Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/06/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5679/2019 R.G. promossa da nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
,
Codice Fiscale_1 nata a [...] il [...], Cod. Fisc. e Parte_2
,
residente in [...], Cod. Fisc. rappresentate Codice Fiscale_2
e difese dall'avv. Luciana Caruso;
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_1
C.F.: P.IVA 1 con sede in CP_1 Viale Europa 65, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio
Caracciolo;
OPPOSTA
E
وnato a Siracusa (SR) il 21.11.1945 ed ivi residente in [...], CP_2
Cod. Fisc. Codice Fiscale_3 nata a [...] il [...],e Controparte_3
C.F._4 rappresentati e residente in [...], Cod. Fisc. difesi dall'avv. Letizia Passalacqua,
CONVENUTI
in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, con sede in Siracusa, Via Nazionale, 69, C.F.: P.IVA_2 ;
CONVENUTA CONTUMACE
con sede in Roma alla Via Mario Carucci, 13, C.F.: rappresentata Controparte_6 P.IVA_4
e difesa dall'avv. Igino La Rocca;
Parte_3 con sede in CP 5 Piazza Salimbeni n.3, C.F.:
rappresentata e difesa dall'Avv. Igino La Rocca P.IVA_5
CONVENUTI CONTUMACI
CP_7 già CP_8 Viale dell'Agricoltura 7, codice fiscale e numero di
وiscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona P.IVA_6 partita IVA P.IVA_7 , quale mandataria di CP_9 con sede in Conegliano (TV) via V. Alfieri n.1, C.F: P.IVA_8 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Cultrera;
INTERVENIENTE
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione immobiliare
All'udienza del 13 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14.11.2019 Parte_1 e Parte_2 convenivano in giudizio Controparte_1 CP_2 e Controparte_3
CP_5 e Controparte_10 Controparte_4
introducendo il giudizio di merito ai sensi dell'art. 615 cpc a seguito della ordinanza emessa il
16.07.2019 dal G.E nel giudizio di opposizione instaurato dalle odierne attrici con cui era stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva iscritta al n. 48/2017 e fissato termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Premettevano le attrici che la aveva concesso alla società Controparte_1 CP_4 nonché a esse opponenti, quali datrici di ipotecaControparte_4 unitamente a CP_4 CP_2 e Controparte_3 un finanziamento di €. 250.000/00,
mediante stipula di mutuo fondiario ex art. 38 giusto atto a rogito del Notaio Persona_1 divenuto esecutivo con apposizione della formula esecutiva, in data 13.11.2009.
Deducevano inoltre che la Pt_4 era anche titolare del credito di Euro 46.273,17, oltre interessi, spese e compensi del procedimento monitorio, nei confronti della società Controparte_4
[...] CP 4 di e CP_4 giusto decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_1
,
n. 1436/2015 del 20.11.2015, divenuto esecutivo per mancata opposizione in data 21.03.2016. Deducevano ancora che, a seguito dell'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti dalla mutuataria e dai garanti, la Pt_4 aveva intimato con atto di precetto in rinnovazione il pagamento della somma di € 273.082,81, e che essendo quest'ultimo rimasto infruttuoso, aveva fatto luogo al pignoramento degli immobili ipotecati ed appartenenti a Controparte_3 Pt_1 CP_2
[...] e Parte_2
Deducevano le attrici l'inammissibilità e/o improcedibilità della procedura esecutiva assumendo che gli atti esecutivi posti in essere non avevano prodotto effetto alcuno nella sfera giuridica in quanto l'avv. Giovanna Cicero, procuratrice della Pt_4 aveva agito in assenza di procura alle liti.
Eccepivano inoltre la carenza di titolo esecutivo, in quanto l'atto notarile stipulato in data 27.10.2009, doveva qualificarsi come promessa di mutuo/contratto preliminare di mutuo.
Infine lamentavano la mancata notifica del titolo esecutivo e del precetto in capo alle opponenti e la mancata evocazione in giudizio del debitore diretto/principale, la Controparte_4
[...] .
Deducevano infine l'inammissibilità e/o improcedibilità della procedura esecutiva per carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla banca procedente oltre alla illegittima applicazione di interessi non dovuti e alla illegittimità della procedura per violazione dell'art. 40 TUB
e violazione dei principi di buona fede nei rapporti commerciali e finanziari.
Chiedevano infine il risarcimento danni per illegittima segnalazione in centrale rischi con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la CP_7 quale mandataria di CP_9 dichiarandosi successore a titolo particolare della Pt_4, in forza del contratto di cessione "in blocco" del 09.08.2018 di cui era stato dato avviso mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte Seconda n.95 del 16.08.2018. Contestava la CP 7 la fondatezza della opposizione in fatto che in diritto, e ne chiedeva il rigetto deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla domanda riconvenzionale con cui le attrici avevano avanzato domande risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte tenute dall'originaria titolare del credito afferenti a fatti o circostanze verificatesi in epoca antecedente alla cessione, ascrivibili in via esclusiva alla cedente.
Con comparsa di costituzione e risposta intervenivano in data 14.09.2020 CP_2 e CP_3
[...] aderendo alle domande proposte da Parte_2 e Parte_1
Non si costituivano in giudizio seppur ritualmente citati Controparte_4
[...] Controparte_11 e Controparte_12
All'udienza del 10 ottobre 2024, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc ma poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 07.01.2025 essendo stata nel frattempo rimessa alla Suprema Corte la questione relativa alla validità come titolo esecutivo del mutuo condizionato.
All'udienza del 13 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
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Va rilevata la inammissibilità della questione relativa alla carenza di procura alle liti dell'Avv.
Giovanna Cicero dovendosi sul punto condividere quanto affermato dal giudice con l'ordinanza del
18.06.2019, secondo cui tali censure, inerendo alla regolarità formale degli atti esecutivi, integravano una opposizione agli atti esecutivi inammissibile per mancato rispetto del termine decadenziale di giorni 20di cui all'art. 617 c.p.c. nel caso vanamente decorso essendo stato notificato l'atto di precetto in data 15.10.2016 e l'atto di pignoramento in data 13.01.2017.
Deve poi ritenersi infondata la doglianza relativa alla lamentata la carenza di legittimazione attiva della cessionaria, fondata sull' assenza di prova della avvenuta cessione del credito azionato, ovvero del fatto che la passività oggetto di causa era stata inclusa nella cessione intercorsa tra Banca Agricola
Popolare di Ragusa Soc. Coop. per Azioni e la CP_9 e che la cessione non risultava pubblicata, in G.U. Parte Seconda, n. 95 del 16.08.2018 e non essendovi agli atti prodotto il testo del relativo contratto.
Questo giudice ritiene di condividere integralmente l'orientamento del Supremo Collegio (Cfr.
Cass. n. 4116/16; n. 24798/2020). da cui non vi è ragione di discostarsi secondo cui" la parte che agisce affermando di essere successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta"
Nel caso di specie contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, risulta che dalla documentazione versata in atti il rapporto contrattuale sorto tra l'opponente e la [...]
Controparte_1 rientra fra quelli oggetto della cessione in blocco intercorsa tra il menzionato istituto di credito e la CP_9 , essendo stata adeguatamente comprovata mediante il deposito in atti del testo della Gazzetta Ufficiale, in cui vengono specificamente indicate le categorie di crediti ceduti evidenziandone le caratteristiche comuni, alle quali va ricondotto senz'altro quello dedotto in giudizio. Si aggiunga poi che secondo un orientamento del Supremo Collegio a cui si intende prestare continuità secondo il quale (Cass. 17110/2019) al fine di ritenere provata l'avvenuta cessione va rilevato che non sarebbe stato necessario il deposito di alcun contratto di cessione o altro documento riportante il credito specifico oggetto di giudizio in quanto si ritiene che "in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione".
In conformità al surrichiamato indirizzo a cui si intende prestare continuità, la specifica enumerazione e l'onere di produzione del singolo documento vanificherebbero la portata normativa della dell'art. 58 TUB, norma questa la cui ratio è precipuamente quella di introdurre una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 1264 e segg c.c., per agevolare operazioni che hanno portata molto diversa dalla singola cessione.
Si ritiene che la pubblicazione nella G.U. prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria e, in quanto tale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti. Sul punto chiarisce la Corte: "La pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione "in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio" (v., ex multis, Cass. Civ. n. 20495/2020; Cass. Civ. n. 5997/2016).
Con altra doglianza lamenta la opponente la inidoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c..
E' noto che al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e se entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. 17194/2015; Cass. 6174/2020).
Ferma, dunque, la natura reale del contratto di mutuo, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, è pure pacifico che la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo non si configura esclusivamente con la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente, per la sussistenza di un valido contratto di mutuo, che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata.
Infatti, come ripetutamente confermato dalla giurisprudenza della Cassazione, si affianca in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l'acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore. Ciò in conformità al principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (Cass. 38331/2021).
Quello che, dunque, occorre stabilire è se possa dirsi sussistente al momento della stipula una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione tale da configurare quel diritto di credito certo, liquido ed esigibile, che è proprio del titolo costitutivo e ne costituisce un presupposto ineliminabile.
La questione è stata recentemente affrontata e risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione, chiamata a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. da altro giudice di questo stesso Ufficio( (cfr.
Ordinanza Tribunale di Siracusa del 25.3.2025) con la sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025 sulla validità quale titolo esecutivo, del contratto di mutuo ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare, con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante.
In proposito la Suprema Corte ha affermato che: "il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione univoca, espressa ed incondizionata di restituirla. Pertanto, costituisce valido
-
titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto". Ciò posto alla luce del principio di diritto sopra espresso non vi sono dubbi che il contratto di mutuo quale quello dedotto in giudizio nel quale le parti pattuiscano che la somma finanziata venga costituita
"in deposito cauzionale infruttifero presso la CP_1 a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima parte finanziata dal presente contratto e relativi allegati" costituisca un valido titolo esecutivo.
Si aggiunga poi che nella fattispecie in esame, il mutuatario ha assunto l'obbligazione espressa ed univoca di restituire la somma mutuata che è effettivamente nella sua disponibilità giuridica.
In conformità al surrichiamato principio di diritto deve ritenersi che nelle fattispecie negoziali caratterizzate dalla erogazione delle somme in favore del mutuatario e dalla contestuale costituzione di deposito irregolare nell'interesse di quest'ultimo, affinché sia rispettato il requisito della realità necessario per la configurazione del mutuo, deve reputarsi sufficiente che il rogito notarile riporti l'effettiva destinazione del denaro alla costituzione di vincolo cauzionale volto a garantire debiti del mutuatario (cfr. Ordinanza citata del 25.3.2025).
Controparte_13In relazione alla presunta escussione della garanzia (pari al 50%) costituita dal che assisteva il Mutuo Ipotecario, non risulta essere stata fornita alcuna prova in relazione a tale versamento, anzi è stato precisato dalla CP_9 che la medesima ha dovuto procedere con un nuovo atto di precetto in rinnovazione, in quanto erroneamente aveva effettuato il calcolo includendo anche l'escussione di tale garanzia, in realtà non avvenuta.
Con altra censura si dolgono gli opponenti della illegittimità della clausola determinativa degli interessi prevista nei mutui, assumendo il superamento della soglia prevista dalla legge
Anche questa censura va disattesa alla luce del richiamato indirizzo del Supremo Collegio secondo cui (vedi SS.UU. n. 19597/2020) "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
Nel caso di specie, la difesa di parte debitrice si è limitata a sollevare la eccezione in questione affermando genericamente tale vizio senza nulla allegare ai fini probatori, derivandone la evidente infondatezza della censura.
Quanto alla nullità del mutuo fondiario in quanto stipulato in violazione degli artt. 38 e segg. del D.
Lgs. 385/93 è senz'altro dirimente ai fini della decisione odierna il richiamo all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui (Cass. n. 23149/2022) va esclusa la nullità del mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante “... in 66
quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa".
Quanto infine alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per illegittima iscrizione dell'opponente nella banca dati del CRIF, a parte la carenza di prova del fatto illecito va rilevato che in ogni caso del tutto carente deve ritenersi anche la prova del danno all'immagine e alla reputazione che non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. (Cass. Civ. n. 6589/2023) e che nel caso è stato solo labialmente affermato omettendo di evidenziare un possibile ambito di diffusione della notizia senza allegare né tantomeno provare un elemento di fatto dal quale si possa desumere anche in via presuntiva l'esistenza e l'ammontare del danno alla reputazione che avrebbe subito.
La opposizione va quindi rigettata con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza dell'opponente e altresì e di e diCP_2 Controparte 3 , i quali con la loro costituzione hanno espresso l'adesione alle posizioni delle attrici rivelatesi del tutto infondate.
Le spese processuali vanno liquidate complessivamente ai sensi del DM n. 55/2014 come da dispositivo che segue.
P.Q.M
Il Giudice del tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 5679/2019 così dispone nella contumacia di Controparte_4 CP_11
[...] e Controparte_12
-RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_2 e Parte 1
- CONDANNA le attrici Parte_1 e Parte_2 in solido con CP_2 e CP_3 CP_7[...] al rimborso delle spese processuali che si liquidano in favore dell'interveniente
[...] in qualità di mandataria di CP_9 nella somma di euro 7.052,00 oltre al 15% per rimborso spese generali IVA e CPA
Siracusa, 24 giugno 2025 Il Giudice
C.Maiore