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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 01/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 1293 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. DI MARIO ANGELA;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI
DANIELA;
all'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che il ricorrente è stato invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua ai fini del beneficio della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, con decorrenza da luglio 2023 ad ottobre 2023;
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento della restante metà che liquida in complessivi € 1345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore del dott. liquidate in euro 580,00 Persona_1 oltre IVA se dovuta.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e ha CP_1 proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6
c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ex art. 445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 Legge 18/1980) e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992.
Nell'ambito di tali procedimenti il CTU ha accertato il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per i mesi di settembre ed ottobre 2023, nonché il requisito sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave a decorrere dal 22.12.2023.
Rispetto a questi accertamenti la parte ricorrente ha depositato contestazioni alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio limitatamente alla decorrenza dell'indennità di accompagnamento.
Il ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio richiesto con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice ha accertato che il ricorrente, nel periodo da luglio 2023 ad ottobre 2023, si è trovato nelle condizioni previste dalla normativa vigente per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate ed in particolare che a causa delle patologie riscontrate, nel predetto periodo, è da considerare invalido al 100% con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della sua età e con necessità di assistenza continua.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che la parte ricorrente è stata invalida con riduzione permanente della capacità
3 lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua con decorrenza da luglio ad ottobre 2023, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio della indennità di accompagnamento art. 1 L. 18/1980.
Le conclusioni del C.T.U. rassegnate nella precedente fase di
A.T.P. relative all'handicap grave sono state già oggetto di omologa.
Attesa la decorrenza indicata dal CTU limitata ad un breve periodo, compensa per metà le spese di lite mentre per la restante metà le spese di lite, unitamente alle spese di C.T.U., sono poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza. CP_1
Queste sono le ragioni della decisione in epigrafe.
Frosinone, 1 aprile 2025 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Rescigno
4
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. DI MARIO ANGELA;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI
DANIELA;
all'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che il ricorrente è stato invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua ai fini del beneficio della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, con decorrenza da luglio 2023 ad ottobre 2023;
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento della restante metà che liquida in complessivi € 1345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore del dott. liquidate in euro 580,00 Persona_1 oltre IVA se dovuta.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e ha CP_1 proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6
c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ex art. 445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 Legge 18/1980) e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992.
Nell'ambito di tali procedimenti il CTU ha accertato il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per i mesi di settembre ed ottobre 2023, nonché il requisito sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave a decorrere dal 22.12.2023.
Rispetto a questi accertamenti la parte ricorrente ha depositato contestazioni alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio limitatamente alla decorrenza dell'indennità di accompagnamento.
Il ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio richiesto con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice ha accertato che il ricorrente, nel periodo da luglio 2023 ad ottobre 2023, si è trovato nelle condizioni previste dalla normativa vigente per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate ed in particolare che a causa delle patologie riscontrate, nel predetto periodo, è da considerare invalido al 100% con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della sua età e con necessità di assistenza continua.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che la parte ricorrente è stata invalida con riduzione permanente della capacità
3 lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua con decorrenza da luglio ad ottobre 2023, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio della indennità di accompagnamento art. 1 L. 18/1980.
Le conclusioni del C.T.U. rassegnate nella precedente fase di
A.T.P. relative all'handicap grave sono state già oggetto di omologa.
Attesa la decorrenza indicata dal CTU limitata ad un breve periodo, compensa per metà le spese di lite mentre per la restante metà le spese di lite, unitamente alle spese di C.T.U., sono poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza. CP_1
Queste sono le ragioni della decisione in epigrafe.
Frosinone, 1 aprile 2025 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Rescigno
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