TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015 il 15 ottobre al numero 8476, avente per oggetto una controversia in materia di diritti reali
TRA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti stesa a margine dell'atto di citazione dall'avv. Giovanni Colacurcio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Serino (Avellino) alla via Terminio 48;
ATTRICE
CONTRO
, rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa Controparte_1
in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Martino Galasso ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. l'avv. Danilo
Ansansone, sito in Salerno alla via Roma 28;
CONVENUTO
1 , rappresentata e difesa, in virtù di procura stesa in calce alla CP_2
comparsa di costituzione, dall'avv. Martino Galasso ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. l'avv. Danilo Ansansone,
sito in Salerno alla via Roma 28;
CONVENUTA
MANSI PANTALEONE, rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Martino Galasso ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. l'avv. Danilo Ansansone,
sito in Salerno alla via Roma 28;
CONVENUTO
E , entrambi Controparte_3 Controparte_4
rappresentati e difesi, in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Martino Galasso ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dell'avv. l'avv. Danilo Ansansone, sito in Salerno alla via
Roma 28;
CONVENUTI
, rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa Controparte_5
in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Martino Galasso ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. l'avv. Danilo
Ansansone, sito in Salerno alla via Roma 28;
CONVENUTO
rappresentato e difeso in virtù di procura a margine Controparte_6
della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 4 ottobre 2022
dall'avv. Luigi Catapano con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Ottaviano alla via Pappalardo 95
CONVENUTO
2 in persona del legale rappresentante Controparte_7
pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti stesa a margine della comparsa di costituzione dall'avv. Laura Iovino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ottaviano alla via Pappalardo n. 95
CONVENUTA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti stesa CP_8
in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Roberto Vecchione
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno al Corso
Vittorio Emanuele II, 285;
CONVENUTO
, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti Controparte_9
stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Roberto
Vecchione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno al
Corso Vittorio Emanuele II, 285;
INTERVENTRICE VOLONTARIA
DELLA PIETRA ANNUNZIATA;
CONVENUTA CONTUMACE
All'udienza del 2 ottobre 2024 - sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, integralmente richiamate in questa sede, e il giudice, con ordinanza del 9 dicembre 2024, ha assunto la causa in decisione disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, (notificazione Controparte_5
perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 18 ottobre 2015), CP_1
3 (atto di citazione spedito per la notifica a mezzo del servizio postale CP_1
il 7 ottobre 2015), e , coniugi in regime Controparte_3 Controparte_4
di comunione legale (atti di citazione notificati a mani il 7 ottobre 2015),
(notificazione perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Controparte_10
il 18 ottobre 2015), (atto di citazione spedito per la notificazione CP_8
a mezzo del servizio postale il 7 ottobre 2015), Controparte_11
(notificazione perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c il 18 ottobre 2015), CP_2
(notificazione perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c il 18 ottobre
[...]
2015), (atto di citazione spedito per la notifica a mezzo del Controparte_6
servizio postale il 7 ottobre 2015) e , nella qualità di legale CP_7
rappresentante pro tempore di (atto di citazione Controparte_7 CP_7
spedito per la notifica a mezzo del servizio postale il 7 ottobre 2015), tutti proprietari degli appartamenti ubicati in Ravello nel condominio denominato
“Le Terrazze”, al fine di ottenere – previa declaratoria del diritto di proprietà
“dell'area sita in Ravello che parte da via della Repubblica e che
attraversando la proprietà dell'attore giunge sino alla particella 801 del foglio
6 catasto fabbricati del Comune di Ravello di proprietà dei convenuti” -
l'accertamento dell'inesistenza di ogni servitù di passaggio gravante sul proprio fondo “a favore dei convenuti”, la conseguente cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo del fondo e, infine, la condanna dei ridetti convenuti al risarcimento dei danni patiti a causa del contegno assunto,
danni che “verranno determinati in corso di causa e/o rimesso all'equo
apprezzamento dell'On. Giudice adito”.
In particolare, la società attrice ha dedotto: a) di aver ricevuto in data 21
novembre 2013 la notifica di un ricorso ex art 1168 cc - iscritto al numero di ruolo generale 7650 del 2013 - mercè il quale tutti i convenuti - proprietari di
4 immobili siti in Ravello –, lamentando di esserne stati privati nel novembre dell'anno 2012, avevano chiesto al Tribunale di essere reintegrati nel possesso di una servitù di transito pedonale, al fine di ottenere l'accesso “l'accesso alle
rispettive proprietà non solo da via San Giovanni alla Costa, ma anche da via
della Repubblica”; b) che, a sostegno della pretesa esperita, i ricorrenti, odierni convenuti, avevano allegato i rispettivi titoli di proprietà – nei quali non vi era alcun riferimento alla servitù oggetto di causa –, il ricorso per reintegra nel possesso depositato nel 1978 innanzi alla pretura di Amalfi e l'ordinanza definitoria mercè la quale il Pretore di Amalfi, riconoscendo lo spoglio a suo tempo lamentato, aveva ordinato la reintegrazione nel possesso;
c) di essersi costituita nel giudizio possessorio da ultimo instaurato nell'anno 2013,
pretendendo il rigetto della domanda d'interdetto; d) che il giudizio possessorio era stato istruito mediante l'ascolto degli informatori e che, con provvedimento depositato in data 26 novembre 2014, il Tribunale aveva accolto il ricorso, ordinandole di reintegrare i ricorrenti (odierni convenuti –
n.d.r.) nella servitù di passaggio pedonale mediante consegna di copia delle
chiavi della serratura apposta al battente mobile del cancello in ferro posto su
Via della Repubblica e mediante rimozione della rete metallica installata in
prossimità del cancello apposto sul varco di ingresso del
[...]
”; e) di aver eseguito l'ordinanza emessa dal Tribunale, Parte_2
riservandosi il promovimento dell'azione tesa all'accertamento negativo del diritto a immagine del quale i convenuti avevano rappresentato il possesso;
f)
che, a ben vedere, né nell'atto di acquisto del dante causa dei convenuti, già
ricorrenti nel giudizio possessorio, né nei titoli di proprietà degli acquirenti avevano un'espressa menzione della servitù di passaggio all'interno del proprio immobile;
g) che, nel corpo della relazione tecnica a firma del
5 geometra alla seconda pagina – depositata dai convenuti nel corso del CP_2
giudizio interdittale -, era scritto che alle unità immobiliare era possibile accedere (solo) da via San Giovanni alla Costa 2; h) che il proprio terreno era stato interessato da lavori sin dall'anno 1979 e che, una volta interrotti, erano stati ripresi nell'anno 2004; i) che non aveva mai consentito a nessuno di accedere attraverso l'area e che l'eventuale passaggio era stato consentito dagli operai o, in ogni caso, attraverso l'accesso dal cancello, lasciato aperto per errore;
l) che, del resto, il geometra titolare dell'impresa edile CP_12
incaricata di svolgere i lavori, aveva riferito, nel corso del giudizio possessorio,
che i condomini del complesso immobiliare avevano chiesto il permesso per il passaggio, rappresentando la maggiore comodità del passaggio, e che tale permesso era accordato attraverso il cancello, “usualmente tenuto chiuso con
un fil di ferro”, in ragione dei buoni rapporti di vicinato;
m) che, dunque,
l'attrice non aveva mai consentito il passaggio, invero permesso in virtù
dell'accordo raggiunto col ridetto geometra n) che la richiesta di CP_12
permesso era un indice univoco della consapevolezza dell'assenza di qualsivoglia diritto in capo ai convenuti, già ricorrenti, i quali “avevano ben
presente l'eventualità e la legittimità del sopravveniente divieto”; o) che aveva diritto anche al ristoro del danno patito in conseguenza del passaggio su di una stradina collocata all'interno di una struttura alberghiera, posta, a sua volta, di fronte all'auditorium di Ravello.
Instaurato il contraddittorio, tutti i convenuti evocati in giudizio, ad eccezione di , si sono costituiti. Controparte_10
Innanzitutto, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29 dicembre
2016, hanno accettato il contraddittorio , Controparte_1 CP_2
ed Controparte_11 Controparte_3 Controparte_13 CP_5
6 , i quali, attraverso il ministero del medesimo difensore, hanno CP_1
sviluppato un'articolazione difensiva sovrapponibile.
Più in dettaglio, i ridetti convenuti, premessa l'appartenenza dei diversi appartamenti costituenti il condominio “Le Terrazze”, hanno preteso –
sviluppando sul punto una linea difensiva sovrapponile - il rigetto della domanda attorea, evidenziando che: a) l'originario dante causa, ER
, aveva acquistato, con atto steso per notaio del 15
[...] Persona_2
settembre 1976, da i seguenti immobili: - “Fondo rustico sito in Parte_3
contrada S. Giovanni alla Costa o S. Pietro nel Comune di Ravello, di natura
agrumeto, vigneto, frutteto;
distinti in due corpi, uno con accesso dalla Via S.
Giovanni e sia attraverso la via cordonata indicato col mappale 811; l'altro
con accesso dalla strada di nuova costruzione Ravello-Torello, sia, attraverso
la stradetta indicata col mappale 846 e sia dalla Via comunale S. Maria. Dal
primo corpo d(s)i accede al secondo attraversando la proprietà intermedia,
ora proprietà o aventi causa, …”. Nel primo corpo di fondo esiste un Pt_4
fabbricato rurale costituito da un pianterreno, primo e secondo piano, con
soprastante sottotetto e terrazza. Nel secondo corpo di fondo esiste un
fabbricato composto di un vano a pianterreno e di un vano a primo piano,
diruti, con sottostante cisterna. Il primo corpo confina a nord-ovest e sud con
beni della Società “ , a sud-est con strada S. Giovanni alla Costa, e Pt_1
con proprietà aliene a confine col viottolo rappresentato dalla particella 811
compresa nella vendita;
il secondo corpo confina con nuova strada Torello-
Ravello, con Via comunale S. Maria, con proprietà e con proprietà Pt_5
. In detto secondo corpo esiste un varco che immette su di una scala. Pt_4
Inoltre, detto secondo corpo è stato oggetto di esproprio parziale per una
superficie di circa Duecentottanta metri quadrati (mq. 280) occorsi per la
7 costruzione della strada Ravello Torello, e che da tale esproprio è residuato
verso monte un piccolo triangolino di terreno nel quale vegeta una pianta di
olivo, triangolino che intende compreso nella presente vendita. (…). Detto
fondo con gli entrostanti fabbricati è riportato in Catasto terreni di Ravello
alla partita 2504, in testa ad esso fu al folio 6, Parte_3 Per_3
particelle numeri: […] Detto fondo è pervenuto al sig. con altro Parte_3
in virtù di atto di divisione per Notar di Maiori del 16 febbraio Persona_4
1942, registrato ad Amalfi il 7 Marzo 1942 al n. 362, trascritto a Salerno il 30
Maggio 1942 al n. 7265. Art. 2°) - La vendita viene fatta ed accettata con tutti
i diritti, ragioni ed azioni del venditore inerenti l'immobile venduto, con le
servitù attive e passive, legalmente esistenti e con quelle eventualmente
acquisite anche per usucapione, pertinenze, dipendenze, accessori, accessioni
ed attraversamenti, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente
rattrovasi per così come goduto e posseduto dal venditore e per come a lui
pervenuto in virtù del citato atto di divisione per Notaio ; 2) in favore Per_4
di detto fondo era stata costituita una servitù di passaggio pedonale che aveva consentito di raggiungere la soprastante via della Repubblica (già via Ravello-
Torello) attraversando il fondo appartenente alla società attrice,
[...]
(poi, ICE-SNEI s.p.a.), sul quale, Controparte_14
successivamente, era stato realizzato un complesso edilizio;
3) che, nel mese di settembre dell'anno 1978, la società attrice aveva impedito l'accesso al percorso apponendovi un cancello e rendendo così impraticabile l'esercizio della servitù di passaggio;
4) al cospetto di siffatto pregiudizievole comportamento, il ridetto aveva proposto il ricorso innanzi al Persona_1
Pretore di Amalfi, già indicato dall'attrice nel corpo del libello introduttivo del giudizio;
5) il Pretore aveva ordinato alla società di reintegrare Parte_6
8
[...] nell'esercizio del possesso a immagine della servitù di passaggio attraverso il fondo (servente) della resistente (ora attrice), consentendo così l'accesso alla strada pubblica;
6) il ricorso e il conseguente provvedimento di accoglimento erano stati, successivamente, trascritti presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Salerno;
7) da tale momento, così come in precedenza, era stato utilizzato il percorso pedonale investito dall'interdetto possessorio;
8)
successivamente all'acquisto dei beni sopra indicati, aveva Persona_1
realizzato sulla quota dell'immobile (identificato in catasto terreni al foglio 6,
mappali 794, 800 sub 1, 800 sub 2, 801, 811, 838/a; 845, 851, 861) il villaggio turistico “Green Eden”, che era stato conferito alla società “ , Controparte_15
successivamente denominata “ ; 9) tale villaggio turistico era Controparte_16
costituito da varie unità immobiliari - facenti parte dell'odierno condominio
“Le Terrazze” – unità che, nel corso degli anni, erano state trasferite nella sfera giuridica dei convenuti;
10) che, al pari del comune (e originario) dante causa,
tutti i condomini avevano esercitato pubblicamente, pacificamente e ininterrottamente il possesso a immagine della servitù di passaggio pedonale
“dalla strada pubblica denominata “via della Repubblica”, percorrendo la
scala in calcestruzzo, ubicata nel fondo di proprietà della CP_17
poi che conduce al pianerottolo pavimentato in cotto ed
[...] CP_18
immette nei confini del lotto contraddistinto dalla particella n.801 del foglio 6
del catasto fabbricati del Comune di Ravello, ove è ubicato proprio il
11) dall'adozione del provvedimento pretorile di Parte_2
reintegrazione nel possesso del 16 ottobre 1978 il passaggio pedonale era stato esercitato continuatamente per ben trentaquattro anni, sino al mese di novembre dell'anno 2012, allorquando la società attrice aveva installato una lamiera di metallo a ridosso del cancello apposto a valle del percorso e,
9 contemporaneamente, aveva chiuso il cancello apposto sul varco di accesso a via della Repubblica, con serratura a chiave, impedendo, in tal modo, il transito pedonale;
12) tutti i condomini avevano, quindi, instaurato un nuovo giudizio per ottenere la reintegrazione nel possesso, giudizio contraddistinto da numero di ruolo generale 7650 del 2013, conclusosi anch'esso in senso favorevole attraverso l'adozione di un'ordinanza di reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio pedonale, reintegrazione avvenuta mediante la consegna delle chiavi del cancello e la rimozione della lamiera/rete metallica;
13) la suddetta ordinanza non era stata investita da reclamo;
14) Parte_1
aveva, dal canto suo, dato esecuzione all'ordine del Tribunale, immettendo i condomini nel possesso della servitù di passaggio;
15) la società, però, pur non ostacolando il passaggio attraverso il riferito percorso pedonale, aveva assunto comportamenti tali da turbare il legittimo godimento del diritto, quali l'apposizione di un cartello, visibile dalla strada pubblica, contenente i nominativi dei proprietari, il divieto imposto ai componenti del nucleo familiare dei proprietari condomini di transitare nel suo fondo per il raggiungimento delle proprie unità immobiliari, l'inserimento di sostanza collosa nella serratura del cancello condominiale per impedirne l'apertura dall'esterno.
Sulla scorta di siffatte pretese, , Controparte_1 CP_2 [...]
, e ed CP_11 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
hanno preteso il rigetto della domanda promossa dall'attrice, esperendo altresì
due domande riconvenzionali avvinte da un nesso di subordinazione (“in via
gradata rispetto a quanto innanzi”): 1) una domanda di accertamento del diritto di servitù di passaggio pedonale che consenta l'accesso ai diversi appartamenti (tutti ubicati nel comune di Ravello alla via San Giovanni alla
10 Costa, già via Ravello - Torello, corpo B, edificio n. 2, identificati al catasto dei fabbricati del Comune di Ravello al foglio 6 e contrassegnati,
rispettivamente, dalle particelle 801, sub. 8, 801, sub. 9, 801, sub. 6, 801, sub.
3, 801, sub. 7), esercitata attraverso il percorso che muove da via della
Repubblica e passa attraverso la rampa carrabile e la successiva scala in calcestruzzo a rampe collocate all'interno del fondo attoreo, identificato, a sua volta, al foglio 6 del catasto del Comune di Ravello e contrassegnato dalle particelle 1086, 1087 e 1088; 2) una domanda di accertamento dell'usucapione della già descritta servitù di passaggio pedonale ai sensi dell'art. 1158 c.c.,
richiamando l'applicazione dell'istituto dell'accessione del possesso ex art. 1146 c.c.
Muovendo dall'accertamento del proprio diritto, i predetti convenuti hanno anche preteso la cessazione di ogni turbativa “nell'esercizio del diritto di
servitù di passaggio pedonale” a favore dei rispetti fondi (foglio 6 e contrassegnati, rispettivamente, dalle particelle 801, sub. 8, 801, sub. 9, 801,
sub. 6, 801, sub. 3, 801, sub. 7), la rimozione dei propri nomi dal cartello,
l'inibizione di ogni futuro comportamento atto a ledere i diritti di “riservatezza
e privatezza dell'identità personale”, il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente patiti quali conseguenza dell'illecita indicazione dei propri nominativi sul cartello.
In data 29 dicembre 2015 ha accettato il contraddittorio , il quale, CP_8
premettendo di essere usufruttuario dell'immobile sito nel comune di Ravello
alla via San Giovanni alla Costa, corpo B, edificio n. 2, identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Ravello al foglio 6 e contrassegnati, dalle particelle 801, sub. 1, ha sviluppato un impianto argomentativo in larga parte sovrapponile a quello dei convenuti innanzi citati, esperendo le medesime
11 domande riconvenzionali (si confrontino la settima, l'ottava, la nona, la dodicesima e la tredicesima pagina della comparsa di costituzione e risposta).
Con comparsa depositata il 28 dicembre 2015 ha spiegato intervento volontario ai sensi dell'art. 105 c.p.c. , rappresentando di essere nuda Controparte_9
proprietaria dell'appartamento concesso in usufrutto al convenuto
[...]
e, pertanto, necessaria litisconsorte. CP_8
Ex adverso, non ha accettato il contraddittorio . Controparte_10
Alla prima udienza, svoltasi il 20 gennaio 2016, si sono costituiti, a loro volta,
i convenuti e i quali hanno, Controparte_6 Controparte_7
innanzitutto, eccepito la nullità dell'atto di citazione in ragione delle omissioni degli avvertimenti nel libello introduttivo del giudizio.
Il Tribunale, rilevata la nullità dedotta e la contumacia di CP_10
ha disposto la rinnovazione della citazione di quest'ultima,
[...]
rinviando all'udienza del 23 giugno 2016 a tutela di e Controparte_6 [...]
CP_7 CP_7
Rinnovata la citazione, ha deciso, ancora una volta, di Controparte_10
non costituirsi.
Dal canto suo, in data 30 maggio 2016, e Controparte_6 Controparte_7
hanno integrato la propria comparsa ai sensi della lettura
[...]
coordinata degli artt. 164, ult. co., e 167 c.p.c., pretendendo il rigetto delle pretese attoree, anche di tipo risarcitorio, e chiedendo, a loro volta, in via riconvenzionale – una volta premessa la titolarità del diritto di proprietà sugli immobili ubicati nel comune di Ravello alla via San Giovanni alla Costa, già
via Ravello - Torello, corpo B, edificio n. 2, identificati al catasto dei fabbricati del Comune di Ravello al foglio 6 e contrassegnati, rispettivamente, dalle
12 particelle 801, sub. 5, 801, sub.
4 - l'accertamento dell'esistenza della servitù
di passaggio pedonale.
A ben vedere, nonostante talune incongruenze descrittive, anche CP_6
e hanno preteso l'accertamento della
[...] Controparte_7 CP_7
servitù di passaggio pedonale lungo il percorso che muove “da via della
Repubblica, mediante una scala in calcestruzzo a più rampe, sita nel fondo di
proprietà della e che termina su un pianerottolo Parte_1
pavimentato, il quale a sua volta conduce nei confini del lotto in cui è ubicato
il Condominio “Le Terrazze – particella 811 foglio 6 Catasto fabbricati
Comune di Ravello” (si confrontino la sesta pagina della comparsa di costituzione e risposta e la terza pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c.).
Ancora, i convenuti in discorso hanno anche esperito una domanda di risarcimento del danno articolata secondo i termini già illustrati dalle altre parti evocate in giudizio (si vedano la quattordicesima e la quindicesima pagina della comparsa di costituzione e risposta).
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e sviluppate le ulteriori deduzioni difensive, è stata svolta l'istruttoria orale. In seguito, il
Tribunale ha disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Esaurite le indagini tecniche, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e più volte rinviata per assicurare la definizione delle cause di più risalente iscrizione al ruolo.
Successivamente, il procuratore costituito nell'interesse di Controparte_11
ha espresso la rinuncia agli atti nei confronti dell'attrice, rinuncia da questa accettata.
13 La cognizione del processo è stata, quindi, assegnata allo scrivente, il quale con ordinanza del 9 dicembre 2024 ha disposto lo scambio degli scritti difensivi conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
In limine, va dichiarata la contumacia di , la quale, Controparte_10
sebbene ritualmente evocata in giudizio, non ha accettato il contraddittorio.
Permanendo sul piano delle notazioni preliminari, va dichiarata ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'estinzione del processo relativo al rapporto processuale tra il convenuto e in ragione della rinuncia Controparte_11 Parte_1
espressa dal ridetto convenuto il 30 novembre 2023, accettata dalla società
attrice l'11 dicembre 2023.
Ora, la norma innanzi richiamata prevede, infatti, che “Il processo si estingue
per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti
costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non
è efficace se contiene riserve o condizioni” (primo comma); “Le dichiarazioni
di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori
speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre
parti” (secondo comma); “Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono
regolari, dichiara l'estinzione del processo” (terzo comma); “Il rinunciante
deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La
liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non
impugnabile” (quarto comma).
È appena il caso di osservare, poi, che, secondo l'opzione ricostruttiva della dottrina maggioritaria, la rinuncia agli atti costituisce un atto di abdicazione al diritto di ottenere una decisione di merito della controversia al termine di un processo, atto che produce inevitabilmente l'effetto di privare il giudice del potere di emanare la decisione. Benché i confini fra l'istituto e fattispecie
14 apparentemente affini, quali la rinuncia all'azione o la cessazione della materia del contendere, siano sfumati, è condiviso che la rinuncia agli atti attenga, e svolga i propri effetti, unicamente in relazione allo specifico procedimento nel corso del quale viene espressa, non producendo alcuna conseguenza né
sull'azione (in senso concreto), né sul diritto sostanziale (come conferma l'art. 310, primo comma, c.p.c., che ammette la riproponibilità della causa estinta).
Secondo la giurisprudenza, poi, la rinuncia agli atti processuali consiste in una dichiarazione espressa dall'attore di non voler proseguire il processo (già
Cass. n. 1633 del 1964).
Va soggiunto che tanto la rinuncia che l'accettazione della controparte devono essere rese espressamente, con una dichiarazione orale in udienza (da inserire nel processo verbale e da sottoscrivere da parte del dichiarante ex art. 126,
secondo comma, c.p.c.) o in atti sottoscritti e notificati alle altre parti. La
giurisprudenza ammette, però, la validità delle rinunce espresse in atti
«equipollenti» a quelli indicati dalla disposizione, quali una convenzione scritta stragiudiziale (si confrontino sul punto Cass. n. 7565 del 1997; Cass.
n. 1581 del 1984) da produrre successivamente in giudizio (Cass. n. 3018 del
1973; recentemente Trib. Trento, 16 gennaio 2012; Trib. Torino 26 marzo
2009). Inoltre, si ammette che la notificazione, menzionata all'art. 306,
secondo comma, c.p.c. possa essere sostituita dall'accettazione apposta dalle parti alla dichiarazione (Cass. n. 2346 del 1973).
Ora, nel caso di specie, la rinuncia agli atti relativi al rapporto processuale introdotto con la domanda riconvenzionale risulta essere stata espressa dal convenuto attraverso una dichiarazione scritta, accettata, Controparte_11
poi, per iscritto, dal rappresentante legale della compagine sociale attorea.
15 Risulta altresì che le parti hanno raggiunto anche un accordo sugli oneri di lite, convenendone la compensazione.
Pertanto, questo Tribunale è tenuto a pronunciare l'estinzione del giudizio introdotto con le domande riconvenzionali promosse da Controparte_11
non potendo emettere alcuna statuizione in relazione al profilo delle spese processuali.
Tanto puntualizzato, giova esaminare il merito della pretesa attorea.
Al riguardo, giova premettere che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, da un lato, non è
condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte e, dall'altro, ha il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo sostituire d'ufficio l'azione esercitata con un'azione diversa (tra le tantissime, ad esempio, Cass. n. 8225 del 2004, nonché Cass. n. 18653 del
2004; Cass. n. 15802 del 2005).
Detto altrimenti, l'ermeneutica degli atti processuali non può essere operata sulla base di isolamenti artificiosi di segmenti di quel che è una struttura complessiva. Precipitato giuridico di quanto precede è che il petitum sul quale il giudice di merito deve pronunciarsi non è fissato, in maniera fiscale e rigorosa, dal contenuto delle conclusioni definitive rese dalla parte (così Cass.
n. 75 del 2010).
Nel caso in esame, l'operazione di ricostruzione dell'effettiva volontà della parte attrice impone la composizione delle deduzioni argomentative
16 sviluppate nel libello introduttivo del giudizio e negli scritti difensivi successivamente depositati, ponendo pur sempre mente alle preclusioni correlate all'onere di allegazione.
In tale prospettiva, appare evidente che si è al cospetto di un'actio negatoria
servitutis, prevista e disciplinata dall'art. 949 c.c. (si confrontino sul tema
Cass. n. 8694 del 2019; anche Cass. n. 6258 del 1991 e Cass. n. 9449 del
2009).
Invero, attraverso l'instaurazione del presente giudizio, la società attrice ha preteso la declaratoria dell'inesistenza della servitù di passaggio pedonale all'interno dell'area che, muovendo dalla strada denominata “via della
Repubblica”, passa attraverso il proprio fondo sino al fondo identificato al foglio 6 del catasto, contrassegnato dalla particella 801, fondo sul quale insistono gli immobili dei convenuti, chiedendo, per l'effetto dell'accoglimento della domanda di accertamento negativo promossa, anche la cessazione delle turbative “al pacifico godimento esclusivo della proprietà
(…)”.
Come noto, l'azione negatoria è tesa a ottenere l'accertamento negativo dell'esistenza del diritto dominicale o di altro diritto reale limitato sul bene e costituisce un'azione posta a difesa della proprietà. Essa mira essenzialmente al riconoscimento della pienezza del diritto di proprietà e, pertanto, è ammessa non tanto e non solo contro quelle pretese che possano definirsi come proprietarie, ma anche avverso quelle che mirino all'affermazione di uno ius
in re aliena. Trattasi dunque di un rimedio generale, posto a tutela del proprietario contro i terzi che asseriscano la titolarità di diritti reali sulla cosa,
che si configura quale azione imprescrittibile e di mero accertamento, che il proprietario può intentare quando vi sia concreto pericolo di pregiudizio al suo
17 diritto al fine di conseguire tanto un accertamento negativo delle altrui pretese sulla res, quanto l'eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere,
mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà (si vedano
Cass. n. 1778 del 2009; Cass. n. 5984 del 1979; Cass. n. 16495 del 2005).
L'azione in parola, oltre ad essere imprescrittibile, salvi sempre gli effetti dell'usucapione (Cass. n. 867 del 2000), si sottrae alla cd. probatio diabolica
tipica dell'azione di rivendica, non essendo essa rivolta ad accertare il diritto di proprietà della parte che la esercita, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù.
Ora, ha lamentato che il passaggio dei convenuti Parte_1
rappresenta una molestia sostanziantesi nell'affermazione dell'esistenza di un diritto reale di servitù sul proprio fondo.
La doglianza attorea si pone in linea con lo statuto dell'actio negatoria, che non può essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non abbiano tale carattere. In altri termini, se la molestia o il turbamento del possesso o del godimento del bene non si sostanzia nell'affermazione di diritti sulla cosa,
non è configurabile un'azione negatoria ex art. 949 c.c., essendo per tale ipotesi apprestati in favore del proprietario altri rimedi di carattere essenzialmente personale. Ove la violazione materiale della sfera giuridica del proprietario non sia accompagnata dalla pretesa di un diritto reale limitato sulla cosa, la domanda diretta all'eliminazione dell'attività materiale commessa dal terzo in violazione del diritto reale dell'attore va compresa, in particolare, nell'azione di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica (Cass. n. 27301 del 2020; Cass. n. 13710 del 2011; Cass. n.
18 In definitiva, se sussistono turbative che non si sostanziano nella pretesa di un diritto sulla cosa non può esperirsi l'azione negatoria, ma i rimedi di carattere personale (Cass. n. 31382 del 2018; Cass. n. 7277 del 2001).
Nel caso in esame, come già anticipato, appare evidente che l'utilizzo della strada posta all'interno dell'area attorea non rappresenta una “mera” turbativa
– rilevante solo sul piano della responsabilità risarcitoria - ma un atto implicante l'affermazione della pretesa di diritto sulla cosa. Del resto, lo stesso tenore delle difese promosse dai convenuti orienta verso siffatta opzione qualificatoria.
Ciò posto, è appena il caso di osservare che, mentre l'azione di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., in quanto azione personale, basata sul credito risarcitorio per il pregiudizio alla proprietà dell'attore, va proposta nei confronti dall'autore materiale dell'attività lesiva, la negatoria servitutis implica comunque la legittimazione passiva del titolare del preteso fondo dominante,
con riferimento al momento della pronunzia.
Legittimato attivo è, poi, il proprietario della res sulla quale i terzi affermino l'esistenza dei propri diritti. In tale ottica, si sostiene che la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia (Cass. n. 21851 del 2014). Pertanto, se essa è contestata, la parte che agisce, pur non avendo l'onere di dare la prova rigorosa della proprietà
come nell'azione di rivendica, deve comunque dimostrare, potendosi a tal fine avvalere di ogni mezzo di prova, anche di presunzioni, l'esistenza di un valido titolo di proprietà del bene (Cass. n. 392 del 2025; Cass. n. 24028 e n. 10149
del 2004; n. 12166 e n. 4366 del 2002; n. 4120 del 2001). In definitiva, mentre l'attore adempie il suo onere probatorio esibendo il suo titolo d'acquisto,
19 incombe alla controparte dimostrare i fatti costitutivi del suo preteso diritto reale (Cass. n. 8694 cit.).
Orbene, alla luce del complessivo costrutto argomentativo posto a sostengo del libello introduttivo del giudizio, può agevolmente ritenersi che, pretendendo l'accertamento del diritto di proprietà sull'area investita dal lamentato passaggio, l'attrice non abbia veicolato una (autonoma e diversa) azione di accertamento del diritto di proprietà, ma ha, piuttosto, stimolato l'accertamento della propria legittimazione attiva al promovimento dell'azione negatoria.
Detto accertamento non può che avere esito positivo, non avendo, invero, i convenuti mosso contestazioni specifiche all'appartenenza dell'area in capo a
Nondimeno, l'attrice ha allegato il titolo di acquisto del Parte_1
diritto di proprietà sull'immobile individuato nel catasto dei terreni del comune di Ravello al foglio 6 e contraddistinto dalla particella 791, sub. 1, 969, 797,
1086, 799, 791/2, 796, 1087 e 1088, per la complessiva estensione di are 64,87
[si veda l'atto pubblico contrassegnato da numero di repertorio 119118 e da numero di raccolta 6727, trascritto il 31 gennaio 1973 al numero 5024 e registrato il 19 gennaio 1973 al numero 2956 (secondo allegato alla citazione introduttiva del giudizio)].
I convenuti, dal canto loro, non hanno dimostrato – come era loro onere (si veda supra) - la titolarità della servitù di passaggio invocata a carico del fondo attoreo. Si ribadisca, infatti, che, mentre la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà -
neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte -, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta
20 attività o l'esistenza della servitù sul fondo in questione (si vedano pure Cass.
n. 24028 del 2004; Cass. n. 4120 del 2001; di recente Cass. n. 392 del 2025).
A ben vedere, però, l'accertamento dell'esistenza del diritto di esercitare il passaggio pedonale non costituisce, in questo processo, solo l'oggetto degli oneri probatori che i convenuti sono chiamati ad assolvere per reagire all'azione negatoria promossa da ma il petitum delle Parte_1
specifiche (e tempestive) pretese riconvenzionali esperite, volte proprio a ottenere l'accertamento, con efficacia di giudicato, dell'esistenza della servitù
di passaggio pedonale.
Se così è, la delibazione dell'actio negatoria ex art. 949 dell'attrice si sovrappone alla disamina dell'azione confessoria promossa in via riconvenzionale.
Sul piano delle considerazioni di ordine generale, deve rammentarsi che l'azione confessoria (detta anche vindicatio servitutis) compete, in base a quanto previsto dall'art. 1079 c.c., al titolare del diritto di servitù, il quale può
ottenere il riconoscimento in giudizio dell'esistenza della servitù contro chi ne contesta l'esercizio e, eventualmente, la cessazione di impedimenti e turbative,
oltre all'eventuale riduzione in pristino e al risarcimento del danno.
Trattasi di un'azione reale e presenta, nella sua forma principale, il carattere di un'azione di accertamento, il cui esercizio presuppone la necessaria contestazione dell'esistenza della servitù.
In giurisprudenza è stato, infatti, affermato che gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono essere chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c. soltanto se la loro condotta abbia comunque implicato – come nel caso di specie - la contestazione della servitù; altrimenti nei loro confronti possono essere esperite, ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'azione
21 di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie (Cass. n. 1332 del 2014).
Sul versante probatorio, si è precisato che l'attore che agisce in confessoria
servitutis ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto — presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni — mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt. 1058 ss.).
Ciò posto, nel caso in esame, viene prospettata una duplicità di titoli costitutivi,
dei quali, però, si è chiesto l'accertamento secondo un preciso nesso di subordinazione: il negozio, da un lato;
l'usucapione, dall'altro lato.
Procedendo con ordine, va avvertito che, secondo l'art. 1031 c.c., le servitù
possono essere costituite coattivamente, volontariamente, nonché per usucapione o destinazione del padre di famiglia. Si tratta di un'elencazione tassativa. Non è quindi data la possibilità di costituzione della servitù, ad esempio, a mezzo del riconoscimento, da parte del proprietario, della fondatezza dell'altrui pretesa circa la loro sussistenza, a meno che tale riconoscimento non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere il diritto per volontà degli interessati (Cass. n. 10238 del 2013). Nello stesso senso, neppure la pretesa confessione di uno dei comproprietari del fondo servente circa l'esistenza di una servitù è idonea alla relativa costituzione, non essendo ipotizzabile l'estensione a terzi di effetti inesistenti (Cass. n. 2853 del 2016;
Cass. n. 12551 del 1992; secondo Cass n. n. 2458 de 1977, però, il riconoscimento unilaterale di una servitù può essere utilizzato come mezzo di prova circa l'esistenza e il contenuto del titolo).
Ora, la pretesa confessoria esperita in via principale dai convenuti costituiti
[nella specie, , (il quale ha Controparte_1 CP_2 Controparte_11
rinunciato agli atti del relativo giudizio) Controparte_3 CP_13
22 , , (si veda la dodicesima pagina CP_4 Controparte_5 CP_8
della comparsa di costituzione), e Controparte_6 Controparte_7 CP_7
trae alimento, evidentemente, dall'affermazione del perfezionamento di un contratto costitutivo di una servitù volontaria e dall'applicazione del principio di ambulatorietà delle servitù prediali.
Detto altrimenti, i convenuti non hanno rappresentato di avere perfezionato, in qualità di proprietari del fondo dominante, un contratto costitutivo di servitù
con l'odierna attrice, titolare, a sua volta, del fondo servente, ma che il diritto reale limitato si sia trasferito nella propria sfera giuridico in virtù dell'acquisto degli immobili asseritamente avvantaggiati, in virtù di una pregressa convenzione negoziale, dal peso imposto al fondo attoreo.
Procedendo con ordine, deve evidenziarsi che non risulta documentata alcuna convenzione costitutiva dell'invocato diritto di servitù. Ed invero, né l'atto pubblico - perfezionato nell'anno 1976, contrassegnato da numero di repertorio 8198 e numero di raccolta 4859, steso attraverso il ministero del notaio – in virtù del quale il comune dante causa Persona_2 ER
ha acquistato a titolo oneroso da una serie di immobili,
[...] Parte_3
fondi rustici e porzioni di fabbricati rurali, identificati al foglio 6 del catasto del comune di Ravello e contrassegnati dalle particelle 794, 800/1, 800/2, 801,
811, 838/a, 845, 851 e 861, né l'atto pubblico – contrassegnato da numero di repertorio 119118 e da numero di raccolta 6727 - mediante il quale Pt_1
ha acquistato una serie di immobili tutti identificati al foglio 6 del catasto e contrassegnati dalle particelle 791, sub. 1, 969, 797, 1086, 799, 791/2, 796,
1087 e 1088, esprimono la volontà negoziale dei paciscenti di costituire servitù
volontarie a carico o a favore dei fondi indicati.
23 Ciò posto, è certamente vero – come valorizzato dalle difese dei convenuti -
che, per costante insegnamento della Corte di cassazione, la titolarità della servitù attiva si trasferisce insieme con la titolarità del fondo dominante, pur quando la sua esistenza non venga menzionata nell'atto di trasferimento di tale fondo (vedi Cass. 17301 del 2006; Cass. n. 12798 del 2019; da ultimo Cass. n.
25716 del 2023).
