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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 539/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4879/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX07RL02123 2018 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come da atti e verbali di causa
Resistente/Appellato: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., con sede in Messina impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Messina:
l'avviso di accertamento n. TYX07RL02123/2024 - codice atto n. 19262498009, notificato il 25.03.2025, per l'anno d'imposta 2018 con il quale è stato comminato il pagamento di imposte per un totale di € 9.732,00 a titolo di Ritenute oltre sanzioni ed interessi.
Eccepiva:
- che l'ufficio aveva operato un accertamento illegittimo, in quanto quantunque la società avesse risposto all'invito a produrre documentazione, l'amministrazione non aveva tenuto conto di tali documenti. Specificava che come si evinceva dal libro degli inventari che produceva, conformemente alle risultanze delle scritture contabili, la società, nel periodo d'imposta oggetto di controllo, avrebbe avuto una perdita di € 26.575,59.
Ne conseguiva, a suo dire, che l'avviso di accertamento sarebbe da ritenersi completamente errato in quanto
è stato utilizzato dall'Ufficio per la determinazione del reddito il metodo induttivo senza visionare, esaminare e confutare tutta la documentazione presentata dalla società.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina- la quale difendeva la legittimità del proprio operato, affermando che parte ricorrente per l'anno di imposta 2018 aveva presentato solo formalmente le dichiarazioni fiscali previste ai fini IRES, IRAP ed IVA, omettendo, nel dettaglio, di annotare i valori nei quadri previsti ed omettendo, altresì, la presentazione dello studio di settore. Ciò legittimava l'Ufficio a procedere all'accertamento di tipo induttivo. Confutava, quindi, le argomentazioni avversarie e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 30.10.2025, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva.
All'odierna udienza di trattazione, sentite le parti che riportavano alle rispettive posizioni, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento per i motivi di cui appresso.
Va premesso che l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso a seguito accertamento in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 2, DPR 600/73, cui l'Amministrazione ha proceduto dopo aver rivolto invito, ex art. 32 DPR 600/73 e art. 51 DPR 633/72, notificato via PEC in data 25.07.2024, per avere elementi utili a fini del controllo per l'anno di imposta 2018, avendo la società presentato per tale anno presentato solo formalmente le dichiarazioni fiscali previste ai fini Ires, Irap e Iva, omettendo però di annotare i valori nei quadri previsti, omettendo anche la presentazione dello studio di settore.
Orbene, ciò premesso, legittimamente l'amministrazione finanziaria ha proceduto all'accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 2, DPR 600/73, a fronte di tale condotta omissiva del contribuente che si è astenuto dall'indicare nella dichiarazione i dati necessari per verifica ad opera dell'ufficio, rientrandosi peraltro nel caso in esame, nell'ipotesi specifica di cui alla lett. a) del suddetto art. 39, comma 2, DPR 600/73 non avendo la contribuente indicato nella dichiarazione “il reddito di impresa”.
L'attività in esame si è svolta secondo criteri conformi a quelli indicati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale prevede che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce il presupposto per procedere con il metodo analitico-induttivo, che consente valutazioni sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, ma anche quello per procedere con l'accertamento induttivo "puro", fondato su presunzioni cd. "supersemplici", prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in presenza di una delle tassative condizioni previste dallo stesso art. 39, comma 2, il quale, inoltre, costituendo una facoltà per l'Amministrazione, può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili e dal bilancio e non richiede alcuna specifica motivazione per l'utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dallo stesso contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, nel rispetto di una ricostruzione operata sempre secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capacità contributiva” (Sez. 5 - , Sentenza n. 16528 del 13/06/2024).
Quantunque nella prima parte dell'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate abbia erroneamente sostenuto che la parte non aveva dato seguito alla produzione della documentazione richiesta con invito rivoto ai sensi dell'art. 32 DPR 600/73 e art. 51 DPR 633/72, notificato via PEC in data 25 luglio 2024, tuttavia, nel prosieguo dell'atto impugnato, lo stesso Ufficio ha richiamato il verbale del contraddittorio svolto con la parte in data
18 novembre, dando conto di aver esaminato la documentazione prodotta nonché delle motivazioni che lo avevano indotto a ritenerla inattendibile e come tale inidonea a introdurre validi alternativi elementi di valutazione per la determinazione del redditi di impresa.
Contrariamente all'assunto della reclamante, quindi, l'amministrazione aveva tenuto in considerazione la documentazione trasmessa, la quale tuttavia veniva considerata inattendibile ai fini invocati, tanto è vero che in sede di verbale di contraddittorio stilato in data 18 novembre 2024, veniva espressamente dato atto di avere riscontrato “la mancanza della maggior parte delle fatture di costo, rispetto ai registri iva trasmessi”.
Inoltre, specificava, “il riscontro delle fatture, pervenute peraltro senza indicazione del numero di registrazione, ha fatto emergere costi documentati pari a 20.801,32 euro, in luogo del valore di 126.741 euro iscritto nel registro iva pervenuto. Ancora, la società espone in bilancio, che comunque non appare depositato in Camera di Commercio, ammortamento in deduzione pari a 58.626 euro. L'analisi del libro cespiti prodotto evidenzia, oltre alla mancata indicazione delle fatture originarie, ammortamenti di quote importanti imputate a costi degli anni precedenti quali, a titolo di esempio, “costo del personale 2016 attività di sviluppo” (a fronte del quale si contabilizza quota pari a 29.563 euro per il 2018), in assenza di alcuna indicazione e documentazione” (cfr. verbale contraddittorio del 18 novembre 2024, in atti).
Ne consegue che, in aderenza alla normativa di settore ed ai principi giurisprudenziali sopra richiamati,
l'Agenzia delle Entrate, in maniera coerente, a parere della Corte, sulla scorta degli elementi a disposizione, in particolare quelli relativi al bilancio risultante per il periodo immediatamente precedente, comunque l'ultimo agli atti, ha attribuito per il 2018 il medesimo utile di 37.341 euro e quali componenti positivi e volume d'affari quello dei ricavi di 389.708 euro.
Deve, invero, convenirsi con l'operato dell'ufficio, posto che quantunque la contribuente sia stata messa in condizione di svolgere le proprie difese e di produrre documentazione idonea, la stessa non è stata in grado di fornire dati documentali affidabili idonei a consentire una diversa, attendibile, ricostruzione contabile. Sotto tale profilo, basti pensare, che la società esponeva in bilancio (neanche depositato in Camera di Commercio), ammortamenti in deduzione pari a 58.626 euro, mentre secondo quanto verificato dall'Agenzia (e non contraddetto da produzioni di segno opposto) “l'analisi del libro cespiti prodotto evidenziava, oltre alla mancata indicazione delle fatture originarie, ammortamenti di quote importanti imputate a costi degli anni precedenti quali, a titolo di esempio, “costo del personale 2016 attività di sviluppo” (a fronte del quale si contabilizza quota pari a 29.563 euro per il 2018), in assenza di alcuna indicazione e documentazione”; veniva altresì riscontrata una “totale incongruenza tra i valori annotati nei registri e quelli emergenti dalle fatture passive prodotte.
Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, quindi, ai fini IRAP, i componenti negativi sono stati determinati dalla differenza tra i costi complessivi e quelli del personale pari a 204.920 euro iscritti nel medesimo bilancio relativo all'anno precedente.
Ai fini, invece, dell'atto impositivo oggetto del presente procedimento, sono state recuperate le ritenute non operate e non versate con riferimento al maggior reddito accertato ai fini delle imposte dirette, imputato ai soci in ragione della costruzione della “ristretta base azionaria” della società accertata.
Con determinazione, immune da censure, infatti, l'amministrazione finanziaria ha fatto applicazione del principio anch'esso radicato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa (in fattispecie analoghe alla presente in cui la società è costituita da due soci: Rappresentante_1 e Nominativo_1), «è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti" (Cass. 5607/2011; v, tra le tante, anche Cass. 18640/2008 e 17358/2009); siffatta presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cassazione civile sez. trib., 22 aprile 2009, n. 951; v. anche Cass. 5607/2011)» (Cfr. Cass. civ. sez. Tributaria, n. 11654 del 10.04.2013).
E' altrettanto pacifico che nell'ipotesi di distribuzione di utili occulti il reddito conseguito dal socio ha natura di reddito di capitale, riconducibile nell'ampia previsione di “utile derivante dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRES” di cui all'art. 44, comma 1, lett. e), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917/1986
e che ai sensi dell'art. 27, comma 1, del DPR n. 600/73, infatti, le società di capitali debbono operare una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, non esercenti attività di impresa, in relazione alle partecipazioni qualificate e non qualificate dalle stesse detenute.
Ne consegue che correttamente tali ritenute alla fonte sono state determinate in €. 9.372, pari al 26% di €.
37.431,00, dovendosi tenere conto della legge di bilancio 2018, che all'art. 1, commi da 999 e seguenti, ha previsto l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%.
Nulla, del resto, sotto tali profili veniva contestato dalla ricorrente.
Ne consegue che il ricorso non merita accoglimento.
Le spese, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente e liquidate, secondo lo scaglione di riferimento, come indicato in dispositivo, previa decurtazione del 20%, essendosi l'Ente resistente costituito a mezzo proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, sezione 8, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi €. 1.100,00, oltre spese generali, nella misura del 15% ed accessori ove dovuti. - Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Andrea Pagano)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4879/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX07RL02123 2018 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come da atti e verbali di causa
Resistente/Appellato: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., con sede in Messina impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Messina:
l'avviso di accertamento n. TYX07RL02123/2024 - codice atto n. 19262498009, notificato il 25.03.2025, per l'anno d'imposta 2018 con il quale è stato comminato il pagamento di imposte per un totale di € 9.732,00 a titolo di Ritenute oltre sanzioni ed interessi.
Eccepiva:
- che l'ufficio aveva operato un accertamento illegittimo, in quanto quantunque la società avesse risposto all'invito a produrre documentazione, l'amministrazione non aveva tenuto conto di tali documenti. Specificava che come si evinceva dal libro degli inventari che produceva, conformemente alle risultanze delle scritture contabili, la società, nel periodo d'imposta oggetto di controllo, avrebbe avuto una perdita di € 26.575,59.
Ne conseguiva, a suo dire, che l'avviso di accertamento sarebbe da ritenersi completamente errato in quanto
è stato utilizzato dall'Ufficio per la determinazione del reddito il metodo induttivo senza visionare, esaminare e confutare tutta la documentazione presentata dalla società.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina- la quale difendeva la legittimità del proprio operato, affermando che parte ricorrente per l'anno di imposta 2018 aveva presentato solo formalmente le dichiarazioni fiscali previste ai fini IRES, IRAP ed IVA, omettendo, nel dettaglio, di annotare i valori nei quadri previsti ed omettendo, altresì, la presentazione dello studio di settore. Ciò legittimava l'Ufficio a procedere all'accertamento di tipo induttivo. Confutava, quindi, le argomentazioni avversarie e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 30.10.2025, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva.
All'odierna udienza di trattazione, sentite le parti che riportavano alle rispettive posizioni, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento per i motivi di cui appresso.
Va premesso che l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso a seguito accertamento in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 2, DPR 600/73, cui l'Amministrazione ha proceduto dopo aver rivolto invito, ex art. 32 DPR 600/73 e art. 51 DPR 633/72, notificato via PEC in data 25.07.2024, per avere elementi utili a fini del controllo per l'anno di imposta 2018, avendo la società presentato per tale anno presentato solo formalmente le dichiarazioni fiscali previste ai fini Ires, Irap e Iva, omettendo però di annotare i valori nei quadri previsti, omettendo anche la presentazione dello studio di settore.
Orbene, ciò premesso, legittimamente l'amministrazione finanziaria ha proceduto all'accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 2, DPR 600/73, a fronte di tale condotta omissiva del contribuente che si è astenuto dall'indicare nella dichiarazione i dati necessari per verifica ad opera dell'ufficio, rientrandosi peraltro nel caso in esame, nell'ipotesi specifica di cui alla lett. a) del suddetto art. 39, comma 2, DPR 600/73 non avendo la contribuente indicato nella dichiarazione “il reddito di impresa”.
L'attività in esame si è svolta secondo criteri conformi a quelli indicati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale prevede che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce il presupposto per procedere con il metodo analitico-induttivo, che consente valutazioni sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, ma anche quello per procedere con l'accertamento induttivo "puro", fondato su presunzioni cd. "supersemplici", prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in presenza di una delle tassative condizioni previste dallo stesso art. 39, comma 2, il quale, inoltre, costituendo una facoltà per l'Amministrazione, può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili e dal bilancio e non richiede alcuna specifica motivazione per l'utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dallo stesso contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, nel rispetto di una ricostruzione operata sempre secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capacità contributiva” (Sez. 5 - , Sentenza n. 16528 del 13/06/2024).
Quantunque nella prima parte dell'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate abbia erroneamente sostenuto che la parte non aveva dato seguito alla produzione della documentazione richiesta con invito rivoto ai sensi dell'art. 32 DPR 600/73 e art. 51 DPR 633/72, notificato via PEC in data 25 luglio 2024, tuttavia, nel prosieguo dell'atto impugnato, lo stesso Ufficio ha richiamato il verbale del contraddittorio svolto con la parte in data
18 novembre, dando conto di aver esaminato la documentazione prodotta nonché delle motivazioni che lo avevano indotto a ritenerla inattendibile e come tale inidonea a introdurre validi alternativi elementi di valutazione per la determinazione del redditi di impresa.
Contrariamente all'assunto della reclamante, quindi, l'amministrazione aveva tenuto in considerazione la documentazione trasmessa, la quale tuttavia veniva considerata inattendibile ai fini invocati, tanto è vero che in sede di verbale di contraddittorio stilato in data 18 novembre 2024, veniva espressamente dato atto di avere riscontrato “la mancanza della maggior parte delle fatture di costo, rispetto ai registri iva trasmessi”.
Inoltre, specificava, “il riscontro delle fatture, pervenute peraltro senza indicazione del numero di registrazione, ha fatto emergere costi documentati pari a 20.801,32 euro, in luogo del valore di 126.741 euro iscritto nel registro iva pervenuto. Ancora, la società espone in bilancio, che comunque non appare depositato in Camera di Commercio, ammortamento in deduzione pari a 58.626 euro. L'analisi del libro cespiti prodotto evidenzia, oltre alla mancata indicazione delle fatture originarie, ammortamenti di quote importanti imputate a costi degli anni precedenti quali, a titolo di esempio, “costo del personale 2016 attività di sviluppo” (a fronte del quale si contabilizza quota pari a 29.563 euro per il 2018), in assenza di alcuna indicazione e documentazione” (cfr. verbale contraddittorio del 18 novembre 2024, in atti).
Ne consegue che, in aderenza alla normativa di settore ed ai principi giurisprudenziali sopra richiamati,
l'Agenzia delle Entrate, in maniera coerente, a parere della Corte, sulla scorta degli elementi a disposizione, in particolare quelli relativi al bilancio risultante per il periodo immediatamente precedente, comunque l'ultimo agli atti, ha attribuito per il 2018 il medesimo utile di 37.341 euro e quali componenti positivi e volume d'affari quello dei ricavi di 389.708 euro.
Deve, invero, convenirsi con l'operato dell'ufficio, posto che quantunque la contribuente sia stata messa in condizione di svolgere le proprie difese e di produrre documentazione idonea, la stessa non è stata in grado di fornire dati documentali affidabili idonei a consentire una diversa, attendibile, ricostruzione contabile. Sotto tale profilo, basti pensare, che la società esponeva in bilancio (neanche depositato in Camera di Commercio), ammortamenti in deduzione pari a 58.626 euro, mentre secondo quanto verificato dall'Agenzia (e non contraddetto da produzioni di segno opposto) “l'analisi del libro cespiti prodotto evidenziava, oltre alla mancata indicazione delle fatture originarie, ammortamenti di quote importanti imputate a costi degli anni precedenti quali, a titolo di esempio, “costo del personale 2016 attività di sviluppo” (a fronte del quale si contabilizza quota pari a 29.563 euro per il 2018), in assenza di alcuna indicazione e documentazione”; veniva altresì riscontrata una “totale incongruenza tra i valori annotati nei registri e quelli emergenti dalle fatture passive prodotte.
Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, quindi, ai fini IRAP, i componenti negativi sono stati determinati dalla differenza tra i costi complessivi e quelli del personale pari a 204.920 euro iscritti nel medesimo bilancio relativo all'anno precedente.
Ai fini, invece, dell'atto impositivo oggetto del presente procedimento, sono state recuperate le ritenute non operate e non versate con riferimento al maggior reddito accertato ai fini delle imposte dirette, imputato ai soci in ragione della costruzione della “ristretta base azionaria” della società accertata.
Con determinazione, immune da censure, infatti, l'amministrazione finanziaria ha fatto applicazione del principio anch'esso radicato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa (in fattispecie analoghe alla presente in cui la società è costituita da due soci: Rappresentante_1 e Nominativo_1), «è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti" (Cass. 5607/2011; v, tra le tante, anche Cass. 18640/2008 e 17358/2009); siffatta presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cassazione civile sez. trib., 22 aprile 2009, n. 951; v. anche Cass. 5607/2011)» (Cfr. Cass. civ. sez. Tributaria, n. 11654 del 10.04.2013).
E' altrettanto pacifico che nell'ipotesi di distribuzione di utili occulti il reddito conseguito dal socio ha natura di reddito di capitale, riconducibile nell'ampia previsione di “utile derivante dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRES” di cui all'art. 44, comma 1, lett. e), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917/1986
e che ai sensi dell'art. 27, comma 1, del DPR n. 600/73, infatti, le società di capitali debbono operare una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, non esercenti attività di impresa, in relazione alle partecipazioni qualificate e non qualificate dalle stesse detenute.
Ne consegue che correttamente tali ritenute alla fonte sono state determinate in €. 9.372, pari al 26% di €.
37.431,00, dovendosi tenere conto della legge di bilancio 2018, che all'art. 1, commi da 999 e seguenti, ha previsto l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%.
Nulla, del resto, sotto tali profili veniva contestato dalla ricorrente.
Ne consegue che il ricorso non merita accoglimento.
Le spese, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente e liquidate, secondo lo scaglione di riferimento, come indicato in dispositivo, previa decurtazione del 20%, essendosi l'Ente resistente costituito a mezzo proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, sezione 8, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi €. 1.100,00, oltre spese generali, nella misura del 15% ed accessori ove dovuti. - Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Andrea Pagano)