CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4949 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 783/20 RG, avente ad oggetto
“lesione personale”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2342/19, pubblicata il 9 Settembre 2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 26 Maggio 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 20 Maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 15 Settembre 2025), e pendente:
TRA
( , rappresentato e difeso (giusta procura in atti) dagli avv.ti Mario Parte_1 C.F._1
AR RO ( ) e HE LO ( ), con i quali è C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
1 ( , rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dagli avv.ti Alfonso CP_1 C.F._4
TA ( ) e AE TA ( , con i quali è elettivamente C.F._5 C.F._6 domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato
NONCHE'
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura Controparte_2 P.IVA_1 in atti) dall'avv. Mario D'Amico , con il quale è elettivamente domiciliata presso il C.F._7 seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 20 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta),
i Difensori dell'appellante e dell'appellata , a mezzo di note scritte, Parte_1 Controparte_2 hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in date 9 ed 11 Febbraio 2015 nei confronti di e di CP_1 Controparte_2
, esponeva che il giorno Primo Ottobre 2013, alle ore 08:10 circa, si era trovato al di
[...] Parte_1 fuori della sua abitazione, sita in Lusciano alla Via Grazia Deledda. Precisamente lo si trovava su di Pt_1 uno scaletto, immediatamente fuori della sua abitazione, intento a potare i rami di un albero di limoni di sua proprietà.
Ebbene in quel momento era stato urtato dall'autovettura Citroen C2 tg. CT697KW, Parte_1 assicurata per la RCA con . Controparte_2
Il conducente del veicolo, , nell'effettuare una manovra di retromarcia, non si era avveduto CP_1 della scala, su cui si trovava in piedi . Quindi l'autovettura aveva urtato la scala, facendo Parte_1 cadere a terra lo (nella citazione di primo grado veniva indicato soltanto quale Pt_1 CP_1 conducente della vettura Citroen tg. CT697KW, ma in realtà risulta per tabulas come fosse anche proprietario del veicolo).
A seguito dell'impatto, aveva riportato lesioni personali, e precisamente la frattura del Parte_1 calcagno del piede sinistro.
Successivamente il danneggiato era stato dichiarato guarito, con postumi permanenti.
Vanamente era stato chiesto il risarcimento dei danni in via bonaria.
Sulla base di queste premesse, chiedeva accogliersi la domanda;
quindi dichiararsi la Parte_1 responsabilità del conducente del veicolo Citroen tg. CT697KW; per l'effetto condannarsi in solido i convenuti e al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione CP_1 Controparte_2 monetaria (danni da quantificarsi nella misura ritenuta di Giustizia, anche all'esito di espletanda CTU medico-legale); il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva la convenuta , chiedendo di rigettarsi la domanda attorea. Controparte_2
Invece il convenuto restava contumace. CP_1
2 All'udienza del 27 Giugno 2017 venivano sentiti i testi attorei e . Testimone_1 Testimone_2
Veniva altresì espletata CTU medico-legale, sulla persona di (cfr. l'elaborato depositato in Parte_1 data 8 Gennaio 2018).
Il G.I., a mezzo dell'ordinanza del 22 Marzo 2018, formulava una proposta conciliativa, ed in particolare proponeva la corresponsione, in favore dell'attore , a titolo di risarcimento danni, della somma di Pt_1 euro 25.000,00.
Non si addiveniva alla prospettata conciliazione (peraltro, la proposta era stata formulata da un istruttore diverso, da colui che, successivamente, sarebbe stato l'estensore della sentenza definitoria del primo grado).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2342/19, pubblicata il 9
Settembre 2019.
Il G.M.:
Ha rigettato la domanda attorea;
Ha condannato l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta Parte_1
– spese liquidate in euro 13.340,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Controparte_2
Legge;
Ha definitivamente posto le spese dell'espletata CTU medico-legale a carico dell'attore;
Nulla ha statuito sulle spese, in ordine al rapporto processuale tra l'attore ed il convenuto CP_1
(stante la contumacia di quest'ultimo);
Infine, ha disposto la trasmissione dei verbali di udienza (contenenti le dichiarazioni rese dai testi
[...]
e ) al Procuratore della Repubblica-Sede, emergendo profili del delitto di Testimone_1 Testimone_2 falsa testimonianza.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , con citazione notificata il 28 Febbraio Parte_1
2020 nei confronti di e di . CP_1 Controparte_2
L'appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza di prime cure, di accogliersi la domanda risarcitoria proposta in primo grado;
per l'effetto, condannarsi in solido e CP_1
al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 73.246,00 Controparte_2
(conformemente alla quantificazione dei danni operata dall'ausiliario nella CTU medico-legale di primo grado), oltre interessi e rivalutazione;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 10 Giugno 2020, si è costituito l'appellato , proveniente dalla CP_1 contumacia in primo grado (si evidenzia sin da ora come l'appellato , nel presente grado, si CP_1 sia costituito il 10 Giugno 2020, e poi sia comparso per l'ultima volta, a mezzo delle note scritte depositate il
18 Giugno 2020).
Il , nel costituirsi, ha posto in evidenza la sussistenza della legittimazione passiva CP_1
di , quale assicuratrice per la RCA (diversamente dal Tribunale di Controparte_2
Napoli Nord, che invece aveva accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata da ). ha anche chiesto – nell'ipotesi di Controparte_2 CP_1
3 condanna a suo carico al risarcimento danni – di essere tenuto indenne e manlevato dalla sua assicuratrice.
Si è costituita anche l'appellata , chiedendo di rigettarsi l'appello. Controparte_2
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 26 Maggio 2025 – all'esito dell'udienza del 20
Maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante e dell'appellata Pt_1 [...]
), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione CP_2
del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, appare opportuno ripercorrere l'iter argomentativo seguito dal primo
Giudice nella gravata sentenza.
Il Giudice Monocratico ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla compagnia convenuta. In particolare, il G.M. di Napoli Nord ha ritenuto non provato il rapporto assicurativo.
Nel merito, il primo giudicante ha ritenuto infondata la domanda attorea, anche nei confronti dell'altro convenuto, e cioè . CP_1
Infatti, si è ritenuto non verosimile il sinistro del Primo Ottobre 2013, come descritto nell'atto di citazione.
Il Tribunale ha messo in risalto alcuni accenni alle circostanze dell'infortunio, riportati nella cartella clinica del Presidio Ospedaliero di Aversa (laddove si fa riferimento ad un trauma accidentale, dovuto ad un incidente domestico).
Da qui la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi e Tes_1
, in quanto contrastanti con le risultanze della suddetta cartella clinica. Tes_2
4 Il Giudice Monocratico ha anche fatto riferimento ad una pretesa contraddittorietà tra la caduta dallo scaletto ed il tipo di lesioni patite.
Orbene, ad avviso del Collegio risultano fondati i motivi di gravame, con cui
l'appellante si duole del complessivo iter argomentativo seguito dal primo Pt_1
giudicante.
Innanzi tutto, per quanto riguarda l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata da , risulta illuminante la lettura della comparsa di costituzione Controparte_2
di primo grado della compagnia assicuratrice.
Invero l'eccezione, inerente alla mancata prova della legittimazione passiva, appare una mera clausola di stile. Infatti, è significativo che , nella medesima Controparte_2
comparsa (dopo avere genericamente eccepito la sua carenza di legittimazione passiva), contesti nel merito la ricostruzione della dinamica del sinistro, operata da parte attrice.
Ma soprattutto la legittimazione passiva di e di deve CP_1 Controparte_2
ritenersi provata, alla luce dell'inequivoca documentazione, prodotta dall'attore già in primo grado. Parte_1
Invero è in atti l'estratto cronologico del PRA, da cui risulta come , fin CP_1
dal 14 Dicembre 2004, fosse proprietario del veicolo Citroen tg. CT697KW.
Altresì è in atti il modello CAI (“constatazione amichevole di incidente”), inerente al sinistro del Primo Ottobre 2013, ore 08:30 circa, verificatosi in Lusciano alla Via G.
Deledda.
Il modulo CAI è stato sottoscritto da , quale proprietario e conducente CP_1
dell'autovettura Citroen tg. CT697KW (veicolo indicato come assicurato con CP_2
).
[...]
5 Nel modello rendeva la seguente ed inequivoca dichiarazione: Ho CP_1
torto.
Il modulo è stato sottoscritto anche da , indicato come pedone. Parte_1
E' altresì significativa la dinamica del sinistro, come riportata nel modello in oggetto:…Il veicolo A (la Citroen) retrocedendo urtava la scala, sulla quale si trovava il sig. , e lo scaraventava a terra… Pt_1
Il documento è stato prodotto dall'attore in allegato all'atto di citazione, e non Pt_1
è stato in alcun modo contestato dalla convenuta . Controparte_2
La legittimazione passiva di risulta vieppiù confermata, alla luce delle Controparte_2
considerazioni svolte dall'appellato nella sua comparsa di costituzione CP_1
nel presente grado , come già accennato, proveniente dalla contumacia CP_1
in primo grado).
Il ha evidenziato come – alla data del sinistro – fosse assicurato con CP_1 CP_2
per la RCA, polizza n. 03237372020. Altresì, ha riferito di avere informato
[...]
all'epoca la compagnia dell'avvenuto sinistro, a mezzo di inoltro del Controparte_2
modello CAI (denuncia di sinistro, in cui il ribadiva la sua responsabilità, per CP_1
avere colpito la scala su cui era salito in manovra di retromarcia;
Parte_1
appunto non si era avveduto della presenza della scala).
Per giunta, circa un anno dopo il sinistro era stato convocato da CP_1
un'agenzia investigativa, incaricata da , ed aveva ribadito la dinamica Controparte_2
del sinistro (coerentemente con l'ammissione di responsabilità, già resa nell'immediatezza).
Peraltro, è di tutta evidenza come le circostanze riferite da nella sua CP_1
comparsa di costituzione, nel presente grado, siano di pregnante rilievo, non soltanto
6 ai fini dell'acclarata legittimazione passiva di , ma anche ai fini Controparte_2
dell'accertata sussistenza della responsabilità del medesimo . CP_1
Le risultanze fin qui emerse (ivi comprese le notizie tratte dal modulo CAI) sono pienamente confermate dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2
, sentiti all'udienza del 27 Giugno 2017.
[...]
I testi hanno concordemente riferito come (in data Primo Ottobre Parte_1
2013) si trovasse fuori del cancelletto esterno della sua abitazione, sopra uno scaletto.
Egli era intento a potare i rami di un albero di limoni di sua proprietà (albero, appunto integrante una pertinenza della sua abitazione).
Ad un certo punto una vettura Citroen, nel manovrare in retromarcia, ha colpito con la propria parte posteriore lo scaletto. In quel momento lo si trovava all'altezza Pt_1
della ringhiera, a circa due metri dal suolo. Una volta ricevuto l'urto, l'odierno appellante riuscì in qualche modo ad attutire il colpo, ed a cadere in piedi, battendo violentemente il piede sinistro a terra.
si trovava su di una scala a doppio appoggio. Parte_1
I due testi riferiscono concordemente che il conducente dell'autovettura immediatamente si assunse la responsabilità dell'accaduto. L'automobilista aveva circa sessanta anni di età (ed effettivamente è nato nel 1955, ed il CP_1
sinistro risale al Primo Ottobre 2013).
Ciò premesso, non può condividersi il ragionamento del Tribunale, il quale ha concluso per l'inattendibilità dei due testi (al punto tale da disporre la trasmissione degli atti al
P.M. per il delitto di falsa testimonianza), soltanto per il contrasto delle dichiarazioni testimoniali con alcune frasi riportate nella cartella clinica dell'ospedale di Aversa.
7 Né possono condividersi le osservazioni del G.M. di Napoli Nord, su pretesi profili di contraddittorietà della prospettazione attorea, per quel che concerne la dinamica della caduta dallo scaletto, ed il tipo di lesioni riportate dallo . Pt_1
Si è già sottolineato come si trattasse di uno scaletto a “doppio appoggio”.
Ebbene, non si ravvisa alcuna contraddittorietà, per il fatto che lo , con una Pt_1
certa prontezza di riflessi (aveva quaranta anni di età all'epoca del sinistro), sia riuscito in qualche modo ad ammortizzare la caduta, e soprattutto abbia evitato di cadere col capo. Appunto il danneggiato è caduto facendo leva sulla gamba sinistra;
da qui la procurata frattura al calcagno del piede sinistro.
