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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 19259/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a Como il 30/08/1971 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andrea Di Pietrantonio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maruska Bassi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 23/10/1999 in Bene LA (CO)
(anno 1999 atto n. 2 reg. parte 1 serie)
In comunione dei beni. con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadinanza italiana Persona_1
, nato a [...] il [...], cittadinanza italiana Parte_3
, nato a [...] il [...], cittadinanza italiana Controparte_1
FATTO
Con ricorso ex art 473 bis 12 e 473 bis 47 c.p.c., depositato in data 27.05.2024, il signor Pt_1 chiedeva la pronuncia della separazione personale senza condizioni dalla signora
[...] [...]
. Si costituiva in giudizio la signora , aderendo alla richiesta di separazione Pt_2 Parte_2 senza condizioni promossa dal signor Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Bene LA (CO) il 23/10/1999.
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bene LA (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a Como il 30/08/1971 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andrea Di Pietrantonio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maruska Bassi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 23/10/1999 in Bene LA (CO)
(anno 1999 atto n. 2 reg. parte 1 serie)
In comunione dei beni. con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadinanza italiana Persona_1
, nato a [...] il [...], cittadinanza italiana Parte_3
, nato a [...] il [...], cittadinanza italiana Controparte_1
FATTO
Con ricorso ex art 473 bis 12 e 473 bis 47 c.p.c., depositato in data 27.05.2024, il signor Pt_1 chiedeva la pronuncia della separazione personale senza condizioni dalla signora
[...] [...]
. Si costituiva in giudizio la signora , aderendo alla richiesta di separazione Pt_2 Parte_2 senza condizioni promossa dal signor Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Bene LA (CO) il 23/10/1999.
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bene LA (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG