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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/12/2025, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3483/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice on. dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3483/2021 promossa da:
con l'Avv. Giuseppe Mannini e con l'Avv. Franco Cioli Parte_1
Attrice in riassunzione contro con sede legale in Venezia – AN Marco 5278, in persona del suo legale NTroparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Caterina NTi
Convenuta in riassunzione e contro con sede legale in Roma, Viale Prospero Colonna n. 45, in persona del legale CP_2 Parte_2 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Massimo Raffo
Terza chiamata in causa (non ricostituita)
e contro con sede legale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, in NTroparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Aldo Fittante
Terza chiamata in causa in riassunzione
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesioni personali
Conclusioni: Come da note a trattazione scritta per l'udienza del 14 luglio 2025.
pagina 1 di 21 Per l'attrice in riassunzione: “L'avv. Franco Cioli per la attrice, a prescindere dalla costituzione o meno in giudizio della Curatela Servi. chiede che venga fissata udienza di precisazione delle Parte_2 conclusioni, già fissata in precedenza per il 27.02.2025” [ e come da note di trattazione scritta per la predetta udienza del 27.02.2025 (Cfr. “L'avv. Franco Cioli, preso atto del deposito effettuato dall'avv.
Raffo in data 15.01.2025 con il quale viene documentata la avvenuta dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della ditta da parte del Tribunale di Roma con CP_2 Parte_2 sentenza pubblicata il 19.12.2024, chiede che venga dichiarata la interruzione del processo ex art. 301
c.p.c. Nell'ipotesi in cui alla udienza medesima dovesse costituirsi la Curatela della per CP_2 Parte_2 la prosecuzione del giudizio si richiamano le conclusioni già rassegnate con note di trattazione scritta
05.11.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”)]
Per la convenuta in riassunzione: “Piaccia al Tribunale adito, nel merito: A) In via principale, respingere la domanda attrice perché infondata e/o non provata;
B) 1. In ipotesi denegata, Piaccia comunque accoglierla nei limiti del giusto e del provato e tenuto conto di un concorso di colpa della stessa danneggiata, condannando direttamente la terza chiamata, , al NTroparte_4 risarcimento riconosciuto come dovuto in favore dell'attrice, sig.ra :
2. In subordine, Parte_1
Piaccia in ogni caso condannare la a tenere indenne NTroparte_4 CP_5
di quanto tenuta denegatamente a pagare all'attrice, ancorché in misura concorsuale, per i
[...] titoli di cui è causa, anche per competenze di lite.
3. In tali ipotesi di accoglimento, anche in misura concorsuale, della domanda attrice, Piaccia comunque condannare la in liquidazione CP_4 alla manleva di delle spese di lite sostenute per la propria difesa, in ottemperanza alle CP_5 previsioni contrattuali vigenti tra le parti”.
Per la terza chiamata in causa in riassunzione “Voglia l'Ill.mo Tribunale di NTroparte_3
Firenze adito, contrariis reiectis: - in via principale: rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa;
- in via subordinata: in denegata
e non creduta ipotesi di riconoscimento di un profilo di responsabilità in capo ai convenuti per quanto accaduto in danno della SI.ra , accertare le rispettive responsabilità degli stessi, anche Parte_1 eventualmente gradandola per ogni rispettiva posizione, ed accertare, altresì, la corresponsabilità per quanto occorso in capo alla parte attrice, e per l'effetto condannare chi di ragione al pagamento di quanto verrà determinato all'esito dell'istruttoria, tenendo altresì conto delle franchigie e garanzie contrattualmente applicabili al caso di specie;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
pagina 2 di 21
Fatto e diritto
In fatto
La sig.ra ha convenuto avanti al Tribunale di Firenze per Parte_1 NTroparte_1 sentire condannare la suddetta Società, accertata la sua responsabilità in tesi ex art. 2051 c.c., ed in ipotesi ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni causati alla medesima nella misura di € 20.481, 00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia per il sinistro occorsole in data 07.12.2019 alle ore 08:10 NT circa all'interno del supermercato di Firenze, Via Francavilla n. 13 / 15.
La sig.ra ha dedotto che in tale giorno ella si trovava nei pressi della zona forno del Parte_1 suddetto supermercato ove si era avvicinata per acquistare del pane quando sarebbe caduta sul pavimento, reso scivoloso da una sostanza liquida rilasciata dalla macchina lavapavimenti da poco utilizzata dagli addetti incaricati, riportando lesioni per come successivamente accertato dal Pronto
Soccorso dell'Ospedale AN AN di DI di Torregalli.
La sig.ra invoca la responsabilità ex art. 2051 c.c. o in ogni caso una responsabilità ex art. Parte_1
2043 c.c. a carico della er imprudenza e /o imperizia nell'effettuazione del NTroparte_1 servizio di pulizia o comunque per negligenza nel controllare il regolare svolgimento del medesimo qualora affidato a soggetti terzi.
Si è costituita in giudizio la er chiedere nel merito in via principale il rigetto NTroparte_1 della domanda attorea in quanto non provata ed in ipotesi, denegata, accoglierla nei limiti del giusto e del provato condannando direttamente la terza chiamata a mantenerla totalmente CP_2 Parte_2 indenne di quanto eventualmente dovuto a favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno.
La convenuta ha dedotto, inoltre, che la sostanza viscida presente per terra che avrebbe causato la caduta della sig.ra sarebbe fuoriuscita dalla macchina lavapavimenti utilizzata poco tempo Parte_1 prima dall'addetto, dipendente della alla quale la aveva in CP_2 Parte_2 NTroparte_1 precedenza appaltato il servizio di pulizia del punto vendita sito a Firenze, via Francavilla 13/15, ove si sarebbe verificato il fatto oggetto di causa.
Ogni conseguenza risarcitoria per l'evento lamentato dalla sig.ra , dovrebbe, dunque, essere Parte_1 posta a carico di tale Società, che si sarebbe impegnata a dare esecuzione al contratto in maniera autonoma, con organizzazione e gestione dei mezzi necessari a proprio totale ed esclusivo rischio, assumendo su di sé ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa derivante dal contratto.
Di tale Società la ha chiesto, pertanto, l'autorizzazione alla chiamata in causa per NTroparte_6 essere dalla stessa tenuta indenne da qualsiasi responsabilità nei confronti della sig.ra . Parte_1
pagina 3 di 21 Si è costituita in giudizio la per chiedere a questo Tribunale in via preliminare di CP_2 Parte_2 voler autorizzare la chiamata in garanzia della ed in via principale, NTroparte_3 accertare l'adozione da parte della Società e della propria dipendente, adeguate attenzioni e precauzioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa nonché l'assenza di ogni responsabilità per l'incidente avvenuto il 7 dicembre 2019 ai danni della sig.ra Parte_1
Si è costituita, infine, la er chiedere al tribunale di Firenze in via NTroparte_3 pregiudiziale di voler dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex L. 162/2014, con ogni consequenziale pronuncia ed in via principale il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto.
Con riferimento al merito, l'Assicurazione chiamata in causa ha contestato la domanda attorea per carenza del nesso causale non essendo chiara, allo stato, la dinamica del sinistro nonché la quantificazione del danno proposta dall'attrice in quanto spropositata e non provata.
In sede di prima udienza, rilevata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla NTroparte_3 per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n. 132/2014,
[...] veniva invitata parte attrice a dare avvio al detto procedimento nel termine perentorio di 15 giorni dalla stessa.
Esperito il procedimento de quo, concessi i termini istruttori ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita mediante ammissione dell'interrogatorio formale dell'attrice, della prova per testi, anche a prova contraria, e di espletamento della ctu medico - legale.
All'udienza del 21 novembre 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, rinviava in prosieguo di conclusioni all'udienza del 27 febbraio 2025, per consentire la costituzione di un nuovo difensore per la Servi. da allora Servi. (per via della pendenza Parte_2 NTroparte_4 dinanzi al Tribunale di Roma di procedimento di autoliquidazione giudiziale avente R.G. n. 691/2024 alla data dell'udienza rimesso al Collegio per la decisione, come comunicato dall'Avv. Raffo).
Con ordinanza del 28 febbraio 2025, in seguito, vista l'avvenuta dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della ditta da parte del Tribunale di Roma con CP_2 Parte_2 sentenza pubblicata il 19.12.2024, (documentata dall'avv. Raffo con deposito effettuato in data
15.01.2025), vista la mancata costituzione della curatela, disponeva l'interruzione del processo ex art. 301 c.p.c. per poi fissare, visti gli artt. 302 e ss. c.p.c., con decreto del 10 marzo 2025, l'udienza di riassunzione al 14 luglio 2025 nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. a seguito del ricorso in riassunzione da parte della sig.ra . Parte_1
pagina 4 di 21 Infine, con provvedimento del 15 luglio 2025, emesso a scioglimento della riserva per scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive, osservata la mancata costituzione della sola curatela della
Servi. giudiziaria, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti Pt_2 NTroparte_4
i termini di cui all'art. 190 cpc.
In diritto
La disciplina della fattispecie oggetto del presente giudizio si rinviene nell'art. 2051 c.c. a mente del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale tipo di responsabilità extracontrattuale, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione “…ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Sez. U - ,
Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
In tale logica ricostruttiva incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso può essere possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque, appurare la derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
di contro, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ( ex multis più di recente Cass. sez. III ord. N.27724 del 30.10.2018, Cass .sez. III ord. 12027 del 16.5.
2017 ma già Cass sez. III sent. 4476 del 24.2.2011).
In sintesi:
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
pagina 5 di 21 - il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché questo fatto costituisca la causa esclusiva del danno (cfr. da ultimo Cass. Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”.).
A questo proposito, in relazione al “fatto del danneggiato”, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. Sez. VI – 3, Ordinanza 17.11.2021, n. 34886).
Sulla base di tali presupposti viene esaminata la domanda attorea.
La responsabilità
La domanda di parte attrice è fondata nei termini di quanto segue.
In via preliminare si dichiara l'improcedibilità della domanda di manleva proposta dalla CP_1
Part nei confronti della (oggi in liquidazione giudiziale) e correlativamente
[...] CP_2 Parte_2 CP_2
l'incompetenza di questo Tribunale a decidere sulla stessa.
pagina 6 di 21 Dall'esame degli atti di causa risulta che la nelle note a trattazione scritta per NTroparte_1
l'udienza del 14 luglio 2025, chiamata per la precisazione delle conclusioni a seguito del ricorso ex art. 303 c.p.c. per la riassunzione del processo (interrotto) depositato il 5 marzo 2025 dalla sig.ra
[...]
, abbia domandato nel merito, espressamente la diretta condanna della terza chiamata oggi in Pt_1 liquidazione giudiziale alla corresponsione del risarcimento riconosciuto come dovuto in favore dell'attrice pur essendo stato dichiarato il suo fallimento nel corso del giudizio di primo grado.
La suddetta conferma (e mancata rinuncia alla) della domanda di condanna nei confronti della Curatela della Servi. (e conseguentemente, in forza della chiamata in Pt_2 NTroparte_7 garanzia svolta dalla stessa nei confronti della , in solido con essa, della NTroparte_3 predetta Assicurazione, in sede procedimento contenzioso ordinario, rende inevitabile la declaratoria di improcedibilità della domanda (v. Cass. Civ. VI Sez., 22.11.2017, n. 27756, pag. 4).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in particolare secondo “La sentenza n. 10640 del 2012, … quando sia stata proposta una domanda di risarcimento del danno … nei confronti del responsabile del danno e del suo assicuratore della responsabilità civile, il fallimento del primo comporta
l'improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti, sia nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile, con conseguente devoluzione al tribunale fallimentare, mediante istanza di ammissione al passivo ...” (Cass. Civ. Sez. VI, 22.11.2017, n. 27756, pag. 4).
Nella giurisprudenza di legittimità, infatti, “E' principio assolutamente pacifico quello secondo cui ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito debba essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi davanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione” (Cass. Civ. 26.06.2012,
n. 10640, pag. 4; Cass. Civ. 5.08.2011, n. 17035, pag. 2),“Ciò perché la domanda tende a fare valere un diritto verso la massa e, quindi, (è) potenzialmente idonea ad influire sulla par condicio creditorum”
(Cass. Civ. 26.06.2012, n. 10640, pag. 6).
Per tale motivo un'eccezione a tale principio non può derivare nemmeno dalla circostanza che la domanda proposta attenga ad un'azione che comporti il necessario intervento di più litisconsorti e dunque anche nel caso in cui la domanda sia rivolta al responsabile fallito ed al suo assicuratore, ricorrendo tra il responsabile e l'assicuratore un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che il giudizio deve svolgersi tra tutte le parti unitariamente (Cass. Civ. 26.06.2012, n. 10640, pag.7).
Sulla base della lettura coordinata delle suddette pronunce (Cass. Civ. Sez. VI, 22.11.2017, n. 27756,
Cass. Civ. 26.06.2012, n. 10640, Cass. Civ. Cass. Civ. Sez. I, 5.08.2011, n. 17035, Cass. Civ.
21.01.2014, n. 1115), l'espressa richiesta di condanna del responsabile del danno, di cui sia stato pagina 7 di 21 dichiarato il fallimento nel corso del giudizio di primo grado, in solido con l'Assicurazione nelle forme dell'ordinario procedimento contenzioso costituisce un vizio procedimentale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio (con il solo limite del necessario coordinamento con il sistema delle impugnazioni e la disciplina del giudicato).
Poiché l'originaria attrice a seguito dell'intervenuta dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della da parte del Tribunale di Roma, 14° Sez., con sentenza n. CP_2 Parte_2
804/2024 pubblicata il 19.12.2024, dichiarata nel corso del giudizio e documentata dal difensore della chiamata in causa con deposito del 15.01.2025 (v. ord. 28 febbraio 2025), ha riassunto il giudizio nei confronti di tutte le parti, anche nei confronti della curatela della Servi. e la NTroparte_4 [...] chiamante in causa ha ribadito la richiesta, precedentemente formulata, di condanna NTroparte_1 del responsabile del danno fallito, l'azione proposta dalla società convenuta in riassunzione nei confronti della terza chiamata in liquidazione deve essere dichiarata inammissibile (o meglio), improseguibile avanti al Tribunale ordinario di Firenze e devoluta al giudice fallimentare competente..
Venendo al merito, in primo luogo, si rileva che né la né la NTroparte_1 CP_2 [...]
hanno contestato che la sig.ra la mattina del 7 dicembre 2019 - mentre si Pt_2 Parte_1
NT trovava all'interno del supermercato di Firenze, Via Francavilla n. 13 / 15 - fosse scivolata sul pavimento nei pressi della zona panetteria.
nella comparsa di costituzione e risposta, nel lamentare la mancata prova NTroparte_1 da parte dalla sig.ra in merito all' evento e alle lesioni subite, allo stesso tempo ha osservato Parte_1 che “ … in ogni caso, la lamentata presenza di sostanza viscida a causa della quale la sigra
[...]
avrebbe sarebbe rovinato a terra sarebbe fuoriuscita dalla macchina lavapavimenti utilizzata Pt_1 poco tempo prima dall'addetto operativo in loco, quale dipendente della alla quale la CP_2 Pt_2 comparente aveva in precedenza appaltato il servizio di pulizia di alcuni propri NTroparte_5 punti vendita, fra i quali quello sito a Firenze, via Francavilla 15/17, ove si sarebbe verificato il fatto, come evince dal “contratto di appalto servizi di pulizia” del 28/02/2019, che si produce, doc 2.
Pertanto, ogni eventuale conseguenza risarcitoria per l'evento lamentato non potrebbe che ad essa far carico, come chiaramente previsto contrattualmente all'art 5 ...” (comparsa di costit. Pag. 2);
Tuttavia risulta dagli atti di causa che con raccomandata del 21.01.2020 (a firma del Servizio Gestione sinistri della stessa) la avesse comunicato alla CO che “… Come NTroparte_1 CP_2
NT da allegata missiva del 12 dicembre u.s., in data 07/12/2019, presso il nostro supermercato di
Firenze sito in Via Francavilla 13 / 15 la sig.ra è rimasta vittima di una caduta. Da Parte_1 un'indagine svolta presso la predetta filiale, finalizzata a chiarire le modalità del sinistro e le eventuali pagina 8 di 21 responsabilità in merito, è emerso che la caduta della sig.ra si è verificata a causa di Parte_1 una scia di sostanza liquida rilasciata dalla lavapavimenti condotta del Vostro addetto” (doc. 1 attrice).
nella propria comparsa di costituzione ha precisato “Come riportato nell'atto di CP_8 Parte_2 citazione e nella comparsa di costituzione di parte convenuta, la presenza di sostanza liquida presente sul pavimento veniva ricondotta alla macchina lavapavimenti passata in precedenza dagli addetti incaricati dalla Servi. che svolgeva per parte convenuta i servizi di pulizia. Al riguardo, si Parte_2 contesta che il pavimento bagnato per via del passaggio della macchina lavapavimenti era stato regolarmente segnalato dalla dipendente addetta alle pulizie tramite apposizione del relativo “cartello di avvertimento di pavimento bagnato” (comparsa di costit, pag. 4) ed ha prodotto in atti messaggio di posta elettronica del 6 febbraio 2020 con cui la rappresentante legale dell'impresa Parte_3 chiedeva alla di aprire un sinistro per un evento di danno verificatosi NTroparte_3
NT presso il supermercato sito in Firenze, Via Francavilla in data 7.12.2019 (doc. 3 ) e CP_9 successiva raccomandata del 20 febbraio 2020 diretta alla in cui la NTroparte_3 Pt_3 dichiarava ufficialmente che “ … In data 7 dicembre 2019 (la dipendente ad NTroparte_10 inizio attività lavorativa (turno dalle 7:00 alle 10:00) aveva posizionato un triangolo di avviso
“attenzione pavimento bagnato” all'ingresso del punto vendita e un altro identico al reparto ortofrutta.) Intorno alle ore 8.00 la cliente SI.ra è caduta all'interno del Parte_1 supermercato scivolando sul pavimento bagnato …” (doc. 1 ); affermando nella richiesta di CP_9 apertura del sinistro che la stessa era dovuta a “(un) danno provocato da una ns dipendente …” (doc. 3
S.ECO; doc. 5 . Pt_4
Ciò premesso, dall'esame della documentazione agli atti e dallo svolgimento del processo è emersa la sussistenza di tutti i requisiti di operatività della disposizione in esame per come sopra esposti con riferimento alla convenuta NTroparte_1
La sig.ra ha assunto che il giorno 07.12.2019 alle ore 08:10 circa si trovava all'interno Parte_1
NT del supermercato di Firenze Via Francavilla n. 13 / 15 nei pressi della zona forno ove si era avvicinata per acquistare del pane quando, improvvisamente, scivolava sul pavimento cadendo rovinosamente a terra.
Ha assunto, inoltre, che il personale del supermercato che la soccorreva immediatamente, rilevava la presenza a terra di una scia di sostanza liquida rilasciata dalla macchina lavapavimenti che era stata utilizzata poco tempo prima dal personale addetto alle pulizie.
Tali circostanze sono state confermate in primo luogo dai Verbali del Pronto Soccorso dell'Ospedale
AN AN Di DI (doc. 2 e 3 attrice). pagina 9 di 21 Dai suddetti documenti risulta, difatti, che la sig.ra si recava presso tale struttura la mattina Parte_1
NT del 7 dicembre 2019 “a seguito di caduta al supermercato su pavimento bagnato. (Lamentando un) Trauma distorsivo del polso sinistro”.
Con Il pavimento bagnato situato all'interno del supermercato di Firenze, Via Francavilla n. 13 / 15 nei pressi della zona panetteria (quale luogo del verificarsi dell'evento) / res responsabile dell'evento (e una minima descrizione delle condizioni dello stesso), come indicato nell'atto di citazione è stato confermato dalla dichiarazione del 20.02.2020 inviata dalla CO alla CP_2 NTroparte_3
(doc. 1 S.ECO) e dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra e in sede di interrogatorio
[...] Parte_1 formale e dai testimoni e Tes_1 CP_10
Part La signora , interrogata sul cap. 2) della seconda memoria istruttoria della Parte_1 CP_2 ribadiva “di essere caduta nel reparto panificio, non nel reparto ortofrutta da cui non sono passata”;
Part la testimone interrogata sul cap. 8 della seconda memoria della su NTroparte_10 CP_2 espressa domanda precisava, “Per me la sig.ra è caduta nel reparto panetteria. La sig.ra è caduta dopo che io avevo fatto la prima passata con la macchina nel reparto panetteria e stavo girando per passare nel reparto ortofrutta”;
la sig.ra IG della sig.ra , interrogata sul cap. 5 della seconda Testimone_2 Parte_1 memoria di parte attrice, confermava la circostanza in esso descritta, ossia che “La mattina del
07.12.2019 allorché vi siete recata presso il supermercato di Firenze Via Francavilla a CP_1 seguito della caduta della sig.ra avete verificato che il reparto panetteria era stato Parte_1 chiuso”) ed aggiungeva “Preciso che … Una volta dimessa MI madre l'ho riaccompagnata a casa NT ma prima sono passata alla per consegnare la documentazione medica. Ho visto che dinanzi alla panetteria c'era un nastro che indicava un camminamento obbligato per arrivare alla stessa”.
Il fatto che il pavimento del locale nei pressi della zona panetteria fosse bagnato e tale condizione
“alterata” fosse dovuta alla presenza di una sostanza liquida fuoriuscita dalla macchina lavapavimenti che era stata passata poco prima in quel punto dall'addetta alle pulizie (secondo quanto dichiarato nelle Parte suddette comunicazioni del 21.01.2020 inviata dalla alla (doc. 1 NTroparte_1 CP_2 attrice) e dalla dichiarazione del 20.02.2020 inviata dalla CP_2 NTroparte_11
(doc. 1 S.ECO), è stato confermato dalle dichiarazioni della teste CP_10
Quest'ultima, interrogata sul cap. 7) della memoria della , su espressa domanda, precisava CP_12
“Quel giorno la panetteria stava ancora allestendo per cui ho fatto una passata veloce con la macchina per togliere i residui di farina che erano a terra e poi sono andata per lavare nel reparto
pagina 10 di 21 ortofrutta. Dopo ho rifatto la Panetteria” e, interrogata su cap. 8), su espressa domanda, precisava, “ …
La sig.ra è caduta dopo che io avevo fatto la prima passata con la macchina nel reparto panetteria e stavo girando per passare nel reparto ortofrutta”.
Anche la sussistenza del nesso di causa tra le condizioni del pavimento del supermercato, ancora bagnato per l'avvenuto passaggio della macchina lavapavimenti poco tempo prima del fatto e le lesioni riportate dalla sig.ra può ritenersi confermata. Parte_1
Essa si evince, oltre che dalle suddette dichiarazioni sopra rammentate (doc. 1 attrice, doc. 1 , CP_9
Part nonché dal messaggio di posta elettronica del 6 febbraio 2020 inviato dalla alla CP_2 CP_13
Con (doc. 5 e 3 ), anche dalle risultanze della prova orale.
[...] CP_9
Part La teste interrogata sul cap. 8) della memoria della dichiarava “Non ho visto la CP_10 CP_2 sig.ra cadere ma ricordo che mentre stavo nell'ortofrutta girando con la macchina ho sentito la sig.ra cadere. Mi sono girata ed ho visto che già la stavano aiutando”.
Part La sig.ra , interrogata sui capitoli n. 1 e 3 della precisava di non aver visto cartelli Parte_1 CP_2 che segnalassero pulizie in corso.
Tale circostanza risulta confermata dalle parole della sig.ra che, interrogata sul cap. 7 della CP_10
Part
“E' vero che ad inizio attività lavorativa aveva posizionato i triangoli di avviso «attenzione CP_2 pavimento bagnato» uno all'ingresso del punto vendita ed un altro nel reparto ortofrutta?”, dichiarava NT
“Confermo e preciso che ne avevo messo uno tra l'ascensore e l'ingresso della . … ” , e su espressa domanda dichiarava, “Ricordo che ho pulito con la macchina l'intero supermercato lasciando per ultimo il reparto ortofrutta perché è l'ultimo che viene allestito. … Preciso che l'ortofrutta è a destra dell'ingresso del supermercato, la panetteria è dal lato opposto cioè a sinistra. (“in fondo” (v. dep. )) Per andare alla panetteria non bisogna passare necessariamente per l'ortofrutta”. Tes_1
Dall'esame delle suddette dichiarazioni si evince, quindi, che la sig.ra - che non era passata Parte_1 nel reparto ortofrutta, posto a destra dell'ingresso del supermercato, ma si era recata, direttamente, verso il reparto panetteria, che si trovava dal lato opposto, non essendo necessario passare per il primo per recarsi nella zona forno - non aveva visto il “triangolo di avviso “attenzione pavimento bagnato” perché non poteva vederlo.
Part Del resto, in contrasto con la dichiarazione del 20 febbraio 2020 rivolta dalla Servi. alla CP_13
e con la dichiarazione rilasciata dalla addetta alle pulizie in cui si legge che “ … la dipendente
[...]
ad inizio attività lavorativa (turno dalle 7.00 alle 10.00) aveva posizionato un NTroparte_10 triangolo di avviso “attenzione pavimento bagnato” all'ingresso del punto vendita e un altro identico pagina 11 di 21 al reparto ortofrutta …”; “io sottoscritta … avevo posizionato un triangolo giallo NTroparte_10 con la descrizione “attenzione pavimento bagnato” all'ingresso del punto vendita e un altro identico al Part rep ortofrutta” (doc. 1 , la stessa interrogata sul cap. 7 della memoria della CP_2 CP_10
Part
, confermava la circostanza in esso descritta aggiungendo, tuttavia, (un particolare CP_2
NT determinante) “ … (ne) avevo messo uno (triangolo di avviso) tra l'ascensore e l'ingresso della .
Preciso che solo dopo l'incidente della sig.ra e mi sono fatta prestare un altro cartello che ho posizionato all'inizio dell'ortofrutta”.
Ovverosia la sig.ra che doveva pulire con la macchina lavapavimenti l'intero supermercato, CP_10 aveva a disposizione un solo triangolo di avviso “pavimento bagnato” che collocava “tra l'ascensore e
l'ingresso del supermercato”; di conseguenza al momento del passaggio con la macchina lavapavimenti a quell'ora della mattina, solo chi eventualmente si recava presso il reparto “ortofrutta,
(che) è a destra dell'ingresso del supermercato” avrebbe potuto scorgere l'avviso “pavimento bagnato”, nel momento in cui accedeva al supermercato, guardando in quella direzione, (dal momento che per sua stessa ammissione “solo dopo l'incidente della sig.ra” la dipendente “(si faceva) CP_10 prestare un altro cartello che ho posizionato all'inizio dell'ortofrutta”), ma non chi, come la sig.ra
[...]
si fosse recato direttamente nel reparto panetteria, che si trovava dal lato opposto, rispetto Pt_1 all'ortofrutta ed era raggiungibile anche senza passare per la seconda.
Ne consegue che poiché il reparto ortofrutta (che si trova a destra dell'ingresso del supermercato) e quello panetteria non erano contigui, al momento del sinistro non era risultava adeguatamente segnalata la presenza del pavimento bagnato nei pressi del reparto panetteria per chi vi si recava direttamente, andando a sinistra dopo l'ingresso, e pertanto per costoro completamente inutile la presenza del NT triangolo di avviso, “tra l'ascensore e l'ingresso della ”.
Con Il teste Direttore del punto vendita n cui si verificava il sinistro all'epoca Testimone_3
Con del fatto, sentito a prova contraria sui capitoli ammessi di , interrogato sul cap. 1) dichiarava che la zona interessata dalle pulizie dei pavimenti “non era stata chiusa ma c'erano i cartelli” ma allo stesso tempo “Non ho certezza che quel giorno vi fossero … , “Non ricordo se quel giorno ve ne fossero e dove fossero posizionati”;
Interrogato sul cap. 2) precisava, inoltre, che “ … l'ordine delle pulizie da seguire giorno per giorno era scelto in autonoMI dall'impresa di pulizie seguendo un capitolato d'appalto che avevano. … ”.
In definitiva, il triangolo di avviso “attenzione pavimento bagnato” anche se era stato messo non era visibile, tanto è vero che nemmeno il direttore della filiale era sicuro di averlo visto.
pagina 12 di 21 La sussistenza del nesso di causa è stata accertata anche dal Consulente Tecnico d'Ufficio, dott.
[...]
che scrive nella sua Relazione “Tali lesioni risultano compatibili con nesso di causalità con Per_1
l'evento dichiarato da parte attrice (del 07.12.2019)”.
Né la sussistenza del nesso di causa può ritenersi esclusa sulla base di asseriti problemi di equilibrio, vertigini e/ o capogiri e deficit motori da cui la sig.ra sarebbe stata affetta (v. comparsa di Parte_1 costit. Vittoria Ass.ni, pag. 4).
A questo proposito la sig.ra , in sede di interrogatorio formale, interrogata sul cap. 1) della Parte_1 memoria della pur confermando assumere farmaci (quali coumadin, blopresid, lobivon, CP_14 fisiotens, rosuvastatina), dichiarava “Quella mattina avevo preso il fisiotens. Preciso che è una cura che seguo da 20 anni in quanto soffro di fibrillazioni atriali. Non ho mai avuto problemi a causa dell'assunzione di tali farmaci”;
Il CTU non ha evidenziato, nella sua Relazione, la possibilità del verificarsi di tali problemi.
All'esito del giudizio, dunque, la sussistenza di tali problematiche di salute in capo alla sig.ra
[...]
non è risultata provata. Pt_1
Né il nesso di causa può ritenersi interrotto per il fatto che la sig.ra “ si recava in maniera Parte_1 autonoma al pronto soccorso, senza segnalare alcunché ai responsabili del punto vendita, con ciò rendendo impossibile alcun accertamento sull'effettiva dinamica del sinistro” (comparsa di cost. di pag. 3). CP_14
Tale assunto è stato smentito dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra in sede di interrogatorio Parte_1 formale e da quelle dei testi e Tes_1 CP_10
La prima, interrogata sui capitoli n. 4) e 5) della memoria della Eco, (“E' vero che CP_2 nell'immediatezza dell'incidente avvenuto in data 7 dicembre 2019 all'interno del punto
PamPanorama di Firenze in Via Francavilla n. 13/15 non ha richiesto l'intervento di un'ambulanza per essere soccorsa?” e “E' vero che successivamente si è recata al Pronto Soccorso autonomamente?”) 1rispondeva “ … avevo un gran male al braccio destro ma ho preferito chiamare NT MI IG per farmi accompagnare da lei. Io abito lì vicino. Il direttore della mi ha fatto accomodare su una sedia ed ha chiamato una cassiera, è lei che mi ha accompagnato a casa in quanto appunto per l'appunto lì vicino. Una volta a casa ho chiamato MI IG ...”. 1 Cfr. cap. 4 “E' vero che nell'immediatezza dell'incidente avvenuto in data 7 dicembre 2019 all'interno del punto PamPanorama di Firenze in Via Francavilla n. 13/15 non ha richiesto l'intervento di un'ambulanza per essere soccorsa?” e cap. 5 “E' vero che successivamente si è recata al Pronto Soccorso autonomamente?”) pagina 13 di 21 La teste interrogata sul cap. 8) a sua volta dichiarava “ … Abbiamo chiesto se voleva che CP_10
NT chiamassimo l'autombulanza e lei ha detto che non importava. Per cui la dipendente l'ha accompagnata a casa”.
Tale ricostruzione è stata confermata dalla teste , che, interrogata sul cap. 5) della memoria Tes_1 di parte attrice precisava “sono andata a prendere MI madre a casa sua e l'ho accompagnata al pronto NT Soccorso. Una volta dimessa MI madre l'ho riaccompagnata a casa ma prima sono passata alla per consegnare la documentazione medica”.
Dal Verbale di Pronto Soccorso (doc. 2 attrice), risulta, infine, che la sig.ra accedeva in tale Parte_1 struttura alle ore 9:26 di mattina, appena un'ora dopo il fatto.
La sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2051 c.c. come sopra accertata determina il sorgere della responsabilità per le lesioni subite dalla sig.ra a carico della sola Parte_1 NTroparte_1 proprietaria del luogo in cui si è verificato il fatto e, dunque, custode ai sensi della suddetta disposizione, dello stesso.2
Alla stipula del contratto di appalto dei servizi di pulizia tra la e NTroparte_1 CP_2 Parte_2
Con (doc. 2 ) non ha certamente fatto seguito, infatti, la cessione della proprietà né della custodia degli edifici di proprietà della Società convenuta.
Nè un trasferimento di custodia può essere derivato da quanto disposto dall'art. 5.2 (“Il Fornitore dà esecuzione al contratto in maniera completamente autonoma ed indipendente, con organizzazione e gestione dei mezzi necessari a proprio totale ed esclusivo rischio, assumendo su di sé ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa derivante” impegnandosi ad effettuare i servizi a regola d'arte) e nemmeno dall' art. 5.5 (che dispone “Il Fornitore si impegna espressamente a tenere indenne
e manlevato il Committente da qualsiasi danno, perdita, responsabilità, pretesa o azione di terzi e, in generale, da ogni e qualsivoglia pregiudizio in qualsiasi modo … derivante o relativo alle condotte tenute dal Fornitore e/ o dai suoi dipendenti, collaboratori, mandatari e rappresentanti in occasione, a causa o in relazione al NTratto”).
pagina 14 di 21 L'obiettivo perseguito mediante il contratto in esame è, difatti, quello di affidare all'appaltatore
(Fornitore) “il servizio di pulizia professionale di alcuni dei propri punti vendita, comprensivi dell'area vendita e di tutte le aree accessorie” essendo il Fornitore “una società avente ad oggetto la fornitura di servizi professionali di pulizia di complessi immobiliari ed aziendali, commerciali ed industriali” (doc. Con Con 2 , pag. 1; doc. 3 ), al fine di mantenerli in una condizione tale da garantirne l'utilizzo / la fruizione da parte dell'utenza in condizioni di sicurezza ed igiene, essendo il committente “un operatore della grande distribuzione organizzata che gestisce, inter alia, una catena di supermercati e NT superstore a marchio ed una catena di ipermercati a marchio in cui svolge attività CP_1
Con di vendita al pubblico di prodotti alimentari e non alimentari” (doc. 2 , pag. 1).
I servizi che il Fornitore si obbliga ad eseguire nei confronti del Committente sono quelli individuati e descritti nel capitolato tecnico prodotto come Allegato A ossia, con riferimento alle aree di vendita, tra le altre operazioni, la “scopatura ad umido dei pavimenti e/ o asportazione delle polveri … Lavaggio, sgrassatura e disinfesione meccanica dei pavimenti con detergente appropriato per tipologia di superficie e sporco con utilizzo di macchine lavasciuga … eliminazione di aloni e impronte sulle parti divisorie a vetro e sulle pannellature dei laboratori ...”; e si nota immediatamente che si tratta di servizi che non comportano il trasferimento della custodia dei locali dal Proprietario CP_1 alla ditta di pulizie.
Del resto è immediatamente comprensibile che il contratto di appalto costituisce soltanto uno strumento tecnico – giuridico per assicurare un servizio alla clientela in condizioni di igiene, mentre l'attività di rivendita di generi alimentari e non alimentari viene regolarmente svolta dal personale della Società convenuta.
E', quindi, incontestabile che a seguito della stipula del contratto di appalto di servizi di pulizia, la non si sia mai spogliata della proprietà e del possesso dei locali all'interno dei NTroparte_1 quali si verificava il sinistro, essendo stata affidata per contratto alla la sola pulizia di CP_2 Parte_2 questi ultimi.
Risulta, inoltre, dall'art.
3.1 del NTratto che “Il Committente si riserva la facoltà di effettuare, anche
a mezzo di propri dipendenti o incaricati, verifiche periodiche sulla esecuzione a regola d'arte dei
Servizi da parte del Fornitore”.
NT Ebbene, nel caso di specie, il direttore presente nel supermercato di Firenze, Via Francavilla n. 13
/ 15, avrebbe comunque dovuto impartire istruzioni e/o controllare per garantire delle idonee modalità di avviso alla clientela del pavimento bagnato nei suoi vari settori.
pagina 15 di 21 Tale omissione vale a fortiori ad imputare alla società convenuta la responsabilità per l'evento per cui è causa.
Il danno
Con riferimento alle lesioni personali riportate dall'attrice, sig.ra , il Consulente Parte_1
Tecnico dott. ha accertato la piena compatibilità (“Tali lesioni risultano compatibili con Persona_1 nesso di causalità con l'evento dichiarato da parte attrice (del 07.12.2019)” tra le lesioni dalla medesima subite e la dinamica del sinistro precisando che “ è accertato che la SI.ra Pt_1
a seguito del riferito evento del 07.12.2019 ha riportato una “frattura pluriframmentata
[...] scomposta dell'epifisi radiale a sinistra . (Con ) Distacco della stiloide ulnare”.
Quanto ai postumi riportati il dott. scrive “Attualmente (la paziente) riferisce persistenza Per_1 sintomatologia dolorosa al polso sinistro in dichiarata destrimane, perdita di forza polso a sinistra”
(rel. Ctu, pag. 5).3 precisando “Per la temporanea si riconoscono complessivamente 114 gg suddivisibili in: ITP al 75% per 40 gg, ITP al 50% per 30 gg, ITP al 25% per 44 gg. (Inoltre)
Permangono postumi permanenti, come da esame obiettivo sopra riportato, nella misura del 5%
(cinque per cento) da considerare quale esclusivo danno biologico non incidenti sull'attività lavorativa specifica ( attualmente pensionata) né nel compimento di atti della vita quotidiana o lo svolgimento nel tempo libero di attività sportive, ludiche, relazionali, normalmente praticabili in relazione all'età” (rel.
Ctu, pag. 6).
Il dott. ha, inoltre, ritenuto congrue le spese mediche (documentate in atti) per l'importo Per_1 complessivo di € 1.016,00.
Essendo state le stesse adeguatamente provate, deve essere riconosciuto il diritto al loro rimborso.
Il Consulente Tecnico ha, invece, escluso la necessità di ulteriori spese future.
Le conclusioni del CTU, basate su accertamenti e valutazione dei dati e della documentazione sanitaria prodotta, non sono state oggetto di osservazioni del dott. ctp di parte attrice e sono state Per_2 condivise dal dott. M. per Per_3 NTroparte_13
Esse possono, dunque essere condivise da questo Giudice e poste a base della valutazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali riportati dalla sig.ra . Parte_1 3 “All'esame obiettivo) L'arto superiore sinistro appare regolarmente conformato con trofismo muscolare conservato;
(la paziente lamenta) Dolorabilità alla digito pressione sul versante ulnare, per quanto riguarda l'articolarità della radio carpica la flessione appare limitata per 1/3 , l'estensione ai gradi estremi non deficit di lateralità né di prono supinazione. Ipostenica appare la chiusura a pugno della mano anche se possibile. Non deficit dell'opposizione tra le dita della mano sinistra. Lieve deficit di forza arto superiore sinistro” (rel. c.t.u., pagg. 5 e 6); pagina 16 di 21 Liquidazione del danno biologico
La liquidazione deve avvenire sulla base della tabella milanese 2024, che contiene gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale che, quindi, mantiene la sua autonoMI, non essendo in quello conglobabile, visto che si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico – relazionali della vita del danneggiato.
Come ritenuto dalla giurisprudenza il danno morale si concretizza in una sofferenza interiore e non relazionale, “meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi” (da ultimo Cass. Civ. Ord. Sez. 6 Num. 27283 Anno 2022
Sez. 3; nonché Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020).
Applicando i principi suddetti deve, quindi, in primo luogo valutarsi se la componente del danno morale debba essere nella specie considerata non quale sofferenza consistente in una degenerazione patologica (annoverabile nell'area del danno biologico) ma nel patema d'animo che accompagna vicende come quella in esame da parte di chi ne sia involontario protagonista, patema d'animo che nel caso del quo la sig.ra non ha sufficientemente allegato. Parte_1
La prova testimoniale richiesta, difatti, è inidonea a dimostrare la sussistenza del danno morale mancando qualsiasi capitolo in proposito.
Ciò comporta l'applicazione della tabella del Tribunale di Milano con epurazione della componente dell'incremento per la sofferenza soggettiva.
In applicazione dei criteri sopra esposti deve riconoscersi alla sig.ra (di anni 80) Pt_1 Parte_1
l'importo di € 5.268,00 a titolo di danno biologico ed € 6.440,00 per IT per complessivi € 11.708,00.
In proposito, va rilevato che le sopra richiamate tabelle milanesi riconoscono, in astratto, la possibilità di una personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale con un aumento percentuale, in considerazione del grado di sofferenza patito e del peggioramento delle condizioni di vita.
Quanto ai presupposti richiesti affinché si possa, in concreto, procedere a siffatta personalizzazione, deve osservarsi che i parametri tabellari attualmente vigenti determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo già conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella del danno morale, attinente alla sfera personale interna del danneggiato ed alla sua sensibilità emotiva (c. d. pretium doloris).
Solo ove siano provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari può procedersi alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle pagina 17 di 21 stesse tabelle, dandone adeguatamente conto nella motivazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15.05.2018, n.
11754).
Nel caso di specie, non si riconosce alcuna specifica personalizzazione del danno in quanto non specificamente dedotta, allegata e provata.
Il Consulente Tecnico ha scritto, infatti, nella sua relazione che “(i) postumi permanenti (che permangono) … non (sono) incidenti sull'attività lavorativa specifica (della sig.ra ), ( Parte_1 attualmente pensionata) né nel compimento di atti della vita quotidiana o lo svolgimento nel tempo libero di attività sportive, ludiche, relazionali, normalmente praticabili in relazione all'età (da parte della medesima)” (rel. Ctu, pag. 6).
Quanto ai danni di natura patrimoniale, devono riconoscersi € 1.016,00 per spese mediche ritenute congrue dal CTU.
Risulta dagli atti di causa, infine, che la sig.ra non abbia ricevuto alcun acconto o Parte_1 indennizzo in relazione al sinistro per cui è causa ad opera di assicurazioni private.
Gli importi suddetti devono, quindi, essere corrisposti all'attrice per intero, e pertanto, spetteranno all'attrice: per danno non patrimoniale € 11.708,00 e per danno non patrimoniale € 1.016,00.
Trattandosi di debito di valore sui detti importi devono riconoscersi i cosiddetti interessi compensativi, da individuarsi al tasso legale, che vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della
Suprema Corte n. 1712 / 95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459 /96, 2745 / 97, 492 / 01; 18445
/ 05). Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
La manleva
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la domanda di manleva proposta, legittimamente, in origine dalla nei confronti della Servi. sulla base del contratto di appalto NTroparte_1 Parte_2 stipulato il 28.02.2019, a seguito dell'avvenuta dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Società convenuta da parte del tribunale di Roma con sentenza pubblicata il 19.12.2024, deve essere dichiarata improcedibile avanti a questo Giudice, dovendo essere invece proposta avanti al Tribunale Fallimentare (di Roma).
La domanda di manleva proposta a sua volta dalla nei confronti della CP_2 Parte_2 [...] deve, di conseguenza, considerarsi assorbita. NTroparte_3
Le spese di lite
pagina 18 di 21 Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle spese di lite tiene conto del principio della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
Il meccanismo della compensazione delle spese, previsto dall'art. 92, co. 2 c.p.c., opera, invece, in caso di soccombenza reciproca.
Nel caso di specie, stante l'esito del giudizio di accoglimento della domanda di parte attrice, le spese di lite dell'attrice devono essere poste per intero a carico della convenuta liquidate NTroparte_1 secondo i parametri medi di cui al D.M. 55 / 2014 e ss. mm. in considerazione del quantum riconosciuto.
Le spese di CTU sono ugualmente poste a carico dalla così come liquidate con NTroparte_1 decreto del 15 maggio 2024, stante la contestazione in punto di quantum che ha reso necessario esperire la consulenza.
Compensate le spese di lite tra tutte le altre parti del giudizio stante l'improcedibilità della domanda di manleva tra e la nonché l'assorbimento della domanda di manleva NTroparte_1 CP_2 Parte_2 tra quest'ultima e la compagnia assicurativa
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna a corrispondere NTroparte_1
a favore della sig.ra la somma di € 11.708,00 a titolo di danno non patrimoniale ed Parte_1
€ € 1.016,00 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi come in motivazione.
2) Condanna a rifondere alla sig.ra le spese di lite che si NTroparte_1 Parte_1 liquidano in € 5.077,00 oltre spese generali, IVA, CPA e spese vive (contributo unificato, spese di notifica, bollo)
3) Pone le spese di lite e di CTU interamente a carico della così come liquidate NTroparte_1 con separato decreto
4) Dichiara improcedibile la domanda di manleva formulata da nei confronti di NTroparte_1
(già e per l'effetto dichiara la sopravvenuta CP_2 NTroparte_4 CP_2 Parte_2 incompetenza del Tribunale di Firenze a decidere in merito alla stessa.