È anche vero, però, in linea generale, che, al fine di stabilire se ed in quali limiti un determinato atto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivo al contenuto della nota di trascrizione, unico strumento funzionale, "ex lege", alla conoscenza, per gli interessati, del contenuto, dell'oggetto e del destinatario dell'atto (si vedano Cass. n. 5002 del 2005 e Cass. n. 21758 del 2012). In tale prospettiva, le indicazioni riportate nella nota devono consentire di individuare, senza margini di equivoci e di incertezza, gli estremi essenziali del negozio, i beni ai quali esso si riferisce, nonché l'essenza, la natura ed i dati caratterizzanti del diritto trasferito o costituito, restando esclusa ogni possibilità di attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota anzidetta, o, tanto meno, da altri atti o dati a questa estranei.
Anche in tema di servitù convenzionali, chiaramente, l'indagine sull'opponibilità della servitù ai terzi successivi acquirenti del fondo servente va condotta con esclusivo riguardo al contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, sicché detta opponibilità può essere ritenuta solo quando dalla nota cennata è possibile desumere l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire una servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto, anche, quindi, con riguardo all'eventuale sottoposizione della modifica o dell'estinzione del relativo diritto a termine o condizione, come imposto dall'ultimo comma dell'art. 2659 c.c.
24 (vedasi Cass. n. 3590 del 1993, Cass. n. 8448 del 1998, Cass. n. 18892 del
2009, Cass. n. 8000 del 2018).
Pertanto, nonostante talune voci dissonanti in giurisprudenza (Cass. n. 13817
del 2018) l'avvenuta trascrizione del titolo non è circostanza sufficiente a riconoscere, per ciò solo, l'opponibilità della servitù nei confronti dell'avente causa dei proprietari del fondo servente, assumendo rilievo dirimente le indicazioni contenute nella nota di trascrizione.
Sul tema, la Corte di cassazione ha pure statuito che “qualora un contratto di
compravendita di un fondo contenga una ulteriore convenzione, costitutiva di
un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo
di proprietà del venditore, agli effetti della L. n. 52 del 1985,art. 17, comma 3,
è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di
trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù,
né rileva, ai fini della opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del
relativo titolo contrattuale nel "quadro D" della nota di trascrizione della
vendita, trattandosi di inesattezza che induce incertezza sul rapporto giuridico
a cui si riferisce l'atto” (Cass. n. 28694 del 2023).
Detto altrimenti, l'opponibilità di una servitù volontaria di passaggio pedonale nei confronti della società attrice non potrebbe conseguire alla esplicita menzione della stessa nel quadro “D” della nota relativa al trasferimento immobiliare, occorrendo, piuttosto, la presentazione di una autonoma nota di trascrizione specificamente afferente alla convenzione costitutiva della servitù.
A ciò si aggiunga, però, che l'opponibilità della servitù agli aventi causa, a titolo particolare del proprietario del fondo servente – nella specie l'odierna attrice – può essere, in ogni caso, garantita dall'accettazione della servitù al momento del perfezionamento dell'atto di acquisto, dovendosi avvertire che,
25 in quest'ultimo caso, ai fini di detta opponibilità, non è comunque sufficiente l'inserimento di frasi generiche o di mero stile, ricorrenti negli atti notarili
(Cass. n. 17301 del 2006; Cass. n. 5158 del 2003; Cass. n. 9457 del 2011; Cass.
n. 13817 del 2018).
Ora, escluso che la società attrice abbia volontariamente convenuto l'imposizione di un peso sul proprio fondo, deve pure rilevarsi che la
(eventuale) servitù a vantaggio, per il principio di ambulatorietà, degli immobili dei convenuti non potrebbe neppure essere opposta a Parte_1
Ed infatti, da un lato, i fascicoli processuali non contengono la nota di
[...]
trascrizione dell'atto costitutivo della prospettata servitù di passaggio
(circostanza che neppure è stata allegata dalle parti, le quali hanno richiamato solo la nota di trascrizione dell'ordinanza interdittale) e, dall'altro lato, l'atto pubblico di trasferimento del fondo servente, scilicet la compravendita perfezionata dalla società attrice nell'anno 1972, non fa alcuna menzione della servitù volontaria evocata dai convenuti, sì da suggerirne l'implicita accettazione da parte della società acquirente, salvi i riferimenti a clausole di stile, come tali irrilevanti.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, va evidenziato, invero, che il secondo articolo del regolamento contrattuale presenta (solo) una formula di stile
[“Detti beni (..) vengono trasferiti (..) con ogni accessorio, accessione,
dipendenza e pertinenza, servitù attive e passive nascenti dallo stato dei luoghi
e dai citati atti di provenienza che del pari l'acquirente dichiara di ben
conoscere e di accettare a corpo e non a misura”], che non consente di desumere con certezza l'esistenza di un rapporto di servitù prediale,
implicitamente accettato dalla società attrice in qualità di acquirente del fondo assunto come servente.
26 In tema, è stato già innanzi precisato che una clausola di generico riferimento ad un preesistente stato di fatto e al trasferimento di tutte le servitù attive e passive che gravano sul bene – come nel caso di specie - rappresenta una mera clausola di stile senza alcun riscontro nella volontà delle parti. Là dove, infatti,
difetti il requisito di una chiara ed univoca intenzione dei contraenti di gravare il fondo alienato col peso della servitù non può essere configurata la esistenza di un vincolo prediale. In altri termini, vengono in rilievo mere clausole di stile,
frequentemente utilizzate nella redazione dei contratti e degli atti notarili, che per l'eccessiva ampiezza e indeterminatezza, svolgono solo la funzione di semplice completamento formale, di per sé non sufficiente al trasferimento di diritti reali (Cass. n.5203 del 1983; Cass.1950 del 2009).
Giova pure evidenziare, a questo punto, che nessuna rilevanza può essere annessa - agli specifici fini dell'opponibilità del diritto di servitù all'acquirente del fondo dedotto come servente - alla trascrizione del ricorso possessorio e del provvedimento di accoglimento presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Salerno, considerato che, a tacere altro, l'oggetto del giudizio involgeva l'accertamento dello ius possionis, tutelabile – come fatto – ai sensi dell'art. 1168 c.c. e 703 c.p.c.
Escluso, dunque, che alla società attrice sia opponibile un'eventuale servitù
posta a vantaggio, per il principio di ambulatorietà, degli immobili facenti capo ai convenuti, occorre interrogarsi sulla maturazione dei requisiti costitutivi dell'usucapione, titolo costitutivo prospettato in via gradata a fondamento dell'esperita azione confessoria.
Ebbene, è noto che l'usucapione costituisce un effetto del possesso, definibile come il mezzo con cui, a seguito del possesso protratto per un certo tempo, e con la sussistenza di altri requisiti stabiliti dalla legge, si produce l'acquisto, a
27 titolo originario, della proprietà (o di altri diritti reali di godimento). La ratio
dell'istituto va rinvenuta, per un verso, nell'esigenza di rendere certa e stabile la proprietà, nel senso che, altrimenti, sarebbe difficile, se non impossibile, la prova della provenienza del diritto di proprietà, dovendosi risalire al proprietario originario, e, per altro verso, nell'esigenza di favorire chi occupa l'immobile e lo rende produttivo, nell'interesse suo e della collettività, a fronte del proprietario che è inerte o lo trascura.
Dunque, i requisiti per la maturazione dell'usucapione sono il possesso e il tempo. Sotto il primo profilo, il possesso non deve essere vizioso (ne vi nec
clam), ossia non deve essere acquistato in modo violento, legittimandosi, al contrario, la violenza nei rapporti tra i consociati (ne cives ad arma ruant), né
clandestino, non potendosi attribuire valore ad una condotta, se non fraudolenta, quantomeno occulta, e quindi tale da impedire all'interessato di reagire con i rimedi predisposti dall'ordinamento. Sotto il secondo profilo, il possesso deve essere continuativo per almeno venti anni, senza subire interruzioni, che possono essere civili, ossia quelle contemplate negli artt.
2943-2945 c.c. o naturali qualora il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno.
Al riguardo, va soggiunto che, in tema di usucapione, il possesso si deve manifestare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento della cosa ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto.
Più nel dettaglio, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. L'attore deve,
28 infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità
del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire.
In particolare, ai fini dell'usucapione, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività
apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 31238 del 2021, che richiama Cass. n. 23849 del
2018).
È dunque onere di colui che assume d'essere il proprietario di un bene provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva (Cass. n. 12894 del 2002),
sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che l'elemento soggettivo possa desumersi da quello oggettivo (Cass. n. 15755 del 2001).
La prova si esaurisce, sostanzialmente, nella prova del possesso (Cass. n. 7894
del 2000; Cass. n. 3063 del 2000; Cass. n. 43 del 2000; App. Roma del 29
ottobre 2002). Di conseguenza, dovendosi provare null'altro che una situazione di fatto, non sussistono limitazioni legali (si veda già Cass. n. 4068 del 1975 e
Cass. n. 2977 del 2019, secondo cui la prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad
substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni). Inoltre, l'assolvimento dell'onere probatorio è soggetto alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”, essendo invece estranea a tale giudizio la regola, propria del processo penale, della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. n. 3487 del 2019).
Sul piano della prova va anche evidenziato che la delicatezza delle questioni in gioco – rappresentate dalla perdita del diritto di proprietà e dal contestuale
29 acquisto di esso in capo ad altro soggetto - impone al giudicante un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla Carta europea dei diritti dell'Uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che si risolve nell'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà,
prevalente sul precedente titolo dominicale.
Più nello specifico, per costante orientamento giurisprudenziale, in materia di usucapione, la prova del suo maturarsi deve essere piena, rigorosa, certa e completa (Cass. n. 2326 del 1981). Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'intero onere probatorio ricade su chi, sotto qualunque forma, faccia valere l'usucapione, e riguarda: a) l'esatta individuazione della cosa oggetto del possesso, nonché del diritto reale a questo corrispondente (Cass. n. 3484 del
1972); b) il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione, per tutto lo statutum tempus.
Invero, affinché si abbia possesso “ad usucapionem”, è necessaria – deve ribadirsi - la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa,
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un “ius in re aliena”,
manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare. A tale scopo è
necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'“animus” che il
“corpus”, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano
30 dovute a mera tolleranza. Questa è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato
(Cass. n. 8662 del 2010, n. 18392 del 2006, n. 4436 del 1996, n. 4092 del 1992,
n. 1300 del 1980).
Ora, in ordine al più specifico tema dell'usucapione delle servitù, giova confrontarsi con la disposizione normativa di cui all'art. 1061 c.c., il quale statuisce che “le servitù non apparenti non possono acquistarsi
per usucapione o per destinazione del padre di famiglia”, specificando altresì
che “Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e
permanenti destinate al loro esercizio”.
Secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio tali da rivelare in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante, dovendo le dette opere, naturali od artificiali che siano,
rendere manifesto trattarsi non di un'attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza l'animus
utendi iure servitutis, bensì d'un onere preciso, a carattere stabile,
corrispondente in via di fatto al contenuto d'una determinata servitù (tra le tante, Cass. n. 1120 del 1991, Cass. n. 8640 del 1987 Cass. n. 3479 del 1981,
Cass. n. 3408 del 1978, Cass. n. 2226 del 1976).
31 È stato anche precisato, in materia di servitù di passaggio, che, ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, non occorre necessariamente un "opus
manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo o almeno d'un acciottolato), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente (Cass. n. 12362 del 2009; Cass. n. 3405 del 1996;
Cass. n. 4623 del 1987; Cass. n. 2935 del 1979).
In altri termini, l'esistenza di percorso idoneo allo scopo, naturale o artificiale che sia, deve, però – come già anticipato in linea generale -, essere stato posto in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, apparendo necessario, pertanto, un "quid pluris",
sostanziantesi nella presenza di visibili e permanenti segni e opere, “costituiteti
indice non equivoco, come mezzo necessario all'esercizio della servitù, del
peso imposto al fondo servente” (si vedano, più di recente, Cass. n. 26956 del
2024 e Cass. n. 27344 del 2024; ma anche Cass. n. 13238 del 2010; Cass. n.
15447 del 2007; Cass. n. 2994 del 2004; Trib. Bari, 6 aprile 2016).
A questo punto, questo Tribunale deve pure rammentare che, se la presenza di opere visibili e permanenti, indicative di un transito, configura un requisito necessario ai fini dell'acquisto della servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, differentemente, la tutela possessoria del passaggio può essere accordata anche a fronte della sola prova dell'effettuazione del transito altrui (si confronti Cass. n. 879 del 2012).
Non è necessario, poi, che le opere si trovino sul fondo servente potendo essere anche sul fondo dominante ovvero anche sul fondo di un terzo (Cass. n. 3695
del 1989; Cass. n. 6357 del 1997; Cass. n. 11254 del 1996; Cass. 11020 del
32 1991), apparendo sufficiente (solo) che le opere stabili e visibili siano inequivocamente destinate all'esercizio delle servitù che si vanti acquisita per usucapione (o per destinazione del padre di famiglia), non assumendo alcun rilievo il dato della particolare ubicazione delle opere (si veda anche Cass. n.
7817 del 2006).
Ora, quel che dunque sostanzia il quid pluris – rappresentativo, come già
riferito, della specifica destinazione dell'opera all'esercizio della servitù - è il
"raccordo" tra il tracciato, naturale o artificiale, su cui si assume sia esercitato il passaggio e l'utilità ricavata dal fondo dominante, inteso come nesso
"funzionale", la cui evidenza non necessariamente deve risultare da un'opera materiale ulteriore rispetto alla strada. Ad esempio, in una delle pronunce sopra riportate (Cass. n. 2994 del 2004), è stata rinviata al giudice del merito l'indagine sulla sussistenza di questo "raccordo funzionale" perché tra strada e fondo dominante vi era "discontinuità" per la presenza di un sentiero;
in altra pronuncia pure citata innanzi (Cass. n. 13238 del 2010) è stata ritenuta rilevante per escludere o non il raccordo la mancanza di un'integrale copertura di un fosso posto tra fondo dominante e strada adiacente da cui poteva o non conseguire una situazione di complanarità tra fondo e strada;
da ultimo, la
Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto acquisita, per usucapione, la servitù di passaggio su di una scalinata presente sul fondo dei convenuti e utilizzata dall'attrice per accedere alla propria cantina, collocata sul fondo costeggiato dalla scalinata medesima, nonostante quest'ultimo avesse altro accesso dalla pubblica via e la scalinata fosse state realizzata non già per accedere a detta cantina, ma per collegare due strade pubbliche, collocate una a monte e l'altra a valle (si veda Cass. n. 11834 del
2021).
33 Tirando le fila, dall'analisi della giurisprudenza di legittimità e di merito,
emerge che il requisito del “raccordo funzionale” non è configurabile al cospetto di un asservimento non immediatamente percepibile, per l'interruzione del passaggio (perché non continuo fino all'ingresso del fondo dominante o perché attraversato da un fosso non coperto), ovvero non univoco.
(come nel caso della scala a collegamento tra due strade e non di solo accesso al preteso fondo dominante).
Sotto tale ultimo angolo prospettico – rilevante nel caso di specie –, la giurisprudenza di legittimità ha pure respinto la tesi secondo cui l'apparenza sussisterebbe pure al cospetto di opere visibili e permanenti utilizzabili allo stesso modo come dal fondo servente anche da quello dominante, in quanto -
si è osservato – “tale interpretazione sopprime il requisito della destinazione
specifica che integra l'asservimento, sostituendolo con quello, minore,
dell'attitudine delle opere stesse a essere fruibili da entrambi i fondi, servente
e dominante. E in definitiva sovrappone, confondendole, le opere visibili e
permanenti, che attengono all'esercizio del diritto e ne denotano il possesso
idoneo alla costituzione della servitù per usucapione o per destinazione del
padre di famiglia, con il locus servitutis, che è una componente dell'oggetto
della servitù” (si veda Cass. n. 24856 del 2014 in motiv.).
Le coordinate interpretative innanzi illustrate appaiono utili per risolvere il tema posto dall'actio confessoria proposta, in via subordinata, sul presupposto della maturata usucapione della servitù di passaggio pedonale.
Rilevante, però, ai fini dell'applicazione dei criteri interpretativi che precedono, appare la ricostruzione dei luoghi. Di ausilio è chiaramente la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 3 luglio 2018.
34 Orbene, il consulente ha rappresentato che il tracciato stradale sul quale i convenuti pretendono che venga accertata la servitù di passaggio pedonale a vantaggio dei propri immobili tutti ubicati nel fabbricato censito nel catasto fabbricati del comune di Ravello al foglio 6, con la particella 801: a) prende le mosse da un'apertura delimitata da un cancello metallico carrabile e pedonale sito nel comune di Ravello in corrispondenza del numero civico 1 di via della Repubblica;
b) si sviluppa completamente all'interno dell'immobile attoreo censito, a sua volta, al foglio 6 del catasto e contrassegnato dalla particella 791; c) termina in corrispondenza di un'apertura pedonale delimitata da un porta metallica, attraversata la quale si accede a un'area scoperta che conduce al fabbricato contrassegnato con la particella 801 (“termina in
corrispondenza di un'apertura pedonale delimita da un porta metallica con
cui si accede ad un'area scoperta da cui a sua volta si accede nel fabbricato
censito nel catasto fabbricati del comune di Ravello sul foglio 6, con la
particella n°801 in cui sono ubicati gli immobili acquistati dai convenuti con
i sopra riportati atti”).
Più analiticamente, l'ausiliare del Tribunale ha evidenziato che: 1)
dall'apertura pedonale e carrabile (“delimitata da un cancello metallico
riportante la scritta Villa Piedimonte per l'accesso degli autoveicoli, con una
porta metallica per l'accesso pedonale”) posto lungo via della Repubblica in corrispondenza del numero civico 1 si accede al fondo attoreo, su un su un viale pavimentato sviluppantesi in discesa, con una curva a sinistra, esaurita la quale ci si trova al cospetto di un tratto rettilineo parallelo alla sovrastante via della Repubblica;
2) impegnato tutto il tratto rettilineo, sul lato destro, ha inizio una seconda strada, anche essa pavimentata, carrabile, caratterizzata da un piano di calpestio che scende di quota e prosegue su un tratto rettilineo non
35 rilevante per la servitù in discorso;
3) sia la prima che la seconda strada descritte – percorse in discesa - presentano lungo il lato destro un basso muretto, costituente, a sua volta, la parte superiore di un muro di contenimento sovrastato da una ringhiera metallica protettiva;
4) sul margine destro della seconda delle strade indicate si riscontra – una volta compiuti taluni passi in discesa - una soluzione di continuità nella riferita ringhiera metallica, in corrispondenza della quale è presente uno scalino oltrepassato il quale è
possibile accedere a una scala esterna pavimentata, aderente al muro di contenimento e sviluppata attraverso due rampe interrotte da un pianerottolo,
scala (“La seconda strada poco dopo l'innesto dalla prima strada, presenta
sul margine destro, scendendo, un'apertura nella suddetta ringhiera con il
sottostante muretto che diviene in tal punto uno scalino, con cui si accedde ad
una scala esterna pavimentata che si sviluppa con due rampe interrotte da un
pianerottolo, scendendo di quota in aderenza al muro di contenimento situato
sul margine destro di tale tratto iniziale della seconda strada e nel tratto finale
del primo tratto rettilineo della prima strada, curvo in tale zona, nel verso
opposto a quello con cui si percorre in discesa le suddette due strade”); 5) la prima strada presenta, sin dall'accesso pedonale posto su via della Repubblica
fino al punto di accesso alla suddetta scala esterna – collocato sulla seconda strada -, sulla parte più a destra del piano di calpestio, una striscia delimitativa dello spazio destinato al percorso dei pedoni;
6) la scala termina in corrispondenza di un'area scoperta pavimenta, delimitata, a sua volta, sul lato sinistro - avendo le spalle alle suddette scale di accesso -, dal muro di contenimento del primo tratto della prima strada e, sul lato opposto, da una ringhiera metallica a protezione (“Le suddette scale esterne terminano con
un'area scoperta pavimenta all'incirca orizzontale, delimitata sul lato
36 sinistro, avendo le spalle alle suddette scale di accesso dal muro di
contenimento del primo tratto della prima strada e sul lato opposto da una
ringhiera metallica a protezione delle cadute dall'alto, connesse alla quota
più bassa della zona dell'immobile di proprietà di parte attrice situata a
sinistra di tale ringhiera rispetto alla quota del calpestio della zona a destra
di tale ringhiera, avendo sempre le spalle alle suddette scale di accesso a tale
area pavimentata scoperta che immette ad una parte di un fabbricato di
proprietà di parte attrice”); 7) l'area appena indicata consente di raggiungere,
poi, una volta impegnato uno scalino, una seconda area scoperta pavimentata con il calpestio in pendenza, delimitata sul lato sinistro dal muro di contenimento delle suddette scale e sul lato opposto da una ringhiera metallica;
8) oltrepassato uno scalino, si accede a un terza area scoperta pavimentata orizzontale, delimitata sul lato sinistro da un varco pavimentato e sul lato opposto da una ringhiera metallica, che termina con una seconda scala esterna,
che si sviluppa con due rampe interrotte da un pianerottolo, scala delimitata sul lato sinistro da un muro e sul lato opposto, ancora una volta, da una ringhiera metallica a protezione, che consente di raggiungere una quarta area scoperta pavimentata;
9) tale area è delimitata sul lato sinistro da un muro sul quale è apposto il cartello indicante il nominativo delle persone cui sarebbe consentito il passaggio (“Divieto di accesso. Passaggio pedonale consentito
esclusivamente a Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
Controparte_10 Controparte_11 Controparte_19
e per essa I Controparte_20 CP_7
predetti a richiesta del personale dell'albergo dovranno esibire valido
documento identificativo. I trasgressori saranno denunciati all'autrita
giudiziaria penale. La direzione”); 10) sul lato opposto l'indicata quarta area
37 pavimentata scoperta è delimitata da un cancello metallico che immette sempre nel fondo attoreo (“Sul lato opposto tale quarta area pavimentata scoperta è
delimitata da un'apertura delimitata da un cancello metallico che immette
sempre in proprietà di parte attrice”); 11) sul lato opposto alla scala esterna vi
è un cancello metallico che consente di accedere a un pianerottolo scoperto pavimentato, oltrepassato il quale si giunge ad un'ampia area pavimentata scoperta sulla quale è collocato l'accesso alla particella 801 [“Questa quarta
area pavimenta scoperta termina sul lato opposto alle suddette seconde scale
esterne con un'apertura delimitata da un cancello metallico con cui si accede
ad un pianerottolo scoperto pavimentato, da quale scendendo due scalini
(quello del pianerottolo più quello di un gradino) situati sul tato sinistro,
avendo le spalle a tale cancello si accede ad un'ampia area pavimentata
scoperta da cui a sua volta si accede al fabbricato censito nel catasto
fabbricati del comune di Ravello sul foglio 6, con la particella n°801, in cui
sono ubicati gli immobili acquistati dai convenuti con i sopra riportati atti”].
La ricostruzione del consulente dell'ufficio – condivisa sul punto dalle parti –
consente di escludere che si sia al cospetto di una servitù apparente, che può
essere usucapita, non potendosi riscontrare, a ben vedere, una situazione di fatto caratterizzata dalla realizzazione di opere inequivocabilmente destinate,
per la loro struttura e funzionalità, all'esercizio della servitù medesima, così
rivelando inequivocabilmente l'onere gravante su un fondo a vantaggio di un altro fondo.
Ed infatti, la ricostruzione dei luoghi – operata dal consulente nel contraddittorio tra le parti – consente di ritenere che il tracciato pavimentato e,
nella specie, il percorso attraverso le rampe di scale costruite in discesa,
intervallate da aree scoperte sia pure idoneo all'accesso al fondo servente nella
38 parte posta al di là del cancello installato di fronte al muro sul quale è stato affisso il cartello coi nomi dei convenuti (ed invero, il consulente ha dato atto della circostanza che, sul lato opposto del muro ove è stato collocato il cartello indicante i nominativi dei convenuti – sulla quarta area scoperta raggiungibile impegnando in discesa la seconda scala esterna sulla quale è pure installato il cancello che porta alla particella 801 -, vi è “un'apertura delimitata da un
cancello metallico che immette sempre in proprietà di parte attrice”).
Ciò suggerisce che il percorso pedonale pavimentato, per tutta la sua estensione, è stato realizzato pure a vantaggio del fondo prospettato come servente e smarrisce, per questo, il carattere di opera univocamente diretta ad avvantaggiare il fondo (assunto come) dominante e gli immobili su di esso costruiti. Detto altrimenti, non vi è evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante.
Del resto, la Corte di cassazione ha affermato che, quando le opere insistenti sul fondo assunto servente, quali la struttura ed il tracciato del sentiero,
risultino di per sé preordinate all'utilità del fondo stesso o di altro fondo contiguo appartenente al medesimo proprietario, l'apparenza della servitù in favore del fondo assunto dominante non può estrinsecarsi se non in altre opere visibili e permanenti, diverse dal sentiero, insistenti sul fondo assunto servente o sullo stesso fondo assunto dominante e tali da rivelare la destinazione del sentiero anche al servizio di quest'ultimo: tipici, in tal senso, i tracciati di collegamento (Cass. n. 11020 del 1991, Cass. n. 1204 del 1986, Cass. n. 2226
del 1976).
Neppure potrebbe annettersi rilevanza all'area pavimentata e al cancello posto di fronte alla seconda scala esterna. Ed invero, la quarta area scoperta pavimentata che segna la fine della seconda scala esterna consente,
39 evidentemente, l'accesso al cancello sul fondo attoreo, scilicet quello collocato alla destra dalla riferita scala. Dal canto suo, il cancello non pare un elemento utile a dimostrare, chiaramente, l'esistenza di una servitù di passaggio, in quanto utilizzato anche per il passaggio del proprietario del fondo servente (già
Cass. n. 2319 del 1956).
A ciò si deve pure aggiungere che il tracciato del quo agitur – che passa attraverso il fondo attoreo - è stato realizzato, a ben vedere, per collegare il comune di Ravello e quello di Per_5
Ciò emerge dalle dichiarazioni testimoniali.
Ed invero, , testimone di parte convenuta, sentito sui capitoli Testimone_1
di prova articolati nella memoria ex art. 183 comma sesto n.2 c.p.c., ha dichiarato: “Praticavo quella strada già dal 1954 perché al momento
lavoravamo con l'impresa di Napoli “Salvati” che stava facendo opere sul
territorio di Ravello. Preciso che originariamente i due fondi erano un unico
limoneto sul quale insistevano due piccole abitazioni e quella strada di cui è
causa era una strada interpoderale attraverso la quale si trasportavano i
limoni fino a Ravello perché non c'erano altre strade. Preciso che la detta
strada interpoderale che attraversa i fondi odierni e Le Terrazze Pt_1
arrivava fino a Minori”. E ancora: “La praticavo dal 1954 e la pratico ancora
oggi. Preciso che non esistevano le strade attuali che sono state costruite dopo.
Si è vero passavamo tutti di là perché era l'unica strada per raggiungere il
fondo di , oggi Le Terrazze. Io andavo sempre lì perché Persona_1
l'impresa Salvati di Napoli di cui io ero dipendente insieme al mi dava Pt_7
i soldi che dovevo portare a ed io percorrevo quella strada. Da allora Pt_7
ho sempre attraversato quella strada, andavo da e i proprietari Pt_7 ER
40 adiacenti a quella proprietà, tra cui ricordo i e anche altri di cui non Pt_8
ricordo le generalità. Attraversavo la strada per arrivare a . Per_5
Dal canto suo, pure il testimone ha confermato la specifica Testimone_2
destinazione del tracciato stradale al congiungimento del comune di Ravello
con quello di In particolare, il testimone ha riferito quanto segue: “Nel Per_5
1991 il passaggio c'era ed io stesso anziché fare il giro per sotto passavo
attraverso la proprietà ; “Si è vero, ricordo che tutti passavano Pt_1
attraverso la proprietà Questo fino a quando poi è iniziata l'attività Pt_1
alberghiera della società all'incirca intorno al 2013 – 2014. Da tale data non
si è potuti più passare. Il postino e coloro che avevano la necessità
attraversavano la proprietà andavano anche oltre la proprietà Le Pt_1
Terrazze, al di sotto di tale proprietà vi è la via San Giovanni alla Costa e si
può arrivare, tramite strada comunale, a Torello e poi a . Per_5
Alla stregua delle considerazioni che precedono, allora, non può trovare accoglimento l'azione confessoria proposta dai convenuti e, chiaramente, ciò
implica l'accoglimento dell'actio negatoria della parte attrice, in quanto non risulta dimostrato il titolo invocato dai convenuti.
