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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/06/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 4243/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Prenestina, n. 390, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Irene La Mendola, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione ATTRICE contro elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone, n. 49, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Sveva Bernardini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 20.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio quale Parte_1 CP_1
Impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada per la Regione Lazio, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, derivanti da sinistro stradale avvenuto in data 07.09.2015, verificatosi a causa dell'invasione della propria corsia di percorrenza da parte di veicolo non identificato.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio CP_1 contestando la propria carenza di legittimazione passiva, nonché chiedendo il rigetto della domanda attorea. 2
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti depositati dalle parti, espletamento della prova testimoniale, svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio medico legale.
All'udienza del 20.03.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Nella ricostruzione del fatto, dagli atti di causa è emersa la verificazione di sinistro stradale, avvenuto in data 07.09.2015, alle ore 15.00 circa, coinvolgendo il veicolo RE CL (Targa CE824SA), condotto dall'attrice, che percorreva Via Prenestina Nuova, Località Valle Martella, in direzione Roma, al superamento di Via Botticelli, e veicolo Suv di colore scuro non identificato, che invadeva contromano la corsia di percorrenza del primo veicolo, con conseguente inevitabile manovra da parte dell'attrice di deviazione decisa verso il margine destro della propria carreggiata, attingendo il terrapieno ivi presente e determinandosi ribaltamento della vettura.
A tal fine, deve anzitutto tenersi conto delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste sentito su istanza di parte attrice, privo di rapporti rilevanti con Testimone_1 le parti in causa e di interesse in ordine all'esito del giudizio, in relazione alla cui attendibilità non sono emersi elementi critici. In particolare, il teste indicato ha evidenziato che “quello che ho visto è che c'era questa macchina scura, a me sembrava un Suv, che invadeva la corsia e la signora, per schivarlo, andava a finire lateralmente, fuori strada, sulla cunetta. Io ho rallentato e ho visto che si erano fermati altri ragazzi, erano quelli delle macchine davanti a noi e quindi ho proseguito. Ho poi fatto l'inversione di marcia e sono ripassato subito e ho visto i ragazzi che davano una mano alla signora. La macchina scura proveniva dal senso inverso da dove venivamo noi. Non so dire come abbia occupato l'opposta corsia di marcia, forse per un sorpasso, non lo so dire. In macchina con me c'era mia moglie”. Inoltre, deve essere tenuto conto della posizione della vettura del teste, da ritenersi tale da consentire idonea visibilità delle modalità di accadimento del fatto. A tal fine, il teste ha dichiarato che “quel giorno, con mia moglie passavano di lì, stavamo andando a Palestrina. Stavamo nello stesso senso di marcia della Pt_1
Se non sbaglio ero tre o quattro macchine dietro”. Ulteriormente, il teste ha confermato le circostanze del ribaltamento della vettura condotta dall'attrice, verificatasi a seguito del sinistro, e della immediata prosecuzione della marcia del veicolo rimasto non identificato, che aveva invaso l'opposta corsia di percorrenza. 3
Inoltre, devono essere richiamate le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_2
sentita su istanza di parte attrice, priva di rapporti rilevanti con le parti in causa
[...]
e di interesse in ordine all'esito del giudizio, in relazione alla cui attendibilità non sono emersi elementi critici. In particolare, la teste ha dichiarato che “abbiamo visto una macchina scura che si è immessa nella corsia della nostra marcia e quindi di fronte alla signora, io ho visto che la macchina della signora si è ribaltata, le due macchine non si sono Pt_1 scontrate, non so perché la macchina della signora si è ribaltata, credo che per evitare l'impatto con l'altra macchina si è spostata sulla destra e si è ribaltata […]. Ho visto la RE spostarsi leggermente e poi si è girata. È stato tutto abbastanza veloce”. Anche la tese indicata si trovava in idonea posizione di visibilità rispetto al punto di accadimento del sinistro. Infatti, la teste ha evidenziato che “la RE si trovava davanti a noi;
noi, però eravamo indietro di alcune macchine. Non ricordo se c'era traffico, ricordo che stavamo qualche macchina indietro rispetto alla signora”. Infine, la teste ha confermato le circostanze del ribaltamento della vettura condotta dall'attrice, verificatasi a seguito del sinistro, e della immediata prosecuzione della marcia del veicolo rimasto non identificato, che aveva invaso l'opposta corsia di percorrenza.
Va aggiunto che le dichiarazioni rese dei testi, tra loro coerenti e dotate di idonea attendibilità, hanno trovato riscontro anche nella documentazione fotografica depositata da parte attrice, confermando le circostanze oggetto del verbale di spontanee dichiarazioni rilasciato dall'attrice alle forze dell'ordine in data 13.10.2015, nonché della successiva denuncia querela dell'attrice contro ignoti del 09.11.2015 (cfr. docc. 1, 5 e 6, allegati alla citazione).
Alla luce dei dati emersi, deve dunque ritenersi provato l'accadimento del sinistro con le modalità di tempo e di luogo indicate dall'attrice, verificatosi esclusivamente a causa della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo rimasto non identificato. In particolare, alla luce delle modalità di svolgimento dell'evento, è emersa l'effettuazione di manovra di invasione dell'opposta corsia di percorrenza da parte del conducente del veicolo non identificato, posta in essere con negligenza ed elevatissimo livello di imprudenza, in quanto svolta senza alcuna idonea verifica della situazione dei veicoli circostanti e nonostante una situazione di traffico nell'area. Diversamente, l'evento dannoso non può essere in alcun modo ricondotto alla situazione di guida dell'attrice, che è stata posta nella necessità di effettuare in tempi rapidissimi manovra di emergenza, peraltro risultata idonea ad evitare lo scontro tra i veicoli e la verificazione di situazioni lesive più gravi, pur determinando il ribaltamento del proprio veicolo. 4
Ciò posto, la convenuta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non riscontrandosi una situazione di incolpevole impossibilità per il danneggiato di pervenire all'identificazione del veicolo del danneggiante. A tal fine, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “in tema di sinistri automobilistici, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula, in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima […]. Si è infatti inteso esclusivamente negare - oltre all'obbligo della vittima di compiere specifiche indagini volte all'identificazione dell'investitore e al condizionamento dell'azione civile alla conclusione delle indagini penali - la necessità della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la presentazione di una tempestiva denuncia contro ignoti), quale elemento necessario a integrare il requisito della impossibilità incolpevole della identificazione del veicolo investitore, escludendosi dunque che la mancanza di tale denuncia possa determinare automaticamente il rigetto della domanda, senza una adeguata valutazione del compendio probatorio. Non si è inteso, invece, affatto negare, anzi risulta espressamente confermato […] che comporta comunque il rigetto della pretesa del danneggiato la mancanza del requisito della impossibilità incolpevole della identificazione del veicolo investitore, con la conseguenza che, ai fini dell'intervento del fondo di garanzia, è pur sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (Cass. 15.04.2021, n. 9873, conf. Cass. 13.07.2011, n. 15367, conf. Cass. 17.03.2022, n. 8809). Nel caso di specie, parte attrice risulta aver rilasciato analitico verbale di spontanee dichiarazioni alle forze dell'ordine in data 13.10.2015, con successiva denuncia querela contro ignoti per i fatti per cui è causa in data 09.11.2015 (cfr. docc. 5 e 6, allegati alla citazione). Con particolare riguardo alla tempestività delle spontanee dichiarazioni rese dall'attrice e della denuncia querela sporta, deve essere tenuto conto della grave e documentata situazione clinica che ha interessato la parte, con conseguente non esigibilità di raffronto con le forze dell'ordine in data anteriore (cfr. docc. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, allegati alla citazione). Inoltre, parte attrice ha affisso cartello sul luogo del sinistro, con correlativa disponibilità telefonica a ricevere indicazioni ulteriori da parte di soggetti che avessero assistito ai fatti, con potenziale raccolta di dati di identificazione del danneggiante (cfr. docc. 3 e 4, allegati alla citazione). Ulteriormente, nel riscontro di situazione di non identificabilità dell'autore del sinistro per circostanze non imputabili alla vittima, rilevano altresì le modalità di svolgimento 5
del fatto, con la prosecuzione della marcia del veicolo dopo il sinistro, tale da rendere non immediatamente identificabile la vettura. Alla luce di quanto indicato, deve essere dunque rigettata l'eccezione della compagnia assicurativa in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva, venendo in rilievo fattispecie di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante.
Fermo quanto precede, occorre dunque determinare gli effetti pregiudizievoli causalmente collegati con il sinistro e il danno risarcibile. A tal riguardo, risulta necessario richiamare la consulenza tecnica d'ufficio espletata, svolta con metodo e rigore tecnico e scientifico, sulla base della documentazione medica agli atti e di visita della danneggiata, dunque integralmente condivisibile nei risultati raggiunti. In particolare, in sede di consulenza, anche alla luce della documentazione medica prodotta dall'attrice, è emerso che “nel sinistro di cui è causa, la perizianda, riportò: Disturbo post traumatico cronicizzato evoluto in sindrome ansioso depressiva endoreattiva di media entità. Esiti di trauma contusivo della colonna dorso - lombo - sacrale con frattura di L1 ed L2 consistenti in dolore locale e limitazione articolare dei movimenti del busto di grado apprezzabile. Esiti di frattura della base del V metatarso a destra consistenti in dolore locale e limitazione articolare dei movimenti della MF corrispondente di grado discreto” (cfr. C.T.U. pag. 7). Ciò posto, con riguardo agli effetti pregiudizievoli subiti dalla danneggiata a seguito del sinistro per cui è causa, è stato indicato che, dalle predette lesioni, sono derivate
“incapacità temporanea assoluta e parziale al cinquanta per cento può essere quantificata nella misura di 60 giorni (l'assoluta) e di 60 giorni (la parziale al 50%). Gli esiti permanenti di cui alla diagnosi medicolegale possono essere valutati nella misura del 28%” (cfr. C.T.U. pag. 7).
Per la valutazione equitativa del danno biologico, si ritiene adeguato richiamare le Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, aggiornate al mese di novembre 2023, le quali appaiono maggiormente idonee alla liquidazione concreta del danno rispetto a quanto rappresentato dalle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano. Infatti, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, il valore delle Tabelle del Tribunale di Milano “non può avallare l'idea che le tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute una normativa di diritto che occorrerebbe necessariamente qualificare all'interno della categoria delle fonti per come regolata dall'art. 1 preleggi, bensì nel senso che esse integrano i parametri di individuazione di un corretto criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, con la valutazione equitativa normativamente prevista dall'art. 1226 c.c.” (Cass. n. 1553 del 22.01.2019) Dunque, le Tabelle del Tribunale di Milano costituiscono soltanto un parametro guida di valutazione per la liquidazione del danno non patrimoniale, finalizzato ad orientare la 6
discrezionalità del giudice, ma ciò non esclude che quest'ultimo possa far riferimento ad un diverso parametro equitativo, purché offra un'adeguata motivazione circa la preferibilità del criterio seguito rispetto al criterio guida rappresentato dalle Tabelle del Tribunale di Milano. A giustificazione del criterio seguito, si deve evidenziare che, a parità di valore del punto percentuale d'invalidità, le Tabelle del Tribunale di Roma risultano essere maggiormente aderenti a quanto previsto dalla legge, con particolare riguardo all'art. 138 cod. ass. che prevede espressamente che “ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi”. Ancora, le Tabelle del Tribunale di Roma operano la valutazione relativa al danno morale secondo criteri obiettivi e predeterminati, con la possibilità di una più aderente e prevedibile individuazione del completo ristoro per tale tipo di danno, mediante la previsione di scaglioni di percentuali di danno che adeguano l'ammontare del ristoro del danno morale alla gravità dell'invalidità, ferma restando la possibilità di ulteriore personalizzazione. Infine, le Tabelle del Tribunale di Roma, distinguendo la componente biologica da quella soggettiva morale, consentono un'agevole effettuazione dei conteggi, che devono essere svolti per poste omogenee, ogniqualvolta occorra determinare il danno differenziale, come nel caso in cui siano già state corrisposte somme al danneggiato o assicurato a titolo di danno biologico da soggetto a ciò obbligato.
Dunque, in applicazione delle più recenti Tabelle del Tribunale di Roma, occorre tenere conto dei seguenti parametri:
- Percentuale di invalidità riconosciuta: 28%
- Punto base danno non patrimoniale: Euro 4.685,31
- Età del danneggiato alla data dell'evento lesivo: 53 anni
- Quoziente di riduzione correlato all'età: 0,74
- Giorni di incapacità temporanea assoluta: 60;
- Giorni di incapacità temporanea parziale al 50% : 60;
- Punto base danno da incapacità temporanea assoluta: Euro 128,07.
Pertanto, alla luce dei parametri indicati e in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma, risulta possibile quantificare il danno non patrimoniale subito dall'attrice per l'importo di Euro 136.759,01. Tale importo risulta essere stato quantificato mediante l'applicazione dell'oscillazione massima di fascia, in considerazione del rilevante danno morale soggettivo subito dall'attrice nell'ambito dell'evento lesivo descritto. A tal fine, rileva il grave quadro psicologico dell'attrice, correlato con il sinistro verificatosi e confermato dalla consulenza espletata. 7
In particolare, in sede di consulenza tecnica d'ufficio è emerso che l'attrice abbia risentito, in conseguenza dell'evento dannoso per cui è causa, di “disturbo post traumatico cronicizzato evoluto in sindrome ansioso depressiva endoreattiva di media entità” (cfr. C.T.U. pag. 7). Inoltre, anche dall'esame neuropsichico condotto in sede di consulenza, è emerso che
“si denota depressione del tono dell'umore associata a note di ansia ed allarme neurastenico, con netta focalizzazione delle idee sul precedente vissuto traumatico” (cfr. C.T.U. pag. 6).
Inoltre, in considerazione della tipologia di esiti lesivi riscontrati e della specificità delle singole voci di spesa, risulta condivisibile la conclusione presentata dal consulente tecnico d'ufficio nominato, per cui risultano congrue e dimostrate spese mediche riferite al sinistro per l'importo complessivo di Euro 170,32.
Infine, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, non si rinvengono i presupposti per la liquidazione di danno patrimoniale derivante da perdita della capacità lavorativa generica. In primo luogo, va evidenziata la mancanza di prova in ordine all'attività lavorativa o di contributo alla gestione dell'ambiente domestico svolta dalla parte, finanche come casalinga. In secondo luogo, dall'analisi svolta in sede di consulenza tecnica d'ufficio è emersa la non attitudine delle lesioni subite dall'attrice ad incidere negativamente sulla capacità lavorativa della stessa. Infatti, è stato evidenziato che “gli esiti di cui sopra non incidono sulla specifica attività lavorativa della perizianda” (cfr. C.T.U. pag. 7).
Sulle somme indicate, in quanto riconosciute in favore dell'attrice a titolo risarcitorio e integranti debito di valore, devono essere riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria. Al riguardo, trova applicazione il principio di diritto per cui “nel caso di fatto illecito extracontrattuale, il danno subito dal danneggiato per la ritardata liquidazione dell'equivalente monetario dev'essere risarcito mediante la corresponsione di una somma di danaro via via rivalutata alla quale si cumulano gli interessi, a un tasso ritenuto equo dal giudice” (cfr. Cass., Sez. Un, 17.02.1995, n. 1712). Infatti, la rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma via via rivalutata, andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo. 8
Pertanto, la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dell'attrice deve essere devalutata dal momento della liquidazione, effettuata in base alle Tabelle del Tribunale di Roma (elaborate a novembre 2023) al momento del sinistro (avvenuto a settembre 2015). Quindi, le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale devono essere, dal momento del fatto (rispettivamente costituito dal momento del sinistro e dal momento del sostenimento delle spese mediche documentate), al momento della decisione, rivalutate anno per anno e sottoposte all'applicazione degli interessi legali, nella misura di seguito indicata. Infine, dal giorno della decisione definitiva, sulla somma rivalutata a detta data, andranno corrisposti, sino al soddisfo, gli ulteriori interessi legali, da qualificarsi corrispettivi, nella misura precedentemente indicata, operando la decisione il tramutamento dell'originario debito di valore in debito di valuta. In ordine al tasso di interesse da applicare in relazione ad entrambe le voci di danno indicate, in mancanza di diversa specifica deduzione da parte dell'attrice, risulta equo applicare il tasso di interesse legale, determinato nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal momento del dovuto al momento della domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal momento dalla domanda giudiziale al momento del soddisfo.
Le spese legali di lite sostenute da parte attrice sono quantificate in relazione all'importo complessivamente riconosciuto e sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale spiegata. Le spese di lite devono essere liquidate in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi procuratore antistatario.
Le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, seguono la soccombenza e vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di Euro 136.759,01, con rivalutazione e interessi, come indicato in parte motiva;
- Condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di Euro 170,32, con rivalutazione e interessi, come indicato in parte motiva;
- Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'Avv. Irene La Mendola, dichiaratosi procuratore antistatario di parte attrice, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di 9
legge;
- Pone le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.
Tivoli, 12.06.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 4243/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Prenestina, n. 390, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Irene La Mendola, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione ATTRICE contro elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone, n. 49, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Sveva Bernardini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 20.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio quale Parte_1 CP_1
Impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada per la Regione Lazio, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, derivanti da sinistro stradale avvenuto in data 07.09.2015, verificatosi a causa dell'invasione della propria corsia di percorrenza da parte di veicolo non identificato.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio CP_1 contestando la propria carenza di legittimazione passiva, nonché chiedendo il rigetto della domanda attorea. 2
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti depositati dalle parti, espletamento della prova testimoniale, svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio medico legale.
All'udienza del 20.03.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Nella ricostruzione del fatto, dagli atti di causa è emersa la verificazione di sinistro stradale, avvenuto in data 07.09.2015, alle ore 15.00 circa, coinvolgendo il veicolo RE CL (Targa CE824SA), condotto dall'attrice, che percorreva Via Prenestina Nuova, Località Valle Martella, in direzione Roma, al superamento di Via Botticelli, e veicolo Suv di colore scuro non identificato, che invadeva contromano la corsia di percorrenza del primo veicolo, con conseguente inevitabile manovra da parte dell'attrice di deviazione decisa verso il margine destro della propria carreggiata, attingendo il terrapieno ivi presente e determinandosi ribaltamento della vettura.
A tal fine, deve anzitutto tenersi conto delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste sentito su istanza di parte attrice, privo di rapporti rilevanti con Testimone_1 le parti in causa e di interesse in ordine all'esito del giudizio, in relazione alla cui attendibilità non sono emersi elementi critici. In particolare, il teste indicato ha evidenziato che “quello che ho visto è che c'era questa macchina scura, a me sembrava un Suv, che invadeva la corsia e la signora, per schivarlo, andava a finire lateralmente, fuori strada, sulla cunetta. Io ho rallentato e ho visto che si erano fermati altri ragazzi, erano quelli delle macchine davanti a noi e quindi ho proseguito. Ho poi fatto l'inversione di marcia e sono ripassato subito e ho visto i ragazzi che davano una mano alla signora. La macchina scura proveniva dal senso inverso da dove venivamo noi. Non so dire come abbia occupato l'opposta corsia di marcia, forse per un sorpasso, non lo so dire. In macchina con me c'era mia moglie”. Inoltre, deve essere tenuto conto della posizione della vettura del teste, da ritenersi tale da consentire idonea visibilità delle modalità di accadimento del fatto. A tal fine, il teste ha dichiarato che “quel giorno, con mia moglie passavano di lì, stavamo andando a Palestrina. Stavamo nello stesso senso di marcia della Pt_1
Se non sbaglio ero tre o quattro macchine dietro”. Ulteriormente, il teste ha confermato le circostanze del ribaltamento della vettura condotta dall'attrice, verificatasi a seguito del sinistro, e della immediata prosecuzione della marcia del veicolo rimasto non identificato, che aveva invaso l'opposta corsia di percorrenza. 3
Inoltre, devono essere richiamate le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_2
sentita su istanza di parte attrice, priva di rapporti rilevanti con le parti in causa
[...]
e di interesse in ordine all'esito del giudizio, in relazione alla cui attendibilità non sono emersi elementi critici. In particolare, la teste ha dichiarato che “abbiamo visto una macchina scura che si è immessa nella corsia della nostra marcia e quindi di fronte alla signora, io ho visto che la macchina della signora si è ribaltata, le due macchine non si sono Pt_1 scontrate, non so perché la macchina della signora si è ribaltata, credo che per evitare l'impatto con l'altra macchina si è spostata sulla destra e si è ribaltata […]. Ho visto la RE spostarsi leggermente e poi si è girata. È stato tutto abbastanza veloce”. Anche la tese indicata si trovava in idonea posizione di visibilità rispetto al punto di accadimento del sinistro. Infatti, la teste ha evidenziato che “la RE si trovava davanti a noi;
noi, però eravamo indietro di alcune macchine. Non ricordo se c'era traffico, ricordo che stavamo qualche macchina indietro rispetto alla signora”. Infine, la teste ha confermato le circostanze del ribaltamento della vettura condotta dall'attrice, verificatasi a seguito del sinistro, e della immediata prosecuzione della marcia del veicolo rimasto non identificato, che aveva invaso l'opposta corsia di percorrenza.
Va aggiunto che le dichiarazioni rese dei testi, tra loro coerenti e dotate di idonea attendibilità, hanno trovato riscontro anche nella documentazione fotografica depositata da parte attrice, confermando le circostanze oggetto del verbale di spontanee dichiarazioni rilasciato dall'attrice alle forze dell'ordine in data 13.10.2015, nonché della successiva denuncia querela dell'attrice contro ignoti del 09.11.2015 (cfr. docc. 1, 5 e 6, allegati alla citazione).
Alla luce dei dati emersi, deve dunque ritenersi provato l'accadimento del sinistro con le modalità di tempo e di luogo indicate dall'attrice, verificatosi esclusivamente a causa della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo rimasto non identificato. In particolare, alla luce delle modalità di svolgimento dell'evento, è emersa l'effettuazione di manovra di invasione dell'opposta corsia di percorrenza da parte del conducente del veicolo non identificato, posta in essere con negligenza ed elevatissimo livello di imprudenza, in quanto svolta senza alcuna idonea verifica della situazione dei veicoli circostanti e nonostante una situazione di traffico nell'area. Diversamente, l'evento dannoso non può essere in alcun modo ricondotto alla situazione di guida dell'attrice, che è stata posta nella necessità di effettuare in tempi rapidissimi manovra di emergenza, peraltro risultata idonea ad evitare lo scontro tra i veicoli e la verificazione di situazioni lesive più gravi, pur determinando il ribaltamento del proprio veicolo. 4
Ciò posto, la convenuta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non riscontrandosi una situazione di incolpevole impossibilità per il danneggiato di pervenire all'identificazione del veicolo del danneggiante. A tal fine, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “in tema di sinistri automobilistici, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula, in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima […]. Si è infatti inteso esclusivamente negare - oltre all'obbligo della vittima di compiere specifiche indagini volte all'identificazione dell'investitore e al condizionamento dell'azione civile alla conclusione delle indagini penali - la necessità della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la presentazione di una tempestiva denuncia contro ignoti), quale elemento necessario a integrare il requisito della impossibilità incolpevole della identificazione del veicolo investitore, escludendosi dunque che la mancanza di tale denuncia possa determinare automaticamente il rigetto della domanda, senza una adeguata valutazione del compendio probatorio. Non si è inteso, invece, affatto negare, anzi risulta espressamente confermato […] che comporta comunque il rigetto della pretesa del danneggiato la mancanza del requisito della impossibilità incolpevole della identificazione del veicolo investitore, con la conseguenza che, ai fini dell'intervento del fondo di garanzia, è pur sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (Cass. 15.04.2021, n. 9873, conf. Cass. 13.07.2011, n. 15367, conf. Cass. 17.03.2022, n. 8809). Nel caso di specie, parte attrice risulta aver rilasciato analitico verbale di spontanee dichiarazioni alle forze dell'ordine in data 13.10.2015, con successiva denuncia querela contro ignoti per i fatti per cui è causa in data 09.11.2015 (cfr. docc. 5 e 6, allegati alla citazione). Con particolare riguardo alla tempestività delle spontanee dichiarazioni rese dall'attrice e della denuncia querela sporta, deve essere tenuto conto della grave e documentata situazione clinica che ha interessato la parte, con conseguente non esigibilità di raffronto con le forze dell'ordine in data anteriore (cfr. docc. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, allegati alla citazione). Inoltre, parte attrice ha affisso cartello sul luogo del sinistro, con correlativa disponibilità telefonica a ricevere indicazioni ulteriori da parte di soggetti che avessero assistito ai fatti, con potenziale raccolta di dati di identificazione del danneggiante (cfr. docc. 3 e 4, allegati alla citazione). Ulteriormente, nel riscontro di situazione di non identificabilità dell'autore del sinistro per circostanze non imputabili alla vittima, rilevano altresì le modalità di svolgimento 5
del fatto, con la prosecuzione della marcia del veicolo dopo il sinistro, tale da rendere non immediatamente identificabile la vettura. Alla luce di quanto indicato, deve essere dunque rigettata l'eccezione della compagnia assicurativa in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva, venendo in rilievo fattispecie di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante.
