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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/11/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 646/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 646/2013, promossa da:
, C.F. , in proprio, e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , , C.F. , e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_1
, C.F. , quali di eredi di , C.F.
[...] C.F._1 Persona_1
, elettivamente domiciliati in San Filippo del Mela (ME), Via Pio La Torre n. C.F._4
11, presso lo studio dell'Avv. Maria Concetta Santamaria, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponenti
Contro
, C.F. , elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore (ME), CP_1 C.F._5 via Maceo n. 254, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Mandanici, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opposto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , proponevano Persona_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 73/2013, con il quale l'intestato Tribunale ingiungeva agli stessi il pagamento della somma di € 20.799,46, oltre interessi e spese della procedura monitoria liquidate, in favore di , a titolo di compensi professionali per la progettazione e successiva Parte_4 direzione lavori di un immobile per civile abitazione sito in Furnari, via S. Maria.
Gli opponenti premettevano in fatto di avere affidato all'ingegnere la progettazione e la Parte_4 direzione lavori per la costruzione di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra e sottostante seminterrato, sito in Furnari, località Tonnarella, via S. Maria individuato in catasto fg. 4 part. 46 e 476.
Specificavano che la realizzazione del piano seminterrato, con posa delle fondazioni a 2,10 ml al di pagina 1 di 23 R.G. n. 646/2013 sotto del piano di campagna, coincidente col piano stradale, richiedeva scavi che si sarebbero spinti al di sotto delle fondazioni dei fabbricati confinanti col fondo attoreo, necessitando, sulla base delle indicazioni fornite dal progettista e D.L. ing. , della realizzazione di palificazione di Parte_4 contenimento da eseguirsi a confine con i fabbricati contigui. Non essendo tale palificazione ricompresa nella concessione edilizia assentita n. 6/2006 rilasciata dal Comune di Furnari, e sulla base della quale erano già stati avviati i lavori, il progettista e D.L., odierno opposto, presentava dunque un progetto di variante, anch'esso successivamente assentito.
Deducevano inoltre: che nel maggio del 2010 i terzi , proprietari dell'immobile Parte_5 confinante con quello degli opponenti nel versante sud, presentavano ricorso cautelare d'urgenza innanzi all'intestato Tribunale, nel quale denunciavano di avere subito nell'anno 2007 danni per €
18.500,00 al proprio fabbricato, nella parte confinante col lotto di proprietà dei , in occasione Pt_2 dei lavori di scavo per la costruzione dell'immobile per cui è causa;
che nel corso del giudizio dai terzi instaurato, iscritto al n. 797/2010 R.G., che si svolgeva nel contraddittorio con l'ing. , ivi citato Pt_4 in manleva dagli odierni opponenti, veniva espletata TU la quale evidenziava che le opere realizzate per conto degli odierni opponenti, non risultavano conformi agli elaborati progettuali e che l'esecuzione dei lavori in difformità dal progetto (pali di diametro inferiore rispetto al progetto presentato al genio civile, posti a distanza superiore a quella prevista e cordolo ad altezza inferiore) risultava “compatibile col cedimento differenziato dell'intera parete in blocco del fabbricato” di proprietà ; che il giudizio si concludeva con ordinanza di rigetto per inammissibilità Parte_5 dell'azione cautelare proposta;
tuttavia, in ragione delle risultanze della TU ivi depositata, gli opponenti, avendo appreso della sussistenza di difformità esecutive, invitavano l'opposto, a predisporre gli atti necessari alla regolarizzazione dell'immobile risultato non conforme al progetto, con nota del
16.10.2012, non riscontrata dall'ing. . Pt_4
Col primo e secondo motivo di opposizione, i coniugi deducevano la non dovutezza Parte_6 dei compensi professionali rivendicati dall'ing. , inadempiente nell'espletamento dell'incarico di Pt_4 direttore dei lavori del progetto edificatorio, per omessa vigilanza sull'esatta realizzazione dell'opera, risultata non conforme alle prescrizioni tecniche previste in fase di progettazione ed assentite dalle competenti autorità amministrative (Comune di Furnari e Genio civile), nonché per mancata ultimazione di tutte le prestazioni tecniche riconnesse all'incarico, non avendo lo stesso redatto la
“Relazione a struttura ultimata”, ossia di atto di competenza del D.L. e costituente condizione per il collaudo statico del rustico.
Con terzo motivo lamentavano invece l'erroneità della parcella corredata del parere di conformità da parte dell'Ordine professionale di appartenenza, posta a base del decreto ingiuntivo opposto sotto pagina 2 di 23 R.G. n. 646/2013 molteplici profili. Evidenziavano che le somme ingiunte non corrispondevano al dovuto, in quanto calcolate sull'importo complessivo dei lavori riportato in parcella (oltre € 200.000,00), superiore al reale importo relativo alla Direzione Lavori, pari ad € 85.957,80. Adducevano inoltre la non dovutezza delle voci di costo per “particolari costruttivi e decorativi, preventivo sommario e progetto esecutivo”
(prime due voci di costo di cui alla lettera B pag. 1 della parcella), in quanto afferenti a lavorazioni e ad attività progettuale non realizzate, in quanto in realtà sarebbe stato eseguito il solo progetto di massima e non i progetti definitivo ed esecutivo;
nonché l'illegittimità delle somme richieste a titolo di variante, pari ad € 8.260,18 (voci 1c ed 1g del riepilogo a pag. 3 della parcella), asseritamente dovuta ad un errore di progettazione esclusivamente imputabile all'opposto, che non aveva incluso la realizzazione delle paratie nel progetto originario.
In virtù del dedotto inadempimento proponevano, inoltre, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza della negligente condotta tenuta dal D.L.. Davano atto che l'immobile edificando, ancora allo stato di rustico, risultava incommerciabile a causa delle difformità urbanistiche riscontrate e formulavano pertanto domanda riconvenzionale di condanna dell'opposto, responsabile in via contrattuale ex art. 1218 c.c., della refusione di tutte le spese necessarie per provvedere alla eliminazione dei vizi e delle difformità, ivi compresi i compensi del nuovo tecnico e quant'altro risultasse necessario alla regolarizzazione dell'immobile, nonchè del risarcimento del danno conseguente al ritardo nella ultimazione dei lavori, a far data dalla scoperta delle difformità (2010) e fino regolarizzazione del fabbricato.
Sempre in via riconvenzionale, stante il riscontrato nesso eziologico tra le difformità esecutive ed il progetto assentito del fabbricato ed i danni riportati dal fabbricato dei terzi Parte_6
, alla luce delle risultanze della c.t.u. depositata nel giudizio n. 797/2010 R.G., si Parte_5 riservavano di proporre in questa sede, istanza di condanna dell'opposto, a titolo di responsabilità extracontrattuale, alla refusione di quanto gli opponenti si vedessero costretti a risarcire nei confronti dei terzi per la negligente prestazione professionale resa dall'opposto. Parte_5
Formulavano, infine, istanza di risarcimento danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto che l'opposto aveva agito in via monitoria per la riscossione coattiva del credito, successivamente al deposito della c.t.u. nel giudizio n. 797/2010 R.G, nella consapevolezza dell'accertamento della propria negligenza, per difformità tra il progetto ed il rustico realizzato.
Chiedevano pertanto, accertata la responsabilità professionale dell'opposto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 73/2013 e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con condanna dell'opposto al pagamento del risarcimento di natura sia contrattuale che extracontrattuale, oltre condanna per lite pagina 3 di 23 R.G. n. 646/2013 temeraria, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 01.10.2013, chiedeva in via Parte_4 preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, non risultando l'opposizione fondata su prove di pronta soluzione, nonché il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
Adduceva l'insussistenza di alcun danno in capo agli opponenti, donde l'assenza di profili di responsabilità contrattuale, esponendo che le risultanze della TU depositata nel giudizio n. 797/2010
R.G non evidenziavano vizi costruttivi dell'immobile, asseritamente realizzato in conformità al progetto approvato ed ai calcoli depositati presso il genio Civile mentre il presunto inadempimento contrattuale denunciato da controparte, riguardava esclusivamente la realizzazione della paratia.
Specificava comunque che la palificata risultava idonea all'uso, nonostante le difformità riscontrate, decise in corso di esecuzione per l'opportunità di non sopportare costi, rivelatisi in quella sede non necessari. Deduceva tra l'altro che la diversa altezza della paratia non poteva essere considerata difformità, risultando legislativamente tollerato (c.d. “tolleranza di cantiere”) un certo margine di divergenza dal progetto in fase di realizzazione, che avrebbe potuto essere sanato dallo stesso Direttore dei lavori mediante semplice inserimento nella relazione a struttura ultimata, senza necessità di presentazione di nuova variante (“sarebbe stato sufficiente inserire l'evento nella relazione a struttura ultimata”).
In via ulteriore, l'opposto evidenziava che il fermo dei lavori di edificazione del fabbricato dei coniugi
, non era riconducibile alla instaurazione del giudizio iscritto al n. 797/2010 R.G. ad Parte_6 opera dei terzi risultando già all'epoca i lavori sospesi da circa tre anni, come Parte_5 evincibile dall'ultima contabilità versata in atti risalente al dicembre del 2007. Essendo pertanto la sospensione dei lavori addebitabile esclusivamente ai committenti, nessun danno da ritardo era imputabile al D.L.
Respingeva, poi, l'addebito circa la mancata redazione della “Relazione a struttura ultimata”, dettata dalla circostanza di fatto della mancata ultimazione dei lavori, unilateralmente sospesi dai committenti a far data dal 2007.
In merito al paventato danno di natura extracontrattuale, per eventuali risarcimenti a terzi, evidenziava che il giudizio n. 797/2010 R.G si concludeva col rigetto delle domande dei terzi e Parte_5 che, non sussistendo alcuna condanna risarcitoria, gli opponenti non avevano titolo ad avanzare la relativa domanda.
Con riferimento alle censure relative alla compilazione della parcella professionale precisava che, a differenza di quanto sostenuto dagli opponenti, tra le voci di costo ivi indicate, solo il corrispettivo per pagina 4 di 23 R.G. n. 646/2013
l'attività di direzione lavori andava calcolato sull'importo delle opere eseguite e precisamente sull'importo delle tre contabilità in atti, mentre l'importo delle altre voci di costo andava calcolato sul maggior valore dell'opera progettata.
Adduceva la spettanza delle competenze per la realizzazione della variante, riconducibile non ad errori del progettista ma a modifica progettuale (spostamento della scala interna) richiesta dalla committenza.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti al pagamento delle competenze professionali come riportate nel decreto ingiuntivo o nella diversa misura determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e con ordinanza del 18.07.2016 veniva disposta la TU richiesta dagli opponenti, con nomina all'uopo dell'ing. il quale depositava l'elaborato definitivo in data 21.04.2018. Persona_2
Deceduto nelle more all'udienza del 14.05.2019 si costituivano quali suoi eredi Persona_1
, e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Successivamente, veniva disposto il richiamo del consulente tecnico d'ufficio, il quale rendeva chiarimenti scritti depositati in data 08.04.2020.
All'udienza del 16.02.2021 venivano dichiarate inammissibili la memoria depositata dall'opposto in data 06.05.2020 e la documentazione ad essa allegata, giacché depositata oltre le preclusioni previste dal codice di rito e in assenza di espressa autorizzazione del Tribunale, e veniva inoltre concesso termine alle parti per esplicitare osservazioni e rilievi ai chiarimenti resi dall'ausiliario.
Con ordinanza del 24.02.2022 veniva disposta la sostituzione del TU ai sensi dell'art. 196 c.p.c. con conferma del mandato di cui alle ordinanze del 19.07.2016 e del 13.01.2020, e, a seguito della rinuncia di n. 3 consulenti, con ordinanza del 09.03.2022 veniva nominato l'ing. , il quale Persona_3 dopo i primi sopralluoghi, con nota del 28.11.2022 chiedeva chiarimenti sull'espletamento del mandato ed in particolare se i saggi sui materiali e sulle strutture dovessero essere effettuati nelle sole strutture di fondazione o anche in quelle in elevazione. Disposta la comparizione del TU, nel contraddittorio delle parti all'udienza dell'11.01.2023, con ordinanza del 13.02.2023 veniva demandato al perito del giudice di eseguire “le prove sui materiali anche nelle strutture in elevazione, laddove tale indagine – sulla scorta delle valutazioni tecniche demandate al professionista nominato - refluisca sul giudizio di conformità dell'opera rispetto sia al progetto originale ed alla perizia di variante, sia alle prescrizioni normative”. Il TU depositava, dunque, l'elaborato definitivo in data 07.07.2024.
Indi, all'udienza del 24.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 5 di 23 R.G. n. 646/2013
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta da , in proprio, e da , Parte_1 Parte_3
e , quali eredi di deve ritenersi parzialmente Parte_2 Parte_1 Persona_1 fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento in forza della seguente motivazione.
Non è oggetto di contestazione tra le parti che gli opponenti abbiano affidato all'opposto la progettazione e la direzione lavori dell'opera, che il professionista abbia redatto gli elaborati grafici richiesti ed ottenuto l'assenso delle competenti autorità amministrative, oltre ad avere svolto l'incarico di direttore dei lavori di costruzione del manufatto tra il 2006 ed il 2007 (cfr. n. 3 contabilità allegate all'atto di costituzione dell'opposto) ed in ultimo che rispetto allo svolgimento di tali attività l'opposto non abbia ricevuto il pagamento dei relativi compensi, come rappresentato dagli stessi opponenti (cfr. pag. 6 della citazione).
Per contro, a fondamento dell'opposizione, gli odierni attori hanno insistito nell'esistenza di errori nel calcolo del compenso richiesto dall'opposto, evincibili dalla parcella vistata dall'ordine professionale di appartenenza, allegata al ricorso monitorio, nonché nell'inadempimento dell' quale fatto Pt_4 impeditivo.
In merito ai presunti vizi evincibili dalla parcella gli opponenti contestano che il professionista avrebbe errato a calcolare i propri compensi individuando quale base di calcolo l'importo complessivo dei lavori progettati, in luogo del valore delle opere effettivamente eseguite, (cfr. pag. 15 della citazione).
Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dagli opponenti, occorre procedere ad una valutazione autonoma tra l'attività di progettazione dell'opera e quella dell'esecuzione materiale dei lavori.
Sul punto, l'art. 5 del D.M. 140/2001, ratione temporis applicabile, chiarisce che nella determinazione dei compensi per la progettazione, le percentuali e le aliquote di cui al citato D.M. si applicano
“sull'intero ammontare dell'opera”. Pertanto, l'opposto ha correttamente tenuto conto del valore dell'opera realizzanda per il calcolo dell'onorario attinente alla fase di progettazione, mentre per determinare i compensi per l'attività di direzione lavori ha posto a base del calcolo il valore delle opere realizzate secondo le tre contabilità depositate inatti. Invero la terza contabilità, era stata contestata dagli opponenti, in quanto agli stessi ignota (cfr. memorie 183 n. 1 c.p.c.).
Al riguardo, deve osservarsi che la terza contabilità, datata 10.12.2007, non recante la controfirma del
, ha trovato conferma in sede di istruttoria, ove è stato accertato che le lavorazioni in essa Pt_2 indicate sono state effettivamente realizzate (cfr. pag. 50 della relazione tecnica dell'Ing. Per_3 pertanto il relativo importo può essere posto a base del calcolo dei compensi per l'attività di direzione lavori espletata dall'opposto.
Parimenti priva di pregio risulta la contestazione circa la mancata predisposizione di progetto definitivo pagina 6 di 23 R.G. n. 646/2013 ed esecutivo del fabbricato, smentita dall'approvazione dei relativi progetti dalle competenti autorità amministrative (Comune di Furnari e Genio Civile ) e dagli elaborati allegati al fascicolo dell'opposto dei quali anche il TU dà atto (cfr. pag. 7 relazione TU dell'Ing. . Per_2
Occorre evidenziare che la parcella della quale l'opposto chiede il pagamento prevede sostanzialmente tre voci di costo: quella per compensi riferibili al progetto (originario) assentito con concessione edilizia n. 6 del 16.05.2006 rilasciata dal Comune di Furnari, rispetto al pagamento della quale, per quanto già detto l'opposizione va rigettata;
quella riferita ai compensi per la progettazione della
“Variante” approvata in data 11.12.2007; quella relativa all'attività di direzione lavori.
Nel caso in esame, gli opponenti hanno contestato i pretesi importi eccependo la negligenza e l'inadempimento dell'opposto.
Più nello specifico, rispetto ai compensi per la “Variante” al progetto originario, gli opponenti hanno addotto che la predisposizione della stessa fosse conseguenza di errore di calcolo del progettista che non inseriva dovuta palificata nel progetto originario, ma solo nella variante, presentata a ridosso dell'avvio dei lavori. Al contrario l'opposto contestava che la seconda attività progettuale derivava da autonoma decisione della proprietà, a seguito della richiesta di spostamento della scala interna.
Dalla valutazione della documentazione in atti si evince che il progetto di variante è stato, in effetti, redatto a ridosso dell'inizio dei lavori, risalendo la scrittura privata di affidamento degli stessi alla ditta esecutrice all'01.07.2006, mentre il progetto di variante risulta successivo di circa due mesi (cfr. scrittura privata di appalto per affidamento dei lavori recante data 01.07.2006, allegata alle memorie
183 n. 2 c.p.c. degli opponenti e progetto di variante recante data 29.08.2006 allegato alla costituzione dell'opposto).
Dagli esiti dell'elaborato peritale è emerso, inoltre, che le paratie non erano presenti nel progetto originario bensì in quello di variante e che avrebbero dovuto, invece, essere inserite tra i primi lavori da eseguire. Il TU ing. ha evidenziato che “a livello temporale, la paratia era la prima Per_3 lavorazione da eseguire, prima che si iniziasse lo scavo delle fondazioni del fabbricato degli attori”, avendo la finalità di prevenire rischi per gli operai in cantiere e per i fabbricati confinanti durante le operazioni di scavo delle fondamenta del fabbricato degli attori (cfr. pag. 34 della relazione tecnica).
Tuttavia, dal raffronto tra il progetto originale e la perizia di variante, emerge la presenza di ulteriori sostanziali differenze oltre all'inclusione delle paratie, tra cui, per quanto di interesse, lo spostamento della scala dall'interno all'esterno dell'edificio (cfr. pag. 14 ctu). Pertanto, risultando accertato che l'ulteriore attività progettuale si è resa necessaria non solo per sopperire ad una lacuna del primo progetto, ma anche per rispondere a richieste della committenza l'attività progettuale espletata dal professionista per la realizzazione del progetto di variante merita di essere retribuita ed il relativo pagina 7 di 23 R.G. n. 646/2013 motivo di opposizione va rigettato.
Va invece accolta la doglianza afferente all'attività di direzione lavori per inadempimento dell' . Pt_4
Gli opponenti hanno censurato la condotta dell'opposto sia in termini di omissione di attività dovuta, non essendo stata redatta la “relazione a struttura ultimata” (RSU), sia per negligenza, per omessa vigilanza sulla realizzazione dell'opera.
Rispetto alla prima doglianza l'opposto ha addotto di non avere potuto redigere la RSU in quanto l'immobile risulterebbe ancora “privo di opere strutturali, quali muri di contenimento in cemento armato, muratura di tompagno e varie opere strutturali” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e pag. 3 memorie 183 n. 2 c.p.c. ove sono dettagliate le opere ancora da realizzare), tuttavia tale affermazione risulta smentita dalle conclusioni dei TU nominati in corso di causa, i quali hanno invece dato atto della compiuta realizzazione della struttura portante del fabbricato (“Si chiarisce che si possono considerare ultimate le opere delle strutture che incidono sulla stabilità” cfr. pag. 4 relazione
TU ing. “Dal punto di vista strutturale, le strutture portanti (fondazioni, pilastri, travi e Per_2 solai) dell'edificio sono state già ultimate. Nonostante tutte le difformità già riscontrate ed elencate nel par.
3.C, le strutture portanti risultano comunque ultimate” - cfr. pag. 31 TU a firma dell'ing.
e successivamente in risposta ai rilievi di parte opposta: “Nel calcolo strutturale non si fa Per_3 cenno alla muratura di tompagno come elemento strutturale dell'edificio, e pertanto l'affermazione del
CTP che la Relazione a Struttura Ultimata può essere redatta solamente dopo la realizzazione della muratura di tompagno non è veritiera” paragrafo 3.E; “Si ribadisce che, seppur con le difformità riscontrate, e seppur con le mancanze (probabilmente volute), la struttura è completa e non pare vi sia alcun pericolo in merito alla stabilità della struttura.“ paragrafo 3.F. pag. 60 della TU a firma dell'ing. . Per_3
Ai sensi dell'art. 6 L. 1086/1971, entro n. 60 giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali, il direttore dei lavori, ossia il professionista incaricato di vigilare sull'esecuzione dei lavori, deve consegnare all' una relazione attestante la conformità dell'opera realizzata rispetto al Controparte_2 progetto e alle norme vigenti, corredata delle verifiche di laboratorio sui conglomerati e sulle armature.
Tale relazione è propedeutica al collaudo statico dell'opera, a sua volta propedeutico al rilascio della certificazione di abitabilità, ed infatti è onere del D.L. consegnarne copia al collaudatore (art. 65 comma 8 D.P.R. 380/2001, Testo Unico Edilizia),
Come anche chiarito dal TU ing. tale adempimento, rimane a carico del D.L. anche in caso Per_2 di risoluzione del rapporto con la committenza, relativamente all'attività dallo stesso diretta, rispetto alla quale è chiamato a relazionare sulle strutture da lui dirette e sul tipo e bontà dei materiali utilizzati, attestando pertanto che l'incarico assegnato all' non può ritenersi allo stato esaurito (cfr. pag. 19 Pt_4 pagina 8 di 23 R.G. n. 646/2013 della TU a firma dell'ing. . Per_2
Ebbene, ai sensi dell'art. 1460 c.c., nei contratti a prestazioni corrispettive, “ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie”. La Suprema Corte ha sul punto affermato che il committente di un'opera “convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum”, chiarendo che il medesimo principio trova applicazione anche nel caso di prestazione d'opera ex art. 2226 c.c. (Cass. Civ. Sez. II Sez. 2, Ordinanza n. 19979 del 19/07/2024).
Di fronte all'eccezione di inadempimento sollevata dagli opponenti – con conseguente onere dell'opposto di provare il proprio esatto adempimento – non coglie nel segno la dedotta impossibilità di redigere la ridetta RSU per il mancato completamento dei lavori strutturali, circostanza che oltre a risultare, come già detto, sconfessata dalle risultanze delle TU espletate, risulta anche contraddetta dalle stesse dichiarazioni rese ante causam dall il quale, con nota del 18.05.2011, nel dare atto Pt_4 della necessità di procedere alla redazione della Relazione a strutture ultimate, non ha fatto alcun riferimento alla previa realizzazione di ulteriori opere, essendosi limitato a chiedere agli opponenti un acconto per lo svolgimento delle propedeutiche prove di laboratorio e degli altri adempimenti ivi indicati (cfr. allegato n. 5 memorie 183 n. 2 c.p.c. di parte opponente: “Con la presente intendo evidenziarvi della circostanza che la Concessione Edilizia sia ormai scaduta e pertanto è necessario procedere alla redazione della Relazione a Struttura Ultimata e della Relazione di Collaudo, oltre alla catastazione del fabbricato stesso. Per tali adempimenti occorre provvedere ad eseguire le previste verifiche di laboratorio sui conglomerati e sulle armature”).
Gli opponenti hanno, altresì, anche eccepito l'inadempimento dell' in termini di omesso dovere Pt_4 di sorveglianza sull'esecuzione dei lavori in conformità al progetto assentito.
Sul punto, preliminarmente occorre affrontare la contestazione sollevata dall'opposto circa l'ampiezza del thema decidendum, ossia se la negligenza del D.L. vada indagata esclusivamente rispetto ad un a parte dell'opera eseguita (paratie), o rispetto al rustico nella sua interezza. In particolare l'opposto, per la prima volta a verbale dell'udienza del 11.01.2023, ha evidenziato che gli attori in seno all'atto introduttivo del giudizio, avessero contestato unicamente la difformità delle paratie realizzate rispetto a quanto progettato, pertanto l'indagine peritale avrebbe dovuto limitarsi “esclusivamente alle contestazioni tecniche contenute nell'atto di citazione ovverosia sulle paratie”, mentre l'indagine estesa a tutta la struttura costituiva un illegittimo ampliamento della causa petendi.
Tali contestazioni appaiono invero prive di pregio ove si consideri che oggetto dell'opposizione nonché della domanda riconvenzionale è sempre stato l'inadempimento del direttore dei lavori per l'esecuzione di un manufatto non conforme al progetto approvato e la riconnessa richiesta di eliminazione delle pagina 9 di 23 R.G. n. 646/2013 difformità per la regolarizzazione dell'opera (cfr. pag. 20 costituzione). Per converso, la difformità delle paratie realizzate, rispetto al progetto assentito, accertata in altro giudizio, veniva in questa sede richiamata quale occasione nella quale i committenti, privi di competenze tecniche prendevano “atto dell'attuale inutilizzabilità del proprio fabbricato, difforme dal progetto approvato e, come tale, da regolarizzare” (pag. 6 citazione). La specifica ed approfondita indagine focalizzata sulle paratie, trova invece giustificazione nella necessità di appurare la sussistenza di nesso eziologico tra tale difformità ed il danno causato a terzi (coniugi proprietari di immobile contiguo), a fronte della Parte_5 domanda risarcitoria giudizialmente avanzata dai terzi contro gli opponenti, nonché l'eventuale ulteriore profilo di negligenza del progettista che non le prevedeva nel progetto originario, ma non è mai stato messo in dubbio che l'accertamento della responsabilità professionale del D.L. per difformità dell'opera rispetto al progetto, andasse indagata con riguardo alla realizzazione del fabbricato nella sua interezza, tant'è che in quesiti termini venivano formulati i quesiti posti al perito del giudice ( “accerti
e descriva… : ... “3. le eventuali difformità riscontrate tra le opere realizzate e quelle previste all'interno dei progetti;
4. se le difformità eventualmente riscontrate impediscano la realizzazione della costruzione nel rispetto di quanto previsto dal progetto ed oggetto di concessione;
5. gli eventuali lavori da svolgere ai fini della messa in regola delle opere esistenti e l'ammontare degli stessi” Cfr. ordinanza del 19.07.2016).
Ebbene, il TU ing. ha rilevato e dato atto della presenza di un elevato numero di difformità Per_2 ulteriori rispetto a quelle attinenti la realizzazione delle paratie (piano cantinato posto ad una quota più bassa rispetto al piano strada (pag. 12), maggiore larghezza 1,65 m anziché 1,45 m del dente di fabbricato sul retro (pag. 15) - difformità che, come verrà meglio specificato nel prosieguo, incide sul mancato rispetto della distanza di 10 m dalla parete finestrata dell'immobile frontistante ecc… (cfr. pagine da 14 a 17 della relazione a firma dell'ing. . Per_2
Oggetto di analisi per valutare la sussistenza o meno di difformità rispetto al progetto è stato dunque l'intero fabbricato, senza che in quel frangente l'opposto avesse rilevato un ampliamento del tema d'indagine. Né può ritenersi ampliamento del tema di indagine l'esecuzione di saggi e prove pacometriche anche nelle strutture in elevazione oltre che su quelle di fondazione, autorizzate con ordinanza del 13.02.2023.
I dati forniti da tali indagini normalmente si sarebbero potuti trarre dalla RSU, tuttavia in assenza della redazione di tale relazione e delle prove di laboratorio sui materiali utilizzati nella costruzione ad opera del D.L., tali indagini sono risultate indispensabili non solo per la verifica della corrispondenza della progettazione definiva ed esecutiva autorizzata, rispetto all'opera realizzata, ma anche per l'individuazione dei costi della regolarizzazione delle difformità, come attestato anche dal primo TU, pagina 10 di 23 R.G. n. 646/2013 il quale nel rassegnare le proprie conclusioni dopo aver accertato la sussistenza di difformità dell'opera realizzata rispetto alle previsioni progettuali, dava atto di non poter indicare gli eventuali lavori da svolgere per la regolarizzazione dell'esistente (“Non avendo ulteriori dati in merito sia alle strutture, in particolare per le diverse opere realizzate in fondazione, sia alla descrizione e prove sui materiali utilizzati per la costruzione e mancando la relazione sulle strutture già eseguite di cui sopra, non si possono prevedere compiutamente i lavori da svolgere per la regolarizzazione delle opere esistenti.”
Cfr. pag. 20 TU a firma dell'ing. . Per_2
Chiarito dunque che oggetto di indagine è l'esatto svolgimento dell'incarico di progettazione e direzione lavori espletato dall'opposto per conto degli opponenti relativamente alla realizzazione del fabbricato per cui è causa, va precisato che, come autorevolmente ribadito dalla Suprema Corte: “Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari
e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse” (Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 9572 del 09/04/2024).
