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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 292 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gerlando Giaccone, presso il cui studio a
Palermo, via Notarbartolo n. 46, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 21/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 02/06/1983 alle condizioni concordate.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 06/03/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso da questo
Tribunale in data 08-09/09/1989;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 21/01/2025, con cui hanno chiesto soltanto la pronuncia di divorzio, evidenziando di essere economicamente indipendenti e di aver generato un solo figlio, il quale è oggi maggiorenne ed autosufficiente.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo in data 02/06/1983 da nato a [...] il Parte_1
30/03/1955 ( ) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
16/04/1960 ( ), alle condizioni del ricorso congiunto depositato C.F._2
il 21/01/2025.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 73, parte II, serie A, dell'anno 1983).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 292 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gerlando Giaccone, presso il cui studio a
Palermo, via Notarbartolo n. 46, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 21/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 02/06/1983 alle condizioni concordate.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 06/03/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso da questo
Tribunale in data 08-09/09/1989;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 21/01/2025, con cui hanno chiesto soltanto la pronuncia di divorzio, evidenziando di essere economicamente indipendenti e di aver generato un solo figlio, il quale è oggi maggiorenne ed autosufficiente.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo in data 02/06/1983 da nato a [...] il Parte_1
30/03/1955 ( ) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
16/04/1960 ( ), alle condizioni del ricorso congiunto depositato C.F._2
il 21/01/2025.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 73, parte II, serie A, dell'anno 1983).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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