TRIB
Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 01/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3634/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3634/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMPAGNI Parte_1 C.F._1
DAVIDE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. COMPAGNI DAVIDE
ATTORE- OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINI SABRINA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
BORGHESI DOMENICO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MANCINI SABRINA
CONVENUTO- OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in narrativa, in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità dell'ingiunzione per mancato espletamento della negoziazione obbligatoria;
nel merito, annullare e/o revocare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto relativo a pretese infondate sia in fatto che in diritto, e comunque per titoli non dimostrati;
in via subordinata, determinare l'importo eventualmente dovuto anche in via equitativa e considerando la complessiva condotta tenuta dalla controparte ed il danno arrecato, di cui si chiede la quantificazione da opporre in via di eccezione riconvenzionale.
pagina 1 di 11 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”.
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rilevato sin d'ora che la società dichiara e ribadisce espressamente di non accettare CP_1
contraddittorio su domande, eccezioni e contestazioni nuove e/o diverse e/o ulteriori, siccome irrituali, tardive ed inammissibili, - NEL MERITO: RIGETTARE l'opposizione promossa da Parte_1
nonché rigettare ogni ulteriore domanda e/o eccezione da questo formulate, perché
[...]
inammissibili, anche per intervenuta decadenza e/o prescrizione e comunque infondate, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
IN SUBORDINE: condannare a pagare in favore di in persona del Parte_1 CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, l'importo che risulterà provato in corso di causa, oltre interessi di mora dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi compresa la rifusione delle spese di CTU e di assistenza tecnica di parte.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- premesso che la relazione del CTU incaricato presenta svariati errori e/o omissioni, che hanno condotto ad una sottostima della contabilità finale delle opere complessive eseguite da , si CP_1
chiede che il Tribunale Voglia pronunciare ordinanza di rimessione in istruttoria, ordinando al CTU nominato:
1) di quantificare le opere extra-contratto eseguite da in conformità alle linee guida per la CP_1 definizione dei prezzi mediante analisi dei costi elementari di cui all'art. 32, comma 2, DPR 207/2010
(regolamento di esecuzione ed attuazione del D. LGS. 163/2006);
2) di quantificare le opere di anche in relazione all'esecuzione degli architravi;
CP_1
3) di quantificare le cosiddette “economie extra” per le opere extra-contratto, avuto riguardo alle risultanze delle prove orali e ai documenti prodotti da , in particolare al doc. n. 50; CP_1
4) di quantificare i costi della sicurezza da riconoscere all'Impresa, come da PSC del CSE geom.
nominato dalla Committenza (doc. 59 all. d) ); CP_2 CP_1
si producono, quali documenti sopravvenuti (segue numerazione):
61) preventivo impresa edile Coop. Arte Muraria Soc. Coop. di Forlì con relativa comunicazione e- mail di invio del 14.06.2024;
62) pec Avv. Mancini del 28.02.2024, non allegata dal CTU nella sua relazione finale.
pagina 2 di 11 Si chiede, infine, che siano ammessi tutti i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 co 6
n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati, in particolare i capp. da 3 a 6, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 25, previa eventuale revoca parziale dell'ordinanza istruttoria”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva dal suintestato Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. CP_1
1314/2021 nei confronti di Parte_1
A sostegno della domanda monitoria esponeva che:
- In data 11.2.2018 sottoscriveva con l'ingiungente contratto di appalto relativo Parte_1 all'immobile sito in Forlì, via B. Rossi 30 (doc. 2 monitorio);
- L'ingiungente provvedeva ad eseguire tutte le opere contrattualmente pattuite, nonché opere extra- contratto, con l'assenso e l'accettazione del Direttore Lavori nominato dal committente,
Arch. CP_3
- A lavori terminati, l'appaltatrice elaborava il computo metrico (doc. 3) ed emetteva la fattura
56/19, per l'importo complessivo di Euro 36.300,00, sottoscritta per accettazione dal D.L. (doc.
4);
- non provvedeva al saldo del dovuto: infatti, in ritardo rispetto a quanto previsto Parte_1 dall'art. 5 del contratto, corrispondeva unicamente la minor somma di Euro 10.000,00, senza tuttavia muovere alcuna contestazione rispetto all'operato dell'ingiungente ed anzi esplicitando che la suindicata somma valeva quale acconto rispetto all'importo di cui alla fattura n. 56 (doc.
5);
- Solo a seguito di diverse diffide di pagamento, l'ingiunto corrispondeva l'esigua somma di Euro
1.350,25 (docc. 6 e 7);
- Residuava dunque l'importo di Euro 20.544,99 (quale differenza tra l'ammontare della fattura e gli acconti corrisposti), oltre interessi ex art 4 e 5 D.Lgs 231/02 dalla data di scadenza della fattura al saldo.
