Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00943/2025REG.PROV.COLL.
N. 00265/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocato Carmelo La Fauci Belponer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Vittorio Fiasconaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 574/2024, resa tra le parti, nelle date 10 gennaio -14 febbraio 2024, non notificata, con cui erano respinti il ricorso proposto per l'annullamento della nota Città di Carini - Ripartizione VII - Edilizia Privata e Sanatoria - del 16 dicembre 2020, comunicata via p.e.c. in pari data, avente ad oggetto il diniego della domanda di condono edilizio prot. n. -OMISSIS-;
ed i motivi aggiunti presentati il 19 giugno 2023 per l’annullamento dell'ordinanza-OMISSIS-resa dal Capo Ripartizione VI – Comune di Carini – in data 6 giugno 2023 e comunicata via p.e.c. in pari data, avente ad oggetto la sospensione dei lavori eseguiti in assenza di permesso di costruire e contestuale divieto di disporre dei suoli e delle opere ai sensi dell'art. 30, comma VII, d.P.R. n. 380/2001;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 il Cons. LV IA e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, gli istanti, premesso di essere comproprietari dell'unità immobiliare, su due elevazioni, sita nel Comune di Carini, identificata al NCEU al foglio -OMISSIS- dal 2004, espongono che l’immobile in argomento era edificato senza concessione edilizia, con lavori ultimati nel 1990, in zona integralmente urbanizzata.
Nell’ambito del procedimento di sanatoria incardinato dagli appellanti, veniva presentato l’atto di aggiornamento – tipo di frazionamento e mappale dell'11ottobre 1996 - prot -OMISSIS-, propedeutico alla dichiarazione al catasto fabbricati delle nuove costruzioni. La vecchia particella -OMISSIS-dava, quindi, origine alle particelle nn. -OMISSIS-. L'originaria particella -OMISSIS-del-OMISSIS-, alla data del 1989, ricadeva, per la maggior parte, in zona C3 (densità edilizia 0,60 mc/mq) del P.R.G. comunale approvato con d.a. n. 248 del 7 giugno 1983 e attualmente vigente, per una minima parte in zona rispetto di ml 15 dal torrente (certificato di destinazione urbanistica -OMISSIS- rilasciato in data 30 ottobre 1990). In data 2 aprile 1990 era svolto un accertamento e elevato processo verbale di contravvenzione per violazione delle ll. nn. 1150/1942, 10/1977, 1086/1971. Di seguito, dunque, gli istanti presentavano, in data 16 febbraio 1995, domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della l. n. 724/1994. Parte appellante espone di aver depositato la documentazione occorrente per l'istruttoria (cfr. nota del 9 luglio 1996), di aver richiesto il nulla osta di competenza della Soprintendenza (cfr. 8 luglio 1996), di aver pagato la somma a titolo d'oblazione (cfr. bollettini di pagamento) e, successivamente, quella, liquidata in acconto dal Comune, sugli oneri di urbanizzazione (cfr. nota del 10 febbraio 1999); chiedeva, dunque, di poter proseguire i residui lavori di rifinitura sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 35, comma 8, l. n. 47/1985. In data 5 luglio 1996, chiedeva all’Ufficio del Genio civile di Palermo il rilascio del certificato d’idoneità sismica relativo all’edificio, assunta al n. -OMISSIS-. Si duole che, solo con nota del 19 giugno 2020, il Comune comunicava l'avvio del procedimento di diniego dell'istanza di sanatoria, per trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno a causa del " frazionamento in quattro lotti della particella originaria ”. L’Amministrazione contestava l’ipotesi di lottizzazione abusiva ‘mista’ e l’insistenza su zona sottoposta a vincolo ex d.lgs. n. 42/2004 e entro il limite dei 300 mt. dalla linea della battigia. Nonostante le osservazioni, con nota del 16 dicembre 2020, il Comune di Carini rigettava la domanda di sanatoria per gli stessi motivi già preannunciati. In data 6 giugno 2023, l’Amministrazione appellata notificava l’ordinanza n. 75/2023, che era gravata con motivi aggiunti. Con ordinanza n. 312/2023 questo C.G.A. accoglieva l’istanza incidentale di sospensione, sottolineando la necessità di un approfondimento istruttorio. Di seguito, dunque, gli istanti depositavano in giudizio una perizia tecnica descrittiva anche della completa urbanizzazione dei luoghi e l’aerofotogrammetria del 1987, chiedendo lo svolgimento di una CTU.
