Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00230/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01429/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2025, proposto da
Sporting Airone Associazione Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Matteoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione Valli Reno IN e GI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Barone e Gaia Castiglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura civica metropolitana di Bologna, in Bologna, via Zamboni n. 13;
Comune di Casalecchio di Reno, non costituito in giudizio;
Intercenter-ER Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici della Regione Emilia Romagna, non costituita in giudizio;
nei confronti
Ma.Co.Si. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego Lorenzetti e Rocco Cuda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto nello studio del primo, in Bologna, via Altabella n. 11;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare,
- dell’atto prot. n. 28263 del 5.09.2025 con cui la stazione appaltante ha disposto la riammissione della società Ma.Co.Si S.r.l. alla gara in oggetto relativamente ai lotti n. 1 e n. 2 della procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi del Comune di Casalecchio di Reno, indetta dall'Unione dei Comuni Valli del Reno, IN e GI in data 10.07.2025;
- degli atti prodromici alla emissione del provvedimento di riammissione della controinteressata, tra cui la nota del Comune di Casalecchio di Reno del 22 agosto 2025 e la nota del 27 agosto 2025 del Dirigente responsabile dell'Area Innovazione Tecnologica Intercenter-ER non in possesso della ricorrente;
- per quanto occorrer possa, del disciplinare di gara nella parte in cui al punto 18.1 rubricato “Criteri di valutazione dell'offerta tecnica” prevede che il concorrente che non consegua un punteggio dell’offerta tecnica di almeno 40 punti venga automaticamente escluso;
- per quanto occorrer possa, dell'eventuale aggiudicazione dell’appalto nei confronti della Ma.Co.Si. S.r.l. a seguito della conferma della graduatoria che ha visto la controinteressata aggiudicataria già del lotto n. 2;
- di ogni altro atto connesso, collegato o conseguente anche mai conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione Valli Reno IN e GI e di Ma.Co.Si. S.r.l. ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa RA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Unione Valli Reno IN e GI (nel prosieguo, anche solo Unione) bandiva per conto del Comune di Casalecchio di Reno una procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, per l’affidamento in concessione dei servizi inerenti la gestione dei campi di calcio comunali per il dieci anni (2026-2036).
La gara era suddivisa in tre lotti: lotto 1 - Centro Calcio Leandro Veronesi; lotto 2 - Campo Umberto Nobile e Campo S. Biagio; lotto 3 - Centro Calcio Ceretolo.
Il criterio scelto per l’aggiudicazione della concessione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’offerta tecnica che pesava per 80 punti e l’offerta economica per i restanti 20 punti. Era prevista una soglia di sbarramento a 40 punti, da superare prima della riparametrazione del punteggio tecnico.
Il presente contenzioso riguarda l’assegnazione dei lotti 1 e 2.
Per i lotti qui di interesse, alla procedura partecipavano (tra le altre) la Sporting Airone Associazione Sportiva Dilettantistica (odierna ricorrente) e la Ma.Co.Si. S.r.l. (odierna controinteressata).
La società Ma.Co.Si. S.r.l. veniva esclusa dalla gara per mancato superamento della soglia di sbarramento in entrambi i lotti. Terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche e aperte le buste economiche dei concorrenti rimasti in gara, la graduatoria finale sia del lotto 1, che del lotto 2, vedeva primeggiare la Sporting Airone Associazione Sportiva Dilettantistica.
Sennonché, su segnalazione dell’interessata, l’Unione decideva di riammettere in gara la società Ma.Co.Si. S.r.l., la cui offerta tecnica era stata parzialmente valutata, giacché alcuni documenti che la componevano erano finiti nella busta telematica “A” (quella della documentazione amministrativa), anziché nella busta telematica “B”, destinata per l’appunto all’offerta tecnica. All’esito della rinnovata operazione di valutazione di questo unico concorrente, la società Ma.Co.Si. S.r.l. sopravanzava la Sporting Airone Associazione Sportiva Dilettantistica nella graduatoria finale di entrambi i lotti.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Sporting Airone Associazione Sportiva Dilettantistica ha impugnato l’atto di riammissione in gara della società Ma.Co.Si. S.r.l., chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per “ Violazione di legge per violazione del punto 18.1 e 20 del disciplinare di gara; Violazione dell’art. 97 della Costituzione; Violazione degli artt. 1-3bis-6 della L. 241/90; Violazione degli artt. 1-2-3 del D.Lgs. 36/2023; Eccesso di potere per violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza; Eccesso di potere per illogicità e manifesta contraddittorietà; Violazione dei principi di riservatezza delle offerte ”.
Si sono costituiti in giudizio sia l’Unione Valli Reno IN e GI, sia la società Ma.Co.Si. S.r.l., per resistere al ricorso avversario e chiederne il rigetto, siccome infondato.
Non si sono, invece, costituiti in giudizio né il Comune di Casalecchio di Reno, né Intercenter-ER Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici della Regione Emilia Romagna, a cui pure il ricorso era stato notificato.
Rinunciata da parte della ricorrente la domanda cautelare, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026.
In quella sede il Presidente ha rilevato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 73, comma 3, Codice di rito un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse: sul punto tutte le parti presenti hanno argomentato. Al termine della discussione la causa è stata introitata.
Come ammesso anche a verbale dalle parti, non è ancora intervenuta l’aggiudicazione delle due concessioni di cui si discute, né cioè quella del lotto 1, né quella del lotto 2. Il procedimento non è quindi ancora concluso.
Sennonché, nel giudizio amministrativo l’azione di annullamento è subordinata alla sussistenza (al momento della presentazione) e alla persistenza (al momento della decisione) di tre condizioni, e precisamente a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, b) l’interesse ad agire, c) la legittimazione ad agire (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, sentenza n. 8114/2025). In particolare, l’interesse ad agire (specificamente, a ricorrere) è rappresentato dal risultato di vantaggio che il ricorrente trarrebbe dall’eventuale accoglimento del ricorso, e si caratterizza per «i) la personalità nel senso che l’utilità deve essere riconducibile al soggetto che propone il ricorso; ii) l’attualità nel senso che l’interesse deve esistere al momento del ricorso per cui non è sufficiente la mera eventualità della lesione; iii) la concretezza, nel senso che il pregiudizio deve essersi effettivamente verificato» (così, ex multis, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 7325/2025).
In particolare, la concretezza del pregiudizio presuppone di regola che il procedimento si sia concluso: è solo il provvedimento finale che determina la lesione della sfera giuridica di colui che intende agire giudizialmente, facendo sorgere per l’appunto l’interesse a ricorrere (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. V, sentenza n. 5470/2025). Di regola l’atto endoprocedimentale, salvo che non determini un arresto procedimentale o che non vincoli in via inderogabile il contenuto del provvedimento finale, non è immediatamente impugnabile (cfr., ex plurimis, T.A.R. Marche, Sez. I, sentenza n. 126/2025; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, sentenza n. 811/2025).
Ora, è indubbio che nel caso di specie la riammissione in gara della società Ma.Co.Si. S.r.l. non è l’atto conclusione del procedimento, il quale, infatti, si conclude con l’affidamento delle concessioni. L’atto impugnato è un atto endoprocedimentale, che tuttavia non determina una lesione immediata dell’interesse della ricorrente, perché non determina un arresto procedimentale e riduce ma non elimina lo spazio di valutazione discrezionale in capo all’Unione.
La lesione lamentata dalla Sporting Airone Associazione Sportiva Dilettantistica (i.e. il mancato conseguimento del bene della vita cui aspira) allo stato è solo potenziale e futura, non concreta e attuale. Soltanto con l’aggiudicazione delle concessioni alla controinteressata la lesione diverrà concreta e attuale.
Val la pena rammentare che a seguito dell’abrogazione del c.d. rito superspeciale di cui all’articolo 120, comma 2 bis, Cod. proc. amm. è stata rimossa la qualificazione ex lege di atto immediatamente lesivo dell’atto di ammissione degli altri operatori economici alla gara, con conseguente ripristino della regola generale secondo cui l’interesse ad ottenere un appalto pubblico all’esito della procedura di gara è leso solamente con l’altrui aggiudicazione, quale atto conclusivo dell’unitario procedimento amministrativo ad evidenza pubblica (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 723/2022). Questo comporta che l’ammissione altrui non vada più immediatamente impugnata dal concorrente che se ne assume leso, bensì solamente insieme al provvedimento conclusivo del procedimento di gara (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 775/2021).
In conclusione, in assenza dell’aggiudicazione, il ricorso avverso la riammissione alla gara della controinteressata è inammissibile per carenza di interesse.
Viste le peculiarità della vicenda, le spese di giudizio possono essere compensate, salvo il contributo unificato che rimane definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, con la precisazione di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
UG Di BE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
RA CC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA CC | UG Di BE |
IL SEGRETARIO