Ciò posto, veniva emesso il provvedimento monitorio n. 1314/21, con il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma di Euro 20.544,99, oltre ad interessi e spese di Parte_1
procedura.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'ingiunto interponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
A tale fine, l'opponente eccepiva che:
pagina 3 di 11 - L'ingiungente era incorsa in gravi ritardi nel completamento delle opere oggetto di contratto
(docc. da 2 a 4);
- Ciò nonostante, aveva corrisposto quanto dovuto: segnatamente mediante la Parte_1
corresponsione della somma di Euro 19.000,00 oltre IVA di cui alla fattura 99/18 relativa al I
SAL (docc. da 5 a 7), nonché della somma di Euro 27.500,00 e di ulteriori Euro 5.000,00 di cui alle fatture 180/18 e 181/18 relative al II SAL (docc. da 8 ad 11);
- In data 26.09.2019 l'opponente interrompeva il rapporto contrattuale a fronte del perdurante inadempimento di (doc. 12); CP_1
- In seguito, inopinatamente, trasmetteva al D.L. un prospetto di contabilità, non CP_1
accettato dal D.L. (doc. 13);
- Dunque, mediante artifici volti a modificare il valore delle opere eseguite, veniva di poi emessa la fattura 56/19: essa inglobava somme non dovute, tanto che “portava” il valore dell'appalto dall'originario importo di Euro 54.251,75 (di cui corrisposti Euro 51.500,00) ad un importo di
Euro 109.792,99;
- La fattura in oggetto non veniva affatto accettata dal D.L., che si limitava ad apporvi un visto per “presa visione”, né dal Parte_1
- Tuttavia, nonostante le incongruenze contabili in cui era incorsa controparte ed il pagamento medio tempore intervenuto della somma di Euro 11.350,25, agiva in via monitoria CP_1
azionando una fattura contestata a più riprese (docc. da 19 a 35);
- Eccepiva, dunque, l'opponente l'improcedibilità della domanda, in quanto non preceduta dall'espletamento della procedura di negoziazione, nonché il difetto di prova circa sussistenza e certezza del credito di controparte: alla luce del chiaro tenore del contratto, infatti, le uniche somme dovute erano quelle approvate dal D.L., già integralmente corrisposte (peraltro in eccesso) dall'opponente.
Si costituiva in giudizio chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività al CP_1
decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e conseguentemente la conferma del citato provvedimento monitorio.
A tal fine, l'opposta:
- Precisava che il regolamento contrattuale era quello, e solo quello, di cui al contratto di appalto sottoscritto tra le parti, allegato al ricorso monitorio e prodotto unitamente alla comparsa sub doc. 11. Dunque nessun ulteriore sconto era convenuto oralmente tra le parti;
- Rilevava che il predetto documento non conteneva alcun importo complessivo – limitandosi l'art. 5 a prevedere che il corrispettivo fosse determinato “a misura” e non “a corpo” – e pagina 4 di 11 prevedesse “a parte” i costi per le opere di assistenza muraria, di realizzazione dell'impianto elettrico ed idrico, di posa di infissi;
- Eccepiva che, a differenza di quanto allegato da controparte, l'opponente si rivelava costantemente inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento e, direttamente o tramite il
D.L., richiedeva numerose opere aggiuntive (docc. da 12 a 14, 18, 19, 29);
- Contestava le asserzioni di controparte: i lavori proseguivano nonostante i ritardi nei pagamenti da parte dell'opponente. A riprova significava che tra gennaio e febbraio 2019 veniva CP_1 richiesta dal D.L. di fornire preventivi relativi all'impianto fognario e alla fornitura e posa di pavimentazione in legno prefinito (docc. da 33 a 35);
- Sottolineava che il D.L. non solo aveva accettato la fattura azionata, ma giammai aveva opposto riserve o contestazioni ed, anzi, con mail del luglio 2019 rassicurava l'appaltatrice circa la volontà di di dare corso al pagamento della stessa (docc. 37 e 38); Parte_1
- Contestava sia la sussistenza di vizi e difetti nelle opere eseguite, rispetto ai quali sollevava eccezione di prescrizione e decadenza, sia la fondatezza dell'opposizione.
All'esito della prima udienza veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà e, previo rigetto anche dell'eccezione di improcedibilità della domanda, venivano assegnati i termini di cui all'art 183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante interpello, prove per testi, nonché mediante CTU redatta dall'Ing.
volta alla quantificazione dei lavori eseguiti e all'accertamento dei vizi lamentati Persona_1 dall'opponente.
All'esito i difensori precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente per il mancato esperimento della negoziazione obbligatoria.
A mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, d.l. 132/2014, non è improcedibile la domanda non preceduta dalla negoziazione se si tratti di procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione. Et de hoc satis.
Passando al merito della vicenda, si osserva quanto segue.
Tra le parti è stato sottoscritto contratto di appalto in data 11 febbraio 2018 (doc. 11 parte opposta).