5) Dichiara assorbita la domanda di manleva formulata dalla (già CP_2 NTroparte_4
nei confronti di CP_2 Parte_2 NTroparte_3
6) Compensa le spese di lite tra e (già NTroparte_1 CP_2 NTroparte_4
nonché tra quest'ultima e la CP_2 Parte_2 NTroparte_3
pagina 19 di 21 Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Così deciso in Firenze, lì 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
pagina 20 di 21
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Legittimamente convenuta in giudizio dalla cliente danneggiata, poteva chiamare in causa la seconda NTroparte_1 (come avvenuto nell'odierno giudizio) sulla base del contratto di appalto, facendo valere un rapporto di garanzia impropria, tuttavia a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della ditta da parte del Tribunale di CP_2 Parte_2 Roma con la suddetta sentenza n. 804/2024 pubblicata il 19.12.2024, tale domanda non è più proponibile in sede civile avanti a questo Tribunale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice on. dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3483/2021 promossa da:
con l'Avv. Giuseppe Mannini e con l'Avv. Franco Cioli Parte_1
Attrice in riassunzione contro con sede legale in Venezia – AN Marco 5278, in persona del suo legale NTroparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Caterina NTi
Convenuta in riassunzione e contro con sede legale in Roma, Viale Prospero Colonna n. 45, in persona del legale CP_2 Parte_2 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Massimo Raffo
Terza chiamata in causa (non ricostituita)
e contro con sede legale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, in NTroparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Aldo Fittante
Terza chiamata in causa in riassunzione
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesioni personali
Conclusioni: Come da note a trattazione scritta per l'udienza del 14 luglio 2025.
pagina 1 di 21 Per l'attrice in riassunzione: “L'avv. Franco Cioli per la attrice, a prescindere dalla costituzione o meno in giudizio della Curatela Servi. chiede che venga fissata udienza di precisazione delle Parte_2 conclusioni, già fissata in precedenza per il 27.02.2025” [ e come da note di trattazione scritta per la predetta udienza del 27.02.2025 (Cfr. “L'avv. Franco Cioli, preso atto del deposito effettuato dall'avv.
Raffo in data 15.01.2025 con il quale viene documentata la avvenuta dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della ditta da parte del Tribunale di Roma con CP_2 Parte_2 sentenza pubblicata il 19.12.2024, chiede che venga dichiarata la interruzione del processo ex art. 301
c.p.c. Nell'ipotesi in cui alla udienza medesima dovesse costituirsi la Curatela della per CP_2 Parte_2 la prosecuzione del giudizio si richiamano le conclusioni già rassegnate con note di trattazione scritta
05.11.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”)]
Per la convenuta in riassunzione: “Piaccia al Tribunale adito, nel merito: A) In via principale, respingere la domanda attrice perché infondata e/o non provata;
B) 1. In ipotesi denegata, Piaccia comunque accoglierla nei limiti del giusto e del provato e tenuto conto di un concorso di colpa della stessa danneggiata, condannando direttamente la terza chiamata, , al NTroparte_4 risarcimento riconosciuto come dovuto in favore dell'attrice, sig.ra :
2. In subordine, Parte_1
Piaccia in ogni caso condannare la a tenere indenne NTroparte_4 CP_5
di quanto tenuta denegatamente a pagare all'attrice, ancorché in misura concorsuale, per i
[...] titoli di cui è causa, anche per competenze di lite.
3. In tali ipotesi di accoglimento, anche in misura concorsuale, della domanda attrice, Piaccia comunque condannare la in liquidazione CP_4 alla manleva di delle spese di lite sostenute per la propria difesa, in ottemperanza alle CP_5 previsioni contrattuali vigenti tra le parti”.
Per la terza chiamata in causa in riassunzione “Voglia l'Ill.mo Tribunale di NTroparte_3
Firenze adito, contrariis reiectis: - in via principale: rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa;
- in via subordinata: in denegata
e non creduta ipotesi di riconoscimento di un profilo di responsabilità in capo ai convenuti per quanto accaduto in danno della SI.ra , accertare le rispettive responsabilità degli stessi, anche Parte_1 eventualmente gradandola per ogni rispettiva posizione, ed accertare, altresì, la corresponsabilità per quanto occorso in capo alla parte attrice, e per l'effetto condannare chi di ragione al pagamento di quanto verrà determinato all'esito dell'istruttoria, tenendo altresì conto delle franchigie e garanzie contrattualmente applicabili al caso di specie;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
pagina 2 di 21
Fatto e diritto
In fatto
La sig.ra ha convenuto avanti al Tribunale di Firenze per Parte_1 NTroparte_1 sentire condannare la suddetta Società, accertata la sua responsabilità in tesi ex art. 2051 c.c., ed in ipotesi ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni causati alla medesima nella misura di € 20.481, 00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia per il sinistro occorsole in data 07.12.2019 alle ore 08:10 NT circa all'interno del supermercato di Firenze, Via Francavilla n. 13 / 15.
La sig.ra ha dedotto che in tale giorno ella si trovava nei pressi della zona forno del Parte_1 suddetto supermercato ove si era avvicinata per acquistare del pane quando sarebbe caduta sul pavimento, reso scivoloso da una sostanza liquida rilasciata dalla macchina lavapavimenti da poco utilizzata dagli addetti incaricati, riportando lesioni per come successivamente accertato dal Pronto
Soccorso dell'Ospedale AN AN di DI di Torregalli.
La sig.ra invoca la responsabilità ex art. 2051 c.c. o in ogni caso una responsabilità ex art. Parte_1
2043 c.c. a carico della er imprudenza e /o imperizia nell'effettuazione del NTroparte_1 servizio di pulizia o comunque per negligenza nel controllare il regolare svolgimento del medesimo qualora affidato a soggetti terzi.
Si è costituita in giudizio la er chiedere nel merito in via principale il rigetto NTroparte_1 della domanda attorea in quanto non provata ed in ipotesi, denegata, accoglierla nei limiti del giusto e del provato condannando direttamente la terza chiamata a mantenerla totalmente CP_2 Parte_2 indenne di quanto eventualmente dovuto a favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno.
La convenuta ha dedotto, inoltre, che la sostanza viscida presente per terra che avrebbe causato la caduta della sig.ra sarebbe fuoriuscita dalla macchina lavapavimenti utilizzata poco tempo Parte_1 prima dall'addetto, dipendente della alla quale la aveva in CP_2 Parte_2 NTroparte_1 precedenza appaltato il servizio di pulizia del punto vendita sito a Firenze, via Francavilla 13/15, ove si sarebbe verificato il fatto oggetto di causa.
Ogni conseguenza risarcitoria per l'evento lamentato dalla sig.ra , dovrebbe, dunque, essere Parte_1 posta a carico di tale Società, che si sarebbe impegnata a dare esecuzione al contratto in maniera autonoma, con organizzazione e gestione dei mezzi necessari a proprio totale ed esclusivo rischio, assumendo su di sé ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa derivante dal contratto.
Di tale Società la ha chiesto, pertanto, l'autorizzazione alla chiamata in causa per NTroparte_6 essere dalla stessa tenuta indenne da qualsiasi responsabilità nei confronti della sig.ra . Parte_1
pagina 3 di 21 Si è costituita in giudizio la per chiedere a questo Tribunale in via preliminare di CP_2 Parte_2 voler autorizzare la chiamata in garanzia della ed in via principale, NTroparte_3 accertare l'adozione da parte della Società e della propria dipendente, adeguate attenzioni e precauzioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa nonché l'assenza di ogni responsabilità per l'incidente avvenuto il 7 dicembre 2019 ai danni della sig.ra Parte_1
Si è costituita, infine, la er chiedere al tribunale di Firenze in via NTroparte_3 pregiudiziale di voler dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex L. 162/2014, con ogni consequenziale pronuncia ed in via principale il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto.
Con riferimento al merito, l'Assicurazione chiamata in causa ha contestato la domanda attorea per carenza del nesso causale non essendo chiara, allo stato, la dinamica del sinistro nonché la quantificazione del danno proposta dall'attrice in quanto spropositata e non provata.
In sede di prima udienza, rilevata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla NTroparte_3 per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n. 132/2014,
[...] veniva invitata parte attrice a dare avvio al detto procedimento nel termine perentorio di 15 giorni dalla stessa.
Esperito il procedimento de quo, concessi i termini istruttori ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita mediante ammissione dell'interrogatorio formale dell'attrice, della prova per testi, anche a prova contraria, e di espletamento della ctu medico - legale.
All'udienza del 21 novembre 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, rinviava in prosieguo di conclusioni all'udienza del 27 febbraio 2025, per consentire la costituzione di un nuovo difensore per la Servi. da allora Servi. (per via della pendenza Parte_2 NTroparte_4 dinanzi al Tribunale di Roma di procedimento di autoliquidazione giudiziale avente R.G. n. 691/2024 alla data dell'udienza rimesso al Collegio per la decisione, come comunicato dall'Avv. Raffo).
Con ordinanza del 28 febbraio 2025, in seguito, vista l'avvenuta dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della ditta da parte del Tribunale di Roma con CP_2 Parte_2 sentenza pubblicata il 19.12.2024, (documentata dall'avv. Raffo con deposito effettuato in data
15.01.2025), vista la mancata costituzione della curatela, disponeva l'interruzione del processo ex art. 301 c.p.c. per poi fissare, visti gli artt. 302 e ss. c.p.c., con decreto del 10 marzo 2025, l'udienza di riassunzione al 14 luglio 2025 nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. a seguito del ricorso in riassunzione da parte della sig.ra . Parte_1
pagina 4 di 21 Infine, con provvedimento del 15 luglio 2025, emesso a scioglimento della riserva per scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive, osservata la mancata costituzione della sola curatela della
Servi. giudiziaria, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti Pt_2 NTroparte_4
i termini di cui all'art. 190 cpc.
In diritto
La disciplina della fattispecie oggetto del presente giudizio si rinviene nell'art. 2051 c.c. a mente del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale tipo di responsabilità extracontrattuale, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione “…ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Sez. U - ,
Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
In tale logica ricostruttiva incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso può essere possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque, appurare la derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
di contro, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ( ex multis più di recente Cass. sez. III ord. N.27724 del 30.10.2018, Cass .sez. III ord. 12027 del 16.5.
2017 ma già Cass sez. III sent. 4476 del 24.2.2011).
In sintesi:
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
pagina 5 di 21 - il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché questo fatto costituisca la causa esclusiva del danno (cfr. da ultimo Cass. Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”.).
A questo proposito, in relazione al “fatto del danneggiato”, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. Sez. VI – 3, Ordinanza 17.11.2021, n. 34886).
Sulla base di tali presupposti viene esaminata la domanda attorea.
La responsabilità
La domanda di parte attrice è fondata nei termini di quanto segue.
In via preliminare si dichiara l'improcedibilità della domanda di manleva proposta dalla CP_1
Part nei confronti della (oggi in liquidazione giudiziale) e correlativamente
[...] CP_2 Parte_2 CP_2
l'incompetenza di questo Tribunale a decidere sulla stessa.
pagina 6 di 21 Dall'esame degli atti di causa risulta che la nelle note a trattazione scritta per NTroparte_1
l'udienza del 14 luglio 2025, chiamata per la precisazione delle conclusioni a seguito del ricorso ex art. 303 c.p.c. per la riassunzione del processo (interrotto) depositato il 5 marzo 2025 dalla sig.ra
[...]
, abbia domandato nel merito, espressamente la diretta condanna della terza chiamata oggi in Pt_1 liquidazione giudiziale alla corresponsione del risarcimento riconosciuto come dovuto in favore dell'attrice pur essendo stato dichiarato il suo fallimento nel corso del giudizio di primo grado.
La suddetta conferma (e mancata rinuncia alla) della domanda di condanna nei confronti della Curatela della Servi. (e conseguentemente, in forza della chiamata in Pt_2 NTroparte_7 garanzia svolta dalla stessa nei confronti della , in solido con essa, della NTroparte_3 predetta Assicurazione, in sede procedimento contenzioso ordinario, rende inevitabile la declaratoria di improcedibilità della domanda (v. Cass. Civ. VI Sez., 22.11.2017, n. 27756, pag. 4).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in particolare secondo “La sentenza n. 10640 del 2012, … quando sia stata proposta una domanda di risarcimento del danno … nei confronti del responsabile del danno e del suo assicuratore della responsabilità civile, il fallimento del primo comporta
l'improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti, sia nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile, con conseguente devoluzione al tribunale fallimentare, mediante istanza di ammissione al passivo ...” (Cass. Civ. Sez. VI, 22.11.2017, n. 27756, pag. 4).
