CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 4123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4123 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 3.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1430/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c. Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1 convenuta contumace
Oggetto: ricorso ex artt. 28 l. 794 del 1942 e 14 d.lgs. n. 150 del 2011.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex artt. 28 l. 794 del 1942 e 14 d.lgs. n. 150 del 2011, l'avv. Parte_1 conviene in giudizio per chiederne la condanna al pagamento dei compensi per Controparte_1 il patrocinio svolto nell'ambito della causa individuale di lavoro promossa dalla predetta contro
, l' , la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e la avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento Controparte_5 disciplinare subito dalla in quanto ritorsivo, o comunque sfornito di giusta causa, CP_1
l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle società convenute già prima della formale assunzione, con condanna al pagamento delle connesse differenze retributive, nonché del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla lavoratrice a causa delle condotte tenute dal datore di lavoro. 1 A sostegno della domanda il ricorrente rappresenta che: l'attività professionale prestata ha avuto riguardo sia al procedimento di primo grado innanzi al Tribunale di Roma (n.r.g. 22194/2021), sia al successivo innanzi alla Corte d'Appello di Roma (n.r.g. 2927/2023); dopo il deposito dell'atto di appello la con e-mail del 6/12/2023 gli ha revocato il mandato, a cui egli, a sua volta, nel CP_1 dubbio circa l'effettiva portata della comunicazione di revoca, ha rinunciato con e-mail dell'11/12/2023; per il giudizio in questione la cliente ha eseguito il pagamento della somma di euro
1.794,00, come da fattura n. 29/2021, a titolo di spese e di acconto sul compenso;
la richiesta di pagamento dell'intera parcella inviata a mezzo pec del 22/12/2023 è rimasta priva di riscontro;
il valore della causa, da ritenersi di particolare importanza in ragione del suo oggetto, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, nonché della rilevanza degli effetti prevedibili, si colloca nello scaglione fino a euro 520.000,00 ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014.
Pertanto, chiede: i) in applicazione dei parametri previsti per il suddetto scaglione, nonché tenuto conto dell'aumento percentuale del compenso previsto in caso di pluralità di controparti dall'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, la liquidazione a titolo di compenso per l'attività giudiziale svolta di un totale di euro 35.942,30 per il giudizio di primo grado e di un totale di euro 17.107,60 per il secondo grado;
ii) in subordine, l'applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di valore indeterminale o, in ulteriore subordine, quello di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00; iii) la liquidazione, altresì, del compenso per l'attività stragiudiziale svolta, da ritenersi connessa con il mandato difensivo, ed in particolare: a) la lettera di intervento del 20/1/2021 per rivendicare la mensilità della retribuzione relativa al mese di dicembre 2020; b) la lettera di riscontro della contestazione disciplinare del 15/9/2020; c) n. 2 lettere di riscontro relative alle contestazioni disciplinari del 10/11/2020; d) la lettera di riscontro relativa alla contestazione disciplinare del 4/2/2021; e) la lettera di impugnazione stragiudiziale del licenziamento;
f) la lettera di riscontro della richiesta di restituzione di un notebook del 8/4/2021, g) la lettera di richiesta pagamento del TFR del 8/6/2021; h) la lettera di esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione;
i) le trattative svolte nel tentativo di risoluzione extragiudiziale della controversia, consistite in incontri e scambi di corrispondenza;
l) la redazione e deposito della querela contro il datore di lavoro.
La nonostante la regolare notifica del ricorso, è rimasta contumace. CP_1
All'udienza del 3 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. In via preliminare, deve essere affermata la competenza di questa Corte a decidere la controversia in applicazione del principio affermato da Cass., Sez. Un., n. 4247 del 2020, da ritenersi ormai consolidato, secondo cui “in caso di attività professionale svolta dall'avvocato in più gradi e/o fasi di un giudizio in favore del medesimo cliente la domanda per i relativi compensi deve essere proposta al giudice collegiale che abbia conosciuto per ultimo della controversia”.