Fermo quanto precede, occorre dunque determinare gli effetti pregiudizievoli causalmente collegati con il sinistro e il danno risarcibile. A tal riguardo, risulta necessario richiamare la consulenza tecnica d'ufficio espletata, svolta con metodo e rigore tecnico e scientifico, sulla base della documentazione medica agli atti e di visita della danneggiata, dunque integralmente condivisibile nei risultati raggiunti. In particolare, in sede di consulenza, anche alla luce della documentazione medica prodotta dall'attrice, è emerso che “nel sinistro di cui è causa, la perizianda, riportò: Disturbo post traumatico cronicizzato evoluto in sindrome ansioso depressiva endoreattiva di media entità. Esiti di trauma contusivo della colonna dorso - lombo - sacrale con frattura di L1 ed L2 consistenti in dolore locale e limitazione articolare dei movimenti del busto di grado apprezzabile. Esiti di frattura della base del V metatarso a destra consistenti in dolore locale e limitazione articolare dei movimenti della MF corrispondente di grado discreto” (cfr. C.T.U. pag. 7). Ciò posto, con riguardo agli effetti pregiudizievoli subiti dalla danneggiata a seguito del sinistro per cui è causa, è stato indicato che, dalle predette lesioni, sono derivate
“incapacità temporanea assoluta e parziale al cinquanta per cento può essere quantificata nella misura di 60 giorni (l'assoluta) e di 60 giorni (la parziale al 50%). Gli esiti permanenti di cui alla diagnosi medicolegale possono essere valutati nella misura del 28%” (cfr. C.T.U. pag. 7).
Per la valutazione equitativa del danno biologico, si ritiene adeguato richiamare le Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, aggiornate al mese di novembre 2023, le quali appaiono maggiormente idonee alla liquidazione concreta del danno rispetto a quanto rappresentato dalle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano. Infatti, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, il valore delle Tabelle del Tribunale di Milano “non può avallare l'idea che le tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute una normativa di diritto che occorrerebbe necessariamente qualificare all'interno della categoria delle fonti per come regolata dall'art. 1 preleggi, bensì nel senso che esse integrano i parametri di individuazione di un corretto criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, con la valutazione equitativa normativamente prevista dall'art. 1226 c.c.” (Cass. n. 1553 del 22.01.2019) Dunque, le Tabelle del Tribunale di Milano costituiscono soltanto un parametro guida di valutazione per la liquidazione del danno non patrimoniale, finalizzato ad orientare la 6
discrezionalità del giudice, ma ciò non esclude che quest'ultimo possa far riferimento ad un diverso parametro equitativo, purché offra un'adeguata motivazione circa la preferibilità del criterio seguito rispetto al criterio guida rappresentato dalle Tabelle del Tribunale di Milano. A giustificazione del criterio seguito, si deve evidenziare che, a parità di valore del punto percentuale d'invalidità, le Tabelle del Tribunale di Roma risultano essere maggiormente aderenti a quanto previsto dalla legge, con particolare riguardo all'art. 138 cod. ass. che prevede espressamente che “ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi”. Ancora, le Tabelle del Tribunale di Roma operano la valutazione relativa al danno morale secondo criteri obiettivi e predeterminati, con la possibilità di una più aderente e prevedibile individuazione del completo ristoro per tale tipo di danno, mediante la previsione di scaglioni di percentuali di danno che adeguano l'ammontare del ristoro del danno morale alla gravità dell'invalidità, ferma restando la possibilità di ulteriore personalizzazione. Infine, le Tabelle del Tribunale di Roma, distinguendo la componente biologica da quella soggettiva morale, consentono un'agevole effettuazione dei conteggi, che devono essere svolti per poste omogenee, ogniqualvolta occorra determinare il danno differenziale, come nel caso in cui siano già state corrisposte somme al danneggiato o assicurato a titolo di danno biologico da soggetto a ciò obbligato.
Dunque, in applicazione delle più recenti Tabelle del Tribunale di Roma, occorre tenere conto dei seguenti parametri:
- Percentuale di invalidità riconosciuta: 28%
- Punto base danno non patrimoniale: Euro 4.685,31
- Età del danneggiato alla data dell'evento lesivo: 53 anni
- Quoziente di riduzione correlato all'età: 0,74
- Giorni di incapacità temporanea assoluta: 60;
- Giorni di incapacità temporanea parziale al 50% : 60;
- Punto base danno da incapacità temporanea assoluta: Euro 128,07.
Pertanto, alla luce dei parametri indicati e in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma, risulta possibile quantificare il danno non patrimoniale subito dall'attrice per l'importo di Euro 136.759,01. Tale importo risulta essere stato quantificato mediante l'applicazione dell'oscillazione massima di fascia, in considerazione del rilevante danno morale soggettivo subito dall'attrice nell'ambito dell'evento lesivo descritto. A tal fine, rileva il grave quadro psicologico dell'attrice, correlato con il sinistro verificatosi e confermato dalla consulenza espletata. 7
In particolare, in sede di consulenza tecnica d'ufficio è emerso che l'attrice abbia risentito, in conseguenza dell'evento dannoso per cui è causa, di “disturbo post traumatico cronicizzato evoluto in sindrome ansioso depressiva endoreattiva di media entità” (cfr. C.T.U. pag. 7). Inoltre, anche dall'esame neuropsichico condotto in sede di consulenza, è emerso che
“si denota depressione del tono dell'umore associata a note di ansia ed allarme neurastenico, con netta focalizzazione delle idee sul precedente vissuto traumatico” (cfr. C.T.U. pag. 6).
Inoltre, in considerazione della tipologia di esiti lesivi riscontrati e della specificità delle singole voci di spesa, risulta condivisibile la conclusione presentata dal consulente tecnico d'ufficio nominato, per cui risultano congrue e dimostrate spese mediche riferite al sinistro per l'importo complessivo di Euro 170,32.
Infine, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, non si rinvengono i presupposti per la liquidazione di danno patrimoniale derivante da perdita della capacità lavorativa generica. In primo luogo, va evidenziata la mancanza di prova in ordine all'attività lavorativa o di contributo alla gestione dell'ambiente domestico svolta dalla parte, finanche come casalinga. In secondo luogo, dall'analisi svolta in sede di consulenza tecnica d'ufficio è emersa la non attitudine delle lesioni subite dall'attrice ad incidere negativamente sulla capacità lavorativa della stessa. Infatti, è stato evidenziato che “gli esiti di cui sopra non incidono sulla specifica attività lavorativa della perizianda” (cfr. C.T.U. pag. 7).
Sulle somme indicate, in quanto riconosciute in favore dell'attrice a titolo risarcitorio e integranti debito di valore, devono essere riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria. Al riguardo, trova applicazione il principio di diritto per cui “nel caso di fatto illecito extracontrattuale, il danno subito dal danneggiato per la ritardata liquidazione dell'equivalente monetario dev'essere risarcito mediante la corresponsione di una somma di danaro via via rivalutata alla quale si cumulano gli interessi, a un tasso ritenuto equo dal giudice” (cfr. Cass., Sez. Un, 17.02.1995, n. 1712). Infatti, la rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma via via rivalutata, andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo. 8
Pertanto, la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dell'attrice deve essere devalutata dal momento della liquidazione, effettuata in base alle Tabelle del Tribunale di Roma (elaborate a novembre 2023) al momento del sinistro (avvenuto a settembre 2015). Quindi, le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale devono essere, dal momento del fatto (rispettivamente costituito dal momento del sinistro e dal momento del sostenimento delle spese mediche documentate), al momento della decisione, rivalutate anno per anno e sottoposte all'applicazione degli interessi legali, nella misura di seguito indicata. Infine, dal giorno della decisione definitiva, sulla somma rivalutata a detta data, andranno corrisposti, sino al soddisfo, gli ulteriori interessi legali, da qualificarsi corrispettivi, nella misura precedentemente indicata, operando la decisione il tramutamento dell'originario debito di valore in debito di valuta. In ordine al tasso di interesse da applicare in relazione ad entrambe le voci di danno indicate, in mancanza di diversa specifica deduzione da parte dell'attrice, risulta equo applicare il tasso di interesse legale, determinato nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal momento del dovuto al momento della domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal momento dalla domanda giudiziale al momento del soddisfo.
Le spese legali di lite sostenute da parte attrice sono quantificate in relazione all'importo complessivamente riconosciuto e sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale spiegata. Le spese di lite devono essere liquidate in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi procuratore antistatario.
Le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, seguono la soccombenza e vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di Euro 136.759,01, con rivalutazione e interessi, come indicato in parte motiva;
- Condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di Euro 170,32, con rivalutazione e interessi, come indicato in parte motiva;
- Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'Avv. Irene La Mendola, dichiaratosi procuratore antistatario di parte attrice, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di 9
legge;
- Pone le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.
Tivoli, 12.06.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli