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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/10/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
5016/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5016/2024 del R.G.A.C. avente ad oggetto accertamento della qualità di erede, vertente
TRA con sede sociale in Parma, via Università n. 1, iscritta Parte_1 al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Controparte_1
di Parma, al numero di iscrizione e codice fiscale , Repertorio
[...] P.IVA_1
Economico Amministrativo n. PR-212837, Albo delle banche n. 5435 - Società capogruppo
Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia - Albo dei Gruppi Bancari n. 6230.7, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A., e per essa quale mandataria speciale, giusta procura autenticata nella firma il 24/11/2022 in Notar di Parma, rep. Persona_1
49.483/18.081, registrata a Parma il 29/11/2022 n.21874 Serie 1T, Controparte_2 con sede legale a Milano, , capitale sociale di Euro 600.000,00, Controparte_3 numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale
, partecipante al Gruppo IVA “ ” – partita IVA (Gruppo IVA) P.IVA_2 CP_2
, R.E.A. n. MI – 2521466, in persona della Dott.ssa , P.IVA_3 Controparte_4 nata a [...] il [...], giusta atto di conferimento di deleghe autenticato nella firma in Notar di Milano il 02/08/2023, Rep.10860 Racc.6173, registrato a Persona_2
Milano 2 il 09/08/2023 n.83073 Serie 1T, sottoscritto dal Dott. , nato ad CP_5
Alba (CN) il 22/01/1984, in qualità di Amministratore DEegato della società "
[...]
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dell'avv. Tito CP_2
Monterosso, presso il cui studio, sito in Catania Via Vittorio Emanuele Orlando n. 56, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
1 (Cod. Fisc.: ) nata a [...], il Controparte_6 C.F._1
23/01/1964 ed ivi residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, parte ricorrente evocava in giudizio , come in epigrafe Controparte_6 generalizzata, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare, ritenere e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita di eredità in morte del sig. Persona_3 nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: ) deceduto in data C.F._2
26/08/2016, giusta denuncia di successione presentata presso l'Ufficio Provinciale di Napoli 2 in data 05/05/2020 n. Rep. 363617/88888/19 e trascritta il 07/05/2020 ai nn. 15014/11374, in favore della sig.ra ; 2) Ordinare alla competente Agenzia delle Entrate Controparte_6
Ufficio Provinciale – Servizio Pubblicità immobiliare, di procedere alle trascrizioni dell'emanando provvedimento;
3) In ogni caso con vittoria di spese e compensi.”
Parte ricorrente premetteva che (sede sociale a Torino, piazza San Carlo Controparte_7
n.156 e sede secondaria a Milano, Via Monte di Pietà n.8, Cod. Fisc. , iscritta al P.IVA_4 registro delle imprese di Torino al nr. , con atto del 26/06/2007 in Notar Prof. P.IVA_4 in Milano, n.18069 Rep, n.10088 Racc.) conferiva un ramo d'azienda, Persona_4 comprendente n.173 filiali – tra le quali quella che concedeva ed erogava il mutuo in virtù del quale la ricorrente agiva con il presente atto – a Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a.; che, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. (con sede a Parma, via Università n.1, iscritta al n. del Registro Imprese di Parma, Cod. Fisc. e P. IVA con P.IVA_1 P.IVA_1 verbale ricevuto in data 21 novembre 2016 (Rep. 44.314; Racc. 15.158) dal Notar Persona_1
Notaio in Parma, variava la propria denominazione in “Credit Agricole Cariparma
[...]
S.p.A.”; che Credit Agricole Cariparma S.p.A. (con sede in Parma, via Università n.1, capitale sociale deliberato Euro 979.211.943, sottoscritto e versato per Euro 962.672.212, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma e codice fiscale , P.IVA P.IVA_1
), con verbale ricevuto in data 26 febbraio 2019 (Rep. 46.123; Racc. 16.147) dal P.IVA_5
Notar Notaio in Parma, variava la propria denominazione in “Credit Agricole Persona_1
Italia S.p.A.”; che, giusta procura autenticata nella firma il 24/11/2022 in Notar Persona_1 di Parma (Rep. 49.483/18.081) registrata a Parma il 29/11/2022 n.21874 Serie 1T, Credit
[...]
Agricole Italia S.p.A. nominava procuratore speciale dell'istituto bancario, Controparte_2
2 affinché la medesima, a mezzo dei propri legali rappresentanti pro-tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati ponesse in essere, in nome e per conto della Mandante, in qualità di Mandataria, tutto quanto necessario, utile e/od opportuno ai fini della gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti affidati in gestione alla
Mandataria, ed in particolare: “tutti i poteri anche di rappresentanza sostanziale e facoltà di legge, nessuno escluso ed eccettuato, necessari, utili e/o opportuni per lo svolgimento dell'attività di gestione e recupero dei crediti”; che, dunque, l'odierna ricorrente era creditrice nei confronti dei sig.ri , nato a [...] il [...], e Persona_3 CP_6
nata a [...] il [...], ivi domiciliati e residenti in [...]
[...]
n. 162, della somma di euro 40.595,51 in forza di contratto di mutuo, concesso ai sensi dell'art. 38 e ss. D. Lgs. n. 385/1993 rogato in Notar il 29/06/2005 (Rep. 163480; Persona_5
Racc. 11393) con il quale concedeva ai predetti un mutuo di euro Controparte_8
53.500,00.
A garanzia della restituzione della somma concessa a mutuo, veniva iscritta ipoteca presso l'Ufficio del Territorio di Napoli 2 il 05/07/2005 ai nn. 37331/11868 per un montante di euro
80.250,00, sui seguenti cespiti di proprietà dei mutuatari per la quota di ½ cadauno siti in RE
DE CO, via REtta Fiorillo n. 194 e, precisamente, censiti al N.C.E.U. al: - F. 31, part. 689, sub. 1; - F. 31, part. 688, sub. 1; - F. 31, part. 693, sub. 1.
Precisava la ricorrente che i detti cespiti erano stati oggetto di plurime variazioni e soppressioni catastali e, allo stato, dovevano ricondursi all'unico immobile censito al N.C.E.U. del comune di RE del CO al Foglio 31, Particella 689, Subalterno 3, come risultante dall'estratto della relazione prodromica alla certificazione notarile sostitutiva del certificato ipocatastale.
Pertanto, come evincibile dalla denuncia di successione, dalla certificazione catastale e dalla relazione prodromica alla certificazione notarile sostitutiva del certificato ipocatastale,
l'immobile sito in RE DE CO, alla via REtta Fiorillo n. 162, censito al N.C.E.U. del
Comune di RE DE CO al Fg. 31, Part. 689, Sub. 3 (ex F. 31, part. 688, sub. 1, part. 688 sub. 2, part. 689, sub. 1, part. 689 sub. 2, part. 693, sub. 1, part. 693 sub. 2, graffato Fg. 31, part. 688 sub. 3) risultava di proprietà, per l'intero, della resistente per essere ad Controparte_6 ella pervenuta la quota di ½ per successione testamentaria in morte del sig. , in Persona_3 virtù dell'atto di denunciata successione presentato presso l'Ufficio Provinciale di Napoli 2 in data 05/05/2020 n. Rep. 363617/88888/19 e trascritto il 07/05/2020 ai nn. 15014/11374.
Rappresentava, infine, la ricorrente che aveva eseguito, in proprio favore, la Controparte_6 voltura catastale dell'immobile; pertanto, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 476 cod. civ., doveva dirsi configurante un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità.
3 1.2. Dichiarata la contumacia della resistente, ritualmente evocata in giudizio con notifica eseguita a mezzo posta perfezionatasi in data 13.12.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 29.10.2025; con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 30.10.2025 in sostituzione della predetta udienza, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
1.3. Così ricostruiti i fatti di causa, la pretesa di parte ricorrente è fondata e merita di trovare accoglimento in ragione delle motivazioni che seguono.
È noto che, ai sensi dell'art. 476 c.c., si verifica un'accettazione tacita di eredità quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Costituisce, infatti, orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale come, ad esempio, la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità ma, altresì, atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Ed invero, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario per il pagamento dell'imposta ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intende accettare l'eredità assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021).
Tanto premesso, nel caso di specie, la configurabilità di un'accettazione tacita dell'eredità da parte della resistente è agevolmente desumibile dal comportamento Controparte_6 complessivo assunto dalla medesima dopo il decesso del marito , avvenuto in Persona_3 data 26/08/2016.
Ed invero, in data 26/06/2019, innanzi al Notar si procedeva alla Persona_6 pubblicazione del testamento olografo (Rep. n.36298; Racc. n.9265) del de cuius, nel quale
[...]
veniva indicata quale unica erede testamentaria di , testualmente CP_6 Persona_3 si legge: “Io nato a [...] il 24 - 12 - 1954 residente in [...]del Persona_3
CO a Via REtta Fiorillo - Dispongo delle mie volontà - Lascio tutta la mia quota del 50% delle proprietà in REtta Fiorillo a mia moglie . Il presente vale anche come Controparte_6 disponibile. Il presente annulla ogni precedente. Queste sono le mie volontà.” (cfr. doc. 5 produzione di parte ricorrente).
4 Successivamente, in data 05/05/2020, la presentava denuncia di successione in morte CP_6 del coniuge (trascritta il 07/05/2020 ai nn. 15014/11374) e provvedeva ad effettuare voltura catastale dell'immobile relitto. In particolare, dal certificato storico catastale versato in atti, Con emerge che fino al 26.08.2016 l'immobile è stato volturato in catasto in capo a CP_6
e per 1/2 ciascuno. A decorrere dal 26.08.2016 (data del decesso di Persona_3 Per_3
) l'immobile è stato volturato in favore di , che così risulta proprietaria
[...] Controparte_6 dell'intero, a seguito di successione testamentaria di . Persona_3
A tal riguardo, è da aggiungersi che la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spettro soggettivo. Essa si coordina con il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può, tuttavia, desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, com'è avvenuto nel caso di specie in cui la resistente veniva indicata dal de cuius come unica erede testamentaria.
Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono la domanda merita di trovare accoglimento, dovendo essere autorizzata la trascrizione della presente sentenza, quale atto di accettazione tacita dell'eredità del de cuius in favore di , in Persona_3 Controparte_6 relazione all'immobile sito in RE DE CO, alla via REtta Fiorillo n. 162, censito al
N.C.E.U. del Comune di RE DE CO al Fg. 31, Part. 689, Sub. 3 (ex F. 31, part. 688, sub.
1, part. 688 sub. 2, part. 689, sub. 1, part. 689 sub. 2, part. 693, sub. 1, part. 693 sub. 2, graffato
Fg. 31, part. 688 sub. 3).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, tenuto conto del valore non determinabile della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate, in base ai parametri minimi tenuto conto del carattere documentale della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara che , nata Controparte_6
a RE DE CO il 23/01/1964 ed ivi residente in [...], ha accettato l'eredità del de cuius , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Persona_3 in data 26/08/2016, ai sensi dell'art. 476 c.c.;
5 2) autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari, territorialmente competente, alla trascrizione della presente sentenza quale atto di accettazione tacita dell'eredità in favore di e contro il de cuius , in relazione all'immobile sito in Controparte_6 Persona_3
RE DE CO, alla via REtta Fiorillo n. 162, censito al N.C.E.U. del Comune di RE
DE CO (Na) al Fg. 31, Part. 689, Sub. 3 (ex F. 31, part. 688, sub. 1, part. 688 sub. 2, part. 689, sub. 1, part. 689 sub. 2, part. 693, sub. 1, part. 693 sub. 2, graffato Fg. 31, part. 688 sub. 3);
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Credit Agricole Controparte_6
Italia S.p.A. che si liquidano in euro 537,80 per spese ed euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
RE Annunziata, 30.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5016/2024 del R.G.A.C. avente ad oggetto accertamento della qualità di erede, vertente
TRA con sede sociale in Parma, via Università n. 1, iscritta Parte_1 al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Controparte_1
di Parma, al numero di iscrizione e codice fiscale , Repertorio
[...] P.IVA_1
Economico Amministrativo n. PR-212837, Albo delle banche n. 5435 - Società capogruppo
Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia - Albo dei Gruppi Bancari n. 6230.7, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A., e per essa quale mandataria speciale, giusta procura autenticata nella firma il 24/11/2022 in Notar di Parma, rep. Persona_1
49.483/18.081, registrata a Parma il 29/11/2022 n.21874 Serie 1T, Controparte_2 con sede legale a Milano, , capitale sociale di Euro 600.000,00, Controparte_3 numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale
, partecipante al Gruppo IVA “ ” – partita IVA (Gruppo IVA) P.IVA_2 CP_2
, R.E.A. n. MI – 2521466, in persona della Dott.ssa , P.IVA_3 Controparte_4 nata a [...] il [...], giusta atto di conferimento di deleghe autenticato nella firma in Notar di Milano il 02/08/2023, Rep.10860 Racc.6173, registrato a Persona_2
Milano 2 il 09/08/2023 n.83073 Serie 1T, sottoscritto dal Dott. , nato ad CP_5
Alba (CN) il 22/01/1984, in qualità di Amministratore DEegato della società "
[...]
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dell'avv. Tito CP_2
Monterosso, presso il cui studio, sito in Catania Via Vittorio Emanuele Orlando n. 56, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
1 (Cod. Fisc.: ) nata a [...], il Controparte_6 C.F._1
23/01/1964 ed ivi residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, parte ricorrente evocava in giudizio , come in epigrafe Controparte_6 generalizzata, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare, ritenere e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita di eredità in morte del sig. Persona_3 nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: ) deceduto in data C.F._2
26/08/2016, giusta denuncia di successione presentata presso l'Ufficio Provinciale di Napoli 2 in data 05/05/2020 n. Rep. 363617/88888/19 e trascritta il 07/05/2020 ai nn. 15014/11374, in favore della sig.ra ; 2) Ordinare alla competente Agenzia delle Entrate Controparte_6
Ufficio Provinciale – Servizio Pubblicità immobiliare, di procedere alle trascrizioni dell'emanando provvedimento;
3) In ogni caso con vittoria di spese e compensi.”
Parte ricorrente premetteva che (sede sociale a Torino, piazza San Carlo Controparte_7
n.156 e sede secondaria a Milano, Via Monte di Pietà n.8, Cod. Fisc. , iscritta al P.IVA_4 registro delle imprese di Torino al nr. , con atto del 26/06/2007 in Notar Prof. P.IVA_4 in Milano, n.18069 Rep, n.10088 Racc.) conferiva un ramo d'azienda, Persona_4 comprendente n.173 filiali – tra le quali quella che concedeva ed erogava il mutuo in virtù del quale la ricorrente agiva con il presente atto – a Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a.; che, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. (con sede a Parma, via Università n.1, iscritta al n. del Registro Imprese di Parma, Cod. Fisc. e P. IVA con P.IVA_1 P.IVA_1 verbale ricevuto in data 21 novembre 2016 (Rep. 44.314; Racc. 15.158) dal Notar Persona_1
Notaio in Parma, variava la propria denominazione in “Credit Agricole Cariparma
[...]
S.p.A.”; che Credit Agricole Cariparma S.p.A. (con sede in Parma, via Università n.1, capitale sociale deliberato Euro 979.211.943, sottoscritto e versato per Euro 962.672.212, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma e codice fiscale , P.IVA P.IVA_1
), con verbale ricevuto in data 26 febbraio 2019 (Rep. 46.123; Racc. 16.147) dal P.IVA_5
Notar Notaio in Parma, variava la propria denominazione in “Credit Agricole Persona_1
Italia S.p.A.”; che, giusta procura autenticata nella firma il 24/11/2022 in Notar Persona_1 di Parma (Rep. 49.483/18.081) registrata a Parma il 29/11/2022 n.21874 Serie 1T, Credit
[...]
Agricole Italia S.p.A. nominava procuratore speciale dell'istituto bancario, Controparte_2
2 affinché la medesima, a mezzo dei propri legali rappresentanti pro-tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati ponesse in essere, in nome e per conto della Mandante, in qualità di Mandataria, tutto quanto necessario, utile e/od opportuno ai fini della gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti affidati in gestione alla
Mandataria, ed in particolare: “tutti i poteri anche di rappresentanza sostanziale e facoltà di legge, nessuno escluso ed eccettuato, necessari, utili e/o opportuni per lo svolgimento dell'attività di gestione e recupero dei crediti”; che, dunque, l'odierna ricorrente era creditrice nei confronti dei sig.ri , nato a [...] il [...], e Persona_3 CP_6
nata a [...] il [...], ivi domiciliati e residenti in [...]
[...]
n. 162, della somma di euro 40.595,51 in forza di contratto di mutuo, concesso ai sensi dell'art. 38 e ss. D. Lgs. n. 385/1993 rogato in Notar il 29/06/2005 (Rep. 163480; Persona_5
Racc. 11393) con il quale concedeva ai predetti un mutuo di euro Controparte_8
53.500,00.
A garanzia della restituzione della somma concessa a mutuo, veniva iscritta ipoteca presso l'Ufficio del Territorio di Napoli 2 il 05/07/2005 ai nn. 37331/11868 per un montante di euro
80.250,00, sui seguenti cespiti di proprietà dei mutuatari per la quota di ½ cadauno siti in RE
DE CO, via REtta Fiorillo n. 194 e, precisamente, censiti al N.C.E.U. al: - F. 31, part. 689, sub. 1; - F. 31, part. 688, sub. 1; - F. 31, part. 693, sub. 1.
Precisava la ricorrente che i detti cespiti erano stati oggetto di plurime variazioni e soppressioni catastali e, allo stato, dovevano ricondursi all'unico immobile censito al N.C.E.U. del comune di RE del CO al Foglio 31, Particella 689, Subalterno 3, come risultante dall'estratto della relazione prodromica alla certificazione notarile sostitutiva del certificato ipocatastale.
Pertanto, come evincibile dalla denuncia di successione, dalla certificazione catastale e dalla relazione prodromica alla certificazione notarile sostitutiva del certificato ipocatastale,
l'immobile sito in RE DE CO, alla via REtta Fiorillo n. 162, censito al N.C.E.U. del
Comune di RE DE CO al Fg. 31, Part. 689, Sub. 3 (ex F. 31, part. 688, sub. 1, part. 688 sub. 2, part. 689, sub. 1, part. 689 sub. 2, part. 693, sub. 1, part. 693 sub. 2, graffato Fg. 31, part. 688 sub. 3) risultava di proprietà, per l'intero, della resistente per essere ad Controparte_6 ella pervenuta la quota di ½ per successione testamentaria in morte del sig. , in Persona_3 virtù dell'atto di denunciata successione presentato presso l'Ufficio Provinciale di Napoli 2 in data 05/05/2020 n. Rep. 363617/88888/19 e trascritto il 07/05/2020 ai nn. 15014/11374.
Rappresentava, infine, la ricorrente che aveva eseguito, in proprio favore, la Controparte_6 voltura catastale dell'immobile; pertanto, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 476 cod. civ., doveva dirsi configurante un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità.
3 1.2. Dichiarata la contumacia della resistente, ritualmente evocata in giudizio con notifica eseguita a mezzo posta perfezionatasi in data 13.12.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 29.10.2025; con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 30.10.2025 in sostituzione della predetta udienza, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
1.3. Così ricostruiti i fatti di causa, la pretesa di parte ricorrente è fondata e merita di trovare accoglimento in ragione delle motivazioni che seguono.
È noto che, ai sensi dell'art. 476 c.c., si verifica un'accettazione tacita di eredità quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Costituisce, infatti, orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale come, ad esempio, la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità ma, altresì, atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Ed invero, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario per il pagamento dell'imposta ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intende accettare l'eredità assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021).
Tanto premesso, nel caso di specie, la configurabilità di un'accettazione tacita dell'eredità da parte della resistente è agevolmente desumibile dal comportamento Controparte_6 complessivo assunto dalla medesima dopo il decesso del marito , avvenuto in Persona_3 data 26/08/2016.
Ed invero, in data 26/06/2019, innanzi al Notar si procedeva alla Persona_6 pubblicazione del testamento olografo (Rep. n.36298; Racc. n.9265) del de cuius, nel quale
[...]
veniva indicata quale unica erede testamentaria di , testualmente CP_6 Persona_3 si legge: “Io nato a [...] il 24 - 12 - 1954 residente in [...]del Persona_3
CO a Via REtta Fiorillo - Dispongo delle mie volontà - Lascio tutta la mia quota del 50% delle proprietà in REtta Fiorillo a mia moglie . Il presente vale anche come Controparte_6 disponibile. Il presente annulla ogni precedente. Queste sono le mie volontà.” (cfr. doc. 5 produzione di parte ricorrente).
4 Successivamente, in data 05/05/2020, la presentava denuncia di successione in morte CP_6 del coniuge (trascritta il 07/05/2020 ai nn. 15014/11374) e provvedeva ad effettuare voltura catastale dell'immobile relitto. In particolare, dal certificato storico catastale versato in atti, Con emerge che fino al 26.08.2016 l'immobile è stato volturato in catasto in capo a CP_6
e per 1/2 ciascuno. A decorrere dal 26.08.2016 (data del decesso di Persona_3 Per_3
) l'immobile è stato volturato in favore di , che così risulta proprietaria
[...] Controparte_6 dell'intero, a seguito di successione testamentaria di . Persona_3
A tal riguardo, è da aggiungersi che la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spettro soggettivo. Essa si coordina con il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può, tuttavia, desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, com'è avvenuto nel caso di specie in cui la resistente veniva indicata dal de cuius come unica erede testamentaria.
Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono la domanda merita di trovare accoglimento, dovendo essere autorizzata la trascrizione della presente sentenza, quale atto di accettazione tacita dell'eredità del de cuius in favore di , in Persona_3 Controparte_6 relazione all'immobile sito in RE DE CO, alla via REtta Fiorillo n. 162, censito al
N.C.E.U. del Comune di RE DE CO al Fg. 31, Part. 689, Sub. 3 (ex F. 31, part. 688, sub.
1, part. 688 sub. 2, part. 689, sub. 1, part. 689 sub. 2, part. 693, sub. 1, part. 693 sub. 2, graffato
Fg. 31, part. 688 sub. 3).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, tenuto conto del valore non determinabile della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate, in base ai parametri minimi tenuto conto del carattere documentale della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara che , nata Controparte_6
a RE DE CO il 23/01/1964 ed ivi residente in [...], ha accettato l'eredità del de cuius , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Persona_3 in data 26/08/2016, ai sensi dell'art. 476 c.c.;
5 2) autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari, territorialmente competente, alla trascrizione della presente sentenza quale atto di accettazione tacita dell'eredità in favore di e contro il de cuius , in relazione all'immobile sito in Controparte_6 Persona_3
RE DE CO, alla via REtta Fiorillo n. 162, censito al N.C.E.U. del Comune di RE
DE CO (Na) al Fg. 31, Part. 689, Sub. 3 (ex F. 31, part. 688, sub. 1, part. 688 sub. 2, part. 689, sub. 1, part. 689 sub. 2, part. 693, sub. 1, part. 693 sub. 2, graffato Fg. 31, part. 688 sub. 3);
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Credit Agricole Controparte_6
Italia S.p.A. che si liquidano in euro 537,80 per spese ed euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
RE Annunziata, 30.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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