Sinteticamente, lo stesso prevedeva:
1) L'affidamento a delle opere relative all'intervento di ristrutturazione ed Controparte_1
ampliamento dell'immobile sito in Forlì, via Bartolo Rossi 30;
pagina 5 di 11 2) Le opere erano quelle indicate alle pagg. da 15 a 23 allegate al contratto;
3) Il prezzo delle opere era indicato “a misura”, dietro emissione ed approvazione di Stati
Avanzamento Lavori;
4) Il pagamento avrebbe dovuto essere corrisposto entro trenta giorni dall'emissione della fattura;
5) La Direzione Lavori era affidata all'Arch. CP_4
6) Eventuali lavori aggiuntivi avrebbero dovuto essere richiesti tempestivamente e per iscritto dall'opponente o dal D.L. ed il prezzo relativo sarebbe stato concordato volta per volta.
Dunque, quanto sopra rappresenta la prova – non contestata – della fonte negoziale del credito di
. CP_1
L'opposta – attore in senso sostanziale – ha allegato il mancato integrale pagamento da parte di del compenso ad essa spettante in virtù dell'esecuzione delle opere di cui al contratto. Parte_1
Ha inoltre allegato di avere effettuato lavori extra contratto, richiesti dalla Direzione Lavori, e dunque di vantare nei confronti dell'opponente il credito (residuo) di cui alla fattura 56/19 azionata in via monitoria.
Sul punto è opportuna una precisazione: il perimetro della domanda è identificato proprio dalla fattura
56/19.
Pertanto, oggetto del presente accertamento non può che essere il vaglio circa l'effettiva esecuzione delle opere di cui al suindicato documento contabile, essendo inammissibile un'estensione di tale oggetto;
per tale motivo sono inammissibili le richieste di rimessione della causa in istruttoria formulate da parte opposta in sede di conclusioni.
Altro e speculare aspetto riguarda le eccezioni dell'opponente, che ha contestato la sussistenza del credito negando che abbia eseguito opere eccedenti il valore già corrisposto ed allegando la CP_1
sussistenza di vizi, difetti e ritardi.
Dette eccezioni devono essere correttamente allegate e provate dall'opponente stesso.
Ciò chiarito, “tornando” all'esame della fattura 56/19 (doc. 36 parte opposta), per maggiore chiarezza si ritiene opportuno riportare il documento contabile:
pagina 6 di 11 pagina 7 di 11 L'importo totale ammonta ad Euro 36.300,00 con causale IV SAL.
È documentalmente provato e non contestato che non abbia provveduto al pagamento Parte_1 dell'intero importo.
All'esito dell'istruttoria può altresì ritenersi che il IV SAL non sia stato emesso in forma cartacea, ma che nel luglio/agosto 2019 sia stata trasmessa la contabilità aggiornata di cantiere (docc. 39 e 40 opposta), accettata dal D.L. (si veda, sul punto, doc. 41 parte opposta). Tuttavia è altrettanto vero che la contabilità predisposta dall'opposta ed inviata all'opponente (si vedano, sul punto, docc. da 39 a 43 di parte opponente) si mostra assolutamente inidonea a fornire prova piena della reale consistenza del credito di parte opposta.
Le somme, infatti, aumentano e diminuiscono senza una apparente giustificazione e sono financo accompagnate da note di credito.
Anche le risultanze testimoniali corroborano detta conclusione: il Direttore Lavori, Arch. ha CP_3 testualmente dichiarato “… non ha contestato la risoluzione del contratto e da quel momento CP_1
abbiamo iniziato a trattare sulla contabilità: gli esiti di queste verifiche hanno portato una riduzione della contabilità da 100 e rotti mila euro ad 84.000 euro, che io però non ho accettato, ritenendo che il credito di non potesse superare euro 64.000. CP_1
A.D.R.: Preciso che abbiamo avuto diversi momenti di confronto con e con il geometra. CP_5
L'ultimo a dicembre 2020”; ex dipendente dell'opposta, ha dichiarato che “È prassi Testimone_1 dell'azienda emettere fatture solo dopo autorizzazione scritta del committente o del D.L.
A.D.R.: Per questa specifica fattura n.56 ci fu un incontro presso con il D.L. all'esito CP_1 CP_5
venne e mi disse di emettere la fattura di 33.000 e dopo averla stampata andai giù, la diedi a CP_5 che l'ha visionata e dopo l'ha sottoposta a che la approvò. Lo so perché ero presente quando fu CP_3
sottoposta a per accettazione e approvazione e lui firmò. CP_3
A.D.R.: Preciso che il SAL 4 non fu emesso cartaceo, ma ne discussero in ufficio. Firmò la fattura proprio perché non era stato emesso il SAL”.
Per tali motivi, risultando pacifica la mancata accettazione per iscritto del SAL 4 e risultando altresì pacifica la “confusione” in cui è incorsa la contabilità dell'opposta, al fine di identificare esattamente la consistenza delle opere eseguite ed il loro valore, è stato assegnato l'incarico all'Ing. sul quesito Per_1
di cui al verbale di udienza del 6 dicembre 2023.