Occorre rilevare che i TU nominati in seno al presente giudizio hanno accertato la sussistenza di plurime difformità tra l'opera realizzata ed i progetti assentiti, tra cui, riprendendo la compiuta elencazione fornitane dall'ing. a titolo esemplificativo si evidenzia: l'utilizzo nelle paratie di Per_3 pali di diametro inferiore (30 o addirittura 20 cm anziché 40 cm) realizzati con calcestruzzo con resistenza inferiore (18,90 N/mmq o addirittura 7,52 N/mmq anziché 25 N/mmq cfr. pag. 17); il pilastro della scala retrostante doveva essere collegato con due travi ai pilastri n. 1 e 5, mentre nello stato di fatto nella seconda e terza elevazione tali travi sono assenti (pag. 19); nella copertura a doppia falda non erano previste aperture, mentre sono stati realizzati tre abbaini (pag. 20); le rampe della scala anteriore, sia nella seconda e sia nella terza elevazione fuori terra, dovevano essere sostenute da due mensole in calcestruzzo piene incastrate nella struttura in cemento armato. “Nello stato di fatto invece una delle due mensole che sorregge la scala non è realizzata solamente in calcestruzzo, ma presenta le classiche pignatte in laterizio, con, pertanto, un diverso posizionamento dei ferri d'armatura e diverso comportamento sismico” (pag. 21); l'appendice rettangolare presente nella parte retrostante il fabbricato è stata realizzata con una larghezza superiore a quella progettata, determinando di fatto il mancato rispetto della distanza di 10 ml tra la parete finestrata realizzanda e quella del fabbricato pagina 11 di 23 R.G. n. 646/2013 confinante lato sud (pag. 22); la struttura portante dell'edificio era stata progettata prevedendo un calcestruzzo con una resistenza di 25 N/mmq, mentre i valori forniti dai prelievi realizzati in varie parti dell'edificio hanno fornito valori della resistenza nettamente inferiori (compresi 11,06 N/mmq 20,18
N/mmq); ecc... (per il compiuto dettaglio delle difformità si rimanda alla descrizione contenuta nelle pagine da 16 a 27 della ctu a firma dell'ing. . A medesime conclusioni era già pervenuto anche Per_3 il TU ing. “Le difformità sono molteplici e sono riportate nel precedente paragrafo. Si Per_2 precisa che le stesse si sono potute rilevare da un confronto geometrico tra gli elaborati progettuali e lo stato di fatto apparente oltre che dal rilievo visivo in corrispondenza dei saggi” (v. pag. 18 TU depositata il 21.04.2018).
Circa le contestazioni tecniche mosse dall'opposto al TU ing. nei propri rilievi, ivi comprese Per_3 quelle afferenti le modalità di effettuazione di sopralluoghi e rilevamenti ed il prelievo e l'idoneità dei campioni di carotaggio, nonché l'individuazione delle difformità sanabili e di quelle non sanabili
(necessitanti cioè demolizione e ricostruzione) si rimanda alle controdeduzioni rese dal TU (cfr. pag.
49-63) redatte secondo un iter logico scevro da incongruenze e dalle quali non vi è dunque ragione in questa sede di discostarsi.
Merita invece approfondimento in questa sede, in quanto implicante l'individuazione della normativa applicabile, il rilievo mosso dall'opposto afferente alla doverosità dell'applicazione della normativa sulle tolleranze costruttive di cui al DL 69/2024, sia in via generale, in quanto l'opposto adduce non potersi considerare difformità la maggior parte delle divergenze tra il progettato ed il costruito accertate in sede di istruttoria, e sia in particolare in riferimento al rispetto della distanza tra pareti finestrate, fattispecie in rapporto di species a genus rispetto alla normativa generalmente prevista in materia di tolleranze costruttive.
Rileva il CTP dell'opposto che non ogni variazione rispetto al progetto può essere considerata difformità, ma solo le variazioni dei parametri edilizi superiori alla soglia di tolleranza legislativamente fissata, pari a norma dell'art. 7 della L.R. n. 37/1985, vigente all'epoca dei lavori, al 3% , aumentata fino al 5% ex art. 34 bis comma 1-bis D.L. 69/2024 (Decreto Salva Casa), a favore degli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, come quello che ci occupa (cfr. pag. 30 allegato F ctu, Osservazioni rassegnate dal ctp dell'opposto).
In applicazione della normativa richiamata, l'opposto ha rilevato l'insussistenza di variazioni edilizie qualificabili come difformità costruttive ad eccezione “del pilastro e la copertura quadrata al quarto impalcato della scala posteriore e gli abbaini al quarto impalcato, così come descritto nel paragrafo
3.c.”(pag. 51 allegato F, osservazioni ctp), rispetto alla realizzazione dei quali, tra l'altro, non riteneva di assumere responsabilità, adducendone la realizzazione a sua insaputa (“La presenza di una pagina 12 di 23 R.G. n. 646/2013 colorazione diversa indica anche il fatto che la fornitura di calcestruzzo è stata eseguita da un'altra impresa, verosimilmente all'oscuro dell'impresa affidataria e del direttore dei lavori” - pag. 15 allegato F;
“Si precisa che tali opere sono state realizzate dalla ditta committente certamente senza il consenso o disposizione della Direzione dei Lavori” - pag. 51 allegato F cit.).
Rispetto a tali affermazioni si osserva preliminarmente che risulta documentalmente provato che queste specifiche opere, delle quali l'opposto ammette la difformità rispetto al progetto, sono state realizzate sotto la direzione lavori dell' , in quanto presenti nella terza contabilità del 10.12.2007 dallo Pt_4 stesso firmata ed allegata al fascicolo di parte opposta, come anche rilevato dal TU (cfr. pag. 50 TU)
e che pertanto lo stesso è chiamato a rispondere della loro esecuzione.
In merito poi alla normativa sulle “Tolleranze costruttive” introdotte col c.d. Decreto Salva Casa, occorre premettere che trattasi di normativa nazionale con la quale, per quanto di interesse, è stato modificato il Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001). Con LR 16/2016 il legislatore regionale ha recepito il TUE e le sue successive modifiche, disponendo un meccanismo di recepimento dinamico
(eccezion fatta per le norme di cui al Titolo II), in base al quale le modifiche apportate a livello nazionale al TUE trovano immediata applicazione anche nel territorio regionale.
Il D.L. n. 69/2024 (normativa nazionale), del quale l'opposto rivendica l'applicazione, è stato quindi dinamicamente recepito nella legislazione regionale in relazione alle disposizioni concernenti le
“Tolleranze costruttive”, così come anche chiarito con Circolare 08/08/2024 n. 12002, pertanto il suo disposto, così come convertito in legge, trova immediata applicazione anche nel territorio regionale.
Tuttavia, errata risulta l'ermeneusi proposta dall'opposto della normativa edilizia succitata. Si evidenzia infatti che non è corretto sostenere che il c.d. Decreto Salva Casa abbia introdotto una generale tolleranza di cantiere (ossia di divergenza tra il costruito ed il progettato) del 5% per tutti gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024. Il comma 1 bis dell'art. 34 bis D.L. 69/2024 stabilisce infatti che: “Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti: a) del 2 per cento delle misure previste ((nel titolo abilitativo)) per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati”.
La percentuale di tolleranza varia cioè in funzione della superficie utile dell'unità immobiliare pagina 13 di 23 R.G. n. 646/2013 considerata, applicandosi la tolleranza del 5% (la più alta prevista) solo per le unità abitative con superficie inferiore ai 100 mq (cfr. lett. d) comma 1 bis, art. 34 bis D.L. n. 69/2024), mentre nel caso di specie, avendo il rustico, realizzato su commissione degli opponenti, superficie ricompresa tra i 300 ed i 500 mq (cfr. pag. 52 della TU), la soglia di tolleranza applicabile nel caso di specie è quella del 3%
(cfr. lett. b) del citato articolo). Le divergenze riscontrate, tuttavia, sono state valutate rilevanti dal TU
e quindi non contenibili nelle tolleranze di cantiere (cfr. rispetto alle paratie, alla scala retrostante;
paragrafi da 3.C1 a 3.C7 da pag. 52 a pag. 57 TU in risposta ai rilievi di parte opposta).
Occorre a questo punto affrontare la questione se la normativa in materia di difformità costruttive
(esprimendosi il comma 1 bis dell'art. 34 bis D.L. 69/2024 in termini di “mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari”) sia applicabile anche alle distanze tra edifici.
Tra le difformità riscontrate dal perito del giudice sussiste anche quella afferente alla larghezza dell'appendice rettangolare retrostante (dove sono ubicati la cucina e il vano doccia ai due piani in elevazione e la dispensa nel piano seminterrato) pari a 1,65 ml in luogo dei 1,45 ml assentiti, circostanza che determina di fatto la sussistenza di una distanza di 9,70 ml, tra la parete finestrata ivi realizzanda e la parete finestrata del fabbricato confinante lato sud, cioè una distanza inferiore rispetto a quella prevista nel progetto assentito, pari a 10 ml.
Sulla base delle prospettazioni dell'opposto, poiché il distacco dalla parete frontistante è contenuto nei limiti di tolleranza del 3% (0,30 cm = 3% di 10 m) la distanza di 9.70 tra le due pareti finestrate frontistanti, non dovrebbe essere considerata difformità costruttiva e sarebbe sanabile senza necessita di demolizione e ricostruzione.
Tuttavia, la normativa in materia di distanze tra affacci gode di una disciplina speciale in quanto posta a tutela dell'interesse pubblico igienico-sanitario alla salubrità dell'affaccio, garantito appunto dalla sussistenza di quella distanza minima di 10 ml, ex art. 9 D.M. 1444/1968, ritenuta idonea a permettere adeguata circolazione d'aria e sufficiente irradiazione di luce.
Storicamente, la normativa in materia di rispetto di distanze tra affacci è sempre stata considerata inderogabile in funzione dell'interesse pubblico tutelato (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n.
24471 del 01/10/2019; Sez. 2 - , Ordinanza n. 28147 del 27/09/2022).
Il legislatore ha recentemente ritenuto di incidere anche in tale materia, introducendo in sede di conversione del già citato D.L. n. 69/2024, accanto alla generale “tolleranza distanziale” (sulle distanze in genere) ex comma 1-bis art. 34-bis già citato, una nuova forma di tolleranza edilizia (“tolleranza sanitaria”) espressamente disciplinata al comma 1-ter, del medesimo articolo 34-bis D.P.R. 380/2001.
Tale norma, per quanto di interesse, dispone che: “Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle pagina 14 di 23 R.G. n. 646/2013 misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari”; il comma 1 a sua volta, stabilisce che non costituisce violazione edilizia “il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari …… se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo”. Pertanto, in base al combinato disposto delle due norme è venuto meno il dogma dell'inderogabilità della normativa distanziale in materia di affacci ed è stata estesa l'applicazione della tolleranza edilizia del 2% anche alle distanze legali, consentendo la possibilità di derogare fino a 9,80 metri la distanza minima di dieci metri tra edifici, prevista dal D.M.
1444/68.
Nel caso di specie, tuttavia, essendo stato accertato che la distanza tra le pareti frontistanti dei due edifici risulta pari a 9.70 ml, anche in applicazione della tolleranza sanitaria recentemente introdotta, la variazione edilizia realizzata costituisce una difformità, tra l'altro non sanabile senza previa demolizione e ricostruzione.
Segnatamente, trovano conferma le difformità puntualmente individuate dal TU al paragrafo 3C della propria relazione, in quanto rilevanti e non qualificabili come tolleranze, sulla base di motivazione scevra da vizi logici e dalla quale pertanto non v'è motivo di discostarsi (cfr. pag. 16-28).
In definitiva, considerato il numero e la tipologia delle difformità riscontrate rispetto a numerosi elementi strutturali (paratie, scale, distanze da edifici contigui, copertura ecc.. realizzate talvolta con materiali non corrispondenti), risulta definitivamente accertato che il fiduciario dei committenti, non ha espletato il proprio mandato di direzione lavori con la diligenza richiesta, risultando pertanto non dovuto, a fronte dell'inadempimento contrattuale del D.L., il relativo corrispettivo pari ad € 4.405,80, il quale va espunto dall'importo ingiunto.
In conclusione, in merito alle voci di costo riportate in parcella gli opponenti risultano tenuti a corrispondere a i corrispettivi riconducibili esclusivamente all'attività di progettazione Parte_4 dell'opera sia relativamente alla predisposizione del progetto originario che di quello di variante per un importo pari € 16.373,66 oltre CNPAIA ed IVA (prime 4 voci del riepilogo a pagina 3 della parcella opinata, allegata al ricorso monitorio), cui consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento del relativo importo.
Trattandosi di credito avente ad oggetto, ab origine, una somma di denaro, lo stesso dà luogo ad un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente.
In difetto di prova sul punto, vanno quindi riconosciuti esclusivamente gli interessi al tasso legale, dalla domanda all'effettivo soddisfo. pagina 15 di 23 R.G. n. 646/2013
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti, deve premettersi che la stessa ha ad oggetto la richiesta di condanna dell' al risarcimento del danno per responsabilità Pt_4 contrattuale – in ragione dell'inadempimento del contratto di prestazione d'opera del direttore lavori –
e per responsabilità extracontrattuale - per danni causati a terzi in occasione dei lavori edili svolti sotto la direzione dell'opposto.
Al riguardo, deve rilevarsi che per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/06/2025, n.16987).
Per ciò che concerne i profili di responsabilità contrattuale, l'accertata negligenza del direttore lavori nell'esecuzione della prestazione dovuta, nei termini innanzi illustrati – da ritenersi quindi integralmente richiamati - comporta la responsabilità dello stesso ai sensi dell'art. 1218 c.c., e conseguentemente la condanna del direttore dei lavori al risarcimento del danno cagionato agli attori.
Con riferimento al quantum risarcitorio, gli opponenti hanno innanzitutto richiesto la condanna dell'ing. al pagamento delle somme necessarie all'eliminazione delle difformità costruttive Pt_4 riscontrate, ivi compresi i costi per prestazione professionale di altro D.L..
Occorre a tal proposito evidenziare, anche ai fini della valutazione del danno, che l'eliminazione delle difformità riscontrate, non è una richiesta fine a sé stessa, ma anche funzionale alla redazione della relazione a strutture ultimate, indispensabile all'avvio dei lavori di rifinitura dell'immobile.
Il perito del Giudice, ing. in risposta allo specifico quesito “se le difformità eventualmente Per_3 riscontrate impediscano la realizzazione della costruzione nel rispetto di quanto previsto dal progetto ed oggetto di concessione” ha infatti evidenziato che “allo stato attuale, viste le varie difformità riscontrate ed elencate nel par.
3.C, per il fabbricato de quo, anche se fosse completato in ogni sua parte, non potrà mai essere asseverata la conformità di quanto realizzato con quanto previsto nel pagina 16 di 23 R.G. n. 646/2013 progetto urbanistico e strutturale, con tutte le conseguenze del caso (mancato collaudo statico, mancata abitabilità” risultando pertanto “imprescindibile, prima di rifinire il fabbricato, presentare un nuovo progetto per: a) sanare quanto può essere sanato;
b) adeguare quanto necessita di adeguamento;
c) demolire e ricostruire quanto non può essere sanato” (v. pag. 28 TU dell'ing.
. Per_3
Accertata l'esistenza di difformità non sanabili alla luce del “Regolamento Edilizio del Programma di
Fabbricazione” vigente nel comune di Furnari (cfr. sia rispetto al mancato rispetto della distanza di 10 ml dell'appendice posteriore del fabbricato dalla parete frontistante di altro fabbricato, sia rispetto alla copertura, paragrafo 3E ctu pag. 29), la messa a norma del fabbricato di proprietà degli istanti, presuppone dunque la previa demolizione di quanto costruito in maniera difforme e la ricostruzione a norma di legge (“demolizione e ricostruzione sia della copertura del fabbricato e sia dell'appendice retrostante (con annessa scala, veranda e copertura abusiva della scala” - v. pag. 32 ctu), i cui costi risultano preventivati in “€ 89.273,04 oltre iva pari a € 19.640,07 per complessivi € 108.913,11 (vedasi all. E)” (v. pag. 32 TU) oltre € 1.839,10 a titolo di costi di ripristino del copriferro erroneamente non quantificati in relazione alle strutture non ritenute da demolire (cfr. pag. 45 TU).
In relazione all'ammontare del risarcimento, deve darsi atto che il TU non ha provveduto a quantificare i costi di adeguamento sismico delle strutture da mantenere (sanabili), rispetto alle quali è stato appurato l'utilizzo di calcestruzzo depotenziato e la non conformità delle armature (pag. 40 ctu pag 3 osservazioni degli opponenti) dando atto che gli stessi non sono quantificabili, senza ulteriori indagini che accertino la bontà dei materiali utilizzati per la costruzione su tutta la struttura (“è necessario approfondire l'indagine sulla struttura per capire se la resistenza del calcestruzzo è diffusamente inferiore rispetto a quanto progettato, o se tali problematiche si riscontrano solamente in punti determinati e circoscritti della struttura. Ad oggi, su 5 carote prelevate, 2 sono risultate nettamente negative (2 su 5, ovvero il 40%). Pertanto prima di redigere un progetto di adeguamento sismico è necessario effettuare un'indagine più approfondita e valutare la bontà del calcestruzzo utilizzato (ed anche dell'armatura) su tutta la struttura, e non a campione (…) in ogni caso al superiore importo di € 108.913,11 certamente si dovrà sommare: il costo di un'indagine più approfondita e diffusa sulla struttura;
l'onere del tecnico che dovrà provvedere alla progettazione dell'intervento di adeguamento sismico, al calcolo strutturale, alla presentazione della pratica al
Genio Civile ed anche al comune di Furnari, l'onere del tecnico che dovrà dirigere i lavori e garantire la corretta esecuzione a perfetta regola d'arte; i costi dell'intervento edilizio di adeguamento in sé.
Inoltre si precisa che a prescindere dai lavori di adeguamento sismico sulla parte della struttura che soddisfa i requisiti previsti, anche per la demolizione e ricostruzione della copertura e dell'appendice pagina 17 di 23 R.G. n. 646/2013 retrostante, oltre ai costi delle lavorazioni in sè, sono da conteggiare i costi del tecnico progettista
(con annesso calcolo strutturale) e direttore dei lavori” - v. pag. 33 della relazione tecnica).
Sul punto, parte opponente ha contestato l'operato del TU, lamentando che “tutte le anzidette voci di spesa NON CONTEGGIATE integrano un importante danno economico eziologicamente riconducibile
a precise violazione di obbligazioni gravanti sull'opposto, responsabile di inadempimento contrattuale
e, come tale, tenuto a risarcire i committenti ANCHE per tutti i costi ut supra elencati” (v. pag. 34 della comparsa conclusionale).
Ciò posto, la domanda deve ritenersi, in parte qua, non meritevole di accoglimento. Ed invero, per la più recente nonché condivisibile giurisprudenza di merito, il debitore che, in sede di opposizione, solleva un'eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento deve farlo in modo specifico e puntuale. La semplice produzione di documenti, senza un'adeguata allegazione degli specifici addebiti, non è sufficiente per assolvere l'onere probatorio del debitore, e per converso il Giudice non è tenuto a svolgere un'attività esplorativa o ricostruttiva per conto della parte (cfr. ex multis Cass. 1103 del 2020;
Cass. 30607 del 2018; Tribunale Padova sez. II, 24/06/2025, n.1006).
Nel caso in esame, seppur parte opponente abbia contestato la difformità tra l'immobile realizzato ed il progetto, chiedendo il risarcimento nella misura degli importi necessari per la regolarizzazione del fabbricato, la stessa non ha tuttavia sollevato alcuna specifica contestazione in relazione agli eventuali oneri di adeguamento sismico, sicché non può in questa sede demandarsi al TU alcun ulteriore supplemento istruttorio volto a sollevare la parte dall'onere allegatorio minimo richiesto.
Non osta al riconoscimento in favore degli opponenti la corresponsione di importo in misura superiore a quella dagli stessi preventivata in seno all'atto introduttivo pari ad € 50.000,00, in quanto dal tenore delle difese e conclusioni avanzate si evince chiaramente che tale importo, va considerato come meramente indicativo, come tra l'altro confermato dalla circostanza che risulta seguito dalla espressione “o nella maggiore o minore misura che verrà quantificata nelle disponenda c,t,u,” (cfr. pag. 20 citazione).
Tale espressione non si riduce invero a mera clausola di stile, ma va vagliata quale manifestazione di volontà della parte di attribuire valore indeterminato alla domanda (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 29537 del 15/11/2024, secondo cui “La formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi”).
Come chiarito dalla Suprema Corte in plurimi pronunciamenti, “il valore della causa, che va determinato in base al “disputatum”, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo pagina 18 di 23 R.G. n. 646/2013 stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga
l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass. 10984/2021; Cass. 19455/ 2018); con la precisazione che tale clausola sarà da considerare priva di rilevanza, e la sentenza che accordi un risarcimento superiore a quello risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, sarà viziata da ultrapetizione, qualora all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, senza adeguare le proprie conclusioni al maggior importo accertato (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 29537 del 15/11/2024; Cass. Civ. Sez.
1, Ordinanza n. 35302 del 30/11/2022).
Orbene nel caso di specie il valore meramente indicativo della somma rivendicata a titolo di risarcimento, risulta provato non solo dalla volontà di rimettere l'esatta quantificazione del danno all'esito dell'istruzione, chiaramente espressa nell'atto di citazione, ma altresì confermato dalla dichiarazione di valore della causa quale “indeterminabile” effettuata dagli opponenti, i quali hanno versato conformemente a tale dichiarazione il relativo contributo unificato.
Gli opponenti hanno altresì avanzato istanza di risarcimento danni riconnessi al ritardo nel completamento del fabbricato, sia in termini di mancata fruibilità dello stesso, sia in termini di non commerciabilità, quantificati nell'importo di € 3.600,00 per ogni anno di ritardo “a far data dall'inizio del giudizio promosso dai vicini (luglio2010)” (cfr. pag.20 citazione).
Ai sensi dell'art. 1223 c.c. l'inadempimento ed il ritardo del debitore danno diritto al risarcimento del danno sia per la perdita subita sia per il mancato guadagno “in quanto ne siano conseguenza immediata
e diretta”; il diritto al risarcimento presuppone, cioè, la sussistenza di nesso eziologico tra l'inadempimento (in questo caso negligenza nell'attività di direzione lavori da parte dell'ing. ) Pt_4 ed il danno.
Orbene nel caso di specie risulta accertato che i lavori di edificazione del fabbricato commissionato dagli opponenti, siano stati sospesi al più tardi nel 2007, risalendo l'ultima contabilità versata in atti, al dicembre del medesimo anno (cfr allegato n. 11 del fascicolo dell'opposto), mentre gli opponenti rappresentano di avere avuto contezza dell'inadempimento dell'opposto in occasione del giudizio n.
797/2010 R.G., contro gli stessi intentato dai terzi i quali rivendicavano il Parte_5 pagina 19 di 23 R.G. n. 646/2013 risarcimento dei danni asseritamente causati al loro immobile dai lavori svolti per conto della ditta sotto la direzione dell'ing. . Parte_6 Pt_4
Considerato il notevole decorso di tempo, circa tre anni, tra la sospensione dei lavori e la scoperta dell'inadempimento del D.L. appare inverosimile ricondurre il fermo dei primi alla condotta dell'opposto.
In assenza, dunque, di prova circa la sussistenza di nesso eziologico tra la negligente prestazione d'opera del direttore lavori ed il fermo degli stessi, non risulta possibile ascrivere in capo all'opposto la responsabilità per il ritardo nel compimento dell'opera con conseguente rigetto della domanda sotto tale profilo.
A pari conclusioni di infondatezza deve pervenirsi in ordine alla domanda di risarcimento danni in termini di “attuale non commerciabilità del bene” (cfr. pag. 10 ultimo rigo citazione).
La commerciabilità giuridica del bene, rectius la nullità degli atti giuridici relativi ad edifici, può essere comminata solo qualora nell'atto l'alienante non dichiari gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria (cfr. art. 46 TUE, D.P.R. 380/2001).
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che il disposto dell'articolo 46 TUE è norma di stretta interpretazione, in quanto pone limiti all'autonomia privata ed alla libera circolazione dei beni, ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R.
n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità
"testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (v. S.U. Sentenza n. 8230 del 22/03/2019; nello stesso senso di recente la Sez. 2, Ordinanza n. 10360 del 19/04/2025 relativa a fattispecie inerente atti di trasferimento che il giudice d'appello aveva ritenuto nulli per mancanza di conformità urbanistica degli immobili alienati).
Nel caso di specie non difetta, invero, la sussistenza della concessione edilizia del fabbricato di proprietà degli opponenti (Concessione n. 6/2006), né della successiva Concessione in variante (n.
7/2009) assentite dal Comune di Furnari, pertanto a stretto rigore, secondo l'ermeneusi fornita dalla
Suprema Corte, l'immobile deve ritenersi giuridicamente commerciabile. pagina 20 di 23 R.G. n. 646/2013
Le difformità urbanistiche dedotte, avrebbero potuto eventualmente essere valutate in termini di diminuzione di valore del bene, incidendo sulla sua appetibilità economica (per esposizione dell'acquirente alle sanzioni previste per l'abuso, per carenza dello “stato legittimo” di cui all'art. 9 bis
TUE, per impossibilità di fruire di benefici fiscali di cui all'art. 49 TUE), tuttavia avendo gli opponenti formulato istanza di risarcimento esclusivamente in relazione alla non commerciabilità del manufatto, smentita, come già detto dalla presenza dei titoli richiesti dalla legge, nessun risarcimento può essere riconosciuto neppure a tale titolo.
Quanto alla richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale, in relazione al risarcimento che si fossero visti costretti corrispondere ai terzi proprietari di immobile contiguo (coniugi
[...]
), per i danni provocati all'immobile di questi ultimi, riconducibili alle difformità esecutive CP_3 delle paratie realizzate per loro conto sotto la direzione lavori dell'ing , come accertato in ctu Pt_4 resa nell'ambito del giudizio n. 797/2010 R.G. del Tribunale di Barcellona, deve darsi atto che la domanda è stata oggetto di espressa rinuncia da parte degli attori in via riconvenzionale (cfr. pagg. 39-
40 della comparsa conclusionale).
In definitiva, alla luce di quanto sopra, va riconosciuto in favore degli attori in via riconvenzionale il risarcimento del danno nella misura accertata in corso di istruttoria, pari ad € 110.752,21.
Trattandosi di debito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, su tale somma devalutata alla data della verificazione del sinistro e, successivamente, rivalutata sulla base degli indici Istat del costo della vita - con decorrenza dalle date in cui è stato monetariamente determinato (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio) - sono dovuti al gli interessi c.d. “compensativi”, che, in Pt_7 mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza al saldo.
Quanto, invece, alla richiesta risarcitoria afferente agli asseriti pregiudizi morali subiti a causa dell'inadempimento di controparte, si ritiene di non dare adito alla pretesa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare la questione relativa alla risarcibilità del danno morale nell'ambito della responsabilità contrattuale, ha condivisibilmente affermato che “Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell'ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona;
deve trattarsi di un danno da stress o da patema d'animo, la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici” (v. Cassazione civile sez. I, 13/09/2021, pagina 21 di 23 R.G. n. 646/2013
n.24643). Invero, nel caso di specie, in difetto di specifica attività assertiva – posto che già con l'atto introduttivo nessuna specifica richiesta è stata articolata sul punto – ovvero di indicazione di mezzi istruttori a riprova degli asseriti pregiudizi morali riconducibili all'inadempimento, deve ritenersi l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento in parte qua della domanda.
In via ulteriore, per che concerne la refusione delle spese per consulenza tecnica di parte, deve darsi atto che per costante giurisprudenza di legittimità, “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo 92, comma
1, del codice di procedura civile della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza” - v. Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, n.24188.
Nel caso in esame, gli opponenti hanno dato prova dell'obbligazione assunta attraverso la produzione del preavviso di fattura del CTP Ing. emesso in data 02.10.2025, per l'importo Persona_4 di € 2.380,22, sicché va riconosciuta la refusione della predetta somma.
In ultimo gli opponenti hanno richiesto la condanna dell'opposto per lite temeraria, per avere avviato il procedimento monitorio per la corresponsione dei propri compensi professionali, successivamente al deposito della TU nel giudizio n. 797/2010 R.G., una volta, cioè, acclarati profili di responsabilità del
D.L. nell'espletamento dell'incarico.
Incorre in responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave.
Il dato letterale della norma non lascia incertezze sulla circostanza che presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria è la totale soccombenza della parte (“La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca.” Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 24158 del 13/10/2017; Sez.
2, Sentenza n. 7409 del 14/04/2016; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 19583 del 27/08/ 2013).
Nel caso di specie, essendo stato accertato e confermato il diritto dell' alla corresponsione dei Pt_4 compensi inerenti all'attività progettuale svolta in favore degli opponenti, lo stesso non risulta essere totalmente soccombente a fronte di una opposizione solo in parte accolta, pertanto in difetto, all'esito del giudizio del presupposto di legge, la domanda va rigettata. pagina 22 di 23 R.G. n. 646/2013
In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e delle domande riconvenzionali avanzate dagli opponenti, sussistono giustificati motivi per la parziale compensazione, in ragione del 50%, delle spese processuali ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le quali vanno poste – nella misura residua - a carico di parte opposta secondo la liquidazione di cui al dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore indeterminabile e di alta complessità della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio per come in atti già liquidate vanno poste in via definitiva a carico di parte opposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 646/2013, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 73/2013 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
- condanna in proprio, e e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1
quali eredi di , al pagamento, in favore di , della somma
[...] Persona_1 Parte_4 di € 16.373,66 oltre accessori ed interessi come in parte motiva;
- condanna al pagamento, in favore di , in proprio, ed in favore Parte_4 Parte_1
e quali eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_1 Persona_1 dell'importo di € 110.752,21, quale risarcimento del danno per i fatti di causa, oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- condanna alla refusione, in favore di parte opponente, delle spese processuali, Parte_4 liquidate – a compensazione già operata - in complessivi € 9.555,22, di cui € 123,50 per esborsi,
€ 2.380,22 per spese di consulenza tecnica di parte ed € 7.051,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di TU in via definitiva a carico di parte opposta.
Barcellona Pozzo di Gotto, 03.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta all'Ufficio per il Processo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 646/2013, promossa da:
, C.F. , in proprio, e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , , C.F. , e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_1
, C.F. , quali di eredi di , C.F.
[...] C.F._1 Persona_1
, elettivamente domiciliati in San Filippo del Mela (ME), Via Pio La Torre n. C.F._4
11, presso lo studio dell'Avv. Maria Concetta Santamaria, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponenti
Contro
, C.F. , elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore (ME), CP_1 C.F._5 via Maceo n. 254, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Mandanici, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opposto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , proponevano Persona_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 73/2013, con il quale l'intestato Tribunale ingiungeva agli stessi il pagamento della somma di € 20.799,46, oltre interessi e spese della procedura monitoria liquidate, in favore di , a titolo di compensi professionali per la progettazione e successiva Parte_4 direzione lavori di un immobile per civile abitazione sito in Furnari, via S. Maria.
Gli opponenti premettevano in fatto di avere affidato all'ingegnere la progettazione e la Parte_4 direzione lavori per la costruzione di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra e sottostante seminterrato, sito in Furnari, località Tonnarella, via S. Maria individuato in catasto fg. 4 part. 46 e 476.
Specificavano che la realizzazione del piano seminterrato, con posa delle fondazioni a 2,10 ml al di pagina 1 di 23 R.G. n. 646/2013 sotto del piano di campagna, coincidente col piano stradale, richiedeva scavi che si sarebbero spinti al di sotto delle fondazioni dei fabbricati confinanti col fondo attoreo, necessitando, sulla base delle indicazioni fornite dal progettista e D.L. ing. , della realizzazione di palificazione di Parte_4 contenimento da eseguirsi a confine con i fabbricati contigui. Non essendo tale palificazione ricompresa nella concessione edilizia assentita n. 6/2006 rilasciata dal Comune di Furnari, e sulla base della quale erano già stati avviati i lavori, il progettista e D.L., odierno opposto, presentava dunque un progetto di variante, anch'esso successivamente assentito.
Deducevano inoltre: che nel maggio del 2010 i terzi , proprietari dell'immobile Parte_5 confinante con quello degli opponenti nel versante sud, presentavano ricorso cautelare d'urgenza innanzi all'intestato Tribunale, nel quale denunciavano di avere subito nell'anno 2007 danni per €
18.500,00 al proprio fabbricato, nella parte confinante col lotto di proprietà dei , in occasione Pt_2 dei lavori di scavo per la costruzione dell'immobile per cui è causa;
che nel corso del giudizio dai terzi instaurato, iscritto al n. 797/2010 R.G., che si svolgeva nel contraddittorio con l'ing. , ivi citato Pt_4 in manleva dagli odierni opponenti, veniva espletata TU la quale evidenziava che le opere realizzate per conto degli odierni opponenti, non risultavano conformi agli elaborati progettuali e che l'esecuzione dei lavori in difformità dal progetto (pali di diametro inferiore rispetto al progetto presentato al genio civile, posti a distanza superiore a quella prevista e cordolo ad altezza inferiore) risultava “compatibile col cedimento differenziato dell'intera parete in blocco del fabbricato” di proprietà ; che il giudizio si concludeva con ordinanza di rigetto per inammissibilità Parte_5 dell'azione cautelare proposta;
tuttavia, in ragione delle risultanze della TU ivi depositata, gli opponenti, avendo appreso della sussistenza di difformità esecutive, invitavano l'opposto, a predisporre gli atti necessari alla regolarizzazione dell'immobile risultato non conforme al progetto, con nota del
16.10.2012, non riscontrata dall'ing. . Pt_4
Col primo e secondo motivo di opposizione, i coniugi deducevano la non dovutezza Parte_6 dei compensi professionali rivendicati dall'ing. , inadempiente nell'espletamento dell'incarico di Pt_4 direttore dei lavori del progetto edificatorio, per omessa vigilanza sull'esatta realizzazione dell'opera, risultata non conforme alle prescrizioni tecniche previste in fase di progettazione ed assentite dalle competenti autorità amministrative (Comune di Furnari e Genio civile), nonché per mancata ultimazione di tutte le prestazioni tecniche riconnesse all'incarico, non avendo lo stesso redatto la
“Relazione a struttura ultimata”, ossia di atto di competenza del D.L. e costituente condizione per il collaudo statico del rustico.
Con terzo motivo lamentavano invece l'erroneità della parcella corredata del parere di conformità da parte dell'Ordine professionale di appartenenza, posta a base del decreto ingiuntivo opposto sotto pagina 2 di 23 R.G. n. 646/2013 molteplici profili. Evidenziavano che le somme ingiunte non corrispondevano al dovuto, in quanto calcolate sull'importo complessivo dei lavori riportato in parcella (oltre € 200.000,00), superiore al reale importo relativo alla Direzione Lavori, pari ad € 85.957,80. Adducevano inoltre la non dovutezza delle voci di costo per “particolari costruttivi e decorativi, preventivo sommario e progetto esecutivo”
(prime due voci di costo di cui alla lettera B pag. 1 della parcella), in quanto afferenti a lavorazioni e ad attività progettuale non realizzate, in quanto in realtà sarebbe stato eseguito il solo progetto di massima e non i progetti definitivo ed esecutivo;
nonché l'illegittimità delle somme richieste a titolo di variante, pari ad € 8.260,18 (voci 1c ed 1g del riepilogo a pag. 3 della parcella), asseritamente dovuta ad un errore di progettazione esclusivamente imputabile all'opposto, che non aveva incluso la realizzazione delle paratie nel progetto originario.
In virtù del dedotto inadempimento proponevano, inoltre, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza della negligente condotta tenuta dal D.L.. Davano atto che l'immobile edificando, ancora allo stato di rustico, risultava incommerciabile a causa delle difformità urbanistiche riscontrate e formulavano pertanto domanda riconvenzionale di condanna dell'opposto, responsabile in via contrattuale ex art. 1218 c.c., della refusione di tutte le spese necessarie per provvedere alla eliminazione dei vizi e delle difformità, ivi compresi i compensi del nuovo tecnico e quant'altro risultasse necessario alla regolarizzazione dell'immobile, nonchè del risarcimento del danno conseguente al ritardo nella ultimazione dei lavori, a far data dalla scoperta delle difformità (2010) e fino regolarizzazione del fabbricato.
Sempre in via riconvenzionale, stante il riscontrato nesso eziologico tra le difformità esecutive ed il progetto assentito del fabbricato ed i danni riportati dal fabbricato dei terzi Parte_6
, alla luce delle risultanze della c.t.u. depositata nel giudizio n. 797/2010 R.G., si Parte_5 riservavano di proporre in questa sede, istanza di condanna dell'opposto, a titolo di responsabilità extracontrattuale, alla refusione di quanto gli opponenti si vedessero costretti a risarcire nei confronti dei terzi per la negligente prestazione professionale resa dall'opposto. Parte_5
Formulavano, infine, istanza di risarcimento danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto che l'opposto aveva agito in via monitoria per la riscossione coattiva del credito, successivamente al deposito della c.t.u. nel giudizio n. 797/2010 R.G, nella consapevolezza dell'accertamento della propria negligenza, per difformità tra il progetto ed il rustico realizzato.
Chiedevano pertanto, accertata la responsabilità professionale dell'opposto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 73/2013 e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con condanna dell'opposto al pagamento del risarcimento di natura sia contrattuale che extracontrattuale, oltre condanna per lite pagina 3 di 23 R.G. n. 646/2013 temeraria, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 01.10.2013, chiedeva in via Parte_4 preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, non risultando l'opposizione fondata su prove di pronta soluzione, nonché il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
Adduceva l'insussistenza di alcun danno in capo agli opponenti, donde l'assenza di profili di responsabilità contrattuale, esponendo che le risultanze della TU depositata nel giudizio n. 797/2010
R.G non evidenziavano vizi costruttivi dell'immobile, asseritamente realizzato in conformità al progetto approvato ed ai calcoli depositati presso il genio Civile mentre il presunto inadempimento contrattuale denunciato da controparte, riguardava esclusivamente la realizzazione della paratia.
Specificava comunque che la palificata risultava idonea all'uso, nonostante le difformità riscontrate, decise in corso di esecuzione per l'opportunità di non sopportare costi, rivelatisi in quella sede non necessari. Deduceva tra l'altro che la diversa altezza della paratia non poteva essere considerata difformità, risultando legislativamente tollerato (c.d. “tolleranza di cantiere”) un certo margine di divergenza dal progetto in fase di realizzazione, che avrebbe potuto essere sanato dallo stesso Direttore dei lavori mediante semplice inserimento nella relazione a struttura ultimata, senza necessità di presentazione di nuova variante (“sarebbe stato sufficiente inserire l'evento nella relazione a struttura ultimata”).
In via ulteriore, l'opposto evidenziava che il fermo dei lavori di edificazione del fabbricato dei coniugi
, non era riconducibile alla instaurazione del giudizio iscritto al n. 797/2010 R.G. ad Parte_6 opera dei terzi risultando già all'epoca i lavori sospesi da circa tre anni, come Parte_5 evincibile dall'ultima contabilità versata in atti risalente al dicembre del 2007. Essendo pertanto la sospensione dei lavori addebitabile esclusivamente ai committenti, nessun danno da ritardo era imputabile al D.L.
Respingeva, poi, l'addebito circa la mancata redazione della “Relazione a struttura ultimata”, dettata dalla circostanza di fatto della mancata ultimazione dei lavori, unilateralmente sospesi dai committenti a far data dal 2007.
In merito al paventato danno di natura extracontrattuale, per eventuali risarcimenti a terzi, evidenziava che il giudizio n. 797/2010 R.G si concludeva col rigetto delle domande dei terzi e Parte_5 che, non sussistendo alcuna condanna risarcitoria, gli opponenti non avevano titolo ad avanzare la relativa domanda.
Con riferimento alle censure relative alla compilazione della parcella professionale precisava che, a differenza di quanto sostenuto dagli opponenti, tra le voci di costo ivi indicate, solo il corrispettivo per pagina 4 di 23 R.G. n. 646/2013
l'attività di direzione lavori andava calcolato sull'importo delle opere eseguite e precisamente sull'importo delle tre contabilità in atti, mentre l'importo delle altre voci di costo andava calcolato sul maggior valore dell'opera progettata.
Adduceva la spettanza delle competenze per la realizzazione della variante, riconducibile non ad errori del progettista ma a modifica progettuale (spostamento della scala interna) richiesta dalla committenza.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti al pagamento delle competenze professionali come riportate nel decreto ingiuntivo o nella diversa misura determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e con ordinanza del 18.07.2016 veniva disposta la TU richiesta dagli opponenti, con nomina all'uopo dell'ing. il quale depositava l'elaborato definitivo in data 21.04.2018. Persona_2
Deceduto nelle more all'udienza del 14.05.2019 si costituivano quali suoi eredi Persona_1
, e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Successivamente, veniva disposto il richiamo del consulente tecnico d'ufficio, il quale rendeva chiarimenti scritti depositati in data 08.04.2020.
All'udienza del 16.02.2021 venivano dichiarate inammissibili la memoria depositata dall'opposto in data 06.05.2020 e la documentazione ad essa allegata, giacché depositata oltre le preclusioni previste dal codice di rito e in assenza di espressa autorizzazione del Tribunale, e veniva inoltre concesso termine alle parti per esplicitare osservazioni e rilievi ai chiarimenti resi dall'ausiliario.
Con ordinanza del 24.02.2022 veniva disposta la sostituzione del TU ai sensi dell'art. 196 c.p.c. con conferma del mandato di cui alle ordinanze del 19.07.2016 e del 13.01.2020, e, a seguito della rinuncia di n. 3 consulenti, con ordinanza del 09.03.2022 veniva nominato l'ing. , il quale Persona_3 dopo i primi sopralluoghi, con nota del 28.11.2022 chiedeva chiarimenti sull'espletamento del mandato ed in particolare se i saggi sui materiali e sulle strutture dovessero essere effettuati nelle sole strutture di fondazione o anche in quelle in elevazione. Disposta la comparizione del TU, nel contraddittorio delle parti all'udienza dell'11.01.2023, con ordinanza del 13.02.2023 veniva demandato al perito del giudice di eseguire “le prove sui materiali anche nelle strutture in elevazione, laddove tale indagine – sulla scorta delle valutazioni tecniche demandate al professionista nominato - refluisca sul giudizio di conformità dell'opera rispetto sia al progetto originale ed alla perizia di variante, sia alle prescrizioni normative”. Il TU depositava, dunque, l'elaborato definitivo in data 07.07.2024.
Indi, all'udienza del 24.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 5 di 23 R.G. n. 646/2013
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta da , in proprio, e da , Parte_1 Parte_3
e , quali eredi di deve ritenersi parzialmente Parte_2 Parte_1 Persona_1 fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento in forza della seguente motivazione.
Non è oggetto di contestazione tra le parti che gli opponenti abbiano affidato all'opposto la progettazione e la direzione lavori dell'opera, che il professionista abbia redatto gli elaborati grafici richiesti ed ottenuto l'assenso delle competenti autorità amministrative, oltre ad avere svolto l'incarico di direttore dei lavori di costruzione del manufatto tra il 2006 ed il 2007 (cfr. n. 3 contabilità allegate all'atto di costituzione dell'opposto) ed in ultimo che rispetto allo svolgimento di tali attività l'opposto non abbia ricevuto il pagamento dei relativi compensi, come rappresentato dagli stessi opponenti (cfr. pag. 6 della citazione).
Per contro, a fondamento dell'opposizione, gli odierni attori hanno insistito nell'esistenza di errori nel calcolo del compenso richiesto dall'opposto, evincibili dalla parcella vistata dall'ordine professionale di appartenenza, allegata al ricorso monitorio, nonché nell'inadempimento dell' quale fatto Pt_4 impeditivo.
In merito ai presunti vizi evincibili dalla parcella gli opponenti contestano che il professionista avrebbe errato a calcolare i propri compensi individuando quale base di calcolo l'importo complessivo dei lavori progettati, in luogo del valore delle opere effettivamente eseguite, (cfr. pag. 15 della citazione).
Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dagli opponenti, occorre procedere ad una valutazione autonoma tra l'attività di progettazione dell'opera e quella dell'esecuzione materiale dei lavori.
Sul punto, l'art. 5 del D.M. 140/2001, ratione temporis applicabile, chiarisce che nella determinazione dei compensi per la progettazione, le percentuali e le aliquote di cui al citato D.M. si applicano
“sull'intero ammontare dell'opera”. Pertanto, l'opposto ha correttamente tenuto conto del valore dell'opera realizzanda per il calcolo dell'onorario attinente alla fase di progettazione, mentre per determinare i compensi per l'attività di direzione lavori ha posto a base del calcolo il valore delle opere realizzate secondo le tre contabilità depositate inatti. Invero la terza contabilità, era stata contestata dagli opponenti, in quanto agli stessi ignota (cfr. memorie 183 n. 1 c.p.c.).
Al riguardo, deve osservarsi che la terza contabilità, datata 10.12.2007, non recante la controfirma del
, ha trovato conferma in sede di istruttoria, ove è stato accertato che le lavorazioni in essa Pt_2 indicate sono state effettivamente realizzate (cfr. pag. 50 della relazione tecnica dell'Ing. Per_3 pertanto il relativo importo può essere posto a base del calcolo dei compensi per l'attività di direzione lavori espletata dall'opposto.
Parimenti priva di pregio risulta la contestazione circa la mancata predisposizione di progetto definitivo pagina 6 di 23 R.G. n. 646/2013 ed esecutivo del fabbricato, smentita dall'approvazione dei relativi progetti dalle competenti autorità amministrative (Comune di Furnari e Genio Civile ) e dagli elaborati allegati al fascicolo dell'opposto dei quali anche il TU dà atto (cfr. pag. 7 relazione TU dell'Ing. . Per_2
Occorre evidenziare che la parcella della quale l'opposto chiede il pagamento prevede sostanzialmente tre voci di costo: quella per compensi riferibili al progetto (originario) assentito con concessione edilizia n. 6 del 16.05.2006 rilasciata dal Comune di Furnari, rispetto al pagamento della quale, per quanto già detto l'opposizione va rigettata;
quella riferita ai compensi per la progettazione della
“Variante” approvata in data 11.12.2007; quella relativa all'attività di direzione lavori.
Nel caso in esame, gli opponenti hanno contestato i pretesi importi eccependo la negligenza e l'inadempimento dell'opposto.
Più nello specifico, rispetto ai compensi per la “Variante” al progetto originario, gli opponenti hanno addotto che la predisposizione della stessa fosse conseguenza di errore di calcolo del progettista che non inseriva dovuta palificata nel progetto originario, ma solo nella variante, presentata a ridosso dell'avvio dei lavori. Al contrario l'opposto contestava che la seconda attività progettuale derivava da autonoma decisione della proprietà, a seguito della richiesta di spostamento della scala interna.
Dalla valutazione della documentazione in atti si evince che il progetto di variante è stato, in effetti, redatto a ridosso dell'inizio dei lavori, risalendo la scrittura privata di affidamento degli stessi alla ditta esecutrice all'01.07.2006, mentre il progetto di variante risulta successivo di circa due mesi (cfr. scrittura privata di appalto per affidamento dei lavori recante data 01.07.2006, allegata alle memorie
183 n. 2 c.p.c. degli opponenti e progetto di variante recante data 29.08.2006 allegato alla costituzione dell'opposto).
Dagli esiti dell'elaborato peritale è emerso, inoltre, che le paratie non erano presenti nel progetto originario bensì in quello di variante e che avrebbero dovuto, invece, essere inserite tra i primi lavori da eseguire. Il TU ing. ha evidenziato che “a livello temporale, la paratia era la prima Per_3 lavorazione da eseguire, prima che si iniziasse lo scavo delle fondazioni del fabbricato degli attori”, avendo la finalità di prevenire rischi per gli operai in cantiere e per i fabbricati confinanti durante le operazioni di scavo delle fondamenta del fabbricato degli attori (cfr. pag. 34 della relazione tecnica).
Tuttavia, dal raffronto tra il progetto originale e la perizia di variante, emerge la presenza di ulteriori sostanziali differenze oltre all'inclusione delle paratie, tra cui, per quanto di interesse, lo spostamento della scala dall'interno all'esterno dell'edificio (cfr. pag. 14 ctu). Pertanto, risultando accertato che l'ulteriore attività progettuale si è resa necessaria non solo per sopperire ad una lacuna del primo progetto, ma anche per rispondere a richieste della committenza l'attività progettuale espletata dal professionista per la realizzazione del progetto di variante merita di essere retribuita ed il relativo pagina 7 di 23 R.G. n. 646/2013 motivo di opposizione va rigettato.
Va invece accolta la doglianza afferente all'attività di direzione lavori per inadempimento dell' . Pt_4
Gli opponenti hanno censurato la condotta dell'opposto sia in termini di omissione di attività dovuta, non essendo stata redatta la “relazione a struttura ultimata” (RSU), sia per negligenza, per omessa vigilanza sulla realizzazione dell'opera.
Rispetto alla prima doglianza l'opposto ha addotto di non avere potuto redigere la RSU in quanto l'immobile risulterebbe ancora “privo di opere strutturali, quali muri di contenimento in cemento armato, muratura di tompagno e varie opere strutturali” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e pag. 3 memorie 183 n. 2 c.p.c. ove sono dettagliate le opere ancora da realizzare), tuttavia tale affermazione risulta smentita dalle conclusioni dei TU nominati in corso di causa, i quali hanno invece dato atto della compiuta realizzazione della struttura portante del fabbricato (“Si chiarisce che si possono considerare ultimate le opere delle strutture che incidono sulla stabilità” cfr. pag. 4 relazione
TU ing. “Dal punto di vista strutturale, le strutture portanti (fondazioni, pilastri, travi e Per_2 solai) dell'edificio sono state già ultimate. Nonostante tutte le difformità già riscontrate ed elencate nel par.
3.C, le strutture portanti risultano comunque ultimate” - cfr. pag. 31 TU a firma dell'ing.
e successivamente in risposta ai rilievi di parte opposta: “Nel calcolo strutturale non si fa Per_3 cenno alla muratura di tompagno come elemento strutturale dell'edificio, e pertanto l'affermazione del
CTP che la Relazione a Struttura Ultimata può essere redatta solamente dopo la realizzazione della muratura di tompagno non è veritiera” paragrafo 3.E; “Si ribadisce che, seppur con le difformità riscontrate, e seppur con le mancanze (probabilmente volute), la struttura è completa e non pare vi sia alcun pericolo in merito alla stabilità della struttura.“ paragrafo 3.F. pag. 60 della TU a firma dell'ing. . Per_3
Ai sensi dell'art. 6 L. 1086/1971, entro n. 60 giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali, il direttore dei lavori, ossia il professionista incaricato di vigilare sull'esecuzione dei lavori, deve consegnare all' una relazione attestante la conformità dell'opera realizzata rispetto al Controparte_2 progetto e alle norme vigenti, corredata delle verifiche di laboratorio sui conglomerati e sulle armature.
Tale relazione è propedeutica al collaudo statico dell'opera, a sua volta propedeutico al rilascio della certificazione di abitabilità, ed infatti è onere del D.L. consegnarne copia al collaudatore (art. 65 comma 8 D.P.R. 380/2001, Testo Unico Edilizia),
Come anche chiarito dal TU ing. tale adempimento, rimane a carico del D.L. anche in caso Per_2 di risoluzione del rapporto con la committenza, relativamente all'attività dallo stesso diretta, rispetto alla quale è chiamato a relazionare sulle strutture da lui dirette e sul tipo e bontà dei materiali utilizzati, attestando pertanto che l'incarico assegnato all' non può ritenersi allo stato esaurito (cfr. pag. 19 Pt_4 pagina 8 di 23 R.G. n. 646/2013 della TU a firma dell'ing. . Per_2
Ebbene, ai sensi dell'art. 1460 c.c., nei contratti a prestazioni corrispettive, “ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie”. La Suprema Corte ha sul punto affermato che il committente di un'opera “convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum”, chiarendo che il medesimo principio trova applicazione anche nel caso di prestazione d'opera ex art. 2226 c.c. (Cass. Civ. Sez. II Sez. 2, Ordinanza n. 19979 del 19/07/2024).
Di fronte all'eccezione di inadempimento sollevata dagli opponenti – con conseguente onere dell'opposto di provare il proprio esatto adempimento – non coglie nel segno la dedotta impossibilità di redigere la ridetta RSU per il mancato completamento dei lavori strutturali, circostanza che oltre a risultare, come già detto, sconfessata dalle risultanze delle TU espletate, risulta anche contraddetta dalle stesse dichiarazioni rese ante causam dall il quale, con nota del 18.05.2011, nel dare atto Pt_4 della necessità di procedere alla redazione della Relazione a strutture ultimate, non ha fatto alcun riferimento alla previa realizzazione di ulteriori opere, essendosi limitato a chiedere agli opponenti un acconto per lo svolgimento delle propedeutiche prove di laboratorio e degli altri adempimenti ivi indicati (cfr. allegato n. 5 memorie 183 n. 2 c.p.c. di parte opponente: “Con la presente intendo evidenziarvi della circostanza che la Concessione Edilizia sia ormai scaduta e pertanto è necessario procedere alla redazione della Relazione a Struttura Ultimata e della Relazione di Collaudo, oltre alla catastazione del fabbricato stesso. Per tali adempimenti occorre provvedere ad eseguire le previste verifiche di laboratorio sui conglomerati e sulle armature”).
Gli opponenti hanno, altresì, anche eccepito l'inadempimento dell' in termini di omesso dovere Pt_4 di sorveglianza sull'esecuzione dei lavori in conformità al progetto assentito.
Sul punto, preliminarmente occorre affrontare la contestazione sollevata dall'opposto circa l'ampiezza del thema decidendum, ossia se la negligenza del D.L. vada indagata esclusivamente rispetto ad un a parte dell'opera eseguita (paratie), o rispetto al rustico nella sua interezza. In particolare l'opposto, per la prima volta a verbale dell'udienza del 11.01.2023, ha evidenziato che gli attori in seno all'atto introduttivo del giudizio, avessero contestato unicamente la difformità delle paratie realizzate rispetto a quanto progettato, pertanto l'indagine peritale avrebbe dovuto limitarsi “esclusivamente alle contestazioni tecniche contenute nell'atto di citazione ovverosia sulle paratie”, mentre l'indagine estesa a tutta la struttura costituiva un illegittimo ampliamento della causa petendi.
Tali contestazioni appaiono invero prive di pregio ove si consideri che oggetto dell'opposizione nonché della domanda riconvenzionale è sempre stato l'inadempimento del direttore dei lavori per l'esecuzione di un manufatto non conforme al progetto approvato e la riconnessa richiesta di eliminazione delle pagina 9 di 23 R.G. n. 646/2013 difformità per la regolarizzazione dell'opera (cfr. pag. 20 costituzione). Per converso, la difformità delle paratie realizzate, rispetto al progetto assentito, accertata in altro giudizio, veniva in questa sede richiamata quale occasione nella quale i committenti, privi di competenze tecniche prendevano “atto dell'attuale inutilizzabilità del proprio fabbricato, difforme dal progetto approvato e, come tale, da regolarizzare” (pag. 6 citazione). La specifica ed approfondita indagine focalizzata sulle paratie, trova invece giustificazione nella necessità di appurare la sussistenza di nesso eziologico tra tale difformità ed il danno causato a terzi (coniugi proprietari di immobile contiguo), a fronte della Parte_5 domanda risarcitoria giudizialmente avanzata dai terzi contro gli opponenti, nonché l'eventuale ulteriore profilo di negligenza del progettista che non le prevedeva nel progetto originario, ma non è mai stato messo in dubbio che l'accertamento della responsabilità professionale del D.L. per difformità dell'opera rispetto al progetto, andasse indagata con riguardo alla realizzazione del fabbricato nella sua interezza, tant'è che in quesiti termini venivano formulati i quesiti posti al perito del giudice ( “accerti
e descriva… : ... “3. le eventuali difformità riscontrate tra le opere realizzate e quelle previste all'interno dei progetti;
4. se le difformità eventualmente riscontrate impediscano la realizzazione della costruzione nel rispetto di quanto previsto dal progetto ed oggetto di concessione;
5. gli eventuali lavori da svolgere ai fini della messa in regola delle opere esistenti e l'ammontare degli stessi” Cfr. ordinanza del 19.07.2016).
Ebbene, il TU ing. ha rilevato e dato atto della presenza di un elevato numero di difformità Per_2 ulteriori rispetto a quelle attinenti la realizzazione delle paratie (piano cantinato posto ad una quota più bassa rispetto al piano strada (pag. 12), maggiore larghezza 1,65 m anziché 1,45 m del dente di fabbricato sul retro (pag. 15) - difformità che, come verrà meglio specificato nel prosieguo, incide sul mancato rispetto della distanza di 10 m dalla parete finestrata dell'immobile frontistante ecc… (cfr. pagine da 14 a 17 della relazione a firma dell'ing. . Per_2
Oggetto di analisi per valutare la sussistenza o meno di difformità rispetto al progetto è stato dunque l'intero fabbricato, senza che in quel frangente l'opposto avesse rilevato un ampliamento del tema d'indagine. Né può ritenersi ampliamento del tema di indagine l'esecuzione di saggi e prove pacometriche anche nelle strutture in elevazione oltre che su quelle di fondazione, autorizzate con ordinanza del 13.02.2023.
I dati forniti da tali indagini normalmente si sarebbero potuti trarre dalla RSU, tuttavia in assenza della redazione di tale relazione e delle prove di laboratorio sui materiali utilizzati nella costruzione ad opera del D.L., tali indagini sono risultate indispensabili non solo per la verifica della corrispondenza della progettazione definiva ed esecutiva autorizzata, rispetto all'opera realizzata, ma anche per l'individuazione dei costi della regolarizzazione delle difformità, come attestato anche dal primo TU, pagina 10 di 23 R.G. n. 646/2013 il quale nel rassegnare le proprie conclusioni dopo aver accertato la sussistenza di difformità dell'opera realizzata rispetto alle previsioni progettuali, dava atto di non poter indicare gli eventuali lavori da svolgere per la regolarizzazione dell'esistente (“Non avendo ulteriori dati in merito sia alle strutture, in particolare per le diverse opere realizzate in fondazione, sia alla descrizione e prove sui materiali utilizzati per la costruzione e mancando la relazione sulle strutture già eseguite di cui sopra, non si possono prevedere compiutamente i lavori da svolgere per la regolarizzazione delle opere esistenti.”
Cfr. pag. 20 TU a firma dell'ing. . Per_2
Chiarito dunque che oggetto di indagine è l'esatto svolgimento dell'incarico di progettazione e direzione lavori espletato dall'opposto per conto degli opponenti relativamente alla realizzazione del fabbricato per cui è causa, va precisato che, come autorevolmente ribadito dalla Suprema Corte: “Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari
e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse” (Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 9572 del 09/04/2024).
Occorre rilevare che i TU nominati in seno al presente giudizio hanno accertato la sussistenza di plurime difformità tra l'opera realizzata ed i progetti assentiti, tra cui, riprendendo la compiuta elencazione fornitane dall'ing. a titolo esemplificativo si evidenzia: l'utilizzo nelle paratie di Per_3 pali di diametro inferiore (30 o addirittura 20 cm anziché 40 cm) realizzati con calcestruzzo con resistenza inferiore (18,90 N/mmq o addirittura 7,52 N/mmq anziché 25 N/mmq cfr. pag. 17); il pilastro della scala retrostante doveva essere collegato con due travi ai pilastri n. 1 e 5, mentre nello stato di fatto nella seconda e terza elevazione tali travi sono assenti (pag. 19); nella copertura a doppia falda non erano previste aperture, mentre sono stati realizzati tre abbaini (pag. 20); le rampe della scala anteriore, sia nella seconda e sia nella terza elevazione fuori terra, dovevano essere sostenute da due mensole in calcestruzzo piene incastrate nella struttura in cemento armato. “Nello stato di fatto invece una delle due mensole che sorregge la scala non è realizzata solamente in calcestruzzo, ma presenta le classiche pignatte in laterizio, con, pertanto, un diverso posizionamento dei ferri d'armatura e diverso comportamento sismico” (pag. 21); l'appendice rettangolare presente nella parte retrostante il fabbricato è stata realizzata con una larghezza superiore a quella progettata, determinando di fatto il mancato rispetto della distanza di 10 ml tra la parete finestrata realizzanda e quella del fabbricato pagina 11 di 23 R.G. n. 646/2013 confinante lato sud (pag. 22); la struttura portante dell'edificio era stata progettata prevedendo un calcestruzzo con una resistenza di 25 N/mmq, mentre i valori forniti dai prelievi realizzati in varie parti dell'edificio hanno fornito valori della resistenza nettamente inferiori (compresi 11,06 N/mmq 20,18
N/mmq); ecc... (per il compiuto dettaglio delle difformità si rimanda alla descrizione contenuta nelle pagine da 16 a 27 della ctu a firma dell'ing. . A medesime conclusioni era già pervenuto anche Per_3 il TU ing. “Le difformità sono molteplici e sono riportate nel precedente paragrafo. Si Per_2 precisa che le stesse si sono potute rilevare da un confronto geometrico tra gli elaborati progettuali e lo stato di fatto apparente oltre che dal rilievo visivo in corrispondenza dei saggi” (v. pag. 18 TU depositata il 21.04.2018).
Circa le contestazioni tecniche mosse dall'opposto al TU ing. nei propri rilievi, ivi comprese Per_3 quelle afferenti le modalità di effettuazione di sopralluoghi e rilevamenti ed il prelievo e l'idoneità dei campioni di carotaggio, nonché l'individuazione delle difformità sanabili e di quelle non sanabili
(necessitanti cioè demolizione e ricostruzione) si rimanda alle controdeduzioni rese dal TU (cfr. pag.
49-63) redatte secondo un iter logico scevro da incongruenze e dalle quali non vi è dunque ragione in questa sede di discostarsi.
Merita invece approfondimento in questa sede, in quanto implicante l'individuazione della normativa applicabile, il rilievo mosso dall'opposto afferente alla doverosità dell'applicazione della normativa sulle tolleranze costruttive di cui al DL 69/2024, sia in via generale, in quanto l'opposto adduce non potersi considerare difformità la maggior parte delle divergenze tra il progettato ed il costruito accertate in sede di istruttoria, e sia in particolare in riferimento al rispetto della distanza tra pareti finestrate, fattispecie in rapporto di species a genus rispetto alla normativa generalmente prevista in materia di tolleranze costruttive.
Rileva il CTP dell'opposto che non ogni variazione rispetto al progetto può essere considerata difformità, ma solo le variazioni dei parametri edilizi superiori alla soglia di tolleranza legislativamente fissata, pari a norma dell'art. 7 della L.R. n. 37/1985, vigente all'epoca dei lavori, al 3% , aumentata fino al 5% ex art. 34 bis comma 1-bis D.L. 69/2024 (Decreto Salva Casa), a favore degli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, come quello che ci occupa (cfr. pag. 30 allegato F ctu, Osservazioni rassegnate dal ctp dell'opposto).
In applicazione della normativa richiamata, l'opposto ha rilevato l'insussistenza di variazioni edilizie qualificabili come difformità costruttive ad eccezione “del pilastro e la copertura quadrata al quarto impalcato della scala posteriore e gli abbaini al quarto impalcato, così come descritto nel paragrafo
3.c.”(pag. 51 allegato F, osservazioni ctp), rispetto alla realizzazione dei quali, tra l'altro, non riteneva di assumere responsabilità, adducendone la realizzazione a sua insaputa (“La presenza di una pagina 12 di 23 R.G. n. 646/2013 colorazione diversa indica anche il fatto che la fornitura di calcestruzzo è stata eseguita da un'altra impresa, verosimilmente all'oscuro dell'impresa affidataria e del direttore dei lavori” - pag. 15 allegato F;
“Si precisa che tali opere sono state realizzate dalla ditta committente certamente senza il consenso o disposizione della Direzione dei Lavori” - pag. 51 allegato F cit.).
Rispetto a tali affermazioni si osserva preliminarmente che risulta documentalmente provato che queste specifiche opere, delle quali l'opposto ammette la difformità rispetto al progetto, sono state realizzate sotto la direzione lavori dell' , in quanto presenti nella terza contabilità del 10.12.2007 dallo Pt_4 stesso firmata ed allegata al fascicolo di parte opposta, come anche rilevato dal TU (cfr. pag. 50 TU)
e che pertanto lo stesso è chiamato a rispondere della loro esecuzione.
In merito poi alla normativa sulle “Tolleranze costruttive” introdotte col c.d. Decreto Salva Casa, occorre premettere che trattasi di normativa nazionale con la quale, per quanto di interesse, è stato modificato il Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001). Con LR 16/2016 il legislatore regionale ha recepito il TUE e le sue successive modifiche, disponendo un meccanismo di recepimento dinamico
(eccezion fatta per le norme di cui al Titolo II), in base al quale le modifiche apportate a livello nazionale al TUE trovano immediata applicazione anche nel territorio regionale.
Il D.L. n. 69/2024 (normativa nazionale), del quale l'opposto rivendica l'applicazione, è stato quindi dinamicamente recepito nella legislazione regionale in relazione alle disposizioni concernenti le
“Tolleranze costruttive”, così come anche chiarito con Circolare 08/08/2024 n. 12002, pertanto il suo disposto, così come convertito in legge, trova immediata applicazione anche nel territorio regionale.
Tuttavia, errata risulta l'ermeneusi proposta dall'opposto della normativa edilizia succitata. Si evidenzia infatti che non è corretto sostenere che il c.d. Decreto Salva Casa abbia introdotto una generale tolleranza di cantiere (ossia di divergenza tra il costruito ed il progettato) del 5% per tutti gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024. Il comma 1 bis dell'art. 34 bis D.L. 69/2024 stabilisce infatti che: “Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti: a) del 2 per cento delle misure previste ((nel titolo abilitativo)) per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati”.
La percentuale di tolleranza varia cioè in funzione della superficie utile dell'unità immobiliare pagina 13 di 23 R.G. n. 646/2013 considerata, applicandosi la tolleranza del 5% (la più alta prevista) solo per le unità abitative con superficie inferiore ai 100 mq (cfr. lett. d) comma 1 bis, art. 34 bis D.L. n. 69/2024), mentre nel caso di specie, avendo il rustico, realizzato su commissione degli opponenti, superficie ricompresa tra i 300 ed i 500 mq (cfr. pag. 52 della TU), la soglia di tolleranza applicabile nel caso di specie è quella del 3%
(cfr. lett. b) del citato articolo). Le divergenze riscontrate, tuttavia, sono state valutate rilevanti dal TU
e quindi non contenibili nelle tolleranze di cantiere (cfr. rispetto alle paratie, alla scala retrostante;
paragrafi da 3.C1 a 3.C7 da pag. 52 a pag. 57 TU in risposta ai rilievi di parte opposta).
Occorre a questo punto affrontare la questione se la normativa in materia di difformità costruttive
(esprimendosi il comma 1 bis dell'art. 34 bis D.L. 69/2024 in termini di “mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari”) sia applicabile anche alle distanze tra edifici.
Tra le difformità riscontrate dal perito del giudice sussiste anche quella afferente alla larghezza dell'appendice rettangolare retrostante (dove sono ubicati la cucina e il vano doccia ai due piani in elevazione e la dispensa nel piano seminterrato) pari a 1,65 ml in luogo dei 1,45 ml assentiti, circostanza che determina di fatto la sussistenza di una distanza di 9,70 ml, tra la parete finestrata ivi realizzanda e la parete finestrata del fabbricato confinante lato sud, cioè una distanza inferiore rispetto a quella prevista nel progetto assentito, pari a 10 ml.
Sulla base delle prospettazioni dell'opposto, poiché il distacco dalla parete frontistante è contenuto nei limiti di tolleranza del 3% (0,30 cm = 3% di 10 m) la distanza di 9.70 tra le due pareti finestrate frontistanti, non dovrebbe essere considerata difformità costruttiva e sarebbe sanabile senza necessita di demolizione e ricostruzione.
Tuttavia, la normativa in materia di distanze tra affacci gode di una disciplina speciale in quanto posta a tutela dell'interesse pubblico igienico-sanitario alla salubrità dell'affaccio, garantito appunto dalla sussistenza di quella distanza minima di 10 ml, ex art. 9 D.M. 1444/1968, ritenuta idonea a permettere adeguata circolazione d'aria e sufficiente irradiazione di luce.
Storicamente, la normativa in materia di rispetto di distanze tra affacci è sempre stata considerata inderogabile in funzione dell'interesse pubblico tutelato (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n.
24471 del 01/10/2019; Sez. 2 - , Ordinanza n. 28147 del 27/09/2022).
Il legislatore ha recentemente ritenuto di incidere anche in tale materia, introducendo in sede di conversione del già citato D.L. n. 69/2024, accanto alla generale “tolleranza distanziale” (sulle distanze in genere) ex comma 1-bis art. 34-bis già citato, una nuova forma di tolleranza edilizia (“tolleranza sanitaria”) espressamente disciplinata al comma 1-ter, del medesimo articolo 34-bis D.P.R. 380/2001.
Tale norma, per quanto di interesse, dispone che: “Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle pagina 14 di 23 R.G. n. 646/2013 misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari”; il comma 1 a sua volta, stabilisce che non costituisce violazione edilizia “il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari …… se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo”. Pertanto, in base al combinato disposto delle due norme è venuto meno il dogma dell'inderogabilità della normativa distanziale in materia di affacci ed è stata estesa l'applicazione della tolleranza edilizia del 2% anche alle distanze legali, consentendo la possibilità di derogare fino a 9,80 metri la distanza minima di dieci metri tra edifici, prevista dal D.M.
1444/68.
Nel caso di specie, tuttavia, essendo stato accertato che la distanza tra le pareti frontistanti dei due edifici risulta pari a 9.70 ml, anche in applicazione della tolleranza sanitaria recentemente introdotta, la variazione edilizia realizzata costituisce una difformità, tra l'altro non sanabile senza previa demolizione e ricostruzione.
Segnatamente, trovano conferma le difformità puntualmente individuate dal TU al paragrafo 3C della propria relazione, in quanto rilevanti e non qualificabili come tolleranze, sulla base di motivazione scevra da vizi logici e dalla quale pertanto non v'è motivo di discostarsi (cfr. pag. 16-28).
In definitiva, considerato il numero e la tipologia delle difformità riscontrate rispetto a numerosi elementi strutturali (paratie, scale, distanze da edifici contigui, copertura ecc.. realizzate talvolta con materiali non corrispondenti), risulta definitivamente accertato che il fiduciario dei committenti, non ha espletato il proprio mandato di direzione lavori con la diligenza richiesta, risultando pertanto non dovuto, a fronte dell'inadempimento contrattuale del D.L., il relativo corrispettivo pari ad € 4.405,80, il quale va espunto dall'importo ingiunto.
In conclusione, in merito alle voci di costo riportate in parcella gli opponenti risultano tenuti a corrispondere a i corrispettivi riconducibili esclusivamente all'attività di progettazione Parte_4 dell'opera sia relativamente alla predisposizione del progetto originario che di quello di variante per un importo pari € 16.373,66 oltre CNPAIA ed IVA (prime 4 voci del riepilogo a pagina 3 della parcella opinata, allegata al ricorso monitorio), cui consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento del relativo importo.
Trattandosi di credito avente ad oggetto, ab origine, una somma di denaro, lo stesso dà luogo ad un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente.
In difetto di prova sul punto, vanno quindi riconosciuti esclusivamente gli interessi al tasso legale, dalla domanda all'effettivo soddisfo. pagina 15 di 23 R.G. n. 646/2013
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti, deve premettersi che la stessa ha ad oggetto la richiesta di condanna dell' al risarcimento del danno per responsabilità Pt_4 contrattuale – in ragione dell'inadempimento del contratto di prestazione d'opera del direttore lavori –
e per responsabilità extracontrattuale - per danni causati a terzi in occasione dei lavori edili svolti sotto la direzione dell'opposto.
Al riguardo, deve rilevarsi che per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/06/2025, n.16987).
Per ciò che concerne i profili di responsabilità contrattuale, l'accertata negligenza del direttore lavori nell'esecuzione della prestazione dovuta, nei termini innanzi illustrati – da ritenersi quindi integralmente richiamati - comporta la responsabilità dello stesso ai sensi dell'art. 1218 c.c., e conseguentemente la condanna del direttore dei lavori al risarcimento del danno cagionato agli attori.
Con riferimento al quantum risarcitorio, gli opponenti hanno innanzitutto richiesto la condanna dell'ing. al pagamento delle somme necessarie all'eliminazione delle difformità costruttive Pt_4 riscontrate, ivi compresi i costi per prestazione professionale di altro D.L..
Occorre a tal proposito evidenziare, anche ai fini della valutazione del danno, che l'eliminazione delle difformità riscontrate, non è una richiesta fine a sé stessa, ma anche funzionale alla redazione della relazione a strutture ultimate, indispensabile all'avvio dei lavori di rifinitura dell'immobile.
Il perito del Giudice, ing. in risposta allo specifico quesito “se le difformità eventualmente Per_3 riscontrate impediscano la realizzazione della costruzione nel rispetto di quanto previsto dal progetto ed oggetto di concessione” ha infatti evidenziato che “allo stato attuale, viste le varie difformità riscontrate ed elencate nel par.
3.C, per il fabbricato de quo, anche se fosse completato in ogni sua parte, non potrà mai essere asseverata la conformità di quanto realizzato con quanto previsto nel pagina 16 di 23 R.G. n. 646/2013 progetto urbanistico e strutturale, con tutte le conseguenze del caso (mancato collaudo statico, mancata abitabilità” risultando pertanto “imprescindibile, prima di rifinire il fabbricato, presentare un nuovo progetto per: a) sanare quanto può essere sanato;
b) adeguare quanto necessita di adeguamento;
c) demolire e ricostruire quanto non può essere sanato” (v. pag. 28 TU dell'ing.
. Per_3
Accertata l'esistenza di difformità non sanabili alla luce del “Regolamento Edilizio del Programma di
Fabbricazione” vigente nel comune di Furnari (cfr. sia rispetto al mancato rispetto della distanza di 10 ml dell'appendice posteriore del fabbricato dalla parete frontistante di altro fabbricato, sia rispetto alla copertura, paragrafo 3E ctu pag. 29), la messa a norma del fabbricato di proprietà degli istanti, presuppone dunque la previa demolizione di quanto costruito in maniera difforme e la ricostruzione a norma di legge (“demolizione e ricostruzione sia della copertura del fabbricato e sia dell'appendice retrostante (con annessa scala, veranda e copertura abusiva della scala” - v. pag. 32 ctu), i cui costi risultano preventivati in “€ 89.273,04 oltre iva pari a € 19.640,07 per complessivi € 108.913,11 (vedasi all. E)” (v. pag. 32 TU) oltre € 1.839,10 a titolo di costi di ripristino del copriferro erroneamente non quantificati in relazione alle strutture non ritenute da demolire (cfr. pag. 45 TU).
In relazione all'ammontare del risarcimento, deve darsi atto che il TU non ha provveduto a quantificare i costi di adeguamento sismico delle strutture da mantenere (sanabili), rispetto alle quali è stato appurato l'utilizzo di calcestruzzo depotenziato e la non conformità delle armature (pag. 40 ctu pag 3 osservazioni degli opponenti) dando atto che gli stessi non sono quantificabili, senza ulteriori indagini che accertino la bontà dei materiali utilizzati per la costruzione su tutta la struttura (“è necessario approfondire l'indagine sulla struttura per capire se la resistenza del calcestruzzo è diffusamente inferiore rispetto a quanto progettato, o se tali problematiche si riscontrano solamente in punti determinati e circoscritti della struttura. Ad oggi, su 5 carote prelevate, 2 sono risultate nettamente negative (2 su 5, ovvero il 40%). Pertanto prima di redigere un progetto di adeguamento sismico è necessario effettuare un'indagine più approfondita e valutare la bontà del calcestruzzo utilizzato (ed anche dell'armatura) su tutta la struttura, e non a campione (…) in ogni caso al superiore importo di € 108.913,11 certamente si dovrà sommare: il costo di un'indagine più approfondita e diffusa sulla struttura;
l'onere del tecnico che dovrà provvedere alla progettazione dell'intervento di adeguamento sismico, al calcolo strutturale, alla presentazione della pratica al
Genio Civile ed anche al comune di Furnari, l'onere del tecnico che dovrà dirigere i lavori e garantire la corretta esecuzione a perfetta regola d'arte; i costi dell'intervento edilizio di adeguamento in sé.
Inoltre si precisa che a prescindere dai lavori di adeguamento sismico sulla parte della struttura che soddisfa i requisiti previsti, anche per la demolizione e ricostruzione della copertura e dell'appendice pagina 17 di 23 R.G. n. 646/2013 retrostante, oltre ai costi delle lavorazioni in sè, sono da conteggiare i costi del tecnico progettista
(con annesso calcolo strutturale) e direttore dei lavori” - v. pag. 33 della relazione tecnica).
Sul punto, parte opponente ha contestato l'operato del TU, lamentando che “tutte le anzidette voci di spesa NON CONTEGGIATE integrano un importante danno economico eziologicamente riconducibile
a precise violazione di obbligazioni gravanti sull'opposto, responsabile di inadempimento contrattuale
e, come tale, tenuto a risarcire i committenti ANCHE per tutti i costi ut supra elencati” (v. pag. 34 della comparsa conclusionale).
Ciò posto, la domanda deve ritenersi, in parte qua, non meritevole di accoglimento. Ed invero, per la più recente nonché condivisibile giurisprudenza di merito, il debitore che, in sede di opposizione, solleva un'eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento deve farlo in modo specifico e puntuale. La semplice produzione di documenti, senza un'adeguata allegazione degli specifici addebiti, non è sufficiente per assolvere l'onere probatorio del debitore, e per converso il Giudice non è tenuto a svolgere un'attività esplorativa o ricostruttiva per conto della parte (cfr. ex multis Cass. 1103 del 2020;
Cass. 30607 del 2018; Tribunale Padova sez. II, 24/06/2025, n.1006).
Nel caso in esame, seppur parte opponente abbia contestato la difformità tra l'immobile realizzato ed il progetto, chiedendo il risarcimento nella misura degli importi necessari per la regolarizzazione del fabbricato, la stessa non ha tuttavia sollevato alcuna specifica contestazione in relazione agli eventuali oneri di adeguamento sismico, sicché non può in questa sede demandarsi al TU alcun ulteriore supplemento istruttorio volto a sollevare la parte dall'onere allegatorio minimo richiesto.
Non osta al riconoscimento in favore degli opponenti la corresponsione di importo in misura superiore a quella dagli stessi preventivata in seno all'atto introduttivo pari ad € 50.000,00, in quanto dal tenore delle difese e conclusioni avanzate si evince chiaramente che tale importo, va considerato come meramente indicativo, come tra l'altro confermato dalla circostanza che risulta seguito dalla espressione “o nella maggiore o minore misura che verrà quantificata nelle disponenda c,t,u,” (cfr. pag. 20 citazione).
Tale espressione non si riduce invero a mera clausola di stile, ma va vagliata quale manifestazione di volontà della parte di attribuire valore indeterminato alla domanda (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 29537 del 15/11/2024, secondo cui “La formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi”).
Come chiarito dalla Suprema Corte in plurimi pronunciamenti, “il valore della causa, che va determinato in base al “disputatum”, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo pagina 18 di 23 R.G. n. 646/2013 stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga
l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass. 10984/2021; Cass. 19455/ 2018); con la precisazione che tale clausola sarà da considerare priva di rilevanza, e la sentenza che accordi un risarcimento superiore a quello risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, sarà viziata da ultrapetizione, qualora all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, senza adeguare le proprie conclusioni al maggior importo accertato (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 29537 del 15/11/2024; Cass. Civ. Sez.
1, Ordinanza n. 35302 del 30/11/2022).
Orbene nel caso di specie il valore meramente indicativo della somma rivendicata a titolo di risarcimento, risulta provato non solo dalla volontà di rimettere l'esatta quantificazione del danno all'esito dell'istruzione, chiaramente espressa nell'atto di citazione, ma altresì confermato dalla dichiarazione di valore della causa quale “indeterminabile” effettuata dagli opponenti, i quali hanno versato conformemente a tale dichiarazione il relativo contributo unificato.
Gli opponenti hanno altresì avanzato istanza di risarcimento danni riconnessi al ritardo nel completamento del fabbricato, sia in termini di mancata fruibilità dello stesso, sia in termini di non commerciabilità, quantificati nell'importo di € 3.600,00 per ogni anno di ritardo “a far data dall'inizio del giudizio promosso dai vicini (luglio2010)” (cfr. pag.20 citazione).
Ai sensi dell'art. 1223 c.c. l'inadempimento ed il ritardo del debitore danno diritto al risarcimento del danno sia per la perdita subita sia per il mancato guadagno “in quanto ne siano conseguenza immediata
e diretta”; il diritto al risarcimento presuppone, cioè, la sussistenza di nesso eziologico tra l'inadempimento (in questo caso negligenza nell'attività di direzione lavori da parte dell'ing. ) Pt_4 ed il danno.
Orbene nel caso di specie risulta accertato che i lavori di edificazione del fabbricato commissionato dagli opponenti, siano stati sospesi al più tardi nel 2007, risalendo l'ultima contabilità versata in atti, al dicembre del medesimo anno (cfr allegato n. 11 del fascicolo dell'opposto), mentre gli opponenti rappresentano di avere avuto contezza dell'inadempimento dell'opposto in occasione del giudizio n.
797/2010 R.G., contro gli stessi intentato dai terzi i quali rivendicavano il Parte_5 pagina 19 di 23 R.G. n. 646/2013 risarcimento dei danni asseritamente causati al loro immobile dai lavori svolti per conto della ditta sotto la direzione dell'ing. . Parte_6 Pt_4
Considerato il notevole decorso di tempo, circa tre anni, tra la sospensione dei lavori e la scoperta dell'inadempimento del D.L. appare inverosimile ricondurre il fermo dei primi alla condotta dell'opposto.
In assenza, dunque, di prova circa la sussistenza di nesso eziologico tra la negligente prestazione d'opera del direttore lavori ed il fermo degli stessi, non risulta possibile ascrivere in capo all'opposto la responsabilità per il ritardo nel compimento dell'opera con conseguente rigetto della domanda sotto tale profilo.
A pari conclusioni di infondatezza deve pervenirsi in ordine alla domanda di risarcimento danni in termini di “attuale non commerciabilità del bene” (cfr. pag. 10 ultimo rigo citazione).
La commerciabilità giuridica del bene, rectius la nullità degli atti giuridici relativi ad edifici, può essere comminata solo qualora nell'atto l'alienante non dichiari gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria (cfr. art. 46 TUE, D.P.R. 380/2001).
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che il disposto dell'articolo 46 TUE è norma di stretta interpretazione, in quanto pone limiti all'autonomia privata ed alla libera circolazione dei beni, ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R.
n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità
"testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (v. S.U. Sentenza n. 8230 del 22/03/2019; nello stesso senso di recente la Sez. 2, Ordinanza n. 10360 del 19/04/2025 relativa a fattispecie inerente atti di trasferimento che il giudice d'appello aveva ritenuto nulli per mancanza di conformità urbanistica degli immobili alienati).
Nel caso di specie non difetta, invero, la sussistenza della concessione edilizia del fabbricato di proprietà degli opponenti (Concessione n. 6/2006), né della successiva Concessione in variante (n.
7/2009) assentite dal Comune di Furnari, pertanto a stretto rigore, secondo l'ermeneusi fornita dalla
Suprema Corte, l'immobile deve ritenersi giuridicamente commerciabile. pagina 20 di 23 R.G. n. 646/2013
Le difformità urbanistiche dedotte, avrebbero potuto eventualmente essere valutate in termini di diminuzione di valore del bene, incidendo sulla sua appetibilità economica (per esposizione dell'acquirente alle sanzioni previste per l'abuso, per carenza dello “stato legittimo” di cui all'art. 9 bis
TUE, per impossibilità di fruire di benefici fiscali di cui all'art. 49 TUE), tuttavia avendo gli opponenti formulato istanza di risarcimento esclusivamente in relazione alla non commerciabilità del manufatto, smentita, come già detto dalla presenza dei titoli richiesti dalla legge, nessun risarcimento può essere riconosciuto neppure a tale titolo.
Quanto alla richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale, in relazione al risarcimento che si fossero visti costretti corrispondere ai terzi proprietari di immobile contiguo (coniugi
[...]
), per i danni provocati all'immobile di questi ultimi, riconducibili alle difformità esecutive CP_3 delle paratie realizzate per loro conto sotto la direzione lavori dell'ing , come accertato in ctu Pt_4 resa nell'ambito del giudizio n. 797/2010 R.G. del Tribunale di Barcellona, deve darsi atto che la domanda è stata oggetto di espressa rinuncia da parte degli attori in via riconvenzionale (cfr. pagg. 39-
40 della comparsa conclusionale).
In definitiva, alla luce di quanto sopra, va riconosciuto in favore degli attori in via riconvenzionale il risarcimento del danno nella misura accertata in corso di istruttoria, pari ad € 110.752,21.
Trattandosi di debito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, su tale somma devalutata alla data della verificazione del sinistro e, successivamente, rivalutata sulla base degli indici Istat del costo della vita - con decorrenza dalle date in cui è stato monetariamente determinato (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio) - sono dovuti al gli interessi c.d. “compensativi”, che, in Pt_7 mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza al saldo.
Quanto, invece, alla richiesta risarcitoria afferente agli asseriti pregiudizi morali subiti a causa dell'inadempimento di controparte, si ritiene di non dare adito alla pretesa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare la questione relativa alla risarcibilità del danno morale nell'ambito della responsabilità contrattuale, ha condivisibilmente affermato che “Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell'ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona;
deve trattarsi di un danno da stress o da patema d'animo, la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici” (v. Cassazione civile sez. I, 13/09/2021, pagina 21 di 23 R.G. n. 646/2013
n.24643). Invero, nel caso di specie, in difetto di specifica attività assertiva – posto che già con l'atto introduttivo nessuna specifica richiesta è stata articolata sul punto – ovvero di indicazione di mezzi istruttori a riprova degli asseriti pregiudizi morali riconducibili all'inadempimento, deve ritenersi l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento in parte qua della domanda.
In via ulteriore, per che concerne la refusione delle spese per consulenza tecnica di parte, deve darsi atto che per costante giurisprudenza di legittimità, “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo 92, comma
1, del codice di procedura civile della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza” - v. Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, n.24188.
Nel caso in esame, gli opponenti hanno dato prova dell'obbligazione assunta attraverso la produzione del preavviso di fattura del CTP Ing. emesso in data 02.10.2025, per l'importo Persona_4 di € 2.380,22, sicché va riconosciuta la refusione della predetta somma.
In ultimo gli opponenti hanno richiesto la condanna dell'opposto per lite temeraria, per avere avviato il procedimento monitorio per la corresponsione dei propri compensi professionali, successivamente al deposito della TU nel giudizio n. 797/2010 R.G., una volta, cioè, acclarati profili di responsabilità del
D.L. nell'espletamento dell'incarico.
Incorre in responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave.
Il dato letterale della norma non lascia incertezze sulla circostanza che presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria è la totale soccombenza della parte (“La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca.” Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 24158 del 13/10/2017; Sez.
2, Sentenza n. 7409 del 14/04/2016; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 19583 del 27/08/ 2013).
Nel caso di specie, essendo stato accertato e confermato il diritto dell' alla corresponsione dei Pt_4 compensi inerenti all'attività progettuale svolta in favore degli opponenti, lo stesso non risulta essere totalmente soccombente a fronte di una opposizione solo in parte accolta, pertanto in difetto, all'esito del giudizio del presupposto di legge, la domanda va rigettata. pagina 22 di 23 R.G. n. 646/2013
In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e delle domande riconvenzionali avanzate dagli opponenti, sussistono giustificati motivi per la parziale compensazione, in ragione del 50%, delle spese processuali ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le quali vanno poste – nella misura residua - a carico di parte opposta secondo la liquidazione di cui al dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore indeterminabile e di alta complessità della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio per come in atti già liquidate vanno poste in via definitiva a carico di parte opposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 646/2013, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 73/2013 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
- condanna in proprio, e e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1
quali eredi di , al pagamento, in favore di , della somma
[...] Persona_1 Parte_4 di € 16.373,66 oltre accessori ed interessi come in parte motiva;
- condanna al pagamento, in favore di , in proprio, ed in favore Parte_4 Parte_1
e quali eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_1 Persona_1 dell'importo di € 110.752,21, quale risarcimento del danno per i fatti di causa, oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- condanna alla refusione, in favore di parte opponente, delle spese processuali, Parte_4 liquidate – a compensazione già operata - in complessivi € 9.555,22, di cui € 123,50 per esborsi,
€ 2.380,22 per spese di consulenza tecnica di parte ed € 7.051,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di TU in via definitiva a carico di parte opposta.
Barcellona Pozzo di Gotto, 03.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta all'Ufficio per il Processo.
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