Nella giurisprudenza di legittimità, infatti, “E' principio assolutamente pacifico quello secondo cui ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito debba essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi davanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione” (Cass. Civ. 26.06.2012,
n. 10640, pag. 4; Cass. Civ. 5.08.2011, n. 17035, pag. 2),“Ciò perché la domanda tende a fare valere un diritto verso la massa e, quindi, (è) potenzialmente idonea ad influire sulla par condicio creditorum”
(Cass. Civ. 26.06.2012, n. 10640, pag. 6).
Per tale motivo un'eccezione a tale principio non può derivare nemmeno dalla circostanza che la domanda proposta attenga ad un'azione che comporti il necessario intervento di più litisconsorti e dunque anche nel caso in cui la domanda sia rivolta al responsabile fallito ed al suo assicuratore, ricorrendo tra il responsabile e l'assicuratore un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che il giudizio deve svolgersi tra tutte le parti unitariamente (Cass. Civ. 26.06.2012, n. 10640, pag.7).
Sulla base della lettura coordinata delle suddette pronunce (Cass. Civ. Sez. VI, 22.11.2017, n. 27756,
Cass. Civ. 26.06.2012, n. 10640, Cass. Civ. Cass. Civ. Sez. I, 5.08.2011, n. 17035, Cass. Civ.
21.01.2014, n. 1115), l'espressa richiesta di condanna del responsabile del danno, di cui sia stato pagina 7 di 21 dichiarato il fallimento nel corso del giudizio di primo grado, in solido con l'Assicurazione nelle forme dell'ordinario procedimento contenzioso costituisce un vizio procedimentale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio (con il solo limite del necessario coordinamento con il sistema delle impugnazioni e la disciplina del giudicato).
Poiché l'originaria attrice a seguito dell'intervenuta dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della da parte del Tribunale di Roma, 14° Sez., con sentenza n. CP_2 Parte_2
804/2024 pubblicata il 19.12.2024, dichiarata nel corso del giudizio e documentata dal difensore della chiamata in causa con deposito del 15.01.2025 (v. ord. 28 febbraio 2025), ha riassunto il giudizio nei confronti di tutte le parti, anche nei confronti della curatela della Servi. e la NTroparte_4 [...] chiamante in causa ha ribadito la richiesta, precedentemente formulata, di condanna NTroparte_1 del responsabile del danno fallito, l'azione proposta dalla società convenuta in riassunzione nei confronti della terza chiamata in liquidazione deve essere dichiarata inammissibile (o meglio), improseguibile avanti al Tribunale ordinario di Firenze e devoluta al giudice fallimentare competente..
Venendo al merito, in primo luogo, si rileva che né la né la NTroparte_1 CP_2 [...]
hanno contestato che la sig.ra la mattina del 7 dicembre 2019 - mentre si Pt_2 Parte_1
NT trovava all'interno del supermercato di Firenze, Via Francavilla n. 13 / 15 - fosse scivolata sul pavimento nei pressi della zona panetteria.
nella comparsa di costituzione e risposta, nel lamentare la mancata prova NTroparte_1 da parte dalla sig.ra in merito all' evento e alle lesioni subite, allo stesso tempo ha osservato Parte_1 che “ … in ogni caso, la lamentata presenza di sostanza viscida a causa della quale la sigra
[...]
avrebbe sarebbe rovinato a terra sarebbe fuoriuscita dalla macchina lavapavimenti utilizzata Pt_1 poco tempo prima dall'addetto operativo in loco, quale dipendente della alla quale la CP_2 Pt_2 comparente aveva in precedenza appaltato il servizio di pulizia di alcuni propri NTroparte_5 punti vendita, fra i quali quello sito a Firenze, via Francavilla 15/17, ove si sarebbe verificato il fatto, come evince dal “contratto di appalto servizi di pulizia” del 28/02/2019, che si produce, doc 2.
Pertanto, ogni eventuale conseguenza risarcitoria per l'evento lamentato non potrebbe che ad essa far carico, come chiaramente previsto contrattualmente all'art 5 ...” (comparsa di costit. Pag. 2);
Tuttavia risulta dagli atti di causa che con raccomandata del 21.01.2020 (a firma del Servizio Gestione sinistri della stessa) la avesse comunicato alla CO che “… Come NTroparte_1 CP_2
NT da allegata missiva del 12 dicembre u.s., in data 07/12/2019, presso il nostro supermercato di
Firenze sito in Via Francavilla 13 / 15 la sig.ra è rimasta vittima di una caduta. Da Parte_1 un'indagine svolta presso la predetta filiale, finalizzata a chiarire le modalità del sinistro e le eventuali pagina 8 di 21 responsabilità in merito, è emerso che la caduta della sig.ra si è verificata a causa di Parte_1 una scia di sostanza liquida rilasciata dalla lavapavimenti condotta del Vostro addetto” (doc. 1 attrice).
nella propria comparsa di costituzione ha precisato “Come riportato nell'atto di CP_8 Parte_2 citazione e nella comparsa di costituzione di parte convenuta, la presenza di sostanza liquida presente sul pavimento veniva ricondotta alla macchina lavapavimenti passata in precedenza dagli addetti incaricati dalla Servi. che svolgeva per parte convenuta i servizi di pulizia. Al riguardo, si Parte_2 contesta che il pavimento bagnato per via del passaggio della macchina lavapavimenti era stato regolarmente segnalato dalla dipendente addetta alle pulizie tramite apposizione del relativo “cartello di avvertimento di pavimento bagnato” (comparsa di costit, pag. 4) ed ha prodotto in atti messaggio di posta elettronica del 6 febbraio 2020 con cui la rappresentante legale dell'impresa Parte_3 chiedeva alla di aprire un sinistro per un evento di danno verificatosi NTroparte_3
NT presso il supermercato sito in Firenze, Via Francavilla in data 7.12.2019 (doc. 3 ) e CP_9 successiva raccomandata del 20 febbraio 2020 diretta alla in cui la NTroparte_3 Pt_3 dichiarava ufficialmente che “ … In data 7 dicembre 2019 (la dipendente ad NTroparte_10 inizio attività lavorativa (turno dalle 7:00 alle 10:00) aveva posizionato un triangolo di avviso
“attenzione pavimento bagnato” all'ingresso del punto vendita e un altro identico al reparto ortofrutta.) Intorno alle ore 8.00 la cliente SI.ra è caduta all'interno del Parte_1 supermercato scivolando sul pavimento bagnato …” (doc. 1 ); affermando nella richiesta di CP_9 apertura del sinistro che la stessa era dovuta a “(un) danno provocato da una ns dipendente …” (doc. 3
S.ECO; doc. 5 . Pt_4
Ciò premesso, dall'esame della documentazione agli atti e dallo svolgimento del processo è emersa la sussistenza di tutti i requisiti di operatività della disposizione in esame per come sopra esposti con riferimento alla convenuta NTroparte_1
La sig.ra ha assunto che il giorno 07.12.2019 alle ore 08:10 circa si trovava all'interno Parte_1
NT del supermercato di Firenze Via Francavilla n. 13 / 15 nei pressi della zona forno ove si era avvicinata per acquistare del pane quando, improvvisamente, scivolava sul pavimento cadendo rovinosamente a terra.
Ha assunto, inoltre, che il personale del supermercato che la soccorreva immediatamente, rilevava la presenza a terra di una scia di sostanza liquida rilasciata dalla macchina lavapavimenti che era stata utilizzata poco tempo prima dal personale addetto alle pulizie.
Tali circostanze sono state confermate in primo luogo dai Verbali del Pronto Soccorso dell'Ospedale
AN AN Di DI (doc. 2 e 3 attrice). pagina 9 di 21 Dai suddetti documenti risulta, difatti, che la sig.ra si recava presso tale struttura la mattina Parte_1
NT del 7 dicembre 2019 “a seguito di caduta al supermercato su pavimento bagnato. (Lamentando un) Trauma distorsivo del polso sinistro”.
Con Il pavimento bagnato situato all'interno del supermercato di Firenze, Via Francavilla n. 13 / 15 nei pressi della zona panetteria (quale luogo del verificarsi dell'evento) / res responsabile dell'evento (e una minima descrizione delle condizioni dello stesso), come indicato nell'atto di citazione è stato confermato dalla dichiarazione del 20.02.2020 inviata dalla CO alla CP_2 NTroparte_3
(doc. 1 S.ECO) e dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra e in sede di interrogatorio
[...] Parte_1 formale e dai testimoni e Tes_1 CP_10
Part La signora , interrogata sul cap. 2) della seconda memoria istruttoria della Parte_1 CP_2 ribadiva “di essere caduta nel reparto panificio, non nel reparto ortofrutta da cui non sono passata”;
Part la testimone interrogata sul cap. 8 della seconda memoria della su NTroparte_10 CP_2 espressa domanda precisava, “Per me la sig.ra è caduta nel reparto panetteria. La sig.ra è caduta dopo che io avevo fatto la prima passata con la macchina nel reparto panetteria e stavo girando per passare nel reparto ortofrutta”;
la sig.ra IG della sig.ra , interrogata sul cap. 5 della seconda Testimone_2 Parte_1 memoria di parte attrice, confermava la circostanza in esso descritta, ossia che “La mattina del
07.12.2019 allorché vi siete recata presso il supermercato di Firenze Via Francavilla a CP_1 seguito della caduta della sig.ra avete verificato che il reparto panetteria era stato Parte_1 chiuso”) ed aggiungeva “Preciso che … Una volta dimessa MI madre l'ho riaccompagnata a casa NT ma prima sono passata alla per consegnare la documentazione medica. Ho visto che dinanzi alla panetteria c'era un nastro che indicava un camminamento obbligato per arrivare alla stessa”.
Il fatto che il pavimento del locale nei pressi della zona panetteria fosse bagnato e tale condizione
“alterata” fosse dovuta alla presenza di una sostanza liquida fuoriuscita dalla macchina lavapavimenti che era stata passata poco prima in quel punto dall'addetta alle pulizie (secondo quanto dichiarato nelle Parte suddette comunicazioni del 21.01.2020 inviata dalla alla (doc. 1 NTroparte_1 CP_2 attrice) e dalla dichiarazione del 20.02.2020 inviata dalla CP_2 NTroparte_11
(doc. 1 S.ECO), è stato confermato dalle dichiarazioni della teste CP_10
Quest'ultima, interrogata sul cap. 7) della memoria della , su espressa domanda, precisava CP_12
“Quel giorno la panetteria stava ancora allestendo per cui ho fatto una passata veloce con la macchina per togliere i residui di farina che erano a terra e poi sono andata per lavare nel reparto
pagina 10 di 21 ortofrutta. Dopo ho rifatto la Panetteria” e, interrogata su cap. 8), su espressa domanda, precisava, “ …
La sig.ra è caduta dopo che io avevo fatto la prima passata con la macchina nel reparto panetteria e stavo girando per passare nel reparto ortofrutta”.
Anche la sussistenza del nesso di causa tra le condizioni del pavimento del supermercato, ancora bagnato per l'avvenuto passaggio della macchina lavapavimenti poco tempo prima del fatto e le lesioni riportate dalla sig.ra può ritenersi confermata. Parte_1
Essa si evince, oltre che dalle suddette dichiarazioni sopra rammentate (doc. 1 attrice, doc. 1 , CP_9
Part nonché dal messaggio di posta elettronica del 6 febbraio 2020 inviato dalla alla CP_2 CP_13
Con (doc. 5 e 3 ), anche dalle risultanze della prova orale.
