Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 05/12/2025, n. 3988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3988 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03988/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02039/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2039 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Carmelo Platania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Traviglia, Chiara Di Maria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa idonea misura cautelare ex art. 55 cod. proc. amm.,
1) della Deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell'Unimi in data 16/12/2024 di indicazione del componente designato e della rosa dei sorteggiabili per la Commissione giudicatrice del concorso in rinnovazione cod. 5380
2) della Deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell'Unimi in data 19/12/2024 di sostituzione di un componente dalla rosa dei sorteggiabili per la Commissione giudicatrice del concorso in rinnovazione cod. 5380
3) del Decreto della Rettrice dell'Unimi n. 32/2025 di nomina della Commissione giudicatrice del concorso in rinnovazione cod. 5380
4) del verbale n. 1 del 10/02/2025 della Commissione giudicatrice del concorso in rinnovazione cod. 5380
5) dell'addendum al verbale n. 1 del 10/02/2025
6) del verbale n. 2 del 21/02/2025 della Commissione giudicatrice del concorso in rinnovazione cod. 5380
7) del verbale n. 3 del 31/03/2025 della Commissione giudicatrice del concorso in rinnovazione cod. 5380
8) del Decreto della Rettrice dell'Unimi n. 1847/2025 (pubblicato il 7/04/2025) di approvazione degli atti del concorso cod. 5380
9) della Deliberazione del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell'Unimi di proposta di chiamata del prof. -OMISSIS- del 23/04/2025
10) della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Unimi in data 29/04/2025 di approvazione della chiamata del prof. -OMISSIS-
11) del Decreto della Rettrice dell'Unimi in data 6/05/2025 di nomina del prof. -OMISSIS- quale professore ordinario per il SC 10/FLMR-10, SSD FLMR-01/B presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell'Unimi
12) del Decreto della Rettrice dell'Unimi Prot. n. 7933/25 del 23/01/2025 di rigetto dell'istanza di ricusazione del 20/01/2025
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
e per la condanna ex art. 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. dell'Università degli Studi di Milano alla emanazione di Decreto Rettorale che nomini vincitrice del concorso in rinnovazione cod. 5380 la prof.ssa -OMISSIS-
o, in subordine, per la condanna ex art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm.
dell'Università degli Studi di Milano alla riedizione del concorso cod. 5380 da parte di una Commissione giudicatrice in differente composizione costituita nel rispetto della Delibera del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell'Unimi del 21/09/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e dell’Università degli Studi Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il dott. ND PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 30 maggio 2025, parte ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di selezione di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano, per il Settore Concorsuale 10/E1 «Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze» e per il Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/09 «Filologia e Linguistica Romanza» (oggi denominati, rispettivamente, Gruppo Scientifico Disciplinare 10/FLMR-01 «Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze» e Settore Scientifico Disciplinare FLMR-01/B «Filologia e Linguistica Romanza»).
2. In fatto, l’esponente ha dedotto che:
- la procedura de qua è la riedizione del concorso annullato con sentenza n. 3079/2024 di questo Tribunale, che ha disposto la « regressione della procedura concorsuale alla nomina di una nuova Commissione di selezione »;
- l’Unimi ha proceduto alla riedizione del concorso cod. 5380 a partire dalla nomina della Commissione di selezione, senza seguire il procedimento “aggravato”, deliberato dal Consiglio di Dipartimento in data 21 settembre 2023;
- in esito alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni la Commissione ha attribuito i seguenti punteggi parziali: prof.ssa -OMISSIS- 63,7; prof. -OMISSIS- 69 e prof. AG 66,7.
- all’esito della prova orale la selezione è stata vinta dal prof. -OMISSIS-.
3. In diritto, parte ricorrente ha articolato dodici motivi di ricorso, espressamente graduati come segue:
III) con il terzo motivo, si deduce che la Commissione di selezione avrebbe errato nell’applicare i criteri che essa stessa si è data in relazione alla valutazione dell’attività didattica della ricorrente;
IV) con il quarto motivo, viene contestata l’erronea valutazione dell’attività di ricerca della ricorrente;
V) con il quinto motivo, si deduce l’erronea valutazione della attività gestionale, organizzativa e di servizio della ricorrente;
VI) con il sesto motivo, viene denunciata l’erronea valutazione della produzione scientifica della ricorrente;
VII) con il settimo motivo, si argomenta che all’attività didattica del prof. -OMISSIS- sarebbe stato assegnato un punteggio superiore rispetto a quello effettivamente dovuto;
VIII) con l’ottavo motivo, viene prospettata una erronea valutazione delle pubblicazioni del candidato prof. -OMISSIS-;
IX) con il nono motivo, si lamenta che la Commissione di selezione avrebbe sistematicamente errato nel valutare i titoli del prof. AG, attribuendogli punteggi superiori a quelli effettivamente dovuti in ragione del suo c.v.;
X) con il decimo motivo, viene censurato che talune pubblicazioni del prof. AG siano state sovrastimate dalla Commissione di selezione, che in tre casi non ha nemmeno applicato i coefficienti relativi ai coautoraggi;
I) con il primo motivo, si deduce che l’Università non avrebbe rispettato, nella nomina della commissione, la procedura alla quale si sarebbe autovincolata con deliberazione del 21/09/2023, per altro senza alcuna motivazione;
XI) con l’undicesimo motivo, si denuncia che la Commissione sarebbe stata formata in violazione del principio di imparzialità e dell’art. 51 c.p.c.;
XII) con il dodicesimo motivo, da esaminare “in ogni caso”, si prospetta l’illegittimità derivata della deliberazione di proposta di chiamata del prof. -OMISSIS-, della Deliberazione del CdA di approvazione della chiamata e del DR di immissione in ruolo.
4. Il Collegio ritiene che, pur in presenza di espressa graduazione, la trattazione del primo motivo si ponga ineludibilmente come prioritaria sotto il profilo logico-pregiudiziale, in quanto l’eventuale vizio di costituzione dell’organo si riverbera nella competenza dello stesso.
Secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 27 aprile 2015, n. 5, invero, nel giudizio amministrativo, se il provvedimento è affetto dai vizi di incompetenza o di erronea composizione dell’organo collegiale, tali vizi hanno carattere assorbente rispetto alle residue censure. Infatti, in tutte le situazioni di incompetenza - nel cui ambito rientra l’illegittima composizione dell’organo - si versa nella fattispecie in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato; di talché il giudice, anche ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., non può fare altro che rilevare il relativo vizio, non potendo ritenersi vincolato dalla prospettazione del ricorrente e dalla eventuale graduazione dei motivi (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. III, 17 marzo 2025, n. 510; Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2471; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 10 giugno 2020, n. 439; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 7 settembre 2020, n. 252; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 2 luglio 2021, n. 2164).
4.1. Tanto premesso, il primo motivo è fondato.
4.2. In via pregiudiziale, si rileva l’infondatezza dell’eccezione, sollevata dal controinteressato Prof. -OMISSIS-, di inammissibilità della censura in esame, sul presupposto che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare immediatamente i verbali del 16 e del 19 dicembre 2024.
Invero, per consolidata giurisprudenza, che questo Collegio ritiene condivisibile, il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice può essere impugnato dal candidato solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato (Cons. Stato, sez. VII, 15 giugno 2023, n. 5923): la verifica effettiva del pregiudizio sofferto dal candidato può difatti utilmente compiersi solo al momento dell’approvazione della graduatoria (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2011, n. 1408).
4.3. Nel merito, si osserva che la sentenza n. 3079/2024 di questo Tribunale, nell’accogliere il gravame proposto dalla Prof.ssa -OMISSIS-, ha disposto l’annullamento dei provvedimenti di non ammissione della ricorrente alla prova orale e di approvazione della graduatoria finale del concorso, con la “ regressione della procedura concorsuale alla nomina di una nuova commissione di selezione ”.
L’Ateneo, quindi, nel riesercitare il proprio potere avrebbe dovuto riattivare il procedimento nominando una nuova commissione, con salvezza dei precedenti atti della procedura, salva ovviamente la possibilità di intervenire in autotutela.
4.4. Pertanto, doveva considerarsi efficace, in sede di rinnovazione del concorso, la delibera del 21/09/2023 con la quale il Consiglio di Dipartimento ha stabilito che il componente della commissione designato sia in forza ad un ateneo straniero e che la cinquina dei sorteggiabili venga individuata dal Dipartimento non mediante indicazione diretta, ma previo “presorteggio” nell’ambito di una lista composta da (a) docenti di I fascia in servizio presso atenei italiani che non siano già membri della commissione per l’ASN o già stati indicati per il “vecchio” concorso cod. 4663 e (b) docenti stranieri di rango equipollente alla I fascia ai sensi del DM n. 662/2016 (oggi DM n. 456/2023) che siano componenti di un Collegio di dottorato in università italiane per il SSD «Filologia e Linguistica Romanza».
Ad avviso del Collegio, non induce a diverse conclusioni la prospettazione dell’Università resistente, secondo la quale l’Ateneo, prevedendo un meccanismo di tipo aggravato rispetto al Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori in ordine all’individuazione della rosa dei commissari, avrebbe “ autovincolato ” solamente quella specifica edizione concorsuale.
Deve ritenersi, infatti, che la procedura in esame sia la medesima oggetto del giudizio deciso con la sentenza n. 3079/2024 di questo Tribunale, non essendo intervenuti atti di revoca della procedura stessa.
Del resto, il verbale del Consiglio di Dipartimento del 16.12.2024 (Doc. 1 depositato da parte ricorrente) conferma che la procedura contestata in questa sede costituisce la rinnovazione della precedente: in tal senso depone, in particolare, la coincidenza del codice identificativo (5380) e dell’avviso di bando pubblicato sulla G.U. n. 51 del 7.7.2023, nonché l’oggetto della delibera (laddove si parla di “rinnovazione procedura” e non di nuova procedura).
4.5. Posto, quindi, che l’Università avrebbe dovuto attenersi, nella nomina del componente della commissione designato alla procedura indicata nella delibera del 21.9.2023, risulta evidente – e non è contestato – che ciò non sia avvenuto nel caso di specie.
L’Ateneo, infatti, ha provveduto alla nomina del componente designato nell’ambito di una rosa di cinque sorteggiabili, che non sono stati individuati secondo il “presorteggio” regolamentato dalla ridetta delibera.
5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti di non ammissione della ricorrente alla prova orale e di approvazione della graduatoria finale del concorso, nonché con la regressione della procedura concorsuale alla nomina di una nuova commissione di selezione. Restano assorbite, in virtù della portata caducante del vizio riscontrato, le restanti censure con le relative eccezioni sollevate dalla difesa erariale e dalle parti controinteressate.
6. Le spese seguono la soccombenza dell’Università degli Studi di Milano e sono liquidate come da dispositivo, mentre si ravvisano giusti motivi per compensarle nei confronti del controinteressato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Università degli Studi di Milano al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) per compensi, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN IE, Presidente
Concetta Plantamura, Consigliere
ND PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND PA | AN IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.