Decreto cautelare 21 febbraio 2026
Sentenza breve 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 20/03/2026, n. 5289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5289 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05289/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02205/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2205 del 2026, proposto da
Lucrini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MA PI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Dante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa adozione delle opportune misure cautelari anche inaudita altera parte ,
della nota CB/2026/22454 del 20 febbraio 2026 (all.1) del II° Municipio di MA PI con la quale si commina la sanzione della inefficacia della SCIA per esercizio di attività di vicinato alimentare CB/2026/21703 del 18/02/2026 (all.2) oltre ad eventuali atti presupposti non conosciuti e non conoscibili ed in particolare la DAC 109 del 2023 che si impugna, nello specifico, relativamente agli artt. 10,14 e 16 anche a seguito della sentenza di codesta Sezione n. 1893 del 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA PI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa ES FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Questi i fatti per cui è causa.
La soc. Lucrini s.r.l. – che opera sia nel settore del laboratorio artigianale alimentare che della vendita di prodotti alimentari di vicinato in un ampio locale (circa 276 mq) sito in Via degli Etruschi 5 - ha presentato in data 18 febbraio sia SCIA per esercizio di vicinato alimentare che per laboratorio artigianale alimentare.
In data 20 febbraio 2026 è sopraggiunta, per l’esercizio di vicinato alimentare, la comunicazione di inefficacia della SCIA in ragione del divieto imposto dalla suddetta DAC n. 109 del 2023 di aprire nuovi esercizi di vicinato alimentare per tre anni dalla data di esecutività della stessa, ovvero dal 30 maggio 2023 al 30 maggio 2026.
Con ricorso notificato in data 20 febbraio 2026, la soc. Lucrini ha chiesto l’annullamento, previa adozione di misure cautelari anche inaudita altera parte , degli atti indicati in epigrafe ed in particolare del predetto diniego.
Il ricorso è affidato ai motivi di diritto sintetizzati come segue:
- “ Violazione e falsa applicazione del diritto all’ apertura di locale commerciale svolgente l’attività di vicinato alimentare vista la ricorrenza dei requisiti di legge. A contrario violazione e falsa applicazione da parte dell’art. 16 comma 1 lett.a) della DAC n. 109 del 2023 all’ atto della presentazione della SCIA – Per il diniego di efficacia della SCIA per vicinato alimentare, per quanto serva, arbitrarietà del criterio del divieto assoluto di apertura di esercizi di vicinato una volta annullato, dalla sentenza n. 1893 del 2025, il requisito dei 100 mq quali superficie minima per la autorizzazione - Difetto assoluto di motivazione – Eccesso di potere per sviamento del diniego ”: la previsione del divieto assoluto all’apertura di nuovi esercizi di vicinato ai sensi dell’art. 16 della DAC n. 109 del 2023 per 3 anni sarebbe illegittima per le motivazioni di cui alla sentenza n. 1893/2025 di questo TAR che ha ritenuto arbitraria la fissazione del limite dimensionale dei 100 metri, in quanto anche in questo caso la norma preclusiva accomunerebbe grandi superfici di vendita (quali i supermercati o minimarket bangladesh) con il piccolo vicinato accessorio alla gestione di laboratori artigianali, dotati, come nel caso in esame della dimensione prevista dalla medesima normativa della DAC n. 109 del 2023, ovvero 80 mq ( art. 14 comma 3 lett a). Il divieto in esame sarebbe poi stato imposto senza una specifica motivazione e senza revisione degli indici di saturazione delle attività commerciali entro le date previste di ottobre e dicembre 2023 (ciò che avrebbe ormai fatto decadere le disposizioni limitative transitorie previste dalla DAC 109/2023), mentre i privati – per l’esercizio di dette attività – godrebbero di una posizione di vantaggio attribuita direttamente dall’ordinamento;
- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 comma 1 lett.a) della DAC n. 109 del 2023 anche alla luce delle disposizioni di cui alla normativa statale con particolare riferimento all’ art. 36 Cost, al Dlgs n.114 del 1998 e s.m.i. e regionale del Lazio n.22 del 2019 oltre che alle disposizioni dell’Unione europea (art. 43 del trattato istitutivo della Comunità europea) - Difetto assoluto di motivazione – Eccesso di potere per sviamento. Violazione ed inefficacia della DAC n. 109 del 2023 per la mancata elaborazione entro il 31 ottobre 2023 dei “piani di saturazione” per le attività artigianali ”: il divieto di aperture previsto, temporaneo e triennale ma in realtà reiterato nel tempo in virtù delle Deliberazioni adottate da MA PI (al punto che si è avuto uno “ spezzettamento ” dei divieti, irrazionale e privo di motivazione), in sostanza sarebbe violativo della disciplina generale sulla libertà di impresa, di talché non potrebbe prevalere sulla normativa di rango superiore, come più volte affermato anche nelle letture date dalla Corte di Giustizia UE. Peraltro, la norma limitativa dell’art. 16 della DAC 109/2023 sarebbe già priva di efficacia (con conseguente domanda al Tribunale di accertamento sul punto) perché non è stata effettuata la revisione degli indici, invece stabilita per le date del 31 ottobre e 31 dicembre 2023.
Si è costituita MA PI contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Ha innanzitutto precisato che la SCIA avrebbe ad oggetto l’apertura di un esercizio di vicinato settore alimentare nel locale sito in via degli Etruschi n. 5, pertanto incorrerebbe nel divieto di cui al primo comma lettera a) dell’art. 16 della D.A.C. 109/2023 che vieta l’apertura di attività di vendita al dettaglio nella Zona ricadente nel Municipio MA II denominata “ San Lorenzo ” fino al 30 maggio 2026. Inoltre la revisione dei dati inerenti agli indici di saturazione riferiti soltanto alle attività di laboratorio artigianale di cui all’art. 16, comma 7 della D.A.C. n. 109/2023 sarebbe stata effettuata nei termini previsti dal medesimo comma. Tale revisione sarebbe stata trasmessa, infatti, ai competenti Organi Politici di riferimento in data 31 ottobre 2023, con le note prot. n. QH/75984 e QH/75983 per le opportune valutazioni atte all’adozione di un eventuale provvedimento deliberativo da parte dell’Assemblea Capitolina.
Con decreto monocratico n. 1164 del 21 febbraio 2026 è stata respinta l’istanza di adozione di misura cautelare inaudita altera parte “ Considerato che il danno da qui alla prossima cc, di carattere patrimoniale, è risarcibile e non giustifica l’attivazione dell’eccezionale tutela cautelare monocratica, anche considerando che la SCIA è del 18 febbraio, e non riflette perciò ad oggi al consolidamento del flusso della clientela ”.
Alla camera di consiglio del 18 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dopo aver dato avviso alle parti di eventuale sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Sussistono i presupposti per una pronuncia in forma semplificata, attesa la manifesta infondatezza del ricorso, essendo trascorsi 20 giorni dalla sua notifica, il contraddittorio integro e l’istruttoria completa.
Su identica questione si è già pronunciato questo Tribunale con la recentissima sentenza n. 4022 del 3 marzo 2026 che la sezione condivide pienamente e che ha affermato quanto segue:
“ 6. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.
6.1. In primo luogo, come correttamente chiarito da MA PI, nella fattispecie è non conferente il richiamo alla sentenza di questo Tribunale n. 1893 del 2025 (peraltro successivamente riformata in sede di appello), che riguarda la questione della dimensione minima dei locali, prevista dall’art. 14 della DAC 109/2023, mentre nella specie la SCIA presentata dalla ricorrente è stata dichiarata inefficace sulla base della diversa norma di cui all’art. 16, in punto di divieto triennale di nuove aperture per gli esercizi di vicinato alimentare.
6.2. Ciò chiarito, le restanti censure proposte (da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione), sono infondate e vanno respinte.
Sul punto, infatti, il Collegio non può che richiamare quanto di recente affermato dal Giudice di appello nel confermare la sentenza di questo Tribunale n. 17020/2024, che ha respinto un ricorso del tutto analogo al presente.
Nell’occasione, invero, il Consiglio di Stato ha chiaramente affermato (sentenza n. 4132/2025) che “Deve, innanzitutto, osservarsi che non sono illegittimi gli interventi volti a regolamentare le attività economiche, qualora risultino necessari o comunque proporzionati rispetto alla tutela dei beni costituzionalmente protetti.
Ed invero, secondo il disposto letterale dell’art. 41 della Costituzione: “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.
La libertà di iniziativa economica privata nasce, dunque, già limitata. Il diritto di libera iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione nasce conformato internamente per la tutela del patrimonio culturale e ambientale.
Il principio di liberalizzazione delle attività economiche non riveste, quindi, una portata assoluta, ma va rapportato a esigenze generali di salvaguardia di altri beni di interesse collettivo che rivestono la stessa valenza costituzionale, e tra questi la salvaguardia e tutela del territorio, dell’ambiente e dei beni culturali e paesaggistici.
Come già più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione con riferimento ai precedenti Regolamenti in materia di commercio di MA PI, la disciplina contenente limitazioni: “non contrasta con la normazione statale in materia di liberalizzazione del commercio (nella misura in cui questa contempla l'esclusione della apponibilità di limitazioni quantitative e qualitative di vendita delle merci per gli esercizi autorizzati), né con il principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata, la quale deve comunque essere coordinata ed indirizzata alle utilità e finalità sociali, non potendosi svolgere in contrasto con esse” (cfr. Cons. Stato, V, 4 gennaio 2021, n. 46; 30 luglio 2018, n. 4663).
Devono, dunque, considerarsi legittimi tutti gli interventi volti a regolamentare le attività economiche, qualora gli stessi siano necessari o proporzionati rispetto alla tutela dei beni costituzionalmente protetti: il principio di liberalizzazione delle attività economiche non è di portata assoluta e deve essere temperato dalle esigenze di tutela degli altri beni di valore costituzionale, tra questi la salvaguardia e tutela del territorio, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici (cfr. Cons. Stato, V, n. 3225 del 2020; 14 gennaio 2019, n. 298).
Nel caso di specie, l’attività oggetto di scia rientra nel centro storico di MA PI che, per il suo pregio e l'unicità del suo patrimonio monumentale e artistico, è stato iscritto tra i siti del patrimonio mondiale dell’Unesco con la “Convenzione sul patrimonio dell'Umanità”, adottata dalla Conferenza Generale dell'Unesco di Parigi nel 1972 e con l’Atto della Commissione di Parigi 1-5 settembre 1980.
In considerazione di tale rilevanza, l’Assemblea capitolina ha ben potuto, sia pure con misure temporanee, emanare atti volti alla sua salvaguardia.
Il limite alle attività nel Sito Unesco posto a presidio di interessi generali già si rinviene nella DAC n. 47/2018, come novellata dalla DAC n. 49/2019 “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica” con la quale l’Amministrazione capitolina, per conciliare le esigenze di sviluppo del tessuto economico della Città Storica con quelle di tutela del decoro nelle aree di maggior pregio, poneva, all’art 14, comma 1, un generale divieto di apertura di nuove attività di vendita al dettaglio di generi appartenenti al settore alimentare in forma di esercizio di vicinato e l’apertura di nuove attività artigianali della tipologia alimentare, per un periodo di tre anni nell’area del Sito Unesco.
L’Amministrazione, in base al disposto regolamentare, si vincolava poi all’effettuazione di un’analisi degli indici di saturazione riferiti ai singoli Rioni che ricadono nell’area del Sito Unesco.
A seguito di un’attenta analisi relativa alle attività commerciali presenti nell’intero territorio del sito Unesco di MA PI, veniva evidenziato un aumento delle attività commerciali ed artigianali, che rendeva necessaria l’adozione della DAC n. 37/2022, che prevedeva una nuova regolamentazione relativamente alle attività svolte all’interno di specifiche zone della città storica.