[...] CP_9
Part La teste interrogata sul cap. 8) della memoria della dichiarava “Non ho visto la CP_10 CP_2 sig.ra cadere ma ricordo che mentre stavo nell'ortofrutta girando con la macchina ho sentito la sig.ra cadere. Mi sono girata ed ho visto che già la stavano aiutando”.
Part La sig.ra , interrogata sui capitoli n. 1 e 3 della precisava di non aver visto cartelli Parte_1 CP_2 che segnalassero pulizie in corso.
Tale circostanza risulta confermata dalle parole della sig.ra che, interrogata sul cap. 7 della CP_10
Part
“E' vero che ad inizio attività lavorativa aveva posizionato i triangoli di avviso «attenzione CP_2 pavimento bagnato» uno all'ingresso del punto vendita ed un altro nel reparto ortofrutta?”, dichiarava NT
“Confermo e preciso che ne avevo messo uno tra l'ascensore e l'ingresso della . … ” , e su espressa domanda dichiarava, “Ricordo che ho pulito con la macchina l'intero supermercato lasciando per ultimo il reparto ortofrutta perché è l'ultimo che viene allestito. … Preciso che l'ortofrutta è a destra dell'ingresso del supermercato, la panetteria è dal lato opposto cioè a sinistra. (“in fondo” (v. dep. )) Per andare alla panetteria non bisogna passare necessariamente per l'ortofrutta”. Tes_1
Dall'esame delle suddette dichiarazioni si evince, quindi, che la sig.ra - che non era passata Parte_1 nel reparto ortofrutta, posto a destra dell'ingresso del supermercato, ma si era recata, direttamente, verso il reparto panetteria, che si trovava dal lato opposto, non essendo necessario passare per il primo per recarsi nella zona forno - non aveva visto il “triangolo di avviso “attenzione pavimento bagnato” perché non poteva vederlo.
Part Del resto, in contrasto con la dichiarazione del 20 febbraio 2020 rivolta dalla Servi. alla CP_13
e con la dichiarazione rilasciata dalla addetta alle pulizie in cui si legge che “ … la dipendente
[...]
ad inizio attività lavorativa (turno dalle 7.00 alle 10.00) aveva posizionato un NTroparte_10 triangolo di avviso “attenzione pavimento bagnato” all'ingresso del punto vendita e un altro identico pagina 11 di 21 al reparto ortofrutta …”; “io sottoscritta … avevo posizionato un triangolo giallo NTroparte_10 con la descrizione “attenzione pavimento bagnato” all'ingresso del punto vendita e un altro identico al Part rep ortofrutta” (doc. 1 , la stessa interrogata sul cap. 7 della memoria della CP_2 CP_10
Part
, confermava la circostanza in esso descritta aggiungendo, tuttavia, (un particolare CP_2
NT determinante) “ … (ne) avevo messo uno (triangolo di avviso) tra l'ascensore e l'ingresso della .
Preciso che solo dopo l'incidente della sig.ra e mi sono fatta prestare un altro cartello che ho posizionato all'inizio dell'ortofrutta”.
Ovverosia la sig.ra che doveva pulire con la macchina lavapavimenti l'intero supermercato, CP_10 aveva a disposizione un solo triangolo di avviso “pavimento bagnato” che collocava “tra l'ascensore e
l'ingresso del supermercato”; di conseguenza al momento del passaggio con la macchina lavapavimenti a quell'ora della mattina, solo chi eventualmente si recava presso il reparto “ortofrutta,
(che) è a destra dell'ingresso del supermercato” avrebbe potuto scorgere l'avviso “pavimento bagnato”, nel momento in cui accedeva al supermercato, guardando in quella direzione, (dal momento che per sua stessa ammissione “solo dopo l'incidente della sig.ra” la dipendente “(si faceva) CP_10 prestare un altro cartello che ho posizionato all'inizio dell'ortofrutta”), ma non chi, come la sig.ra
[...]
si fosse recato direttamente nel reparto panetteria, che si trovava dal lato opposto, rispetto Pt_1 all'ortofrutta ed era raggiungibile anche senza passare per la seconda.
Ne consegue che poiché il reparto ortofrutta (che si trova a destra dell'ingresso del supermercato) e quello panetteria non erano contigui, al momento del sinistro non era risultava adeguatamente segnalata la presenza del pavimento bagnato nei pressi del reparto panetteria per chi vi si recava direttamente, andando a sinistra dopo l'ingresso, e pertanto per costoro completamente inutile la presenza del NT triangolo di avviso, “tra l'ascensore e l'ingresso della ”.
Con Il teste Direttore del punto vendita n cui si verificava il sinistro all'epoca Testimone_3
Con del fatto, sentito a prova contraria sui capitoli ammessi di , interrogato sul cap. 1) dichiarava che la zona interessata dalle pulizie dei pavimenti “non era stata chiusa ma c'erano i cartelli” ma allo stesso tempo “Non ho certezza che quel giorno vi fossero … , “Non ricordo se quel giorno ve ne fossero e dove fossero posizionati”;
Interrogato sul cap. 2) precisava, inoltre, che “ … l'ordine delle pulizie da seguire giorno per giorno era scelto in autonoMI dall'impresa di pulizie seguendo un capitolato d'appalto che avevano. … ”.
In definitiva, il triangolo di avviso “attenzione pavimento bagnato” anche se era stato messo non era visibile, tanto è vero che nemmeno il direttore della filiale era sicuro di averlo visto.
pagina 12 di 21 La sussistenza del nesso di causa è stata accertata anche dal Consulente Tecnico d'Ufficio, dott.
[...]
che scrive nella sua Relazione “Tali lesioni risultano compatibili con nesso di causalità con Per_1
l'evento dichiarato da parte attrice (del 07.12.2019)”.
Né la sussistenza del nesso di causa può ritenersi esclusa sulla base di asseriti problemi di equilibrio, vertigini e/ o capogiri e deficit motori da cui la sig.ra sarebbe stata affetta (v. comparsa di Parte_1 costit. Vittoria Ass.ni, pag. 4).
A questo proposito la sig.ra , in sede di interrogatorio formale, interrogata sul cap. 1) della Parte_1 memoria della pur confermando assumere farmaci (quali coumadin, blopresid, lobivon, CP_14 fisiotens, rosuvastatina), dichiarava “Quella mattina avevo preso il fisiotens. Preciso che è una cura che seguo da 20 anni in quanto soffro di fibrillazioni atriali. Non ho mai avuto problemi a causa dell'assunzione di tali farmaci”;
Il CTU non ha evidenziato, nella sua Relazione, la possibilità del verificarsi di tali problemi.
All'esito del giudizio, dunque, la sussistenza di tali problematiche di salute in capo alla sig.ra
[...]
non è risultata provata. Pt_1
Né il nesso di causa può ritenersi interrotto per il fatto che la sig.ra “ si recava in maniera Parte_1 autonoma al pronto soccorso, senza segnalare alcunché ai responsabili del punto vendita, con ciò rendendo impossibile alcun accertamento sull'effettiva dinamica del sinistro” (comparsa di cost. di pag. 3). CP_14
Tale assunto è stato smentito dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra in sede di interrogatorio Parte_1 formale e da quelle dei testi e Tes_1 CP_10
La prima, interrogata sui capitoli n. 4) e 5) della memoria della Eco, (“E' vero che CP_2 nell'immediatezza dell'incidente avvenuto in data 7 dicembre 2019 all'interno del punto
PamPanorama di Firenze in Via Francavilla n. 13/15 non ha richiesto l'intervento di un'ambulanza per essere soccorsa?” e “E' vero che successivamente si è recata al Pronto Soccorso autonomamente?”) 1rispondeva “ … avevo un gran male al braccio destro ma ho preferito chiamare NT MI IG per farmi accompagnare da lei. Io abito lì vicino. Il direttore della mi ha fatto accomodare su una sedia ed ha chiamato una cassiera, è lei che mi ha accompagnato a casa in quanto appunto per l'appunto lì vicino. Una volta a casa ho chiamato MI IG ...”. 1 Cfr. cap. 4 “E' vero che nell'immediatezza dell'incidente avvenuto in data 7 dicembre 2019 all'interno del punto PamPanorama di Firenze in Via Francavilla n. 13/15 non ha richiesto l'intervento di un'ambulanza per essere soccorsa?” e cap. 5 “E' vero che successivamente si è recata al Pronto Soccorso autonomamente?”) pagina 13 di 21 La teste interrogata sul cap. 8) a sua volta dichiarava “ … Abbiamo chiesto se voleva che CP_10
NT chiamassimo l'autombulanza e lei ha detto che non importava. Per cui la dipendente l'ha accompagnata a casa”.
Tale ricostruzione è stata confermata dalla teste , che, interrogata sul cap. 5) della memoria Tes_1 di parte attrice precisava “sono andata a prendere MI madre a casa sua e l'ho accompagnata al pronto NT Soccorso. Una volta dimessa MI madre l'ho riaccompagnata a casa ma prima sono passata alla per consegnare la documentazione medica”.
Dal Verbale di Pronto Soccorso (doc. 2 attrice), risulta, infine, che la sig.ra accedeva in tale Parte_1 struttura alle ore 9:26 di mattina, appena un'ora dopo il fatto.
La sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2051 c.c. come sopra accertata determina il sorgere della responsabilità per le lesioni subite dalla sig.ra a carico della sola Parte_1 NTroparte_1 proprietaria del luogo in cui si è verificato il fatto e, dunque, custode ai sensi della suddetta disposizione, dello stesso.2
Alla stipula del contratto di appalto dei servizi di pulizia tra la e NTroparte_1 CP_2 Parte_2
Con (doc. 2 ) non ha certamente fatto seguito, infatti, la cessione della proprietà né della custodia degli edifici di proprietà della Società convenuta.
Nè un trasferimento di custodia può essere derivato da quanto disposto dall'art. 5.2 (“Il Fornitore dà esecuzione al contratto in maniera completamente autonoma ed indipendente, con organizzazione e gestione dei mezzi necessari a proprio totale ed esclusivo rischio, assumendo su di sé ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa derivante” impegnandosi ad effettuare i servizi a regola d'arte) e nemmeno dall' art. 5.5 (che dispone “Il Fornitore si impegna espressamente a tenere indenne
e manlevato il Committente da qualsiasi danno, perdita, responsabilità, pretesa o azione di terzi e, in generale, da ogni e qualsivoglia pregiudizio in qualsiasi modo … derivante o relativo alle condotte tenute dal Fornitore e/ o dai suoi dipendenti, collaboratori, mandatari e rappresentanti in occasione, a causa o in relazione al NTratto”).
pagina 14 di 21 L'obiettivo perseguito mediante il contratto in esame è, difatti, quello di affidare all'appaltatore
(Fornitore) “il servizio di pulizia professionale di alcuni dei propri punti vendita, comprensivi dell'area vendita e di tutte le aree accessorie” essendo il Fornitore “una società avente ad oggetto la fornitura di servizi professionali di pulizia di complessi immobiliari ed aziendali, commerciali ed industriali” (doc. Con Con 2 , pag. 1; doc. 3 ), al fine di mantenerli in una condizione tale da garantirne l'utilizzo / la fruizione da parte dell'utenza in condizioni di sicurezza ed igiene, essendo il committente “un operatore della grande distribuzione organizzata che gestisce, inter alia, una catena di supermercati e NT superstore a marchio ed una catena di ipermercati a marchio in cui svolge attività CP_1
Con di vendita al pubblico di prodotti alimentari e non alimentari” (doc. 2 , pag. 1).
