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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1999 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela MARSAN
e
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
26/04/1971, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina CERANTOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i coniugi dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza ove
riterrà opportuno;
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ordinando per l'effetto al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di
[...]
CA di EN (PD) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
3) la casa coniugale resterà nella disponibilità della IG.ra sino a Controparte_1
quando i figli coabiteranno nella stessa con la madre e comunque per un massimo di
5 anni e quindi sino al 31.05.2030, con facoltà della IG.ra di rilasciare CP_1
l'immobile anche prima della suddetta data, comunicando al IG. la propria Parte_1
intenzione almeno quattro mesi prima;
4) disporre l'obbligo a carico del IG. di corrispondere alla IG.ra , Parte_1 CP_1
quale contributo al mantenimento della stessa, l'importo di € 400,00 mensili, somma
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi sul conto corrente
intestato alla IG.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di CP_1
giugno 2025. Detta somma sarà corrisposta fino a quando il IG. verserà il Parte_1
contributo una tantum in seguito al divorzio;
5) il IG. si impegna a sostenere le spese per le utenze domestiche, con un Parte_1
tetto massimo di € 4.000,00 annuali, fino a quando la signora abiterà presso CP_1
la casa familiare;
6) fatti salvi gli obblighi disciplinati nel presente atto e derivanti dagli obblighi di
mantenimento e di versamento della contribuzione una tantum, le parti dichiarano di
aver regolato ogni questione economica diversa da quanto sopra convenuto e,
pertanto, le stesse null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, per
rapporti pregressi o già sorti alla data odierna, a qualsivoglia titolo o ragione, anche non menzionati nel presente atto;
7) spese legali interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in CA di EN (PD) in data
1/09/1996, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato
Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 7/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento della medesima, la somma di euro
[...]
400,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in CA di EN (PD) in data 1/09/1996 con atto
[...]
trascritto al n. 30, parte II, serie A, anno 1996, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
CA di EN (PD) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1999 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela MARSAN
e
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
26/04/1971, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina CERANTOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i coniugi dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza ove
riterrà opportuno;
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ordinando per l'effetto al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di
[...]
CA di EN (PD) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
3) la casa coniugale resterà nella disponibilità della IG.ra sino a Controparte_1
quando i figli coabiteranno nella stessa con la madre e comunque per un massimo di
5 anni e quindi sino al 31.05.2030, con facoltà della IG.ra di rilasciare CP_1
l'immobile anche prima della suddetta data, comunicando al IG. la propria Parte_1
intenzione almeno quattro mesi prima;
4) disporre l'obbligo a carico del IG. di corrispondere alla IG.ra , Parte_1 CP_1
quale contributo al mantenimento della stessa, l'importo di € 400,00 mensili, somma
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi sul conto corrente
intestato alla IG.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di CP_1
giugno 2025. Detta somma sarà corrisposta fino a quando il IG. verserà il Parte_1
contributo una tantum in seguito al divorzio;
5) il IG. si impegna a sostenere le spese per le utenze domestiche, con un Parte_1
tetto massimo di € 4.000,00 annuali, fino a quando la signora abiterà presso CP_1
la casa familiare;
6) fatti salvi gli obblighi disciplinati nel presente atto e derivanti dagli obblighi di
mantenimento e di versamento della contribuzione una tantum, le parti dichiarano di
aver regolato ogni questione economica diversa da quanto sopra convenuto e,
pertanto, le stesse null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, per
rapporti pregressi o già sorti alla data odierna, a qualsivoglia titolo o ragione, anche non menzionati nel presente atto;
7) spese legali interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in CA di EN (PD) in data
1/09/1996, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato
Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 7/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento della medesima, la somma di euro
[...]
400,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in CA di EN (PD) in data 1/09/1996 con atto
[...]
trascritto al n. 30, parte II, serie A, anno 1996, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
CA di EN (PD) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo