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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 205 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Umberto Ferrato, Francesco Muscari Tomaioli, Mariateresa Pugliano, Pt_1
IL SI) appellante
E
(avv. Caruso Eugenio), (contumace), Controparte_1 CP_2 [...]
(contumace) Controparte_3 appellati
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria. Prescrizione dei crediti contributivi.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Paola ha accolto parzialmente il ricorso proposto da CP_1
il 22.9.2016 e, per quanto ancora interessa, ha dichiarato prescritti i crediti
[...] contributivi azionati dall' con i sette avvisi di addebito, meglio distinti in Pt_1
Pag. 1 di 6 sentenza, sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria che gli era stato notificato il
23.6.2016 dall' . Ha dichiarato quindi non dovuti i Controparte_3 crediti che formano oggetto di quegli avvisi di addebito, dichiarando altresì cessata la materia del contendere relativamente ai titoli esecutivi annullati ex lege e rigettando nel resto il ricorso. Ha perciò compensato integralmente le spese di lite.
2. L' appella la statuizione di prescrizione che il tribunale ha reso avendo Pt_1 constatato la mancanza di prova dell'avvenuta notificazione al contribuente dei ridetti sette avvisi di addebito e, inoltre, avendo ritenuto che tale prova non possa desumersi dalla documentazione interna prodotta dall' che l'ha estratta dai propri archivi CP_4 telematici. Sostiene che: a) tutti gli avvisi di addebito propedeutici all'atto impugnato,
e quindi anche quei sette, sono stati notificati al contribuente;
b) questi non ha formulato tempestivamente l'eccezione (in senso stretto) di prescrizione dei relativi crediti;
c) l' ha comunque indicato specificamente le date in cui quei sette avvisi CP_4 sono stati notificati e ciò avrebbe dovuto indurre il tribunale ad acquisire le relative ricevute postali di avvenuto recapito;
d) il tribunale ha trascurato che nelle note di trattazione scritta, depositate in corso di causa, l' aveva comunque prodotto CP_4 quelle ricevute e, in relazione a due di quegli avvisi di addebito (il primo e il terzo di quei sette), il “documento di notifica” era stato prodotto dall'Agenzia esattrice. Chiede pertanto la riforma della declaratoria di prescrizione impugnata.
3. L' e l' non si sono costituiti. Il CP_2 Controparte_3 contribuente ha invece chiesto il rigetto dell'impugnazione che assume infondata in quanto: a) eccepisce la tardività della produzione documentale con cui l'Istituto previdenziale intende contrastare l'accertata prescrizione dei propri crediti;
b) deduce che le ricevute prodotte non sono state da lui sottoscritte.
4. Il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate dalle parti costituite e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello merita accoglimento.
6. Poco è a dirsi sull'inconsistenza della questione relativa alla tardività dell'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi ancora in contesa, che l' Pt_1 propone rimarcando che trattasi di eccezione in senso stretto. Il rilievo non tiene conto
Pag. 2 di 6 della natura indisponibile del credito contributivo e della conseguente rilevabilità officiosa della sua prescrizione1.
7. Del pari, è infondata la richiesta dell'appellato di considerare inammissibile, perché tardiva, la produzione documentale con cui l' ha inteso Pt_1 dimostrare, già in primo grado, l'insussistenza della prescrizione dei crediti oggetto dei sette avvisi di addebito che, nell'elencazione contenuta nelle note depositate dal ricorrente il 21.10.2020, sono distinti con i numeri 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29. Ed invero, trattandosi di atti interruttivi della prescrizione, la cui esistenza era stata specificamente allegata sia dall' , sia dall'Agenzia esattrice, deve riconoscersi che sono acquisibili Pt_1 finanche in appello, vertendosi in materia di eccezioni in senso lato2.
8. In tal senso depongono:
a) sia l'indirizzo ermeneutico che condiziona l'acquisizione tardiva del documento comprovante l'interruzione della prescrizione alla preventiva indicazione specifica della sua esistenza3. E nella specie l' aveva prodotto, insieme alla propria Pt_1 1 Tra le tante cfr. Cass. 21830/2014: “Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio …”. 2 Cass. 9226/2018: “Nel rito del lavoro, pur configurandosi l'eccezione di interruzione della prescrizione come eccezione in senso lato e non in senso stretto, che può essere rilevata anche d'ufficio da parte del giudice del gravame, non sussiste la facoltà di produrre per la prima volta in appello i documenti attestanti l'avvenuta interruzione, ove una qualche prova in merito non sia stata acquisita, o il fatto interruttivo non sia stato allegato in primo grado, posto che il potere officioso di acquisizione documentale è destinato solo a vincere i dubbi residuati dalle risultanze di primo grado;
ne consegue che le prove del fatto interruttivo non acquisite in primo grado devono ritenersi ammissibili in appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., solo ove rispondano al duplice requisito dell'indispensabilità e della finalizzazione alla dimostrazione di fatti già allegati e discussi fra le parti in prime cure”. 3 Cass. 23652/2016: “Nel rito del lavoro è inammissibile la produzione in appello di documenti di formazione antecedente il giudizio, genericamente indicati e sulla cui esibizione sia intervenuta una decadenza, né in tal caso può essere esercitato il potere officioso del giudice di ammissione di nuovi mezzi di prova, che opera sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi a seguito del contraddittorio delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile la produzione in appello di Pt_ un atto interruttivo della prescrizione, avendo l in primo grado sollevato la relativa eccezione senza specificare quando, come e in virtù di quale atto l'interruzione si fosse prodotta)”.
Pag. 3 di 6 memoria di costituzione, un elenco dei titoli stragiudiziali con la specifica indicazione della data in cui erano stati notificati;
b) sia l'indirizzo ermeneutico che consente l'acquisizione officiosa dell'atto interruttivo, comunque presente in atti, ancorché non specificamente e tempestivamente allegato4. E nella specie, già in primo grado, l' e l'Agenzia Pt_1
esattrice avevano prodotto (il primo con le note che ha depositato il 10.9.2022, la seconda con le note che ha depositato il 30.11.2018) le cartoline postali di ricevimento degli avvisi di addebito di cui si controverte.
9. La disamina della documentazione acquisita consente di riscontrare la notifica di tutti quei 7 avvisi di addebito e la conseguente interruzione della prescrizione dei relativi crediti.
9.1. La notifica dell'avviso di addebito n. 33420120001276578 (il numero 20 dell'anzidetto elenco) è documentata dalla cartolina di ricevimento della relativa raccomandata postale, che pur non firmata dall'appellato, risulta recapitata all'indirizzo della sua residenza e sottoscritta per ricevuta il 10.5.2012.
9.2. La notifica dell'avviso di addebito n. 33420120004306156 (il numero 22 dell'anzidetto elenco) è documentata dalla cartolina di ricevimento della relativa raccomandata postale, che pur non firmata dall'appellato, risulta recapitata all'indirizzo della sua residenza e sottoscritta per ricevuta il 4.4.2013.
9.3. La notifica dell'avviso di addebito n. 33420130002951470 (il numero 24 dell'anzidetto elenco) è documentata dalla cartolina di ricevimento della relativa raccomandata postale, che pur non firmata personalmente dall'appellato, risulta recapitata al suo indirizzo di residenza e sottoscritta per ricevuta il 3.1.2014.
9.4. La notifica dell'avviso di addebito 33420130003054275 (il numero 26 dell'anzidetto elenco) è documentata dalla cartolina di ricevimento della relativa raccomandata postale, che pur non firmata personalmente dall'appellato, risulta recapitata al suo indirizzo di residenza e sottoscritta per ricevuta il 9.1.2014.
Pag. 4 di 6 9.5. La notifica dell'avviso di addebito 33420140000514752 (il numero 27 dell'anzidetto elenco) è documentata dalla cartolina di ricevimento della relativa raccomandata postale, che pur non firmata personalmente dall'appellato, risulta recapitata al suo indirizzo di residenza e sottoscritta per ricevuta il 30.5.2014.
9.6. La notifica dell'avviso di addebito n. 33420140002583291 (il numero 28 dell'anzidetto elenco) è documentata dalla cartolina di ricevimento della relativa raccomandata postale, che pur non firmata personalmente dall'appellato, risulta recapitata al suo indirizzo di residenza e sottoscritta per ricevuta l'8.10.2014.
9.7. La notifica dell'avviso di addebito n. 33420140004676102 (il numero 29 dell'anzidetto elenco) è documentata dalla cartolina di ricevimento della relativa raccomandata postale, che pur non firmata personalmente dall'appellato, risulta recapitata al suo indirizzo di residenza e sottoscritta per ricevuta il 12.1.2015.
10. Ai fini della validità della notifica di tali avvisi di addebito non assume rilevanza il fatto, rimarcato dall'appellato, che gli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate non siano stati sottoscritti da lui personalmente, ma da altre persone,
(senza che a lui sia pervenuta una successiva comunicazione di avvenuta notifica). Ciò in quanto la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, eseguita mediante invio diretto di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario5. Sicché, non necessita di relata di notifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, atteso che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario, ancorché non a mani sue, deve comunque ritenersi utilmente consegnato a quest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.6.
Pag. 5 di 6 11. I crediti azionati da quei 7 avvisi di addebito non sono prescritti perché nel quinquennio successivo alla notificazione degli stessi avvisi (in date comprese tra il
10.5.2012 e il 12.1.2015) al contribuente è pervenuto, in data 23.6.2016, l'atto di messa in mora contro cui ha reagito in giudizio.
12. Ne consegue, in parziale riforma della gravata sentenza, il riconoscimento che egli è tenuto al pagamento dei relativi importi.
13. L'esito dell'appello giustifica la condanna del contribuente al pagamento delle spese del grado lite che, in favore dell'unica parte costituita, si liquidano come da dispositivo in ragione dell'ammontare dei crediti ancora controversi e riconosciuti all' appellante. CP_4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1 depositato l'11.3.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro,
n. 225/22, pubblicata in data 14.9.2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso anche nella parte relativa agli avvisi di addebito: 1) 33420120001276578; 2) n.
33420120004306156; 3) n. 33420130002951470; 4) n. 33420130003054275;
5) n. 33420140000514752; 6) n. 33420140002583291; 7) n.
33420140004676102 e quindi riconosce dovuti i relativi importi;
2. Conferma nel resto;
3. Condanna a rifondere all' le spese del grado che liquida Controparte_5 Pt_1 in quattromila euro oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
31/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Cass. 25434/2019: “Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis"; ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi”. 5 Tra le tante cfr. Cass. n. 9866/2024, n. 10037/2019 e n. 28872/2018. 6 Cfr. Cass. n. 29642/2019 e n. 15315/2014: “In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 205 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Umberto Ferrato, Francesco Muscari Tomaioli, Mariateresa Pugliano, Pt_1
IL SI) appellante
E
(avv. Caruso Eugenio), (contumace), Controparte_1 CP_2 [...]
(contumace) Controparte_3 appellati
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria. Prescrizione dei crediti contributivi.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Paola ha accolto parzialmente il ricorso proposto da CP_1
il 22.9.2016 e, per quanto ancora interessa, ha dichiarato prescritti i crediti
[...] contributivi azionati dall' con i sette avvisi di addebito, meglio distinti in Pt_1
Pag. 1 di 6 sentenza, sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria che gli era stato notificato il
23.6.2016 dall' . Ha dichiarato quindi non dovuti i Controparte_3 crediti che formano oggetto di quegli avvisi di addebito, dichiarando altresì cessata la materia del contendere relativamente ai titoli esecutivi annullati ex lege e rigettando nel resto il ricorso. Ha perciò compensato integralmente le spese di lite.
2. L' appella la statuizione di prescrizione che il tribunale ha reso avendo Pt_1 constatato la mancanza di prova dell'avvenuta notificazione al contribuente dei ridetti sette avvisi di addebito e, inoltre, avendo ritenuto che tale prova non possa desumersi dalla documentazione interna prodotta dall' che l'ha estratta dai propri archivi CP_4 telematici. Sostiene che: a) tutti gli avvisi di addebito propedeutici all'atto impugnato,
e quindi anche quei sette, sono stati notificati al contribuente;
b) questi non ha formulato tempestivamente l'eccezione (in senso stretto) di prescrizione dei relativi crediti;
c) l' ha comunque indicato specificamente le date in cui quei sette avvisi CP_4 sono stati notificati e ciò avrebbe dovuto indurre il tribunale ad acquisire le relative ricevute postali di avvenuto recapito;
d) il tribunale ha trascurato che nelle note di trattazione scritta, depositate in corso di causa, l' aveva comunque prodotto CP_4 quelle ricevute e, in relazione a due di quegli avvisi di addebito (il primo e il terzo di quei sette), il “documento di notifica” era stato prodotto dall'Agenzia esattrice. Chiede pertanto la riforma della declaratoria di prescrizione impugnata.
3. L' e l' non si sono costituiti. Il CP_2 Controparte_3 contribuente ha invece chiesto il rigetto dell'impugnazione che assume infondata in quanto: a) eccepisce la tardività della produzione documentale con cui l'Istituto previdenziale intende contrastare l'accertata prescrizione dei propri crediti;
b) deduce che le ricevute prodotte non sono state da lui sottoscritte.
4. Il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate dalle parti costituite e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello merita accoglimento.
6. Poco è a dirsi sull'inconsistenza della questione relativa alla tardività dell'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi ancora in contesa, che l' Pt_1 propone rimarcando che trattasi di eccezione in senso stretto. Il rilievo non tiene conto
Pag. 2 di 6 della natura indisponibile del credito contributivo e della conseguente rilevabilità officiosa della sua prescrizione1.
7. Del pari, è infondata la richiesta dell'appellato di considerare inammissibile, perché tardiva, la produzione documentale con cui l' ha inteso Pt_1 dimostrare, già in primo grado, l'insussistenza della prescrizione dei crediti oggetto dei sette avvisi di addebito che, nell'elencazione contenuta nelle note depositate dal ricorrente il 21.10.2020, sono distinti con i numeri 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29. Ed invero, trattandosi di atti interruttivi della prescrizione, la cui esistenza era stata specificamente allegata sia dall' , sia dall'Agenzia esattrice, deve riconoscersi che sono acquisibili Pt_1 finanche in appello, vertendosi in materia di eccezioni in senso lato2.
8. In tal senso depongono:
a) sia l'indirizzo ermeneutico che condiziona l'acquisizione tardiva del documento comprovante l'interruzione della prescrizione alla preventiva indicazione specifica della sua esistenza3. E nella specie l' aveva prodotto, insieme alla propria Pt_1 1 Tra le tante cfr. Cass. 21830/2014: “Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio …”. 2 Cass. 9226/2018: “Nel rito del lavoro, pur configurandosi l'eccezione di interruzione della prescrizione come eccezione in senso lato e non in senso stretto, che può essere rilevata anche d'ufficio da parte del giudice del gravame, non sussiste la facoltà di produrre per la prima volta in appello i documenti attestanti l'avvenuta interruzione, ove una qualche prova in merito non sia stata acquisita, o il fatto interruttivo non sia stato allegato in primo grado, posto che il potere officioso di acquisizione documentale è destinato solo a vincere i dubbi residuati dalle risultanze di primo grado;
ne consegue che le prove del fatto interruttivo non acquisite in primo grado devono ritenersi ammissibili in appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., solo ove rispondano al duplice requisito dell'indispensabilità e della finalizzazione alla dimostrazione di fatti già allegati e discussi fra le parti in prime cure”. 3 Cass. 23652/2016: “Nel rito del lavoro è inammissibile la produzione in appello di documenti di formazione antecedente il giudizio, genericamente indicati e sulla cui esibizione sia intervenuta una decadenza, né in tal caso può essere esercitato il potere officioso del giudice di ammissione di nuovi mezzi di prova, che opera sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi a seguito del contraddittorio delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile la produzione in appello di Pt_ un atto interruttivo della prescrizione, avendo l in primo grado sollevato la relativa eccezione senza specificare quando, come e in virtù di quale atto l'interruzione si fosse prodotta)”.
Pag. 3 di 6 memoria di costituzione, un elenco dei titoli stragiudiziali con la specifica indicazione della data in cui erano stati notificati;
b) sia l'indirizzo ermeneutico che consente l'acquisizione officiosa dell'atto interruttivo, comunque presente in atti, ancorché non specificamente e tempestivamente allegato4. E nella specie, già in primo grado, l' e l'Agenzia Pt_1
esattrice avevano prodotto (il primo con le note che ha depositato il 10.9.2022, la seconda con le note che ha depositato il 30.11.2018) le cartoline postali di ricevimento degli avvisi di addebito di cui si controverte.
9. La disamina della documentazione acquisita consente di riscontrare la notifica di tutti quei 7 avvisi di addebito e la conseguente interruzione della prescrizione dei relativi crediti.
9.1. La notifica dell'avviso di addebito n. 33420120001276578 (il numero 20 dell'anzidetto elenco) è documentata dalla cartolina di ricevimento della relativa raccomandata postale, che pur non firmata dall'appellato, risulta recapitata all'indirizzo della sua residenza e sottoscritta per ricevuta il 10.5.2012.
9.2. La notifica dell'avviso di addebito n. 33420120004306156 (il numero 22 dell'anzidetto elenco) è documentata dalla cartolina di ricevimento della relativa raccomandata postale, che pur non firmata dall'appellato, risulta recapitata all'indirizzo della sua residenza e sottoscritta per ricevuta il 4.4.2013.
9.3. La notifica dell'avviso di addebito n. 33420130002951470 (il numero 24 dell'anzidetto elenco) è documentata dalla cartolina di ricevimento della relativa raccomandata postale, che pur non firmata personalmente dall'appellato, risulta recapitata al suo indirizzo di residenza e sottoscritta per ricevuta il 3.1.2014.
9.4. La notifica dell'avviso di addebito 33420130003054275 (il numero 26 dell'anzidetto elenco) è documentata dalla cartolina di ricevimento della relativa raccomandata postale, che pur non firmata personalmente dall'appellato, risulta recapitata al suo indirizzo di residenza e sottoscritta per ricevuta il 9.1.2014.
Pag. 4 di 6 9.5. La notifica dell'avviso di addebito 33420140000514752 (il numero 27 dell'anzidetto elenco) è documentata dalla cartolina di ricevimento della relativa raccomandata postale, che pur non firmata personalmente dall'appellato, risulta recapitata al suo indirizzo di residenza e sottoscritta per ricevuta il 30.5.2014.
9.6. La notifica dell'avviso di addebito n. 33420140002583291 (il numero 28 dell'anzidetto elenco) è documentata dalla cartolina di ricevimento della relativa raccomandata postale, che pur non firmata personalmente dall'appellato, risulta recapitata al suo indirizzo di residenza e sottoscritta per ricevuta l'8.10.2014.
9.7. La notifica dell'avviso di addebito n. 33420140004676102 (il numero 29 dell'anzidetto elenco) è documentata dalla cartolina di ricevimento della relativa raccomandata postale, che pur non firmata personalmente dall'appellato, risulta recapitata al suo indirizzo di residenza e sottoscritta per ricevuta il 12.1.2015.
10. Ai fini della validità della notifica di tali avvisi di addebito non assume rilevanza il fatto, rimarcato dall'appellato, che gli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate non siano stati sottoscritti da lui personalmente, ma da altre persone,
(senza che a lui sia pervenuta una successiva comunicazione di avvenuta notifica). Ciò in quanto la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, eseguita mediante invio diretto di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario5. Sicché, non necessita di relata di notifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, atteso che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario, ancorché non a mani sue, deve comunque ritenersi utilmente consegnato a quest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.6.
Pag. 5 di 6 11. I crediti azionati da quei 7 avvisi di addebito non sono prescritti perché nel quinquennio successivo alla notificazione degli stessi avvisi (in date comprese tra il
10.5.2012 e il 12.1.2015) al contribuente è pervenuto, in data 23.6.2016, l'atto di messa in mora contro cui ha reagito in giudizio.
12. Ne consegue, in parziale riforma della gravata sentenza, il riconoscimento che egli è tenuto al pagamento dei relativi importi.
13. L'esito dell'appello giustifica la condanna del contribuente al pagamento delle spese del grado lite che, in favore dell'unica parte costituita, si liquidano come da dispositivo in ragione dell'ammontare dei crediti ancora controversi e riconosciuti all' appellante. CP_4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1 depositato l'11.3.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro,
n. 225/22, pubblicata in data 14.9.2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso anche nella parte relativa agli avvisi di addebito: 1) 33420120001276578; 2) n.
33420120004306156; 3) n. 33420130002951470; 4) n. 33420130003054275;
5) n. 33420140000514752; 6) n. 33420140002583291; 7) n.
33420140004676102 e quindi riconosce dovuti i relativi importi;
2. Conferma nel resto;
3. Condanna a rifondere all' le spese del grado che liquida Controparte_5 Pt_1 in quattromila euro oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
31/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Cass. 25434/2019: “Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis"; ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi”. 5 Tra le tante cfr. Cass. n. 9866/2024, n. 10037/2019 e n. 28872/2018. 6 Cfr. Cass. n. 29642/2019 e n. 15315/2014: “In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”.