Ad avviso del Collegio, non possono neanche condividersi le valutazioni espresse dal
Tribunale, con riferimento ad alcune frasi (sulle circostanze del sinistro), tratte dalla cartella clinica del Presidio Ospedaliero di Aversa.
Viene in rilievo, in primis, la scheda di Pronto Soccorso del Primo Ottobre 2013, laddove, tra le altre cose, veniva così riportato:…Giunge in P.S. per caduta accidentale al proprio domicilio, durante faccende domestiche…
Orbene, non vi è certezza sul fatto che tali informazioni provenissero effettivamente da . Parte_1
In ogni caso, non vi è sostanziale contraddizione con tutte le altre risultanze processuali, sopra indicate.
Infatti, l'espressione “caduta accidentale” ben può essere interpretata, in senso atecnico, quale sinistro non derivato da una condotta dolosa.
Per giunta, effettivamente all'atto del sinistro, era impegnato in Parte_1
un'incombenza lato sensu domestica. Appunto, egli si trovava nel giardino di pertinenza della sua abitazione, dovendo potare i rami di un albero di limoni di sua proprietà. Lo scaletto era posizionato al di là della ringhiera;
quindi occupava per una
8 minima parte la sede stradale, ed era però immediatamente adiacente alla abitazione privata.
Dunque, non può revocarsi in dubbio la negligenza dell'automobilista CP_1
all'atto della manovra di retromarcia, considerato che non poteva non avvedersi della presenza dello scaletto con sopra lo . Pt_1
Il Tribunale – ai fini della statuizione di rigetto – ha posto l'accento anche su di un'ulteriore espressione, parimenti emergente dalla cartella clinica.
In particolare, così era riportato:…Riferito trauma nella propria abitazione accidentalmente….
Ebbene, valgono le medesime considerazioni di cui sopra. Appunto, è d'uopo ribadire come lo si trovasse nei pressi di un albero di limoni, pertinenza della sua Pt_1
abitazione.
In definitiva, non si condivide l'iter argomentativo del primo Giudice. Costui ha incentrato la pronuncia di rigetto sulle due espressioni riportate in cartella clinica (testè esaminate), e di conseguenza ha negato qualsivoglia attendibilità alle dichiarazioni rese dai testi e , in quanto contrastanti (almeno in apparenza) con le Tes_1 Tes_2
succitate circostanze, riportate in cartella clinica.
Per giunta – come già sottolineato – il G.M. di Napoli Nord non si è neanche confrontato con il sopra descritto modello CAI (che al contrario assume pregnante rilievo, in senso favorevole alla prospettazione attorea).
In definitiva, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, deve essere accolta la domanda dello , come proposta in primo grado nei Pt_1
confronti di e di . CP_1 Controparte_2
Ergo, deve essere dichiarata l'esclusiva responsabilità di , conducente CP_1
e proprietario del veicolo Citroen tg. CT697KW (assicurato con ), Controparte_2
9 nella causazione del sinistro del Primo Ottobre 2013 (a seguito del quale riportò lesioni
). Parte_1
La compagnia (assicuratrice per la RCA della suddetta Citroen) è Controparte_2
condebitrice solidale con il responsabile civile, nei confronti del danneggiato Pt_1
[...]
A questo punto, va determinata la somma spettante allo , a titolo di risarcimento Pt_1
danni.
Come sopra accennato, aveva quaranta anni di età alla data del sinistro. Parte_1
Ai fini della quantificazione dei danni, risulta illuminante l'elaborato redatto dal ctu medico-legale di primo grado (cfr. la relazione depositata l'8 Gennaio 2018).
L'odierno appellante ha riportato esiti permanenti di frattura scomposta del calcagno sinistro.
In particolare: cicatrice a L rovescio con branca ascendente di cm. 4,5 e branca trasversa di cm. 5, e di spessore massimo di cm. 1; ulteriore esito discromico quadrangolare su proiezione del quinto MTD di cm. 1, plus perimetrico di cm. 3 rispetto al
contro
-laterale. Dolente la digito-pressione con limitazioni di ½ nei movimenti di flesso-estensione ed intra ed extra-rotazione. Discreta zoppia di cadenza fuga.
Le conclusioni raggiunte dall'ausiliario di primo grado risultano adeguate e coerenti, e peraltro non sono state in alcun modo contestate dalle parti convenute.
Quindi il ctu ha quantificato gg. 30 di Inabilità Temporanea Totale.
L'Inabilità Temporanea Parziale è stata determinata in complessivi gg. novanta (di cui i primi 30 gg. al 50 %,
e gli ulteriori 60 gg. al 25 %).
Il danno biologico permanente è pari al 16 %.
Ciò premesso, ai fini della liquidazione è d'uopo applicare le vigenti tabelle di liquidazione del danno biologico, approvate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano il 5 Giugno 2024.
Allora, ecco che – con riferimento ad un danno biologico permanente al 16 %, patito da persona che aveva quaranta anni di età al momento del fatto – si addiviene alla liquidazione dell'importo di euro 56.629,00.
Tale cifra esprime la sommatoria della componente di euro 42.901,00 (inerente al danno dinamico- relazionale) e della componente di euro 13.278,00 (inerente al danno da sofferenza soggettiva interiore, vale a dire il danno “morale”).
Le vigenti tabelle milanesi facultano un eventuale ulteriore aumento per la personalizzazione, fino ad un massimo del 43 %. Ebbene, non si procede ad alcun ulteriore aumento, non essendo stata neanche dedotta qualsivoglia peculiarità del caso concreto, che giustifichi appunto la suddetta personalizzazione, prevista in astratto.
10 Sempre in conformità alle vigenti tabelle milanesi, si riconosce un'inabilità giornaliera pari ad euro 115,00
(sommatoria degli euro 84,00 inerenti al danno dinamico-relazionale, e degli ulteriori euro 31,00 inerenti al danno da sofferenza soggettiva interiore).
Coerentemente con le osservazioni testè svolte, ci si attiene all'indennità giornaliera di euro 115,00, senza procedere ad ulteriore aumento per la personalizzazione (pure in astratto liquidabile, fino ad una percentuale massima del 50 %).
Pedissequamente, si liquidano i seguenti importi:
euro 3.450,00 per gg. 30 di ITT;
euro 1.725,00 per gg. 30 di ITP (Inabilità Temporanea Parziale) al 50 %;
euro 1.725,00 per gg. 60 di ITP al 25 %.
Pertanto, l'importo risarcitorio totale è pari ad euro 63.529,00 (euro 56.629,00 + euro 3.450,00 + euro
1.725,00 + euro 1.725,00).
Appunto, trattasi dell'importo al cui pagamento debbono essere condannati, in via solidale, il responsabile civile (proprietario e conducente della vettura Citroen tg. CT697KW) e la compagnia CP_1
(all'epoca dei fatti assicuratrice per la responsabilità civile, con riferimento al suddetto Controparte_2 veicolo).
Nulla quaestio sul fatto che siamo dinanzi ad un accoglimento integrale dell'appello e della domanda di primo grado (e non già parziale). Invero nell'atto di gravame lo ha invocato la liquidazione Pt_1 dell'importo di euro 73.246,00, e tuttavia non in misura “secca”, come si evince dal riferimento ad un importo anche eventualmente minore, ritenuto equo e congruo.
La condanna a carico di (in via solidale con ) implica il riconoscimento Controparte_2 CP_1 delle considerazioni svolte dal suddetto nella comparsa di costituzione del 10 Giugno 2020, nel CP_1 presente grado (comparsa con la quale ha inteso evidenziare la sussistenza della CP_1 legittimazione passiva di , quale assicuratrice per la RCA, diversamente da quanto affermato Controparte_2 dal primo giudicante).
La comparsa di costituzione del consta anche di una domanda di manleva nei confronti di CP_1 CP_2
(trattasi, appunto, della richiesta di essere manlevato e tenuto indenne dalla compagnia assicuratrice,
[...] nell'ipotesi di condanna al risarcimento del danno).
Ebbene, siamo dinanzi ad una domanda nuova in appello, e quindi inammissibile (considerato che
[...] proviene dalla contumacia in primo grado). CP_1
Sull'importo di euro 63.529,00 debbono essere calcolati gli accessori. Sul punto, si impongono le seguenti ulteriori considerazioni.
Nella liquidazione del danno da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., Sez. Un., 17.02.1995 n.
1712).
11 Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno condannare in solido e CP_1
al pagamento, in favore dell'odierno appellante, degli interessi al tasso legale previsto Controparte_2 dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (Primo Ottobre 2013) sull'importo di euro 63.529,00, importo che deve essere devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal Primo Ottobre 2013 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tale senso, Cass. 03.12.1999 n.
13470).
Dunque, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado, si addiviene all'integrale accoglimento della domanda proposta in prime cure da , a mezzo della citazione Parte_1 notificata in date 9 ed 11 Febbraio 2015.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese del doppio grado.
Sulle spese del doppio grado
L'accoglimento dell'appello (ed il conseguente accoglimento della domanda di primo grado, in riforma della pronuncia di prime cure) comporta di dover statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (cd. “effetto espansivo interno”).
Ebbene le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza degli appellati e;
di conseguenza esse vengono poste a loro carico, in via solidale. CP_1 Controparte_2
E' d'uopo riconoscere agli appellati il beneficio della solidarietà passiva, conformemente alla condanna al risarcimento dei danni.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa va rapportato all'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni, pari ad euro
63.529,00; pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Per quel che concerne il compenso professionale inerente ad entrambi i gradi, si ritiene equo e congruo attestarsi sulla linea esattamente intermedia tra i valori minimi ed i valori medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Quindi, a titolo di compensi professionali si liquidano, in favore dell'attore (odierno Parte_1 appellante), i seguenti importi:
euro 10.577,50 per il primo grado;
euro 10.738,50 per il presente grado.
12 Con riferimento al presente grado, il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi specifici non soltanto per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche per la fase istruttoria.
Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi
è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Con riferimento agli esborsi del primo grado, risulta come l'attore abbia versato la somma Pt_1 complessiva di euro 786,00 (sommatoria del versato contributo unificato di euro 759,00, e della versata marca da bollo di euro 27,00).
Pertanto, a titolo di esborsi del primo grado si liquida l'importo di euro 786,00.
Con riferimento agli esborsi del presente grado, risulta come abbia versato la somma Parte_1 complessiva di euro 1.165,50 (sommatoria del versato contributo unificato di euro 1.138,50, e della versata marca da bollo di euro 27,00).
Pertanto, a titolo di esborsi del presente grado si liquida l'importo di euro 1.165,50.
Deve essere riconosciuto il provvedimento di distrazione (per entrambi i gradi) in favore degli avv.ti Mario
AR RO e HE LO – codifensori in ambedue i gradi dell'attore . Parte_1
Infine, sempre in ossequio al principio della soccombenza, si prevede che anche le spese della CTU medico- legale espletata in primo grado (liquidate con il decreto pubblicato il Primo Marzo 2018) siano poste, in via solidale, a carico di e di . CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e di , avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 CP_1 Controparte_2 di Napoli Nord n. 2342/19, pubblicata il 9 Settembre 2019, così provvede:
A) Accoglie l'appello; per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, ed in accoglimento della domanda proposta in primo grado dall'attore , Parte_1
A1) Dichiara l'esclusiva responsabilità di , proprietario e conducente dell'autovettura CP_1
Citroen tg. CT697KW, in ordine al sinistro del Primo Ottobre 2013, oggetto di causa,
A2) Condanna in solido e al pagamento, in favore di , CP_1 Controparte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 63.529,00 (sessantatremilacinquecentoventinove/00), oltre interessi legali dal Primo Ottobre 2013 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, all'1.10.2013 – quale momento del sinistro –
e, quindi, anno per anno, ed a partire dal Primo Ottobre 2013 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B) Condanna in solido e al pagamento delle spese del doppio grado in CP_1 Controparte_2 favore di – spese che liquida, quanto al primo grado, in euro 786,00 per esborsi ed euro Parte_1
10.577,50 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 1.165,50 per esborsi ed euro
10.738,50 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella
13 misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore degli avv.ti Mario AR RO e
HE LO.
