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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1428 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania via Arturo Labriola Parte_1
n. 16, presso lo studio del procuratore Avv. Michela Rega, dal quale è rappresentata e difesa
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. A seguito di decreto di omologa emesso il 21 luglio 2023 dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, all'esito di procedimento per ATPO, è stata riconosciuta in capo ad Parte_1
la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 18/1980, a decorrere dal 31
[...]
gennaio 2019.
Pur a seguito di notifica del decreto, eseguita il 21 luglio 2023, e della comunicazione dei
CP_ dati necessari per la liquidazione, l' ha corrisposto la prestazione da gennaio 2024, ma non gli arretrati maturati.
CP_
1.1. Con ricorso depositato l'8 marzo 2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo che il giudice condanni l' al pagamento degli arretrati maturati per l'indennità di CP_2
invalidità, oltre interessi. CP_
1.2. L' non si è costituito in giudizio, pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso, e all'udienza del 18 febbraio 2025 è stato dichiarato contumace.
2. All'udienza odierna la ricorrente ha documentato l'intervenuto pagamento della prestazione, in data 2 settembre 2024, per la somma di € 31.392,00 per arretrati.
La parte ha quindi domandato la dichiarazione della cessata materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
All'esito della discussione la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. L'avvenuto pagamento in via amministrativa della prestazione richiesta con conseguente venir meno di ogni ragione del contendere consente di affermare la cessazione della materia del contendere.
4. In merito alla regolamentazione delle spese, la Corte di Cassazione ha affermato che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. ord. 11 febbraio 2015 n. 2719), e ciò in forza del criterio della causalità (Cass. 29 novembre 2018, n. 30857).
CP_
4.1. Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l' che attraverso il tardivo pagamento del dovuto (eseguito il 2 settembre 2024, dopo il deposito e la notifica del ricorso, e in violazione del termine di conclusione del procedimento anche alla luce del d.m. 18 gennaio 2008, n. 40) ha determinato il formarsi del contenzioso e non ha dimostrato l'impossibilità di un tempestivo adempimento, come allegato in memoria, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n.
55 in relazione alla somma pagata di € 31.392,00, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
3.291,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Velletri, 25 febbraio 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi