TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/07/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DELL'11 LUGLIO 2025
N.R.G. 1723/2025
All'udienza dell'11 luglio 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa
Maria Domenica Romeo, alle ore 9:34 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma
Teams, giusto decreto del 7 luglio 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Giovanni Taccone per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Giuseppe Chindamo per per delega CP_1
dell'Avv. Laganà, collegato tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'avv. Taccone deduce che la notifica dell' intimazioni di pagamento n. 09420159020116869000, pervenuta in data
19.02.2016 è nulla, in quanto, effettuata dal messo notificatore e consegnata a persona diversa dal destinatario senza, poi, inoltrare la raccomandata informativa.
L'avv. Chindamo impugna e contesta il dedotto avversario e si riporta a quanto dedotto in atti.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei propri atti difensivi e nei verbali processuali. I procuratori danno di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:40, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:20 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,25;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D.
Romeo, all'udienza dell'11.07.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1723/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente,
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. to Parte_1
Giovanni Taccone, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_2
persona del suo Presidente, legale rappresentante pro-
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti A. Laganà e
D.C. Adronato, giusta procura notarile in atti;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento.
3 Dando lettura alle ore 15:20, assenti le parti dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento N. 094 2025 90000293 90/000 notificata il 2.4.25 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito per i quali viene espressamente delimitata la domanda giudiziale: N. 394 2013
0000028908 000; N. 394 2014 0002100763 000 e N. 394
2014 0003781033 000.
La eccepiva la prescrizione, del credito opposto ai Parte_1
sensi dell'art. 3, comma 9 della legge n. 335/95.
Si costituiva in giudizio deducendo l'attualità del credito CP_1
e l'inammissibilità dell'opposizione.
La domanda è solo in parte fondata, per i motivi di seguito riportati.
In primo luogo, venendo all'eccezione di inammissibilità della domanda va detto che, quando si vogliono far valere questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (la cartella di pagamento), quale può essere appunto la prescrizione del credito, l'opposizione da proporre è quella all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cpc, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale.
L'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi
4 (come ad esempio la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Nel caso di specie gli avvisi di addebito opposto sono stati notificati come di seguito : 39420130000028908000 – periodo
3/2006, notificato il 14.03.2013; 39420140002100763000 – periodi 4/2012 (sanzioni), 3/2013(sanzioni), 4/2013 – avviso notificato il 17.10.2014 e 39420140003781033000 – periodi
1-2/2014, notificato il 28.01.2015, pertanto, da tali date decorre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9 della legge n. 335/95.
Successivamente ha inoltrato i seguenti atti interruttivi CP_3
della prescrizione: 39420140002100763000 le intimazioni di pagamento n. 09420159020116869000 notificata in data
19.02.2016, n. 09420199002026374000 notificata in data
27.11.2019, n. 09420219000501140000 notificata in data
03.03.2022, n. 09420239002717233000 notificata in data
01.08.2023, i pignoramenti presso terzi n.
09484202300002356001 notificato in data 13/10/2023, n.
09484202400002936001 notificato in data 27/06/2024;
39420140003781033000 le intimazioni di pagamento n.
09420199002026374000 notificata in data 27.11.2019, n.
09420219000501140000 notificata in data 03.03.2022, n.
09420239002717233000 notificata in data 01.08.2023, i pignoramenti presso terzi n. 09484202300002356001
5 notificato in data 13/10/2023, n. 09484202400002936001 notificato in data 27/06/2024.
Considerando l'intimazione opposta, pervenuta in data 2 aprile 2025, deve darsi atto dell'attualità del credito impugnato, ad eccezione dell'avviso n.
39420130000028908000 – periodo 3/2006, notificato il
14.03.2013, quando il termine prescrizionale, quinquennale, era già decorso.
Va, infatti, disattesa l'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione n. 09420159020116869000, pervenuta in data
19.02.2016, poiché sarebbe stata fatta dal messo notificatore, che, non avrebbe inoltrato la raccomandata informativa, avendo consegnato l'atto a persona diversa dal ricorrente, ciò, in quanto, tutte le questioni formali comportano un opposizione ex art. 617 c.p.c., che, va presentata entro il termine di gg. 20 dalla notifica dell'atto, anche, quando il vizio, come nel caso de quo, riguarda l'atto presupposto, che, si assume invalidamente notificato. Orbene l'intimazione opposta
è pervenuta in data 2 Aprile 2025, ma il ricorso è stato depositato il successivo 22 maggio, conseguentemente sono precluse al ricorrente tutte le eccezioni formali, inerenti la conformità degli atti alle disposizioni normative, che, le regolano.
Le spese di lite sono compensate, in ragione delle motivazioni poste a base della presente pronuncia.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara attuale il credito oggetto di causa, ad eccezione di quello portato dall'AVA n. 39420130000028908000, per il quale deve pronunciarsi la prescrizione;
2) Spese di lite compensate.
Palmi, 11 Luglio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo
7
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DELL'11 LUGLIO 2025
N.R.G. 1723/2025
All'udienza dell'11 luglio 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa
Maria Domenica Romeo, alle ore 9:34 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma
Teams, giusto decreto del 7 luglio 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Giovanni Taccone per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Giuseppe Chindamo per per delega CP_1
dell'Avv. Laganà, collegato tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'avv. Taccone deduce che la notifica dell' intimazioni di pagamento n. 09420159020116869000, pervenuta in data
19.02.2016 è nulla, in quanto, effettuata dal messo notificatore e consegnata a persona diversa dal destinatario senza, poi, inoltrare la raccomandata informativa.
L'avv. Chindamo impugna e contesta il dedotto avversario e si riporta a quanto dedotto in atti.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei propri atti difensivi e nei verbali processuali. I procuratori danno di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:40, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:20 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,25;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D.
Romeo, all'udienza dell'11.07.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1723/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente,
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. to Parte_1
Giovanni Taccone, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_2
persona del suo Presidente, legale rappresentante pro-
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti A. Laganà e
D.C. Adronato, giusta procura notarile in atti;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento.
3 Dando lettura alle ore 15:20, assenti le parti dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento N. 094 2025 90000293 90/000 notificata il 2.4.25 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito per i quali viene espressamente delimitata la domanda giudiziale: N. 394 2013
0000028908 000; N. 394 2014 0002100763 000 e N. 394
2014 0003781033 000.
La eccepiva la prescrizione, del credito opposto ai Parte_1
sensi dell'art. 3, comma 9 della legge n. 335/95.
Si costituiva in giudizio deducendo l'attualità del credito CP_1
e l'inammissibilità dell'opposizione.
La domanda è solo in parte fondata, per i motivi di seguito riportati.
In primo luogo, venendo all'eccezione di inammissibilità della domanda va detto che, quando si vogliono far valere questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (la cartella di pagamento), quale può essere appunto la prescrizione del credito, l'opposizione da proporre è quella all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cpc, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale.
L'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi
4 (come ad esempio la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Nel caso di specie gli avvisi di addebito opposto sono stati notificati come di seguito : 39420130000028908000 – periodo
3/2006, notificato il 14.03.2013; 39420140002100763000 – periodi 4/2012 (sanzioni), 3/2013(sanzioni), 4/2013 – avviso notificato il 17.10.2014 e 39420140003781033000 – periodi
1-2/2014, notificato il 28.01.2015, pertanto, da tali date decorre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9 della legge n. 335/95.
Successivamente ha inoltrato i seguenti atti interruttivi CP_3
della prescrizione: 39420140002100763000 le intimazioni di pagamento n. 09420159020116869000 notificata in data
19.02.2016, n. 09420199002026374000 notificata in data
27.11.2019, n. 09420219000501140000 notificata in data
03.03.2022, n. 09420239002717233000 notificata in data
01.08.2023, i pignoramenti presso terzi n.
09484202300002356001 notificato in data 13/10/2023, n.
09484202400002936001 notificato in data 27/06/2024;
39420140003781033000 le intimazioni di pagamento n.
09420199002026374000 notificata in data 27.11.2019, n.
09420219000501140000 notificata in data 03.03.2022, n.
09420239002717233000 notificata in data 01.08.2023, i pignoramenti presso terzi n. 09484202300002356001
5 notificato in data 13/10/2023, n. 09484202400002936001 notificato in data 27/06/2024.
Considerando l'intimazione opposta, pervenuta in data 2 aprile 2025, deve darsi atto dell'attualità del credito impugnato, ad eccezione dell'avviso n.
39420130000028908000 – periodo 3/2006, notificato il
14.03.2013, quando il termine prescrizionale, quinquennale, era già decorso.
Va, infatti, disattesa l'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione n. 09420159020116869000, pervenuta in data
19.02.2016, poiché sarebbe stata fatta dal messo notificatore, che, non avrebbe inoltrato la raccomandata informativa, avendo consegnato l'atto a persona diversa dal ricorrente, ciò, in quanto, tutte le questioni formali comportano un opposizione ex art. 617 c.p.c., che, va presentata entro il termine di gg. 20 dalla notifica dell'atto, anche, quando il vizio, come nel caso de quo, riguarda l'atto presupposto, che, si assume invalidamente notificato. Orbene l'intimazione opposta
è pervenuta in data 2 Aprile 2025, ma il ricorso è stato depositato il successivo 22 maggio, conseguentemente sono precluse al ricorrente tutte le eccezioni formali, inerenti la conformità degli atti alle disposizioni normative, che, le regolano.
Le spese di lite sono compensate, in ragione delle motivazioni poste a base della presente pronuncia.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara attuale il credito oggetto di causa, ad eccezione di quello portato dall'AVA n. 39420130000028908000, per il quale deve pronunciarsi la prescrizione;
2) Spese di lite compensate.
Palmi, 11 Luglio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo
7