I servizi che il Fornitore si obbliga ad eseguire nei confronti del Committente sono quelli individuati e descritti nel capitolato tecnico prodotto come Allegato A ossia, con riferimento alle aree di vendita, tra le altre operazioni, la “scopatura ad umido dei pavimenti e/ o asportazione delle polveri … Lavaggio, sgrassatura e disinfesione meccanica dei pavimenti con detergente appropriato per tipologia di superficie e sporco con utilizzo di macchine lavasciuga … eliminazione di aloni e impronte sulle parti divisorie a vetro e sulle pannellature dei laboratori ...”; e si nota immediatamente che si tratta di servizi che non comportano il trasferimento della custodia dei locali dal Proprietario CP_1 alla ditta di pulizie.
Del resto è immediatamente comprensibile che il contratto di appalto costituisce soltanto uno strumento tecnico – giuridico per assicurare un servizio alla clientela in condizioni di igiene, mentre l'attività di rivendita di generi alimentari e non alimentari viene regolarmente svolta dal personale della Società convenuta.
E', quindi, incontestabile che a seguito della stipula del contratto di appalto di servizi di pulizia, la non si sia mai spogliata della proprietà e del possesso dei locali all'interno dei NTroparte_1 quali si verificava il sinistro, essendo stata affidata per contratto alla la sola pulizia di CP_2 Parte_2 questi ultimi.
Risulta, inoltre, dall'art.
3.1 del NTratto che “Il Committente si riserva la facoltà di effettuare, anche
a mezzo di propri dipendenti o incaricati, verifiche periodiche sulla esecuzione a regola d'arte dei
Servizi da parte del Fornitore”.
NT Ebbene, nel caso di specie, il direttore presente nel supermercato di Firenze, Via Francavilla n. 13
/ 15, avrebbe comunque dovuto impartire istruzioni e/o controllare per garantire delle idonee modalità di avviso alla clientela del pavimento bagnato nei suoi vari settori.
pagina 15 di 21 Tale omissione vale a fortiori ad imputare alla società convenuta la responsabilità per l'evento per cui è causa.
Il danno
Con riferimento alle lesioni personali riportate dall'attrice, sig.ra , il Consulente Parte_1
Tecnico dott. ha accertato la piena compatibilità (“Tali lesioni risultano compatibili con Persona_1 nesso di causalità con l'evento dichiarato da parte attrice (del 07.12.2019)” tra le lesioni dalla medesima subite e la dinamica del sinistro precisando che “ è accertato che la SI.ra Pt_1
a seguito del riferito evento del 07.12.2019 ha riportato una “frattura pluriframmentata
[...] scomposta dell'epifisi radiale a sinistra . (Con ) Distacco della stiloide ulnare”.
Quanto ai postumi riportati il dott. scrive “Attualmente (la paziente) riferisce persistenza Per_1 sintomatologia dolorosa al polso sinistro in dichiarata destrimane, perdita di forza polso a sinistra”
(rel. Ctu, pag. 5).3 precisando “Per la temporanea si riconoscono complessivamente 114 gg suddivisibili in: ITP al 75% per 40 gg, ITP al 50% per 30 gg, ITP al 25% per 44 gg. (Inoltre)
Permangono postumi permanenti, come da esame obiettivo sopra riportato, nella misura del 5%
(cinque per cento) da considerare quale esclusivo danno biologico non incidenti sull'attività lavorativa specifica ( attualmente pensionata) né nel compimento di atti della vita quotidiana o lo svolgimento nel tempo libero di attività sportive, ludiche, relazionali, normalmente praticabili in relazione all'età” (rel.
Ctu, pag. 6).
Il dott. ha, inoltre, ritenuto congrue le spese mediche (documentate in atti) per l'importo Per_1 complessivo di € 1.016,00.
Essendo state le stesse adeguatamente provate, deve essere riconosciuto il diritto al loro rimborso.
Il Consulente Tecnico ha, invece, escluso la necessità di ulteriori spese future.
Le conclusioni del CTU, basate su accertamenti e valutazione dei dati e della documentazione sanitaria prodotta, non sono state oggetto di osservazioni del dott. ctp di parte attrice e sono state Per_2 condivise dal dott. M. per Per_3 NTroparte_13
Esse possono, dunque essere condivise da questo Giudice e poste a base della valutazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali riportati dalla sig.ra . Parte_1 3 “All'esame obiettivo) L'arto superiore sinistro appare regolarmente conformato con trofismo muscolare conservato;
(la paziente lamenta) Dolorabilità alla digito pressione sul versante ulnare, per quanto riguarda l'articolarità della radio carpica la flessione appare limitata per 1/3 , l'estensione ai gradi estremi non deficit di lateralità né di prono supinazione. Ipostenica appare la chiusura a pugno della mano anche se possibile. Non deficit dell'opposizione tra le dita della mano sinistra. Lieve deficit di forza arto superiore sinistro” (rel. c.t.u., pagg. 5 e 6); pagina 16 di 21 Liquidazione del danno biologico
La liquidazione deve avvenire sulla base della tabella milanese 2024, che contiene gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale che, quindi, mantiene la sua autonoMI, non essendo in quello conglobabile, visto che si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico – relazionali della vita del danneggiato.
Come ritenuto dalla giurisprudenza il danno morale si concretizza in una sofferenza interiore e non relazionale, “meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi” (da ultimo Cass. Civ. Ord. Sez. 6 Num. 27283 Anno 2022
Sez. 3; nonché Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020).
Applicando i principi suddetti deve, quindi, in primo luogo valutarsi se la componente del danno morale debba essere nella specie considerata non quale sofferenza consistente in una degenerazione patologica (annoverabile nell'area del danno biologico) ma nel patema d'animo che accompagna vicende come quella in esame da parte di chi ne sia involontario protagonista, patema d'animo che nel caso del quo la sig.ra non ha sufficientemente allegato. Parte_1
La prova testimoniale richiesta, difatti, è inidonea a dimostrare la sussistenza del danno morale mancando qualsiasi capitolo in proposito.
Ciò comporta l'applicazione della tabella del Tribunale di Milano con epurazione della componente dell'incremento per la sofferenza soggettiva.
In applicazione dei criteri sopra esposti deve riconoscersi alla sig.ra (di anni 80) Pt_1 Parte_1
l'importo di € 5.268,00 a titolo di danno biologico ed € 6.440,00 per IT per complessivi € 11.708,00.
In proposito, va rilevato che le sopra richiamate tabelle milanesi riconoscono, in astratto, la possibilità di una personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale con un aumento percentuale, in considerazione del grado di sofferenza patito e del peggioramento delle condizioni di vita.
Quanto ai presupposti richiesti affinché si possa, in concreto, procedere a siffatta personalizzazione, deve osservarsi che i parametri tabellari attualmente vigenti determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo già conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella del danno morale, attinente alla sfera personale interna del danneggiato ed alla sua sensibilità emotiva (c. d. pretium doloris).
Solo ove siano provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari può procedersi alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle pagina 17 di 21 stesse tabelle, dandone adeguatamente conto nella motivazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15.05.2018, n.
11754).
Nel caso di specie, non si riconosce alcuna specifica personalizzazione del danno in quanto non specificamente dedotta, allegata e provata.
Il Consulente Tecnico ha scritto, infatti, nella sua relazione che “(i) postumi permanenti (che permangono) … non (sono) incidenti sull'attività lavorativa specifica (della sig.ra ), ( Parte_1 attualmente pensionata) né nel compimento di atti della vita quotidiana o lo svolgimento nel tempo libero di attività sportive, ludiche, relazionali, normalmente praticabili in relazione all'età (da parte della medesima)” (rel. Ctu, pag. 6).
Quanto ai danni di natura patrimoniale, devono riconoscersi € 1.016,00 per spese mediche ritenute congrue dal CTU.
Risulta dagli atti di causa, infine, che la sig.ra non abbia ricevuto alcun acconto o Parte_1 indennizzo in relazione al sinistro per cui è causa ad opera di assicurazioni private.
Gli importi suddetti devono, quindi, essere corrisposti all'attrice per intero, e pertanto, spetteranno all'attrice: per danno non patrimoniale € 11.708,00 e per danno non patrimoniale € 1.016,00.
Trattandosi di debito di valore sui detti importi devono riconoscersi i cosiddetti interessi compensativi, da individuarsi al tasso legale, che vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della
Suprema Corte n. 1712 / 95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459 /96, 2745 / 97, 492 / 01; 18445
/ 05). Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
La manleva
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la domanda di manleva proposta, legittimamente, in origine dalla nei confronti della Servi. sulla base del contratto di appalto NTroparte_1 Parte_2 stipulato il 28.02.2019, a seguito dell'avvenuta dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Società convenuta da parte del tribunale di Roma con sentenza pubblicata il 19.12.2024, deve essere dichiarata improcedibile avanti a questo Giudice, dovendo essere invece proposta avanti al Tribunale Fallimentare (di Roma).
La domanda di manleva proposta a sua volta dalla nei confronti della CP_2 Parte_2 [...] deve, di conseguenza, considerarsi assorbita. NTroparte_3
Le spese di lite
pagina 18 di 21 Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle spese di lite tiene conto del principio della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
Il meccanismo della compensazione delle spese, previsto dall'art. 92, co. 2 c.p.c., opera, invece, in caso di soccombenza reciproca.
Nel caso di specie, stante l'esito del giudizio di accoglimento della domanda di parte attrice, le spese di lite dell'attrice devono essere poste per intero a carico della convenuta liquidate NTroparte_1 secondo i parametri medi di cui al D.M. 55 / 2014 e ss. mm. in considerazione del quantum riconosciuto.
Le spese di CTU sono ugualmente poste a carico dalla così come liquidate con NTroparte_1 decreto del 15 maggio 2024, stante la contestazione in punto di quantum che ha reso necessario esperire la consulenza.
Compensate le spese di lite tra tutte le altre parti del giudizio stante l'improcedibilità della domanda di manleva tra e la nonché l'assorbimento della domanda di manleva NTroparte_1 CP_2 Parte_2 tra quest'ultima e la compagnia assicurativa
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna a corrispondere NTroparte_1
a favore della sig.ra la somma di € 11.708,00 a titolo di danno non patrimoniale ed Parte_1
€ € 1.016,00 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi come in motivazione.
2) Condanna a rifondere alla sig.ra le spese di lite che si NTroparte_1 Parte_1 liquidano in € 5.077,00 oltre spese generali, IVA, CPA e spese vive (contributo unificato, spese di notifica, bollo)
3) Pone le spese di lite e di CTU interamente a carico della così come liquidate NTroparte_1 con separato decreto
4) Dichiara improcedibile la domanda di manleva formulata da nei confronti di NTroparte_1
(già e per l'effetto dichiara la sopravvenuta CP_2 NTroparte_4 CP_2 Parte_2 incompetenza del Tribunale di Firenze a decidere in merito alla stessa.
5) Dichiara assorbita la domanda di manleva formulata dalla (già CP_2 NTroparte_4
nei confronti di CP_2 Parte_2 NTroparte_3
6) Compensa le spese di lite tra e (già NTroparte_1 CP_2 NTroparte_4
nonché tra quest'ultima e la CP_2 Parte_2 NTroparte_3
pagina 19 di 21 Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Così deciso in Firenze, lì 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
pagina 20 di 21
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Legittimamente convenuta in giudizio dalla cliente danneggiata, poteva chiamare in causa la seconda NTroparte_1 (come avvenuto nell'odierno giudizio) sulla base del contratto di appalto, facendo valere un rapporto di garanzia impropria, tuttavia a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della ditta da parte del Tribunale di CP_2 Parte_2 Roma con la suddetta sentenza n. 804/2024 pubblicata il 19.12.2024, tale domanda non è più proponibile in sede civile avanti a questo Tribunale.