Così deciso, nella camera di consiglio del 14 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 783/20 RG, avente ad oggetto
“lesione personale”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2342/19, pubblicata il 9 Settembre 2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 26 Maggio 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 20 Maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 15 Settembre 2025), e pendente:
TRA
( , rappresentato e difeso (giusta procura in atti) dagli avv.ti Mario Parte_1 C.F._1
AR RO ( ) e HE LO ( ), con i quali è C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
1 ( , rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dagli avv.ti Alfonso CP_1 C.F._4
TA ( ) e AE TA ( , con i quali è elettivamente C.F._5 C.F._6 domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato
NONCHE'
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura Controparte_2 P.IVA_1 in atti) dall'avv. Mario D'Amico , con il quale è elettivamente domiciliata presso il C.F._7 seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 20 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta),
i Difensori dell'appellante e dell'appellata , a mezzo di note scritte, Parte_1 Controparte_2 hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in date 9 ed 11 Febbraio 2015 nei confronti di e di CP_1 Controparte_2
, esponeva che il giorno Primo Ottobre 2013, alle ore 08:10 circa, si era trovato al di
[...] Parte_1 fuori della sua abitazione, sita in Lusciano alla Via Grazia Deledda. Precisamente lo si trovava su di Pt_1 uno scaletto, immediatamente fuori della sua abitazione, intento a potare i rami di un albero di limoni di sua proprietà.
Ebbene in quel momento era stato urtato dall'autovettura Citroen C2 tg. CT697KW, Parte_1 assicurata per la RCA con . Controparte_2
Il conducente del veicolo, , nell'effettuare una manovra di retromarcia, non si era avveduto CP_1 della scala, su cui si trovava in piedi . Quindi l'autovettura aveva urtato la scala, facendo Parte_1 cadere a terra lo (nella citazione di primo grado veniva indicato soltanto quale Pt_1 CP_1 conducente della vettura Citroen tg. CT697KW, ma in realtà risulta per tabulas come fosse anche proprietario del veicolo).
A seguito dell'impatto, aveva riportato lesioni personali, e precisamente la frattura del Parte_1 calcagno del piede sinistro.
Successivamente il danneggiato era stato dichiarato guarito, con postumi permanenti.
Vanamente era stato chiesto il risarcimento dei danni in via bonaria.
Sulla base di queste premesse, chiedeva accogliersi la domanda;
quindi dichiararsi la Parte_1 responsabilità del conducente del veicolo Citroen tg. CT697KW; per l'effetto condannarsi in solido i convenuti e al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione CP_1 Controparte_2 monetaria (danni da quantificarsi nella misura ritenuta di Giustizia, anche all'esito di espletanda CTU medico-legale); il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva la convenuta , chiedendo di rigettarsi la domanda attorea. Controparte_2
Invece il convenuto restava contumace. CP_1
2 All'udienza del 27 Giugno 2017 venivano sentiti i testi attorei e . Testimone_1 Testimone_2
Veniva altresì espletata CTU medico-legale, sulla persona di (cfr. l'elaborato depositato in Parte_1 data 8 Gennaio 2018).
Il G.I., a mezzo dell'ordinanza del 22 Marzo 2018, formulava una proposta conciliativa, ed in particolare proponeva la corresponsione, in favore dell'attore , a titolo di risarcimento danni, della somma di Pt_1 euro 25.000,00.
Non si addiveniva alla prospettata conciliazione (peraltro, la proposta era stata formulata da un istruttore diverso, da colui che, successivamente, sarebbe stato l'estensore della sentenza definitoria del primo grado).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2342/19, pubblicata il 9
Settembre 2019.
Il G.M.:
Ha rigettato la domanda attorea;
Ha condannato l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta Parte_1
– spese liquidate in euro 13.340,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Controparte_2
Legge;
Ha definitivamente posto le spese dell'espletata CTU medico-legale a carico dell'attore;
Nulla ha statuito sulle spese, in ordine al rapporto processuale tra l'attore ed il convenuto CP_1
(stante la contumacia di quest'ultimo);
Infine, ha disposto la trasmissione dei verbali di udienza (contenenti le dichiarazioni rese dai testi
[...]
e ) al Procuratore della Repubblica-Sede, emergendo profili del delitto di Testimone_1 Testimone_2 falsa testimonianza.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , con citazione notificata il 28 Febbraio Parte_1
2020 nei confronti di e di . CP_1 Controparte_2
L'appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza di prime cure, di accogliersi la domanda risarcitoria proposta in primo grado;
per l'effetto, condannarsi in solido e CP_1
al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 73.246,00 Controparte_2
(conformemente alla quantificazione dei danni operata dall'ausiliario nella CTU medico-legale di primo grado), oltre interessi e rivalutazione;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 10 Giugno 2020, si è costituito l'appellato , proveniente dalla CP_1 contumacia in primo grado (si evidenzia sin da ora come l'appellato , nel presente grado, si CP_1 sia costituito il 10 Giugno 2020, e poi sia comparso per l'ultima volta, a mezzo delle note scritte depositate il
18 Giugno 2020).
Il , nel costituirsi, ha posto in evidenza la sussistenza della legittimazione passiva CP_1
di , quale assicuratrice per la RCA (diversamente dal Tribunale di Controparte_2
Napoli Nord, che invece aveva accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata da ). ha anche chiesto – nell'ipotesi di Controparte_2 CP_1
3 condanna a suo carico al risarcimento danni – di essere tenuto indenne e manlevato dalla sua assicuratrice.
Si è costituita anche l'appellata , chiedendo di rigettarsi l'appello. Controparte_2
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 26 Maggio 2025 – all'esito dell'udienza del 20
Maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante e dell'appellata Pt_1 [...]
), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione CP_2
del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, appare opportuno ripercorrere l'iter argomentativo seguito dal primo
Giudice nella gravata sentenza.
Il Giudice Monocratico ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla compagnia convenuta. In particolare, il G.M. di Napoli Nord ha ritenuto non provato il rapporto assicurativo.
Nel merito, il primo giudicante ha ritenuto infondata la domanda attorea, anche nei confronti dell'altro convenuto, e cioè . CP_1
Infatti, si è ritenuto non verosimile il sinistro del Primo Ottobre 2013, come descritto nell'atto di citazione.
Il Tribunale ha messo in risalto alcuni accenni alle circostanze dell'infortunio, riportati nella cartella clinica del Presidio Ospedaliero di Aversa (laddove si fa riferimento ad un trauma accidentale, dovuto ad un incidente domestico).
Da qui la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi e Tes_1
, in quanto contrastanti con le risultanze della suddetta cartella clinica. Tes_2
4 Il Giudice Monocratico ha anche fatto riferimento ad una pretesa contraddittorietà tra la caduta dallo scaletto ed il tipo di lesioni patite.
Orbene, ad avviso del Collegio risultano fondati i motivi di gravame, con cui
l'appellante si duole del complessivo iter argomentativo seguito dal primo Pt_1
giudicante.
Innanzi tutto, per quanto riguarda l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata da , risulta illuminante la lettura della comparsa di costituzione Controparte_2
di primo grado della compagnia assicuratrice.
Invero l'eccezione, inerente alla mancata prova della legittimazione passiva, appare una mera clausola di stile. Infatti, è significativo che , nella medesima Controparte_2
comparsa (dopo avere genericamente eccepito la sua carenza di legittimazione passiva), contesti nel merito la ricostruzione della dinamica del sinistro, operata da parte attrice.
Ma soprattutto la legittimazione passiva di e di deve CP_1 Controparte_2
ritenersi provata, alla luce dell'inequivoca documentazione, prodotta dall'attore già in primo grado. Parte_1
Invero è in atti l'estratto cronologico del PRA, da cui risulta come , fin CP_1
dal 14 Dicembre 2004, fosse proprietario del veicolo Citroen tg. CT697KW.
Altresì è in atti il modello CAI (“constatazione amichevole di incidente”), inerente al sinistro del Primo Ottobre 2013, ore 08:30 circa, verificatosi in Lusciano alla Via G.
Deledda.
Il modulo CAI è stato sottoscritto da , quale proprietario e conducente CP_1
dell'autovettura Citroen tg. CT697KW (veicolo indicato come assicurato con CP_2
).
[...]
5 Nel modello rendeva la seguente ed inequivoca dichiarazione: Ho CP_1
torto.
Il modulo è stato sottoscritto anche da , indicato come pedone. Parte_1
E' altresì significativa la dinamica del sinistro, come riportata nel modello in oggetto:…Il veicolo A (la Citroen) retrocedendo urtava la scala, sulla quale si trovava il sig. , e lo scaraventava a terra… Pt_1
Il documento è stato prodotto dall'attore in allegato all'atto di citazione, e non Pt_1
è stato in alcun modo contestato dalla convenuta . Controparte_2
La legittimazione passiva di risulta vieppiù confermata, alla luce delle Controparte_2
considerazioni svolte dall'appellato nella sua comparsa di costituzione CP_1
nel presente grado , come già accennato, proveniente dalla contumacia CP_1
in primo grado).
Il ha evidenziato come – alla data del sinistro – fosse assicurato con CP_1 CP_2
per la RCA, polizza n. 03237372020. Altresì, ha riferito di avere informato
[...]
all'epoca la compagnia dell'avvenuto sinistro, a mezzo di inoltro del Controparte_2
modello CAI (denuncia di sinistro, in cui il ribadiva la sua responsabilità, per CP_1
avere colpito la scala su cui era salito in manovra di retromarcia;
Parte_1
appunto non si era avveduto della presenza della scala).
Per giunta, circa un anno dopo il sinistro era stato convocato da CP_1
un'agenzia investigativa, incaricata da , ed aveva ribadito la dinamica Controparte_2
del sinistro (coerentemente con l'ammissione di responsabilità, già resa nell'immediatezza).
Peraltro, è di tutta evidenza come le circostanze riferite da nella sua CP_1
comparsa di costituzione, nel presente grado, siano di pregnante rilievo, non soltanto
6 ai fini dell'acclarata legittimazione passiva di , ma anche ai fini Controparte_2
dell'accertata sussistenza della responsabilità del medesimo . CP_1
Le risultanze fin qui emerse (ivi comprese le notizie tratte dal modulo CAI) sono pienamente confermate dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2
, sentiti all'udienza del 27 Giugno 2017.
[...]
I testi hanno concordemente riferito come (in data Primo Ottobre Parte_1
2013) si trovasse fuori del cancelletto esterno della sua abitazione, sopra uno scaletto.
Egli era intento a potare i rami di un albero di limoni di sua proprietà (albero, appunto integrante una pertinenza della sua abitazione).
Ad un certo punto una vettura Citroen, nel manovrare in retromarcia, ha colpito con la propria parte posteriore lo scaletto. In quel momento lo si trovava all'altezza Pt_1
della ringhiera, a circa due metri dal suolo. Una volta ricevuto l'urto, l'odierno appellante riuscì in qualche modo ad attutire il colpo, ed a cadere in piedi, battendo violentemente il piede sinistro a terra.
si trovava su di una scala a doppio appoggio. Parte_1
I due testi riferiscono concordemente che il conducente dell'autovettura immediatamente si assunse la responsabilità dell'accaduto. L'automobilista aveva circa sessanta anni di età (ed effettivamente è nato nel 1955, ed il CP_1
sinistro risale al Primo Ottobre 2013).
Ciò premesso, non può condividersi il ragionamento del Tribunale, il quale ha concluso per l'inattendibilità dei due testi (al punto tale da disporre la trasmissione degli atti al
P.M. per il delitto di falsa testimonianza), soltanto per il contrasto delle dichiarazioni testimoniali con alcune frasi riportate nella cartella clinica dell'ospedale di Aversa.
7 Né possono condividersi le osservazioni del G.M. di Napoli Nord, su pretesi profili di contraddittorietà della prospettazione attorea, per quel che concerne la dinamica della caduta dallo scaletto, ed il tipo di lesioni riportate dallo . Pt_1
Si è già sottolineato come si trattasse di uno scaletto a “doppio appoggio”.
Ebbene, non si ravvisa alcuna contraddittorietà, per il fatto che lo , con una Pt_1
certa prontezza di riflessi (aveva quaranta anni di età all'epoca del sinistro), sia riuscito in qualche modo ad ammortizzare la caduta, e soprattutto abbia evitato di cadere col capo. Appunto il danneggiato è caduto facendo leva sulla gamba sinistra;
da qui la procurata frattura al calcagno del piede sinistro.
