Art. 30.
Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo che, per effetto di ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, abbia, conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , cessa dal servizio, salvo il disposto del comma successivo, ed e' collocato, a seconda del grado d'inidoneita', nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli e' concessa la pensione o l'assegno.
Il sottufficiale puo', a domanda, rimanere in servizio permanente o continuativo, qualora conservi l'idoneita' al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneita' e' accertata dal Collegio medico-legale.
Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sara' riammesso in servizio permanente o continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario, seguito dal giudizio positivo non siano trascorsi piu' di due anni dalla cessazione dal servizio o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio, purche' non sia stato raggiunto dal limite di eta'. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente o continuativo il sottufficiale sara' considerato ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennita', in aspettativa per infermita' proveniente da causa di servizio.
Al sottufficiale, che per aver superato i limiti di cui al precedente comma non possa ottenere la riammissione, si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.
Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo che, per effetto di ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, abbia, conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , cessa dal servizio, salvo il disposto del comma successivo, ed e' collocato, a seconda del grado d'inidoneita', nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli e' concessa la pensione o l'assegno.
Il sottufficiale puo', a domanda, rimanere in servizio permanente o continuativo, qualora conservi l'idoneita' al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneita' e' accertata dal Collegio medico-legale.
Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sara' riammesso in servizio permanente o continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario, seguito dal giudizio positivo non siano trascorsi piu' di due anni dalla cessazione dal servizio o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio, purche' non sia stato raggiunto dal limite di eta'. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente o continuativo il sottufficiale sara' considerato ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennita', in aspettativa per infermita' proveniente da causa di servizio.
Al sottufficiale, che per aver superato i limiti di cui al precedente comma non possa ottenere la riammissione, si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.