Avverso la sentenza che ha respinto il ricorso, senza disporre ulteriori accertamenti, gli appellanti, dunque, deducono i motivi di censura di seguito riportati.
1 – Erroneità della sentenza con riguardo ai capi 3-4-4.1-5.1-5.2-6-7, omessa o carente motivazione, violazione dell’art. 3 c.p.a. con riferimento all’esistenza della lottizzazione mista e omesso esame di un fatto decisivo sulla violazione dell’art. 30, comma 7, d.P.R. n. 380/2001, come recepito dalla l. reg. n. 16/2016 sulla condonabilità dell’opera, sulla violazione dell’art. 39 l. n. 724/1994, sulla violazione degli artt. 29-35 l. n. 47/1985, recepita con l. reg. n. 37/1985, violazione dell’art. 26, comma 8, l. reg. n. 37/1985, eccesso di potere per difetto di presupposto, istruttoria carente per violazione dell’art. 3, l. n. 241 de 1990, recepita con la l. reg. n. 7/2019; infatti nella specie, come dimostrato dall'aerofotogrammetria del 1987, l’immobile al momento della sua ultimazione si trovava in zona pienamente urbanizzata, sicché il T.A.R. avrebbe dovuto escludere l’impatto inibente sul territorio; ancora, non esisterebbe alcuna " strada di lottizzazione " diversamente da quanto affermato nel verbale di sopralluogo del 2 aprile 1990 (invocano a riguardo C.G.A.R.S., Sez. giur., 15 settembre 2023 n. 569 e id. 21 gennaio 2022 n. 106); avrebbe di conseguenza errato il T.A.R. nell’escludere la sanabilità dell’opera ai sensi dell’art. 26, comma 8, l. n. 47/1985 per quelle fattispecie di lottizzazione già interamente concretizzatesi in data antecedente al 1 ottobre1983, trattandosi di edificazioni e di frazionamenti successivi a tale data. Deducono gli appellanti che l’art. 39 della l. n. 724/94 si applicherebbe agli immobili oggetto di domanda di condono edilizio, purché esistenti alla data del 31 dicembre 1993. Deducono, ancora, che il T.A.R. avrebbe dovuto procedere ad un’integrazione istruttoria e, peraltro, accertare che la particella -OMISSIS- – a seguito di voltura – ha preso il numero -OMISSIS- ed è intestata a soggetti diversi dagli odierni appellanti.
2 – Erroneità ancora con riferimento ai capi 6 -7 per omessa pronuncia sul ricorso di primo grado ed i motivi aggiunti in ordine alla violazione dell’art. 35 l. n. 47/1985, dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 e del principio di affidamento e buona fede, essendo – asseritamente - decorso il termine di ventiquattro mesi ex art. 35 l. n. 47195, in virtù del quale l'istanza di condono doveva intendersi accolta a seguito del pagamento dell'oblazione dovuta.
3 - Erroneità in relazione al capo 10 sul rigetto dei motivi aggiunti in ordine alla violazione dell’art. 30, comma 7, d.P.R. n. 380/2001 e all’eccesso di potere per difetto di presupposto, carenza istruttoria e violazione dell’art. 3, l. n. 241 cit., in quanto il manufatto è stato ultimato nel 1990 e sarebbe inesistente qualsivoglia attività preliminare al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sull’immobile a beneficio di terzi.
Il Comune di Carini si è costituito per resistere, eccependo la tardività della produzione della nota della Soprintendenza con cui è stata rilasciata la compatibilità paesaggistica nell’ambito del procedimento in oggetto. Ribadisce l'insurrogabilità del piano attuativo. Non sarebbe invocabile l’eccezione del c.d. ‘lotto intercluso’ (richiama a riguardo la giurisprudenza del Consiglio di Stato). Non sussisterebbero, altresì, le condizioni per disporre una consulenza tecnica: dalla stessa fotografia prodotta in giudizio emergerebbe il confine dell’immobile con un'ampia zona allo stato naturale. In ordine all'art. 26, comma 8, della l. n. 47/1985, sarebbe irrazionale disporre una proroga di un termine eccezionale introdotto per consentire di sterilizzare gli effetti di una lottizzazione abusiva già realizzata. Quanto alla maturazione del silenzio assenso, l’Amministrazione precisa che gli appellanti non avrebbero utilizzato il modello corretto per la domanda di condono né conseguito tutti i necessari pareri; inoltre, in relazione all'oblazione sarebbe stato pagato solo l'importo autoliquidato. Ancora, l'ordinanza di sospensione contemplata dall'art. 30, comma 7, del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto provvedimento obbligato, non richiederebbe alcuna specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico.
