne la riscossione al concessionario, esso non si spoglia del proprio credito (Cass. n. 16425/2019). Le Sezioni Unite, con sentenza n. 7514/2022, hanno, poi, sottolineano la specificità del sistema della riscossione dei crediti previdenziali disciplinata dall'art. 24 ss. del d.lgs. n. 46/1999, norma che non può ritenersi implicitamente abrogata dal successivo d.lgs. n. 112/1999. Infatti, a tal riguardo, la Corte ha osservato che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a ruolo/avviso di addebito per crediti previdenziali e a quelle concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo o emissione dell'avviso di addebito, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata da tale disposizione senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. n. 112/1999 (secondo cui “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”).
Secondo tale orientamento deve, dunque, sostenersi che, non solo in tema di opposizione alla cartella o opposizione recuperatoria, ma anche in tema di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' relative a crediti previdenziali, ove il motivo di Controparte_4 impugnazione abbia ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione.
La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione (Tribunale di Cagliari sezione lavoro sent n. 782/23- si veda Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022).
Applicando detto principio alla vicenda in oggetto e tenuto conto della natura dei motivi di opposizione (omessa notifica dell'avviso di addebito, prescrizione postuma), deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell' CP_3
3.Passando al merito della controversia, va osservato che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999 consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre i seguenti tipi di opposizione:
3 a) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
b) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Nel caso di specie parte opponente ha sicuramente proposto una domanda con funzione recuperatoria dell'opposizione all'avviso di addebito suindicato, laddove ha eccepito che quest'ultimo non gli è stato mai notificato e ne ha avuto conoscenza solo per il tramite del sollecito di pagamento inviato dall' CP_3
Va precisato, però, in proposito che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile non solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo, ma anche se la stessa venga proposta entro 40 gg. da tale conoscenza, termine previsto dall'art. 24, co.5,
D.Lgs. n. 46/99.
Dunque, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, l'opponente avrebbe dovuto documentare in giudizio la prova della data di avvenuta ricezione dell'atto di intimazione di pagamento, quale atto prodromico dell'esecuzione, non essendovi altrimenti riscontri di valutazione circa la sua tempestività in funzione recuperatoria. Tale prova è mancata nel caso di specie. L'opponente non ha indicato neanche la data di ricezione del sollecito, restando solo ferma la circostanza che la emissione del documento risale al 13/09/2019 e la notifica dell'opposizione alle parti in data
11/03/2021-18/03/2021.
Conclusivamente, per il profilo esaminato, la domanda va dichiarata inammissibile.
4 4. Determinata in tal modo la validità dell'avviso di addebito richiamato, resta, dunque, da esaminare la domanda proposta quale opposizione all'esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) diretta all'accertamento della intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dopo la emissione dell'avviso di addebito.
Occorre precisare che, nella vicenda in esame, l'opponente non ha dedotto di essere venuto a conoscenza dell'avviso di addebito mediante l'estratto di ruolo ma mediante il sollecito di pagamento (di cui non si conosce l'epoca di notificazione). Pertanto non rileva nella fattispecie in oggetto la questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Ciò precisato, non vi sono dubbi invece sul fatto che il sollecito di pagamento costituisce un valido atto dal quale possa scaturire l'interesse ad agire dell'opponente, pur non essendovi un obbligo alla sua impugnazione.
Va rilevato, in proposito, che, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione,
“L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenentel'esplicitazione di una ben definita pretesa tributarianon è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (…). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Ne consegue che non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare CP_5 valerel'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, come ritenuto erroneamente dalla CTR;
l'eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata” (Cass n. 16743/2024; cfr anche cass.1230/2020; Cass 26129/2017; Cass. 2616/2015).
Alla luce di tale orientamento deve, dunque, ritenersi l'ammissibilità dell'azione di accertamento della prescrizione “postuma” in presenza di un atto successivo alla cartella o all'avviso di addebito, qual è appunto il sollecito di pagamento, costituendo detto atto manifestazione del perdurante interesse dell'ente alla soddisfazione del credito.
Deve, poi, ritenersi che l'opposizione all'esecuzione avverso l'intimazione di pagamento per far accertare la prescrizione postuma (cioè quella intervenuta nell'arco temporale tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento) non è soggetta ad alcun termine di decadenza, se si ritiene che è possibile per l'opponente proporre l'eccezione di prescrizione (già maturata antecedentemente al primo atto di intimazione di pagamento ma non sollevata successivamente) anche in occasione della notifica del secondo atto di intimazione di pagamento.
5 Ciò premesso sull'interesse ad agire e sull'ammissibilità della domanda, va però rilevato che l'eccezione di prescrizione risulta infondata nel merito, se si considera l'irretrattabilità dell'avviso di addebito per quanto sopra detto e che la prescrizione da accertare può essere solo quella eventualmente maturata nell'arco temporale compreso tra la notifica della cartella e il “sollecito di pagamento”.
Poiché la notifica dell'avviso di addebito risulta effettuata in data 02/01/2018 in base all'estratto di ruolo e non può essere messa in discussione per quanto sopra detto, è evidente che, al momento della proposizione dell'opposizione (11/03/2021-18/03/2021), non è decorso il termine quinquennale necessario per dichiarare intervenuta la prescrizione del credito contributivo, sicché la domanda proposta va rigettata.
5.Alla soccombenza segue la condanna della parte opponente alle spese di lite liquidate in favore di ciascuna parte opposta in complessivi euro 1.278,00, (di cui euro 213,00 per fase studio, euro
213,00 per fase introduttiva, euro 416 per fase istruttoria, euro 416,00 per fase decisionale, tenuto conto dell'attività processuale svolta). In proposito va osservato che, in applicazione del D.M.
147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro
1.101,01 ed euro 5.200,00, ridotti al minimo stante la semplicità delle questioni trattate, la mancanza di attività istruttoria in senso stretto e il mancato deposito di comparse conclusionali da parte degli opposti.
Va precisato, in proposito, che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; Controparte_1
2) dichiara inammissibile l'opposizione recuperatoria avverso l'avviso di addebito;
3) rigetta per il resto;
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
CP_
e dell' liquidate nella misura di euro 1.278,00, oltre alle spese generali, Cpa e Iva,
[...]
come per legge, per ciascuna parte.
Napoli, così deciso il 13.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7720/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma) mobiliare, e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Galdi Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) per procura in atti C.F._2
-opponente-
E
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Marcella Esposito (C.F.: ) per procura in atti C.F._3
-opposta-
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe (C.F.: ) per procura C.F._4
in atti
-opposto-
Conclusioni per la parte opponente: preliminarmente sospendere l'esecutività della cartella esattoriale opposta su riportata;
contrariis reiectis, annullare la stessa con conseguente declaratoria di inesistenza del credito e di liberatoria, con tutti gli effetti di legge, dell'opponente; condannare le parti opposte in solido tra loro e/o alternativamente al pagamento delle spese di lite con CAP, Iva e spese generali
Conclusioni per la parte opposta (d'ora in poi anche : Controparte_1 CP_3 in via preliminare: a) dichiarare l'incompetenza per materia in favore del Tribunale, sezione lavoro, trattandosi di impugnativa avverso cartella di pagamento avente ad oggetto contributi previdenziali nel merito: b) rigettare la domanda attorea perché infondata sia in fatto che in diritto
1 c) condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio ovvero l'ente impositore evocato in giudizio anche nei confronti dell' . Controparte_1
CP_ Conclusioni per la parte opposta a) dichiarare il difetto di interesse ad agire e/o l'improponibilità del ricorso;
b) respingere l'opposizione nel merito siccome infondata in fatto e diritto;
CP_ c) in ogni caso condannare controparte al pagamento, in favore dell' delle spese di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L' inviava ad sollecito di pagamento n. 07120199028928447000 per l'importo di CP_3 Parte_1
euro 3.710,29, emesso in data 13/09/2019, su avviso di addebito n. 371.2017.0009038109.000, emesso dall' - sede di Napoli Vomero - per omesso versamento contributi I.V.S. relativi CP_2 all'anno 2016. CP_ notificava in data 11/03/202021 e 18/03/2021, rispettivamente all' e all' atto Parte_1 CP_3 di citazione ex art. 615 c.p.c. in opposizione all'avviso di addebito suddetto sul presupposto di essere venuta a conoscenza dell'iscrizione a ruolo per il tramite del sollecito di pagamento ricevuto, eccependo la prescrizione della pretesa creditoria, la mancata notifica dell'avviso di addebito/cartella nonché il pagamento di quanto dovuto, con riserva di esibire le quietanze. Instava per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente annullamento del titolo previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso, con vittoria di spese.
