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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 759/2017 R.G. (ruolo ex Viglione); tra
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Franco De Laurentiis Parte_1
e Giovanna D'Uggento - attore;
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Di Leo - convenuta; CP_1
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Caffio - Controparte_2
convenuto; nonché
rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Tarquilio - Controparte_3
terza chiamata in causa;
avente ad oggetto: “accertamento responsabilità medica-risarcimento danni”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note in sostituzione di udienza del 29 gennaio 2025) è stata riservata la decisione.
Il giudizio ha subìto diversi differimenti, soprattutto, per gli accertamenti peritali.
Dopo la rimessione della causa sul ruolo (ordinanza Giudice Viglione del 4.12.2022)
e dopo la fase in cui si è vagliata la possibilità di definizione transattiva, senza esito positivo, è stata riservata la decisione allo stato degli atti, sia perché le parti avevano
1 già svolto le difese conclusive, sia perché i Ctu designati per i nuovi accertamenti non hanno provveduto per lungo tempo, tanto da determinare la revoca dell'incarico, sia perché è apparso – oltremodo -necessario definire il giudizio, iscritto a ruolo il 2 febbraio 2017 e comunque già istruito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
L'Ing. ha promosso il giudizio al fine di ottenere l'accertamento Parte_1
della responsabilità del Dott. e della per CP_2 Controparte_4
i danni fisici e morali patiti a causa dell'intervento chirurgico di microdiscectomia - cui è stato sottoposto in modo non corretto e intempestivo- da parte del neurochirurgo presso l'Ospedale SS. Annunziata di . CP_2 CP_1
L'attore ha rappresentato i fatti posti a fondamento della propria domanda nei seguenti termini:
-in data 07.03.2011, accusava un episodio acuto di lombosciatalgia sinistra nell'atto di scendere dalla propria auto, che rendeva necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso del nosocomio locale;
-veniva sottoposto a consulenza ortopedica e terapia endovenosa e dimesso con l'indicazione di terapia domiciliare ed esame RMN lombo-sacrale;
-l'istante chiedeva la consulenza dello specialista in neurochirurgia Dott. CP_2
che a seguito di visita domiciliare consigliava l'esecuzione di una risonanza
[...]
magnetica lombo-sacrale;
-l'esame veniva effettuato in data 15.03.2011 ed evidenziava la presenza di un'ernia discale;
-in data 16.03.2011, veniva nuovamente visitato presso il proprio domicilio dal il quale formulava una diagnosi di “ernia espulsa intraforaminale sx. L4-L5” CP_2
e insisteva sulla necessità di ricorrere al trattamento chirurgico nel più breve tempo possibile, stante il rischio di ingravescenza di tale condizione di sofferenza, che avrebbe potuto aggravarsi fino all'inabilità;
-a tal fine, in considerazione dei lunghi tempi di attesa, il medico informava il della possibilità di effettuare l'intervento in regime di intra-moenia; Parte_1
2 -in data 18.03.2011, l'attore si recava autonomamente, alla guida della propria autovettura, presso l'Ospedale SS. Annunziata di , ove veniva sottoposto a CP_1
ricovero con la seguente diagnosi di ingresso: “ernia espulsa intraforaminale sx. L4-
L5”;
-in data 19.03.2011, veniva sottoposto ad intervento chirurgico dall'equipe medica di sala operatoria diretta dal CP_2
-nei giorni successivi, il deducente iniziava la deambulazione con l'ausilio di un appoggio, lamentando ancora la lombosciatalgia sinistra e un deficit tibiale anteriore sinistro;
-veniva dimesso in data 22.03.2011 con la seguente diagnosi: “ernia discale L4-L5 foraminale a sinistra e deficit tibiale anteriore a sinistra;
-lamentava algie e una grave zoppia, non presente prima dell'intervento;
in occasione della visita di controllo del 6 aprile 2011, rassicurava CP_5
l'attore della buona riuscita dell'intervento e del futuro graduale miglioramento delle sue condizioni, che avrebbe portato alla scomparsa della sintomatologia;
-in data 28.02.2012, il referto dell'esame di elettromiografia, eseguito presso l'Ospedale SS. Annunziata, attestava la presenza di una radicolopatia L5 con segni di denervazione sia acuta che cronica;
-l'aggravarsi della sintomatologia dolorosa di lombalgia e l'aggravarsi della zoppia costringevano l'attore a ricorrere al parere del Dott. esperto e Persona_1
specialista in medicina legale.
Ha quindi dedotto che:
-la lombalgia sofferta prima dell'intervento persiste aggravata anche dopo il trattamento chirurgico;
-la funzionalità del piede sinistro si è gradualmente ridotta, fino a costringere l'attore a deambulare assistito da un appoggio e a trascinare il piede sinistro;
-l'intervento chirurgico non è stato eseguito correttamente e ha aggravato il quadro clinico dell'istante;
3 -non vi era necessità di ricorrere al trattamento chirurgico e l'indicazione del CP_2
in tal senso è stata errata;
-l'operazione doveva essere effettuata soltanto in caso di fallimento della terapia farmacologica;
-a parere del dott. : “secondo le linee guida del Ministero della Salute la Per_1
sintomatologia determinata dall'ernia può risolversi spontaneamente con i trattamenti conservativi…” e “errata fu la scelta di sottoporre il paziente ad intervento, prima di aver adottato tutti i presidi terapeutici farmacologici nonché di aver valutato il reale grado di sofferenza radicolare documentato clinicamente mediante un esame EMGrafico”;
-rispetto all'esecuzione non corretta dell'intervento il C.t.p. ha osservato Per_1
che: “qualche ora dopo il trattamento chirurgico fu segnalata la persistenza della lombosciatalgia sx, a conferma della persistente compressione evidente anche dalla successiva indagine di RNM effettuata nel febbraio 2012 dove nella sede della discectomia, a carico del recesso epidurale antero-laterale sinistro, fu evidenziato un tessuto molle patologico, di significato cicatriziale”;
-nella sua relazione, il Ctp ha quantificato i danni subiti dall'attore nella misura del
30-35% come postumi permanenti e incidenza sulla capacità lavorativa per €
130.000,00, oltre un ITT di gg.10 per € 3.000,00 ed una ITP di gg.120 per €
17.000,00;
-ha anche individuato un danno economico per spese future, oltre al danno esistenziale conseguente alla compromissione della vita di relazione, per € 50.000,00, oltre il danno morale per altri € 50.000,00, nonché i costi sopportati per l'intervento
(per € 7.337,00) e per la terapia riabilitativa (€ 663,00);
-la struttura sanitaria e il dott. sono responsabili a diverso titolo dei danni CP_2
patiti dal deducente, rispettivamente la prima sulla base del contratto atipico di
“spedalità”, il secondo sulla base del rapporto contrattuale intercorso tra lo stesso e l'istante, nonché in forza del cosiddetto contatto sociale che si instaura tra medico e paziente in ospedale e che determina la presa in carico da parte del sanitario.
4 Ha quindi concluso per la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, così come individuati nell'atto introduttivo del giudizio, per un importo pari a € 260.000,00, nonché al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa.
Il convenuto ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della Controparte_2
domanda per il mancato esperimento preventivo del procedimento di mediazione obbligatoria prescritto dall'art. 5, comma 1bis, del D.lgs. 4 marzo 2018 n.28, ai fini della proposizione dell'azione di risarcimento in materia di danno derivante da responsabilità medica.
Ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato dal esponendo che: Parte_1
-al di fuori dei casi in cui il paziente sia legato al professionista da un rapporto contrattuale, il criterio attributivo della responsabilità civile al medico va individuato in quello della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., con tutto ciò che ne consegue sia in tema di riparto dell'onere della prova, sia di termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
-se oltre al medico è convenuta dall'attore anche la struttura sanitaria presso quale il primo opera, la disciplina delle responsabilità andrà distinta (quella ex art. 2043 c.c. per il medico e quella ex art. 1218 c.c. per la struttura), con conseguente diverso atteggiarsi dell'onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento;
Contr
-l'attore era legato da un rapporto contrattuale con la sola
-l'intervento chirurgico è stato eseguito il 19.03.2011, mentre l'atto di citazione nel presente giudizio è stato notificato il 03.02.2017;
-il lasso di tempo intercorrente tra l'intervento chirurgico e la notificazione dell'atto introduttivo non è stato interessato da alcun atto interruttivo della prescrizione.
Ha poi contestato nel merito la fondatezza della domanda, deducendo che:
-il nesso eziologico tra l'intervento chirurgico e il danno lamentato dal è Parte_1
inesistente;
5 -l'attore non ha allegato profili concreti di colpa medica posti quale fondamento della azione risarcitoria proposta, sebbene ne avesse l'onere;
-il al momento del ricovero era affetto da intensa lombosciatalgia sx e Parte_1
deficit dello SPE;
-era allettato per incapacità deambulatoria conseguente ad intensissima sciatalgia sx e assumeva farmaci senza alcun beneficio;
-il deducente era costretto a visitare il presso il suo domicilio e lo Parte_1
informava in modo esaustivo sulla procedura chirurgica cui ricorrere e sui rischi ad essa strettamente correlati, non garantendogli la risoluzione totale dei sintomi lamentati e dei deficit obiettivati;
-l'operazione chirurgica era necessaria e permetteva al paziente di tornare a camminare autonomamente;
-il consenso informato veniva sottoscritto anche dalla moglie del ON;
-l'intervento chirurgico veniva eseguito aggredendo lo spazio intersomatico francamente patologico, evidenziato alla RMN preoperatoria e congruente con la patologia obiettivata preoperatoriamente;
-il decorso post-operatorio era caratterizzato dalla risoluzione della sintomatologia algica con avvio alla deambulazione con appoggio;
-il effettuava una sola visita di controllo dopo il trattamento chirurgico, Parte_1
disertando tutte le altre;
-il peggioramento delle patologie croniche da cui era affetto sono state cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare probabilmente i danni lamentati e nulla hanno a che vedere con la lombalgia per la quale veniva ricoverato;
-il quantum debeatur determinato dall'attore è spropositato e non risulta con chiarezza la tipologia dei danni che vengono imputati al convenuto.
Ha quindi concluso:
-in via pregiudiziale, per la dichiarazione di improcedibilità della domanda attorea;
-in via preliminare, per la dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto azionato;
6 -in via principale, per il rigetto della domanda attorea;
Contr
-in subordine, per la condanna della a tenere indenne e manlevare il convenuto da ogni onere eventualmente derivante a suo carico dal giudizio, comprese le spese di difesa;
-in via ulteriormente subordinata, per la condanna della Controparte_3
a garantire e tenere indenne il convenuto da ogni genere di onere
[...]
eventualmente derivante dal presente giudizio, comprese spese e compensi di difesa;
-in ogni caso, per la condanna dell'attore alla rifusione di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La convenuta ha preliminarmente eccepito la propria Controparte_4
carenza di legittimazione passiva. Ha dedotto la propria estraneità ai fatti rappresentati da parte attrice, evidenziando che il ha intrattenuto rapporti Parte_1
esclusivamente con il dott. dal quale è stato visitato privatamente e operato CP_2
in regime di intra-moenia.
Evidenziando i riflessi sul riparto dell'onere probatorio dell'applicazione alla domanda attorea dei principi che governano la disciplina dettata in materia di responsabilità medica, affermati dalla L. 189/2012, così come interpretati dalla giurisprudenza più recente, ha inoltre esposto che:
-l convenuta ha adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti Controparte_4
in modo puntuale, diligente e preciso;
-tutta l'attività medica espletata è stata eseguita a perfetta regola d'arte;
-l'ernia espulsa da cui era affetto il doveva essere asportata, stante Parte_1
l'assenza di soluzioni alternative, e l'unico trattamento valido per l'asportazione è rappresentato dall'intervento chirurgico di microdiscectomia L4-L5 sinistra;
-l'operazione chirurgica cui è stato sottoposto il è stata eseguita Parte_1
correttamente e non ha presentato alcuna complicanza;
-la risonanza magnetica eseguita a distanza di un anno dal trattamento attestava l'avvenuta asportazione dell'ernia espulsa;
7 -in occasione della RM del 21.02.2012 veniva evidenziato che “l'ernia del disco, visibile nell'esame precedente preoperatorio esibito in visione del 15/03/2011, appare del tutto asportata. Nella sede della discectomia, a carico del recesso epidurale antero-laterale di sn si evidenzia un tessuto molle patologico, di significato cicatriziale, visibilmente impregnato dopo m.d.c…”.
-la sintomatologia dolorosa lamentata dal è una complicanza non Parte_1
prevedibile, in ipotesi riconducibile all'esubero di tessuto cicatriziale, che causerebbe la compressione delle radici nervose con conseguente corredo sintomatologico sovrapponibile a quello pre-intervento;
-la grave patologia neurologia sofferta dal paziente avrebbe in ogni caso comportato dei danni permanenti di rilevante entità;
-l'intervento è da considerarsi di elezione e non di urgenza;
-l'operazione è stata preceduta dalla raccolta del consenso informato da parte dell'equipe chirurgica, che rendeva edotto l'attore di tutti i rischi e benefici connessi all'intervento;
-le pretese risarcitorie del si appalesano eccessive rispetto al pregiudizio Parte_1
realmente patito;
-la quantificazione del danno biologico nella misura del 30-35% è eccessiva rispetto al quadro clinico-sintomatico riferito in citazione dal Parte_1
-in ogni caso, non sarebbe risarcibile quella parte di danno che sarebbe comunque residuata in considerazione della patologia da cui era affetto l'attore;
-la richiesta attorea di separato risarcimento a titolo di danno morale ed esistenziale è inammissibile, in quanto costituisce una duplicazione risarcitoria.
Ha quindi concluso:
-in via preliminare e in rito, per la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva della deducente convenuta;
-in via principale, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite;
-in via subordinata, per una statuizione di condanna limitata alla sola quota di danno eventualmente ritenuta in rapporto di causalità con la condotta colpevole della
8 , quantificata secondo i parametri e le tabelle di cui agli artt. 138 e Controparte_4
139 del codice delle assicurazioni, così come previsto dall'art.3 della L. 189/2012, con compensazione tra le parti di spese e competenze di lite.
La si è costituita in giudizio quale terza chiamata in Controparte_3
causa dal dott. in virtù di adesione dello stesso, al tempo dei fatti oggetto del CP_2
presente giudizio, alla “Estensione Colpa Grave” della polizza per la responsabilità civile per terzi e dipendenti, RCT/O, sottoscritta dalla . La società CP_1
assicuratrice si è associata alle difese svolte dal proprio assicurato e dalla , CP_6
sia in ordine all'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sia in ordine alle contestazioni relative all'infondatezza della domanda.
Ha ulteriormente evidenziato che:
-gli esami cui veniva sottoposto il dopo l'episodio traumatico Parte_1
evidenziavano un grave quadro neurologico di abolizione del riflesso Achilleo a sinistra, ipovalidità del riflesso rotuleo sinistro e deficit dello SPE a sinistra;
-in base alle comuni linee guida in ambito neurochirurgico, in presenza di deficit neurologici di tale entità vi è la chiara indicazione all'intervento di decompressione chirurgica della radice mediante erniectomia, in quanto sussiste una chiara differenza tra sintomatologia dolorosa, che può prevedere una condotta attendistica e terapeutica, ed un deficit neurologico che invece prevede la procedura chirurgica;
-la scelta di intervenire chirurgicamente era corretta e l'intervento veniva correttamente eseguito;
-nella visita del 06.04.2011 veniva evidenziata la ricomparsa del riflesso achilleo, pur persistendo il deficit dello SPE a sinistra;
-tale deficit, dimostrato anche dall'esame EMG del 28.02.12, è espressione della grave compressione esercitata in acuto dall'ernia espulsa sulle radici L4- L5.
Ha inoltre precisato che la domanda di manleva esercitata dal convenuto assicurato nei confronti della deducente può trovare accoglimento soltanto nel caso in cui venga accertata una responsabilità per colpa grave in capo al dott. CP_2
Ha quindi concluso nei seguenti termini:
9 -in via preliminare, per la dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto azionato;
-in via principale, per il rigetto della domanda attorea;
-in via subordinata, per la dichiarazione di assenza di responsabilità nell'operato del dott. con consequenziale pronuncia sulla domanda di manleva rivolta nei CP_2
confronti della deducente.
*** *** ***
La legittimazione passiva.
La responsabilità.
L'onere della prova.
La domanda attorea riguarda fatti anteriori all'entrata in vigore della Legge n. 24 del 2017 cd. "Gelli-Bianco".
A decorrere dal 1999 (Cass. n. 589/1999), la giurisprudenza aveva qualificato come di natura contrattuale la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, facendo leva sulla teorica del cd. contatto sociale.
In seguito all'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012, di conversione con modificazioni D.L. n. 158 del 2012 (Legge Balduzzi), stante il dettato dell'art. 3, comma 1, della medesima legge, secondo cui "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve;
in tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.", alcuni interpreti avevano ricondotto la colpa medica alla responsabilità aquilana ex art. 2043 c.c.
Secondo la lettura data dalla Suprema Corte, invece, l'art. 3, comma 1 della Legge
Balduzzi non ha specificato la natura della responsabilità medica, ma si è limitato a stabilire che, se il medico evita la condanna penale quando sia in colpa lieve, per lui "resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c." e l'obbligo di cui all'art. 2043
c.c. non è che l'obbligo di risarcire il danno (Cass. civ. n. 8940/2014).
*** ** ***
10 Per i danni allegati da un paziente a seguito di intervento chirurgico, la responsabilità può riguardare sia la struttura sanitaria, sia il medico per effetto del c.d. contatto sociale;
il paziente è gravato dal solo onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di dedurre l'inadempimento dello stesso, mentre incombe sul medico e sulla struttura sanitaria l'onere di provare che non vi è stato inadempimento, o che lo stesso non è dipeso da fatti a loro imputabili, ovvero, che non sia stato la causa del danno.
La Suprema Corte ha statuito che in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass., sezioni unite, 11 gennaio
2008, n.577).
La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, ricondotto la responsabilità della struttura sanitaria al paradigma della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n.
3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316).
A sua volta, anche l'obbligazione del medico (dipendente dalla struttura sanitaria) nei confronti del paziente, ancorchè non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale (cfr. Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass. 29.9.2004, n.
19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006).
Per diverso tempo tale legame contrattuale è stato interpretato e disciplinato sulla base dell'applicazione analogica al rapporto paziente-struttura delle norme in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale vigenti nel rapporto medico-paziente, con il conseguente e riduttivo appiattimento della responsabilità della struttura su
11 quella del medico. Da ciò derivava che il presupposto per l'affermazione della responsabilità contrattuale della struttura fosse l'accertamento di un comportamento colposo del medico operante presso la stessa.
Successivamente, il suddetto rapporto è stato riconsiderato in termini autonomi dal rapporto paziente-medico e riqualificato come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c..
Da ciò consegue l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori e trovano invece la loro fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. Questo percorso interpretativo, anticipato dalla giurisprudenza di merito, ha trovato conferma in una sentenza delle Sezioni Unite (1.7.2002, n. 9556), seguita poi da altre delle sezioni semplici (Cass. n. 571 del 2005; Cass. n. 1698 del
2006).
I Giudici di legittimità si sono espressi in favore di una lettura del rapporto tra paziente e struttura tesa a valorizzare la complessità e l'atipicità del legame che si instaura e che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico,
l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.
Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), l'ipotesi di responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c.; per le obbligazioni mediche che essa svolge tramite i propri ausiliari, l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente
12 nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c..
Questa ricostruzione del rapporto struttura - paziente è stata confermata dalle Sezioni
Unite, nella citata decisione.
Ciò comporta che si può avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato non solo per il fatto del personale medico dipendente, ma anche del personale ausiliario, nonchè della struttura stessa (per insufficiente o inidonea organizzazione).
Dalla ricostruzione in termini autonomi del rapporto struttura-paziente rispetto al rapporto paziente-medico, discendono importanti conseguenze sul piano della affermazione di responsabilità e sul piano della ripartizione e del contenuto degli oneri probatori.
Infatti, sul piano della responsabilità, ove si ritenga sussistente un contratto di spedalità tra struttura sanitaria e paziente, la responsabilità della struttura prescinde dalla responsabilità o dall'eventuale mancanza di responsabilità del medico in ordine all'esito infausto di un intervento o al sorgere di un danno.
Non assume, in particolare, più rilevanza, ai fini della individuazione della natura della responsabilità della struttura sanitaria, se il paziente si sia rivolto direttamente ad una struttura sanitaria del SSN, o convenzionata, oppure ad una struttura privata o se, invece, si sia rivolto ad un medico di fiducia che ha effettuato l'intervento presso una struttura privata. In tutti i casi è ipotizzabile la responsabilità contrattuale dell'Ente.
Inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente, il problema del riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato
13 in termini generali dalle Sezioni Unite con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento, nel rispetto della diligenza dovuta.
Il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in materia di responsabilità contrattuale è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza che rilevi la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato.
Peraltro, l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Conseguentemente, l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento qualsiasi, ma deve riguardare un inadempimento qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno;
per contro, competerà al debitore dimostrare - al
14 fine di superare la presunzione di responsabilità prevista dall'art.1218 c.c. - o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno.
Ciò, nel rispetto dei principi in ordine alla distribuzione dell'onere della prova, anche secondo la regola della "vicinanza alla prova", cioè della effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla.
Quindi, ove l'istante deduca di aver subito un danno in ragione di una prestazione medico-chirurgica, a prescindere dal fatto che convenga in giudizio il singolo professionista o la struttura all'interno della quale ha subito il trattamento, si è in presenza di un'ipotesi di responsabilità contrattuale, essendosi costituito un rapporto negoziale basato quanto meno sul "contatto sociale"; il chirurgo (da parte sua) nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia ex art. 1176, comma 1, c.c., ma quella specifica del debitore qualificato, come prescritto dall'art. 1176, comma 2, c.c. la quale, comporta, il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica.
Nei giudizi risarcitori si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla impossibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Al riguardo, i Giudici di legittimità (cfr. Cass.civ. Sez.III 11.11.2019 n.28991) hanno affermato che “la violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia. Si riespande
15 così, anche sul piano funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva sopra delineata. Persiste, nonostante l'inadempienza, la questione pratica del nesso eziologico fra il danno evento (lesione dell'interesse primario) e la condotta materiale suscettibile di qualificazione in termini di inadempimento. Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione, e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perchè la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perchè si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione.
Una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale
(art. 1218). Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta vuol dire che
16 l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia è si eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis
è nella specie mancato per causa non imputabile al medico. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore. E' bene rammentare che tali principi si collocano nell'ambito delle regole sull'onere della prova, le quali assumono rilievo solo nel caso di causa rimasta ignota. Si tratta quindi della regola residuale di giudizio grazie alla quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento, anche in via presuntiva, della sussistenza o insussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione rispettivamente dei relativi fatti costitutivi o di quelli modificativi o estintivi (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126).
Da qui, discende l'infondatezza delle eccezioni delle parti convenute in punto di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione.
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Il merito.
L'Ing nel descrivere il fatto costitutivo della sua pretesa Parte_1
risarcitoria, ha dedotto che:
1) l'intervento chirurgico del 18 marzo 2011 è stato eseguito dal Dott. CP_2
con diagnosi d'ingresso “ernia espulsa intraforaminale sx. L4-L5”;
2) la diagnosi di dimissioni è stata “ernia discale L4-L5 foraminale a sx-deficit tibiale anteriore a sx;
3) durante la visita di controllo del 6 aprile 2011, il lo rassicurava in CP_2
ordine alla progressiva scomparsa dei sintomi lamentati dati da algie e grave zoppia (quest'ultima, non presente prima dell'intervento);
17 4) in data 28 febbraio 2012, il referto EMG (eseguita presso l'Ospedale SS
Annunziata) attestava la radicolopatia L5 con segni di denervazione sia acuta sia cronica.
L'attore, sulla scorta di tali allegazioni e di una perizia di parte, ha ascritto al neurochirurgo ed alla struttura sanitaria la responsabilità per malpractice medico-chirurgica sostenendo che: -l'intervento non doveva essere eseguito senza previa terapia farmacologica, onde valutare gli effetti dei farmaci sulla patologia e sui sintomi;
-l'intervento, secondo le modalità di esecuzione, ha implicato postumi invalidanti.