Risulta, infatti, accertato che la causa oggetto del patrocinio per cui si chiede la liquidazione dei compensi professionali si è articolata in due gradi di giudizio e che l'avv. aveva già curato Pt_1 la fase di studio e quella introduttiva del giudizio d'appello, iscritto al n.r.g. 2927/2023 e tuttora pendente presso questa Corte, nel momento in cui è intervenuta l'estinzione della procura per revoca del mandato difensivo, circostanza che legittima alla proposizione del presente ricorso in base all'art. 28 l. 794 del 1942, secondo cui l'azione può essere proposta "dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura".
2. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi di cui in motivazione.
2.1. Il procedimento speciale previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, espressamente intitolata “Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile”, come recentemente condiviso da Cass. civ., n. 27704/2025, può essere azionato “per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile (Cass. n. 4330/2023), nonché per quelle stragiudiziali strettamente correlate alle prime (Cass. n. 4665/2022; Cass. n. 7652/2004). In altre parole, è esclusa
l'applicazione dell'art. 14 D.lgs. n. 150/2011 alla controversia nella quale l'attività stragiudiziale allegata a fondamento della pretesa corresponsione del compenso di avvocato esibisce carattere di autonomia rispetto all'attività giudiziale, spettando naturalmente al giudice del merito
l'accertamento della connessione o della complementarità, o, viceversa, dell'autonomia, delle prestazioni in parola rispetto alle attività propriamente processuali (Cass. n. 40828/2021)”.
2.2. In applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche, deve, innanzitutto, essere dichiarata inammissibile la richiesta di liquidazione del compenso richiesto per le attività stragiudiziali allegate che non risultano strettamente connesse all'oggetto della causa di lavoro in cui il ricorrente ha prestato il proprio patrocinio, e segnatamente: per la lettera di rivendicazione della mensilità della retribuzione di dicembre 2020, di cui alla lett. a della precedente elencazione, non sussistendo alcuna richiesta giudiziale in tal senso;
per le lettere di riscontro delle contestazioni disciplinari del
15/9/2020 e 10/11/2020, di cui alle lett. b e c, in quanto alle stesse non seguiva alcun provvedimento disciplinare;
per la lettera di riscontro alla richiesta di restituzione del notebook, di cui alla lett. f, in quanto anch'essa estranea alle domande avanzate in giudizio;
per la redazione e
3 deposito della querela contro il datore di lavoro, di cui alla lett. l, rientrando tale atto nella sfera del procedimento penale instaurato a carico di quest'ultimo.
2.3. La convenuta deve, invece, essere condannata al pagamento dei compensi professionali spettanti per l'attività giudiziale svolta per il giudizio di primo e secondo grado, da liquidarsi nei termini che seguono: la causa, poiché avente ad oggetto principale l'impugnazione del licenziamento subito dalla lavoratrice, deve ritenersi rientrante in quelle di valore indeterminabile di media complessità, ai sensi all'art. 5 D.M. n. 55/2014, corrispondente allo scaglione da euro
52.001,00 a euro 260.000,00; nell'ambito delle tariffe professionali ivi previste, deve farsi riferimento ai valori medi, stante la complessità della causa, evincibile dalle questioni giuridiche trattate, dalla pluralità di domande e dal cospicuo materiale probatorio prodotto;
pertanto, il compenso deve essere liquidato, per il giudizio di primo grado, in complessivi euro 13.395,00 (di cui euro 4.763,00 per la fase di studio, euro 1.701,00 per la fase introduttiva, euro 2.678,00 per la fase istruttoria, euro 4.253,00 per la fase decisionale), mentre per il giudizio di appello in complessivi euro 4.888,00 (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva).
Quanto all'aumento percentuale del compenso richiesto a fronte della pluralità di controparti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, ferma la natura discrezionale di tale riconoscimento, deve rilevarsi che sia nel giudizio di primo che di secondo grado i convenuti , Controparte_2
e si sono costituiti a Controparte_3 Controparte_5 mezzo degli stessi difensori, affidandosi ai medesimi atti difensivi, pertanto nessun aumento può essere riconosciuto per tali parti, non avendo comportato la loro costituzione alcun aggravio dell'attività difensiva. Quanto invece alla la stessa si è costituita Controparte_4 nel solo giudizio di primo grado, pertanto, l'aumento deve essere riconosciuto solo per tale grado, e deve inoltre essere contenuto nella misura del 10%, in quanto la predetta ha svolto difese di tenore analoghe alle altre convenute. Alla luce di quanto detto, l'importo complessivamente dovuto per il giudizio di primo grado risulta in definitiva pari ad euro 14.734,50.
2.4. Quanto, infine, all'attività stragiudiziale allegata da ritenersi connessa con l'oggetto della predetta attività giudiziale (segnatamente quella consistita nella: redazione della lettera di riscontro relativa alla contestazione disciplinare del 4/2/2021, di cui alla lett. d, cui ha fatto seguito il licenziamento impugnato;
redazione della lettera di impugnazione stragiudiziale dello stesso licenziamento, di cui alla lett. e;
redazione della lettera di richiesta pagamento del TFR di cui alla lett. g, in quanto oggetto di specifica domanda giudiziale;
redazione della lettera di esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, in quanto strettamente connessa all'originaria domanda giudiziale di reintegra;
svolgimento delle trattative svolte a seguito della
4 sentenza di primo grado, in quanto finalizzate ad una risoluzione definitiva della controversia), deve premettersi che il relativo importo non può essere liquidato ai sensi dell'art. 20 del D.M. 55/2014, e cioè facendo riferimento alle tabelle ivi richiamate, in quanto la norma attiene espressamente alla sola attività stragiudiziale di carattere autonomo rispetto a quella giudiziale.
A tali conclusioni è già pervenuta, in un caso analogo, Cass. civ. n. 40828 del 2021 secondo cui
“possono pertanto ribadirsi gli approdi cui era pervenuta la giurisprudenza già nella vigenza del
D.M. n. 127 del 2004, art. 2, nel senso che i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente quand'anche il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, ma rivelino, appunto, come dispone il sopravvenuto D.M. n. 55 del 2014, art. 20, una "autonoma rilevanza" rispetto all'attività svolta in giudizio. Ove non sussista tale autonoma rilevanza delle prestazioni stragiudiziali, all'avvocato compete solo il compenso per
l'assistenza giudiziale, nella liquidazione del quale si potrà tener conto altresì dell'attività stragiudiziale prestata, in relazione all'importanza, alla natura, alla difficoltà ed al valore dell'affare. Spetta al giudice del merito l'accertamento della connessione o della complementarietà,
o, viceversa, dell'autonomia, delle prestazioni in parola rispetto alle attività propriamente processuali, verificandone in concreto la corrispondenza con le tipologie contemplate dalla tariffa giudiziale (cfr. Cass. Sez. 2, 07/10/2020, n. 21565; Cass. Sez. 1, 19/10/2017, n. 24682; Cass. Sez.
U, 24/07/2009, n. 17357).
Tali principi risultano sostanzialmente confermati nella recente pronuncia della Cass. Civ. n. 9845 del 2025.
Nel caso in esame, l'attività stragiudiziale connessa con quella giudiziale allegata dal ricorrente, e sopra riportata, risulta in parte non particolarmente gravosa e in parte strettamente dipendente dall'adempimento del mandato difensivo, in relazione al quale è già stata riconosciuta la complessità della causa attraverso il richiamo ai valori medi dello scaglione di riferimento, pertanto può riconoscersi un aumento del compenso già riconosciuto per l'attività giudiziale contenuto nella misura forfettaria di euro 1.200,00
2.5. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, devono essere liquidate in favore del ricorrente: euro 14.734,50 per il giudizio di primo grado, comprensivo dell'aumento riconosciuto nella misura del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014; euro 4.888,00 per il giudizio di secondo grado;
euro 1.200.00 a titolo di maggiorazione, per l'attività stragiudiziale svolta e connessa, del compenso già riconosciuto per l'attività giudiziale;
per un totale di euro 20.822,50, da cui va detratto l'importo di euro 1.794,00, di cui alla fattura n. 29/2021, già corrisposto dalla
CP_1
5 3. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve essere condannata a Controparte_1 pagare, in favore dell'avv. il complessivo importo di euro 19.028,50 a titolo di Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e CNA.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia determinato dall'ammontare accertato, come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (Cass. 9237/2022).
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso:
- condanna al pagamento, in favore dell'avv. della somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di euro 19.028,50 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15% e CNA;
- condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida nella somma di euro 2.300,00, oltre rimborso spese generali al 15% e CNA.
Roma, 3.12.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
* il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott. Valerio Verdecchia
6