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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 8812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8812 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25455/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. AS MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 25455/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto il 12/6/2025 e promosso da:
C.F. , con sede legale in agro di Parte_1 P.IVA_1
Campobello di Licata (AG), via Risorgimento n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Loggia del Foro di Agrigento, C.F.
, giusta procura speciale con contestuale elezione di domicilio depositata C.F._1
telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro
C.F. , P. IVA , con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
viale Europa n. 190, in persona del Responsabile della Funzione Affari Legali, avv. Andrea
Sandulli, in forza di poteri conferiti per atto notaio in data 19/4/2019, Rep. Persona_1
53558, Racc. 15006, registrato in Roma il 29/4/2019, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Passaniti, (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo C.F._2
sito in Roma, viale Regina Margherita n. 93, giusta procura depositata telematicamente
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo - opposizione al decreto ingiuntivo n. 6897/2023
CONCLUSIONI: per l'opponente: “in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito
Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Agrigento;
1 sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione processuale di
[...]
per carenza del titolo contrattuale, ex art.81 e ss. c.p.c., nei confronti della CP_1 Pt_1
[...] per l'effetto, dichiarare la nullità e\o l'annullabilità dell'impugnato Decreto Ingiuntivo n.6897\2023 reso dal Tribunale di Roma in data 05\04\2023, nel procedimento n.13042\2023
R.G., con tutti i consequenziali provvedimenti;
Successivamente nel merito, nella denegata ipotesi di confermare l'adita competenza territoriale, ovvero di respingere la domanda preliminare di carenza di titolo processuale, come da riferita ordinanza provvisoria del 23\11\2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione, ammissibile e fondata, ritenere, dichiarare ed accertare per tutti i motivi di cui in premessa che nessuna somma di denaro è dovuta dalla società opponente e, PER L'EFFETTO revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo Decreto Ingiuntivo n.6897\2023 reso dal Tribunale di Roma, per l'importo complessivo pari ad
€.280.115,94, oltre interessi di mora e spese di procedura;
in particolare, ai sensi dell'art.2967 c.c., si ritiene che non abbia fornito la Controparte_1 prova della sussistenza dell'intera somma ingiunta, in mancanza di apposito contratto che regolamentava le condizioni economiche del servizio, visto che il contratto stipulato con la ex SDA, società acquisita, risulta non osservato, ed in presenza di lettere di vettura contestate in toto e redatte in violazione di legge;
• in via subordinata ridurre, comunque, la pretesa creditoria nei limiti in cui venga accertata nel corso del giudizio;
• emettere ogni pronuncia di legge consequenziale all'accoglimento del presente atto di opposizione;
• con rifusione integrale di spese, diritti ed onorari della procedura”
per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di
Roma n. 6897/2023 – RG 13042/2023, rigettando l'opposizione proposta poiché infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
6897/2023; nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 6897/2023.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 5/4/2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 6897/2023, N.R.G.
13042/2023, con cui ingiungeva alla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 280.115,94, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento, a titolo di corrispettivo delle prestazioni relative ai servizi di aventi ad oggetto principalmente servizi e spedizioni postali, CP_2
asseritamente eseguite dalla in favore della resistente, di cui alle Controparte_3
fatture allegate al ricorso monitorio, dando atto che la aveva acquisito la Controparte_1
2 in virtù di atto di scissione del 21/10/2019 a rogito notaio Controparte_3 Per_2
, rep. n. 60028, racc. 30707.
[...]
2. Con atto di citazione notificato l'11/5/2023 la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione Controparte_1
al decreto ingiuntivo n. 6897/2023, N.R.G. 13042/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma il 5/4/2023, eccependo l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in favore del
Tribunale Ordinario di Agrigento, sul presupposto dell'inefficacia della clausola n. 27 delle condizioni generali di contratto azionata dalla controparte per la mancanza di specifica approvazione dell'opponente ex art. 1341 c.c., nonché il difetto di legittimazione processuale ex art. 81 c.p.c. della controparte per mancanza di titolarità del rapporto contrattuale in capo all'ingiungente, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, l'opponente contestava l'avversa pretesa creditoria, evidenziando la mancanza di prova del contratto controverso e delle prestazioni asseritamente rese dalla controparte.
3. Con comparsa del 24/7/2023 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, deducendo:
- che l'art. 27 delle condizioni generali del contratto azionato in sede monitoria, che prevedeva la competenza dell'adito giudice, era stata espressamente approvata dalla controparte;
in subordine, riteneva competente il Tribunale Ordinario di Roma ex artt. 20 c.p.c. e 1182, co. 3 c.c.;
- la propria legittimazione attiva in virtù dell'acquisizione della con Controparte_3
atto di scissione del 21/10/2019 a rogito notaio , rep. n. 60028, racc. 30707; Persona_2
- la fondatezza della propria pretesa creditoria.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del monitorio ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11/6/2025, sostituita dal deposito di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione ex art. 281-quinquies
c.p.c..
***
5. Con il primo motivo di opposizione la eccepisce Parte_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito per effetto della nullità e dell'inefficacia della clausola n. 27 delle condizioni generali di contratto in quanto non approvata specificamente dall'opponente. La censura è infondata.
3 L'art. 27 delle condizioni generali del contratto stipulato tra la Parte_1
e la il 5/2/2018, espressamente richiamato nel riquadro posto in Controparte_3
calce al contratto inter partes, con specifica sottoscrizione da parte della
[...]
ex artt. 1341 e 1342 c.c., prevede che “Per qualsiasi controversia sarà Parte_1 competente, in via esclusiva, il Foro di Roma”. Ad abundantiam, il giudice adito in sede monitoria è in ogni caso competente per territorio in applicazione del criterio di collegamento della competenza territoriale di cui al terzo comma dell'art. 1182 c.c., venendo in rilievo un'obbligazione pecuniaria da estinguersi presso la sede dell'opposta.
6. E' del pari destituito di fondamento il secondo motivo di opposizione, con cui l'ingiunta eccepisce il difetto di titolarità del rapporto sostanziale di Controparte_1
Invero, l'opposta ha acquisito la in forza dell'atto di scissione del Controparte_3
21/10/2019 per rogiti del notaio , rep. 60028, racc. 30707, pertanto è senza dubbio Persona_2 succeduta a quest'ultima nel rapporto controverso ed in quanto tale è titolare del credito azionato in sede monitoria.
Non vale in contrario la contestazione dell'ingiunta in ordine alle modalità di comunicazione all'odierna opponente a mezzo PEC dell'atto di scissione, avuto riguardo al regime di pubblicità della scissione societaria ed al principio di diritto, condiviso dall'adito giudicante, secondo cui la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ. n. 1770 del 28/01/2014).
E' pertanto evidente che, a prescindere da ogni altra considerazione, la notificazione del decreto ingiuntivo e del ricorso monitorio all'opponente da parte di è idonea ai fini Controparte_1 di cui all'art. 1264 c.c..
7. Nel merito, la contesta l'avverso credito, ritenendolo privo Parte_1
di idoneo supporto probatorio.
La doglianza è infondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo
4 ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame, è documentale che la ha eseguito in favore della Controparte_3
prestazioni relative ai servizi aventi ad oggetto Parte_1 CP_2
principalmente servizi e spedizioni postali, in virtù del contratto-modulo di vendita sottoscritto dall'odierna ingiunta, con accettazione delle condizioni di vendita e delle condizioni generali di trasporto. Le prestazioni sono analiticamente indicate e documentate nelle fatture annotate nei libri giornali di e autenticati, emesse a fronte Controparte_1 Controparte_3
dei citati servizi resi in favore della per l'ammontare complessivo, in linea Parte_1
capitale, di € 280.115,94.
Ebbene, alla luce della produzione documentale in atti, la pretesa creditoria è supportata da idonea prova e si sottrae, dunque, alle doglianze di controparte.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta in data l'11/5/2023 la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, avverso la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
contrariis reiectis:
5 RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6897/2023, N.R.G. 13042/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 5/4/2023;
CONDANNA l'opponente a rifondere alla le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
15.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 13/6/2025.
Il Giudice
AS RT
6
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. AS MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 25455/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto il 12/6/2025 e promosso da:
C.F. , con sede legale in agro di Parte_1 P.IVA_1
Campobello di Licata (AG), via Risorgimento n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Loggia del Foro di Agrigento, C.F.
, giusta procura speciale con contestuale elezione di domicilio depositata C.F._1
telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro
C.F. , P. IVA , con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
viale Europa n. 190, in persona del Responsabile della Funzione Affari Legali, avv. Andrea
Sandulli, in forza di poteri conferiti per atto notaio in data 19/4/2019, Rep. Persona_1
53558, Racc. 15006, registrato in Roma il 29/4/2019, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Passaniti, (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo C.F._2
sito in Roma, viale Regina Margherita n. 93, giusta procura depositata telematicamente
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo - opposizione al decreto ingiuntivo n. 6897/2023
CONCLUSIONI: per l'opponente: “in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito
Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Agrigento;
1 sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione processuale di
[...]
per carenza del titolo contrattuale, ex art.81 e ss. c.p.c., nei confronti della CP_1 Pt_1
[...] per l'effetto, dichiarare la nullità e\o l'annullabilità dell'impugnato Decreto Ingiuntivo n.6897\2023 reso dal Tribunale di Roma in data 05\04\2023, nel procedimento n.13042\2023
R.G., con tutti i consequenziali provvedimenti;
Successivamente nel merito, nella denegata ipotesi di confermare l'adita competenza territoriale, ovvero di respingere la domanda preliminare di carenza di titolo processuale, come da riferita ordinanza provvisoria del 23\11\2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione, ammissibile e fondata, ritenere, dichiarare ed accertare per tutti i motivi di cui in premessa che nessuna somma di denaro è dovuta dalla società opponente e, PER L'EFFETTO revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo Decreto Ingiuntivo n.6897\2023 reso dal Tribunale di Roma, per l'importo complessivo pari ad
€.280.115,94, oltre interessi di mora e spese di procedura;
in particolare, ai sensi dell'art.2967 c.c., si ritiene che non abbia fornito la Controparte_1 prova della sussistenza dell'intera somma ingiunta, in mancanza di apposito contratto che regolamentava le condizioni economiche del servizio, visto che il contratto stipulato con la ex SDA, società acquisita, risulta non osservato, ed in presenza di lettere di vettura contestate in toto e redatte in violazione di legge;
• in via subordinata ridurre, comunque, la pretesa creditoria nei limiti in cui venga accertata nel corso del giudizio;
• emettere ogni pronuncia di legge consequenziale all'accoglimento del presente atto di opposizione;
• con rifusione integrale di spese, diritti ed onorari della procedura”
per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di
Roma n. 6897/2023 – RG 13042/2023, rigettando l'opposizione proposta poiché infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
6897/2023; nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 6897/2023.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 5/4/2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 6897/2023, N.R.G.
13042/2023, con cui ingiungeva alla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 280.115,94, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento, a titolo di corrispettivo delle prestazioni relative ai servizi di aventi ad oggetto principalmente servizi e spedizioni postali, CP_2
asseritamente eseguite dalla in favore della resistente, di cui alle Controparte_3
fatture allegate al ricorso monitorio, dando atto che la aveva acquisito la Controparte_1
2 in virtù di atto di scissione del 21/10/2019 a rogito notaio Controparte_3 Per_2
, rep. n. 60028, racc. 30707.
[...]
2. Con atto di citazione notificato l'11/5/2023 la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione Controparte_1
al decreto ingiuntivo n. 6897/2023, N.R.G. 13042/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma il 5/4/2023, eccependo l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in favore del
Tribunale Ordinario di Agrigento, sul presupposto dell'inefficacia della clausola n. 27 delle condizioni generali di contratto azionata dalla controparte per la mancanza di specifica approvazione dell'opponente ex art. 1341 c.c., nonché il difetto di legittimazione processuale ex art. 81 c.p.c. della controparte per mancanza di titolarità del rapporto contrattuale in capo all'ingiungente, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, l'opponente contestava l'avversa pretesa creditoria, evidenziando la mancanza di prova del contratto controverso e delle prestazioni asseritamente rese dalla controparte.
