Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 19/12/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 119/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
composta dai Magistrati EN MARINARO Presidente Francesco TARGIA Consigliere MA US URSO Primo Referendario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2601/R del registro di segreteria sul conto giudiziale delle partecipazioni societarie del Comune di POSTAL, per l’esercizio 2023, reso dal Sindaco -F RK;
VISTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 10 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, primo referendario MA US UR e il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Marzia Sulzer;
F A T T O e D I R I T T O 1. Con relazione n. 37/2025 il Magistrato designato all’esame del conto giudiziale del consegnatario di azioni del Comune di Postal, reso, per l’esercizio 2023 ed iscritto al n. 2601 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147, del c. g. c., l’esame dello stesso.
Il conto in oggetto è stato sottoscritto dal Sindaco -F RK e parificato dalla signora AR Piock-Ellena in qualità di Responsabile del servizio finanziario.
Per il Magistrato istruttore il conto in esame non può essere considerato regolare, per i seguenti motivi:
- l’omessa stesura di una dettagliata relazione dell’Ente sulla gestione del consegnatario, che consenta di avere contezza sull’attuazione degli specifici compiti di controllo delle società partecipate dall’Ente;
- l’omessa resa della relazione annuale del consegnatario relativa alle variazioni delle partecipazioni azionarie;
- l’esposizione del valore delle partecipazioni societarie nel conto giudiziale secondo il criterio del valore nominale, anziché quello del patrimonio netto;
- la mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni indicate nel conto e l’elenco completo delle partecipazioni; segnatamente non sono state rappresentate le quote di partecipazione delle società partecipate Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa, Alto Adige Riscossioni S.p.a., Selfin S.r.l. e Assistenza alle Famiglie ed agli Anziani Società Cooperativa Sociale, quali partecipate dirette (cfr. la delibera del Consiglio comunale n. 19 del 10.12.2024 avente ad oggetto “revisione/razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche - analisi dell’assetto complessivo delle società in cui questo ente detiene partecipazioni dirette o indirettamente controllate”).
A supporto di quanto contestato all’Ente il Magistrato istruttore richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, in base al quale “occorre che siano documentate, ai fini del giudizio di conto, le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche” (sent. n. 64/2017 Sez. giur. Molise; cfr. anche sent. n. 62/2012 Sez. giur. Veneto; sent. n. 122/2017 Sez. giur. Veneto; sent. n. 53/2018 Sez. giur. Molise; sent. n. 99/2019 Sez. giur. Veneto; sent. n. 348/2021 Sez. giur. Toscana; sent. n. 267/2022 Sez. giur. Toscana; ord. n. 22/2022 Sez. giur. Piemonte).
Il Magistrato istruttore rappresenta, altresì, che Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7390/2007, hanno precisato che il giudizio di conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni “non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti”.
In ossequio a quanto precede la giurisprudenza contabile ha quindi chiarito per il Magistrato istruttore che “nel redigere il conto, tramite la compilazione del modello 22, l’agente consegnatario deve elencare i titoli delle partecipazioni dell’ente locale esponendone la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’anno di riferimento, indicando nella sezione “Motivi delle variazioni” le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio, e ciò sia nel caso in cui i titoli abbiano natura documentale, che nel caso si tratti di titoli dematerializzati.” (deliberazione n. 90/2023 Sez. controllo Sicilia; cfr. anche sent. n. 53/2018 Sez. giur. Molise; ord. n. 22/2022 Sez. giur. Piemonte; sent. n. 104/2025 Sez. giur. Veneto).
Ed ancora, il Magistrato istruttore aderisce all’orientamento della Sezione di controllo per la Regione Siciliana, la quale, nella deliberazione n. 90/2023, ha dato atto dell’avvenuto superamento, da parte della giurisprudenza contabile, del criterio del valore nominale delle azioni da riportare nel modello 22, sostituito dal criterio del patrimonio netto, in conformità al principio contabile n. 6.1.3 di cui all’All. n. 4/3 del d. lgs. 118 del 2011, anche in quanto “l’applicazione di tale metodo, coerente con il d. lgs. n. 118 del 2011, consente di evidenziare la situazione finanziaria reale e trasparente delle partecipazioni e della loro incidenza sul bilancio dell’Ente”.
Il Magistrato istruttore richiama quanto rilevato dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, la quale, con ordinanza n. 22/2022, evidenzia che “un’esposizione nel conto giudiziale delle partecipazioni regionali, effettuato in base al valore nominale del capitale posseduto, rappresenta, per la sua staticità, un elemento inevitabilmente non indicativo del reale valore della partecipazione, qualora siano intervenute variazioni in aumento o in diminuzione del patrimonio netto”, con la conseguenza, per la Sezione Piemonte, che “la consistenza e il valore delle partecipazioni devono essere annotati nei conti giudiziali in armonia con il metodo (commisurato al patrimonio netto) effettivamente utilizzato nella contabilizzazione risultante nel bilancio dell’Ente pubblico, contabilizzazione che dovrà avere correlata adeguata esplicitazione nella nota integrativa al bilancio”.
Infine, il Magistrato istruttore rinvia alle recenti sentenze di questa Sezione (sent. n. 3/2025 e n. 81/2025), le quali, richiamando molteplici pronunce di altre Sezioni territoriali, hanno affermato che il conto giudiziale del consegnatario di azioni “dovrà (…) riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune, essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, che consenta di avere contezza anche delle direttive impartite nei confronti della società e dei soggetti delegati a rappresentare l’Ente nell’assemblea degli azionisti e esporre i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni, determinato secondo il metodo del patrimonio netto, al fine di consentire un’esposizione contabile la più veritiera e trasparente possibile”.
2. La Procura regionale, in sede di conclusioni, condividendo le riserve formulate dal Magistrato istruttore, chiedeva che i conti giudiziali in esame siano dichiarati non regolari, indicando quale unico schema di conto per la gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni/partecipazioni il modello 22 previsto dal d.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.
In particolare, la Procura regionale evidenziava quanto segue:
· i titoli azionari e partecipativi sono beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale (cfr. art. 20, lett. c, del R.D. n. 827/1924). Il conto deve essere reso anche per i titoli c.d. dematerializzati, in ragione del fatto che i medesimi sono valorizzati nell’inventario e nello stato patrimoniale dell’Ente;
· il conto deve essere considerato irregolare in quanto il valore delle partecipazioni è stato esposto secondo il criterio nominale, anziché secondo quello patrimoniale o, in alternativa, secondo il criterio recentemente adottato dalla Sezione giurisdizionale di Bolzano per le partecipazioni inferiori al 20 per cento (Sentenze n. 72, 73, 74 del 25/09/2025 e n. 84, 85 del 13/10/2025);
· i titoli azionari e partecipativi sono valorizzati nell’inventario e nello stato patrimoniale dell’Ente; i valori indicati e sottoscritti nel conto giudiziale devono convergere con quelli delle immobilizzazioni finanziarie risultanti nello stato patrimoniale attivo dell’Ente;
· il conto va compilato sul prescritto mod. 22, ai sensi del d.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, che deve contenere la descrizione dei titoli azionari, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione del motivo delle variazioni;
· nella redazione del conto della gestione da parte dell’agente contabile consegnatario di partecipazioni, il valore delle stesse deve essere determinato e riportato secondo uno dei due criteri previsti dal principio contabile 6.1.3 dell’Allegato 4/3 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118:
· metodo del patrimonio netto, previsto dall’art. 2426, comma 4, del codice civile, da applicarsi alle partecipazioni in società controllate e partecipate ai sensi degli articoli 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. n. 118/2011 (quest’ultimo riferito alle partecipazioni superiori al 20% ai fini del bilancio consolidato);
· criterio del costo di acquisto rettificato, da applicarsi alle partecipazioni inferiori al 20 per conto secondo quanto previsto dall’art. 2426, n. 1 e n. 3, del codice civile.
3. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi, sulla regolarità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari che non riporta in modo completo tutte le partecipazioni detenute dal Comune, espone i dati secondo il criterio del valore nominale e non secondo il criterio del patrimonio netto e non contiene in allegato una relazione esplicativa sulla gestione delle partecipazioni societarie nel corso dell’esercizio.
Al riguardo, questa Sezione ha già evidenziato che “l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (sez. giur. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. giur Veneto, n. 99 del 2019). Conseguentemente, il conto dovrà contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni (sez. giur. Veneto, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. giur. Molise, n. 64 del 2017), ma anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (sez. giur. Veneto, n. 99 del 2019, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. giur. Molise, n. 64 del 2017)” (sent. n. 72/2025).
La giurisprudenza contabile ha, tuttavia, precisato che “secondo la già richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., SS.UU., ord. n. 7390 del 6 febbraio 2007), il sindacato della Corte dei conti <<non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti>>. D’altra parte, avuto riguardo alla natura delle funzioni svolte, l'agente contabile può essere chiamato a rispondere solo delle operazioni da lui effettuate di natura esecutivo/custodiale e/o poste in essere sulla base di direttive dell’amministrazione- socio, non invece degli atti di complessivo esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione del patto di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione), la cui valutazione deve ritenersi, in via di principio, demandata al giudizio di responsabilità” (sez. giur. Calabria, sent. n. 216/2023).
In coerenza con quanto sopra esposto, il conto giudiziale dovrà riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, che consenta di avere contezza anche delle direttive impartite nei confronti della società e dei soggetti delegati a rappresentare l’Ente nell’assemblea degli azionisti e esporre i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni, determinato, per le società controllate o partecipate, secondo il metodo del patrimonio netto, al fine di consentire un’esposizione contabile la più veritiera e trasparente possibile (Corte conti, sez. giur. Piemonte, sent. nn. 97 e 98 del 2024).
Nell’ipotesi, invece, in cui la partecipazione sia inferiore al 20 per cento, invece, come già riconosciuto da questa Sezione (cfr. la sentenza n. 72/2025 citata, tra le tante) sarà sufficiente indicare il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengano durevoli.
4. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare irregolare, senza addebito, il conto giudiziale delle azioni del Comune di Postal, reso, per l’esercizio 2023, dal Sindaco -F RK.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano dichiara irregolare il conto giudiziale in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA US UR EN AR
(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente)
Depositato in segreteria in data 19/12/2025 Il Funzionario IO De ND
(firmato digitalmente)