Art. 9.
Per i servizi statistico-economici dell'agricoltura, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato, una volta tanto, a valersi stabilmente del personale ammesso a fruire del trattamento previsto dall'articolo precedente fornito di diploma di laurea, nel limite massimo di 115 unita', ripartito in base alla tabella allegata alla presente legge.
A tale personale saranno assegnate le qualifiche di detta tabella in relazione a quelle possedute presso l'U.N.S.E.A. all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e verra' attribuito il trattamento economico per stipendio ed accessori degli impiegati statali di grado corrispondente a quello in cui il personale suddetto fu parificato in virtu' del decreto interministeriale 31 maggio 1947 citato nel precedente art. 8.
Lo stipendio determinato ai sensi del precedente comma e' suscettibile di sei aumenti quadriennali; ciascuno in ragione di un decimo dello stipendio stesso, da attribuirsi sempre che durante il quadriennio sia stato prestato ininterrotto e lodevole servizio.
La scelta per la nomina del personale di cui ai precedenti commi sara' effettuata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge per ciascuna qualifica mediante concorsi per titoli, in base a norme e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro.
Il personale nominato come avanti puo' essere destinato a prestare servizio sia presso l'Amministrazione centrale che presso quella periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Al personale nominato in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni in vigore sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo dello Stato.
Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi potra' essere ammesso a partecipare al concorso di merito distinto e agli esami di idoneita' per il grado 8° dei ruoli nel gruppo A del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, valutandosi come utili ai fini dell'ammissione agli esami stessi, oltre al periodo di servizio prestato successivamente all'inquadramento di cui al presente articolo, quello prestato in modo ininterrotto e lodevole alla dipendenza dell'U.N.S.E.A.
Per i servizi statistico-economici dell'agricoltura, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato, una volta tanto, a valersi stabilmente del personale ammesso a fruire del trattamento previsto dall'articolo precedente fornito di diploma di laurea, nel limite massimo di 115 unita', ripartito in base alla tabella allegata alla presente legge.
A tale personale saranno assegnate le qualifiche di detta tabella in relazione a quelle possedute presso l'U.N.S.E.A. all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e verra' attribuito il trattamento economico per stipendio ed accessori degli impiegati statali di grado corrispondente a quello in cui il personale suddetto fu parificato in virtu' del decreto interministeriale 31 maggio 1947 citato nel precedente art. 8.
Lo stipendio determinato ai sensi del precedente comma e' suscettibile di sei aumenti quadriennali; ciascuno in ragione di un decimo dello stipendio stesso, da attribuirsi sempre che durante il quadriennio sia stato prestato ininterrotto e lodevole servizio.
La scelta per la nomina del personale di cui ai precedenti commi sara' effettuata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge per ciascuna qualifica mediante concorsi per titoli, in base a norme e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro.
Il personale nominato come avanti puo' essere destinato a prestare servizio sia presso l'Amministrazione centrale che presso quella periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Al personale nominato in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni in vigore sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo dello Stato.
Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi potra' essere ammesso a partecipare al concorso di merito distinto e agli esami di idoneita' per il grado 8° dei ruoli nel gruppo A del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, valutandosi come utili ai fini dell'ammissione agli esami stessi, oltre al periodo di servizio prestato successivamente all'inquadramento di cui al presente articolo, quello prestato in modo ininterrotto e lodevole alla dipendenza dell'U.N.S.E.A.