3. Con comparsa del 24/7/2023 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, deducendo:
- che l'art. 27 delle condizioni generali del contratto azionato in sede monitoria, che prevedeva la competenza dell'adito giudice, era stata espressamente approvata dalla controparte;
in subordine, riteneva competente il Tribunale Ordinario di Roma ex artt. 20 c.p.c. e 1182, co. 3 c.c.;
- la propria legittimazione attiva in virtù dell'acquisizione della con Controparte_3
atto di scissione del 21/10/2019 a rogito notaio , rep. n. 60028, racc. 30707; Persona_2
- la fondatezza della propria pretesa creditoria.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del monitorio ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11/6/2025, sostituita dal deposito di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione ex art. 281-quinquies
c.p.c..
***
5. Con il primo motivo di opposizione la eccepisce Parte_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito per effetto della nullità e dell'inefficacia della clausola n. 27 delle condizioni generali di contratto in quanto non approvata specificamente dall'opponente. La censura è infondata.
3 L'art. 27 delle condizioni generali del contratto stipulato tra la Parte_1
e la il 5/2/2018, espressamente richiamato nel riquadro posto in Controparte_3
calce al contratto inter partes, con specifica sottoscrizione da parte della
[...]
ex artt. 1341 e 1342 c.c., prevede che “Per qualsiasi controversia sarà Parte_1 competente, in via esclusiva, il Foro di Roma”. Ad abundantiam, il giudice adito in sede monitoria è in ogni caso competente per territorio in applicazione del criterio di collegamento della competenza territoriale di cui al terzo comma dell'art. 1182 c.c., venendo in rilievo un'obbligazione pecuniaria da estinguersi presso la sede dell'opposta.
6. E' del pari destituito di fondamento il secondo motivo di opposizione, con cui l'ingiunta eccepisce il difetto di titolarità del rapporto sostanziale di Controparte_1
Invero, l'opposta ha acquisito la in forza dell'atto di scissione del Controparte_3
21/10/2019 per rogiti del notaio , rep. 60028, racc. 30707, pertanto è senza dubbio Persona_2 succeduta a quest'ultima nel rapporto controverso ed in quanto tale è titolare del credito azionato in sede monitoria.
Non vale in contrario la contestazione dell'ingiunta in ordine alle modalità di comunicazione all'odierna opponente a mezzo PEC dell'atto di scissione, avuto riguardo al regime di pubblicità della scissione societaria ed al principio di diritto, condiviso dall'adito giudicante, secondo cui la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ. n. 1770 del 28/01/2014).
E' pertanto evidente che, a prescindere da ogni altra considerazione, la notificazione del decreto ingiuntivo e del ricorso monitorio all'opponente da parte di è idonea ai fini Controparte_1 di cui all'art. 1264 c.c..
7. Nel merito, la contesta l'avverso credito, ritenendolo privo Parte_1
di idoneo supporto probatorio.
La doglianza è infondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo
4 ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame, è documentale che la ha eseguito in favore della Controparte_3
prestazioni relative ai servizi aventi ad oggetto Parte_1 CP_2
principalmente servizi e spedizioni postali, in virtù del contratto-modulo di vendita sottoscritto dall'odierna ingiunta, con accettazione delle condizioni di vendita e delle condizioni generali di trasporto. Le prestazioni sono analiticamente indicate e documentate nelle fatture annotate nei libri giornali di e autenticati, emesse a fronte Controparte_1 Controparte_3
dei citati servizi resi in favore della per l'ammontare complessivo, in linea Parte_1
capitale, di € 280.115,94.
Ebbene, alla luce della produzione documentale in atti, la pretesa creditoria è supportata da idonea prova e si sottrae, dunque, alle doglianze di controparte.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta in data l'11/5/2023 la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, avverso la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
contrariis reiectis:
5 RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6897/2023, N.R.G. 13042/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 5/4/2023;
CONDANNA l'opponente a rifondere alla le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
15.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 13/6/2025.
Il Giudice
AS RT
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