CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3459/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Arezzo - Via Petrarca 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Regione MP
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250022676434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964155958548 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5505/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugna la Cartella di Pagamento n. 02820250022676434 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione su incarico della Regione
MP per la somma €. 612,84 relativa a tassa auto anno 2019. La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti prodromici e prescrizione.
Si sono costituite in giudizio la Regione MP e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che, impugnate le avverse deduzioni, eccepiscono l'infondatezza del ricorso. La Regione MP eccepisce, altresì,
l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
All'esito della Camera di Consiglio, il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito sollevata dalla
Regione MP. L'eccezione è fondata. Il contribuente assume l'illegittimità degli atti della riscossione come meglio specificati in ricorso ed impugnati per mancata notifica degli atti prodromici ed, in buona sostanza, dell'avviso di accertamento che fonda la pretesa impositiva, in uno anche alla prescrizione del diritto dell'Amministrazione regionale a chiedere il pagamento della tassa de quo. Ai sensi dell'art. 5 del D.
Lgs 546/92, la competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile ed è rilevabile anche d'ufficio nel grado al quale il vizio si riferisce. Il Giudice rileva, in via pregiudiziale, che il ricorso risulta proposto avverso un atto emesso dall'Agente della riscossione per vizi dell'atto impugnato attinenti alla formazione dei ruoli formati dalla Regione MP con sede in Napoli. Sul punto si osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza n.44/2016, ha dichiarato la intervenuta incostituzionalitàdell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs.n.546/1992, sia nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera del D.Lgs. n.156/2015, articolo 9, comma 1, lettera b), nella parte in cui ha previsto che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione la competenza della ex Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anzichè quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente, sia nel testo successivamente vigente, nella parte in cui ha stabilito che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui al D.Lgs.n.446/1997, articolo 53, è competente la ex Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anzichè quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore. In considerazione di tale pronuncia e secondo orientamento giurisdizionale di legittimità statuito dalla Corte di Cassazione con le pronunce n.30054/2018, n.28064/2019, n.18132/2021, a cui il Giudice si uniforma, la competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria nelle controversie promosse dai ricorrenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata nel caso di tributi locali e/o territoriali, avendo riguardo alla sede dell'ente locale/territoriale impositore ( Cfr. ex multis CGT di primo grado Caserta
1840/2024; id 4898/2024; CGT di secondo grado dell'Abruzzo 380/2024). Del resto, come chiarito dalla
Suprema Corte di Cassazione, il rapporto esistente tra l'ente locale/territoriale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo. Ne consegue che non può che emergere il rapporto sostanziale tra il contribuente e l'ente impositore e che alla sede di quest'ultimo ai fini della determinazione della competenza non vi è quindi alternativa. ( cfr Cass. sentenza n.30054/2018). Per quanto sopra riportato, va dichiarata l'incompetenza territoriale della Corte adita essendo competente quella di Napoli ove ha sede l'Ente territoriale impositore Regione MP. Spese di lite compensate in ragione della particolarità della questione trattata e della natura meramente processuale della decisione.
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza per territorio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta e assegna termine di giorni 60 per riassumere il giudizio dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primogrado di
Napoli. Spese di lite compensate.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3459/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Arezzo - Via Petrarca 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Regione MP
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250022676434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964155958548 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5505/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugna la Cartella di Pagamento n. 02820250022676434 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione su incarico della Regione
MP per la somma €. 612,84 relativa a tassa auto anno 2019. La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti prodromici e prescrizione.
Si sono costituite in giudizio la Regione MP e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che, impugnate le avverse deduzioni, eccepiscono l'infondatezza del ricorso. La Regione MP eccepisce, altresì,
l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
All'esito della Camera di Consiglio, il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito sollevata dalla
Regione MP. L'eccezione è fondata. Il contribuente assume l'illegittimità degli atti della riscossione come meglio specificati in ricorso ed impugnati per mancata notifica degli atti prodromici ed, in buona sostanza, dell'avviso di accertamento che fonda la pretesa impositiva, in uno anche alla prescrizione del diritto dell'Amministrazione regionale a chiedere il pagamento della tassa de quo. Ai sensi dell'art. 5 del D.
Lgs 546/92, la competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile ed è rilevabile anche d'ufficio nel grado al quale il vizio si riferisce. Il Giudice rileva, in via pregiudiziale, che il ricorso risulta proposto avverso un atto emesso dall'Agente della riscossione per vizi dell'atto impugnato attinenti alla formazione dei ruoli formati dalla Regione MP con sede in Napoli. Sul punto si osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza n.44/2016, ha dichiarato la intervenuta incostituzionalitàdell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs.n.546/1992, sia nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera del D.Lgs. n.156/2015, articolo 9, comma 1, lettera b), nella parte in cui ha previsto che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione la competenza della ex Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anzichè quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente, sia nel testo successivamente vigente, nella parte in cui ha stabilito che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui al D.Lgs.n.446/1997, articolo 53, è competente la ex Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anzichè quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore. In considerazione di tale pronuncia e secondo orientamento giurisdizionale di legittimità statuito dalla Corte di Cassazione con le pronunce n.30054/2018, n.28064/2019, n.18132/2021, a cui il Giudice si uniforma, la competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria nelle controversie promosse dai ricorrenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata nel caso di tributi locali e/o territoriali, avendo riguardo alla sede dell'ente locale/territoriale impositore ( Cfr. ex multis CGT di primo grado Caserta
1840/2024; id 4898/2024; CGT di secondo grado dell'Abruzzo 380/2024). Del resto, come chiarito dalla
Suprema Corte di Cassazione, il rapporto esistente tra l'ente locale/territoriale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo. Ne consegue che non può che emergere il rapporto sostanziale tra il contribuente e l'ente impositore e che alla sede di quest'ultimo ai fini della determinazione della competenza non vi è quindi alternativa. ( cfr Cass. sentenza n.30054/2018). Per quanto sopra riportato, va dichiarata l'incompetenza territoriale della Corte adita essendo competente quella di Napoli ove ha sede l'Ente territoriale impositore Regione MP. Spese di lite compensate in ragione della particolarità della questione trattata e della natura meramente processuale della decisione.
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza per territorio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta e assegna termine di giorni 60 per riassumere il giudizio dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primogrado di
Napoli. Spese di lite compensate.
Il Giudice Monocratico