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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 20/09/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 463/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE
Dr.ssa Veronica ZANIN GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 463/2025, introdotta con ricorso da
(c.f. ), nt. a ST ZI (VA) il Parte_1 C.F._1
23/03/1959, Con il patrocinio dell'Avv. GENONI GIOIA e FRACCHIA IO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore parte ricorrente contro
(c.f. ) nt. a RA (VC) il 18/05/1956 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FINETTI MASSIMO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore parte resistente
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e parte resistente: emettersi sentenza di separazione personale dei coniugi
e rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio
Pag. 1 Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato i data 6/6/2025, ha adito il Tribunale chiedendo Parte_1
“ - dichiarare, con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, ordinando al Comune di Novara di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di CP_1 matrimonio;
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e fermo il rispetto del termine di dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi ex art. 3 l. div.: - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e in Novara il 26.05.1977, iscritto nei registri degli Parte_1 CP_1 atti di matrimonio del Comune di Novara al n. 28 - Parte I dell'anno 1977, ordinando al Comune di Novara di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Con il favore di competenze e spese di causa”.
La ricorrente ha rappresentato di aver contratto, in data 26/5/1977 matrimonio con rito civile in Novara, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 28 - Parte I dell'anno
1977, scegliendo nel 1994 con convenzione matrimoniale il regime di separazione dei beni. Dalla Per_ loro unione sono nate due figlie: il 13.11.1977 e il 14.05.1987, entrambe maggiorenni Per_1 ed economicamente autosufficienti.
Dopo un periodo in Costa Rica insieme al marito e alla figlia la donna rientrava in Italia Per_1 ritenendo ormai la convivenza intollerabile.
***
Si è costituto tempestivamente in giudizio in data 15/7/2025 che, di fatto, CP_1 rassegnava le medesime conclusioni.
***
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile. Le parti sono economicamente autosufficienti e non sono state avanzate domande di tipo patrimoniale.
La pronuncia sulle spese è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
ordina all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
Pag. 2 rimette la causa sul ruolo del giudice relatore, provvedendo per l'ulteriore corso con separata ordinanza.
Così deciso in Novara, all'esito della camera di consiglio del 12/9/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice Relatore
Dr.ssa Maria AMORUSO
Pag. 3
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE
Dr.ssa Veronica ZANIN GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 463/2025, introdotta con ricorso da
(c.f. ), nt. a ST ZI (VA) il Parte_1 C.F._1
23/03/1959, Con il patrocinio dell'Avv. GENONI GIOIA e FRACCHIA IO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore parte ricorrente contro
(c.f. ) nt. a RA (VC) il 18/05/1956 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FINETTI MASSIMO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore parte resistente
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e parte resistente: emettersi sentenza di separazione personale dei coniugi
e rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio
Pag. 1 Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato i data 6/6/2025, ha adito il Tribunale chiedendo Parte_1
“ - dichiarare, con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, ordinando al Comune di Novara di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di CP_1 matrimonio;
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e fermo il rispetto del termine di dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi ex art. 3 l. div.: - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e in Novara il 26.05.1977, iscritto nei registri degli Parte_1 CP_1 atti di matrimonio del Comune di Novara al n. 28 - Parte I dell'anno 1977, ordinando al Comune di Novara di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Con il favore di competenze e spese di causa”.
La ricorrente ha rappresentato di aver contratto, in data 26/5/1977 matrimonio con rito civile in Novara, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 28 - Parte I dell'anno
1977, scegliendo nel 1994 con convenzione matrimoniale il regime di separazione dei beni. Dalla Per_ loro unione sono nate due figlie: il 13.11.1977 e il 14.05.1987, entrambe maggiorenni Per_1 ed economicamente autosufficienti.
Dopo un periodo in Costa Rica insieme al marito e alla figlia la donna rientrava in Italia Per_1 ritenendo ormai la convivenza intollerabile.
***
Si è costituto tempestivamente in giudizio in data 15/7/2025 che, di fatto, CP_1 rassegnava le medesime conclusioni.
***
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile. Le parti sono economicamente autosufficienti e non sono state avanzate domande di tipo patrimoniale.
La pronuncia sulle spese è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
ordina all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
Pag. 2 rimette la causa sul ruolo del giudice relatore, provvedendo per l'ulteriore corso con separata ordinanza.
Così deciso in Novara, all'esito della camera di consiglio del 12/9/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice Relatore
Dr.ssa Maria AMORUSO
Pag. 3