L'elaborato peritale si mostra completo e ben argomentato, anche alla luce delle osservazioni mosse dai
CC.TT.PP. (pagg. da 31 a 44 dell'elaborato depositato telematicamente).
pagina 8 di 11 Anzitutto il Consulente ha verificato, in più incontri e nel contraddittorio tra le parti, la documentazione in atti (inclusi contratto, SAL – soprattutto di fine lavori – elaborati grafici, capitolati, contabilità e perizie di parte) ed ha condivisibilmente precisato che “… Considerando che ad oggi, senza opportuni sondaggi e prove, è difficile la quantificazione delle quantità esatte dei materiali utilizzati e tipologia.
Si procede ad un controllo delle voci principali e visibilmente riscontrabili che hanno una maggior incidenza”.
Quanto al valore delle opere eseguite, il Consulente ha dato atto che “… Il sottoscritto durante i sopralluoghi ha eseguito un rilievo fotografico del fabbricato per ricostruire le lavorazioni svolte dalla
Il sottoscritto ha analizzato i documenti agli atti, i vari SAL prodotti dalle parti Controparte_1
compreso delle deduzioni della DL Arch. presenti agli atti, inoltre insieme ai CTP delle parti ha CP_3 analizzato quantità e costi di tutte le voci delle lavorazioni svolte dall'impresa nei Controparte_1
diversi incontri del 12 febbraio, 04 marzo, 18 marzo e il 04 aprile 2024. Durante tali incontri il sottoscritto insieme al collegio peritale ha eseguito la verifica delle voci presenti nell'ultima contabilità allegata alla perizia del geom. 14) offerta per nuove lavorazioni richieste Per_2 CP_1
2018.04.27, contratto tra le parti presenti agli atti, secondo i SAL presenti agli atti in particolare il
SAL FINE del 19/07/2019”, all'esito ha accertato un totale lavori svolti per Controparte_6
Euro 88.013,50 (IVA inclusa, pag. 33) ed un totale saldato dall'opponente di Euro 70.876,16 (IVA inclusa).
La differenza a debito di ammonta, pertanto, ad Euro 17.137,34 (IVA inclusa). Parte_1
Si sottolinea che la relazione peritale, a differenza di quanto eccepito da parte convenuta opposta, ha tenuto in debito conto anche le opere extra contratto di cui è prova e riscontro all'esito del giudizio.
Viceversa, correttamente, non ha tenuto conto delle voci aggiuntive rispetto a quanto oggetto di contratto e oggetto della fattura azionata in monitorio. Sul punto, per incidens, è corretta la doglianza formulata dall'opponente in sede di comparsa conclusionale: è inammissibile la domanda avanzata tardivamente da parte opposta relativa ad opere ulteriori e diverse rispetto a quelle ricomprese nella fattura 56/19, soprattutto considerando che il creditore ha chiesto in via principale la conferma del decreto ingiuntivo e in subordine la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato come dovuto, senza dunque spiegare domanda riconvenzionale e senza dunque ampliare l'oggetto della domanda originaria che, lo si ripete, è rappresentato dalla fattura azionata in monitorio.
Tanto chiarito, non merita accoglimento l'eccezione riconvenzionale sollevata dall'opponente: nessun danno è stato provato all'esito del giudizio, soprattutto considerata l'impossibilità – su cui argomenta anche la relazione peritale – di ritenere sussistenti vizi e difetti nelle opere.
pagina 9 di 11 Conclusivamente, dunque, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere Parte_1
condannato al pagamento della minor somma di Euro 17.137,34; trattandosi di debito di valuta, allo stesso devono essere aggiunti gli interessi, argomento questo sul quale le parti sono in contrasto.
In sede di ricorso monitorio l'opposta ha chiesto il riconoscimento degli interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs.
231/02.
L'opponente contesta l'applicabilità al rapporto in oggetto della norma prevista in tema di transazione commerciale.
La contestazione è senz'altro fondata, atteso che il rapporto in oggetto non ha natura commerciale.
Tuttavia, va sottolineato che l'opposta, in sede di giudizio di merito, ha richiesto il riconoscimento degli interessi moratori;
in virtù del potere di corretta qualificazione delle domande attribuito al giudice, gli interessi moratori devono essere riconosciuti a mente di quanto previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M 55/14, come aggiornato, avuto riguardo al valore accertato come dovuto, comprensivo di interessi.
Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese CTP (nota spese parte opposta), atteso che non vi è prova delle fatture e dell'avvenuto pagamento dei professionisti.
Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione;
2) Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1314/21;
3) Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta della somma di Euro 17.137,34, oltre ad interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale al saldo;
4) Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta della somma di Euro 7.616,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
5) Spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice opponente.
pagina 10 di 11 Forlì, 1 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3634/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMPAGNI Parte_1 C.F._1
DAVIDE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. COMPAGNI DAVIDE
ATTORE- OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINI SABRINA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
BORGHESI DOMENICO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MANCINI SABRINA
CONVENUTO- OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in narrativa, in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità dell'ingiunzione per mancato espletamento della negoziazione obbligatoria;
nel merito, annullare e/o revocare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto relativo a pretese infondate sia in fatto che in diritto, e comunque per titoli non dimostrati;
in via subordinata, determinare l'importo eventualmente dovuto anche in via equitativa e considerando la complessiva condotta tenuta dalla controparte ed il danno arrecato, di cui si chiede la quantificazione da opporre in via di eccezione riconvenzionale.
pagina 1 di 11 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”.
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rilevato sin d'ora che la società dichiara e ribadisce espressamente di non accettare CP_1
contraddittorio su domande, eccezioni e contestazioni nuove e/o diverse e/o ulteriori, siccome irrituali, tardive ed inammissibili, - NEL MERITO: RIGETTARE l'opposizione promossa da Parte_1
nonché rigettare ogni ulteriore domanda e/o eccezione da questo formulate, perché
[...]
inammissibili, anche per intervenuta decadenza e/o prescrizione e comunque infondate, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
IN SUBORDINE: condannare a pagare in favore di in persona del Parte_1 CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, l'importo che risulterà provato in corso di causa, oltre interessi di mora dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi compresa la rifusione delle spese di CTU e di assistenza tecnica di parte.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- premesso che la relazione del CTU incaricato presenta svariati errori e/o omissioni, che hanno condotto ad una sottostima della contabilità finale delle opere complessive eseguite da , si CP_1
chiede che il Tribunale Voglia pronunciare ordinanza di rimessione in istruttoria, ordinando al CTU nominato:
1) di quantificare le opere extra-contratto eseguite da in conformità alle linee guida per la CP_1 definizione dei prezzi mediante analisi dei costi elementari di cui all'art. 32, comma 2, DPR 207/2010
(regolamento di esecuzione ed attuazione del D. LGS. 163/2006);
2) di quantificare le opere di anche in relazione all'esecuzione degli architravi;
CP_1
3) di quantificare le cosiddette “economie extra” per le opere extra-contratto, avuto riguardo alle risultanze delle prove orali e ai documenti prodotti da , in particolare al doc. n. 50; CP_1
4) di quantificare i costi della sicurezza da riconoscere all'Impresa, come da PSC del CSE geom.
nominato dalla Committenza (doc. 59 all. d) ); CP_2 CP_1
si producono, quali documenti sopravvenuti (segue numerazione):
61) preventivo impresa edile Coop. Arte Muraria Soc. Coop. di Forlì con relativa comunicazione e- mail di invio del 14.06.2024;
62) pec Avv. Mancini del 28.02.2024, non allegata dal CTU nella sua relazione finale.
pagina 2 di 11 Si chiede, infine, che siano ammessi tutti i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 co 6
n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati, in particolare i capp. da 3 a 6, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 25, previa eventuale revoca parziale dell'ordinanza istruttoria”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva dal suintestato Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. CP_1
1314/2021 nei confronti di Parte_1
A sostegno della domanda monitoria esponeva che:
- In data 11.2.2018 sottoscriveva con l'ingiungente contratto di appalto relativo Parte_1 all'immobile sito in Forlì, via B. Rossi 30 (doc. 2 monitorio);
- L'ingiungente provvedeva ad eseguire tutte le opere contrattualmente pattuite, nonché opere extra- contratto, con l'assenso e l'accettazione del Direttore Lavori nominato dal committente,
Arch. CP_3
- A lavori terminati, l'appaltatrice elaborava il computo metrico (doc. 3) ed emetteva la fattura
56/19, per l'importo complessivo di Euro 36.300,00, sottoscritta per accettazione dal D.L. (doc.
4);
- non provvedeva al saldo del dovuto: infatti, in ritardo rispetto a quanto previsto Parte_1 dall'art. 5 del contratto, corrispondeva unicamente la minor somma di Euro 10.000,00, senza tuttavia muovere alcuna contestazione rispetto all'operato dell'ingiungente ed anzi esplicitando che la suindicata somma valeva quale acconto rispetto all'importo di cui alla fattura n. 56 (doc.
5);
- Solo a seguito di diverse diffide di pagamento, l'ingiunto corrispondeva l'esigua somma di Euro
1.350,25 (docc. 6 e 7);
- Residuava dunque l'importo di Euro 20.544,99 (quale differenza tra l'ammontare della fattura e gli acconti corrisposti), oltre interessi ex art 4 e 5 D.Lgs 231/02 dalla data di scadenza della fattura al saldo.
Ciò posto, veniva emesso il provvedimento monitorio n. 1314/21, con il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma di Euro 20.544,99, oltre ad interessi e spese di Parte_1
procedura.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'ingiunto interponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
A tale fine, l'opponente eccepiva che:
pagina 3 di 11 - L'ingiungente era incorsa in gravi ritardi nel completamento delle opere oggetto di contratto
(docc. da 2 a 4);
- Ciò nonostante, aveva corrisposto quanto dovuto: segnatamente mediante la Parte_1
corresponsione della somma di Euro 19.000,00 oltre IVA di cui alla fattura 99/18 relativa al I
SAL (docc. da 5 a 7), nonché della somma di Euro 27.500,00 e di ulteriori Euro 5.000,00 di cui alle fatture 180/18 e 181/18 relative al II SAL (docc. da 8 ad 11);
- In data 26.09.2019 l'opponente interrompeva il rapporto contrattuale a fronte del perdurante inadempimento di (doc. 12); CP_1
- In seguito, inopinatamente, trasmetteva al D.L. un prospetto di contabilità, non CP_1
accettato dal D.L. (doc. 13);
- Dunque, mediante artifici volti a modificare il valore delle opere eseguite, veniva di poi emessa la fattura 56/19: essa inglobava somme non dovute, tanto che “portava” il valore dell'appalto dall'originario importo di Euro 54.251,75 (di cui corrisposti Euro 51.500,00) ad un importo di
Euro 109.792,99;
- La fattura in oggetto non veniva affatto accettata dal D.L., che si limitava ad apporvi un visto per “presa visione”, né dal Parte_1
- Tuttavia, nonostante le incongruenze contabili in cui era incorsa controparte ed il pagamento medio tempore intervenuto della somma di Euro 11.350,25, agiva in via monitoria CP_1
azionando una fattura contestata a più riprese (docc. da 19 a 35);
- Eccepiva, dunque, l'opponente l'improcedibilità della domanda, in quanto non preceduta dall'espletamento della procedura di negoziazione, nonché il difetto di prova circa sussistenza e certezza del credito di controparte: alla luce del chiaro tenore del contratto, infatti, le uniche somme dovute erano quelle approvate dal D.L., già integralmente corrisposte (peraltro in eccesso) dall'opponente.
Si costituiva in giudizio chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività al CP_1
decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e conseguentemente la conferma del citato provvedimento monitorio.
A tal fine, l'opposta:
- Precisava che il regolamento contrattuale era quello, e solo quello, di cui al contratto di appalto sottoscritto tra le parti, allegato al ricorso monitorio e prodotto unitamente alla comparsa sub doc. 11. Dunque nessun ulteriore sconto era convenuto oralmente tra le parti;
- Rilevava che il predetto documento non conteneva alcun importo complessivo – limitandosi l'art. 5 a prevedere che il corrispettivo fosse determinato “a misura” e non “a corpo” – e pagina 4 di 11 prevedesse “a parte” i costi per le opere di assistenza muraria, di realizzazione dell'impianto elettrico ed idrico, di posa di infissi;
- Eccepiva che, a differenza di quanto allegato da controparte, l'opponente si rivelava costantemente inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento e, direttamente o tramite il
D.L., richiedeva numerose opere aggiuntive (docc. da 12 a 14, 18, 19, 29);
- Contestava le asserzioni di controparte: i lavori proseguivano nonostante i ritardi nei pagamenti da parte dell'opponente. A riprova significava che tra gennaio e febbraio 2019 veniva CP_1 richiesta dal D.L. di fornire preventivi relativi all'impianto fognario e alla fornitura e posa di pavimentazione in legno prefinito (docc. da 33 a 35);
- Sottolineava che il D.L. non solo aveva accettato la fattura azionata, ma giammai aveva opposto riserve o contestazioni ed, anzi, con mail del luglio 2019 rassicurava l'appaltatrice circa la volontà di di dare corso al pagamento della stessa (docc. 37 e 38); Parte_1
- Contestava sia la sussistenza di vizi e difetti nelle opere eseguite, rispetto ai quali sollevava eccezione di prescrizione e decadenza, sia la fondatezza dell'opposizione.
All'esito della prima udienza veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà e, previo rigetto anche dell'eccezione di improcedibilità della domanda, venivano assegnati i termini di cui all'art 183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante interpello, prove per testi, nonché mediante CTU redatta dall'Ing.
volta alla quantificazione dei lavori eseguiti e all'accertamento dei vizi lamentati Persona_1 dall'opponente.
All'esito i difensori precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente per il mancato esperimento della negoziazione obbligatoria.
A mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, d.l. 132/2014, non è improcedibile la domanda non preceduta dalla negoziazione se si tratti di procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione. Et de hoc satis.
Passando al merito della vicenda, si osserva quanto segue.
Tra le parti è stato sottoscritto contratto di appalto in data 11 febbraio 2018 (doc. 11 parte opposta).
Sinteticamente, lo stesso prevedeva:
1) L'affidamento a delle opere relative all'intervento di ristrutturazione ed Controparte_1
ampliamento dell'immobile sito in Forlì, via Bartolo Rossi 30;
pagina 5 di 11 2) Le opere erano quelle indicate alle pagg. da 15 a 23 allegate al contratto;
3) Il prezzo delle opere era indicato “a misura”, dietro emissione ed approvazione di Stati
Avanzamento Lavori;
4) Il pagamento avrebbe dovuto essere corrisposto entro trenta giorni dall'emissione della fattura;
5) La Direzione Lavori era affidata all'Arch. CP_4
6) Eventuali lavori aggiuntivi avrebbero dovuto essere richiesti tempestivamente e per iscritto dall'opponente o dal D.L. ed il prezzo relativo sarebbe stato concordato volta per volta.
Dunque, quanto sopra rappresenta la prova – non contestata – della fonte negoziale del credito di
. CP_1
L'opposta – attore in senso sostanziale – ha allegato il mancato integrale pagamento da parte di del compenso ad essa spettante in virtù dell'esecuzione delle opere di cui al contratto. Parte_1
Ha inoltre allegato di avere effettuato lavori extra contratto, richiesti dalla Direzione Lavori, e dunque di vantare nei confronti dell'opponente il credito (residuo) di cui alla fattura 56/19 azionata in via monitoria.
Sul punto è opportuna una precisazione: il perimetro della domanda è identificato proprio dalla fattura
56/19.
Pertanto, oggetto del presente accertamento non può che essere il vaglio circa l'effettiva esecuzione delle opere di cui al suindicato documento contabile, essendo inammissibile un'estensione di tale oggetto;
per tale motivo sono inammissibili le richieste di rimessione della causa in istruttoria formulate da parte opposta in sede di conclusioni.
Altro e speculare aspetto riguarda le eccezioni dell'opponente, che ha contestato la sussistenza del credito negando che abbia eseguito opere eccedenti il valore già corrisposto ed allegando la CP_1
sussistenza di vizi, difetti e ritardi.
Dette eccezioni devono essere correttamente allegate e provate dall'opponente stesso.
Ciò chiarito, “tornando” all'esame della fattura 56/19 (doc. 36 parte opposta), per maggiore chiarezza si ritiene opportuno riportare il documento contabile:
pagina 6 di 11 pagina 7 di 11 L'importo totale ammonta ad Euro 36.300,00 con causale IV SAL.
È documentalmente provato e non contestato che non abbia provveduto al pagamento Parte_1 dell'intero importo.
All'esito dell'istruttoria può altresì ritenersi che il IV SAL non sia stato emesso in forma cartacea, ma che nel luglio/agosto 2019 sia stata trasmessa la contabilità aggiornata di cantiere (docc. 39 e 40 opposta), accettata dal D.L. (si veda, sul punto, doc. 41 parte opposta). Tuttavia è altrettanto vero che la contabilità predisposta dall'opposta ed inviata all'opponente (si vedano, sul punto, docc. da 39 a 43 di parte opponente) si mostra assolutamente inidonea a fornire prova piena della reale consistenza del credito di parte opposta.
Le somme, infatti, aumentano e diminuiscono senza una apparente giustificazione e sono financo accompagnate da note di credito.
Anche le risultanze testimoniali corroborano detta conclusione: il Direttore Lavori, Arch. ha CP_3 testualmente dichiarato “… non ha contestato la risoluzione del contratto e da quel momento CP_1
abbiamo iniziato a trattare sulla contabilità: gli esiti di queste verifiche hanno portato una riduzione della contabilità da 100 e rotti mila euro ad 84.000 euro, che io però non ho accettato, ritenendo che il credito di non potesse superare euro 64.000. CP_1
A.D.R.: Preciso che abbiamo avuto diversi momenti di confronto con e con il geometra. CP_5
L'ultimo a dicembre 2020”; ex dipendente dell'opposta, ha dichiarato che “È prassi Testimone_1 dell'azienda emettere fatture solo dopo autorizzazione scritta del committente o del D.L.
A.D.R.: Per questa specifica fattura n.56 ci fu un incontro presso con il D.L. all'esito CP_1 CP_5
venne e mi disse di emettere la fattura di 33.000 e dopo averla stampata andai giù, la diedi a CP_5 che l'ha visionata e dopo l'ha sottoposta a che la approvò. Lo so perché ero presente quando fu CP_3
sottoposta a per accettazione e approvazione e lui firmò. CP_3
A.D.R.: Preciso che il SAL 4 non fu emesso cartaceo, ma ne discussero in ufficio. Firmò la fattura proprio perché non era stato emesso il SAL”.
Per tali motivi, risultando pacifica la mancata accettazione per iscritto del SAL 4 e risultando altresì pacifica la “confusione” in cui è incorsa la contabilità dell'opposta, al fine di identificare esattamente la consistenza delle opere eseguite ed il loro valore, è stato assegnato l'incarico all'Ing. sul quesito Per_1
di cui al verbale di udienza del 6 dicembre 2023.
