Ordinanza cautelare 18 ottobre 2022
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00177/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02139/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2139 del 2022, proposto da NZ RT, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.G.E.A. -Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento notificato da AGEA in data 27/01/2022 all'Az. Ag. RT NZ avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con tutti i suoi allegati, con cui veniva comminato all'azienda destinataria, a seguito del ricalcolo del prelievo in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l'annata 2003/2004 della somma di euro 48.523,43 a titolo di capitale e di euro 17.961,82 a titolo di interessi,
nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2025 il dott. CA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’azienda agricola ricorrente produceva latte e, in quanto tale, era titolare di una quota di produzione individuale di riferimento (c.d. quota latte) assegnatale in virtù dell’art. 2 della legge n. 468/1992.
La quota ad essa assegnata, tuttavia, era inferiore alla propria capacità produttiva, tanto che per l’annata 2003/2004 era stata destinataria di un prelievo supplementare (a titolo di sanzione) dell’importo di € 50.825,13.
Il prelievo era stato comunicato al primo acquirente a cui l’azienda consegnava il latte con raccomandata pervenuta il 28/07/2004.
La ricorrente ha impugnato la comunicazione di prelievo innanzi al TAR del Lazio di Roma e a seguito del giudizio di appello otteneva in virtù della sentenza del Consiglio di Stato n. 795/2020, in riforma della sentenza di primo grado, l’annullamento del prelievo supplementare comminato per l’annata 2003/2004.
Nella motivazione della sentenza si specificava come la richiesta di pagamento, basata sulla previsione della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori in regola con i versamenti, fosse illegittima poiché fondata su di una disciplina nazionale incompatibile con il diritto europeo, come stabilito dalla Corte di giustizia nelle pronunce del 27/6/2019 nella causa C- 348/18 e dell’11/09/2019 nella causa C-46/18.
Con nota del 17.1.2022 AGEA ha proceduto al ricalcolo del prelievo dovuto dall’odierna ricorrente, giungendo a comminare il pagamento di un nuovo prelievo.
La ricorrente ha impugnato la nota AGEA del 17.1.2022 mediante ricorso innanzi al Tar Lazio, sede di Roma (rg. n. 4095/2022) che con sentenza dell’8.9.2022 n. 11660 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore della competenza del Tar per la Lombardia, sede di Milano.
La ricorrente ai sensi dell’art. 15 c.p.a. ha ritualmente riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale in data 22.9.2022.
AGEA non si è costituita in giudizio.
Con memoria depositata in giudizio la ricorrente dichiara quanto segue “Il comma 4 dell’art. 10 bis del d.l. n°69 del 13/6/23, convertito in legge n°103 del 10/8/23, dispone che tutti i provvedimenti di ricalcolo notificati prima dell’entrata in vigore del decreto stesso devono considerarsi inefficaci. Alla luce di quanto disposto dalla legge il provvedimento impugnato deve ritenersi inefficace e, quindi, la materia del contendere cessata”.
All’udienza del 23.10.2025, il Collegio dava atto ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della sussistenza della possibile improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse in virtù della disciplina recata dall’art. 10-bis, comma 4, del d.l. 16.6.2023, n. 69.
La causa è stata trattenuta in decisione.
Ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1, del d.l. 16.6.2023, n. 69, inserito dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, “Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo”.
Inoltre, il comma 4 dell’art. 10-bis cit. stabilisce che “Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti”.
Negli altri commi dell’art. 10-bis viene inoltre dettata la disciplina specifica sulla cui base effettuare il ricalcolo del prelievo supplementare in relazione alla campagna, tra cui quella del 2003/2004.
La presente controversia rientra nella fattispecie prevista dall’art. 10-bis, comma 4, cit., in quanto la ricorrente, destinataria di una “sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo”, ha ricevuto il provvedimento di ricalcolo del prelievo in data antecedente all’entrate in vigore della legge di conversione 10.10.2023, n. 103, del decreto legge 13.6.2023, n. 69.
Ne deriva che il provvedimento gravato deve ritersi privo di effetto ex lege e quindi è inidoneo a ledere, al momento dell’odierna decisione, la posizione giuridica soggettiva della ricorrente. Ciò comporta, sotto il profilo processuale, l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse a causa di una sopravvenienza normativa (Tar Lombardia, sede di Brescia, Sez. II, n. 896/2025).
Difatti, ad avviso del Collegio, atteso che il provvedimento gravato, benché inefficace ex lege, non è stato ritirato in autotutela dell’amministrazione resistente, non può essere accertata la cessazione della materia come richiesto dalla ricorrente.
Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
In considerazione della definizione in rito della controversia a seguito delle sopravvenute disposizioni legislative, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT TE, Presidente
CA ER, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA ER | AT TE |
IL SEGRETARIO