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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/05/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1505/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1505/2023 R.G., promosso da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. COPPOLA VITO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. MONTERICCIO GIUSEPPINA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con
[...] [...]
in data 27.05.1989, regolarmente trascritto nei registri dello CP_1
stato civile del Comune di Castellammare del Golfo (TP), al n. 27, parte II, serie A, anno 1989, e che dalla loro unione erano nate tre figlie, tutte ormai maggiorenni e distaccatesi dal nucleo familiare d'origine.
Avanzava domanda di separazione con addebito nei confronti del coniuge, rappresentando il venir meno dell'affectio coniugalis, che imputava al carattere possessivo e violento del anche nei confronti delle figlie, CP_1 per cui il resistente era stato anche rinviato a giudizio ed allontanato dalla casa familiare (proc. penale n. 2769/2022 R.G.N.R.).
Affermava di essere disoccupata e di svolgere qualche lavoretto saltuario per far fronte alle proprie esigenze, dato che, in costanza di matrimonio, piuttosto che lavorare, si era occupata in maniera totalizzante della famiglia, economicamente sostenuta dal marito.
Chiedeva, pertanto, di porre a carico del l'obbligo di CP_1 corrisponderle un assegno di mantenimento dell'importo mensile di €
800,00, nonché l'assegnazione della casa coniugale (sita in Castellammare del Golfo, nella Via Calcara n. 78).
Si costituiva il resistente e, pur aderendo alla domanda di separazione, si opponeva all'addebito formulato nei propri confronti, negando i riferiti comportamenti violenti.
Sosteneva, piuttosto, la sussistenza di un clima familiare poco affiatato (tanto che nessuna delle tre figlie aveva mantenuto rapporti con i genitori, ad eccezione di con il padre) e di frequenti liti all'interno CP_2 della coppia, innescate dalla moglie per ragioni economiche (circostanza che assumeva confermata dalla figlia durante l'escussione in sede CP_2
penale).
pagina 2 di 6 Rappresentava di percepire uno stipendio mensile di € 1.450,00 e di sostenere diverse spese fisse derivanti da finanziamenti contratti per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale.
Avversava le domande economiche avanzate dalla ricorrente, sostenendo, da un lato, la carenza dei presupposti di legge necessari per ottenere l'assegnazione della casa coniugale, e, dall'altro, la capacità della moglie di sostentarsi autonomamente in forza dello svolgimento di attività lavorativa non regolarizzata.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, si rivelava infruttuoso il tentativo di conciliazione per opposizione della ricorrente.
Con successiva ordinanza del 20.03.2024, il Tribunale, nell'autorizzare i coniugi a vivere separati, gravava il dell'obbligo di CP_1 versare mensilmente alla l'importo di € 200,00 a titolo di contributo Pt_1 al suo mantenimento.
Nella stessa sede, veniva incaricata la Polizia Tributaria di eseguire accertamenti circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti.
Pervenuti gli accertamenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile. Pertanto, la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti, liberamente sentite in udienza.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che sussista la prova rigorosa di un nesso pagina 3 di 6 di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1 n.25618 del 7 dicembre 2007 e Cass. e Sez. 1 n.14840 del 27 giugno 2006).
Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della
Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ., Sez. I,
27/06/2006, n. 14840).
Orbene, in merito ai principi da applicare alla fattispecie concreta, se
è vero che le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé, in quanto cause determinati l'intollerabilità della convivenza, la dichiarazione di addebito a carico dell'autore delle stesse,
(cfr. Cass. n. 22689/2017; Cass. n.3925/2018; Cass. n. 35249/2023), è vero anche che nel caso in esame, all'evidenza disponibile, costituita esclusivamente dalla allegazione documentale di pronuncia senza attestazione di definitività, a fronte di contestazione processuale di tale nesso, la domanda di addebito non può essere accolta.
*****
Passando al regime economico, valutati gli elementi disponibili (tra cui la posizione patrimoniale e reddituale delle parti in riferimento alla rispettiva età e alla loro concreta capacità lavorativa), alla luce degli pagina 4 di 6 accertamenti tributari svolti (da cui è emersa una netta sproporzione in favore del , ritiene il Tribunale, in virtù del principio di solidarietà, di CP_1 potere riconoscere, in considerazione delle risorse attuali e potenziali
(connesse anche alla titolarità di terreni) del riesistente e della notevole sperequazione emersa dall'esito delle indagini di polizia tributaria, di potere imporre al di versare mensilmente alla l'importo di € 350,00 a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento della ricorrente, rivalutabili.
Infine, nulla dovrà disporsi in ordine alla casa coniugale, considerata l'assenza di prole minore o non autosufficiente.
*****
Considerato l'accoglimento parziale le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra Parte_1
e , in atti generalizzati,
[...] Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 27.05.1989, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellammare del Golfo (TP), al n. 27, parte II, serie A, anno
1989;
- pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno dell'importo di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT di variazione del costo della vita, a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile pagina 5 di 6 per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1505/2023 R.G., promosso da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. COPPOLA VITO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. MONTERICCIO GIUSEPPINA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con
[...] [...]
in data 27.05.1989, regolarmente trascritto nei registri dello CP_1
stato civile del Comune di Castellammare del Golfo (TP), al n. 27, parte II, serie A, anno 1989, e che dalla loro unione erano nate tre figlie, tutte ormai maggiorenni e distaccatesi dal nucleo familiare d'origine.
Avanzava domanda di separazione con addebito nei confronti del coniuge, rappresentando il venir meno dell'affectio coniugalis, che imputava al carattere possessivo e violento del anche nei confronti delle figlie, CP_1 per cui il resistente era stato anche rinviato a giudizio ed allontanato dalla casa familiare (proc. penale n. 2769/2022 R.G.N.R.).
Affermava di essere disoccupata e di svolgere qualche lavoretto saltuario per far fronte alle proprie esigenze, dato che, in costanza di matrimonio, piuttosto che lavorare, si era occupata in maniera totalizzante della famiglia, economicamente sostenuta dal marito.
Chiedeva, pertanto, di porre a carico del l'obbligo di CP_1 corrisponderle un assegno di mantenimento dell'importo mensile di €
800,00, nonché l'assegnazione della casa coniugale (sita in Castellammare del Golfo, nella Via Calcara n. 78).
Si costituiva il resistente e, pur aderendo alla domanda di separazione, si opponeva all'addebito formulato nei propri confronti, negando i riferiti comportamenti violenti.
Sosteneva, piuttosto, la sussistenza di un clima familiare poco affiatato (tanto che nessuna delle tre figlie aveva mantenuto rapporti con i genitori, ad eccezione di con il padre) e di frequenti liti all'interno CP_2 della coppia, innescate dalla moglie per ragioni economiche (circostanza che assumeva confermata dalla figlia durante l'escussione in sede CP_2
penale).
pagina 2 di 6 Rappresentava di percepire uno stipendio mensile di € 1.450,00 e di sostenere diverse spese fisse derivanti da finanziamenti contratti per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale.
Avversava le domande economiche avanzate dalla ricorrente, sostenendo, da un lato, la carenza dei presupposti di legge necessari per ottenere l'assegnazione della casa coniugale, e, dall'altro, la capacità della moglie di sostentarsi autonomamente in forza dello svolgimento di attività lavorativa non regolarizzata.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, si rivelava infruttuoso il tentativo di conciliazione per opposizione della ricorrente.
Con successiva ordinanza del 20.03.2024, il Tribunale, nell'autorizzare i coniugi a vivere separati, gravava il dell'obbligo di CP_1 versare mensilmente alla l'importo di € 200,00 a titolo di contributo Pt_1 al suo mantenimento.
Nella stessa sede, veniva incaricata la Polizia Tributaria di eseguire accertamenti circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti.
Pervenuti gli accertamenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile. Pertanto, la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti, liberamente sentite in udienza.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che sussista la prova rigorosa di un nesso pagina 3 di 6 di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1 n.25618 del 7 dicembre 2007 e Cass. e Sez. 1 n.14840 del 27 giugno 2006).
Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della
Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ., Sez. I,
27/06/2006, n. 14840).
Orbene, in merito ai principi da applicare alla fattispecie concreta, se
è vero che le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé, in quanto cause determinati l'intollerabilità della convivenza, la dichiarazione di addebito a carico dell'autore delle stesse,
(cfr. Cass. n. 22689/2017; Cass. n.3925/2018; Cass. n. 35249/2023), è vero anche che nel caso in esame, all'evidenza disponibile, costituita esclusivamente dalla allegazione documentale di pronuncia senza attestazione di definitività, a fronte di contestazione processuale di tale nesso, la domanda di addebito non può essere accolta.
*****
Passando al regime economico, valutati gli elementi disponibili (tra cui la posizione patrimoniale e reddituale delle parti in riferimento alla rispettiva età e alla loro concreta capacità lavorativa), alla luce degli pagina 4 di 6 accertamenti tributari svolti (da cui è emersa una netta sproporzione in favore del , ritiene il Tribunale, in virtù del principio di solidarietà, di CP_1 potere riconoscere, in considerazione delle risorse attuali e potenziali
(connesse anche alla titolarità di terreni) del riesistente e della notevole sperequazione emersa dall'esito delle indagini di polizia tributaria, di potere imporre al di versare mensilmente alla l'importo di € 350,00 a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento della ricorrente, rivalutabili.
Infine, nulla dovrà disporsi in ordine alla casa coniugale, considerata l'assenza di prole minore o non autosufficiente.
*****
Considerato l'accoglimento parziale le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra Parte_1
e , in atti generalizzati,
[...] Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 27.05.1989, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellammare del Golfo (TP), al n. 27, parte II, serie A, anno
1989;
- pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno dell'importo di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT di variazione del costo della vita, a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile pagina 5 di 6 per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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