L'elaborato peritale si mostra completo e ben argomentato, anche alla luce delle osservazioni mosse dai
CC.TT.PP. (pagg. da 31 a 44 dell'elaborato depositato telematicamente).
pagina 8 di 11 Anzitutto il Consulente ha verificato, in più incontri e nel contraddittorio tra le parti, la documentazione in atti (inclusi contratto, SAL – soprattutto di fine lavori – elaborati grafici, capitolati, contabilità e perizie di parte) ed ha condivisibilmente precisato che “… Considerando che ad oggi, senza opportuni sondaggi e prove, è difficile la quantificazione delle quantità esatte dei materiali utilizzati e tipologia.
Si procede ad un controllo delle voci principali e visibilmente riscontrabili che hanno una maggior incidenza”.
Quanto al valore delle opere eseguite, il Consulente ha dato atto che “… Il sottoscritto durante i sopralluoghi ha eseguito un rilievo fotografico del fabbricato per ricostruire le lavorazioni svolte dalla
Il sottoscritto ha analizzato i documenti agli atti, i vari SAL prodotti dalle parti Controparte_1
compreso delle deduzioni della DL Arch. presenti agli atti, inoltre insieme ai CTP delle parti ha CP_3 analizzato quantità e costi di tutte le voci delle lavorazioni svolte dall'impresa nei Controparte_1
diversi incontri del 12 febbraio, 04 marzo, 18 marzo e il 04 aprile 2024. Durante tali incontri il sottoscritto insieme al collegio peritale ha eseguito la verifica delle voci presenti nell'ultima contabilità allegata alla perizia del geom. 14) offerta per nuove lavorazioni richieste Per_2 CP_1
2018.04.27, contratto tra le parti presenti agli atti, secondo i SAL presenti agli atti in particolare il
SAL FINE del 19/07/2019”, all'esito ha accertato un totale lavori svolti per Controparte_6
Euro 88.013,50 (IVA inclusa, pag. 33) ed un totale saldato dall'opponente di Euro 70.876,16 (IVA inclusa).
La differenza a debito di ammonta, pertanto, ad Euro 17.137,34 (IVA inclusa). Parte_1
Si sottolinea che la relazione peritale, a differenza di quanto eccepito da parte convenuta opposta, ha tenuto in debito conto anche le opere extra contratto di cui è prova e riscontro all'esito del giudizio.
Viceversa, correttamente, non ha tenuto conto delle voci aggiuntive rispetto a quanto oggetto di contratto e oggetto della fattura azionata in monitorio. Sul punto, per incidens, è corretta la doglianza formulata dall'opponente in sede di comparsa conclusionale: è inammissibile la domanda avanzata tardivamente da parte opposta relativa ad opere ulteriori e diverse rispetto a quelle ricomprese nella fattura 56/19, soprattutto considerando che il creditore ha chiesto in via principale la conferma del decreto ingiuntivo e in subordine la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato come dovuto, senza dunque spiegare domanda riconvenzionale e senza dunque ampliare l'oggetto della domanda originaria che, lo si ripete, è rappresentato dalla fattura azionata in monitorio.
Tanto chiarito, non merita accoglimento l'eccezione riconvenzionale sollevata dall'opponente: nessun danno è stato provato all'esito del giudizio, soprattutto considerata l'impossibilità – su cui argomenta anche la relazione peritale – di ritenere sussistenti vizi e difetti nelle opere.
pagina 9 di 11 Conclusivamente, dunque, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere Parte_1
condannato al pagamento della minor somma di Euro 17.137,34; trattandosi di debito di valuta, allo stesso devono essere aggiunti gli interessi, argomento questo sul quale le parti sono in contrasto.
In sede di ricorso monitorio l'opposta ha chiesto il riconoscimento degli interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs.
231/02.
L'opponente contesta l'applicabilità al rapporto in oggetto della norma prevista in tema di transazione commerciale.
La contestazione è senz'altro fondata, atteso che il rapporto in oggetto non ha natura commerciale.
Tuttavia, va sottolineato che l'opposta, in sede di giudizio di merito, ha richiesto il riconoscimento degli interessi moratori;
in virtù del potere di corretta qualificazione delle domande attribuito al giudice, gli interessi moratori devono essere riconosciuti a mente di quanto previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M 55/14, come aggiornato, avuto riguardo al valore accertato come dovuto, comprensivo di interessi.
Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese CTP (nota spese parte opposta), atteso che non vi è prova delle fatture e dell'avvenuto pagamento dei professionisti.
Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione;
2) Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1314/21;
3) Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta della somma di Euro 17.137,34, oltre ad interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale al saldo;
4) Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta della somma di Euro 7.616,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
5) Spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice opponente.
pagina 10 di 11 Forlì, 1 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 11 di 11