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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 11394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 11394/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PALENI ERIK che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 13/07/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 834 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 26.08.1999, il 01.07.2001 e il 14.03.2007. Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 autorizzato in data 9/12/2019.
Con ricorso depositato il 07/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale della stessa Per_3 presso la madre e facoltà per il padre di prenderla e tenerla con sé secondo le condizioni più oltre elencate, salvo diverso accordo tra i genitori, e tenute in debito conto altresì le esigenze e volontà della minore. Il figlio maggiorenne continuerà a essere residente nell'immobile già coniugale Per_2
e convivente con la madre;
DISPONE che il Sig. , in mancanza di diverso libero accordo, prenderà e terrà con sé la Pt_2 figlia minore, tenuto altresì conto delle esigenze e interessi della medesima, secondo le seguenti modalità volte a preservare l'effettiva presenza di entrambi i genitori nella crescita della figlia:
- almeno un giorno infrasettimanale, indicato nel venerdì, per l'intera giornata e comunque dall'uscita di scuola sino all'ingresso a scuola il giorno successivo;
- a week end alternati, dalle ore 21 del venerdì alle ore 21 della domenica.
- durante il periodo natalizio, salvo diverso accordo: un anno dal giorno 23 dicembre al giorno 30 dicembre;
l'anno successivo dal giorno 30 dicembre al giorno 6 gennaio;
- durante le festività di Pasqua, salvo diverso accordo: ad anni alterni sabato, domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta.
- durante il periodo estivo: i genitori si impegnano a concordare entro il 30 maggio di ogni anno le proprie ferie in periodi non coincidenti, nonché a concordare nello stesso termine un planning delle attività extrascolastiche di giugno, luglio, agosto e settembre;
il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per 15 giorni consecutivi nel suo periodo di ferie;
qualora le ferie dei genitori inevitabilmente coincidessero, anche parzialmente, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per 10 giorni nel suo periodo di ferie e comunque in modo tale da consentire alla madre almeno un pari periodo di ferie da trascorrere con la figlia. In tale ultima ipotesi il padre terrà con sé la figlia per una ulteriore settimana in periodo da concordarsi tra i coniugi ma in ogni caso prima della ripresa delle lezioni scolastiche.
La minore, in difetto di diverso accordo tra i genitori, nei giorni in cui il padre potrà tenerla con sé, dovrà essere presa e riaccompagnata presso l'abitazione materna, ovvero presso la scuola se nel periodo scolastico, e riaccompagnata presso l'abitazione materna.
DISPONE che il Sig. si obbliga a concorrere nelle spese di mantenimento della figlia Pt_2
domiciliata presso la Sig.ra sino all'autosufficienza economica della medesima Per_3 Pt_1 impegnandosi a versare a mani della madre entro il giorno 20 di ogni mese la somma di € 350,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle occorrenti spese scolastiche e parascolastiche, rimettendosi per la ripartizione delle ulteriori restanti spese al relativo
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino.
Il Sig. si obbliga altresì a concorrere nelle spese di mantenimento del figlio maggiorenne Pt_2 impegnandosi a versare a mani della madre entro il giorno 20 di ogni mese la somma di € Per_2
150,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre a una somma mensile pari a € 120,00 corrisposti direttamente ad sul c/c [...], oltre al 50% delle Per_2 occorrenti spese scolastiche e parascolastiche, rimettendosi per la ripartizione delle ulteriori restanti spese al relativo Protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino. Per_ Il Sig. si obbliga altresì a mantenere in via esclusiva la figlia maggiorenne sino a che Pt_2 la stessa abiterà all'estero e al raggiungimento della autosufficienza economica, mediante il Per_ versamento di € 500,00 mensili a mani della medesima entro il giorno 20 di ogni mese, contribuendo in via esclusiva alle occorrenti spese scolastiche e parascolastiche, rimettendosi per la ripartizione delle ulteriori restanti spese al relativo Protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino.
I ricorrenti danno atto che gli assegni famigliari ove previsti verranno integralmente percepiti dalla Sig.ra Parte_1
DISPONE che il Sig. verserà, altresì, mensilmente alla Sig.ra a titolo di assegno Pt_2 Pt_1 divorzile la somma di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese.
DÀ ATTO che le parti si concedono reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo di passaporto per l'estero con iscrizione della figlia minore sul medesimo.
DÀ ATTO che le parti si impegnano a versare mensilmente la somma di € 250 cadauno su un fondo di risparmio e investimento, da individuarsi di comune accordo, intestato congiuntamente ai tre figli Per_
e che ne saranno beneficiari, e della durata di 10 anni. Per_2 Per_3
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/02/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 11394/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PALENI ERIK che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 13/07/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 834 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 26.08.1999, il 01.07.2001 e il 14.03.2007. Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 autorizzato in data 9/12/2019.
Con ricorso depositato il 07/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale della stessa Per_3 presso la madre e facoltà per il padre di prenderla e tenerla con sé secondo le condizioni più oltre elencate, salvo diverso accordo tra i genitori, e tenute in debito conto altresì le esigenze e volontà della minore. Il figlio maggiorenne continuerà a essere residente nell'immobile già coniugale Per_2
e convivente con la madre;
DISPONE che il Sig. , in mancanza di diverso libero accordo, prenderà e terrà con sé la Pt_2 figlia minore, tenuto altresì conto delle esigenze e interessi della medesima, secondo le seguenti modalità volte a preservare l'effettiva presenza di entrambi i genitori nella crescita della figlia:
- almeno un giorno infrasettimanale, indicato nel venerdì, per l'intera giornata e comunque dall'uscita di scuola sino all'ingresso a scuola il giorno successivo;
- a week end alternati, dalle ore 21 del venerdì alle ore 21 della domenica.
- durante il periodo natalizio, salvo diverso accordo: un anno dal giorno 23 dicembre al giorno 30 dicembre;
l'anno successivo dal giorno 30 dicembre al giorno 6 gennaio;
- durante le festività di Pasqua, salvo diverso accordo: ad anni alterni sabato, domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta.
- durante il periodo estivo: i genitori si impegnano a concordare entro il 30 maggio di ogni anno le proprie ferie in periodi non coincidenti, nonché a concordare nello stesso termine un planning delle attività extrascolastiche di giugno, luglio, agosto e settembre;
il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per 15 giorni consecutivi nel suo periodo di ferie;
qualora le ferie dei genitori inevitabilmente coincidessero, anche parzialmente, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per 10 giorni nel suo periodo di ferie e comunque in modo tale da consentire alla madre almeno un pari periodo di ferie da trascorrere con la figlia. In tale ultima ipotesi il padre terrà con sé la figlia per una ulteriore settimana in periodo da concordarsi tra i coniugi ma in ogni caso prima della ripresa delle lezioni scolastiche.
La minore, in difetto di diverso accordo tra i genitori, nei giorni in cui il padre potrà tenerla con sé, dovrà essere presa e riaccompagnata presso l'abitazione materna, ovvero presso la scuola se nel periodo scolastico, e riaccompagnata presso l'abitazione materna.
DISPONE che il Sig. si obbliga a concorrere nelle spese di mantenimento della figlia Pt_2
domiciliata presso la Sig.ra sino all'autosufficienza economica della medesima Per_3 Pt_1 impegnandosi a versare a mani della madre entro il giorno 20 di ogni mese la somma di € 350,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle occorrenti spese scolastiche e parascolastiche, rimettendosi per la ripartizione delle ulteriori restanti spese al relativo
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino.
Il Sig. si obbliga altresì a concorrere nelle spese di mantenimento del figlio maggiorenne Pt_2 impegnandosi a versare a mani della madre entro il giorno 20 di ogni mese la somma di € Per_2
150,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre a una somma mensile pari a € 120,00 corrisposti direttamente ad sul c/c [...], oltre al 50% delle Per_2 occorrenti spese scolastiche e parascolastiche, rimettendosi per la ripartizione delle ulteriori restanti spese al relativo Protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino. Per_ Il Sig. si obbliga altresì a mantenere in via esclusiva la figlia maggiorenne sino a che Pt_2 la stessa abiterà all'estero e al raggiungimento della autosufficienza economica, mediante il Per_ versamento di € 500,00 mensili a mani della medesima entro il giorno 20 di ogni mese, contribuendo in via esclusiva alle occorrenti spese scolastiche e parascolastiche, rimettendosi per la ripartizione delle ulteriori restanti spese al relativo Protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino.
I ricorrenti danno atto che gli assegni famigliari ove previsti verranno integralmente percepiti dalla Sig.ra Parte_1
DISPONE che il Sig. verserà, altresì, mensilmente alla Sig.ra a titolo di assegno Pt_2 Pt_1 divorzile la somma di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese.
DÀ ATTO che le parti si concedono reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo di passaporto per l'estero con iscrizione della figlia minore sul medesimo.
DÀ ATTO che le parti si impegnano a versare mensilmente la somma di € 250 cadauno su un fondo di risparmio e investimento, da individuarsi di comune accordo, intestato congiuntamente ai tre figli Per_
e che ne saranno beneficiari, e della durata di 10 anni. Per_2 Per_3
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/02/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.