Ad avviso del Collegio, non possono neanche condividersi le valutazioni espresse dal
Tribunale, con riferimento ad alcune frasi (sulle circostanze del sinistro), tratte dalla cartella clinica del Presidio Ospedaliero di Aversa.
Viene in rilievo, in primis, la scheda di Pronto Soccorso del Primo Ottobre 2013, laddove, tra le altre cose, veniva così riportato:…Giunge in P.S. per caduta accidentale al proprio domicilio, durante faccende domestiche…
Orbene, non vi è certezza sul fatto che tali informazioni provenissero effettivamente da . Parte_1
In ogni caso, non vi è sostanziale contraddizione con tutte le altre risultanze processuali, sopra indicate.
Infatti, l'espressione “caduta accidentale” ben può essere interpretata, in senso atecnico, quale sinistro non derivato da una condotta dolosa.
Per giunta, effettivamente all'atto del sinistro, era impegnato in Parte_1
un'incombenza lato sensu domestica. Appunto, egli si trovava nel giardino di pertinenza della sua abitazione, dovendo potare i rami di un albero di limoni di sua proprietà. Lo scaletto era posizionato al di là della ringhiera;
quindi occupava per una
8 minima parte la sede stradale, ed era però immediatamente adiacente alla abitazione privata.
Dunque, non può revocarsi in dubbio la negligenza dell'automobilista CP_1
all'atto della manovra di retromarcia, considerato che non poteva non avvedersi della presenza dello scaletto con sopra lo . Pt_1
Il Tribunale – ai fini della statuizione di rigetto – ha posto l'accento anche su di un'ulteriore espressione, parimenti emergente dalla cartella clinica.
In particolare, così era riportato:…Riferito trauma nella propria abitazione accidentalmente….
Ebbene, valgono le medesime considerazioni di cui sopra. Appunto, è d'uopo ribadire come lo si trovasse nei pressi di un albero di limoni, pertinenza della sua Pt_1
abitazione.
In definitiva, non si condivide l'iter argomentativo del primo Giudice. Costui ha incentrato la pronuncia di rigetto sulle due espressioni riportate in cartella clinica (testè esaminate), e di conseguenza ha negato qualsivoglia attendibilità alle dichiarazioni rese dai testi e , in quanto contrastanti (almeno in apparenza) con le Tes_1 Tes_2
succitate circostanze, riportate in cartella clinica.
Per giunta – come già sottolineato – il G.M. di Napoli Nord non si è neanche confrontato con il sopra descritto modello CAI (che al contrario assume pregnante rilievo, in senso favorevole alla prospettazione attorea).
In definitiva, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, deve essere accolta la domanda dello , come proposta in primo grado nei Pt_1
confronti di e di . CP_1 Controparte_2
Ergo, deve essere dichiarata l'esclusiva responsabilità di , conducente CP_1
e proprietario del veicolo Citroen tg. CT697KW (assicurato con ), Controparte_2
9 nella causazione del sinistro del Primo Ottobre 2013 (a seguito del quale riportò lesioni
). Parte_1
La compagnia (assicuratrice per la RCA della suddetta Citroen) è Controparte_2
condebitrice solidale con il responsabile civile, nei confronti del danneggiato Pt_1
[...]
A questo punto, va determinata la somma spettante allo , a titolo di risarcimento Pt_1
danni.
Come sopra accennato, aveva quaranta anni di età alla data del sinistro. Parte_1
Ai fini della quantificazione dei danni, risulta illuminante l'elaborato redatto dal ctu medico-legale di primo grado (cfr. la relazione depositata l'8 Gennaio 2018).
L'odierno appellante ha riportato esiti permanenti di frattura scomposta del calcagno sinistro.
In particolare: cicatrice a L rovescio con branca ascendente di cm. 4,5 e branca trasversa di cm. 5, e di spessore massimo di cm. 1; ulteriore esito discromico quadrangolare su proiezione del quinto MTD di cm. 1, plus perimetrico di cm. 3 rispetto al
contro
-laterale. Dolente la digito-pressione con limitazioni di ½ nei movimenti di flesso-estensione ed intra ed extra-rotazione. Discreta zoppia di cadenza fuga.
Le conclusioni raggiunte dall'ausiliario di primo grado risultano adeguate e coerenti, e peraltro non sono state in alcun modo contestate dalle parti convenute.
Quindi il ctu ha quantificato gg. 30 di Inabilità Temporanea Totale.
L'Inabilità Temporanea Parziale è stata determinata in complessivi gg. novanta (di cui i primi 30 gg. al 50 %,
e gli ulteriori 60 gg. al 25 %).
Il danno biologico permanente è pari al 16 %.
Ciò premesso, ai fini della liquidazione è d'uopo applicare le vigenti tabelle di liquidazione del danno biologico, approvate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano il 5 Giugno 2024.
Allora, ecco che – con riferimento ad un danno biologico permanente al 16 %, patito da persona che aveva quaranta anni di età al momento del fatto – si addiviene alla liquidazione dell'importo di euro 56.629,00.
Tale cifra esprime la sommatoria della componente di euro 42.901,00 (inerente al danno dinamico- relazionale) e della componente di euro 13.278,00 (inerente al danno da sofferenza soggettiva interiore, vale a dire il danno “morale”).
Le vigenti tabelle milanesi facultano un eventuale ulteriore aumento per la personalizzazione, fino ad un massimo del 43 %. Ebbene, non si procede ad alcun ulteriore aumento, non essendo stata neanche dedotta qualsivoglia peculiarità del caso concreto, che giustifichi appunto la suddetta personalizzazione, prevista in astratto.
10 Sempre in conformità alle vigenti tabelle milanesi, si riconosce un'inabilità giornaliera pari ad euro 115,00
(sommatoria degli euro 84,00 inerenti al danno dinamico-relazionale, e degli ulteriori euro 31,00 inerenti al danno da sofferenza soggettiva interiore).
Coerentemente con le osservazioni testè svolte, ci si attiene all'indennità giornaliera di euro 115,00, senza procedere ad ulteriore aumento per la personalizzazione (pure in astratto liquidabile, fino ad una percentuale massima del 50 %).
Pedissequamente, si liquidano i seguenti importi:
euro 3.450,00 per gg. 30 di ITT;
euro 1.725,00 per gg. 30 di ITP (Inabilità Temporanea Parziale) al 50 %;
euro 1.725,00 per gg. 60 di ITP al 25 %.
Pertanto, l'importo risarcitorio totale è pari ad euro 63.529,00 (euro 56.629,00 + euro 3.450,00 + euro
1.725,00 + euro 1.725,00).
Appunto, trattasi dell'importo al cui pagamento debbono essere condannati, in via solidale, il responsabile civile (proprietario e conducente della vettura Citroen tg. CT697KW) e la compagnia CP_1
(all'epoca dei fatti assicuratrice per la responsabilità civile, con riferimento al suddetto Controparte_2 veicolo).
Nulla quaestio sul fatto che siamo dinanzi ad un accoglimento integrale dell'appello e della domanda di primo grado (e non già parziale). Invero nell'atto di gravame lo ha invocato la liquidazione Pt_1 dell'importo di euro 73.246,00, e tuttavia non in misura “secca”, come si evince dal riferimento ad un importo anche eventualmente minore, ritenuto equo e congruo.
La condanna a carico di (in via solidale con ) implica il riconoscimento Controparte_2 CP_1 delle considerazioni svolte dal suddetto nella comparsa di costituzione del 10 Giugno 2020, nel CP_1 presente grado (comparsa con la quale ha inteso evidenziare la sussistenza della CP_1 legittimazione passiva di , quale assicuratrice per la RCA, diversamente da quanto affermato Controparte_2 dal primo giudicante).
La comparsa di costituzione del consta anche di una domanda di manleva nei confronti di CP_1 CP_2
(trattasi, appunto, della richiesta di essere manlevato e tenuto indenne dalla compagnia assicuratrice,
[...] nell'ipotesi di condanna al risarcimento del danno).
Ebbene, siamo dinanzi ad una domanda nuova in appello, e quindi inammissibile (considerato che
[...] proviene dalla contumacia in primo grado). CP_1
Sull'importo di euro 63.529,00 debbono essere calcolati gli accessori. Sul punto, si impongono le seguenti ulteriori considerazioni.
Nella liquidazione del danno da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., Sez. Un., 17.02.1995 n.
1712).
11 Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno condannare in solido e CP_1
al pagamento, in favore dell'odierno appellante, degli interessi al tasso legale previsto Controparte_2 dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (Primo Ottobre 2013) sull'importo di euro 63.529,00, importo che deve essere devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal Primo Ottobre 2013 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tale senso, Cass. 03.12.1999 n.
13470).
Dunque, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado, si addiviene all'integrale accoglimento della domanda proposta in prime cure da , a mezzo della citazione Parte_1 notificata in date 9 ed 11 Febbraio 2015.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese del doppio grado.
Sulle spese del doppio grado
L'accoglimento dell'appello (ed il conseguente accoglimento della domanda di primo grado, in riforma della pronuncia di prime cure) comporta di dover statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (cd. “effetto espansivo interno”).
Ebbene le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza degli appellati e;
di conseguenza esse vengono poste a loro carico, in via solidale. CP_1 Controparte_2
E' d'uopo riconoscere agli appellati il beneficio della solidarietà passiva, conformemente alla condanna al risarcimento dei danni.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa va rapportato all'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni, pari ad euro
63.529,00; pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Per quel che concerne il compenso professionale inerente ad entrambi i gradi, si ritiene equo e congruo attestarsi sulla linea esattamente intermedia tra i valori minimi ed i valori medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Quindi, a titolo di compensi professionali si liquidano, in favore dell'attore (odierno Parte_1 appellante), i seguenti importi:
euro 10.577,50 per il primo grado;
euro 10.738,50 per il presente grado.
12 Con riferimento al presente grado, il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi specifici non soltanto per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche per la fase istruttoria.
Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi
è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Con riferimento agli esborsi del primo grado, risulta come l'attore abbia versato la somma Pt_1 complessiva di euro 786,00 (sommatoria del versato contributo unificato di euro 759,00, e della versata marca da bollo di euro 27,00).
Pertanto, a titolo di esborsi del primo grado si liquida l'importo di euro 786,00.
Con riferimento agli esborsi del presente grado, risulta come abbia versato la somma Parte_1 complessiva di euro 1.165,50 (sommatoria del versato contributo unificato di euro 1.138,50, e della versata marca da bollo di euro 27,00).
Pertanto, a titolo di esborsi del presente grado si liquida l'importo di euro 1.165,50.
Deve essere riconosciuto il provvedimento di distrazione (per entrambi i gradi) in favore degli avv.ti Mario
AR RO e HE LO – codifensori in ambedue i gradi dell'attore . Parte_1
Infine, sempre in ossequio al principio della soccombenza, si prevede che anche le spese della CTU medico- legale espletata in primo grado (liquidate con il decreto pubblicato il Primo Marzo 2018) siano poste, in via solidale, a carico di e di . CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e di , avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 CP_1 Controparte_2 di Napoli Nord n. 2342/19, pubblicata il 9 Settembre 2019, così provvede:
A) Accoglie l'appello; per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, ed in accoglimento della domanda proposta in primo grado dall'attore , Parte_1
A1) Dichiara l'esclusiva responsabilità di , proprietario e conducente dell'autovettura CP_1
Citroen tg. CT697KW, in ordine al sinistro del Primo Ottobre 2013, oggetto di causa,
A2) Condanna in solido e al pagamento, in favore di , CP_1 Controparte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 63.529,00 (sessantatremilacinquecentoventinove/00), oltre interessi legali dal Primo Ottobre 2013 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, all'1.10.2013 – quale momento del sinistro –
e, quindi, anno per anno, ed a partire dal Primo Ottobre 2013 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B) Condanna in solido e al pagamento delle spese del doppio grado in CP_1 Controparte_2 favore di – spese che liquida, quanto al primo grado, in euro 786,00 per esborsi ed euro Parte_1
10.577,50 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 1.165,50 per esborsi ed euro
10.738,50 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella
13 misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore degli avv.ti Mario AR RO e
HE LO.
Così deciso, nella camera di consiglio del 14 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
14