Si costituiva l' la quale eccepiva l'incompetenza per materia dell'adito giudice, la propria CP_3 carenza di legittimazione passiva, l'infondatezza della domanda, con vittoria di spese. CP_ Si costituiva l' deducendo la inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo in presenza della valida notifica della cartella/avviso nonché la tardività dell'impugnazione, con vittoria di spese.
All'udienza del 07/12/2021, il giudice, ritenuto che non sussistevano i gravi motivi per sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, non essendo neanche stati allegati i gravi motivi a sostegno della richiesta, rigettava la relativa istanza.
Precisate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza.
2. Preliminarmente va rilevato che il problema di ripartizione degli affari tra il giudice ordinario ed il giudice del lavoro non è inquadrabile come una questione di competenza, ma è una questione tabellare interna al Tribunale.
Ciò precisato, sempre in via preliminare, la eccezione di legittimazione passiva sollevata dall' CP_3
è fondata. Infatti, nell'ambito delle controversie dirette a contestare il merito della pretesa contributiva (quindi non solo nell'opposizione a ruolo vera e propria, ma anche in quella
2 “recuperata” attraverso l'opposizione all'esecuzione), legittimato passivo è solo l'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, poiché, con l'affidarne la riscossione al concessionario, esso non si spoglia del proprio credito (Cass. n. 16425/2019). Le Sezioni Unite, con sentenza n. 7514/2022, hanno, poi, sottolineano la specificità del sistema della riscossione dei crediti previdenziali disciplinata dall'art. 24 ss. del d.lgs. n. 46/1999, norma che non può ritenersi implicitamente abrogata dal successivo d.lgs. n. 112/1999. Infatti, a tal riguardo, la Corte ha osservato che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a ruolo/avviso di addebito per crediti previdenziali e a quelle concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo o emissione dell'avviso di addebito, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata da tale disposizione senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. n. 112/1999 (secondo cui “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”).
Secondo tale orientamento deve, dunque, sostenersi che, non solo in tema di opposizione alla cartella o opposizione recuperatoria, ma anche in tema di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' relative a crediti previdenziali, ove il motivo di Controparte_4 impugnazione abbia ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione.
La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione (Tribunale di Cagliari sezione lavoro sent n. 782/23- si veda Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022).
Applicando detto principio alla vicenda in oggetto e tenuto conto della natura dei motivi di opposizione (omessa notifica dell'avviso di addebito, prescrizione postuma), deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell' CP_3
3.Passando al merito della controversia, va osservato che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999 consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre i seguenti tipi di opposizione:
3 a) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
b) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Nel caso di specie parte opponente ha sicuramente proposto una domanda con funzione recuperatoria dell'opposizione all'avviso di addebito suindicato, laddove ha eccepito che quest'ultimo non gli è stato mai notificato e ne ha avuto conoscenza solo per il tramite del sollecito di pagamento inviato dall' CP_3
Va precisato, però, in proposito che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile non solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo, ma anche se la stessa venga proposta entro 40 gg. da tale conoscenza, termine previsto dall'art. 24, co.5,
D.Lgs. n. 46/99.
Dunque, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, l'opponente avrebbe dovuto documentare in giudizio la prova della data di avvenuta ricezione dell'atto di intimazione di pagamento, quale atto prodromico dell'esecuzione, non essendovi altrimenti riscontri di valutazione circa la sua tempestività in funzione recuperatoria. Tale prova è mancata nel caso di specie. L'opponente non ha indicato neanche la data di ricezione del sollecito, restando solo ferma la circostanza che la emissione del documento risale al 13/09/2019 e la notifica dell'opposizione alle parti in data
11/03/2021-18/03/2021.
Conclusivamente, per il profilo esaminato, la domanda va dichiarata inammissibile.
4 4. Determinata in tal modo la validità dell'avviso di addebito richiamato, resta, dunque, da esaminare la domanda proposta quale opposizione all'esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) diretta all'accertamento della intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dopo la emissione dell'avviso di addebito.
Occorre precisare che, nella vicenda in esame, l'opponente non ha dedotto di essere venuto a conoscenza dell'avviso di addebito mediante l'estratto di ruolo ma mediante il sollecito di pagamento (di cui non si conosce l'epoca di notificazione). Pertanto non rileva nella fattispecie in oggetto la questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Ciò precisato, non vi sono dubbi invece sul fatto che il sollecito di pagamento costituisce un valido atto dal quale possa scaturire l'interesse ad agire dell'opponente, pur non essendovi un obbligo alla sua impugnazione.
Va rilevato, in proposito, che, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione,
“L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenentel'esplicitazione di una ben definita pretesa tributarianon è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (…). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Ne consegue che non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare CP_5 valerel'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, come ritenuto erroneamente dalla CTR;
l'eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata” (Cass n. 16743/2024; cfr anche cass.1230/2020; Cass 26129/2017; Cass. 2616/2015).
Alla luce di tale orientamento deve, dunque, ritenersi l'ammissibilità dell'azione di accertamento della prescrizione “postuma” in presenza di un atto successivo alla cartella o all'avviso di addebito, qual è appunto il sollecito di pagamento, costituendo detto atto manifestazione del perdurante interesse dell'ente alla soddisfazione del credito.
Deve, poi, ritenersi che l'opposizione all'esecuzione avverso l'intimazione di pagamento per far accertare la prescrizione postuma (cioè quella intervenuta nell'arco temporale tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento) non è soggetta ad alcun termine di decadenza, se si ritiene che è possibile per l'opponente proporre l'eccezione di prescrizione (già maturata antecedentemente al primo atto di intimazione di pagamento ma non sollevata successivamente) anche in occasione della notifica del secondo atto di intimazione di pagamento.
5 Ciò premesso sull'interesse ad agire e sull'ammissibilità della domanda, va però rilevato che l'eccezione di prescrizione risulta infondata nel merito, se si considera l'irretrattabilità dell'avviso di addebito per quanto sopra detto e che la prescrizione da accertare può essere solo quella eventualmente maturata nell'arco temporale compreso tra la notifica della cartella e il “sollecito di pagamento”.
Poiché la notifica dell'avviso di addebito risulta effettuata in data 02/01/2018 in base all'estratto di ruolo e non può essere messa in discussione per quanto sopra detto, è evidente che, al momento della proposizione dell'opposizione (11/03/2021-18/03/2021), non è decorso il termine quinquennale necessario per dichiarare intervenuta la prescrizione del credito contributivo, sicché la domanda proposta va rigettata.
5.Alla soccombenza segue la condanna della parte opponente alle spese di lite liquidate in favore di ciascuna parte opposta in complessivi euro 1.278,00, (di cui euro 213,00 per fase studio, euro
213,00 per fase introduttiva, euro 416 per fase istruttoria, euro 416,00 per fase decisionale, tenuto conto dell'attività processuale svolta). In proposito va osservato che, in applicazione del D.M.
147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro
1.101,01 ed euro 5.200,00, ridotti al minimo stante la semplicità delle questioni trattate, la mancanza di attività istruttoria in senso stretto e il mancato deposito di comparse conclusionali da parte degli opposti.
Va precisato, in proposito, che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; Controparte_1
2) dichiara inammissibile l'opposizione recuperatoria avverso l'avviso di addebito;
3) rigetta per il resto;
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
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e dell' liquidate nella misura di euro 1.278,00, oltre alle spese generali, Cpa e Iva,
[...]
come per legge, per ciascuna parte.
Napoli, così deciso il 13.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
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