TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 3638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3638 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1532 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avvocato VECCHI ALESSANDRA
parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'Avvocato Della Luna Marco
parte resistente pagina 1 di 28 con l'intervento di
CURATORE SPECIALE DEL Controparte_2
MINORE Controparte_3
parte intervenuta
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione dell' esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte
FA T T O E D I R I T T O
proponeva ricorso al fine di ottenere la modifica Parte_1
del Decreto del 16 luglio 2021 con cui il Tribunale di Bologna cosi provvedeva :
1 - dispone l'affido condiviso del figlio minore CP_3
nato il [...], a [...] i genitori;
le decisioni di
[...]
maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando il figlio presso di se;
2 – dispone, per la durata di anni tre, il monitoraggio dei
Servizi Sociali territorialmente competenti con riferimento al minore
nato il [...], residente a [...]
della Campagna 26; il Servizio si occuperà di monitorare la situazione del nucleo familiare, in particolare la condivisione fra i genitori delle decisioni e delle scelte che riguardano il figlio, soprattutto quelle in ambito sanitario, scolastico e sportivo;
il Servizio fornirà un supporto alla genitorialità a ciascun genitore;
verificherà
pagina 2 di 28 che i genitori provvedano a far prendere in carico il minore da uno psicologo di fiducia di entrambi;
il Servizio verificherà che i genitori si attengano alle direttive di cui alla relazione di c.t.u. della dott.ssa
Masina, riportate a pagina 2 e 3 del presente provvedimento, ad eccezione delle limitazioni alla permanenza del figlio presso il luogo di lavoro paterno;
riferiranno alla Procura presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali circostanze che richiedano l'intervento dell'A.G.;
(….)
4 – dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
5 – dispone i seguenti tempi di frequentazione del figlio con
i genitori: -weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola, lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre;
Durante le vacanze: -durante le vacanze estive: tre settimane con ciascun genitore nei mesi di luglio e agosto;
nel restante periodo di vacanze
(compreso fra la fine della scuola e il 10 di settembre, altri 10 giorni con il padre e 3 settimane con la madre anche non consecutive e non cumulabili con le altre 3). Questa organizzazione è volta ad offrire
l'opportunità al bambino di trascorrere un congruo periodo di vacanze presso i parenti materni in Sicilia. -il bambino trascorrerà il compleanno con ciascun genitore ad anni alterni (dal 12-9 al 14-9) - durante le vacanze natalizie ad anni alterni con ciascun genitore dal
20-12 a al 29-12 e dal 29- 12 al 7-1. (come da abitudini consolidate) - le vacanze pasquali seguono, come da abitudini consolidate, il calendario ordinario E' opportuno che il passaggio da un genitore all'altro avvenga, nel periodo delle vacanze estive, tenendo un margine di una giornata, per evitare di stancare troppo il bambino. –
pagina 3 di 28 dalla pubblicazione del presente provvedimento, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 150 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima, che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno;
Il ricorrente rappresentava che, nonostante il monitoraggio del
Servizio Sociale di competenza, al di là di un apparente rispetto formale del ptovvedimento, la Sig non aveva, nella CP_1
sostanza, adempiuto a nulla di quanto disposto nell'interesse del minore, “sfuggendo” di fatto anche a ogni tentativo del Servizio e portando sempre più all'estremo nel confronti del figlio comportamenti manipolatori e costituenti una vera e propria violenza psicologica.
In particolare, a distanza di quasi tre anni dal provvedimento era risultato impossibile, a causa delle resistenze della madre, nonostante l'intervento e i tentativi in tale senso del Servizio Sociale di competenza, ottenere che si giovasse del previsto CP_3
supporto piscologico.
E ciò, nonostante la CTU dott.ssa Masina, nell'ambito del procedimento avesse ritenuto necessario tale supporto, in quanto la dott.ssa - sua ausiliaria e deputata all'ascolto del minore - Per_1
pagina 4 di 28 evidenziava per il piccolo “un rischio evolutivo di ordine psicologico e personologico “.
Nel settembre 2021 il Servizio Sociale proponeva ai genitori una visita - secondo i medesimi propedeutica al successivo precorso psicologico - presso la Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza
(NPIA) Azienda USL di Bologna La madre contattava la detta struttura per la relativa prenotazione nel medesimo mese, precisando tuttavia che il bambino non aveva nulla quindi l'incaricato si riservava di fissava l'appuntamento; la visita era sospesa, e solo dopo i solleciti del padre, nel giugno 2022 la NPIA Azienda USL di Bologna, nella persona della dott.ssa , vedeva il signor poi, a Parte_2 CP_3
settembre 2022, accompagnato da quest'ultimo e nel CP_3
dicembre 2022 da entrambi i genitori.
All'esito, la psichiatra riteneva che un supporto psicologico potesse essere utile al bambino ma non in NPIA non sussistendo aspetti patologici.
La madre, tuttavia, non forniva il necessario consenso al supporto psicologico e la dott.ssa el Servizio sociale Persona_2
il 15 maggio 2023 informava il padre che la madre aveva espresso il diniego per la presa in carico psicologica del minore .
Il ricorrente rappresentava lo stato di sofferenza del minore, di cui allegava la mancata spontaneità e l'assenza di libertà di esprimere i suoi desideri ed aspirazioni sulla futura scuola media. Il minore aveva dichiarato al padre di “avere due facce e due vite, quella che dice di volere e quella che dice di dovere realizzare per compiacere la madre”.
pagina 5 di 28 Il ricorrente chiedeva, quindi, l'affido esclusivo e la previsione urgente di un supporto psicologico per il minore .
Si costituiva la madre, chiedendo il rigetto del ricorso e contestando la causa petendi della domanda.
In particolare, affermava che il padre avesse posto in essere comportamenti ostruzionistici o svolgimento di visite senza consenso.
Giustificava l'opposizione ad accertamenti di NPIA in quanto non ne aveva bisogno. Inoltre, la sig lamentava di CP_3 CP_1
non riceveva adeguate informazioni anche di tipo sanitario, in spregio all'affido condiviso e la prassi del padre di lasciare CP_3
alla cura di terzi, senza consenso. Per una maggiore comodità del minore e per non esporlo a cambiamenti continui di abitazione, chiedeva una rimodulazione dei tempi di frequentazione paterna e un aumento del contributo di mantenimento ad euro 250,00.
La causa veniva istruita con plurime relazioni dei Servizi sociali, prima di Bologna e poi di San Lazzaro e con CT.
Prima della costituzione della madre veniva inoltre nominato un curatore speciale che rappresentasse . CP_3
In corso di causa il minore è stato collocato, il 23.4.2025, presso il padre e il 5 giugno 2025 sono stati disposti, su proposta del
Servizio sociale e del Curatore speciale incontri protetti con la madre.
Gli incontri protetti, in seguito al trasferimento della madre a Reggio
Calabria, sono stati sostituiti da videochiamate protette. Tuttavia, queste ultime sono state sospese nell'ottobre 2025, a causa di alcuni comportamenti della madre di cui si dirà infra.
pagina 6 di 28 §§§
Preliminarmente si rileva l'infondatezza delle motivazioni poste a supporto delle istanze di revoca del Curatore speciale.
Invero, l'avv sin dalla nomina si è CP_2
immediatamente attivata per rappresentare al meglio, nella massima correttezza e sensibilità, gli interessi di . CP_3
Lo ha ascoltato ripetutamente, costruendo un rapporto di fiducia. La curatrice, quale procuratore del minore, non aveva obbligo di registrare quanto detto dal minore ed, in ogni caso, ha relazionato sempre e con immediatezza sullo svolgimento degli incontri e sui temi affrontati, con descrizione particolareggiata delle dichiarazioni del minore, in alcuni casi fatte sottoscrivere. Inoltre, la curatrice si è fatta parte attiva subito dopo la decisione sugli incontri protetti tra madre e figlio nel sollecitare il Servizio sociale a stilare un calendario per gli incontri che non si sono svolti a causa del trasferimento della sig in Calabria e nonostante la proposta di diverse date. CP_1
La domanda di affido esclusivo al padre va accolta, con facoltà di assumere in autonomia decisioni in ambito scolastico, extrascolastico, sanitario e per la richiesta di documenti per
. CP_3
L'istruttoria espletata ha consentito di appurare come la prosecuzione del regime di affido condiviso sia pregiudizievole e contraria all'interesse morale e materiale di . CP_3
Come da costante giurisprudenza (cfr.ex plurimis, SAzione
4056 del 9 febbraio 2023) il diritto assoluto alla bigenitorialità deve sempre essere bilanciato con il superiore interesse del minore, sancito pagina 7 di 28 in primis dall'art. 3 della Convenzione di New York sulla protezione di diritti del fanciullo del 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 176/1991.
Dagli approfondimenti disposti è emerso un profondo disagio interiore del minore di fronte ai comportamenti della CP_3
madre.
La CT, le cui conclusioni si condividono essendo esenti da vizi logici o metodologici, ha svolto una approfondita analisi del profilo individuale di ciascun genitore, concentrandosi poi sulla figura del minore.
Si deve rigettare la richiesta di annullamento della CT o di rinnovazione in quanto il contraddittorio è stato pienamente rispettato e ai consulenti di parte sono stati consegnati tutti i documenti ed i materiali acquisiti nel corso della perizia.
A pagina 10 dell'elaborato peritale scrive la ctu “Le caratteristiche personologiche materne, connotate da rigidità, scarsa riflessività e ipercontrollo, sembrano contribuire all'inibizione dell'espressione emotiva di . Tale configurazione relazionale CP_3
rappresenta un fattore di rischio evolutivo significativo per il bambino, soprattutto in considerazione della fase di sviluppo che sta attraversando. Le dichiarazioni di riguardo alle presunte CP_3
condotte maltrattanti paterne e all'ostruzionismo nei confronti della madre presentano elementi di contraddizione che ne mettono in discussione l'autenticità. Si è osservata, infatti, una discordanza tra il contenuto narrativo dei riferiti presunti maltrattamenti e la corrispondente espressione emotiva. L'assenza di una tonalità affettiva pagina 8 di 28 congruente con il racconto di esperienze traumatiche solleva, infatti, dubbi sulla veridicità di tali affermazioni. Anche la riluttanza, rispetto alla proposta della scrivente di essere lei stessa a discutere la questione con la figura paterna, seguita dall'affermazione minimizzante "adesso non mi picchia più", suggerisce una narrazione poco spontanea e il possibile imbarazzo a confrontarsi con i dati di realtà che smentirebbero i dichiarati. Tale comportamento pare indicare un racconto costruito, piuttosto che un'esperienza vissuta.
Inoltre, durante l'osservazione interattiva tra e il padre, non CP_3
sono emersi elementi che potessero denotare un rapporto caratterizzato da timore o sudditanza. Al contrario, l'utilizzo ripetuto del vezzeggiativo "papi" da parte di , soprattutto nei CP_3
momenti di saluto prima di entrare in studio, suggerisce una relazione affettuosa e confidenziale”.
Nell'ambito della CTU la dottoressa ha evidenziato Per_3
come “L'attuale polarizzazione del minore verso la figura materna suggerisce, a parere della scrivente, la difficoltà di nel CP_3
sottrarsi a influenze suggestive, dirette o indirette, che si ritiene possano compromettere il suo equilibrio psicologico e il suo processo di definizione personale. Si riscontra, infatti, un'acuta esigenza di individuazione e di emancipazione dalle pressioni e dalle aspettative materne, percepite come soffocanti. Tale necessità si manifesta attraverso dinamiche disfunzionali, quali meccanismi di scissione, rivolti sia verso elementi conflittuali della realtà familiare (ad esempio, i dissidi genitoriali), sia verso aspetti personali non integrati
(come la difficoltà di autodefinizione a causa delle modalità inglobanti pagina 9 di 28 materne). Si ritiene che queste dinamiche possano predisporre a distorsioni nella strutturazione della personalità o manifestarsi attraverso sintomi che esprimono la sofferenza interiore, quali l'evidente appiattimento affettivo, in un periodo di transizione, quello attuale, durante il quale il bambino deve potere sperimentare cambiamenti emotivi e sociali significativi, svincolandosi dalle figure genitoriali.”(cfr. pagg 11 e 12 elaborato peritale dott.ssa . Per_3
A riprova della natura ipercontrollante e intrusiva della sig si osserva che la CT ha evidenziato di aver avuto notizia in CP_1
data 20 febbraio 2025 tramite una mail inviata dalla prof. , Per_4
collaboratrice della Dirigente della scuola media frequentata da
, che, all'esito dell'incontro con la CT del 7 febbraio CP_3
2025, unitamente alla Dirigente prof. la sig inviava Per_5 CP_1
diverse mail “ con richieste pressanti e "urgenti" di incontro per sollecitare una mia rettifica rispetto a quanto da me raccontato in quella sede. Non avendo ricevuto risposta alcuna né dalla sottoscritta né dalla dirigente, in quanto riteniamo illegittima la richiesta avanzata, la signora ha fissato sul registro elettronico un incontro con il referente del plesso della scuola secondaria Saffi, il Prof.
[...]
, a cui ha fatto seguire un'altra mail per informarlo della Persona_6
sua richiesta di incontro e per invitarlo a far partecipare anche la sottoscritta e la dirigente. Nella mail al professore la signora riporta sempre frasi da me pronunciate in CT e a lei riferite dal suo avvocato
(non avendo lei accesso alla registrazione dell'incontro) chiedendo a lui di smentirle e di indicarle quale nominativo deve segnalare per la convocazione della prossima CT. Ho deciso di scriverle e metterla al pagina 10 di 28 corrente di quanto sta accadendo perché le modalità persecutorie messe in atto da questa signora, dal momento dell'iscrizione di suo figlio presso la nostra scuola a tutt'oggi, mi stanno causando un notevole fastidio e un considerevole affaticamento durante lo svolgimento del mio lavoro”.
La condotta della signora prima, durante e dopo la CP_1
CT ( in particolare l'organizzazione dell'allontanamento del fglio a giugno da casa del padre , l'insistenza di accuse infondate su maltrattamenti paterni, il contegno tenuto durante le videochiamate protette , di cui infra) hanno pienamente confermato quanto osservato dal CT in relazione alla marcata tendenza ipercontrollante e manipolatoria della madre.
La pediatra di ha riferito alla CT “Il bambino era CP_3
buonissimo e mi sembrava sempre molto controllato e un po' timoroso. Non si esprimeva come fanno solitamente i bambini a quell'età.” (cfr. pag 168 dell'elaborato peritale dott . Anche la Per_3
professoressa di matematica , insegnante di alle Per_7 CP_3
scuole elementari ha riferito alla CT “È un bambino molto chiuso dal punto di vista emotivo, anche se è ben curato e seguito. Veniva a scuola regolarmente e faceva i compiti. A vederlo dall'esterno, era un bambino perfetto, ma a livello emotivo faceva fatica a manifestare i suoi disagi” .
In corso di causa , grazie ai poteri sostanziali conferiti al
Curatore speciale, è stato finalmente possibile attuare un sostegno psicologico del minore.
In data 23 settembre 2025 sì è svolta l'audizione del minore.
pagina 11 di 28 è ritornato sulla problematica della scelta della CP_3
scuola media, questione per la quale in occasione della precedente audizione davanti al Giudice istruttore, aveva espresso preferenza per la scuola indicata dalla madre, perché, a suo dire, non voleva studiare tedesco, anziché proseguire presso l'Istituto dove aveva frequentato le scuole elementari. Nell' audizione del settembre 2025
ha dichiarato che la scelta di non proseguire il percorso CP_3
alle scuole non era del tutto autonoma, dato che la madre gli Per_8
avrebbe fatto degli schemini scritti, prima di essere ascoltato dal
Giudice “in modo che dicesse le scuole in cui lei avrebbe voluto che io andassi”.
ha aggiunto in relazione alla nuova sistemazione CP_3
con il padre “all'inizio era un po' strano, per esempio quando mio papà mi è venuto a prendere a scuola, adesso però con il passare del tempo mi piace questa collocazione. Prima ero così perché mia mamma mi diceva che io non volevo tanto bene a lui, quindi se all'inizio erano pochi giorni con papà adesso sono diventati mesi e sono felice, mi trovo molto bene con mia sorella e le cose che avevo detto l'altra volta non erano vere, noi giochiamo, ridiamo e scherziamo, non è vero che sto male da papà”.
In sede di audizione sono stati, inoltre, chiesti chiarimenti circa l'episodio dell'allontanamento dalla casa paterna avvenuto nel giugno 2025 (attribuito dalla madre alla volontà di sfuggire ai maltrattamenti paterni), ha dichiarato: “ l'obiettivo era CP_3
stare lontano da casa 10 ore, perché mia mamma mi diceva di andare da lei durante i turni di papà, avrei dovuto prendere un bus, andare in pagina 12 di 28 centro e poi prendere un altro bus per andare da lei. La mamma mi diceva di scappare perché papà era cattivo e mi ha dato le indicazioni di quali mezzi prendere, ma io non lo rifarò mai più” .
Sono state poste specifiche domande su episodi eventuali di violenze del padre e ha risposto: “papà non mi ha mai fatto CP_3
nulla, il livido l'ho fatto probabilmente giocando, l'ho raccontato alla professoressa , perché mia madre mi aveva detto di dire a Per_9
chiunque che se avessi avuto un segno o un livido che me lo aveva provocato mio padre”.
E' stato chiesto a come si sentisse in merito alle CP_3
videochiamate con la madre “ quando si gioca e non perde tempo con gli assistenti sociali bene, mentre quando perde più di tre quarti d'ora con a discutere e non con me ho staccato la chiamata perché mi Per_10
sono sentito triste, offeso e arrabbiato. Per me fare due videochiamate a settimana è pesante perché, se ogni volta è così è pesante, non lo reggo. E anche quando mia mamma è a Bologna io preferirei le videochiamate. Io quando sono in videochiamata riesco facilmente a staccare la chiamata per chiedere aiuto, mentre in presenza io ho paura perchè non riesco a interrompere“ .
Alla domanda su che cosa lo mettesse a disagio ha CP_3
risposto “ quando mi fa delle domande pilotate, io chiedo aiuto perché ancora non riesco a dire di no a mia mamma”. Inoltre, ha CP_3
riferito di essere stato contattato dalla madre anche al di fuori degli incontri protetti ma “ non ultimamente, perché è capitato che lei mi dicesse cosa fare agli incontri protetti, adesso non sto più rispondendo, perché mentre prima della chiamata ero pimpante e felice dopo la pagina 13 di 28 telefonata ero chiuso e non riuscivo a stare con la mia famiglia, quindi ho capito che questa cosa non mi fa bene e ho deciso di interrompere”.
L'audizione del minore ha confermato quanto osservato dal
CT che, a pag 16 della relazione afferma : “La madre ha mostrato un funzionamento psichico rigido e ipercontrollante, nel quale anche le funzioni riflessive sono risultate carenti. Le ricadute di tale assetto personologico si concretizzano nella difficoltà ad entrare in connessione emotiva con il figlio, risultando deficitarie anche le funzioni empatiche che le impediscono, inoltre, di riconoscere non solo i suoi bisogni, ma anche il suo malessere. Il costante bisogno di esercitare il controllo sulle situazioni e sulle persone, prendendo decisioni unilaterali e imponendo la propria volontà con una condivisione di intenti solo formale, si sono tradotte nel legame inglobante che caratterizza il rapporto con , in una CP_3
dimensione che non nasce dalle sue esigenze, ma da quelle della madre, e non rappresenta nemmeno gli esiti di un rapporto simbiotico, ma l'esigenza di controllo di La madre ha mostrato di leggere CP_1
le situazioni e i bisogni del figlio secondo le proprie istanze, che però non corrispondono alle reali necessità di ”. CP_3
Degno di nota è il comportamento controllante e con incidenza negativa sulla vita di che si desume dalle plurime mail CP_3
inviate dalla madre al padre in occasione di un pigiama party al quale era stato invitato una sera di competenza del padre. Oltre CP_3
alle numerose mail inviata al padre, la sig ha contattato CP_1
ripetutamente la famiglia ospite creando una situazione di disagio e portando la stessa famiglia a ritenere più opportuno e tranquillizzante pagina 14 di 28 per il futuro non invitare più per non essere esposta ad CP_3
interferenze non tollerate.
La sig dopo la sospensione delle visite libere e delle CP_1
videochiamate protette, ha continuato a porre in essere tentativi di manipolazione, come si dirà più avanti, e ha coinvolto financo i compagni di scuola di , contattati al fine di far da tramite CP_3
per persuadere il figlio a telefonare alla madre o a rispondere alle chiamate, con il risultato di aver messo in seria difficoltà CP_3
psicologica nella gestione di una situazione di disagio e molto intima resa pubblica di fronte ai suoi pari e alla classe.
Il padre, in base agli accertamenti della CT “ è risultato caparbiamente ingaggiato nel conflitto con la madre, rispetto alla quale, anche davanti al figlio ha faticato a filtrare l'insofferenza esperita nei suoi confronti. Tale assetto è verosimilmente il risultato delle perduranti ostilità inerenti alla gestione del minore e alle decisioni che lo riguardano, rispetto alle quali entrambi i genitori hanno dimostrato di non essere in grado di gestirsi autonomamente in un'ottica cooperativa. Tuttavia, ha evidenziato doti empatiche Pt_1
e capacità di mentalizzazione, soprattutto riguardo al disagio vissuto dal figlio relativamente al conflitto intragenitoriale e allo stile relazionale della madre, emerso chiaramente anche durante i lavori peritali. Le rilevate capacità introspettive, ovvero la capacità di riflettere sul proprio funzionamento, sugli eventi vissuti e di ripensare alle proprie posizioni, lo distingue da che non si è rivelata in CP_1
grado di operare questi movimenti…Si reputa, nondimeno, che il padre, pur nelle criticità suesposte e considerate le proprie fragilità,
pagina 15 di 28 che non si ritengono ostative per l'esercizio di una genitorialità efficace, sia da considerarsi il genitore attualmente più idoneo a tutelare i bisogni di , il quale sta affrontando una fase CP_3
evolutiva, quella della preadolescenza, che necessita di esplorazione individuale e consolidamento della propria identità, e dove la ricerca di autonomia, all'interno di un percorso di svincolo dalle figure genitoriali che devono permettergli lo spazio per maturare scelte autonome, risulta imprescindibile per uno sviluppo psicologico sano e armonico. La madre, con le caratteristiche personologiche e comportamentali emerse nel corso dei colloqui, non risulta garantire, attualmente, il rispetto di tali bisogni”.
La Curatrice speciale ha reiteratamente incontrato e, CP_3
in seguito alle segnalazioni che la mamma metteva all'attenzione della curatela e del servizio sociale circa gravi episodi di maltrattamenti del padre in danno di , ha incontrato il CP_3
minore il 5 maggio 2025. In quell'occasione ha riferito CP_3
che gli mancava la mamma, ma è parso sereno e ha negato che il padre lo picchiasse. All'esito dell'incontro, vedeva il padre CP_3
e lo abbracciava.
Sono risultate infondate le accuse di lesioni e maltrattamenti sollevate dalla madre. ha dichiarato in sede di audizione CP_3
che l'episodio di allontanamento dalla casa paterna è stato organizzato dalla madre e di non essere stato picchiato dal padre. Sia i Servizi sociali che il curatore speciale hanno riferito che appare CP_3
sereno e desidera rimanere collocato presso il padre.
pagina 16 di 28 In sede penale è stata richiesta l' archiviazione ( all A delle memorie conclusive ricorrente) del procedimento penale avviato dopo la denuncia della madre del 16.6.2025 (di poco successiva alla disposizione degli incontri protetti).
Il Pubblico Ministero indica tra i documenti prodotti espressamente anche la foto di un livido sulla gamba del minore. Nella richiesta il PM afferma “ Di contro, le dichiarazioni rese dal minore in data 22.09.2025 in sede di audizione protetta con l'ausilio della psicologa Dott.ssa su delega del Pubblico Ministero Tes_1
smentiscono totalmente la versione fornita dalla madre in sede di querela e, anzi, lo stesso attribuisce a quest'ultima parte delle condotte che lei invece imputava all'indagato. In particolare, il ragazzo riferiva alla CT che la madre lo “portava spesso in giro come se mi comprasse, dalla quinta elementare in giù dicevo quello che mi comunicava la mamma, che con papà stavo male, ma non era vero. Lo dicevo a degli assistenti sociali, mamma diceva spesso che con il padre stavo male perché non mi portava a fare delle gite, così risultava che con lei stavo bene. Lei mi dava un foglietto con scritto quello che dovevo dire agli assistenti sociali come fosse un compito di scuola.
Questo è durato sino alla prima media, ho smesso basket perché lei mi diceva di smettere, quello che mi scrive papà, mamma non vuole che lo faccia, è capitato che un compagno mi dava fastidio e lei mi diceva che dovevo imparare a proteggermi, mamma mi imponeva degli sport, papà mi chiedeva invece che cosa volevo fare, ho iniziato a fare basket perché mi piace. [ ... ] Era molto faticoso, quando tornavo a casa con lividi, dovevo dire che era stato papà, e questo l'ho detto alle pagina 17 di 28 maestre, in più occasioni ho detto queste cose alle maestre". Su specifica domanda della Consulente Tecnica circa eventuali punizioni da parte dei genitori, inoltre, il minore rispondeva testualmente:
"Mamma sì, papà mai".
Alla luce di quanto esposto e tenuto conto dell'interesse del minore, si reputa necessario affidare il minore al padre in modo esclusivo, con facoltà di assumere in autonomia le decisioni in materia sanitaria, scolastica extrascolastica e per la richiesta di documenti.
I Servizi sociali monitoreranno per 24 mesi la situazione psicologica del minore.
Quanto alle visite madre figlio al momento non possono prevedersi incontri protetti e anche le videochiamate devono svolgersi in forma protetta, a causa dei reiterati comportamenti materni e della sofferenza di . CP_3
Nella relazione del 22 settembre 2025, i Servizi sociali hanno riferito che ha dichiarato di preferire la modalità di CP_3
incontro on line con la madre, non sentendosi sufficientemente sicuro a vederla in presenza, poiché fatica, di fronte alle insistenze della genitrice, a portare le proprie posizioni, tendendo a rispondere come la stessa vorrebbe, inoltre, si è mostrato preoccupato rispetto ad alcuni temi come l'iscrizione a basket che lui vorrebbe frequentare, mentre riferisce che la madre in passato glielo avrebbe impedito.
Il 15 agosto 2025 gli operatori hanno rappresentato che
, prima di iniziare il collegamento, ha chiesto un foglio CP_3
sul quale ha scritto “AIUTO”, in modo da poter sollecitare pagina 18 di 28 l'intervento degli assistenti sociali toccando il foglio in caso di bisogno.
Iniziata la videochiamata, quando la madre distogliendosi dal gioco, ha iniziato a fare domande, ha indicato il foglio. CP_3
ha poi dichiarato agli assistenti sociali di vedere i messaggi CP_3
che la madre gli manda sul cellulare, ma di non rispondere perché la madre vuole conferme su quanto egli stia male dal padre.
Nella videochiamata del 17 settembre 2025 la madre è stata molto incalzante con toni alti, ha mostrato disagio e le CP_3
operatrici sono state costrette ad interrompere la videochiamata.
Ripresa la chiamata la sig ha proseguito con le CP_1
medesime modalità.
La relazione del 3 ottobre 2025, circa l'andamento delle video chiamate protette tra madre e figlio, rappresenta che, durante la chiamata del 1 ottobre 2025, immediatamente successiva all'audizione in Tribunale del minore, è emerso come la signora volesse coinvolgere nelle vicende processuali (gli CP_1 CP_3
ha detto “Io ho letto quello che hai detto, o sei pazzo come dice tuo padre che ti vuole in neuropsichiatria…io sto andando contro i giudici.
, hai compromesso la causa!”). La videochiamata è stata CP_3
così disturbante da dover essere interrotta, attesa la richiesta di
(che richiamava l'attenzione dell'assistente sociale e CP_3
dell'operatrice, muovendo la mano al di sotto della telecamera); - alla ripresa della video chiamata, interrotta per dare tempo a di CP_3
rasserenarsi, la madre ha continuato a tenere alti i toni, tanto che dopo pochi minuti la videochiamata è stata nuovamente interrotta. E' stata pagina 19 di 28 poi riattivata dopo altri 10 minuti e, alla ripresa, la signora CP_1
ha continuato a mantenere i medesimi toni e le stesse modalità dicendo ti stanno usando per fare un processo di CP_3
maltrattamento contro di me, mi vogliono mandare in prigione”.
Sentendo quelle ulteriori affermazioni ha nuovamente CP_3
chiesto di interrompere la telefonata non riuscendo più a reggere la responsabilità che la madre gli stava addossando.
Il minore è stato, quindi, coinvolto nelle vicende processuali e colpevolizzato per quanto riferito al Giudice in sede di audizione. La videochiamata si è conclusa con l'affermazione della signora CP_1
“noi non giocheremo mai più in questi incontri, e questo tu,
, lo devi sapere”. CP_3
I Servizi sociali hanno riferito che è uscito molto CP_3
provato da questa chiamata, correndo incontro al padre ed abbracciandolo.
Dopo questo episodio, la Curatrice ha parlato con il CP_3
quale ha riferito “la mamma vuole farmi sentire in colpa, ma io non ho colpe”. A causa del tenore dei toni e dei contenuti proposti dalla madre durante la videochiamate, queste sono state interrotte.
Quanto accaduto conferma l'incapacità della sig di CP_1
tenere il minore al riparto dalle vicende giudiziarie e la messa in atto di strumentalizzazioni, manipolazioni, indirizzamento delle dichiarazioni del minore ai terzi- insegnanti, assistenti sociali, CT,
Giudice- tramite redazione di schemini, ideazione di messaggi in codice con attribuzione di un preciso significato a singoli gesti ,
pagina 20 di 28 domande incalzanti, colpevolizzazione del minore quando racconta il reale svolgimento dei fatti.
Nel quadro manipolatorio la madre non si fa scrupolo di coinvolgere insegnanti e compagni di scuola, sollecitandoli ad intervenire in suo favore, nonostante l'intuibile disagio sociale e reputazionale al quale viene esposto il figlio dodicenne. Se non in un'ottica di volontà manipolatoria frustrata non si spiega il disappunto espresso per il fatto che il minore sia stato sentito dal curatore speciale o dal ctu nei giorni di spettanza del padre e sia stato accompagnato da quest'ultimo agli incontri.
I Servizi sociali, tenuto conto della volontà di , che CP_3
comunque naturalmente nutre sentimenti di affetto nei confronti della madre, organizzeranno videochiamate con frequenza di una a settimana con la madre, con facoltà di interromperle o sospenderle anche per il futuro, se disturbanti per il minore.
Inoltre, offriranno ai genitori un supporto alla genitorialità, che si suggerisce alla madre, unitamente ad un percorso psicologico, al fine di acquisire consapevolezza sulle proprie azioni e sulla sofferenza di , con la prospettiva di un reale cambiamento delle CP_3
dinamiche relazionali e comunicative, e di un riavvicinamento con il figlio che nutre autentici sentimenti di affetto per la madre.
In caso di positivo cambiamento di quest'ultima e di acquisito superamento delle problematiche evidenziate, sempre previa acquisizione della disponibilità di , potranno essere disposti CP_3
incontri protetti tra madre e figlio.
pagina 21 di 28 Quanto agli aspetti economici si rileva che il padre nel triennio
2020-2023 ha guadagnato in media 17201,00 euro netti ( per il 2020 lordi 29.141 meno imposta 3572,00; per il 2021 lordi 19977,99 meno 2473,00 di imposta;
per il 2022 euro 9829,00 meno 1297,00 di imposta ).
La sig per i medesimi anni ha percepito un reddito CP_1
lordo pari ad euro 20173,00 ( euro 18103,00 euro netti); 19288 ,00
(17420 euro netti); 12774,00 lordi ( euro 11818,00 netti)
Considerato che l'assegno unico sarà percepito dal padre si reputa equo porre a carico della sig un contributo di CP_1
mantenimento pari ad euro 250,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico della sig CP_1
Le spese di CT sono poste a carico della sig quelle del CP_1
curatore speciale nella misura del 50% ciascuna da versarsi in favore dello Stato.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 1532/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta: affida il minore in via esclusiva al padre, CP_3
collocandolo presso lo stesso, con facoltà di assumere in autonomia decisioni in materia scolastica, sanitaria e ricreativa e per la richiesta di documenti.
pagina 22 di 28 I Servizi sociali monitoreranno per 24 mesi la situazione psicologica del minore e offriranno un sostegno alla genitorialità alla madre .
Dispone videochiamate protette tra madre e figlio con facoltà di sospenderle se disturbanti per il minore;
In caso di positiva evoluzione delle videochiamate e di acquisito superamento delle problematiche evidenziate, previa acquisizione della disponibilità di , potranno essere disposti CP_3
incontri protetti tra madre e figlio.
Pone a carico della sig l'obbligo di versare a CP_1 Pt_1
la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al
[...]
mantenimento ordinario di , importo, rivalutabile CP_3
annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
Condanna la sig a corrispondere al sig le CP_1 CP_3
spese legali liquidate in euro 7000,00 oltre rimborso forfettario VA e
SA come per legge;
Pone a carico della sig le spese di CT, liquidate come CP_1
da separato decreto
Liquida in favore della curatrice speciale il compenso di euro
7000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, VA e SA come per legge, con condanna di entrambe le parti in via solidale al versamento in favore dell'RA ( con ripartizione interna del 50% ciascuno).
Si comunichi ai Servizi sociali pagina 23 di 28 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione
Prima Civile in data 26.11.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Carmen Giraldi
Il Presidente
dott. Bruno Perla
pagina 24 di 28 Dispone la decadenza della sig dalla responsabilità Pt_3
genitoriale;
2. Affida le minori ai servizi sociali territorialmente competenti per il periodo di ventiquattro mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, dando loro il seguente mandato: collocare le minori in un contesto terzo ( rete parentale, famiglia d'appoggio o, in subordine, struttura comunitaria),
organizzare un calendario di incontri protetti tra la madre e i tre figli e offrire un sostegno alla relazione tra fratelli e un percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità per la madre. Inoltre dovrà fornire un'educativa domiciliare per il padre
I Servizi sociali prenderanno in favore delle minori, sentito il padre ed il curatore speciale anche decisioni in ambito sanitario, scolastico e ricreativo.
Affida il minore in via esclusiva al padre con Per_11
collocamento presso lo stesso;
Pone a carico del sig l'obbligo di versare a Pt_3 Pt_4
la somma di € 100,00 mensili a titolo di contributo al
[...]
mantenimento ordinario di , importo, rivalutabile Per_11
annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 30% delle spese straordinarie;
pagina 25 di 28 Avvisa i servizi che entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza dovranno comunicare a questo Tribunale, ai genitori e alla curatrice speciale del minore il nominativo del responsabile del procedimento;
Nomina nomina curatrice speciale delle minori, l'Avv.
SE De IO , cui attribuisce i compiti di raccordarsi con i
Servizi sociali;
Dispone che i Servizi Sociali e la curatrice del minore facciano pervenire al Giudice Tutelare competente una propria relazione sull'andamento degli interventi effettuati e del progetto predisposto dal Tribunale con cadenza semestrale;
Condanna la sig a corrispondere all'RA le spese Pt_3
legali liquidate in euro 7500,00 oltre rimborso forfettario VA e SA come per legge, compensandole per la metà ;
Condanna le parti a rifondere all'RA i compensi per la curatrice speciale dei figli , compensi che liquida in complessivi
9.000,00 euro, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge,
Condanna le parti a versare allo Stato in via solidale con suddivisione nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuna il compenso spettante alle CTU, dott.ssa liquidato con separato Per_3
decreto
Manda alla Cancelleria di comunicare : - ai Servizi Sociali territorialmente competenti, cui è assegnato termine di successivi giorni 15 per la individuazione del responsabile dell'affidamento e la pagina 26 di 28 conseguente comunicazione del predetto nominativo al padre, al
Giudice Tutelare e al curatore, Avv. SE De IO;
- alla curatrice nominata, Avv. SE De IO , per quanto di spettanza.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della
Sezione Prima Civile in data 26.11.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Carmen Giraldi
Il Presidente
dott. Bruno Perla
rigetta / accoglie e, per l'effetto: condanna ___ ; condanna ___ a rifondere a ___ le spese di lite, che liquida, ex
D.M. 55/2014, in complessive € ___ a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, tributi e contributi come per legge;
pone definitivamente a carico di ___ il compenso spettante al
CTU, ___ , liquidato con decreto del ___.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione
Prima Civile in data 21/11/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
pagina 27 di 28 dott.ssa Bruno Perla
pagina 28 di 28
In nome del popolo italiano
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1532 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avvocato VECCHI ALESSANDRA
parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'Avvocato Della Luna Marco
parte resistente pagina 1 di 28 con l'intervento di
CURATORE SPECIALE DEL Controparte_2
MINORE Controparte_3
parte intervenuta
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione dell' esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte
FA T T O E D I R I T T O
proponeva ricorso al fine di ottenere la modifica Parte_1
del Decreto del 16 luglio 2021 con cui il Tribunale di Bologna cosi provvedeva :
1 - dispone l'affido condiviso del figlio minore CP_3
nato il [...], a [...] i genitori;
le decisioni di
[...]
maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando il figlio presso di se;
2 – dispone, per la durata di anni tre, il monitoraggio dei
Servizi Sociali territorialmente competenti con riferimento al minore
nato il [...], residente a [...]
della Campagna 26; il Servizio si occuperà di monitorare la situazione del nucleo familiare, in particolare la condivisione fra i genitori delle decisioni e delle scelte che riguardano il figlio, soprattutto quelle in ambito sanitario, scolastico e sportivo;
il Servizio fornirà un supporto alla genitorialità a ciascun genitore;
verificherà
pagina 2 di 28 che i genitori provvedano a far prendere in carico il minore da uno psicologo di fiducia di entrambi;
il Servizio verificherà che i genitori si attengano alle direttive di cui alla relazione di c.t.u. della dott.ssa
Masina, riportate a pagina 2 e 3 del presente provvedimento, ad eccezione delle limitazioni alla permanenza del figlio presso il luogo di lavoro paterno;
riferiranno alla Procura presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali circostanze che richiedano l'intervento dell'A.G.;
(….)
4 – dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
5 – dispone i seguenti tempi di frequentazione del figlio con
i genitori: -weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola, lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre;
Durante le vacanze: -durante le vacanze estive: tre settimane con ciascun genitore nei mesi di luglio e agosto;
nel restante periodo di vacanze
(compreso fra la fine della scuola e il 10 di settembre, altri 10 giorni con il padre e 3 settimane con la madre anche non consecutive e non cumulabili con le altre 3). Questa organizzazione è volta ad offrire
l'opportunità al bambino di trascorrere un congruo periodo di vacanze presso i parenti materni in Sicilia. -il bambino trascorrerà il compleanno con ciascun genitore ad anni alterni (dal 12-9 al 14-9) - durante le vacanze natalizie ad anni alterni con ciascun genitore dal
20-12 a al 29-12 e dal 29- 12 al 7-1. (come da abitudini consolidate) - le vacanze pasquali seguono, come da abitudini consolidate, il calendario ordinario E' opportuno che il passaggio da un genitore all'altro avvenga, nel periodo delle vacanze estive, tenendo un margine di una giornata, per evitare di stancare troppo il bambino. –
pagina 3 di 28 dalla pubblicazione del presente provvedimento, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 150 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima, che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno;
Il ricorrente rappresentava che, nonostante il monitoraggio del
Servizio Sociale di competenza, al di là di un apparente rispetto formale del ptovvedimento, la Sig non aveva, nella CP_1
sostanza, adempiuto a nulla di quanto disposto nell'interesse del minore, “sfuggendo” di fatto anche a ogni tentativo del Servizio e portando sempre più all'estremo nel confronti del figlio comportamenti manipolatori e costituenti una vera e propria violenza psicologica.
In particolare, a distanza di quasi tre anni dal provvedimento era risultato impossibile, a causa delle resistenze della madre, nonostante l'intervento e i tentativi in tale senso del Servizio Sociale di competenza, ottenere che si giovasse del previsto CP_3
supporto piscologico.
E ciò, nonostante la CTU dott.ssa Masina, nell'ambito del procedimento avesse ritenuto necessario tale supporto, in quanto la dott.ssa - sua ausiliaria e deputata all'ascolto del minore - Per_1
pagina 4 di 28 evidenziava per il piccolo “un rischio evolutivo di ordine psicologico e personologico “.
Nel settembre 2021 il Servizio Sociale proponeva ai genitori una visita - secondo i medesimi propedeutica al successivo precorso psicologico - presso la Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza
(NPIA) Azienda USL di Bologna La madre contattava la detta struttura per la relativa prenotazione nel medesimo mese, precisando tuttavia che il bambino non aveva nulla quindi l'incaricato si riservava di fissava l'appuntamento; la visita era sospesa, e solo dopo i solleciti del padre, nel giugno 2022 la NPIA Azienda USL di Bologna, nella persona della dott.ssa , vedeva il signor poi, a Parte_2 CP_3
settembre 2022, accompagnato da quest'ultimo e nel CP_3
dicembre 2022 da entrambi i genitori.
All'esito, la psichiatra riteneva che un supporto psicologico potesse essere utile al bambino ma non in NPIA non sussistendo aspetti patologici.
La madre, tuttavia, non forniva il necessario consenso al supporto psicologico e la dott.ssa el Servizio sociale Persona_2
il 15 maggio 2023 informava il padre che la madre aveva espresso il diniego per la presa in carico psicologica del minore .
Il ricorrente rappresentava lo stato di sofferenza del minore, di cui allegava la mancata spontaneità e l'assenza di libertà di esprimere i suoi desideri ed aspirazioni sulla futura scuola media. Il minore aveva dichiarato al padre di “avere due facce e due vite, quella che dice di volere e quella che dice di dovere realizzare per compiacere la madre”.
pagina 5 di 28 Il ricorrente chiedeva, quindi, l'affido esclusivo e la previsione urgente di un supporto psicologico per il minore .
Si costituiva la madre, chiedendo il rigetto del ricorso e contestando la causa petendi della domanda.
In particolare, affermava che il padre avesse posto in essere comportamenti ostruzionistici o svolgimento di visite senza consenso.
Giustificava l'opposizione ad accertamenti di NPIA in quanto non ne aveva bisogno. Inoltre, la sig lamentava di CP_3 CP_1
non riceveva adeguate informazioni anche di tipo sanitario, in spregio all'affido condiviso e la prassi del padre di lasciare CP_3
alla cura di terzi, senza consenso. Per una maggiore comodità del minore e per non esporlo a cambiamenti continui di abitazione, chiedeva una rimodulazione dei tempi di frequentazione paterna e un aumento del contributo di mantenimento ad euro 250,00.
La causa veniva istruita con plurime relazioni dei Servizi sociali, prima di Bologna e poi di San Lazzaro e con CT.
Prima della costituzione della madre veniva inoltre nominato un curatore speciale che rappresentasse . CP_3
In corso di causa il minore è stato collocato, il 23.4.2025, presso il padre e il 5 giugno 2025 sono stati disposti, su proposta del
Servizio sociale e del Curatore speciale incontri protetti con la madre.
Gli incontri protetti, in seguito al trasferimento della madre a Reggio
Calabria, sono stati sostituiti da videochiamate protette. Tuttavia, queste ultime sono state sospese nell'ottobre 2025, a causa di alcuni comportamenti della madre di cui si dirà infra.
pagina 6 di 28 §§§
Preliminarmente si rileva l'infondatezza delle motivazioni poste a supporto delle istanze di revoca del Curatore speciale.
Invero, l'avv sin dalla nomina si è CP_2
immediatamente attivata per rappresentare al meglio, nella massima correttezza e sensibilità, gli interessi di . CP_3
Lo ha ascoltato ripetutamente, costruendo un rapporto di fiducia. La curatrice, quale procuratore del minore, non aveva obbligo di registrare quanto detto dal minore ed, in ogni caso, ha relazionato sempre e con immediatezza sullo svolgimento degli incontri e sui temi affrontati, con descrizione particolareggiata delle dichiarazioni del minore, in alcuni casi fatte sottoscrivere. Inoltre, la curatrice si è fatta parte attiva subito dopo la decisione sugli incontri protetti tra madre e figlio nel sollecitare il Servizio sociale a stilare un calendario per gli incontri che non si sono svolti a causa del trasferimento della sig in Calabria e nonostante la proposta di diverse date. CP_1
La domanda di affido esclusivo al padre va accolta, con facoltà di assumere in autonomia decisioni in ambito scolastico, extrascolastico, sanitario e per la richiesta di documenti per
. CP_3
L'istruttoria espletata ha consentito di appurare come la prosecuzione del regime di affido condiviso sia pregiudizievole e contraria all'interesse morale e materiale di . CP_3
Come da costante giurisprudenza (cfr.ex plurimis, SAzione
4056 del 9 febbraio 2023) il diritto assoluto alla bigenitorialità deve sempre essere bilanciato con il superiore interesse del minore, sancito pagina 7 di 28 in primis dall'art. 3 della Convenzione di New York sulla protezione di diritti del fanciullo del 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 176/1991.
Dagli approfondimenti disposti è emerso un profondo disagio interiore del minore di fronte ai comportamenti della CP_3
madre.
La CT, le cui conclusioni si condividono essendo esenti da vizi logici o metodologici, ha svolto una approfondita analisi del profilo individuale di ciascun genitore, concentrandosi poi sulla figura del minore.
Si deve rigettare la richiesta di annullamento della CT o di rinnovazione in quanto il contraddittorio è stato pienamente rispettato e ai consulenti di parte sono stati consegnati tutti i documenti ed i materiali acquisiti nel corso della perizia.
A pagina 10 dell'elaborato peritale scrive la ctu “Le caratteristiche personologiche materne, connotate da rigidità, scarsa riflessività e ipercontrollo, sembrano contribuire all'inibizione dell'espressione emotiva di . Tale configurazione relazionale CP_3
rappresenta un fattore di rischio evolutivo significativo per il bambino, soprattutto in considerazione della fase di sviluppo che sta attraversando. Le dichiarazioni di riguardo alle presunte CP_3
condotte maltrattanti paterne e all'ostruzionismo nei confronti della madre presentano elementi di contraddizione che ne mettono in discussione l'autenticità. Si è osservata, infatti, una discordanza tra il contenuto narrativo dei riferiti presunti maltrattamenti e la corrispondente espressione emotiva. L'assenza di una tonalità affettiva pagina 8 di 28 congruente con il racconto di esperienze traumatiche solleva, infatti, dubbi sulla veridicità di tali affermazioni. Anche la riluttanza, rispetto alla proposta della scrivente di essere lei stessa a discutere la questione con la figura paterna, seguita dall'affermazione minimizzante "adesso non mi picchia più", suggerisce una narrazione poco spontanea e il possibile imbarazzo a confrontarsi con i dati di realtà che smentirebbero i dichiarati. Tale comportamento pare indicare un racconto costruito, piuttosto che un'esperienza vissuta.
Inoltre, durante l'osservazione interattiva tra e il padre, non CP_3
sono emersi elementi che potessero denotare un rapporto caratterizzato da timore o sudditanza. Al contrario, l'utilizzo ripetuto del vezzeggiativo "papi" da parte di , soprattutto nei CP_3
momenti di saluto prima di entrare in studio, suggerisce una relazione affettuosa e confidenziale”.
Nell'ambito della CTU la dottoressa ha evidenziato Per_3
come “L'attuale polarizzazione del minore verso la figura materna suggerisce, a parere della scrivente, la difficoltà di nel CP_3
sottrarsi a influenze suggestive, dirette o indirette, che si ritiene possano compromettere il suo equilibrio psicologico e il suo processo di definizione personale. Si riscontra, infatti, un'acuta esigenza di individuazione e di emancipazione dalle pressioni e dalle aspettative materne, percepite come soffocanti. Tale necessità si manifesta attraverso dinamiche disfunzionali, quali meccanismi di scissione, rivolti sia verso elementi conflittuali della realtà familiare (ad esempio, i dissidi genitoriali), sia verso aspetti personali non integrati
(come la difficoltà di autodefinizione a causa delle modalità inglobanti pagina 9 di 28 materne). Si ritiene che queste dinamiche possano predisporre a distorsioni nella strutturazione della personalità o manifestarsi attraverso sintomi che esprimono la sofferenza interiore, quali l'evidente appiattimento affettivo, in un periodo di transizione, quello attuale, durante il quale il bambino deve potere sperimentare cambiamenti emotivi e sociali significativi, svincolandosi dalle figure genitoriali.”(cfr. pagg 11 e 12 elaborato peritale dott.ssa . Per_3
A riprova della natura ipercontrollante e intrusiva della sig si osserva che la CT ha evidenziato di aver avuto notizia in CP_1
data 20 febbraio 2025 tramite una mail inviata dalla prof. , Per_4
collaboratrice della Dirigente della scuola media frequentata da
, che, all'esito dell'incontro con la CT del 7 febbraio CP_3
2025, unitamente alla Dirigente prof. la sig inviava Per_5 CP_1
diverse mail “ con richieste pressanti e "urgenti" di incontro per sollecitare una mia rettifica rispetto a quanto da me raccontato in quella sede. Non avendo ricevuto risposta alcuna né dalla sottoscritta né dalla dirigente, in quanto riteniamo illegittima la richiesta avanzata, la signora ha fissato sul registro elettronico un incontro con il referente del plesso della scuola secondaria Saffi, il Prof.
[...]
, a cui ha fatto seguire un'altra mail per informarlo della Persona_6
sua richiesta di incontro e per invitarlo a far partecipare anche la sottoscritta e la dirigente. Nella mail al professore la signora riporta sempre frasi da me pronunciate in CT e a lei riferite dal suo avvocato
(non avendo lei accesso alla registrazione dell'incontro) chiedendo a lui di smentirle e di indicarle quale nominativo deve segnalare per la convocazione della prossima CT. Ho deciso di scriverle e metterla al pagina 10 di 28 corrente di quanto sta accadendo perché le modalità persecutorie messe in atto da questa signora, dal momento dell'iscrizione di suo figlio presso la nostra scuola a tutt'oggi, mi stanno causando un notevole fastidio e un considerevole affaticamento durante lo svolgimento del mio lavoro”.
La condotta della signora prima, durante e dopo la CP_1
CT ( in particolare l'organizzazione dell'allontanamento del fglio a giugno da casa del padre , l'insistenza di accuse infondate su maltrattamenti paterni, il contegno tenuto durante le videochiamate protette , di cui infra) hanno pienamente confermato quanto osservato dal CT in relazione alla marcata tendenza ipercontrollante e manipolatoria della madre.
La pediatra di ha riferito alla CT “Il bambino era CP_3
buonissimo e mi sembrava sempre molto controllato e un po' timoroso. Non si esprimeva come fanno solitamente i bambini a quell'età.” (cfr. pag 168 dell'elaborato peritale dott . Anche la Per_3
professoressa di matematica , insegnante di alle Per_7 CP_3
scuole elementari ha riferito alla CT “È un bambino molto chiuso dal punto di vista emotivo, anche se è ben curato e seguito. Veniva a scuola regolarmente e faceva i compiti. A vederlo dall'esterno, era un bambino perfetto, ma a livello emotivo faceva fatica a manifestare i suoi disagi” .
In corso di causa , grazie ai poteri sostanziali conferiti al
Curatore speciale, è stato finalmente possibile attuare un sostegno psicologico del minore.
In data 23 settembre 2025 sì è svolta l'audizione del minore.
pagina 11 di 28 è ritornato sulla problematica della scelta della CP_3
scuola media, questione per la quale in occasione della precedente audizione davanti al Giudice istruttore, aveva espresso preferenza per la scuola indicata dalla madre, perché, a suo dire, non voleva studiare tedesco, anziché proseguire presso l'Istituto dove aveva frequentato le scuole elementari. Nell' audizione del settembre 2025
ha dichiarato che la scelta di non proseguire il percorso CP_3
alle scuole non era del tutto autonoma, dato che la madre gli Per_8
avrebbe fatto degli schemini scritti, prima di essere ascoltato dal
Giudice “in modo che dicesse le scuole in cui lei avrebbe voluto che io andassi”.
ha aggiunto in relazione alla nuova sistemazione CP_3
con il padre “all'inizio era un po' strano, per esempio quando mio papà mi è venuto a prendere a scuola, adesso però con il passare del tempo mi piace questa collocazione. Prima ero così perché mia mamma mi diceva che io non volevo tanto bene a lui, quindi se all'inizio erano pochi giorni con papà adesso sono diventati mesi e sono felice, mi trovo molto bene con mia sorella e le cose che avevo detto l'altra volta non erano vere, noi giochiamo, ridiamo e scherziamo, non è vero che sto male da papà”.
In sede di audizione sono stati, inoltre, chiesti chiarimenti circa l'episodio dell'allontanamento dalla casa paterna avvenuto nel giugno 2025 (attribuito dalla madre alla volontà di sfuggire ai maltrattamenti paterni), ha dichiarato: “ l'obiettivo era CP_3
stare lontano da casa 10 ore, perché mia mamma mi diceva di andare da lei durante i turni di papà, avrei dovuto prendere un bus, andare in pagina 12 di 28 centro e poi prendere un altro bus per andare da lei. La mamma mi diceva di scappare perché papà era cattivo e mi ha dato le indicazioni di quali mezzi prendere, ma io non lo rifarò mai più” .
Sono state poste specifiche domande su episodi eventuali di violenze del padre e ha risposto: “papà non mi ha mai fatto CP_3
nulla, il livido l'ho fatto probabilmente giocando, l'ho raccontato alla professoressa , perché mia madre mi aveva detto di dire a Per_9
chiunque che se avessi avuto un segno o un livido che me lo aveva provocato mio padre”.
E' stato chiesto a come si sentisse in merito alle CP_3
videochiamate con la madre “ quando si gioca e non perde tempo con gli assistenti sociali bene, mentre quando perde più di tre quarti d'ora con a discutere e non con me ho staccato la chiamata perché mi Per_10
sono sentito triste, offeso e arrabbiato. Per me fare due videochiamate a settimana è pesante perché, se ogni volta è così è pesante, non lo reggo. E anche quando mia mamma è a Bologna io preferirei le videochiamate. Io quando sono in videochiamata riesco facilmente a staccare la chiamata per chiedere aiuto, mentre in presenza io ho paura perchè non riesco a interrompere“ .
Alla domanda su che cosa lo mettesse a disagio ha CP_3
risposto “ quando mi fa delle domande pilotate, io chiedo aiuto perché ancora non riesco a dire di no a mia mamma”. Inoltre, ha CP_3
riferito di essere stato contattato dalla madre anche al di fuori degli incontri protetti ma “ non ultimamente, perché è capitato che lei mi dicesse cosa fare agli incontri protetti, adesso non sto più rispondendo, perché mentre prima della chiamata ero pimpante e felice dopo la pagina 13 di 28 telefonata ero chiuso e non riuscivo a stare con la mia famiglia, quindi ho capito che questa cosa non mi fa bene e ho deciso di interrompere”.
L'audizione del minore ha confermato quanto osservato dal
CT che, a pag 16 della relazione afferma : “La madre ha mostrato un funzionamento psichico rigido e ipercontrollante, nel quale anche le funzioni riflessive sono risultate carenti. Le ricadute di tale assetto personologico si concretizzano nella difficoltà ad entrare in connessione emotiva con il figlio, risultando deficitarie anche le funzioni empatiche che le impediscono, inoltre, di riconoscere non solo i suoi bisogni, ma anche il suo malessere. Il costante bisogno di esercitare il controllo sulle situazioni e sulle persone, prendendo decisioni unilaterali e imponendo la propria volontà con una condivisione di intenti solo formale, si sono tradotte nel legame inglobante che caratterizza il rapporto con , in una CP_3
dimensione che non nasce dalle sue esigenze, ma da quelle della madre, e non rappresenta nemmeno gli esiti di un rapporto simbiotico, ma l'esigenza di controllo di La madre ha mostrato di leggere CP_1
le situazioni e i bisogni del figlio secondo le proprie istanze, che però non corrispondono alle reali necessità di ”. CP_3
Degno di nota è il comportamento controllante e con incidenza negativa sulla vita di che si desume dalle plurime mail CP_3
inviate dalla madre al padre in occasione di un pigiama party al quale era stato invitato una sera di competenza del padre. Oltre CP_3
alle numerose mail inviata al padre, la sig ha contattato CP_1
ripetutamente la famiglia ospite creando una situazione di disagio e portando la stessa famiglia a ritenere più opportuno e tranquillizzante pagina 14 di 28 per il futuro non invitare più per non essere esposta ad CP_3
interferenze non tollerate.
La sig dopo la sospensione delle visite libere e delle CP_1
videochiamate protette, ha continuato a porre in essere tentativi di manipolazione, come si dirà più avanti, e ha coinvolto financo i compagni di scuola di , contattati al fine di far da tramite CP_3
per persuadere il figlio a telefonare alla madre o a rispondere alle chiamate, con il risultato di aver messo in seria difficoltà CP_3
psicologica nella gestione di una situazione di disagio e molto intima resa pubblica di fronte ai suoi pari e alla classe.
Il padre, in base agli accertamenti della CT “ è risultato caparbiamente ingaggiato nel conflitto con la madre, rispetto alla quale, anche davanti al figlio ha faticato a filtrare l'insofferenza esperita nei suoi confronti. Tale assetto è verosimilmente il risultato delle perduranti ostilità inerenti alla gestione del minore e alle decisioni che lo riguardano, rispetto alle quali entrambi i genitori hanno dimostrato di non essere in grado di gestirsi autonomamente in un'ottica cooperativa. Tuttavia, ha evidenziato doti empatiche Pt_1
e capacità di mentalizzazione, soprattutto riguardo al disagio vissuto dal figlio relativamente al conflitto intragenitoriale e allo stile relazionale della madre, emerso chiaramente anche durante i lavori peritali. Le rilevate capacità introspettive, ovvero la capacità di riflettere sul proprio funzionamento, sugli eventi vissuti e di ripensare alle proprie posizioni, lo distingue da che non si è rivelata in CP_1
grado di operare questi movimenti…Si reputa, nondimeno, che il padre, pur nelle criticità suesposte e considerate le proprie fragilità,
pagina 15 di 28 che non si ritengono ostative per l'esercizio di una genitorialità efficace, sia da considerarsi il genitore attualmente più idoneo a tutelare i bisogni di , il quale sta affrontando una fase CP_3
evolutiva, quella della preadolescenza, che necessita di esplorazione individuale e consolidamento della propria identità, e dove la ricerca di autonomia, all'interno di un percorso di svincolo dalle figure genitoriali che devono permettergli lo spazio per maturare scelte autonome, risulta imprescindibile per uno sviluppo psicologico sano e armonico. La madre, con le caratteristiche personologiche e comportamentali emerse nel corso dei colloqui, non risulta garantire, attualmente, il rispetto di tali bisogni”.
La Curatrice speciale ha reiteratamente incontrato e, CP_3
in seguito alle segnalazioni che la mamma metteva all'attenzione della curatela e del servizio sociale circa gravi episodi di maltrattamenti del padre in danno di , ha incontrato il CP_3
minore il 5 maggio 2025. In quell'occasione ha riferito CP_3
che gli mancava la mamma, ma è parso sereno e ha negato che il padre lo picchiasse. All'esito dell'incontro, vedeva il padre CP_3
e lo abbracciava.
Sono risultate infondate le accuse di lesioni e maltrattamenti sollevate dalla madre. ha dichiarato in sede di audizione CP_3
che l'episodio di allontanamento dalla casa paterna è stato organizzato dalla madre e di non essere stato picchiato dal padre. Sia i Servizi sociali che il curatore speciale hanno riferito che appare CP_3
sereno e desidera rimanere collocato presso il padre.
pagina 16 di 28 In sede penale è stata richiesta l' archiviazione ( all A delle memorie conclusive ricorrente) del procedimento penale avviato dopo la denuncia della madre del 16.6.2025 (di poco successiva alla disposizione degli incontri protetti).
Il Pubblico Ministero indica tra i documenti prodotti espressamente anche la foto di un livido sulla gamba del minore. Nella richiesta il PM afferma “ Di contro, le dichiarazioni rese dal minore in data 22.09.2025 in sede di audizione protetta con l'ausilio della psicologa Dott.ssa su delega del Pubblico Ministero Tes_1
smentiscono totalmente la versione fornita dalla madre in sede di querela e, anzi, lo stesso attribuisce a quest'ultima parte delle condotte che lei invece imputava all'indagato. In particolare, il ragazzo riferiva alla CT che la madre lo “portava spesso in giro come se mi comprasse, dalla quinta elementare in giù dicevo quello che mi comunicava la mamma, che con papà stavo male, ma non era vero. Lo dicevo a degli assistenti sociali, mamma diceva spesso che con il padre stavo male perché non mi portava a fare delle gite, così risultava che con lei stavo bene. Lei mi dava un foglietto con scritto quello che dovevo dire agli assistenti sociali come fosse un compito di scuola.
Questo è durato sino alla prima media, ho smesso basket perché lei mi diceva di smettere, quello che mi scrive papà, mamma non vuole che lo faccia, è capitato che un compagno mi dava fastidio e lei mi diceva che dovevo imparare a proteggermi, mamma mi imponeva degli sport, papà mi chiedeva invece che cosa volevo fare, ho iniziato a fare basket perché mi piace. [ ... ] Era molto faticoso, quando tornavo a casa con lividi, dovevo dire che era stato papà, e questo l'ho detto alle pagina 17 di 28 maestre, in più occasioni ho detto queste cose alle maestre". Su specifica domanda della Consulente Tecnica circa eventuali punizioni da parte dei genitori, inoltre, il minore rispondeva testualmente:
"Mamma sì, papà mai".
Alla luce di quanto esposto e tenuto conto dell'interesse del minore, si reputa necessario affidare il minore al padre in modo esclusivo, con facoltà di assumere in autonomia le decisioni in materia sanitaria, scolastica extrascolastica e per la richiesta di documenti.
I Servizi sociali monitoreranno per 24 mesi la situazione psicologica del minore.
Quanto alle visite madre figlio al momento non possono prevedersi incontri protetti e anche le videochiamate devono svolgersi in forma protetta, a causa dei reiterati comportamenti materni e della sofferenza di . CP_3
Nella relazione del 22 settembre 2025, i Servizi sociali hanno riferito che ha dichiarato di preferire la modalità di CP_3
incontro on line con la madre, non sentendosi sufficientemente sicuro a vederla in presenza, poiché fatica, di fronte alle insistenze della genitrice, a portare le proprie posizioni, tendendo a rispondere come la stessa vorrebbe, inoltre, si è mostrato preoccupato rispetto ad alcuni temi come l'iscrizione a basket che lui vorrebbe frequentare, mentre riferisce che la madre in passato glielo avrebbe impedito.
Il 15 agosto 2025 gli operatori hanno rappresentato che
, prima di iniziare il collegamento, ha chiesto un foglio CP_3
sul quale ha scritto “AIUTO”, in modo da poter sollecitare pagina 18 di 28 l'intervento degli assistenti sociali toccando il foglio in caso di bisogno.
Iniziata la videochiamata, quando la madre distogliendosi dal gioco, ha iniziato a fare domande, ha indicato il foglio. CP_3
ha poi dichiarato agli assistenti sociali di vedere i messaggi CP_3
che la madre gli manda sul cellulare, ma di non rispondere perché la madre vuole conferme su quanto egli stia male dal padre.
Nella videochiamata del 17 settembre 2025 la madre è stata molto incalzante con toni alti, ha mostrato disagio e le CP_3
operatrici sono state costrette ad interrompere la videochiamata.
Ripresa la chiamata la sig ha proseguito con le CP_1
medesime modalità.
La relazione del 3 ottobre 2025, circa l'andamento delle video chiamate protette tra madre e figlio, rappresenta che, durante la chiamata del 1 ottobre 2025, immediatamente successiva all'audizione in Tribunale del minore, è emerso come la signora volesse coinvolgere nelle vicende processuali (gli CP_1 CP_3
ha detto “Io ho letto quello che hai detto, o sei pazzo come dice tuo padre che ti vuole in neuropsichiatria…io sto andando contro i giudici.
, hai compromesso la causa!”). La videochiamata è stata CP_3
così disturbante da dover essere interrotta, attesa la richiesta di
(che richiamava l'attenzione dell'assistente sociale e CP_3
dell'operatrice, muovendo la mano al di sotto della telecamera); - alla ripresa della video chiamata, interrotta per dare tempo a di CP_3
rasserenarsi, la madre ha continuato a tenere alti i toni, tanto che dopo pochi minuti la videochiamata è stata nuovamente interrotta. E' stata pagina 19 di 28 poi riattivata dopo altri 10 minuti e, alla ripresa, la signora CP_1
ha continuato a mantenere i medesimi toni e le stesse modalità dicendo ti stanno usando per fare un processo di CP_3
maltrattamento contro di me, mi vogliono mandare in prigione”.
Sentendo quelle ulteriori affermazioni ha nuovamente CP_3
chiesto di interrompere la telefonata non riuscendo più a reggere la responsabilità che la madre gli stava addossando.
Il minore è stato, quindi, coinvolto nelle vicende processuali e colpevolizzato per quanto riferito al Giudice in sede di audizione. La videochiamata si è conclusa con l'affermazione della signora CP_1
“noi non giocheremo mai più in questi incontri, e questo tu,
, lo devi sapere”. CP_3
I Servizi sociali hanno riferito che è uscito molto CP_3
provato da questa chiamata, correndo incontro al padre ed abbracciandolo.
Dopo questo episodio, la Curatrice ha parlato con il CP_3
quale ha riferito “la mamma vuole farmi sentire in colpa, ma io non ho colpe”. A causa del tenore dei toni e dei contenuti proposti dalla madre durante la videochiamate, queste sono state interrotte.
Quanto accaduto conferma l'incapacità della sig di CP_1
tenere il minore al riparto dalle vicende giudiziarie e la messa in atto di strumentalizzazioni, manipolazioni, indirizzamento delle dichiarazioni del minore ai terzi- insegnanti, assistenti sociali, CT,
Giudice- tramite redazione di schemini, ideazione di messaggi in codice con attribuzione di un preciso significato a singoli gesti ,
pagina 20 di 28 domande incalzanti, colpevolizzazione del minore quando racconta il reale svolgimento dei fatti.
Nel quadro manipolatorio la madre non si fa scrupolo di coinvolgere insegnanti e compagni di scuola, sollecitandoli ad intervenire in suo favore, nonostante l'intuibile disagio sociale e reputazionale al quale viene esposto il figlio dodicenne. Se non in un'ottica di volontà manipolatoria frustrata non si spiega il disappunto espresso per il fatto che il minore sia stato sentito dal curatore speciale o dal ctu nei giorni di spettanza del padre e sia stato accompagnato da quest'ultimo agli incontri.
I Servizi sociali, tenuto conto della volontà di , che CP_3
comunque naturalmente nutre sentimenti di affetto nei confronti della madre, organizzeranno videochiamate con frequenza di una a settimana con la madre, con facoltà di interromperle o sospenderle anche per il futuro, se disturbanti per il minore.
Inoltre, offriranno ai genitori un supporto alla genitorialità, che si suggerisce alla madre, unitamente ad un percorso psicologico, al fine di acquisire consapevolezza sulle proprie azioni e sulla sofferenza di , con la prospettiva di un reale cambiamento delle CP_3
dinamiche relazionali e comunicative, e di un riavvicinamento con il figlio che nutre autentici sentimenti di affetto per la madre.
In caso di positivo cambiamento di quest'ultima e di acquisito superamento delle problematiche evidenziate, sempre previa acquisizione della disponibilità di , potranno essere disposti CP_3
incontri protetti tra madre e figlio.
pagina 21 di 28 Quanto agli aspetti economici si rileva che il padre nel triennio
2020-2023 ha guadagnato in media 17201,00 euro netti ( per il 2020 lordi 29.141 meno imposta 3572,00; per il 2021 lordi 19977,99 meno 2473,00 di imposta;
per il 2022 euro 9829,00 meno 1297,00 di imposta ).
La sig per i medesimi anni ha percepito un reddito CP_1
lordo pari ad euro 20173,00 ( euro 18103,00 euro netti); 19288 ,00
(17420 euro netti); 12774,00 lordi ( euro 11818,00 netti)
Considerato che l'assegno unico sarà percepito dal padre si reputa equo porre a carico della sig un contributo di CP_1
mantenimento pari ad euro 250,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico della sig CP_1
Le spese di CT sono poste a carico della sig quelle del CP_1
curatore speciale nella misura del 50% ciascuna da versarsi in favore dello Stato.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 1532/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta: affida il minore in via esclusiva al padre, CP_3
collocandolo presso lo stesso, con facoltà di assumere in autonomia decisioni in materia scolastica, sanitaria e ricreativa e per la richiesta di documenti.
pagina 22 di 28 I Servizi sociali monitoreranno per 24 mesi la situazione psicologica del minore e offriranno un sostegno alla genitorialità alla madre .
Dispone videochiamate protette tra madre e figlio con facoltà di sospenderle se disturbanti per il minore;
In caso di positiva evoluzione delle videochiamate e di acquisito superamento delle problematiche evidenziate, previa acquisizione della disponibilità di , potranno essere disposti CP_3
incontri protetti tra madre e figlio.
Pone a carico della sig l'obbligo di versare a CP_1 Pt_1
la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al
[...]
mantenimento ordinario di , importo, rivalutabile CP_3
annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
Condanna la sig a corrispondere al sig le CP_1 CP_3
spese legali liquidate in euro 7000,00 oltre rimborso forfettario VA e
SA come per legge;
Pone a carico della sig le spese di CT, liquidate come CP_1
da separato decreto
Liquida in favore della curatrice speciale il compenso di euro
7000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, VA e SA come per legge, con condanna di entrambe le parti in via solidale al versamento in favore dell'RA ( con ripartizione interna del 50% ciascuno).
Si comunichi ai Servizi sociali pagina 23 di 28 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione
Prima Civile in data 26.11.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Carmen Giraldi
Il Presidente
dott. Bruno Perla
pagina 24 di 28 Dispone la decadenza della sig dalla responsabilità Pt_3
genitoriale;
2. Affida le minori ai servizi sociali territorialmente competenti per il periodo di ventiquattro mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, dando loro il seguente mandato: collocare le minori in un contesto terzo ( rete parentale, famiglia d'appoggio o, in subordine, struttura comunitaria),
organizzare un calendario di incontri protetti tra la madre e i tre figli e offrire un sostegno alla relazione tra fratelli e un percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità per la madre. Inoltre dovrà fornire un'educativa domiciliare per il padre
I Servizi sociali prenderanno in favore delle minori, sentito il padre ed il curatore speciale anche decisioni in ambito sanitario, scolastico e ricreativo.
Affida il minore in via esclusiva al padre con Per_11
collocamento presso lo stesso;
Pone a carico del sig l'obbligo di versare a Pt_3 Pt_4
la somma di € 100,00 mensili a titolo di contributo al
[...]
mantenimento ordinario di , importo, rivalutabile Per_11
annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 30% delle spese straordinarie;
pagina 25 di 28 Avvisa i servizi che entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza dovranno comunicare a questo Tribunale, ai genitori e alla curatrice speciale del minore il nominativo del responsabile del procedimento;
Nomina nomina curatrice speciale delle minori, l'Avv.
SE De IO , cui attribuisce i compiti di raccordarsi con i
Servizi sociali;
Dispone che i Servizi Sociali e la curatrice del minore facciano pervenire al Giudice Tutelare competente una propria relazione sull'andamento degli interventi effettuati e del progetto predisposto dal Tribunale con cadenza semestrale;
Condanna la sig a corrispondere all'RA le spese Pt_3
legali liquidate in euro 7500,00 oltre rimborso forfettario VA e SA come per legge, compensandole per la metà ;
Condanna le parti a rifondere all'RA i compensi per la curatrice speciale dei figli , compensi che liquida in complessivi
9.000,00 euro, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge,
Condanna le parti a versare allo Stato in via solidale con suddivisione nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuna il compenso spettante alle CTU, dott.ssa liquidato con separato Per_3
decreto
Manda alla Cancelleria di comunicare : - ai Servizi Sociali territorialmente competenti, cui è assegnato termine di successivi giorni 15 per la individuazione del responsabile dell'affidamento e la pagina 26 di 28 conseguente comunicazione del predetto nominativo al padre, al
Giudice Tutelare e al curatore, Avv. SE De IO;
- alla curatrice nominata, Avv. SE De IO , per quanto di spettanza.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della
Sezione Prima Civile in data 26.11.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Carmen Giraldi
Il Presidente
dott. Bruno Perla
rigetta / accoglie e, per l'effetto: condanna ___ ; condanna ___ a rifondere a ___ le spese di lite, che liquida, ex
D.M. 55/2014, in complessive € ___ a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, tributi e contributi come per legge;
pone definitivamente a carico di ___ il compenso spettante al
CTU, ___ , liquidato con decreto del ___.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione
Prima Civile in data 21/11/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
pagina 27 di 28 dott.ssa Bruno Perla
pagina 28 di 28