Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2225 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
PIAZZA G. MAZZINI 28 88046 LAMEZIA TERME presso lo studio dell'Avv.NATALE MISSINEO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
[...]
Controparte_1
[...]
Resistente CONTUMACE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/05/2024 conveniva Parte_1 in giudizio , Controparte_1
Controparte_1 esponendo di aver presentato in
[...] data 15/4/2021, presso il ai sensi CP_1 CP_1 del D.M. n. 50 del 3.3.2021, la domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, di III fascia per i profili di assistente amministrativo, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, rappresentando di aver svolto il servizio civile dal 3/3/2014 al 2/3/2014, non in costanza di nomina;
che, non gli veniva riconosciuto il relativo punteggio pari a "punti 6
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che, a tal fine, non poteva operarsi alcuna distinzione tra il servizio prestato in costanza di rapporto e non;
che, pertanto dovevano essergli riconosciuti i punti per il servizio civile prestato. Concludeva chiedendo " -accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio civile svolti nei periodi indicati in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico in epigrafe, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli punti 15,00 (9,60+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per l'effetto condannare il
[...]
e comunque tutti i resistenti, in persona Controparte_1 dei rispettivi legali rappresentanti p. t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili di assistente amministrativo valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; -in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Regolarmente convenuti in giudizio con PEC 29.05.2024,
Controparte_1 [...]
Controparte_1 [...] non si costituivano, pertanto deve Controparte_1 dichiararsene la contumacia. Preliminarmente, quanto alla giurisdizione, è noto che, con riferimento alla materia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), la Suprema Corte, Cass. civ. Sez. Unite Ord., 08/02/2011, n. 3032, ha chiarito che le controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti alla collocazione, appartengono alla giurisdizione ordinaria, “venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione”. Il principio è stato ribadito da Cass. civ. Sez. Unite Ord., 22/12/2015, n. 25773, che, sempre in materia di graduatorie ad esaurimento, ha
2 ribadito che nella formazione e gestione delle graduatorie, il MINISTERO agisce con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi. Ancora, da ultimo Cass. civ. Sez. Unite Ord., 30/03/2021, n. 8774, ha precisato che ricorre la giurisdizione del G.A. solo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento della disciplina di tali graduatorie, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento. In altre parole al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Nella specie, la domanda è volta ad ottenere il riconoscimento di un punteggio maggiore per il servizio di civile prestato, pur se non in costanza di rapporto lavorativo e tanto sulla scorta di un'interpretazione evolutiva della normativa in materia, pertanto non può esservi alcun dubbio circa la giurisdizione del G.O. Nel merito, deve premettersi che il c.d. servizio civile, qui interessato, gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (L. n. 230 del 1998, art. 6 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103); secondo il D.Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";
3 il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro";
Ciò premesso e con riferimento alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, dal citato comma 2, sembrerebbe emergere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro possa essere valutato.
Tale interpretazione non appare, però, condivisibile. La norma di cui all'art. 2050, pur se riferita ai concorsi, deve trovare applicazione anche alle graduatorie che, pur se non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.
Deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprima con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuota significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7 (e con l'art.569 co. 3 di identico contenuto ma riferito al personale A.-T.A. “3. Il periodo di servizio
4 militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”) il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485\569 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 235 del 2014, art. 2, comma 6 (Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomia”), che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro (sul punto Cassazione civile sez. lav., 16/11/2021, n.34688, Cassazione civile sez. lav., 29/12/2021, n.41894).
Ciò nondimeno, nella fattispecie in esame, non siamo in presenza di un servizio di leva, o servizio civile, obbligatorio, bensì, come risultante dall'attestato prodotto, di una partecipazione volontaria ad un progetto di servizio civile “Argento Campania” realizzato da AGORA' Controparte_2 dal 03.03.2014 al 02.03.2015.
Appare evidente che i principi suesposti validi per il servizio di leva obbligatorio sono estensibili al servizio civile prestato in alternativa al servizio di leva obbligatorio, non anche ai servizi civili prestati spontaneamente nell'esercizio di una libera scelta o allo scopo di precostituirsi un titolo, come nel caso di specie.
Ne consegue che alcun punteggio può essere acquisito a tale titolo.
Pertanto il ricorso dev'essere rigettato.
Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di
[...]
Controparte_3 ogni contraria istanza, eccezione e
[...] deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Benevento , 25.02.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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