Le parti convenute hanno contestato le asserzioni attoree ed hanno rimarcato che:
-gli esami cui veniva sottoposto il dopo l'episodio traumatico Parte_1
evidenziavano un grave quadro neurologico di abolizione del riflesso Achilleo a sinistra, ipovalidità del riflesso rotuleo sinistro e deficit dello SPE a sinistra;
-in base alle comuni linee guida in ambito neurochirurgico, in presenza di deficit neurologici di tale entità vi è la chiara indicazione all'intervento di decompressione chirurgica della radice mediante erniectomia, in quanto sussiste una chiara differenza tra sintomatologia dolorosa, che può prevedere una condotta attendistica e terapeutica, ed un deficit neurologico che invece prevede la procedura chirurgica;
-la scelta di intervenire chirurgicamente era corretta e l'intervento veniva correttamente eseguito;
-nella visita del 06.04.2011 veniva evidenziata la ricomparsa del riflesso achilleo, pur persistendo il deficit dello SPE a sinistra;
-tale deficit, dimostrato anche dall'esame EMG del 28.02.12, è espressione della grave compressione esercitata in acuto dall'ernia espulsa sulle radici L4- L5;
-il al momento del ricovero era affetto da intensa lombosciatalgia sx e Parte_1
deficit dello SPE;
18 -era allettato per incapacità deambulatoria conseguente ad intensissima sciatalgia sx e assumeva farmaci senza alcun beneficio;
-il era costretto a visitare il presso il suo domicilio e lo informava CP_2 Parte_1
in modo esaustivo sulla procedura chirurgica cui ricorrere e sui rischi ad essa strettamente correlati, non garantendogli la risoluzione totale dei sintomi lamentati e dei deficit obiettivati;
-l'operazione chirurgica era necessaria e permetteva al paziente di tornare a camminare autonomamente;
-il consenso informato veniva sottoscritto anche dalla moglie del ON;
-l'intervento chirurgico veniva eseguito aggredendo lo spazio intersomatico patologico, evidenziato alla RMN preoperatoria e congruente con la patologia obiettivata preoperatoriamente;
-il decorso post-operatorio era caratterizzato dalla risoluzione della sintomatologia algica con avvio alla deambulazione con appoggio;
-il effettuava una sola visita di controllo dopo il trattamento chirurgico, Parte_1
disertando tutte le altre;
-il peggioramento delle patologie croniche da cui era affetto sono state cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare probabilmente i danni lamentati e nulla hanno a che vedere con la lombalgia per la quale veniva ricoverato.
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I Consulenti tecnici d'ufficio (Medico Legale Dott. e Neurochirurgo Persona_2
P.Proto), dopo aver studiato il caso clinico, hanno affermato che:
-a causa del dolore insopportabile, il paziente veniva visitato in due occasioni al proprio domicilio dal Dott. CP_2
-nella seconda visita a domicilio, dopo valutazione della RMN, veniva posta indicazione di trattamento chirurgico;
-al momento del ricovero, il paziente presentava un deficit dello SPE a sinistra;
-la sintomatologia, risultante dalla cartella clinica, giustificava il trattamento chirurgico;
19 -seguendo le linee guida di riferimento, la comparsa di deficit motorio ingravescente in un paziente con diagnosi accertata di ernia del disco lombare richiede di prendere in considerazione l'intervento chirurgico;
-è condivisibile la scelta di proporre il trattamento chirurgico al paziente con deficit della motilità del piede, con una sintomatologia importante (dolore) tanto da richiedere in una settimana il ricorso al Pronto Soccorso e la valutazione specialistica domiciliare per due volte;
-dinanzi ad un paziente con deficit radicolare ingravescente è vantaggioso non tergiversare e proporre il trattamento chirurgico.
I Ctu hanno spiegato i profili anatomici, funzionali, patologici del distretto anatomico d'interesse (cfr. relazione pagg.15-16) ed hanno evidenziato che:
-l'ernia discale lombare in L4-L5, insorta in maniera acuta, determinando la compressione alla radice di L4, ha provocato un deficit dello SPE e del tibiale anteriore, come risultante dagli atti clinici;
-il paziente, prima dell'intervento, era allettato con arto inferiore sinistro flesso (…)
P.S. ob Lasegue +++ sx >dx (…) Achilleo e medioplantare anevocabili a sx (…) deambulazione impossibile;
-l'intervento chirurgico era necessario per il deficit della dorsi-flessione del piede, che poteva essere emendato solo chirurgicamente in tempi brevi, nonché per la presenza di dolore intenso;
-la condotta del chirurgo è stata ineccepibile;
-il mancato recupero del deficit del nervo sciatico popliteo di sinistra può essere direttamente correlato alla condizione preoperatoria;
-in un'ernia intraforaminale a L4-L5, come quella del si ha una maggiore Parte_1
frequenza del deficit dello SPE per la particolare conformazione anatomica del forame che, a volte, già di per sé stenotico, insieme al materiale erniario, determina un danno compressivo sul nervo non più emendabile nonostante la successiva decompressione chirurgica.
20 I Consulenti hanno concluso nel senso che “la paresi dello sciatico popliteo esterno, già presente prima dell'intervento, non è riconducibile a responsabilità medica”.
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La Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. VI, 07/10/2021, n.27245) ha statuito che "il giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass., 22 febbraio 2006, n.
3881; Cass. 30.06.2015 n. 13352; Cass. 24.04.2015 n. 8405); in tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519)".
Nel caso in esame, la riferita valutazione peritale – compiuta dai Ctu nominati prima della rimessione della causa sul ruolo da parte del Giudice già designato per la trattazione – appare meritevole di condivisione avendo spiegato i Consulenti che:
-l'Ing. visitato per due volte (nella stessa settimana) presso il suo Parte_1 domicilio dal Dott. era allettato, non aveva assolutamente la possibilità di CP_2 deambulare, presentava sintomi (risultanti anche dalle specifiche manovre specialistiche) che delineavano un quadro patologico ingravescente per il quale occorreva intervenire chirurgicamente;
-l'intervento chirurgico, eseguito correttamente, era necessario;
-la terapia farmacologica già somministrata al paziente non era sufficiente a superare il quadro patologico;
-il deficit dello SPE e la radicolopatia risultante dall'esame del febbraio 2012 non sono stati causati dall'intervento chirurgico;
-il paziente presentava (già) la paresi dello sciatico popliteo esterno e (va ribadito) era impossibilitato alla deambulazione;
-la scelta dell'intervento di microdiscectomia è avvenuta sulla scorta di un consenso informato e consapevole del paziente, riguardante anche i rischi dell'intervento.
21 Quindi, non può configurarsi un profilo di responsabilità per mancanza di una condotta colposa e per mancanza del nesso di causalità.
Sul punto, deve dirsi che “la prova liberatoria compete ai convenuti per responsabilità professionale medica soltanto se il danneggiato abbia provato:
l'esistenza del rapporto contrattuale, l'evento dannoso (persistenza o aggravamento della patologia preesistente;
insorgenza di una nuova patologia prima assente); la relazione eziologica tra la condotta (commissiva od omissiva) tenuta dai sanitari nella esecuzione della prestazione e l'evento dannoso;
il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso viene, dunque, a costituire onere della prova a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua dei criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque idonei a fondare l'accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p.c.,in quanto
se la verifica avrà avuto esito positivo, insorgerà allora l'onere della prova del medico convenuto, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole od a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno alla esistenza di una causa determinante estranea alla sfera di controllo del medico” (Cass. n.4928-2018).
In conclusione, le evidenze processuali, escludendo la “colpa medica”, non consentono di accogliere l'istanza risarcitoria proposta dall'attore sia per i dedotti postumi invalidanti, sia per i profili di non risolutività dell'intervento, sia ancora per la perdita di chance.
A ciò deve aggiungersi che le stesse evidenze processuali hanno smentito la posizione del perito di parte dell'attore poiché:
1) la somministrazione di farmaci, come unica terapia, non sarebbe stata adeguata al caso clinico;
2) il paziente, prima delle due visite domiciliari da parte del si era CP_2
rivolto ai sanitari dell'Ospedale di Manduria ed aveva dichiarato l'inefficacia della terapia farmacologica già in uso (peraltro, dal referto si evince che i medici del Pronto Soccorso avevano prescritto farmaci notoriamente “non leggeri” senza che vi sia stato un miglioramento delle condizioni cliniche);
3) il paziente presentava sintomi gravi ed ingravescenti e, prima che il CP_2
indicasse la terapia chirurgica, era allettato e non era in condizioni di
22 camminare (nei giorni successivi rispetto all'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Manduria e, quindi, rispetto alla terapia farmacologica);
4) la radicolopatia risultante da EMG del 28 febbraio 2012 non è derivata eziologicamente dall'intervento chirurgico, come spiegato dai Ctu.
Probabilmente, la pregressa paresi dello SPE e l'ernia discale intraforaminale sinistra (L4-L5) senza trattamento chirurgico avrebbero potuto determinare limitazioni funzionali ben più gravi per il paziente, permanendo nel tempo la compressione sul nervo sciatico.
Le peculiarità della vicenda umana e clinica inducono il Tribunale a compensare equamente ed integralmente tra le parti le spese processuali, comprese quelle di Ctu, da ripartire in parti uguali tra l'attore, il convenuto la convenuta (1/3 a carico di ciascuna parte). CP_2 CP_1
pqm
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.759-2017, tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta la domanda;
-dispone la integrale compensazione delle spese processuali;
-dispone che le spese di Ctu siano ripartite in parti uguali tra l'attore, il convenuto la convenuta (1/3 a carico di ciascuna parte). CP_2 CP_1
Così deciso il 17 febbraio 2025.
Il giudice annagrazia lenti
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