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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/03/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona della dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado, iscritta nel registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 al numero 954 vertente
TRA
, e , rappresentati Parte_1 Parte_2 CP_1
e difesi dall'Avv. NICOLA ANNUNZIATA;
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO PESENTI;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note delle parti.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la banca convenuta affinchè fosse accertato che nel contratto di mutuo, stipulato in data 17.05.2006 (rep.
50048; racc. 2694), erano stati applicati interessi superiori al tasso soglia;
al contempo, parte attrice ha chiesto condannarsi la banca a restituire le maggiori somme riscosse, il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.05.2017, si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle Controparte_2 avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
All'udienza del 20.02.2025 (celebrata con lo scambio delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti deducevano di aver accettato la proposta
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 conciliativa formulata dal Giudicante con ordinanza depositata in data
06.03.2024.
Tale proposta conciliativa prevede che “parte attrice rinuncia alle domande e corrisponde a parte convenuta la somma di €. 2.356,00 a titolo di spese legali”.
Pertanto, alla luce dell'accoglimento della proposta conciliativa, va dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, alla luce dell'accordo intercorso tra le parti. Ed invero, a tal riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. n. 12844 del 3.9.03).
Qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta.
Pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Le spese di lite sono regolate in conformità a quanto indicato nell'ordinanza depositata in data 06.03.2024.
Quanto invece alla regolamentazione delle spese di c.t.u., esse si intendono poste a carico di parte attrice, dovendo seguire lo stesso regime previsto per le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta la somma di €. 2.356,00 a titolo di compensi professionali;
3) pone le spese dell'espletata c.t.u. a carico di parte attrice;
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 Così deciso in data 12 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3