Articolo 21 della Legge 6 luglio 1912, n. 734
Articolo 20Articolo 22
Versione
31 luglio 1912
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Versione
25 gennaio 1923
Art. 21.

Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio, che non sieno tali da diminuire la stima per l'insegnante o che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo a censura, per le mancanze ai doveri di ufficio che siano tali da diminuire la stima per l'insegnante o che costituiscano gravo insubordinazione e per tutte le altre piu' gravi mancanze che lodano l'onore dell'insegnante come uomo e come educatore, si applicheranno, secondo la gravita' dei casi, le altre pene disciplinari indicate nei nn. 3, 4 e 5 dell'art.
20.

((17)) -------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1726 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le competenze ora devolute alla Sezione III del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ed alla Commissione permanente per le arti musicale e drammatica saranno esercitate dal Consiglio di amministrazione del Ministero dell'istruzione pubblica, al quale sara' aggregato con voto deliberativo un capo di Istituto dell'ordine di scuole alle quali appartiene l'insegnante cui si riferisce il provvedimento da adottare".
Entrata in vigore il 25 gennaio 1923