Ordinanza cautelare 11 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/02/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01164/2025REG.PROV.COLL.
N. 06410/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6410 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Fornaro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scisciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il cons. Stefano Filippini;
Uditi per le parti gli avvocati Pasquale Fornaro e Sergio Mascolo in sostituzione di Enrico Soprano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è costituito dalla richiesta di annullamento dell’ordinanza n. 62 del Comune di Scisciano, prot. n. 5917 del 11.6.2020, con cui è stata ordinata, al sig. -OMISSIS-, la demolizione delle opere realizzate alla Via Arianna Romano II Trav. n. 5 in quanto difformi dal titolo edilizio n. 29/2015 del 29.7.2015.
L’ordinanza di demolizione in parola è stata adottata a seguito di un sopralluogo effettuato in data 4.6.2020, nel corso del quale è stato accertato che l’immobile in proprietà del ricorrente presentava ampliamenti non autorizzati; infatti, con permesso a costruire n. 120/2012 in data 8 luglio 2013, era stato autorizzato un ampliamento del preesistente mediante la realizzazione di una volumetria pari a mc 277,73 (distribuiti tra piano terra, come deposito agricolo, e primo piano) mentre, con permesso a costruire n. 29 del 29 luglio 2015, l’ampliamento era stato assentito per 166,82 mc al solo piano terra ad uso residenziale. In sostanza, con il permesso n. 29/2015 l’Amministrazione, su istanza dell’interessato, aveva disposto la riduzione delle opere già assentite con il p.d.c. n. 120 del 2012, segnatamente, mediante l’eliminazione del primo piano dal progetto di ampliamento. Invece, all’esito del sopralluogo predetto è emerso che la riduzione non era stata eseguita e, anzi, che era stata pure realizzata, senza titolo, in adiacenza all’immobile, una costruzione di 33 mq con cubatura pari a 84 mc.; sicchè, con l’ordinanza di specie, era stato ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi rispetto allo stato di legittimità assentito.
2. Con ricorso giurisdizionale al T.a.r. per la Campania l’interessato ha lamentato l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo, in sostanza, che non si sarebbe dovuto prendere, a parametro di legittimità delle opere, il contenuto del permesso di costruire del 2015, in quanto decaduto e mai attuato; inoltre, l’ordinanza non sarebbe stata adeguatamente motivata rispetto all’esigenza di tutelare l’interesse pubblico, né sarebbe stata assicurata la partecipazione dell’interessato al procedimento, secondo le disposizioni dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990; difettava altresì il presupposto della realizzazione di un nuova costruzione, in quanto il manufatto in adiacenza a quello principale sarebbe antecedente all’anno 1967 e pertanto per la sua costruzione non sarebbe stata necessaria autorizzazione.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata il T.a.r. campano ha rigettato il ricorso sulla base dei seguenti assunti:
- quanto all’attuale consistenza dell’immobile principale, sussiste contraddizione nella prospettazione difensiva: invero, pur ammettendosi che il titolo edilizio del 2015 ha avuto un contenuto dispositivo incompatibile con l’assetto edilizio assentito con il precedente titolo del 2012, da una parte si afferma che i lavori per la realizzazione delle opere come assentite nel 2015 non sarebbero mai stati iniziati (aspetto da cui sarebbe derivata la decadenza del titolo del 2015), dall’altra sostiene pure che la presunta ditta esecutrice dei lavori del successivo titolo edilizio sarebbe sconosciuta al ricorrente e che il progettista e direttore dei lavori, di cui al titolo edilizio n.29/2015 del 29.7.2015, sarebbe persona con cui sono nati contrasti sfociati in denunce penali e contenziosi civili;
- quanto al manufatto costruito in adiacenza (di 33 mq.) nessuna prova è stata fornita circa l’epoca della sua realizzazione; dunque, costituisce mera deduzione difensiva quella che riferisce a data antecedente al 1967 la edificazione dello stesso;
- infondate risultano pure le censure con cui sono dedotti vizi della partecipazione al procedimento e della motivazione dell’atto amministrativo, atteso che l’ordinanza di demolizione ha natura vincolata ed è rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto.
4. Avverso tale decisione il sig. -OMISSIS- ha proposto il presente giudizio di appello, affidando il ricorso ai motivi che possono essere riassunti nei termini seguenti:
A) con riferimento alle opere in difformità rispetto al titolo autorizzativo n.29/2015 del 29.07.2015, si deduce:
i ) violazione del dpr 380/01; carenza di motivazione; omesso esame di motivo di ricorso; omesso esame di un punto decisivo della vicenda; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il T.a.r. non avrebbe considerato la deduzione relativa alla intervenuta decadenza o inefficacia, per il decorso dei termini di inizio e di fine lavori, del permesso a costruire n. 29 del 29.7.2015 che prevedeva la eliminazione del primo piano, sicchè le opere presenti risultano conformi al titolo del 2012 che prevede il primo piano ancora esistente; il p.d.c. n. 29/2015 del 29.7.2015 non è stato mai messo in esecuzione; il sig. -OMISSIS- non ha mai ritirato tale permesso e non ha mai presentato né comunicazione di inizio dei lavori né li ha mai iniziati; gli oneri relativi al rilascio del titolo autorizzativo n. 29/2015 del 29.7.2015 non sono mai stati versati e non sono dovuti;
ii ) violazione degli artt. 27, 29, 31 del dpr n. 380/2001 in relazione all’art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere; difetto di motivazione e di istruttoria; perplessità; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; lo stato dei luoghi riscontrato, conforme al titolo edilizio n. 120/2012 del 8.7.2013, risponde alle previsioni urbanistiche vigenti anche alla data di rilascio del secondo titolo edilizio, il n. 29/2015 del 29.7.2015, ed anche a quelle vigenti nel 2020, data di emanazione della ordinanza impugnata;
iii ) difetto di motivazione; erroneità; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; secondo la giurisprudenza amministrativa, il rilascio di un p.d.c. non comporta obblighi di esecuzione dello stesso e la sopravvenuta decadenza del titolo autorizzativo, ovvero la rinuncia allo stesso, da parte del relativo titolare, privano di causa l'obbligazione di pagamento degli oneri concessori adempiuta dall'interessato;
iv ) violazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241; violazione artt. 24 e 97 Cost.; violazione del d.p.r. n. 380/2001; violazione del giusto procedimento di legge; difetto di istruttoria; eccesso di potere;
B) in relazione al manufatto in adiacenza dell’immobile principale, si ribadisce trattarsi di opera di natura agricola preesistente al 1967.
4.1. E’ stata anche avanzata istanza di sospensione cautelare della sentenza di primo grado
5. Si è costituito il Comune appellato per resistere al gravame, che ha poi analiticamente contrastato con specifica memoria.
6. Con ordinanza n. 3410 del 2024 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
7. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 14.1.2025.
8. L’appello è infondato.
9. Preliminarmente occorre disattendere l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione, avanzata dall’appellante con nota del 23.12.2024, sia per la mancata adesione alla stessa da parte del Comune appellato, sia per la genericità della sottesa motivazione (pendenza di trattative tra le parti che neppure risultano documentate).
10. Passando al merito delle questioni, deve rilevarsi che la costituzione in giudizio del Comune di Scisciano, avvenuta solo nel grado di appello, ha consentito di ulteriormente suffragare i profili di infondatezza della prospettazione del -OMISSIS- già correttamente individuati dal primo giudice.
10.1. In punto di fatto, dagli atti di causa risulta dimostrato che:
- il fabbricato in questione (costituito da tre piani, e precisamente piano terra, primo piano e secondo piano adibito a sottotetto), ricadente per intero in Zona E agricola, è stato interessato, nel 2012, dalla presentazione, da parte del -OMISSIS-, di un progetto di ampliamento della volumetria preesistente, nel limite massimo del 20%, ai sensi dell’art. 6 bis della L.R. n. 19/2009, con successivo rilascio, da parte del Comune di Scisciano, del p.d.c. n. 120/2012, in data 8.7.2013, con cui si autorizzava la realizzazione di una volumetria pari a mc 277,73, distribuiti tra piano terra e primo piano (in sostanza l’intervento si risolveva nell’ampliamento del piano terra, con realizzazione di un deposito agricolo, e nell’ampliamento del primo piano a fini residenziali):
- con successivo p.d.c. n. 29/2015 del 29.07.2015, è stata autorizzata la variante al p.d.c. n. 120/2012 per ampliamento fabbricato per civile abitazione ai sensi dell’art. 6 bis predetto come modificato dalla L.R. n. 1/2011, per effetto del quale risulta autorizzato il solo ampliamento del piano terra in sostituzione del deposito agricolo da trasformare in residenziale, per una volumetria progettuale da realizzare pari a mc 166,82 ; in altri termini, il progetto di variante approvato con il rilascio del permesso di costruire n. 29/2015 escludeva la realizzazione al primo piano dell’ampliamento a fine residenziale previsto nel progetto del 2012, riducendo l’incremento residenziale al solo piano terra,
- in seguito a comunicazione del Comando della stazione dei carabinieri di San -OMISSIS-, in data 4.06.2020, personale dipendente dell’U.T.C. e del Comando di Polizia municipale del Comune di Scisciano ha effettuato un sopralluogo presso l’immobile di proprietà del sig. -OMISSIS- al fine di verificare la presenza di eventuali interventi abusivi: all’esito del sopralluogo, come rilevato nel relativo rapporto prot. n. 5651 del 4.6.2020, è emerso quanto segue: “ la difformità accertata consiste di aver trovato lo stato dei luoghi conforme ai grafici progettuali allegati al titolo edilizio n. 120/2012 del 08.07.2013 anziché quello rappresentato ed allegato al P.D.C. successivo n. 29/2015 del 29.07.2015. Sul prosieguo del sopralluogo è stato ulteriormente accertato che sul confine Ovest in adiacenza dell’immobile esistente, la presenza di un manufatto costituito da muratura di tufo verticale e copertura in lamiere inclinata, il tutto per una superficie di circa mq 33,00 (ml 5,70 x ml 5,80) per un volume pari a circa mc 84,00 (h max ml 3,20 e H min ml 1,90). In riferimento all’accertamento di cui sopra si evince un aggravio del carico urbanistico della zona ”.
10.2. L’ordinanza di demolizione di causa ha conformemente contestato che “ la difformità accertata consiste di aver trovato dei luoghi conformi ai grafici progettuali allegati al titolo edilizio precedentemente rilasciato e precisamente il n. 120/2012 del 08.07.2013, in contrasto con il successivo titolo autorizzativo n. 29/2015 del 29.07.2015. Infatti con il titolo autorizzativo n. 120/2012 l’ampliamento volumetrico di cui alla L.R. n. 01/2011 art. 6 bis veniva previsto al piano terra (deposito agricolo) ed al primo piano (residenziale) per mc 277,73. Mentre con il rilascio del P.D.C. n. 29/2015 del 29.07.2015 l’ampliamento volumetrico veniva previsto solo al piano terra per mc 166,82, con destinazione d’uso di tipo residenziale. In assenza di titolo edilizio è stato accertato anche la presenza di un manufatto in prosieguo dell’immobile esistente, costituito da struttura verticale in tufo e copertura obliqua in lamiere ondulate, pari a circa mq. 33,00 e volumetria di circa mc 84,00 ”
10.2.1. Del resto, il progetto di variante del 2015, come emerge dalla relazione tecnica presentata a corredo della domanda, prevedeva:
“- unità n. 2 cambio di destinazione d’uso della parte in ampliamento adiacente all’attuale piano terra adibita ad abitazione e relative opere per rendere abitabile l’intera unità. Inoltre si precisa che la parte esistente sarà comunicante con la parte in ampliamento a realizzarsi mediante vani esistenti e quindi nella parte di fabbricato esistente non sono previste opere strutturali;
- unità n. 3 posta al primo piano non sarà realizzato l’ampliamento previsto nel progetto precedente, fermo restante i lavori interni previsti”.
In sostanza, il progetto di variante approvato con il rilascio del permesso di costruire n. 29/2015, rispetto al precedente progetto assentito con il rilascio del permesso di costruire n. 120/2012, escludeva la realizzazione dell’ampliamento volumetrico al primo piano, riducendo l’ampliamento al solo piano terra con relativo cambio di destinazione d’uso (da agricola a residenziale).
10.3. E dunque, del tutto correttamente il primo giudice ha rilevato come il permesso di costruire rilasciato nel 2015 presentasse “un contenuto dispositivo incompatibile con l’assetto edilizio definito con il precedente titolo del 2012”; invero, nella specie ricorre ipotesi di variante essenziale, ovvero caratterizzata da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall'art. 32 del T.U. 380/2001, sicchè il relativo titolo costituisce un permesso a costruire del tutto nuovo, autonomo (e incompatibile) rispetto a quello originario.
Per l’effetto, l’unico assetto edilizio da considerare nella valutazione della legittimità o meno degli interventi edilizi in contestazione è costituito da quello definito con il permesso di costruire n. 29/2015 del 29.7.2015, portante variazioni essenziali (spostamento di piano degli incrementi volumetrici) e incompatibili (atteso il limite volumetrico di legge) rispetto alla modifica ampliativa che era stata assentita nel 2012-2013; con l’evidente conseguenza che, a fronte della riscontrata difformità delle opere realizzate rispetto alle previsioni contenute nel titolo edilizio del 2015, l’Amministrazione appellata non poteva fare altro che accertarne l’abusività e ordinarne la demolizione.
10.4. Del tutto infondate, inoltre, sono risultate le asserzioni dell’appellante relative alla pretesa decadenza o inefficacia sopravvenuta del permesso di costruire n. 29/2015 del 29.07.2015 a causa dell’asserito inutile decorso dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001.
Invero, gli assunti dell’appellante, secondo cui non sarebbe mai stata presentata una comunicazione di inizio lavori per il PdC n. 29/2015 del 29.7.2015 e i lavori di cui al titolo medesimo non sarebbero mai iniziati (e, di conseguenza, mai terminati nei termini di decadenza del titolo stesso), che già il primo giudice aveva giudicato come contraddittori e indimostrati, risultano ora definitivamente smentiti in appello dal Comune costituito (cfr. memoria depositata il 6.9.2024), secondo cui agli atti municipali figura sia la comunicazione di inizio dei lavori prot. n. 4779 del 13.10.2015 (sottoscritta dallo stesso appellante e richiamata anche in calce al rapporto di sopralluogo prot. n. 5651 del 4.6.2020 tra le ulteriori informazioni utili: “Comunicazione inizio lavori: Prot. n. 4779 del 13.10.2015, inizio dei lavori in data 12/10/2015; Impresa esecutrice: Ditta -OMISSIS-”), sia l’attestazione del direttore dei lavori di ultimazione dei lavori stessi (acquisita al protocollo comunale n. 779 del 12.02.2016). Affermazioni, queste ultime, che l’appellante non ha neppure specificamente contrastato, così da renderle oramai pacifiche.
11. Con riferimento agli ulteriori motivi di appello rubricati sub A), evidente ne appare al Collegio l’infondatezza.
Invero, a proposito dei vizi di partecipazione al procedimento e di difetto di motivazione dell’ordinanza di demolizione rispetto al sotteso interesse pubblico e alla mancata valutazione della conformità urbanistica degli abusi sanzionati, la consolidata giurisprudenza amministrativa afferma la natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato della demolizione, sicchè è sufficiente la motivazione che contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività (aspetti entrambi presenti nel provvedimento di causa). Del tutto corretta, dunque, risulta la decisione del primo giudice sul punto.
Né integra un vizio della motivazione la censura dell’appellante sulla pretesa mancata valutazione della conformità urbanistica, rispetto al p.d.c. n.120 del 2012, delle opere sanzionate; invero, nella motivazione dell’ordinanza di demolizione, l’esistenza di tale titolo e la conformità delle opere rispetto ai grafici progettuali del 2012 sono espressamente considerate, al pari, tuttavia, dell’esistenza di un successivo titolo (quello del 2015) contrastante e incompatibile; giudizio di cui, anche l’esito del presente contenzioso, ha confermato la correttezza.
11.1. Neppure comporta invalidità dell’atto impugnato l’omessa formulazione di un previo avviso di avvio del procedimento demolitorio; invero, il carattere vincolato e doveroso dell’atto in parola priva di capacità invalidante la pretermissione dell’apporto partecipativo del privato. Peraltro, nella specie potrebbe comunque soccorrere la disposizione di cui all’art. 21 octies , comma 2 della L. n. 241/1990, secondo cui “ il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”. Così come avvenuto nella specie.
12. In relazione, infine, al motivo di appello rubricato sub B), l’argomento difensivo non è idoneo a contrastare la correttezza dell’assunto del primo giudice.
Infatti, la deduzione del sig. -OMISSIS- -circa la natura di manufatto agricolo preesistente al 1967 della struttura costruita in adiacenza (di 33 mq) al fabbricato principale- risulta del tutto sfornita di prova. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, grava sul privato l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell'immobile abusivo, in quanto solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto.
13. L’appello va dunque integralmente rigettato.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore del Comune appellato, liquidandole in complessivi euro tremila (€ 3.000) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.