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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1080/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5838/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marina Di Gioiosa Ionica
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 460/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. 24 del
29.09.2025, notificato il 9.10.2025 e relativo a TARI richiesta dal Comune di Marina di Gioiosa Ionica per gli anni 2017 – 2018 -2019 - 2020.
Ha dedotto, mediante le più diffuse argomentazioni di cui in atti, i seguenti motivi di impugnazione:
1. l' illegittimità avviso accertamento per violazione dell'art.
6-bis della legge n. 212/2000 (omesso contraddittorio preventivo) trattandosi di atto non ricompreso in quelli elencati dal DM 24.4.2024, con cui sono stati indicati gli atti sottratti a tale tipologia di contraddittorio;
2. difetto di motivazione;
3. decadenza dal potere impositivo – per le annualità 2017-2018-2019 - ex art. 1 c. 161 della legge n. 269/2006 (atto affidato a Banca_1 il 6.10.2025);
4. prescrizione dell'imposta, stante la decorrenza del relativo termine in parallelo a quello di decadenza
(e non dopo lo spirare di questo);
5. difetto di sottoscrizione (poiché la norma richiamata (art. 3 d.lgs. n. 39/1993) che avrebbe potuto consentire la sostituzione della firma con la mera stampa, peraltro non applicabile al caso di specie - in ogni caso - è stata abrogata dall'art. 64 D. Lgs. 179/2016);
6. l'illegittimità dell'avviso per inesistenza della delibera di giunta di nomina del funzionario “Dott. Nominativo_1”, quale funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo (per il Comune di Marina di Gioiosa Ionica) ex art. 1 comma 692 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e art. 1 comma 162 della legge n. 296/2006, contestandone in via preventiva – e qualora esistente – la conformità del suo contenuto al modello legale.
Ha quindi concluso come segue: “ 1. Accogliere il ricorso e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o illegittimo l'accertamento impugnato per tutti i motivi nelle premesse specificati;
2. Condannare il Comune di Marina di Gioiosa Ionica al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le prime e non aver avuto corrisposte le seconde”.
Si è opposto il Comune resistente, controdeducendo che il D.M. 24/4/2024 statuisce, all'art. 2 comma 1, che “si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione”, con conseguente esclusione di tali atti dall'ambito applicativo della richiamata disposizione, in quanto tali tipi di accertamento devono considerarsi, quantomeno, sostanzialmente automatizzati, atteso che la relativa generazione avviene con l'incrocio di dati in possesso del Comune (nel caso di specie costituite dalle risultanze catastali), sicchè non è rinvenibile alcuna discrezionalità in capo all'Ente impositore.
Inoltre, il medesimo art. 2 comma 1 alla lett. c) prevede che la disciplina di cui all'art.
6-bis citato non si applica per gli atti di intimazione emessi a seguito di decadenza dalla rateazione (come in specie avvenuto poiché con istanza di rateizzazione prot. 25392 del 31/12/2021 - accolta dal Comune di Marina di Gioiosa
Ionica con provvedimento del 30/11/2023 (prot. 27419) - il ricorrente addiveniva ad un bonario accordo con l'ente, in virtù del quale si impegnava a procedere al pagamento di vari debiti a suo carico (tra cui anche la
TASI relativa all'anno 2017, 2018, 2019 e 2020, oggetto della presente controversia) attraverso un piano di
72 rate mensili, riconoscendone, pertanto, l'esistenza e conseguentemente l'avvenuta notifica dei relativi avvisi di accertamento (contrariamente a quanto affermato nel ricorso introduttivo del giudizio). Da tale circostanza deriva, per la difesa dell'ente, non solo l'ulteriore conferma dell'inapplicabilità al caso di specie della disciplina relativa al contraddittorio preventivo di cui all'art.
6-bis L. 212/2000, ma anche l'evidente infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione del diritto di credito dell'Ente convenuto.
L'istanza di rateizzazione prot. 25392 del 31/12/2021, infatti, oltre a provare l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento da parte del ricorrente, determina l'impedimento della decadenza e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale.
La predetta rateizzazione, tuttavia, non veniva onorata dall'odierno ricorrente, con la conseguente decadenza dal suddetto beneficio.
Ha ulteriormente dedotto che L'eccezione relativa alla pretesa illegittimità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione del funzionario responsabile è, parimenti, destituita di fondamento atteso quanto previsto dall'art. 1 comma 87 L. 549/1995, disposizione a cui l'ente si è attenuto.
Con successiva memoria il ricorrente ha contestato le deduzioni della resistente insistendo nelle già tratte conclusioni e rimarcando
- la carenza di motivazione dell'atto in quanto privo di dati catastali degli immobili tassati ed altri elementi essenziali per far comprendere al contribuente i criteri di computo della imposta,
- che la sospensione dei termini di cui all'art. 67 D.L. 18/2020 attiene alla sola attività di accertamento e liquidazione (e quindi alla decadenza), ma non avrebbe potuto prorogare un diritto di credito già estinto per prescrizione,
- che “In materia esattoriale, non costituisce acquiescenza , da parte del contribuente l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur…L' atto di riconoscimento del debito per avere effetto interruttivo della prescrizione deve essere univoco e sorretto da specifica intenzione ricognitiva” (Cassazione Civile n. 20962 del 01-10-2020; n. 12735/2020; 31486/2019;
31484/2019; 14945/2018; 13506/2018; 11481/2018; 35/2018 e dalle varie Corti di merito CTR Lombardia
n. 616/2020; CTR Lazio n. 1329/2020; CTR Sicilia n. 2967/2020).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva preliminarmente come, ai fini della motivazione della sentenza, sia sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione.
Secondo il risalente - e per vero insuperato - insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Tanto detto, il ricorso è destituito di qualsivoglia fondamento.
Premesso che il ricorrente ha impugnato l'atto nascente dalla sua decadenza dal piano di rateizzazione a cui era stato ammesso a seguito di propria istanza relativa alle imposte in questa sede in rilievo, occorre premettere che del tutto privo di pregio è l'eccezione relativa all'asserita omissione del contraddittorio anticipato. Questo non era dovuto nel caso concreto sia perché si tratta di atti automatizzati e di pronta liquidazione sia perchè si versa nella ipotesi di esclusione del predetto contraddittorio normativamente prevista (decadenza dalla rateizzazione).
A fronte poi delle eccezioni - di prescrizione e di decadenza – (tardivamente) sollevate dal ricorrente, occorre considerare che trattasi di istituti di diversa natura e soggetti a diversa disciplina.
L'applicazione di termini di prescrizione per la notifica degli atti tributari ha dato luogo diversificate interpretazioni, posto che la disciplina dell'istituto regolamentata dal codice civile si riferisce, tradizionalmente, ad un rapporto di debito-credito tra soggetti privati, con ogni inevitabile difficoltà di adattamento rispetto agli atti impositivi tributari.
L'evoluzione normativa si è andata sviluppando con la circoscrizione entro un termine di decadenza, prima degli atti di natura accertativa, poi di quelli costituenti titolo esecutivo, per arrivare ormai, con gli atti impositivi- esattoriali, ad unificare, sia l'attività accertativa, sia quella di formazione e notifica del titolo, in uno stesso provvedimento, con limite temporale segnato da un solo termine decadenziale.
Nell'attuale assetto ordinamentale di settore è pacifico che il termine decadenziale si applica fino alla notifica del provvedimento esecutivo, in forza del quale è consentito all'ente impositore intraprendere l'esecuzione forzata tributaria. È parimenti incontestato che, una volta intervenuta la notifica del provvedimento esecutivo nel termine decadenziale normativamente imposto, il tempo a disposizione dell'ente deputato alla riscossione sia lasciato alla prescrizione, in alcuni casi richiamata dal legislatore stesso (vds, per esempio l'art. 25 dpr n. 602/1973, che ha imposto il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, subito seguito dall'art. 1, comma 163, Legge n. 296/2006, che ha imposto il termine di decadenza per la notifica del titolo esecutivo anche per i tributi locali), e, comunque, ritenuta di generale applicazione, non potendosi ipotizzare che non vi sia limite temporale alcuno, per quanto l'istituto della prescrizione sia di per sé, tramite il fenomeno dell'interruzione, suscettibile di dilatazione infinita.
Orbene, per quanto di interesse in questa sede, il termine di cui all'art 1, comma 161, L. n. 296/2006 è un termine di decadenza (e non di prescrizione), il che significa che entro detto termine l'ente impositore è tenuto ad effettuare una determinata attività consistente, in specie, nella notifica dell'avviso di accertamento e tanto al fine di acquisire un diritto di credito la cui prescrizione (successiva all'eventuale maturazione della decadenza) soggiace ad un termine quinquennale.
Quanto al rispetto, o meno, del termine decadenziale di cui sopra, successivamente agli interventi della
Corte costituzionale in tema di notifica degli atti a mezzo del servizio postale, con il conseguente principio della cd. scissione soggettiva degli effetti del procedimento di notificazione (Corte Costituzionale n. 477/2002
e n. 28/2004) ed alla presa d'atto del legislatore, che ha recepito, mediante legge n. 263/2005, art. 2 co. 2,
i principi fissati in materia dal Giudice delle leggi, il medesimo legislatore è di nuovo intervenuto, proprio con specifico riferimento alla notifica degli atti tributari, stabilendo che < servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto>>, e tanto, in particolare, attraverso l'ultimo comma dell'art. 60 dpr n. 600/1973, come introdotto dall'art. 37 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (entrata in vigore 4-7-2006), convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248).
Da quanto precede deriva che occorre tener conto della specifica disciplina dettata per gli atti tributari con cui, in sostanza, il legislatore ha codificato il principio (di matrice giurisprudenziale) della cd. scissione degli effetti notificatori, di cui si è appena sopra detto.
Nel caso in esame, non si pone, all'evidenza, un problema di decadenza, atteso che il destinatario (cioè il contribuente ed odierno ricorrente) ha già ricevuto il primi genio avviso di accertamento instando per la rateizzazione del dovuto;
residua dunque, dopo l'attività accertativa dell'ente, solo il possibile decorso del
(successivo) termine di prescrizione (quinquennale); detto termine non è in specie spirato poiché interrotto quanto meno dalla domanda di rateizzazione avanzata dall'Ricorrente_1 ai fini del versamento dilazionato del dovuto.
La Corte osserva, sul punto, come la giurisprudenza si sia reiteratamente pronunciata (per tutte Cass. n.
27504/2024) nel senso che la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (vds. anche Cass., n. 3414/2024). In particolare, è stato affermato che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c.. sicché la richiesta di pagamento rateale è totalmente incompatibile con l'allegazione del debitore di non avere ricevuto la notificazione delle relative cartelle di pagamento. Al riguardo la Corte di legittimità, richiamando suoi precedenti (tra tanti, Cass. 18 giugno 2018, n. 16098, 3 dicembre 2020, n. 27672; 2 maggio 2023, n. 11338), ha affermato che con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario, pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex articolo. 2944 codice civile, e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento.
In sostanza, ciò che rileva è l'avvenuta presentazione dell'istanza di dilazione, seguita, o meno, dal pagamento, anche parziale, delle rate concesse.
Sulla base, quindi, di quanto disposto dall'articolo 2944 codice civile - cui è ricollegato l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito - è stato quindi affermato dal S.C. che il riconoscimento dell'altrui diritto si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito avanzata dal debitore, con conseguente interruzione della prescrizione applicabile di volta in volta al tributo di specie, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata (cfr. Cass. 9242/2024).
Nel caso concreto le rate non pagate dal ricorrente vanno dal 28.4.2024 a quella ultima del 26.12.2024 e qualunque di esse di consideri, alla data di notifica dell'opposto avviso non era decorso il termine di prescrizione delle imposte richieste dall'ente.
Anche la doglianza relativa alla sottoscrizione dell'atto è infondata, se non dilatoria, atteso che trattasi di atti in cui firma autografa è ex lege sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, poiché prodotti da sistemi informatici automatizzati. La Corte di cassazione ha affermato che in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile del tributo e che l'art. 1, comma 87, è norma speciale non abrogata e che conserva, pertanto, la sua efficacia” (per tutte Cass.
25.10.2021 n. 29820). Inoltre, l'atto reca menzione del provvedimento attributivo del potere di firma al funzionario che lo ha sottoscritto (Delibera della Giunta Comunale n. 45 del 29/04/2025).
La motivazione dell'atto, infine, è congrua e fornisce adeguata contezza dei motivi e delle ragioni della tassazione per come può evincersi sia dagli atti già ricevuti/conosciuti dal ricorrente sia dai dispiegati motivi di ricorso.
Per tali notazioni il ricorso è del tutto infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e, anche tenuto conto del carattere dilatorio e specioso delle argomentazioni poste a sostegno del ricorso senza dare atto della precedente rateizzazione già usufruita, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore della costituita resistente, che liquida in € 1.387,00 (oltre accessori come per legge, se dovuti ).
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5838/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marina Di Gioiosa Ionica
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 460/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. 24 del
29.09.2025, notificato il 9.10.2025 e relativo a TARI richiesta dal Comune di Marina di Gioiosa Ionica per gli anni 2017 – 2018 -2019 - 2020.
Ha dedotto, mediante le più diffuse argomentazioni di cui in atti, i seguenti motivi di impugnazione:
1. l' illegittimità avviso accertamento per violazione dell'art.
6-bis della legge n. 212/2000 (omesso contraddittorio preventivo) trattandosi di atto non ricompreso in quelli elencati dal DM 24.4.2024, con cui sono stati indicati gli atti sottratti a tale tipologia di contraddittorio;
2. difetto di motivazione;
3. decadenza dal potere impositivo – per le annualità 2017-2018-2019 - ex art. 1 c. 161 della legge n. 269/2006 (atto affidato a Banca_1 il 6.10.2025);
4. prescrizione dell'imposta, stante la decorrenza del relativo termine in parallelo a quello di decadenza
(e non dopo lo spirare di questo);
5. difetto di sottoscrizione (poiché la norma richiamata (art. 3 d.lgs. n. 39/1993) che avrebbe potuto consentire la sostituzione della firma con la mera stampa, peraltro non applicabile al caso di specie - in ogni caso - è stata abrogata dall'art. 64 D. Lgs. 179/2016);
6. l'illegittimità dell'avviso per inesistenza della delibera di giunta di nomina del funzionario “Dott. Nominativo_1”, quale funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo (per il Comune di Marina di Gioiosa Ionica) ex art. 1 comma 692 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e art. 1 comma 162 della legge n. 296/2006, contestandone in via preventiva – e qualora esistente – la conformità del suo contenuto al modello legale.
Ha quindi concluso come segue: “ 1. Accogliere il ricorso e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o illegittimo l'accertamento impugnato per tutti i motivi nelle premesse specificati;
2. Condannare il Comune di Marina di Gioiosa Ionica al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le prime e non aver avuto corrisposte le seconde”.
Si è opposto il Comune resistente, controdeducendo che il D.M. 24/4/2024 statuisce, all'art. 2 comma 1, che “si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione”, con conseguente esclusione di tali atti dall'ambito applicativo della richiamata disposizione, in quanto tali tipi di accertamento devono considerarsi, quantomeno, sostanzialmente automatizzati, atteso che la relativa generazione avviene con l'incrocio di dati in possesso del Comune (nel caso di specie costituite dalle risultanze catastali), sicchè non è rinvenibile alcuna discrezionalità in capo all'Ente impositore.
Inoltre, il medesimo art. 2 comma 1 alla lett. c) prevede che la disciplina di cui all'art.
6-bis citato non si applica per gli atti di intimazione emessi a seguito di decadenza dalla rateazione (come in specie avvenuto poiché con istanza di rateizzazione prot. 25392 del 31/12/2021 - accolta dal Comune di Marina di Gioiosa
Ionica con provvedimento del 30/11/2023 (prot. 27419) - il ricorrente addiveniva ad un bonario accordo con l'ente, in virtù del quale si impegnava a procedere al pagamento di vari debiti a suo carico (tra cui anche la
TASI relativa all'anno 2017, 2018, 2019 e 2020, oggetto della presente controversia) attraverso un piano di
72 rate mensili, riconoscendone, pertanto, l'esistenza e conseguentemente l'avvenuta notifica dei relativi avvisi di accertamento (contrariamente a quanto affermato nel ricorso introduttivo del giudizio). Da tale circostanza deriva, per la difesa dell'ente, non solo l'ulteriore conferma dell'inapplicabilità al caso di specie della disciplina relativa al contraddittorio preventivo di cui all'art.
6-bis L. 212/2000, ma anche l'evidente infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione del diritto di credito dell'Ente convenuto.
L'istanza di rateizzazione prot. 25392 del 31/12/2021, infatti, oltre a provare l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento da parte del ricorrente, determina l'impedimento della decadenza e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale.
La predetta rateizzazione, tuttavia, non veniva onorata dall'odierno ricorrente, con la conseguente decadenza dal suddetto beneficio.
Ha ulteriormente dedotto che L'eccezione relativa alla pretesa illegittimità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione del funzionario responsabile è, parimenti, destituita di fondamento atteso quanto previsto dall'art. 1 comma 87 L. 549/1995, disposizione a cui l'ente si è attenuto.
Con successiva memoria il ricorrente ha contestato le deduzioni della resistente insistendo nelle già tratte conclusioni e rimarcando
- la carenza di motivazione dell'atto in quanto privo di dati catastali degli immobili tassati ed altri elementi essenziali per far comprendere al contribuente i criteri di computo della imposta,
- che la sospensione dei termini di cui all'art. 67 D.L. 18/2020 attiene alla sola attività di accertamento e liquidazione (e quindi alla decadenza), ma non avrebbe potuto prorogare un diritto di credito già estinto per prescrizione,
- che “In materia esattoriale, non costituisce acquiescenza , da parte del contribuente l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur…L' atto di riconoscimento del debito per avere effetto interruttivo della prescrizione deve essere univoco e sorretto da specifica intenzione ricognitiva” (Cassazione Civile n. 20962 del 01-10-2020; n. 12735/2020; 31486/2019;
31484/2019; 14945/2018; 13506/2018; 11481/2018; 35/2018 e dalle varie Corti di merito CTR Lombardia
n. 616/2020; CTR Lazio n. 1329/2020; CTR Sicilia n. 2967/2020).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva preliminarmente come, ai fini della motivazione della sentenza, sia sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione.
Secondo il risalente - e per vero insuperato - insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Tanto detto, il ricorso è destituito di qualsivoglia fondamento.
Premesso che il ricorrente ha impugnato l'atto nascente dalla sua decadenza dal piano di rateizzazione a cui era stato ammesso a seguito di propria istanza relativa alle imposte in questa sede in rilievo, occorre premettere che del tutto privo di pregio è l'eccezione relativa all'asserita omissione del contraddittorio anticipato. Questo non era dovuto nel caso concreto sia perché si tratta di atti automatizzati e di pronta liquidazione sia perchè si versa nella ipotesi di esclusione del predetto contraddittorio normativamente prevista (decadenza dalla rateizzazione).
A fronte poi delle eccezioni - di prescrizione e di decadenza – (tardivamente) sollevate dal ricorrente, occorre considerare che trattasi di istituti di diversa natura e soggetti a diversa disciplina.
L'applicazione di termini di prescrizione per la notifica degli atti tributari ha dato luogo diversificate interpretazioni, posto che la disciplina dell'istituto regolamentata dal codice civile si riferisce, tradizionalmente, ad un rapporto di debito-credito tra soggetti privati, con ogni inevitabile difficoltà di adattamento rispetto agli atti impositivi tributari.
L'evoluzione normativa si è andata sviluppando con la circoscrizione entro un termine di decadenza, prima degli atti di natura accertativa, poi di quelli costituenti titolo esecutivo, per arrivare ormai, con gli atti impositivi- esattoriali, ad unificare, sia l'attività accertativa, sia quella di formazione e notifica del titolo, in uno stesso provvedimento, con limite temporale segnato da un solo termine decadenziale.
Nell'attuale assetto ordinamentale di settore è pacifico che il termine decadenziale si applica fino alla notifica del provvedimento esecutivo, in forza del quale è consentito all'ente impositore intraprendere l'esecuzione forzata tributaria. È parimenti incontestato che, una volta intervenuta la notifica del provvedimento esecutivo nel termine decadenziale normativamente imposto, il tempo a disposizione dell'ente deputato alla riscossione sia lasciato alla prescrizione, in alcuni casi richiamata dal legislatore stesso (vds, per esempio l'art. 25 dpr n. 602/1973, che ha imposto il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, subito seguito dall'art. 1, comma 163, Legge n. 296/2006, che ha imposto il termine di decadenza per la notifica del titolo esecutivo anche per i tributi locali), e, comunque, ritenuta di generale applicazione, non potendosi ipotizzare che non vi sia limite temporale alcuno, per quanto l'istituto della prescrizione sia di per sé, tramite il fenomeno dell'interruzione, suscettibile di dilatazione infinita.
Orbene, per quanto di interesse in questa sede, il termine di cui all'art 1, comma 161, L. n. 296/2006 è un termine di decadenza (e non di prescrizione), il che significa che entro detto termine l'ente impositore è tenuto ad effettuare una determinata attività consistente, in specie, nella notifica dell'avviso di accertamento e tanto al fine di acquisire un diritto di credito la cui prescrizione (successiva all'eventuale maturazione della decadenza) soggiace ad un termine quinquennale.
Quanto al rispetto, o meno, del termine decadenziale di cui sopra, successivamente agli interventi della
Corte costituzionale in tema di notifica degli atti a mezzo del servizio postale, con il conseguente principio della cd. scissione soggettiva degli effetti del procedimento di notificazione (Corte Costituzionale n. 477/2002
e n. 28/2004) ed alla presa d'atto del legislatore, che ha recepito, mediante legge n. 263/2005, art. 2 co. 2,
i principi fissati in materia dal Giudice delle leggi, il medesimo legislatore è di nuovo intervenuto, proprio con specifico riferimento alla notifica degli atti tributari, stabilendo che < servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto>>, e tanto, in particolare, attraverso l'ultimo comma dell'art. 60 dpr n. 600/1973, come introdotto dall'art. 37 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (entrata in vigore 4-7-2006), convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248).
Da quanto precede deriva che occorre tener conto della specifica disciplina dettata per gli atti tributari con cui, in sostanza, il legislatore ha codificato il principio (di matrice giurisprudenziale) della cd. scissione degli effetti notificatori, di cui si è appena sopra detto.
Nel caso in esame, non si pone, all'evidenza, un problema di decadenza, atteso che il destinatario (cioè il contribuente ed odierno ricorrente) ha già ricevuto il primi genio avviso di accertamento instando per la rateizzazione del dovuto;
residua dunque, dopo l'attività accertativa dell'ente, solo il possibile decorso del
(successivo) termine di prescrizione (quinquennale); detto termine non è in specie spirato poiché interrotto quanto meno dalla domanda di rateizzazione avanzata dall'Ricorrente_1 ai fini del versamento dilazionato del dovuto.
La Corte osserva, sul punto, come la giurisprudenza si sia reiteratamente pronunciata (per tutte Cass. n.
27504/2024) nel senso che la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (vds. anche Cass., n. 3414/2024). In particolare, è stato affermato che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c.. sicché la richiesta di pagamento rateale è totalmente incompatibile con l'allegazione del debitore di non avere ricevuto la notificazione delle relative cartelle di pagamento. Al riguardo la Corte di legittimità, richiamando suoi precedenti (tra tanti, Cass. 18 giugno 2018, n. 16098, 3 dicembre 2020, n. 27672; 2 maggio 2023, n. 11338), ha affermato che con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario, pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex articolo. 2944 codice civile, e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento.
In sostanza, ciò che rileva è l'avvenuta presentazione dell'istanza di dilazione, seguita, o meno, dal pagamento, anche parziale, delle rate concesse.
Sulla base, quindi, di quanto disposto dall'articolo 2944 codice civile - cui è ricollegato l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito - è stato quindi affermato dal S.C. che il riconoscimento dell'altrui diritto si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito avanzata dal debitore, con conseguente interruzione della prescrizione applicabile di volta in volta al tributo di specie, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata (cfr. Cass. 9242/2024).
Nel caso concreto le rate non pagate dal ricorrente vanno dal 28.4.2024 a quella ultima del 26.12.2024 e qualunque di esse di consideri, alla data di notifica dell'opposto avviso non era decorso il termine di prescrizione delle imposte richieste dall'ente.
Anche la doglianza relativa alla sottoscrizione dell'atto è infondata, se non dilatoria, atteso che trattasi di atti in cui firma autografa è ex lege sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, poiché prodotti da sistemi informatici automatizzati. La Corte di cassazione ha affermato che in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile del tributo e che l'art. 1, comma 87, è norma speciale non abrogata e che conserva, pertanto, la sua efficacia” (per tutte Cass.
25.10.2021 n. 29820). Inoltre, l'atto reca menzione del provvedimento attributivo del potere di firma al funzionario che lo ha sottoscritto (Delibera della Giunta Comunale n. 45 del 29/04/2025).
La motivazione dell'atto, infine, è congrua e fornisce adeguata contezza dei motivi e delle ragioni della tassazione per come può evincersi sia dagli atti già ricevuti/conosciuti dal ricorrente sia dai dispiegati motivi di ricorso.
Per tali notazioni il ricorso è del tutto infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e, anche tenuto conto del carattere dilatorio e specioso delle argomentazioni poste a sostegno del ricorso senza dare atto della precedente rateizzazione già usufruita, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore della costituita resistente, che liquida in € 1.387,00 (oltre accessori come per legge, se dovuti ).