Ne deriva l'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio pedonale sul tracciato all'interno del fondo attoreo che muove da via della Repubblica e giunge sino al fondo identificato al foglio 6 e contrassegnato dalla particella
801, come individuato e descritto dal consulente tecnico nella propria relazione depositata il 3 luglio 2018, nella parte dedicata alla “Descrizione dei luoghi
oggetto di causa”, dalla nona alla quattordicesima pagina.
Ciò posto, giova delibare la pretesa risarcitoria veicolata dalla parte attrice.
Detta pretesa non può trovare accoglimento, in quanto non Parte_1
ha assolto ai propri oneri di allegazione e di prova dei pregiudizi, patrimoniali
41 o non patrimoniali, asseritamente patiti quali conseguenze, dirette e immediate,
dell'illecito passaggio esercitato dai convenuti.
È noto, infatti, che, se l'attore, da un lato, non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, ha,
dall'altro lato, il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353 del 2004; Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità
e individualità ontologica.
“Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere – osserva a
Corte di cassazione - di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali
chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta
di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando
non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al
giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che
fossero descritti concretamente solo in corso di causa (ancora, Cass. n. 13328
cit.).
Del resto, nella logica del processo civile "allegare e provare" sono ἕν διὰ
δυοῖν, cioè uno per mezzo di due. Allegare un fatto nel processo vuol dire formulare un enunciato descrittivo di quel fatto all'interno di un atto difensivo.
Tale enunciato si connota con una pretesa di verità, pur restando il fatto incerto finché il giudice non lo valuti come dimostrato sulla base degli esiti dell'istruzione probatoria. L'allegazione di un fatto, se compiuta entro le barriere preclusive che scandiscono il procedimento, contribuisce alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum.
Peraltro, quanto più è puntuale l'enunciazione di un fatto ad opera della parte che ne affermi la verità, tanto più l'avversario è tenuto a prendere posizione contraria su di esso. In particolare, ai fini del rispetto del principio della
42 domanda, "allegare" la sussistenza di un danno alla proprietà non può ridursi a descrivere la verificazione di una condotta umana violatrice della stessa,
occorrendo altresì qualificare gli effetti giuridici che si vogliono far derivare da tale enunciazione, in termini di compromissione di interessi o valori.
Nel caso di specie, la società attrice si è limitata a censurare il passaggio compiuto dai convenuti e, dunque, il fatto generatore dell'assunto danno, senza indicare compiutamente, però, quali pregiudizi abbia effettivamente patito a causa dell'utilizzo del percorso.
Occorre, ora, esaminare le domande di risarcimento del danno proposte dai convenuti, connesse all'assunta violazione della propria identità personale e riservatezza, violazione determinata – secondo la prospettazione sviluppata -
dall'affissione del cartello contenente i nominativi dei soggetti autorizzati al passaggio sulla parete muraria della quarta area pavimentata (si veda supra).
In ragione dei diversi riferimenti normativi contenuti negli scritti difensivi,
emerge che i convenuti hanno lamentato, in ragione dell'affissione realizzata dalla società attrice sulla parete muraria, l'illecito trattamento dei propri dati personali e la violazione del diritto al nome.
La domanda non può trovare accoglimento per le medesime ragioni che hanno condotto questo Tribunale al rigetto della pretesa attorea, scilicet la mancata allegazione e dimostrazione dei danni patiti. Ciò perché l'affermazione della responsabilità risarcitoria derivante dall'assunto trattamento illecito dei dati personali ovvero dalla dedotta violazione del diritto al nome avrebbe imposto,
pur sempre, a chi assume di aver patito un danno ristorabile di allegare e provare quel danno, non potendo farsi coincidere la lesione dell'interesse leso col pregiudizio di cui si invoca il ristoro (si veda, più di recente, Cass. n. 6 del
2024).
43 In ordine alla domanda di rimozione dei cartelli contenenti l'indicazione dei nominativi dei convenuti – cartello affisso sulla parete muraria e riscontrato anche dall'ausiliare durante il suo sopralluogo (“Divieto di accesso. Passaggio
pedonale consentito esclusivamente a Controparte_5 CP_4
[...] Controparte_6 Controparte_10 Controparte_11 [...]
e per Controparte_19 Controparte_20
essa I predetti a richiesta del personale dell'albergo dovranno CP_7
esibire valido documento identificativo. I trasgressori saranno denunciati
all'autrita giudiziaria penale. La direzione”) – occorre svolgere due ordini di osservazioni.
Ebbene, tale pretesa di rimozione, se intesa quale strumento di reazione alla turbativa realizzata dalla parte attrice all'esercizio della servitù, è certamente immeritevole di accoglimento, atteso il rigetto dell'azione promossa ai sensi dell'art. 1079 c.c.
Differentemente, se qualificata in termini di strumento rimediale di tipo inibitorio all'uso non autorizzato del proprio nome, al precipuo fine di assicurare la tutela all'identità personale – come pare potersi intendere in ragione dell'apparato argomentativo della comparsa di costituzione -, la domanda va accolta, in quanto l'indicazione del nominativo (ovvero della denominazione della società) in assenza di espressa autorizzazione rientra certamente nello spettro applicativo dell'art. 7 c.c. [è poi noto che la tutela del diritto al nome predisposta per le persone fisiche è invocabile anche da parte delle persone giuridiche e degli enti non riconosciuti (Cass. n. 832 del 1997;
Trib. Firenze, n. 2088 del 2022; Trib. Roma 12 marzo 2008; Trib. Torino 19
dicembre 2002; Trib. Napoli 28 giugno 2001; Trib. Roma 22 dicembre 1999)].
44 L'uso del nome è infatti consentito soltanto al suo titolare e, pertanto, si configura un abuso laddove un terzo – nella specie, la società attrice - lo utilizzi senza il consenso dell'interessato, ledendo così il diritto della persona a usare in via esclusiva il suo nome (Cass. n. 3592 del 2024; Trib. Milano 27 luglio
1999).
Pertanto, deve ordinarsi all'attrice la rimozione dei nomi di CP_5
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_6 CP_2 [...]
, , , e dal CP_1 Controparte_3 CP_8 CP_7 CP_7
cartello collocato sulla quarta area scoperta pavimentata e, precisamente, sul muro di delimitazione in corrispondenza del lato sinistro, riconoscibile avendo le spalle alla seconda scala esterna (si confrontino per la compiuta identificazione dei luoghi la tredicesima e quattordicesima pagina della consulenza tecnica d'ufficio).
Esaurita la disamina delle pretese, non resta che statuire sulle spese di lite.
Innanzitutto, non può procedersi alla regolamentazione delle spese processuali in relazione al giudizio estinto instaurato da nei confronti di Controparte_11
in ragione del raggiunto accordo sulle spese (si vedano le Parte_1
dichiarazioni di rinuncia e di accettazione del 30 novembre 2023 e dell'11
dicembre 2023).
Invece, si stima equo compensare integralmente gli oneri di lite tra le altre parti processuali [e ciò costituisce implicito rigetto della pretesa risarcitoria da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (si confronti Cass. n. 26544 del
2024)], tenuto conto del rigetto di talune delle domande promosse dagli attori e dall'accoglimento della domanda d'inibitoria promossa dai convenuti costituiti (cui ha aderito l'interventrice volontaria rispetto alla posizione di
), dei complessi profili argomentativi della decisione e CP_8
45 dell'obiettiva controvertibilità degli accertamenti di fatto svolti, nonché
dell'opportunità di non inasprire, ulteriormente, i rapporti tra le parti.
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto del 02 agosto 2018, vanno poste a carico definitivo e solidale carico dei convenuti costituiti , Controparte_1 CP_2
e ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, e .
[...] Controparte_21 CP_8 Controparte_9
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_10
- dichiara estinto il giudizio introdotto con le domande riconvenzionali promosse da nei confronti di Controparte_11 Parte_1
- accoglie la (qualificata) azione negatoria promossa da Parte_1
e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio pedonale sul tracciato all'interno del fondo attoreo che muove da via della
Repubblica e giunge sino al fondo identificato al foglio 6 e contrassegnato dalla particella 801, come individuato e descritto dal consulente tecnico nella propria relazione depositata il 3 luglio 2018, nella parte dedicata alla
“Descrizione dei luoghi oggetto di causa”, dalla nona alla quattordicesima pagina;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno promossa da Parte_1
[...]
46 - rigetta le (qualificate) azioni confessorie promosse in via riconvenzionale dai convenuti costituiti , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
CP_ e , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
[...]
e ; CP_7 CP_7 CP_8
- rigetta le domande di risarcimento del danno promosse in via riconvenzionale dai predetti convenuti;
- ordina a la rimozione dei nomi di , Parte_1 Controparte_5
, , Controparte_4 Controparte_6 CP_2 Controparte_1
, , e dal cartello Controparte_3 CP_8 CP_7 CP_7
collocato sulla quarta area scoperta pavimentata e, precisamente, sul muro di delimitazione in corrispondenza del lato sinistro, riconoscibile avendo le spalle la seconda scala esterna (tredicesima e quattordicesima pagina della consulenza tecnica d'ufficio);
- dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite in relazione al rapporto processuale instaurato da nei confronti di Controparte_11 Parte_1
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le altre parti processuali;
- pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto del 02 agosto 2018, a carico definitivo e solidale carico dei convenuti costituiti , Controparte_1 CP_2
e , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, e .
[...] Controparte_21 CP_7 CP_8 Controparte_9
Salerno, 10 maggio 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
47 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3389 del 2009).