L’appellante ha replicato in ordine all’eccezione, ribadendo, peraltro, l’assenza di un disegno unitario di trasformazione urbanistica.
All’udienza del 30 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – L’appello è fondato nei limiti di seguito specificati.
II – Osserva il Collegio che, se è vero che i piani di attuazione hanno lo scopo di precisare, zona per zona, le indicazioni e le scelte generali contenute nel piano regolatore e che il livello di specificità dei piani di attuazione, come previsto dalla norma di riferimento, consente di normare una particolare ed individuabile zona del territorio il cui destino urbanistico generale è definito in sede di piano regolatore generale, questo Consiglio ha già avuto modo di evidenziare che non è sufficiente una motivazione di un provvedimento che si limiti ad indicare “ che l’“area oggetto di intervento … ove il rilascio della singola concessione deve essere preceduto dall’approvazione di un piano di lottizzazione convenzionato”, senza alcuna considerazione sullo stato di fatto della zona.
E’ vero che secondo un consolidato principio giurisprudenziale “nelle zone già urbanizzate è consentito derogare all’obbligo dello strumento attuativo … nell’ipotesi, del tutto eccezionale, che si sia già realizzata una situazione di fatto che da quegli strumenti consenta con sicurezza di prescindere, in quanto risultano oggettivamente non più necessari, essendo stato pienamente raggiunto il risultato (come adeguata dotazione di infrastrutture, primarie e secondarie previste dal piano regolatore) cui sono finalizzati”, cui si è aggiunta di recente la previsione legislativa del permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell’art. 28-bis TU edilizia (da ult. CdS IV 30 maggio 2023 n. 5293; CGARS, sez. giur., 21 gennaio 2022 n. 106).
Ma il carattere derogatorio di siffatta ipotesi non esime l’Amministrazione, specie a fronte di osservazioni in tal senso degli interessati, dall’accertarne la ricorrenza o meno, motivando sul punto ”. (C.G.A.R.S., n. 569/2023).
Orbene, nel caso che occupa, presupposto del diniego è la realizzazione di una lottizzazione abusiva di tipo ‘misto’, che si sarebbe realizzata attraverso dapprima l’edificazione (in assenza di piano attuativo) e di seguito, attraverso la richiesta di frazionamento.
Da ciò discende che innanzitutto l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare che l’edificazione ha comportato una trasformazione del territorio in assenza di opere urbanizzative primarie e secondarie pari allo standard urbanistico minimo prescritto, tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo. Nel provvedimento impugnato, tale presupposto è assunto senza alcun elemento di dimostrazione, a fronte di quanto contrariamente dedotto da parte degli interessati.
Di contro, gli istanti hanno depositato copiosa documentazione inerente lo stato di urbanizzazione, quanto a rete fognaria e di fornitura di energia elettrica, oltre che di servizi pubblici di trasporto, che non risulta smentita dall’Amministrazione.
III – Ancora, deve evidenziarsi che, nel caso che occupa, il metodo acquisitivo consente di acquisire d'ufficio la nota della Soprintendenza, in presenza della produzione della richiesta rivolta dalla parte quale principio di prova, non rilevando l’eccezione di tardività svolta da parte appellata.
Da tale nota non risulta confortata la presenza di un vincolo assoluto.
Ancora, quanto alla distanza dalle zone di inedificabilità, l’Amministrazione non risulta abbia svolto alcuna misurazione, in contrapposizione alle aerofotografie prodotte dalla parte istante.
IV – Ciò evidenziato, il provvedimento risulta carente del presupposto per il diniego.
V – Per quanto sin qui ritenuto, in ragione della fondatezza del primo motivo di appello, in riforma della sentenza di primo grado, il provvedimento di diniego deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà assumere.
VI – In assenza della completezza della documentazione, come evidenziata dall’Amministrazione appellata, invece non risulta fondato il secondo motivo di appello. Né nella materia di cui si verte risulta invocabile il principio di affidamento, come costantemente affermato dalla giurisprudenza.
VII – Dall’annullamento del diniego deriva l’annullamento del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti proposti in primo grado, per quanto d’interesse del presente giudizio.
VIII – In considerazione dell’accoglimento parziale, sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio, con refusione del contributo unificato se versato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed i relativi motivi aggiunti nei termini indicati in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità idonee ad identificare gli appellanti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE IO, Presidente
LV IA, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV IA | BE IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.