Con la DAC n. 109/2023, all’art.16, ritenuta la perdurante necessità di tali limiti (cfr. pagg. 2-4 della DAC), si è previsto che: “1. Nell’area del Sito UNESCO, come individuata nell’art. 3, comma 1, lettere b) e c) nonché nelle aree dei territori dei Municipi I, Il e XV, per entrambi i lati delle strade di perimetro, come riportate nell’elenco di cui all’Allegato 2: a) è vietata l’apertura, anche tramite trasferimento di esercizi già operanti fuori delle medesime aree, di attività di vendita al dettaglio di generi appartenenti al settore alimentare in forma di esercizio di vicinato e di media struttura di vendita, nonché di attività di vendita di souvenir, per un periodo di anni 3 (tre) dalla data di esecutività del presente provvedimento; b) è vietata l’apertura, anche tramite trasferimento di esercizi già operanti fuori delle medesime aree, di attività di laboratorio artigianale alimentare fino al 31 dicembre 2023; c) in caso di trasferimento di sede delle attività di vendita al dettaglio del settore alimentare e dei laboratori artigianali alimentari, nel locale ove viene trasferita l’attività devono essere rispettate le medesime prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, lettere a) e b) del precedente articolo 14 e del comma 4 del medesimo articolo ove intendano effettuare il consumo sul posto”.
Il susseguirsi degli atti deliberativi come sopra descritti testimonia, dunque, come MA PI, nell’ambito dei suoi poteri regolamentari, previa adeguata istruttoria e con regolamentazione motivata avente efficacia temporanea e soggetta a periodica verifica, abbia inteso difendere le aree protette, nel superiore interesse pubblico volto alla tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale degli ambiti definiti dal perimetro Unesco e nella Città Storica, a garanzia e salvaguardia della sostenibilità ambientale del territorio della Città di MA, interessata da sempre più imponenti flussi turistici, concentrati in gran parte nelle aree in questione.
Tali limitazioni sono state emesse anche ai sensi dell’art 31 del d.l. n. 201 del 2011, che prevede la possibilità per le Regioni e i Comuni di stabilire discrezionalmente delle limitazioni nonché interdire alcune aree agli esercizi commerciali, nel più ampio limite che la stessa norma pone alla libertà di apertura degli esercizi commerciali, in presenza di preminenti interessi derivanti dalla tutela dell’ambiente e dalla salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali.
Risultano, dunque, pienamente condivisibili le statuizioni della sentenza appellata secondo cui: “l’impugnato art. 16 della Assemblea capitolina non si è basato su una logica dirigistica, né risulta irragionevole o manifestamente ingiusto.
Il divieto in questione, infatti, si è basato non solo su considerazioni relative alla pressione antropica registrata nel centro storico, necessariamente da rendere compatibile con le esigenze di decoro ed anche con quelle di vivibilità dei residenti (v. Cons. Stato, Sez. V, n. 298 del 2019 e n. 46 del 2021), ma anche su considerazioni che risultano del tutto logiche e immuni dai dedotti vizi di eccesso di potere. Ben può l’Amministrazione tutelare le attività tradizionali, elencate dalla stessa società ricorrente, anche evitando che gli artigiani e gli altri piccoli operatori ‘tradizionali’ scompaiano per una logica di puro mercato”.
6.3. L’applicazione dei principi sopra richiamati alla fattispecie comporta, dunque, la reiezione del gravame; né qui rileva – contrariamente a quanto dedotto – la previsione di cui all’art. 16, comma 7, della DAC sulla necessaria revisione degli indici di saturazione entro il 31.10.2023 (con divieto di apertura fino al 31.12.2023), posto che tale disposizione è riferita alle attività di laboratorio artigianale e non alle attività di vicinato alimentare, come quella della cui apertura si discute ”.
3. In conclusione per tutto quanto detto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
4. Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di MA PI, delle spese di lite, che liquida in euro 1.500 (millecinquecento,00) oltre oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
ES FE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES FE | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO